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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 869/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 13.11.2024 promossa d a
OGGETTO: già Controparte_1 Controparte_2
[...] (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERENA
CORSINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CALEPIO
N. 56 CAPRIOLO (BS)
APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA , già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
anche in qualità di avente causa da Controparte_4 [...]
Controparte_5
, in persona del legale
[...] pagina 1 di 14 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI
CASTELLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
LUNGADIGE MATTEOTTI N. 13/H VERONA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, terza sezione civile,
pubblicata in data 12.07.2022 con il n. 1923/2022
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previe tutte le declaratorie del
caso, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello
proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata della sentenza n°
1923/2022 del Tribunale di Brescia emessa il 10.07.2022, così giudicare
In via principale:
-Dichiararsi l'inesistenza di servitù aventi ad oggetto il collocamento e il
mantenimento di impianti tecnologici a carico del fondo di proprietà della
(ora (C.f. Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1
costituito da porzione di lastrico solare ubicato al secondo e ultimo piano
dell'edificio condominiale denominato “Condominio Gli Archi” sito in Brescia,
Via Cabrini con pertinenze in Via Chiassi – angolo Via Cabrini, già allibrato
al N.C.E.U. con mappale della sez. MOM – fg. 15 al numero 1802-581 cat. c/7
mq. 67, attualmente, a seguito del collegamento con le nuove mappe, censito al
catasto dei fabbricati sez. NCT fg. 92 mapp. N. 329 sub 581, piano 2, zona cens.
pagina 2 di 14 2^, cat. C/7 mq 67, rendita Euro 207,62 ed a favore del fondo sottostante di
proprietà di con sede legale Bergamo, Controparte_6
Piazza Vittorio Veneto n. 8 (P.I. e C.F. , distinti in Comune di P.IVA_3
Brescia alla Via Crocifissa di Rosa, piano T.1 NCT fg. 92, mapp. 325 sub. 501,
zona 2, cat. D/5 rendita Euro 16.237,40, ovvero dei suoi aventi causa e
comunque l'inesistenza di qualsivoglia servitù a favore di alcuno;
-dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c., cessato sin dalla
domanda di restituzione il contratto di comodato senza determinazione di
durata avente ad oggetto la porzione di lastrico suddetta a seguito di richiesta
di restituzione da parte della con riconoscimento Controparte_1
dell'occupazione senza titolo e condannarsi pertanto la convenuta appellata,
(già e già Controparte_7 Controparte_8 [...]
e di conseguenza gli Controparte_9
aventi causa tutti e/o occupanti, a rimuovere immediatamente i macchinari, le
tubazioni e le strutture tutte sullo stesso installate, non avendo più diritto a
mantenerle in loco, restituendo la porzione di lastrico in questione, libera e
vuota da persone e cose e ripristinata totalmente, alla piena disponibilità della
parte attrice;
-respingersi in ogni caso la domanda in via riconvenzionale subordinata di
Contr parte convenuta (ora ) avente ad oggetto la Controparte_7
richiesta di fissazione da parte del giudice di un congruo termine per il rilascio
del lastrico solare di cui alla domanda principale di parte attrice, non
pagina 3 di 14 ricorrendone i presupposti di legge e del caso.
- In ogni caso, condannarsi le convenute al pagamento a favore dell'attrice
delle spese e competenze tutte di causa e di mediazione, eventualmente anche
secondo il principio della soccombenza virtuale ove dovesse risultare
parzialmente cessata la materia del contendere;
-con ulteriore condanna della convenuta appellata Controparte_7
(avente causa di e/o aventi causa (o chi per esse)) al Controparte_5
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
-ferma la riserva di separata azione per ottenere un'equa indennità per
l'occupazione senza titolo della porzione immobiliare per cui è causa ed il
risarcimento dei danni eventualmente patiti e patiendi;
-emettere altra/e pronuncia/affermazione/i comunque idonea a produrre
l'effetto di vedere accolte integralmente e/o (subordinatamente) parzialmente
le domande di parte attrice;
-in ogni caso: condannare la al pagamento delle Controparte_7
spese del giudizio di primo grado da liquidarsi secondo il D.M. n° 55/2014
ovvero secondo la notula di causa già dimessa agli atti, delle spese di
mediazione e alla restituzione delle somme versategli da
[...]
in esecuzione della sentenza di Parte_2
primo grado, pari ad Euro 3.715,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
per spese generali al 15% I.V.A e C.P.A come per legge, oltre interessi di legge;
oltre alle spese, competenze legali spese generali 15% ed accessori di legge per
pagina 4 di 14 il grado d'appello.
In via istruttoria:
si chiede vengano accolte le istanze istruttorie tutte formulate da
[...]
in primo grado, da intendersi qui Parte_2
integralmente richiamate, trascritte e riproposte. In via istruttoria si reiterano,
da ritenersi qui integralmente ritrascritte, tutte le istanze formulate in atti ed in
particolare nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del
29/06/2016, 28/07/2016 e 16/09/2016, rilevandosi che invece controparte non
ha promosso appello incidentale rispetto al punto “5” della sentenza di primo
grado, rinunciando, pertanto, di fatto a qualsivoglia istanza istruttoria.
Con osservanza
Di Controparte_3
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o
emendate rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione d'appello, in via
preliminare:
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Brescia dichiarare inammissibile l'appello
ai sensi degli artt. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c.
Nel merito: disattese le istanze anche istruttorie di parte appellante in quanto
irrilevanti ai fini del decidere, per lo più inconferenti, non aderenti alla materia
del decidere e superate dalla ampia documentazione prodotta da tutte le parti
nel corso del giudizio del 1° grado e soprattutto prodotta dalla stessa
appellante, respingersi l'appello proposto e confermarsi in ogni sua parte la pagina 5 di 14 sentenza impugnata n.1923/2022 del Tribunale di Brescia del 10/07/22,
pubblicata il 12/07/22.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario,
iva se dovuta e cpa, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.10.2015 Controparte_2
in qualità di proprietaria del lastrico solare ubicato al
[...]
secondo e ultimo piano del “Condominio Gli Archi”, sito in Brescia via Cabrini,
(NCT fg. 92 mapp. n. 329 sub. 581 già NCEU., fg. 15, mapp. n. 1802-581), in forza di un decreto di trasferimento del 02.08.2011 emesso all'esito di una procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dell'esecutata Immobiliare
MIDA s.r.l. in liquidazione, conveniva in giudizio Controparte_6
e rispettivamente proprietaria e
[...] Controparte_11
conduttrice dell'unità immobiliare posta al piano sottostante (NCT, fg. 92 mapp.
n. 325 sub. 501.
Premettendo che sul lastrico solare erano installati tre condizionatori e due parabole al servizio dell'unità immobiliare sottostante, di proprietà e condotta in locazione dalle convenute, ma che dette installazioni non avevano più diritto di rimanere poiché oggetto di contratto di comodato senza determinazione di durata, concluso fra Immobiliare Mida s.r.l. (sua dante causa) e BPB Leasing
Contr s.p.a. (dante causa di risolto per effetto di propria lettera inviata il , in assenza di diritto reale di servitù, chiedeva: - che fosse accertata l'inesistenza pagina 6 di 14 della servitù di posizionamento e di mantenimento di impianti tecnologici a carico del proprio lastrico solare e in favore del fondo sottostante di proprietà di b) che fosse dichiarato cessato, ai sensi dell'art. Controparte_6
1810 c.c., il contratto di comodato con condanna delle convenute alla restituzione del bene, previa rimozione delle apparecchiature e delle tubazioni ivi installate.
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle Controparte_4
domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento della servitù
prediale, domande a cui aderiva . Controparte_5
Con provvedimento del 08.05.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto,
essendo stata la sottoposta alla procedura di Controparte_5
liquidazione coatta amministrativa.
riassumeva il giudizio nei confronti di Controparte_2 Controparte_7
quale legittimata passiva a stare in giudizio per entrambe.
[...]
Si costituiva che chiedeva il solo rigetto delle domande Controparte_3
attoree.
Nelle more del giudizio, tra le fine di settembre e inizio ottobre 2019,
[...]
acquirente dell'immobile di proprietà di Controparte_12 [...]
rimuoveva le apparecchiature tecnologiche, ma lasciava Controparte_4
parte delle tubazioni di servizio agli impianti.
Con sentenza n. 1923/2022 il Tribunale di Brescia rigettava le domande attoree
(compresa quella ex art. 96 c.p.c.)
pagina 7 di 14 Il primo giudice riteneva che parte convenuta avesse provato che il lastrico solare era gravato da un diritto reale di servitù per il posizionamento e il collocamento di impianti tecnologici in favore dei mappali n. 1802/501 e n.
3425/501 di sua proprietà.
A sostegno della suddetta qualificazione giuridica, valorizzava: i) la precisazione contenuta nel decreto di trasferimento in favore di
[...]
laddove il lastrico solare era definito come “lastrico per il CP_1
posizionamento apparecchiature tecnologiche”, da interpretarsi ai sensi dell'art. 1367 c.c. quale limitazione al diritto di proprietà in favore dell'utilità
per fondi di proprietà altrui, ii) l'art. 5 del regolamento condominiale nella parte in cui, dopo aver confermato la permanenza di servitù per il passaggio di tubature, prevedeva espressamente al comma secondo che “è data inoltre
facoltà all'istituto BFB Leasing, o a chi per esso, di posizionare attrezzatura
tecnologica, relativa all'attività, sul mappale 581 al secondo piano”, da intendersi quale diritto attribuito non esclusivamente all'istituto menzionato,
bensì anche in favore degli aventi causa da esso, iii) il primo atto di vendita di unità appartenenti al fabbricato, risalente al 2.4.1998, nel quale, alla pagina 4, il mappale 1802/581 veniva espressamente descritto come “un lastrico che verrà
sfruttato esclusivamente dai proprietari delle entità immobiliari di cui ai
mappali 1802/501 e 3425/501 per il posizionamento di apparecchiature
tecnologiche”, con la precisazione che tale atto di compravendita e il regolamento di condominio allegato erano opponibili alla società attrice in pagina 8 di 14 quanto trascritti anteriormente all'acquisto delle unità immobiliari da parte di effettuato con il decreto di trasferimento emesso in data 02.08.2011 e CP_1
registrato il 19.08.2011.
Rigettava conseguentemente la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di comodato.
La sentenza veniva gravata da già Controparte_1 [...]
[...]
resisteva all'impugnazione. Controparte_13
All'udienza del 13.11.2024 la causa veniva posta in decisione decorsi i termini per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva accertato l'esistenza di un diritto reale di servitù a carico del lastrico solare e in favore dei mappali di proprietà di parte convenuta.
Ribadisce che il diritto di posizionare attrezzature tecnologiche è da qualificarsi come diritto personale di godimento, non già come diritto reale, evidenziando che l'art. 5 comma 2 del regolamento condominiale attribuisce unicamente all' la facoltà di posizionare attrezzatura tecnologica Parte_3
relativa all'attività dallo stesso esercitata e che l'inciso “o a chi per esso” non è
riferibile agli aventi causa dal menzionato istituto, come erroneamente interpretato dal Tribunale.
Inoltre, contesta l'opponibilità, nei suoi confronti, del regolamento pagina 9 di 14 condominiale, deducendone la mancata trascrizione.
Si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'atto datato
02.04.1998 fosse stato il primo atto di compravendita di unità immobiliari appartenenti all'edificio condominiale costruito da Immobiliare Mida s.r.l.,
omettendo di valutare la documentazione prodotta comprovante l'esistenza di atti di compravendita anteriori al 1998 e nei quali non vi era alcuna menzione della servitù di cui è causa.
Lamenta la mancata valutazione della condotta della Controparte_12
la quale, divenuta proprietaria dell'unità immobiliare asserita dominante,
[...]
aveva provveduto a rimuovere i macchinari presenti sul lastrico solare,
riconoscendo di fatto l'inesistenza di alcun diritto in suo favore.
Con il secondo motivo insiste per l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1810 c.c. del contratto di comodato senza determinazione di durata, censurando la ricostruzione operata sul punto dal primo giudice.
Ripropone la tesi per cui il lastrico solare costituiva l'oggetto del contratto di comodato senza determinazione di durata concluso tra la propria dante causa
Immobiliare Mida s.r.l. e l'istituto BPB Leasing, precisando che parte convenuta era tenuta alla riconsegna del lastrico ex art. 1810 c.c. a fronte della richiesta di restituzione da essa avanzata quale comodante.
Con il terzo motivo chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, parte convenuta venga condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 10 di 14 Con il quarto motivo, per il caso di accoglimento totale o parziale dell'appello,
chiede che le spese di lite di entrambi i gradi, unitamente a quelle della mediazione, vengano poste interamente a carico di parte convenuta,
eventualmente anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale laddove dovesse risultare parzialmente cessata la materia del contendere.
-------------
Il primo motivo è infondato.
Appare opportuno fare la cronistoria degli avvenimenti rilevanti.
Con atto di compravendita del 28.12.1993 Immobiliare Mida s.r.l. acquistava da e figli di la piena proprietà dei Tes_1 Testimone_2 Parte_4
Contr mappali 1802 e 3425/1 (cfr. la nota di trascrizione doc. 5 fascicolo di
Con atto di compravendita del 29.07.1994, trascritto in data 03.08.1994, BPB
Leasing s.p.a. acquistava da Immobiliare Mida s.r.l. un locale ad uso commerciale, individuato nel N.C.E.U. al foglio 15 con il mappale 3425/1 (doc.
Contr 7 fascicolo
Con atto di compravendita del 22.11.1995, trascritto in data 01.12.1995, BPB
Leasing s.p.a. acquistava da Immobiliare Mida s.r.l. anche la porzione immobiliare individuata con il mappale 1802/1 (cfr. nota di trascrizione doc. 12
fascicolo di . CP_1
A seguito di denuncia presentata all'U.T.E. di Brescia in data 24.03.1998 i mappali 1802/1 e 3425/1, di proprietà di BPB Leasing s.p.a., divenivano i mappali 1802/501 - 3425/501;
pagina 11 di 14 Con atto di compravendita del 02.04.1998, concluso tra Immobiliare Mida s.r.l.
e soggetti terzi ( e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
avente ad oggetto i subalterni n. 510 e n. 535 del mappale 1802, nelle premesse,
il mappale 1802/581 viene descritto quale “lastrico che verrà sfruttato
esclusivamente dai proprietari delle entità immobiliari di cui ai mappali
1802/501 e 3425/501 per il posizionamento di attrezzature tecnologiche”.
Parimenti, nell'elaborato planimetrico (allegato A) il mappale 1802/581 viene descritto quale “lastrico per posizionamento attrezzature tecnologiche”.
Con atto del 14.09.2005 BPU Leasing s.p.a. (già BPB Leasing s.p.a.) vendeva a (in breve BPU Banca) i Controparte_14
mappali 1802/501 - 3425/501 (doc. 8 fascicolo UBI).
Per effetto dell'atto di fusione del 28.03.2007 BPU Banca assumeva la denominazione di in Controparte_15
Contr acronimo (doc. 9 fascicolo CP_16
Con decreto di trasferimento emesso in data 02.08.2011 il Tribunale di Brescia,
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avverso l'esecutata
Immobiliare Mida s.r.l. – in liquidazione, trasferiva, per quanto qui rileva, ad la piena proprietà del “lastrico solare ubicato al secondo e Controparte_1
ultimo piano…ed in planimetria definito come lastrico per posizionamento
apparecchiature tecnologiche” (mappale 1802/581).
Ciò premesso, questo Collegio ritiene di aderire alla tesi del Tribunale, dal momento che il titolo su cui si fonda l'esistenza della servitù prediale è da pagina 12 di 14 ravvisarsi nell'atto di compravendita datato 02.04.1998.
A pag. 4, il lastrico solare si dice gravato da un diritto di utilizzo per il posizionamento di apparecchiature tecnologiche in favore delle “entità
immobiliari di cui ai mappali 1802/501 e 3425/501” ed è proprio l'indicazione dei mappali, e non dei soggetti, che appare rilevante.
L'art. 1027 c.c. recita che “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
Non rileva che l'atto di compravendita del 1998 non sia stato concluso con BPB
Leasing s.p.a., acquirente in forza di atti del 29.07.1994 e del 22.11.1995 in cui nulla si dice della servitù.
Ciò che rileva è che la servitù sia stata comunque costituita per effetto di atto trascritto e, pertanto, conoscibile per chiunque e quindi anche ad
[...]
Controparte_1
Il titolo costitutivo è stato trascritto con nota presentata in data 30.04.1998 (doc.
Contr 6 fascicolo ossia antecedentemente al decreto di trasferimento del lastrico solare in favore dell'attrice, effettuato con decreto del giudice dell'esecuzione emesso in data 02.08.2011.
Peraltro, nello stesso decreto di trasferimento si legge che in planimetria il lastrico solare è definito come “lastrico per il posizionamento di
apparecchiature tecnologiche”, cioè oggettivamente funzionale al collocamento degli impianti.
Il rigetto del primo motivo rende superfluo l'esame dei successivi tre motivi di pagina 13 di 14 appello.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere, in Controparte_1
favore di le spese del grado che si liquida, tenuto conto Controparte_3
del valore indeterminato della causa in complessivi € 6.946 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Controparte_3
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Manuela Cantù
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 869/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 13.11.2024 promossa d a
OGGETTO: già Controparte_1 Controparte_2
[...] (C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERENA
CORSINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CALEPIO
N. 56 CAPRIOLO (BS)
APPELLANTE
c o n t r o
(P. IVA , già Controparte_3 P.IVA_2 [...]
anche in qualità di avente causa da Controparte_4 [...]
Controparte_5
, in persona del legale
[...] pagina 1 di 14 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI
CASTELLETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
LUNGADIGE MATTEOTTI N. 13/H VERONA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, terza sezione civile,
pubblicata in data 12.07.2022 con il n. 1923/2022
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previe tutte le declaratorie del
caso, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello
proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata della sentenza n°
1923/2022 del Tribunale di Brescia emessa il 10.07.2022, così giudicare
In via principale:
-Dichiararsi l'inesistenza di servitù aventi ad oggetto il collocamento e il
mantenimento di impianti tecnologici a carico del fondo di proprietà della
(ora (C.f. Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1
costituito da porzione di lastrico solare ubicato al secondo e ultimo piano
dell'edificio condominiale denominato “Condominio Gli Archi” sito in Brescia,
Via Cabrini con pertinenze in Via Chiassi – angolo Via Cabrini, già allibrato
al N.C.E.U. con mappale della sez. MOM – fg. 15 al numero 1802-581 cat. c/7
mq. 67, attualmente, a seguito del collegamento con le nuove mappe, censito al
catasto dei fabbricati sez. NCT fg. 92 mapp. N. 329 sub 581, piano 2, zona cens.
pagina 2 di 14 2^, cat. C/7 mq 67, rendita Euro 207,62 ed a favore del fondo sottostante di
proprietà di con sede legale Bergamo, Controparte_6
Piazza Vittorio Veneto n. 8 (P.I. e C.F. , distinti in Comune di P.IVA_3
Brescia alla Via Crocifissa di Rosa, piano T.1 NCT fg. 92, mapp. 325 sub. 501,
zona 2, cat. D/5 rendita Euro 16.237,40, ovvero dei suoi aventi causa e
comunque l'inesistenza di qualsivoglia servitù a favore di alcuno;
-dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c., cessato sin dalla
domanda di restituzione il contratto di comodato senza determinazione di
durata avente ad oggetto la porzione di lastrico suddetta a seguito di richiesta
di restituzione da parte della con riconoscimento Controparte_1
dell'occupazione senza titolo e condannarsi pertanto la convenuta appellata,
(già e già Controparte_7 Controparte_8 [...]
e di conseguenza gli Controparte_9
aventi causa tutti e/o occupanti, a rimuovere immediatamente i macchinari, le
tubazioni e le strutture tutte sullo stesso installate, non avendo più diritto a
mantenerle in loco, restituendo la porzione di lastrico in questione, libera e
vuota da persone e cose e ripristinata totalmente, alla piena disponibilità della
parte attrice;
-respingersi in ogni caso la domanda in via riconvenzionale subordinata di
Contr parte convenuta (ora ) avente ad oggetto la Controparte_7
richiesta di fissazione da parte del giudice di un congruo termine per il rilascio
del lastrico solare di cui alla domanda principale di parte attrice, non
pagina 3 di 14 ricorrendone i presupposti di legge e del caso.
- In ogni caso, condannarsi le convenute al pagamento a favore dell'attrice
delle spese e competenze tutte di causa e di mediazione, eventualmente anche
secondo il principio della soccombenza virtuale ove dovesse risultare
parzialmente cessata la materia del contendere;
-con ulteriore condanna della convenuta appellata Controparte_7
(avente causa di e/o aventi causa (o chi per esse)) al Controparte_5
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
-ferma la riserva di separata azione per ottenere un'equa indennità per
l'occupazione senza titolo della porzione immobiliare per cui è causa ed il
risarcimento dei danni eventualmente patiti e patiendi;
-emettere altra/e pronuncia/affermazione/i comunque idonea a produrre
l'effetto di vedere accolte integralmente e/o (subordinatamente) parzialmente
le domande di parte attrice;
-in ogni caso: condannare la al pagamento delle Controparte_7
spese del giudizio di primo grado da liquidarsi secondo il D.M. n° 55/2014
ovvero secondo la notula di causa già dimessa agli atti, delle spese di
mediazione e alla restituzione delle somme versategli da
[...]
in esecuzione della sentenza di Parte_2
primo grado, pari ad Euro 3.715,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
per spese generali al 15% I.V.A e C.P.A come per legge, oltre interessi di legge;
oltre alle spese, competenze legali spese generali 15% ed accessori di legge per
pagina 4 di 14 il grado d'appello.
In via istruttoria:
si chiede vengano accolte le istanze istruttorie tutte formulate da
[...]
in primo grado, da intendersi qui Parte_2
integralmente richiamate, trascritte e riproposte. In via istruttoria si reiterano,
da ritenersi qui integralmente ritrascritte, tutte le istanze formulate in atti ed in
particolare nelle memorie ex art. 183 VI comma nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del
29/06/2016, 28/07/2016 e 16/09/2016, rilevandosi che invece controparte non
ha promosso appello incidentale rispetto al punto “5” della sentenza di primo
grado, rinunciando, pertanto, di fatto a qualsivoglia istanza istruttoria.
Con osservanza
Di Controparte_3
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o
emendate rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione d'appello, in via
preliminare:
Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Brescia dichiarare inammissibile l'appello
ai sensi degli artt. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c.
Nel merito: disattese le istanze anche istruttorie di parte appellante in quanto
irrilevanti ai fini del decidere, per lo più inconferenti, non aderenti alla materia
del decidere e superate dalla ampia documentazione prodotta da tutte le parti
nel corso del giudizio del 1° grado e soprattutto prodotta dalla stessa
appellante, respingersi l'appello proposto e confermarsi in ogni sua parte la pagina 5 di 14 sentenza impugnata n.1923/2022 del Tribunale di Brescia del 10/07/22,
pubblicata il 12/07/22.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario,
iva se dovuta e cpa, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 07.10.2015 Controparte_2
in qualità di proprietaria del lastrico solare ubicato al
[...]
secondo e ultimo piano del “Condominio Gli Archi”, sito in Brescia via Cabrini,
(NCT fg. 92 mapp. n. 329 sub. 581 già NCEU., fg. 15, mapp. n. 1802-581), in forza di un decreto di trasferimento del 02.08.2011 emesso all'esito di una procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dell'esecutata Immobiliare
MIDA s.r.l. in liquidazione, conveniva in giudizio Controparte_6
e rispettivamente proprietaria e
[...] Controparte_11
conduttrice dell'unità immobiliare posta al piano sottostante (NCT, fg. 92 mapp.
n. 325 sub. 501.
Premettendo che sul lastrico solare erano installati tre condizionatori e due parabole al servizio dell'unità immobiliare sottostante, di proprietà e condotta in locazione dalle convenute, ma che dette installazioni non avevano più diritto di rimanere poiché oggetto di contratto di comodato senza determinazione di durata, concluso fra Immobiliare Mida s.r.l. (sua dante causa) e BPB Leasing
Contr s.p.a. (dante causa di risolto per effetto di propria lettera inviata il , in assenza di diritto reale di servitù, chiedeva: - che fosse accertata l'inesistenza pagina 6 di 14 della servitù di posizionamento e di mantenimento di impianti tecnologici a carico del proprio lastrico solare e in favore del fondo sottostante di proprietà di b) che fosse dichiarato cessato, ai sensi dell'art. Controparte_6
1810 c.c., il contratto di comodato con condanna delle convenute alla restituzione del bene, previa rimozione delle apparecchiature e delle tubazioni ivi installate.
Si costituiva che chiedeva il rigetto delle Controparte_4
domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento della servitù
prediale, domande a cui aderiva . Controparte_5
Con provvedimento del 08.05.2018 il giudizio veniva dichiarato interrotto,
essendo stata la sottoposta alla procedura di Controparte_5
liquidazione coatta amministrativa.
riassumeva il giudizio nei confronti di Controparte_2 Controparte_7
quale legittimata passiva a stare in giudizio per entrambe.
[...]
Si costituiva che chiedeva il solo rigetto delle domande Controparte_3
attoree.
Nelle more del giudizio, tra le fine di settembre e inizio ottobre 2019,
[...]
acquirente dell'immobile di proprietà di Controparte_12 [...]
rimuoveva le apparecchiature tecnologiche, ma lasciava Controparte_4
parte delle tubazioni di servizio agli impianti.
Con sentenza n. 1923/2022 il Tribunale di Brescia rigettava le domande attoree
(compresa quella ex art. 96 c.p.c.)
pagina 7 di 14 Il primo giudice riteneva che parte convenuta avesse provato che il lastrico solare era gravato da un diritto reale di servitù per il posizionamento e il collocamento di impianti tecnologici in favore dei mappali n. 1802/501 e n.
3425/501 di sua proprietà.
A sostegno della suddetta qualificazione giuridica, valorizzava: i) la precisazione contenuta nel decreto di trasferimento in favore di
[...]
laddove il lastrico solare era definito come “lastrico per il CP_1
posizionamento apparecchiature tecnologiche”, da interpretarsi ai sensi dell'art. 1367 c.c. quale limitazione al diritto di proprietà in favore dell'utilità
per fondi di proprietà altrui, ii) l'art. 5 del regolamento condominiale nella parte in cui, dopo aver confermato la permanenza di servitù per il passaggio di tubature, prevedeva espressamente al comma secondo che “è data inoltre
facoltà all'istituto BFB Leasing, o a chi per esso, di posizionare attrezzatura
tecnologica, relativa all'attività, sul mappale 581 al secondo piano”, da intendersi quale diritto attribuito non esclusivamente all'istituto menzionato,
bensì anche in favore degli aventi causa da esso, iii) il primo atto di vendita di unità appartenenti al fabbricato, risalente al 2.4.1998, nel quale, alla pagina 4, il mappale 1802/581 veniva espressamente descritto come “un lastrico che verrà
sfruttato esclusivamente dai proprietari delle entità immobiliari di cui ai
mappali 1802/501 e 3425/501 per il posizionamento di apparecchiature
tecnologiche”, con la precisazione che tale atto di compravendita e il regolamento di condominio allegato erano opponibili alla società attrice in pagina 8 di 14 quanto trascritti anteriormente all'acquisto delle unità immobiliari da parte di effettuato con il decreto di trasferimento emesso in data 02.08.2011 e CP_1
registrato il 19.08.2011.
Rigettava conseguentemente la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di comodato.
La sentenza veniva gravata da già Controparte_1 [...]
[...]
resisteva all'impugnazione. Controparte_13
All'udienza del 13.11.2024 la causa veniva posta in decisione decorsi i termini per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva accertato l'esistenza di un diritto reale di servitù a carico del lastrico solare e in favore dei mappali di proprietà di parte convenuta.
Ribadisce che il diritto di posizionare attrezzature tecnologiche è da qualificarsi come diritto personale di godimento, non già come diritto reale, evidenziando che l'art. 5 comma 2 del regolamento condominiale attribuisce unicamente all' la facoltà di posizionare attrezzatura tecnologica Parte_3
relativa all'attività dallo stesso esercitata e che l'inciso “o a chi per esso” non è
riferibile agli aventi causa dal menzionato istituto, come erroneamente interpretato dal Tribunale.
Inoltre, contesta l'opponibilità, nei suoi confronti, del regolamento pagina 9 di 14 condominiale, deducendone la mancata trascrizione.
Si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che l'atto datato
02.04.1998 fosse stato il primo atto di compravendita di unità immobiliari appartenenti all'edificio condominiale costruito da Immobiliare Mida s.r.l.,
omettendo di valutare la documentazione prodotta comprovante l'esistenza di atti di compravendita anteriori al 1998 e nei quali non vi era alcuna menzione della servitù di cui è causa.
Lamenta la mancata valutazione della condotta della Controparte_12
la quale, divenuta proprietaria dell'unità immobiliare asserita dominante,
[...]
aveva provveduto a rimuovere i macchinari presenti sul lastrico solare,
riconoscendo di fatto l'inesistenza di alcun diritto in suo favore.
Con il secondo motivo insiste per l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1810 c.c. del contratto di comodato senza determinazione di durata, censurando la ricostruzione operata sul punto dal primo giudice.
Ripropone la tesi per cui il lastrico solare costituiva l'oggetto del contratto di comodato senza determinazione di durata concluso tra la propria dante causa
Immobiliare Mida s.r.l. e l'istituto BPB Leasing, precisando che parte convenuta era tenuta alla riconsegna del lastrico ex art. 1810 c.c. a fronte della richiesta di restituzione da essa avanzata quale comodante.
Con il terzo motivo chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, parte convenuta venga condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 10 di 14 Con il quarto motivo, per il caso di accoglimento totale o parziale dell'appello,
chiede che le spese di lite di entrambi i gradi, unitamente a quelle della mediazione, vengano poste interamente a carico di parte convenuta,
eventualmente anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale laddove dovesse risultare parzialmente cessata la materia del contendere.
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Il primo motivo è infondato.
Appare opportuno fare la cronistoria degli avvenimenti rilevanti.
Con atto di compravendita del 28.12.1993 Immobiliare Mida s.r.l. acquistava da e figli di la piena proprietà dei Tes_1 Testimone_2 Parte_4
Contr mappali 1802 e 3425/1 (cfr. la nota di trascrizione doc. 5 fascicolo di
Con atto di compravendita del 29.07.1994, trascritto in data 03.08.1994, BPB
Leasing s.p.a. acquistava da Immobiliare Mida s.r.l. un locale ad uso commerciale, individuato nel N.C.E.U. al foglio 15 con il mappale 3425/1 (doc.
Contr 7 fascicolo
Con atto di compravendita del 22.11.1995, trascritto in data 01.12.1995, BPB
Leasing s.p.a. acquistava da Immobiliare Mida s.r.l. anche la porzione immobiliare individuata con il mappale 1802/1 (cfr. nota di trascrizione doc. 12
fascicolo di . CP_1
A seguito di denuncia presentata all'U.T.E. di Brescia in data 24.03.1998 i mappali 1802/1 e 3425/1, di proprietà di BPB Leasing s.p.a., divenivano i mappali 1802/501 - 3425/501;
pagina 11 di 14 Con atto di compravendita del 02.04.1998, concluso tra Immobiliare Mida s.r.l.
e soggetti terzi ( e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
avente ad oggetto i subalterni n. 510 e n. 535 del mappale 1802, nelle premesse,
il mappale 1802/581 viene descritto quale “lastrico che verrà sfruttato
esclusivamente dai proprietari delle entità immobiliari di cui ai mappali
1802/501 e 3425/501 per il posizionamento di attrezzature tecnologiche”.
Parimenti, nell'elaborato planimetrico (allegato A) il mappale 1802/581 viene descritto quale “lastrico per posizionamento attrezzature tecnologiche”.
Con atto del 14.09.2005 BPU Leasing s.p.a. (già BPB Leasing s.p.a.) vendeva a (in breve BPU Banca) i Controparte_14
mappali 1802/501 - 3425/501 (doc. 8 fascicolo UBI).
Per effetto dell'atto di fusione del 28.03.2007 BPU Banca assumeva la denominazione di in Controparte_15
Contr acronimo (doc. 9 fascicolo CP_16
Con decreto di trasferimento emesso in data 02.08.2011 il Tribunale di Brescia,
nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare avverso l'esecutata
Immobiliare Mida s.r.l. – in liquidazione, trasferiva, per quanto qui rileva, ad la piena proprietà del “lastrico solare ubicato al secondo e Controparte_1
ultimo piano…ed in planimetria definito come lastrico per posizionamento
apparecchiature tecnologiche” (mappale 1802/581).
Ciò premesso, questo Collegio ritiene di aderire alla tesi del Tribunale, dal momento che il titolo su cui si fonda l'esistenza della servitù prediale è da pagina 12 di 14 ravvisarsi nell'atto di compravendita datato 02.04.1998.
A pag. 4, il lastrico solare si dice gravato da un diritto di utilizzo per il posizionamento di apparecchiature tecnologiche in favore delle “entità
immobiliari di cui ai mappali 1802/501 e 3425/501” ed è proprio l'indicazione dei mappali, e non dei soggetti, che appare rilevante.
L'art. 1027 c.c. recita che “la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
Non rileva che l'atto di compravendita del 1998 non sia stato concluso con BPB
Leasing s.p.a., acquirente in forza di atti del 29.07.1994 e del 22.11.1995 in cui nulla si dice della servitù.
Ciò che rileva è che la servitù sia stata comunque costituita per effetto di atto trascritto e, pertanto, conoscibile per chiunque e quindi anche ad
[...]
Controparte_1
Il titolo costitutivo è stato trascritto con nota presentata in data 30.04.1998 (doc.
Contr 6 fascicolo ossia antecedentemente al decreto di trasferimento del lastrico solare in favore dell'attrice, effettuato con decreto del giudice dell'esecuzione emesso in data 02.08.2011.
Peraltro, nello stesso decreto di trasferimento si legge che in planimetria il lastrico solare è definito come “lastrico per il posizionamento di
apparecchiature tecnologiche”, cioè oggettivamente funzionale al collocamento degli impianti.
Il rigetto del primo motivo rende superfluo l'esame dei successivi tre motivi di pagina 13 di 14 appello.
Per la sua soccombenza va condannata a rifondere, in Controparte_1
favore di le spese del grado che si liquida, tenuto conto Controparte_3
del valore indeterminato della causa in complessivi € 6.946 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere, in favore di Controparte_1 Controparte_3
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
[...]
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Manuela Cantù
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