TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 31/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 829/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in Portomaggiore (FE), frazione Gambulaga, Via Fosse Ardeatine n. 11, rappresentata e difesa, come da mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna
Rossini (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi (c.f. C.F._2
), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti C.F._3
indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rossini
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], residente a [...](C.F. Controparte_1
) assistito e rappresentato, come da procura depositata nel fascicolo informatico CodiceFiscale_4
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Giorgio Bacchelli (C.F.
) nel cui studio in Bologna, via Solferino n. 15 è elettivamente domiciliato (tel. C.F._5
051-582543, fax 051-330213; pec: Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 29/01/2025:
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
11.06.2011 a ER (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ER all'anno 2011, n. 2, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emendata sentenza, alle seguenti condizioni, da adottarsi anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.: 1) confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e stabile residenza presso Per_1 Persona_2
la madre;
2) stabilire che il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2
secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal sabato alle ore 20.00 (quando li preleverà presso
l'abitazione materna) alla domenica alle ore 20.00 (quando li riaccompagnerà presso la madre); - nel corso della settimana, salvo diversi accordi tra i genitori, il giovedì dalle ore 16.30 (quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 20.30 (quando li riaccompagnerà presso la madre); - in occasione delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
il 26 dicembre con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
il 1° gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore;
- in occasione delle vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno 3) disporre che il padre versi, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2
l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto proporzionato alle effettive risorse economiche del padre, come verranno accertate in corso di causa;
4) disporre che il padre concorra, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e : a) Per_1 Per_2
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d)
pagina 2 di 10 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 5) respingere ogni diversa domanda avversaria. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA a) A fronte del mancato deposito della documentazione attestante la situazione reddituale e finanziaria del resistente, ordinare al Sig. CP_1
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni e degli estratti conto dei
[...] rapporti finanziari dallo stesso intrattenuti relativamente all'ultimo triennio, con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie ad esito della produzione;
b) in considerazione della condotta processuale scarsamente trasparente della Controparte, tenuto conto della necessità di acquisire ogni elemento utile per valutare le disponibilità, il tenore di vita e la complessiva situazione economica del resistente, si chiede di disporre indagini a mezzo Polizia Tributaria e mediante l'Agenzia delle Entrate – Servizio
Serpico, con espressa autorizzazione ad acquisire i dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e nell'Anagrafe Tributaria in relazione alla posizione del Sig. , residente in [...]– Controparte_1
Via Ferrarese n. 65, nonché della corrente in Controparte_2
Bologna – Via Donato Creti n. 5, c.f. , relativamente all'ultimo quinquennio”. P.IVA_1
Conclusioni di parte resistente: “conformi alla proposta conciliativa del giudice delegato di cui all'ordinanza in data 28/11/2024 ad eccezione del contributo paterno che lo dichiara di non CP_1 essere in grado di pagare poiché troppo elevato”.
Conclusioni del P.M.: Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare le proprie conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, domandava la declaratoria di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con l'11 giugno 2011 a ER (FE), Controparte_1
esponendo che dalla unione coniugale sono nati due figli, , nato a [...] il [...], Per_1
e nata a [...] il [...]; che, a seguito del progressivo deterioramento del rapporto, i Per_2 coniugi decidevano di separarsi, raggiungendo un accordo mediante il quale definire, tra l'altro, alcune questioni patrimoniali esistenti tra loro;
che, quindi, con decreto n. 2102/2020 dell'11/03/2020, il pagina 3 di 10 Tribunale di Ferrara omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, condizioni che, con riferimento all'affidamento ed alla frequentazione dei figli, prevedevano l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Per_1 Per_2
privilegiate degli stessi presso la madre;
la regolamentazione della facoltà di visita paterna (con la previsione di fine settimana alternati, dal sabato alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00, oltre ad una visita infrasettimanale prevista per il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 20.30; due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
alternanza delle festività natalizie e pasquali); un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
di aver proposto, a causa delle gravi intemperanze e degli inadempimenti del padre e dell'evidente pregiudizio derivante ai figli, domanda di revisione delle condizioni di separazione, chiedendo una modifica del regime di affidamento;
che ad esito del procedimento, nel corso del quale veniva espletata C.T.U. sull'idoneità genitoriale del padre, il Tribunale di Ferrara, con decreto n. 3196/2022 del 23/06/2022, rigettava la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla madre e disponeva “che per un periodo di tre mesi dalla data odierna il padre possa vedere i figli un sabato di una settimana e la domenica della settimana successiva dalle ore 9,30 alle ore 21 e che, decorso tale periodo, la frequentazione prosegua secondo le modalità indicate nel verbale di separazione”, mandando, in ogni caso, “al servizio sociale di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare con incontri periodici e di riferirne l'esito al giudice tutelare con relazioni trimestrali fermo
l'onere di immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di situazione pregiudizievole per la prole”.
Lamentava che, seppur i rapporti tra il padre ed i figli, a seguito del procedimento di revisione, si fossero gradualmente normalizzati e la frequentazione fosse stata ripristinata così come originariamente concordata in sede di separazione, il resistente di contro iniziava a disattendere sistematicamente i propri obblighi di assistenza nei confronti della prole, rendendosi inadempiente sia con riferimento al versamento del contributo al mantenimento, sia in relazione al rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla madre, costretta ad intraprendere iniziative di recupero.
Concludeva domandando la conferma delle condizioni di affidamento, collocamento e visite col padre secondo lo schema già adottato in sede di separazione;
quanto al mantenimento, evidenziando le proprie difficoltà economiche dovute sia al progressivo calo dei propri redditi sia alla necessità di far fronte alle sempre crescenti esigenze di vita dei figli, con onere pressoché esclusivo a proprio carico di accudimento, domandava un aumento del contributo paterno non inferiore a 800,00 euro mensili (400,00 euro per ciascun figlio), ferma la compartecipazione al 50% nel pagamento delle spese straordinarie.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 16 luglio 2025, , il quale, Controparte_1
associandosi alla domanda di divorzio, senza nulla opporre alla conferma dell'affido condiviso dei figli, della loro collocazione prevalente presso la madre e della regolamentazione del proprio diritto di vista conformemente alle modalità previste in sede di separazione, contestava le pretese economiche della ricorrente, asserendo di essere in grado di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile non superiore a euro 100,00, senza ulteriori oneri o costi.
Sul punto il convenuto lamentava di trovarsi in una grave situazione di indigenza dovuta, non solo agli impegni economici conseguenti alle vertenze civili e penali cui la moglie aveva dato corso negli ultimi anni, ma anche alla propria condizione di invalidità pari all'80% (conseguente alla distrofia facio- scapolo-omerale, con pregresso melanoma alla gamba sinistra come da certificato della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile emesso dopo visita effettuata il 7/11/2013), stato depressivo e chiusura forzata della propria attività commerciale, ovvero del negozio di alimentari che lo stesso in passato aveva gestito a Bologna insieme alla moglie.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti venivano personalmente sentite all'udienza del 18 settembre 2024 dal giudice delegato, che ne tentava la conciliazione, anche formulando, con successiva ordinanza in data 28/11/2024, apposita proposta conciliativa, accettata integralmente dalla ricorrente, solo in parte dal resistente che la rifiutava asserendo di poter provvedere al mantenimento della prole col minor importo di euro 100,00 al mese, ferma l'integrale attribuzione alla moglie dell'AUU.
All'udienza in data 29 gennaio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, a seguito di discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a
ER (Fe) il giorno 11 giugno 2011, optando per il regime di separazione dei beni (doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati i figli , il 02/01/2012, e il 29/06/2015 (doc.ti 2 e 3 di Per_1 Per_2
parte ricorrente).
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa n. 2101/2020 emesso da questo
Tribunale in data 10 marzo 2020 (doc. 4 di parte ricorrente).
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata.
pagina 5 di 10 Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara, avvenuta in data 10/03/2020, nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Le parti concordano sul regime di affidamento condiviso della prole.
Non sono del resto emerse circostanze contrarie alla conferma del predetto regime, né sono state dedotte situazioni pregiudizievoli per i minori.
Dunque la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla prole separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute i genitori assumono di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ai minori un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al loro sviluppo ed alla loro educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza delle minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
I minori continueranno, inoltre, ad avere residenza privilegiata presso la madre.
Quanto alle visite col padre, le parti, accettando la proposta conciliativa del giudice del 28/11/2024, hanno condiviso la regolamentazione ivi indicata che prevede che il padre terrà con sé i figli: - a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola (quando li preleverà presso l'abitazione materna o direttamente presso gli istituti scolastici frequentati dai minori) alla domenica alle ore 20.00 (quando li riaccompagnerà presso la madre); - nel corso della settimana, salvo diversi accordi tra i genitori, il giovedì dalle ore 16.30
(quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 20.30 (quando li riaccompagnerà presso la madre); ferma la regolamentazione delle visite per festività e vacanze estive di cui alla separazione
(due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
alternanza delle festività natalizie e pasquali).
pagina 6 di 10 Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalle allegazioni in atti, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in udienza.
Giova premettere sul punto che la documentazione versata in atti, come integrata su ordine del giudice istruttore, è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti, non essendo, invero, necessario né un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario (cfr. Cass. 20 gennaio 2021 n. 975; n. 20866/21; Cass. 10 giugno 2022, n. 18880).
Orbene, è dipendente part-time presso il supermercato Famila di Ferrara e percepisce Parte_1
una retribuzione mensile di circa 900,00/1.000,00 euro.
Ella ha dichiarato redditi pari a € 16.228,00 nell'anno 2021 (€ 1.352,33/mese); € 15.839,00 nell'anno
2022 (€ 1.319,91/mese); € 14.120,00 nell'anno 2023 (€ 1.176,66/mese) – cfr. doc.ti 15, 16 e 17 di parte ricorrente.
Vive coi figli nell'abitazione condotta in locazione dalla madre ad Argenta.
è socio accomandatario della Controparte_1 Controparte_2
(doc.ti 23 e 24 di parte ricorrente;
doc. 9 di parte resistente) e gestiva un negozio di alimentari sito in
Bologna.
Come documentato dal resistente, l'attività commerciale è ad oggi inattiva, essendo cessata in data
31/01/2024 (cfr. doc. 9 di parte resistente). Dalle dichiarazioni dei redditi della Controparte_3 relative agli anni 2023 e 2022 (di cui ai doc.ti 7 e 8 di parte resistente) emerge che l'esercizio era
[...]
pressoché in perdita.
Per il periodo di imposta 2022 ha dichiarato redditi lordi pari ad euro 11.317,00 (cfr. doc. 6 di CP_1
parte resistente).
All'attualità egli risulta assunto con contratto part time dalla ditta Fermata del Gusto s.n.c. con retribuzione mensile di circa 1050,00 euro (cfr. doc.ti 10, 11 e 12 di parte resistente).
La relativa situazione reddituale ha quindi certamente subito un peggioramento rispetto al tempo della separazione consensuale in occasione della quale le parti avevano concordato un contributo paterno al mantenimento della prole in misura pari a 250,00 euro per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
risulta, inoltre, proprietario in ragione di ½ di un immobile sito in Montalto delle Controparte_1
Marche: trattasi di un negozio che egli ha in comproprietà col fratello, locato per l'anno 2022 al canone di locazione di 570,00 euro. E' proprietario insieme alla moglie (in ragione del 57% il marito e del 43%
pagina 7 di 10 la moglie) di un appartamento in Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno. E' proprietario per la quota minima di 16,66% di un altro fabbricato, non locato sito in San Benedetto del Tronto e di svariati terreni agricoli ma sempre per la minima quota del 5% (cfr. visura catastale storica di cui al doc. 24 di parte ricorrente e dichiarazione redditi del resistente).
Ciò premesso, nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età dei minori che oggi hanno 13 e 10 anni e delle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori che versano entrambi, attualmente, in condizioni non floride;
in particolare, rispetto al tempo della separazione la posizione reddituale dello ha certamente subito una importante contrazione dovuta alla necessità di CP_1
chiudere la propria attività commerciale che da tempo non era più produttiva;
la circostanza non solo è verosimile stante l'impegno dello nel reperire una diversa soluzione lavorativa alle dipendenze CP_1
di altra ditta, ma anche sorretta da riscontro documentale costituito sia dalle dichiarazioni reddituali della società (attestanti che la stessa era quasi in perdita) sia dalle numerose lettere di messa in mora provenienti dai fornitori del negozio sia ancora dalle dichiarazioni dei redditi del socio accomandatario;
d) che l'AUU al momento è percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno ed ammonta ad euro 233,00 euro a testa e quindi complessivamente a 466,00 euro;
alla luce di tali elementi si ritiene equo ridurre, con decorrenza dalla presente decisione, il contributo paterno a 400,00 euro al mese (200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
E' quanto mai opportuno ribadire ed evidenziare che nel calcolare il contributo paterno (400,00 euro al mese ovvero 200 euro per ciascun figlio) il Collegio ha tenuto conto del fatto che il padre ad oggi continua a percepire la quota del 50% dell'AUU pari a 233,00 euro al mese.
***
L'esito complessivo del giudizio e la delicatezza delle questioni di fatto e di diritto trattate giustificano la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER (FE) l'11 giugno
2011 fra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
pagina 8 di 10 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 2 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. CONFERMA l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
5. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli minori con le modalità di cui in parte narrativa.
6. DISPONE, con decorrenza dalla presente decisione (detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei minor ad euro 400,00 euro al mese (200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
7. RIGETTA ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 829/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in Portomaggiore (FE), frazione Gambulaga, Via Fosse Ardeatine n. 11, rappresentata e difesa, come da mandato depositato nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna
Rossini (c.f. ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi (c.f. C.F._2
), con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti C.F._3
indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Anna Rossini
RICORRENTE nei confronti di
nato a [...] il [...], residente a [...](C.F. Controparte_1
) assistito e rappresentato, come da procura depositata nel fascicolo informatico CodiceFiscale_4
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Giorgio Bacchelli (C.F.
) nel cui studio in Bologna, via Solferino n. 15 è elettivamente domiciliato (tel. C.F._5
051-582543, fax 051-330213; pec: Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 29/01/2025:
pagina 1 di 10 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
11.06.2011 a ER (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ER all'anno 2011, n. 2, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emendata sentenza, alle seguenti condizioni, da adottarsi anche in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.: 1) confermare l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione e stabile residenza presso Per_1 Persona_2
la madre;
2) stabilire che il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2
secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, dal sabato alle ore 20.00 (quando li preleverà presso
l'abitazione materna) alla domenica alle ore 20.00 (quando li riaccompagnerà presso la madre); - nel corso della settimana, salvo diversi accordi tra i genitori, il giovedì dalle ore 16.30 (quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 20.30 (quando li riaccompagnerà presso la madre); - in occasione delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore;
il 26 dicembre con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
il 1° gennaio con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore;
- in occasione delle vacanze pasquali, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno 3) disporre che il padre versi, entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario, alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e , Per_1 Per_2
l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto proporzionato alle effettive risorse economiche del padre, come verranno accertate in corso di causa;
4) disporre che il padre concorra, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e : a) Per_1 Per_2
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d)
pagina 2 di 10 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 5) respingere ogni diversa domanda avversaria. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA a) A fronte del mancato deposito della documentazione attestante la situazione reddituale e finanziaria del resistente, ordinare al Sig. CP_1
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni e degli estratti conto dei
[...] rapporti finanziari dallo stesso intrattenuti relativamente all'ultimo triennio, con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie ad esito della produzione;
b) in considerazione della condotta processuale scarsamente trasparente della Controparte, tenuto conto della necessità di acquisire ogni elemento utile per valutare le disponibilità, il tenore di vita e la complessiva situazione economica del resistente, si chiede di disporre indagini a mezzo Polizia Tributaria e mediante l'Agenzia delle Entrate – Servizio
Serpico, con espressa autorizzazione ad acquisire i dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e nell'Anagrafe Tributaria in relazione alla posizione del Sig. , residente in [...]– Controparte_1
Via Ferrarese n. 65, nonché della corrente in Controparte_2
Bologna – Via Donato Creti n. 5, c.f. , relativamente all'ultimo quinquennio”. P.IVA_1
Conclusioni di parte resistente: “conformi alla proposta conciliativa del giudice delegato di cui all'ordinanza in data 28/11/2024 ad eccezione del contributo paterno che lo dichiara di non CP_1 essere in grado di pagare poiché troppo elevato”.
Conclusioni del P.M.: Il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare le proprie conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, domandava la declaratoria di cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con l'11 giugno 2011 a ER (FE), Controparte_1
esponendo che dalla unione coniugale sono nati due figli, , nato a [...] il [...], Per_1
e nata a [...] il [...]; che, a seguito del progressivo deterioramento del rapporto, i Per_2 coniugi decidevano di separarsi, raggiungendo un accordo mediante il quale definire, tra l'altro, alcune questioni patrimoniali esistenti tra loro;
che, quindi, con decreto n. 2102/2020 dell'11/03/2020, il pagina 3 di 10 Tribunale di Ferrara omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, condizioni che, con riferimento all'affidamento ed alla frequentazione dei figli, prevedevano l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Per_1 Per_2
privilegiate degli stessi presso la madre;
la regolamentazione della facoltà di visita paterna (con la previsione di fine settimana alternati, dal sabato alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00, oltre ad una visita infrasettimanale prevista per il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 20.30; due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
alternanza delle festività natalizie e pasquali); un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso al 50% al pagamento delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara;
di aver proposto, a causa delle gravi intemperanze e degli inadempimenti del padre e dell'evidente pregiudizio derivante ai figli, domanda di revisione delle condizioni di separazione, chiedendo una modifica del regime di affidamento;
che ad esito del procedimento, nel corso del quale veniva espletata C.T.U. sull'idoneità genitoriale del padre, il Tribunale di Ferrara, con decreto n. 3196/2022 del 23/06/2022, rigettava la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla madre e disponeva “che per un periodo di tre mesi dalla data odierna il padre possa vedere i figli un sabato di una settimana e la domenica della settimana successiva dalle ore 9,30 alle ore 21 e che, decorso tale periodo, la frequentazione prosegua secondo le modalità indicate nel verbale di separazione”, mandando, in ogni caso, “al servizio sociale di svolgere attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare con incontri periodici e di riferirne l'esito al giudice tutelare con relazioni trimestrali fermo
l'onere di immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di situazione pregiudizievole per la prole”.
Lamentava che, seppur i rapporti tra il padre ed i figli, a seguito del procedimento di revisione, si fossero gradualmente normalizzati e la frequentazione fosse stata ripristinata così come originariamente concordata in sede di separazione, il resistente di contro iniziava a disattendere sistematicamente i propri obblighi di assistenza nei confronti della prole, rendendosi inadempiente sia con riferimento al versamento del contributo al mantenimento, sia in relazione al rimborso delle spese straordinarie anticipate dalla madre, costretta ad intraprendere iniziative di recupero.
Concludeva domandando la conferma delle condizioni di affidamento, collocamento e visite col padre secondo lo schema già adottato in sede di separazione;
quanto al mantenimento, evidenziando le proprie difficoltà economiche dovute sia al progressivo calo dei propri redditi sia alla necessità di far fronte alle sempre crescenti esigenze di vita dei figli, con onere pressoché esclusivo a proprio carico di accudimento, domandava un aumento del contributo paterno non inferiore a 800,00 euro mensili (400,00 euro per ciascun figlio), ferma la compartecipazione al 50% nel pagamento delle spese straordinarie.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 16 luglio 2025, , il quale, Controparte_1
associandosi alla domanda di divorzio, senza nulla opporre alla conferma dell'affido condiviso dei figli, della loro collocazione prevalente presso la madre e della regolamentazione del proprio diritto di vista conformemente alle modalità previste in sede di separazione, contestava le pretese economiche della ricorrente, asserendo di essere in grado di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile non superiore a euro 100,00, senza ulteriori oneri o costi.
Sul punto il convenuto lamentava di trovarsi in una grave situazione di indigenza dovuta, non solo agli impegni economici conseguenti alle vertenze civili e penali cui la moglie aveva dato corso negli ultimi anni, ma anche alla propria condizione di invalidità pari all'80% (conseguente alla distrofia facio- scapolo-omerale, con pregresso melanoma alla gamba sinistra come da certificato della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile emesso dopo visita effettuata il 7/11/2013), stato depressivo e chiusura forzata della propria attività commerciale, ovvero del negozio di alimentari che lo stesso in passato aveva gestito a Bologna insieme alla moglie.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti venivano personalmente sentite all'udienza del 18 settembre 2024 dal giudice delegato, che ne tentava la conciliazione, anche formulando, con successiva ordinanza in data 28/11/2024, apposita proposta conciliativa, accettata integralmente dalla ricorrente, solo in parte dal resistente che la rifiutava asserendo di poter provvedere al mantenimento della prole col minor importo di euro 100,00 al mese, ferma l'integrale attribuzione alla moglie dell'AUU.
All'udienza in data 29 gennaio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e, a seguito di discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a
ER (Fe) il giorno 11 giugno 2011, optando per il regime di separazione dei beni (doc. 1 di parte ricorrente).
Dalla unione coniugale sono nati i figli , il 02/01/2012, e il 29/06/2015 (doc.ti 2 e 3 di Per_1 Per_2
parte ricorrente).
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa n. 2101/2020 emesso da questo
Tribunale in data 10 marzo 2020 (doc. 4 di parte ricorrente).
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata.
pagina 5 di 10 Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Ferrara, avvenuta in data 10/03/2020, nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Le parti concordano sul regime di affidamento condiviso della prole.
Non sono del resto emerse circostanze contrarie alla conferma del predetto regime, né sono state dedotte situazioni pregiudizievoli per i minori.
Dunque la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla prole separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute i genitori assumono di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ai minori un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al loro sviluppo ed alla loro educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza delle minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
I minori continueranno, inoltre, ad avere residenza privilegiata presso la madre.
Quanto alle visite col padre, le parti, accettando la proposta conciliativa del giudice del 28/11/2024, hanno condiviso la regolamentazione ivi indicata che prevede che il padre terrà con sé i figli: - a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola (quando li preleverà presso l'abitazione materna o direttamente presso gli istituti scolastici frequentati dai minori) alla domenica alle ore 20.00 (quando li riaccompagnerà presso la madre); - nel corso della settimana, salvo diversi accordi tra i genitori, il giovedì dalle ore 16.30
(quando li preleverà presso l'abitazione materna) sino alle ore 20.30 (quando li riaccompagnerà presso la madre); ferma la regolamentazione delle visite per festività e vacanze estive di cui alla separazione
(due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
alternanza delle festività natalizie e pasquali).
pagina 6 di 10 Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalle allegazioni in atti, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in udienza.
Giova premettere sul punto che la documentazione versata in atti, come integrata su ordine del giudice istruttore, è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti, non essendo, invero, necessario né un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario (cfr. Cass. 20 gennaio 2021 n. 975; n. 20866/21; Cass. 10 giugno 2022, n. 18880).
Orbene, è dipendente part-time presso il supermercato Famila di Ferrara e percepisce Parte_1
una retribuzione mensile di circa 900,00/1.000,00 euro.
Ella ha dichiarato redditi pari a € 16.228,00 nell'anno 2021 (€ 1.352,33/mese); € 15.839,00 nell'anno
2022 (€ 1.319,91/mese); € 14.120,00 nell'anno 2023 (€ 1.176,66/mese) – cfr. doc.ti 15, 16 e 17 di parte ricorrente.
Vive coi figli nell'abitazione condotta in locazione dalla madre ad Argenta.
è socio accomandatario della Controparte_1 Controparte_2
(doc.ti 23 e 24 di parte ricorrente;
doc. 9 di parte resistente) e gestiva un negozio di alimentari sito in
Bologna.
Come documentato dal resistente, l'attività commerciale è ad oggi inattiva, essendo cessata in data
31/01/2024 (cfr. doc. 9 di parte resistente). Dalle dichiarazioni dei redditi della Controparte_3 relative agli anni 2023 e 2022 (di cui ai doc.ti 7 e 8 di parte resistente) emerge che l'esercizio era
[...]
pressoché in perdita.
Per il periodo di imposta 2022 ha dichiarato redditi lordi pari ad euro 11.317,00 (cfr. doc. 6 di CP_1
parte resistente).
All'attualità egli risulta assunto con contratto part time dalla ditta Fermata del Gusto s.n.c. con retribuzione mensile di circa 1050,00 euro (cfr. doc.ti 10, 11 e 12 di parte resistente).
La relativa situazione reddituale ha quindi certamente subito un peggioramento rispetto al tempo della separazione consensuale in occasione della quale le parti avevano concordato un contributo paterno al mantenimento della prole in misura pari a 250,00 euro per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
risulta, inoltre, proprietario in ragione di ½ di un immobile sito in Montalto delle Controparte_1
Marche: trattasi di un negozio che egli ha in comproprietà col fratello, locato per l'anno 2022 al canone di locazione di 570,00 euro. E' proprietario insieme alla moglie (in ragione del 57% il marito e del 43%
pagina 7 di 10 la moglie) di un appartamento in Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno. E' proprietario per la quota minima di 16,66% di un altro fabbricato, non locato sito in San Benedetto del Tronto e di svariati terreni agricoli ma sempre per la minima quota del 5% (cfr. visura catastale storica di cui al doc. 24 di parte ricorrente e dichiarazione redditi del resistente).
Ciò premesso, nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età dei minori che oggi hanno 13 e 10 anni e delle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori che versano entrambi, attualmente, in condizioni non floride;
in particolare, rispetto al tempo della separazione la posizione reddituale dello ha certamente subito una importante contrazione dovuta alla necessità di CP_1
chiudere la propria attività commerciale che da tempo non era più produttiva;
la circostanza non solo è verosimile stante l'impegno dello nel reperire una diversa soluzione lavorativa alle dipendenze CP_1
di altra ditta, ma anche sorretta da riscontro documentale costituito sia dalle dichiarazioni reddituali della società (attestanti che la stessa era quasi in perdita) sia dalle numerose lettere di messa in mora provenienti dai fornitori del negozio sia ancora dalle dichiarazioni dei redditi del socio accomandatario;
d) che l'AUU al momento è percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno ed ammonta ad euro 233,00 euro a testa e quindi complessivamente a 466,00 euro;
alla luce di tali elementi si ritiene equo ridurre, con decorrenza dalla presente decisione, il contributo paterno a 400,00 euro al mese (200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
E' quanto mai opportuno ribadire ed evidenziare che nel calcolare il contributo paterno (400,00 euro al mese ovvero 200 euro per ciascun figlio) il Collegio ha tenuto conto del fatto che il padre ad oggi continua a percepire la quota del 50% dell'AUU pari a 233,00 euro al mese.
***
L'esito complessivo del giudizio e la delicatezza delle questioni di fatto e di diritto trattate giustificano la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER (FE) l'11 giugno
2011 fra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...].
[...]
pagina 8 di 10 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2011 Atto n. 2 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. CONFERMA l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
5. DISPONE che il padre possa tenere con sé i figli minori con le modalità di cui in parte narrativa.
6. DISPONE, con decorrenza dalla presente decisione (detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo), la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei minor ad euro 400,00 euro al mese (200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso questo
Tribunale.
7. RIGETTA ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10