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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 255/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VANUCCI GESSICA e dell'avv. VADALA' MAURA ( ) VIA SIGISMONDO 46 RIMINI;
, C.F._2
RECLAMANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CENNI STEFANO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
1. La ditta individuale ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. Parte_2
contro la sentenza n. 3/2025, pubblicata il 15.12.2024, del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta ditta in seguito al ricorso presentato dalla CP_1
[...]
Si è osservato con il provvedimento impugnato, in relazione al presupposto dello stato di insolvenza, che “oltre a non adempiere al debito verso l'istante, portato da un titolo giudiziale definitivo, il debitore non risulta avere beni immobili ed è gravato di un debito fiscale di oltre € 60.000, nonché di un debito previdenziale;
” che “l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5
pagina 1 di 4 CCI (si veda il solo debito fiscale);” e che tali circostanze “valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa e l'impossibilità per l'impresa di far fronte con Parte_1
regolarità alle obbligazioni assunte;
”.
Quanto poi al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, il tribunale ha rilevato che “nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione delle istanze di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
” ed ha ritenuto di conseguenza che “il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale fosse sussistente;
”.
2. con l'unico motivo di gravame, censura l'affermata sussistenza dei requisiti Parte_1
dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto il tribunale si è limitato a dedurre detto requisito dalla mancata costituzione della parte convenuta.
Sottolinea come, di contro, l'insussistenza dei suddetti limiti minimi emergerebbe dall'esame delle situazioni contabili per gli anni 2022, 2023, e 2024: per l'anno 2022, un attivo patrimoniale di €
18.024,00, ricavi per € 47.742,90; per l'anno 2023 un attivo patrimoniale di € 18.024,00, ricavi per €
42.750,00; per l'anno anno 2024 un attivo patrimoniale di € 18.024,00, ricavi per € 31.450,00. Il passivo, non essendo evincibile dalla contabilità semplificata, si evincerebbe dalle dichiarazioni degli enti riversate nel fascicolo della procedura pre-concorsuale: un debito previdenziale di poco più di 1000 euro (cfr. doc. 4 e 5), rispetto al quale, il reclamante aveva ottenuto dall'INPS una rateizzazione, che non ha potuto osservare in virtù della liquidazione pronunciata;
debiti alla data del 07.11.2024, di circa
74.459,19 euro (ma l'importo di € 26.962,18 è prescritto) risultanti dal certificato unico debiti tributari dell'Agenzia delle Entrate (doc. 11); ed il debito dovuto al ricorrente di € 20.199,64 CP_1
(doc. 12).
3. La creditrice istante si è costituita, chiedendo il rigetto del reclamo.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 02.05.2025, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Il reclamo è fondato.
Dalla relazione depositata dal curatore, su richiesta della Corte, emerge che la procedura è priva di attivo, ad eccezione della licenza dell'albo degli autotrasportatori stimata tra € 500 (minimo) ed € 1.000
(massimo) e della partecipazione societaria a Cava di Pietre snc stimata tra € 31.828 (minimo) ed €
58.767 (massimo); né sono stati individuati eventuali crediti della società nei confronti di terzi.
pagina 2 di 4 Dalla documentazione acquisita emergono allo stato i seguenti debiti per complessivi € 94.744,83: €
72.201,34 debiti tributari relativi agli anni 2005, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022 come da certificato rilasciato in data 07.11.2024 (all. 25) dall'Agenzia delle Entrate;
€
1.733 debiti contributivi iscritti a ruolo come da certificato rilasciato in data 28.09.2024 (all. 26) dall'Inps; € 142,85 quale diritto annuale relativi agli anni 2022 e 2024 vantati dalla Camera di
Commercio della Romagna, come da insinuazione presentata (all. 27); € 20.199,64 relativo alle opere di manutenzione e riparazioni effettuate su veicoli vantati dalla società ricorrente CP_1 dell'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale (all. 1); € 468,00 debiti relativi alla TARI per l'anno d'imposta 2020 vantati dal , come da insinuazione presentata (all. 28). Controparte_3
Dall'esame della situazione contabile risultano ricavi per € 68.915,00 per il 2022, per € 48.439,00 per il
2023 e per € 31.474,00 per il 2024.
5. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/2022, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
6. Nel caso di specie, pertanto, alla stregua delle accurate ed esaustive verifiche effettuate dal curatore, deve ritenersi che nel triennio 2022 – 2024 la ditta individuale presenti le Parte_1 caratteristiche dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante, deve essere revocata.
In considerazione del fatto che la documentazione contabile necessaria al fine della valutazione dei requisiti dimensionali è stata prodotta soltanto in sede di reclamo, le spese di lite tra le parti costituite vanno interamente compensate.
Seguono gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4 CCII come da dispositivo.
pagina 3 di 4
p.q.m.
la Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Rimini, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale la ditta individuale Parte_1
Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che la ditta individuale provveda al deposito Parte_1
presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 255/2025 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VANUCCI GESSICA e dell'avv. VADALA' MAURA ( ) VIA SIGISMONDO 46 RIMINI;
, C.F._2
RECLAMANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CENNI STEFANO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
1. La ditta individuale ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. Parte_2
contro la sentenza n. 3/2025, pubblicata il 15.12.2024, del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta ditta in seguito al ricorso presentato dalla CP_1
[...]
Si è osservato con il provvedimento impugnato, in relazione al presupposto dello stato di insolvenza, che “oltre a non adempiere al debito verso l'istante, portato da un titolo giudiziale definitivo, il debitore non risulta avere beni immobili ed è gravato di un debito fiscale di oltre € 60.000, nonché di un debito previdenziale;
” che “l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5
pagina 1 di 4 CCI (si veda il solo debito fiscale);” e che tali circostanze “valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa e l'impossibilità per l'impresa di far fronte con Parte_1
regolarità alle obbligazioni assunte;
”.
Quanto poi al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, il tribunale ha rilevato che “nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione delle istanze di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
” ed ha ritenuto di conseguenza che “il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale fosse sussistente;
”.
2. con l'unico motivo di gravame, censura l'affermata sussistenza dei requisiti Parte_1
dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto il tribunale si è limitato a dedurre detto requisito dalla mancata costituzione della parte convenuta.
Sottolinea come, di contro, l'insussistenza dei suddetti limiti minimi emergerebbe dall'esame delle situazioni contabili per gli anni 2022, 2023, e 2024: per l'anno 2022, un attivo patrimoniale di €
18.024,00, ricavi per € 47.742,90; per l'anno 2023 un attivo patrimoniale di € 18.024,00, ricavi per €
42.750,00; per l'anno anno 2024 un attivo patrimoniale di € 18.024,00, ricavi per € 31.450,00. Il passivo, non essendo evincibile dalla contabilità semplificata, si evincerebbe dalle dichiarazioni degli enti riversate nel fascicolo della procedura pre-concorsuale: un debito previdenziale di poco più di 1000 euro (cfr. doc. 4 e 5), rispetto al quale, il reclamante aveva ottenuto dall'INPS una rateizzazione, che non ha potuto osservare in virtù della liquidazione pronunciata;
debiti alla data del 07.11.2024, di circa
74.459,19 euro (ma l'importo di € 26.962,18 è prescritto) risultanti dal certificato unico debiti tributari dell'Agenzia delle Entrate (doc. 11); ed il debito dovuto al ricorrente di € 20.199,64 CP_1
(doc. 12).
3. La creditrice istante si è costituita, chiedendo il rigetto del reclamo.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte per l'udienza cartolare del 02.05.2025, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Il reclamo è fondato.
Dalla relazione depositata dal curatore, su richiesta della Corte, emerge che la procedura è priva di attivo, ad eccezione della licenza dell'albo degli autotrasportatori stimata tra € 500 (minimo) ed € 1.000
(massimo) e della partecipazione societaria a Cava di Pietre snc stimata tra € 31.828 (minimo) ed €
58.767 (massimo); né sono stati individuati eventuali crediti della società nei confronti di terzi.
pagina 2 di 4 Dalla documentazione acquisita emergono allo stato i seguenti debiti per complessivi € 94.744,83: €
72.201,34 debiti tributari relativi agli anni 2005, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022 come da certificato rilasciato in data 07.11.2024 (all. 25) dall'Agenzia delle Entrate;
€
1.733 debiti contributivi iscritti a ruolo come da certificato rilasciato in data 28.09.2024 (all. 26) dall'Inps; € 142,85 quale diritto annuale relativi agli anni 2022 e 2024 vantati dalla Camera di
Commercio della Romagna, come da insinuazione presentata (all. 27); € 20.199,64 relativo alle opere di manutenzione e riparazioni effettuate su veicoli vantati dalla società ricorrente CP_1 dell'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale (all. 1); € 468,00 debiti relativi alla TARI per l'anno d'imposta 2020 vantati dal , come da insinuazione presentata (all. 28). Controparte_3
Dall'esame della situazione contabile risultano ricavi per € 68.915,00 per il 2022, per € 48.439,00 per il
2023 e per € 31.474,00 per il 2024.
5. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) – i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass., 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass.
35381/2022, 1188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018).
Il richiamato principio, affermatosi nel vigore della previgente legge fallimentare, è senz'altro applicabile ai requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, del tutto analoghi a quelli contemplati dalla normativa previgente.
6. Nel caso di specie, pertanto, alla stregua delle accurate ed esaustive verifiche effettuate dal curatore, deve ritenersi che nel triennio 2022 – 2024 la ditta individuale presenti le Parte_1 caratteristiche dell'impresa minore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera d) d. l.vo n. 14/2019, possedendo congiuntamente i requisiti ivi previsti, e che, pertanto, non sussista nel caso in esame uno dei presupposti indispensabili per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne discende che, in accoglimento del reclamo, la sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Rimini, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante, deve essere revocata.
In considerazione del fatto che la documentazione contabile necessaria al fine della valutazione dei requisiti dimensionali è stata prodotta soltanto in sede di reclamo, le spese di lite tra le parti costituite vanno interamente compensate.
Seguono gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4 CCII come da dispositivo.
pagina 3 di 4
p.q.m.
la Corte
In accoglimento del reclamo, revoca la sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Rimini, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale la ditta individuale Parte_1
Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che la ditta individuale provveda al deposito Parte_1
presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
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