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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati: dott. Michele VIDETTA presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 183/2024 del ruolo generale
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Musacchio e Francesco Ciampa
APPELLANTE
E
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Silvestri e Michele Aldinio
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da conclusioni di cui alle note sostitutive d'udienza e rispettivi scritti difensivi.
pagina 1 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La debitrice esecutata, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
5887/23 con la quale il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo dalla stessa proposto ai sensi dell' art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza resa il 12.07.2023, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.59/2022, nella parte in cui il G.E. aveva subordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento alla “definitività dell'ordinanza” e al “decorso il termine per le opposizioni di legge” e aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva.
A sostegno del reclamo la debitrice esecutata aveva dedotto 1) l'illegittimità delle condizioni poste dal giudice dell'esecuzione per ottenere la cancellazione del pignoramento, nonostante l'integrale e tempestivo versamento dell'importo convertito, atteso che l'art. 495 c.p.c. conferirebbe al debitore esecutato, avvalsosi del procedimento di conversione, il diritto potestativo di vedere liberare le cose dal pignoramento con il versamento della somma determinata dal giudice;
2)
l'illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva reso con la reclamata ordinanza in ragione della pendenza del termine per l'introduzione del giudizio di merito relativamente all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Il Tribunale di Lagonegro con la sentenza impugnata ha dichiarato la inammissibilità del reclamo con condanna della alle spese Parte_1
di lite e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In particolare il Tribunale, dopo avere distinto le cause di estinzione del processo esecutivo in tipiche e atipiche, ha sostenuto:
- che con il provvedimento impugnato “il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la conclusione della procedura esecutiva all'esito della conversione del
pagina 2 di 10 pignoramento, ipotesi che appare pacificamente rientrare nei casi di estinzione atipica, rispetto ai quali la giurisprudenza ha altrettanto pacificamente consentito l'ammissibilità unicamente del rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.” ;
-che “ in applicazione dei principi espressi e, in specie, del principio in base al quale, al fine di individuare il mezzo di impugnazione occorre avere riguardo alla causa tipica o atipica di estinzione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione non era impugnabile con il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma esclusivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Alla medesima conclusione, peraltro, si giunge anche tenendo in considerazione la circostanza che il provvedimento reclamato come può evincersi tanto dalla ricostruzione effettuata dal reclamante, quanto dallo stesso richiamo normativo effettuato dal
G.E. nel provvedimento reclamato - altro non rappresenta se non un'ordinanza resa in sede di risoluzione delle controversie ex art. 512 c.p.c., rispetto alla quale il legislatore prevede espressamente l'impugnabilità “nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma” (cfr. art. 512, co. 1 c.p.c.), senza fare alcun richiamo all'art. 630 c.p.c.”.
La sentenza è stata impugnata dalla debitrice sulla base dei seguenti motivi:
1) omessa motivazione della dichiarata inammissibilità del reclamo perché il collegio si è limitato “a riportare che il caso di specie apparirebbe
“pacificamente rientrare nei casi di estinzione atipica”;;
2) ricorrenza nel caso di specie dell'ipotesi di estinzione “tipica” e la conseguente ammissibilità del reclamo così come formulato ex art. 630 cpc;
3) illegittimità dell'ordinanza reclamata nella parte in cui ha subordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento alla “definitività dell'ordinanza” e al “” (decorso il termine per le opposizioni di legge;
4) errata declaratoria di “estinzione della procedura” in pendenza di opposizione all'esecuzione;
5) ingiusta condanna alle spese del reclamo e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. In particolare secondo l'appellante
“nonostante …le questioni trattate fossero di semplice risoluzione, si reputa che,
pagina 3 di 10 qualora ritenuto che la singolarità della vicenda fosse connotata dall'adozione di provvedimenti giudiziali conseguenti a plurime letture ermeneutiche, ciò avrebbe potuto (e potrebbe) al più giustificare, in via subordinata ed anche in caso di conferma di inammissibilità del reclamo e di rigetto del presente appello,
l'eventuale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
(reclamo e presente appello) e la revoca dell'onere di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato”.
Alla luce dei suddetti motivi l'appellante ha concluso chiedendo di:
a) dichiarare l'ammissibilità del reclamo e del presente appello con conseguente accoglimento nel merito delle richieste dell'esecutata;
b) dare atto dell'avvenuta liberazione degli immobili staggiti con efficacia ex tunc dalla data (31.05.2023) di versamento del saldo del prezzo così come quantificato dal G.E. nell'ambito del sub procedimento di conversione, ordinando l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita il 25/10/2022 ai nn.
16438/13961;
c) revocare la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva iscritta al n.59/2022 e sub n.59-1/2022 R.G.E. del Tribunale di Lagonegro – ufficio esecuzioni immobiliari;
d) porre a carico di controparte le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi difensori antistatari;
ovvero, anche in caso di conferma della sentenza appellata e di rigetto dell'appello, valutare la ricorrenza di giusti motivi per disporne l'eventuale compensazione sempre per entrambi i gradi.
Con le note depositate per l'udienza dell'8.4.2025, celebrata mediante trattazione scritta, l'appellante ha, in via subordinata, sollevato la questione di legittimità costituzionale deducendo che “ al fine di porre rimedio all'assoluta discrezionalità dell'incasellamento dell'estinzione ora nella categoria dell'atipicità, ora della tipicità, si chiede che venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cpc nella parte in cui non ricomprende espressamente il perfezionamento del sub procedimento di conversione del
pagina 4 di 10 pignoramento immobiliare tra le cause di “estinzione tipica” del pignoramento e, in quanto tale, reclamabile”.
Si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 [...]
la quale ha eccepito in via Controparte_2
preliminare la inammissibilità dell' appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dalla appellata.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass S.U. n.
27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla società appellata.
Passando al merito della controversia, si ritiene che i primi due motivi di appello possano essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza gravata, ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto dall'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in quanto, avendo la stessa dedotto cause non integranti ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo (e, segnatamente l'estinzione della procedura esecutiva pagina 5 di 10 all'esito della conversione del pignoramento) l'ordinanza del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere contestata con il diverso rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. e non già con il reclamo.
L'appellante con i primi due motivi ha lamentato la omessa motivazione della sentenza ed ha dedotto che nel caso di specie sarebbe ravvisabile un'ipotesi di estinzione “tipica” della procedura esecutiva immobiliare con la conseguenza che il tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile il reclamo formulato ex art. 630 cpc, contrariamente a quanto sostenuto con la decisone impugnata.
Ritiene la Corte che i primi due motivi dell'appello siano infondati con assorbimento di quelli di cui ai nn 3) e 4).
Si rileva preliminarmente che il processo esecutivo può essere concluso in via anticipata sia per il verificarsi di una delle cause tipiche di estinzione previste dagli articoli 629 ess (estinzione per rinuncia agli atti esecutivi;
estinzione per inattività delle parti;
mancata comparizione in udienza e mancato espletamento, a cura dei creditori, della pubblicazione della vendita sul portale) sia per la configurabilità di una causa cosiddetta atipica, avendo il legislatore assimilato le ipotesi di estinzione per causa atipica a quelle di chiusura anticipata della procedura facendovi discendere le medesime conseguenze della estinzione del processo sotto il profilo dell'inefficacia degli atti esecutivi compiuti.
Ciò che muta è il mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del processo nel senso che se l'estinzione si verifica per una causa tipica il rimedio azionabile è il reclamo ex artt. 630 c.p.c. e 178 c.p.c., se, invece, la causa dell'estinzione è atipica contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è proponibile esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
Nel caso di specie, come è emerso dalla esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva non ha ad oggetto la sussistenza di una delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo di cui agli artt. 629 e ss. c.p.c., atteso che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la conclusione della procedura esecutiva all'esito della conversione del pagina 6 di 10 pignoramento avendo la debitrice versato la somma dovuta, ipotesi quest'ultima rientrante nei casi di estinzione atipica in relazione alla quale è ammissibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..
Il completamento della procedura di conversione non rientra, infatti, nelle cause
“tipiche” di estinzione di cui agli artt. 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, l'estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione per realizzazione del suo scopo, come nel caso di specie, per adempimento dell'obbligazione contenuta nel titolo a seguito di conversione del pignoramento,
è un'estinzione atipica in quanto diversa da quella regolata dagli artt. 629 ss.
c.p.c., con conseguente opponibilità ex art. 617 c.p.c.( (Cass., 22/06/2018, n.
15605).
I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio ( ex plurimis, Cass. n. 8404/2020)
In conclusione, nel caso di specie l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva non poteva essere impugnata con il reclamo, rimedio quest'ultimo che è pertanto inammissibile, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado con la sentenza appellata.
A questo punto deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata da Parte_1
In particolare, secondo l'appellante emergerebbe la illegittimità costituzionale dell'art. 630 cpc nella parte in cui detta norma non ricomprende espressamente il perfezionamento del sub procedimento di conversione del pignoramento immobiliare tra le cause di “estinzione tipica” del pignoramento e, in quanto tale, reclamabile.
Sebbene la parte abbia completamente omesso l'espressa indicazione della norma costituzionale che assume violata, la questione dalla stessa sollevata è
pagina 7 di 10 sostanzialmente riconducibile alla presunta lesione del diritto di difesa ex art 24
Cost. provocata dal mancato inserimento della conversione del pignoramento tra le cause tipiche di estinzione della procedura esecutiva atteso che tale omissione da parte legislatore preclude la facoltà di poter proporre il reclamo quale mezzo di difesa azionabile dalla parte contro l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, quindi, il diritto di difesa sarebbe pienamente tutelato e il reclamo sarebbe ammissibile soltanto nell'ipotesi in cui la conversione del pignoramento fosse ricompresa tra le cause tipiche di estinzione della procedura esecutiva previste dagli art 630 e ss cpc.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la questione sollevata dall'appellante sia palesemente infondata.
Nessuna violazione delle norme costituzionali è ravvisabile nel caso di specie con riferimento all'art 630 cpc per la dirimente ragione che contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva per una causa atipica ovvero di quella alla stessa assimilata che dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, come quella in questione, il legislatore ha previsto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc.
Si deve concludere, pertanto, che nelle ipotesi di estinzione “atipica” della procedura esecutiva la parte non è affatto sfornita di tutela, come invece ipotizzato dall'appellante, potendo la stessa avvalersi del mezzo di tutela previsto dall'art 617 cpc. con la conseguenza che non è ravvisabile alcun contrasto tra l'art 630 e ss cpc e le norme di rango costituzionale.
L'appellante, infine, ha invocato in caso di sua soccombenza la compensazione delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che dell'appello.
In particolare l'appellante con il quinto motivo ha censurato la statuizione sulle spese del Tribunale di Lagonegro laddove l'ha condannata al pagamento in favore della controparte sostenendo l'ingiustizia della condanna data la semplicità delle questioni trattate, la singolarità della vicenda e l'adozione di provvedimenti giudiziali conseguenti a plurime letture ermeneutiche.
L'assunto non è condivisibile.
pagina 8 di 10 La Corte ritiene, infatti, che non sussistano i presupposti ( in verità neanche idoneamente allegati dalla parte appellante) che possano giustificare la compensazione delle spese di lite del doppio grado, laddove si consideri che costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c. e D.P.R. n. 115/2002 e che, in ogni caso, la compensazione delle spese di giudizio costituisce una deroga al predetto principio civil-processualistico che va adeguatamente motivata dal giudice.
In particolare non è dato rinvenire nel caso in esame i presupposti previsti dall'art
92 cpc per procedere alla compensazione totale o parziale delle spese di lite non essendovi né la soccombenza reciproca , né l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né infine la concorrenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni “
Così delineato il quadro normativo, la statuizione adottata dal giudice di prime cure nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto buon governo dei principi esaminati.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene che i motivi esaminati
( nn.1, 2 e 5) siano infondati e l'appello debba essere respinto con assorbimento dei restanti motivi di cui ai nn 3 e 4.
Per quanto riguarda le spese dell'appello le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo dei parametri previsti dal DM 55/20124 tenuto conto dell'attività svolta ( Cass n.29857/23), del valore indeterminabile della causa e dell'assenza di questioni complesse.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Potenza, camera di consiglio telematica del 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
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