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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 385/2021
TRA
(C.F. e P. Iva n. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, dott. rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_2
liti allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Giovanni Actis (C.F. n. ) e C.F._1
Edoardo Romano (C.F. n. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giovanni Actis, in AP, alla via Santa Lucia, n. 107;
APPELLANTE
E
(P.IVA n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Abbamonte (C.F. n. , C.F._3
presso il cui studio in AP, alla Via Melisurgo, n. 15, elettivamente domicilia;
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, n.
1 5450/2020, depositata in data 31.7.2020, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 3182/2013, emesso dal Tribunale di AP in data 5.6.2013, depositato in data 6.6.2013 e notificato in data 19.6.2013, era ingiunto all' Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, di pagare, in favore della
[...] CP_1 Parte_3
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo , la somma di €
[...] Pt_1
1.796.356,00, a titolo di corrispettivo delle forniture di gasolio per autotrazione effettuate dalla in favore dell' nei mesi di novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013, di Pt_1 CP_1
cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi legali e spese di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 22.7.2013, la che, dopo aver premesso di svolgere attività consistente nella CP_1
gestione del servizio di trasporto pubblico nel Comune di AP ed in quelli limitrofi, avvalendosi di circa n. 716 autobus, il cui funzionamento dipendeva dalla puntuale e tempestiva fornitura di gasolio, deduceva:
- di aver affidato alla in forza di delibera n. 25 del 19.6.2012, emanata all'esito di una Pt_1
procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di gasolio, a far data dall'1.7.2012 e per mesi 6, per un quantitativo presunto di Lt. 4.925.000, avente un controvalore presunto di €
6.263.861,00 oltre IVA;
-che, in forza di successiva delibera n. 42 del 3.12.2012, la suddetta fornitura era stata prorogata di ulteriori sei mesi, e, dunque, sino al 30.6.2013, per un quantitativo presunto di gasolio pari a Lt. 4.500.000, avente un controvalore presunto di € 6.000.000,00 oltre IVA;
- che, al fine di garantire l'approvvigionamento quotidiano degli automezzi dell' e la CP_1
conseguente circolazione degli stessi, il sistema delle forniture, anche a fronte delle limitate capacità di stoccaggio, era impostato su consegne quotidiane, come espressamente sancito dal
Capitolato che, all'art. 4.2., disponeva “le consegne dovranno essere effettuate di norma
….entro le 24 ore dalle singole richieste”, con l'ulteriore precisazione, al successivo art. 4.4, che “le consegne avverranno rigorosamente dalle ore 8 alle ore 11” ;
-che, sebbene i termini di cui all'art. 4 del Capitolato evidentemente fossero termini essenziali, ex art. 1457 c.c., tutte le forniture di gasolio richieste dall' tra il 23 ed il 28 gennaio CP_1
2013 venivano consegnate dalla ben oltre il termine di 24 ore pattuito;
Pt_1
2 - che, inoltre, la a fronte di un quantitativo richiesto pari a lt. 246 mila, forniva il Pt_1
quantitativo di soli lt. 92 mila circa, con un ammanco di ben 154 mila litri, tale da determinare, nei giorni dal 23 al 29 gennaio 2013, la soppressione di numerose corse e, in data 30.1.2013, il blocco del servizio pubblico di trasporto, che determinava, a seguito della diffusione della notizia su tutti gli organi d'informazione, un grave ed irreparabile danno d'immagine per la e, d'altro canto, l'apertura di un fascicolo istruttorio presso la Commissione di CP_1
Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero, con conseguente onere in capo alla CP_1 di rendere giustificazioni dell'accaduto all'Organo di Vigilanza;
-conseguentemente, l' con nota dell'8.2.2013, contestava le gravi e reiterate violazioni CP_1
contrattuali perpetrate dalla la quale, a sua volta, con nota del 9.2.2013, ammetteva di Pt_1
aver deliberatamente interrotto le forniture contrattualmente pattuite, adducendo, tuttavia, di aver legittimamente agito in autotutela, essendo a propria volta creditrice nei confronti dell' di un importo pari a € 2.000.000,00, circostanza, tuttavia, infondata, atteso che, CP_1
alla data del 23.1.2013 (data del primo inadempimento contrattuale), la era debitrice CP_1
della minor somma di € 778.000,00;
- presone atto, la comunicava alla fornitrice, con nota n. prot. 559 del 21.2.2013, di CP_1
ritenere essa stessa risolto il contratto per grave inadempimento perpetrato dalla Pt_1
provvedeva, poi, a sporgere querela nei confronti della per interruzione di pubblico Pt_1
servizio di trasporto nella giornata del 30.1.2013; infine, prima con nota prot. N. 742 dell'11.3.2012 e, poi, con nota n. 815 del 19.3.2013, richiedeva l'escussione della cauzione emessa a garanzia dell'adempimento della dal Banco di AP, che, tuttavia, eccepiva Pt_1
la non operatività della stessa.
Così ricostruita la vicenda oggetto di causa, l' eccepiva la carenza di prova del credito CP_1 ingiunto;
deduceva che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nulla era da essa opponente dovuto alla a fronte del grave inadempimento alla stessa ascrivibile, per aver fornito gasolio in Pt_1
quantità notevolmente inferiori a quelle richieste e con ritardi dalle 24 ore alle 72 ore e, dunque, in violazione del termine essenziale previsto;
eccepiva, altresì, la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto la fornitrice - come dalla stessa ammesso nella nota del 9.2.2013 –, pur in assenza di una previsione contrattuale che espressamente lo consentisse, aveva volutamente interrotto le forniture per esigere crediti, in realtà inesistenti o comunque inferiori al 10% dell'importo ad essa spettante, e, dunque, inidonei a giustificare l'unilaterale interruzione delle consegne di carburante;
evidenziava, quindi, di aver
3 legittimamente essa stessa opposto il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, comunicando, con nota n. prot. 599 del 21.2.2013, l'intervenuta risoluzione del contratto in essere tra le parti;
infine, chiedeva condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali Pt_1 dalla stessa subiti, ossia : a) € 361.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari agli introiti non incassati dal 23 gennaio 2013 al primo febbraio 2013, per effetto della soppressione delle corse e del blocco degli automezzi;
b) un ulteriore somma, da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo idonea perizia di stima, per il mancato incasso derivante dalla mancata percorrenza di 28.028 Km;
c) € 325.000,00, pari alla somma garantita nella polizza definitiva prestata dalla ma non escussa dall' er opposto rifiuto del Banco di AP;
d) Pt_1 CP_1
l'ulteriore somma di € 9.000,00, in applicazione della clausola penale di cui all'art.
4.6. del
Capitolato che espressamente prevedeva il pagamento di € 1.000,00, per ogni mancata consegna entro l'orario massimo consentito;
d) la somma di € 10.000.000,00, quale risarcimento del danno all'immagine subito in seguito all'interruzione del servizio pubblico.
Tanto dedotto, l'opponente oncludeva chiedendo di: CP_1
1) in via pregiudiziale, revocare la provvisoria esecuzione del decreto Ingiuntivo n. 3182/2013, per carenza dei requisiti di cui all'art, 642, comma 20, c.p.c.;
2. in via principale e nel merito, revocare ovvero dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo decreto Ingiuntivo n. 3182/2013;
3. in accoglimento alla proposta domanda riconvenzionale:
3.1 accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle prescrizioni contrattuali Parte_1
per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla con nota prot. n. 599 del CP_1
21/1/2013;
3.2 accertare e dichiarare la violazione della all'obbligo di esecuzione delle Parte_1
prestazioni contrattuali secondo buona fede ex art. 1375 c.c. per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla on nota prot. n. 599 del 21/1/2013; CP_1
3.3 per l'effetto, accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati utili subiti da nelle stesse giornate e CP_1
quantificati in € 361.202/00 oltre interessi e rivalutazione, fatta salva la maggiore o minore
4 somma oggetto di quantificazione ln corso di causa;
3.4 per l'effetto, accertato grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati introiti per la ridotta percorrenza kilometrica che on avrebbe potuto incassare dal per effetto del contratto di servizi CP_1 Controparte_3
in essere, con riserva di meglio quantificare l'importo in corso di causa;
3.5 accertato il grave inadempimento e/o la malafede della e la conseguente legittimità Pt_1
della risoluzione contrattuale proposta dalla con nota prot. n. 599 del 21/1/2013, CP_1
accertare e dichiarare il diritto della ad escutere la cauzione definitiva n. CP_1
00023/8200/01029150 emessa da Banco AP e per l'effetto, accertata l'inoperatività della medesima polizza come dichiarato dal fideiussore, condannare la al pagamento, a Parte_1 favore della , della somma ivi garantita per € 325.000,00, oltre interessi e CP_1
rivalutazione;
3.6 accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle prescrizioni Parte_1
contrattuali per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., condannare la al pagamento, a favore della , della somma di € 9.000,00 Parte_1 CP_1
a titolo di penali ex art.
4.6 del Capitolato per ritardata consegna della fornitura nei giorni
23/1/2013 e ss., oltre interessi e rivalutazione;
3.7 condannare la al pagamento, a favore della , dei danni all'immagine Parte_1 CP_1
patiti per effetto del blocco degli automezzi dei giorni 30/1/2013, danni quantificati in e.
10.000.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa, per i danni all'immagine subiti per effetto degli inadempimenti contrattuali evidenziati in premessa, oltre interessi e rivalutazione:
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In data 22.10.2013, con atto d'intervento, ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio il
[...]
che chiedeva l'accoglimento della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_2
n. 3182/2013, nonché la condanna della al risarcimento del danno all'immagine subito Pt_1 dal medesimo a seguito dell'interruzione del pubblico servizio di trasporto. CP_2
Con comparsa depositata in data 16.12.2013, si costituiva in giudizio la che, nel Parte_1 resistere all'opposizione, deduceva che: il credito da essa vantato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, risultava provato dalla documentazione in atti;
d'altro canto,
5 incontestata era la somministrazione di gasolio effettuata nei mesi di novembre-dicembre 2012
e gennaio 2013, risultante altresì dai singoli documenti di trasporto, ciascuno controfirmato per accettazione dai funzionari riceventi dell' nei singoli depositi di scarico;
la stessa CP_1 nell'atto di opposizione, aveva dichiarato di essere debitrice nei confronti della CP_1 fornitrice, seppur del minore importo pari a “solo € 778.000,00”; in realtà, la predetta somma costituiva la porzione già esigibile del maggior importo ad essa spettante per le forniture effettuate, complessivamente pari ad € 2.229.531,57; ad ogni modo, anche la somma di €
778.000,00 era da ritenersi rilevante, sia per l' importo in sé considerato, sia perché ad essa dovuta a titolo di corrispettivo di forniture di gasolio, per le quali il costo vivo a carico del fornitore costituiva circa il 98% del prezzo praticato al somministrato, con conseguente ingenti anticipazioni a carico del primo;
pertanto, era stata l' ad essere venuta meno agli CP_1
obblighi contrattualmente assunti e non la a cui nessun inadempimento contrattuale era Pt_1
ascrivibile; pertanto, l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente era inammissibile, oltre che infondata, in quanto nessun inadempimento era ascrivibile CP_1 ad essa opposta che, pur a fronte dell'ingente credito da essa vantato nei confronti dell' CP_1
aveva continuato ad assicurare, in ogni caso, e comunque nelle 24 ore dalla richiesta, la consegna del carburante in funzione delle esigenze minimali rappresentate dalla stessa CP_1 che, a mezzo dell'ing. con mail del 25.01.2013, in rettifica di quanto contrattualmente Per_1
pattuito, aveva chiesto la consegna di un quantitativo pari a 55.000 litri a fronte dei 123.000 litri previsti e con mail del 29.1.2013 la consegna di 37.000 litri;
inoltre, non poteva essere qualificato come essenziale il termine di cui all'art.
4.3. del Capitolato previsto per la consegna delle forniture o, quanto meno, doveva ritenersi implicitamente rinunciato dall' a fronte CP_1
delle modifiche concordate;
contestava, altresì, la fondatezza delle richieste risarcitorie dell'opponente; eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., spiegato dal Controparte_2
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria Pt_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della opposizione e di ogni domanda e/o eccezione proposta dall' la declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento del CP_1
e, comunque, il rigetto di ogni domanda e/o eccezione proposta dal predetto Controparte_2
ente; con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 15.1.2014, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
6 Nelle more del giudizio di opposizione recante R.G. n. 21874/2013, proposto dalla CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3182/2013, la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 7250/2013, emesso dal Tribunale di AP in data 11.11.2013 e depositato in data
14.11.2013, con cui era ingiunto alla i pagare, in favore della , l'importo di CP_1 Parte_1
€ 99.534,06, a titolo di corrispettivo delle forniture di gasolio effettuate nella prima settimana di febbraio 2013, oltre interessi al tasso fissato dal D. Lgs. 213/2002 “dalla data di maturazione delle singole componenti del credito (corrispondente alla data di scadenza del pagamento indicata nelle fatture) e sino al soddisfo” e spese di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 7250/2013, con atto di citazione notificato in data14.1.2014, proponeva opposizione la spiegando le medesime difese già espresse CP_1 nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3182/2013 e rassegnando le medesime conclusioni, ossia:
“1. in via pregiudiziale, revocare la provvisoria esecuzione del decreto Ingiuntivo n. 7250/2013
- 27887/2013, depositato il 12.11.2013 e notificato a mezzo racc. ricevuta il 19.01.2014 per carenza dei requisiti di cui all'art. 642, comma 20 , c.p.c,;
2. in via principale e nel merito, revocare ovvero dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n.
7250/2013 r.g. 27887/2013, depositato il 12.11.2013 e notificato a mezzo racc. ricevuta il
19.01.2014;
3. in accoglimento alla proposta domanda riconvenzionale:
3.1 accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle prescrizioni contrattuali per effetto delle ritardate e/o Parte_1
mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla on nota prot. n. 599 del 21/1/2013; CP_1
3.2 accertare e dichiarare la violazione della all'obbligo di esecuzione delle prestazioni Pt_1
contrattuali secondo buona fede ex art. 1375 c.c. per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla on nota prot. n. 599 del 21/1/2013; CP_1
3.3 per l'effetto, accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati utili subiti da nelle stesse giornate e CP_1 quantificati in € 361.200,00 oltre interessi e rivalutazione, fatta salva la maggiore o minore somma oggetto di quantificazione ln corso di causa;
7 3.4 per l'effetto, accertato grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della , Parte_1 CP_1
dei danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati introiti per la ridotta percorrenza kilometrica che on potrà incassare dal per effetto del contratto di servizi in essere, CP_1 Controparte_3
con riserva di meglio quantificare l'importo in corso di causa;
3.5 accertata il grave inadempimento e/o la malafede della e la conseguente legittimità Pt_1
della risoluzione contrattuale proposta dalla con nota prot. n. 599 del 21.1.2013, CP_1
accertare e dichiarare il diritto della ad escutere la cauzione definitiva n. CP_1
00023/8200/01029150 emessa da Banco AP e, per l'effetto, accertata l'inoperatività della medesima polizza come dichiarato dal fideiussore, condannare la al pagamento, in Parte_1 favore della della somma ivi garantita per € 325.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
3.6 accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle prescrizioni Parte_1
contrattuali per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23.1.2013 e ss., condannare la al pagamento, in favore della della somma di € 9.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di penali ex art.
4.6 del Capitolato per ritardata consegna della fornitura nei giorni
23.1.2013 e ss., oltre interessi e rivalutazione;
3.7 condannare la al risarcimento, in favore della dei danni Parte_1 CP_1
all'immagine patiti per effetto del blocco degli automezzi dei giorni 30.1.2013, danni quantificati in € 10.000.000/00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il Tribunale, disposta, in data 30.6.2015, la riunione del giudizio di opposizione N. 2144/2014
RG al giudizio di opposizione N. 21874/2013 RG, con ordinanza del 10.9.2015, concedeva, previa revoca del precedente provvedimento del 15.1.2014, la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti nn. 3182/2013 e 7250/2013; concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., in assenza di istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 5450/2020, depositata in data
31.7.2020, che così statuiva:
“-rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo n. 3182/2013 e n. 7250/13 confermando in via definitiva la loro esecutorietà;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento della il contratto di
[...] Parte_1
8 fornitura;
-rigetta ogni altra domanda proposta dalla nei confronti della CP_1 Parte_1
- rigetta la domanda formulata dall'interventore nei confronti della Controparte_2
Parte_1
-compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Il giudice di primo grado rigettava le opposizioni proposte dall' confermava i decreti CP_1
ingiuntivi opposti, in quanto riteneva provate le pretese creditorie vantate dalla Pt_1
Riteneva, invece, tardiva, e, quindi, non meritevole di accoglimento, la domanda di pagamento degli interessi moratori sulle singole fatture, in quanto l'opposta, che pure aveva chiesto gli interessi moratori nel ricorso monitorio, nel successivo giudizio di opposizione formulava la predetta domanda di pagamento degli interessi moratori solo in sede di precisazione delle conclusioni, mentre nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., aveva chiesto esclusivamente la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, nei quali erano stati riconosciuti gli interessi nella misura legale.
Il giudice di primo grado fondava la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per CP_1
inadempimento dell'opposta, sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- l'opposta, al fine di giustificare il proprio inadempimento – consistito nella cessazione del rifornimento ovvero nel rifornimento di carburante in misura ridotta rispetto a quanto contrattualmente previsto – aveva dedotto che, in realtà, era la stessa opponente ad essere inadempiente, non avendo provveduto al pagamento di forniture di gasolio per circa 2 milioni di euro, ma tale circostanza era risultata non veritiera in quanto, come confermato dalla stessa le fatture emesse nel mese di dicembre 2012 avevano scadenza il 31.1.2013 e quelle Pt_1
relative al mese gennaio 2013 avevano scadenza il 28.2.2013; pertanto, alla data del 23.1.2013, allorquando la decise di propria iniziativa di fornire alla eno gasolio di quanto Pt_1 CP_1 pattuito, il debito complessivo di nei confronti della era pari a € 778.260,96, CP_1 Pt_1 quindi ad un importo pari al 10% del valore dell'intero appalto, poiché non erano ancora scadute le fatture emesse nel mese di dicembre 2012, il cui termine di pagamento andava a scadere il 31.1.2013, né quelle relative al mese di gennaio 2013, il cui pagamento andava a scadere il 28.2.2013;
- era risultata provata, invece, la circostanza della fornitura di gasolio in misura inferiore a quella pattuita in contratto;
tale circostanza era stata contestata dalla opposta la quale Pt_1
9 assumeva che la scelta di fornire un quantitativo minore di gasolio era stato concordato con l'ingegnere nell'interesse dell' ma tanto risultava smentito sia dalla Per_1 CP_1
documentazione in atti, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso legale rappresentante della in sede d'interrogatorio formale;
Pt_1
- la riduzione drastica della fornitura di carburante rispetto alle misure pattuite nel contratto, a fronte di una morosità dell' pari circa al 10% del valore dell'intero contratto, appariva CP_1
contraria alla buona fede contrattuale, non rispondendo ad un apprezzabile interesse del creditore;
pertanto, la comparazione dei due reciproci inadempimenti (riduzione delle forniture da parte di e ritardo nel pagamento delle forniture effettuate (da parte dell' Pt_1 CP_1 portava a ritenere più grave l'inadempimento della perché contrario a buona fede Pt_1 nell'esecuzione del contratto;
a tal fine poteva essere valorizzato il dato costituito dalla circostanza che l'inadempimento di alcune delle obbligazioni costituiva oggetto di clausola risolutiva espressa dei contratti di fornitura (art. 8 del Disciplinare Amministrativo e all'art. 7 del Capitolato Tecnico), con ciò valorizzandosi la volontà delle parti di attribuire valenza dirimente a specifici inadempimenti.
Il giudice di primo grado rigettava le restanti domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente e, in particolare:
a) la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno, perché non provato né nell'an, né nel quantum, essendosi l' imitata a dedurre le perdite economiche subite per CP_1
effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio al primo febbraio 2013, quantificate calcolando le corse non effettuate da ei giorni dal 23 al 30 gennaio 2013; CP_1
il mancato utile derivante per la mancata percorrenza di 28.028 KM e, infine, il danno all'immagine subito, omettendo, tuttavia, di documentare l'esistenza di un concreto pregiudizio in termini patrimoniali;
b) la domanda di restituzione della somma di € 325.000,00 per il mancato incasso della polizza fideiussoria prestata dalla alla non ritenendo sussistenti i presupposti per Pt_1 CP_1
l'escussione della cauzione definitiva, atteso che l' si era limitata a pretendere CP_1
l'escussione del garante, senza nulla allegare e provare in ordine al danno;
c) la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 9.000,00, richiesta in Pt_1 forza della clausola penale prevista nel Capitolato, non avendo l'opponente, pur a fronte delle contestazioni sollevate dall'opposta, depositato i fax contenenti le richieste di carburante, idonei a dimostrare l'effettivo ritardo nella consegna.
10 Infine, il primo giudice, ribadita l'ammissibilità, già dichiarata con precedente ordinanza del
15.1.2014, dell'intervento del rigettava nel merito la domanda risarcitoria Controparte_2
proposta dal predetto ente, in quanto, sebbene la diffusione della notizia del blocco del trasporto pubblico fosse idonea a screditare l'affidabilità dell'amministrazione comunale, negli articoli di stampa che rendevano conto della notizia era evidenziato un ritardo cronico nel trasferimento di fondi tra e Regione. CP_1 Controparte_2 CP_4
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 5450/2020, pubblicata in data 31.7.2020 e non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
pec in data 26.1.2021 alla con cui ha chiesto, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, di:
1) accertare e dichiarare il diritto di essa al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo rateo di credito relativo alle fatture emesse da e poste a fondamento dei decreti Pt_1
ingiuntivi rispettivamente n. 3182/2013 del 6.06.2013 e n. 7250/2013 del 16.12.2013, sino alla data del 31.01.2016, data in cui era stato effettuato, da parte di il pagamento - CP_1
per effetto della provvisorioa esecuzione degli opposti decreti ingiuntivi - della sorta capitale e degli interessi legali e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di CP_1
essa delle somme ad essa dovute a titolo di interessi moratori, ex D.Lgs. Parte_1
231/2002, così come richiesti e determinati nella nota inviata all' mezzo pec il CP_1
25.02.2016;
2) accertare e dichiarare l'esclusione di ogni responsabilità ed inadempimento riferibile ad essa e, conseguentemente, dichiarare la caducazione del rapporto di fornitura di Parte_1
gasolio UNI ENI 590 per autotrazione a BTZ per esclusivo inadempimento della committente in ordine al mancato pagamento delle somme chieste ed ottenute da essa CP_1 Pt_1
in virtù dei decreti ingiuntivi rispettivamente n. 3182/2013 del 6.06.2013 e n. 7250/2013
[...]
del 16.12.2013, confermati dalla sentenza impugnata;
3) con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 14.6.2021, si è costituita in giudizio la che CP_1 ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio il di Controparte_2
cui, pertanto, deve essere dichiarata la contumacia.
11 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 27.11.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
Occorre preliminarmente evidenziare che non risulta attinta da impugnazione e, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava le domande riconvenzionali dell odierna appellata ed opponente in primo grado, di risarcimento CP_1
dei danni asseritamente subiti a seguito della soppressione delle corse nei giorni dal 23 al 30 gennaio 2013; di condanna della al pagamento della somma di € 325.000,00, di cui alla Pt_1
cauzione definitiva, dichiarata non operativa dal Banco di AP;
di condanna della al Pt_1 pagamento dell'importo di € 9.000,00, a titolo di penale di cui all'art.
4.6 del Capitolato, per ritardata consegna della fornitura nei giorni dal 23.1.2013 al 30.1.2013.
L'atto di appello è strutturato in tre parti (paragrafi): la prima parte contiene un unico motivo, volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, in luogo degli interessi legali;
la seconda parte contiene più motivi di impugnazione volti a contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva la domanda dell' di risoluzione del contratto per inadempimento della CP_1
l'ultima parte contiene un unico motivo volto ad impugnare la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal Controparte_2 anziché dichiarare inammissibile l'intervento del suddetto ente.
C.1. Con il primo motivo di appello la ha impugnato la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui il giudice, in violazione degli artt. 2, 4 e 5 d. lgs. 231/2002, dell'art. 1284 c.c., oltre che degli artt. 112 e 183 c.p.c., aveva escluso il riconoscimento degli interessi di mora al tasso commerciale, di cui al D. Lgs. 231/2002, perché richiesti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente, omettendo, però, di considerare che, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, nè di apposita domanda giudiziale, né di alcuna specificazione della natura e della misura degli interessi richiesti (cass. civ., 31.5.2019, n. 14911). Pertanto, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto come necessaria la proposizione di una specifica domanda in relazione al pagamento degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002; peraltro, essa
12 appellante aveva espressamente chiesto nel ricorso monitorio, e ribadito nel giudizio di opposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, il pagamento degli interessi al tasso commerciale.
L'appellante ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di appello, di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento, da parte dell degli interessi moratori dalla data CP_1
di maturazione di ogni singolo rateo di credito relativo alle fatture poste a fondamento dei due decreti ingiuntivi n. 3182/2023 del 6.6.2013 e n. 7250/2023 del 6.12.2013 sino al 31.1.2026, data in cui era avvenuto il pagamento, da parte dell delle somme ingiunte con i due CP_1
decreti ingiuntivi (sorta capitale ed interessi legali), e, conseguentemente, di condannare al pagamento in favore di delle somme ad essa dovute a titolo di interessi CP_1 Pt_1
moratori, ex D. Lgs. 231/2002, così come richiesti e determinati nella nota inviata a mezzo pec all' l 25.2.2016. CP_1
Nella suddetta nota del 25.2.2016, allegata all'atto di appello, la precisava che gli Pt_1
interessi di mora calcolati sulle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013 ammontavano all'importo complessivo di € 333.630,92, al netto degli interessi legali (pari a € 52.196,00), già versati dall come da prospetto sinottico CP_1
allegato alla nota stessa;
nella medesima nota, la affermava, con riferimento al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 7250/2012, che aveva provveduto al versamento degli interessi di mora CP_1 per € 18.677,65 a mezzo bonifico in data 30.10.2025; pertanto, invitava l l pagamento CP_1 della somma di € 333.630,92, a titolo di interessi di mora sulle somme di cui decreto ingiuntivo n. 3182/2013.
L'appellata nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio, ha CP_1
contestato la debenza degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, alla sul Pt_1
presupposto che detti interessi fossero stati chiesti tardivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non ha sollevato nessuna contestazione sulla quantificazione degli stessi operata dalla nella citata nota del 25.2.2016 richiamata nell'atto di appello e ad esso Pt_1
allegata.
Il primo motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati ed entro tali limiti deve essere accolto.
Il decreto ingiuntivo n. 7250/2013, depositato in data 14.11.2013, con cui era ingiunto all' di pagare, in favore di la somma di € 99.534,00, per le forniture di CP_1 Pt_1
carburante effettuate nella prima settimana di febbraio 2013, ingiungeva, altresì, il pagamento
13 degli interessi moratori al tasso fissato dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito (corrispondenti alla data di scadenza del pagamento indicata nelle fatture) al saldo.
Ne deriva che il primo motivo di appello, relativo al riconoscimento degli interessi moratori, ex
D. Lgs. 231/2002, è inammissibile, per carenza di interesse, limitatamente alle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 7250/2013 (tanto che la nella Pt_1
Contr citata nota del 25.2.2016, allegata all'atto di appello, dichiarava di aver ricevuto dall' il pagamento degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, relativi al decreto n. 7250/2023).
Discorso diverso, invece, è a farsi per la richiesta degli interessi moratori, ex D. Lgs 231/2002, in relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, con cui era ingiunto all' di pagare in favore della la somma di € 1.796.356,00 per le CP_1 Pt_1
forniture di carburante dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013, in quanto detto decreto ingiuntivo ingiungeva il pagamento degli “interessi legali”, benchè nel ricorso monitorio la avesse chiesto gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002. Pt_1
Il motivo di appello, in relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n.
3182/2013, è fondato.
Ed invero, è ormai principio consolidato quello per cui “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (cass. civ., 5.11.2024, n. 28413; cass. civ., 14911 del
2019).
Anzi, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, affinchè siano riconosciuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, non solo non è necessaria alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, ma non è necessaria neanche nessuna domanda, in quanto il relativo debito sorge, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito a cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (cass. civ., 5.11.2024, n. 28413, in motivazione;
cass. civ., 14911 del 2019, in motivazione).
Alla luce dei principi sopra indicati, ai fini del riconoscimento in favore dell'odierna appellante degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, relativi al decreto ingiuntivo n. 3182/2013, deve ritenersi irrilevante la circostanza che la richiesta dei predetti interessi, già contenuta nel ricorso
14 monitorio, sia stata proposta nel giudizio di opposizione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che i suindicati interessi moratori, ex D. Lgs 231/2002, spetterebbero all'odierna appellante anche ove mancasse del tutto la relativa domanda di pagamento degli stessi.
L'accoglimento del primo motivo di appello, limitatamente alle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, depositato il 6.6.2013, determina, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del diritto della al Pt_1
pagamento degli interessi moratori, di cui al D. Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture poste a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo n. 3182/2013 al 31.1.2016
(data in cui è avvenuto il pagamento della sorta capitale e degli interessi al tasso legale codicistico), e la conseguente condanna dell' l pagamento, in favore di di una CP_1 Pt_1
somma ulteriore, rispetto a quella ingiunta con il menzionato decreto ingiuntivo n. 3182/2013, pari alla differenza tra quanto spettante alla a titolo di interessi moratori, ex D. Lgs. Pt_1
231/2002, per le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, e quanto ad essa già pagato dall' a titolo di interessi legali relativi al medesimo decreto ingiuntivo CP_1
n. 3182/20213, differenza pari a €333.630,92, come quantificata dalla nella nota del Pt_1
25.2.2016.
C.2. La seconda parte dell'atto di appello, come già evidenziato, è articolata in più motivi di impugnazione, che attingono la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva la domanda dell i risoluzione del contratto per inadempimento della CP_1 Pt_1
C.2.1. Con un primo motivo appello, l'appellante ha dedotto che la motivazione della Pt_1
sentenza di primo grado si presentava contraddittoria, perché il Tribunale, da una parte, confermava i due decreti ingiuntivi emessi in favore della ed in danno dell' Pt_1 CP_1 dall'altra, pronunciava sentenza di risoluzione, ex art. 1453 c.c., per inadempimento della dell'unico rapporto contrattuale posto a fondamento dei – confermati – decreti Pt_1
ingiuntivi, di cui la medesima aveva chiesto la revoca;
in altri termini – ha segnalato CP_1
l'appellante – la conferma dei due decreti ingiuntivi, all'esito dei rispettivi giudizi di opposizione (poi riuniti), avendo come presupposto l'accertamento dell'esatta esecuzione del rapporto contrattuale ed il pieno riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata, esclude in radice ogni profilo di eventuale responsabilità del creditore ( a Pt_1
favore del quale sia intervenuta la pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo.
La censura è infondata, perché non si registra nessun contrasto nella motivazione della sentenza
15 di primo grado tra la statuizione che rigettava le opposizioni avverso i due decreti ingiuntivi emessi in favore di confermando gli stessi, e la statuizione che pronunciava la Pt_1
risoluzione per inadempimento di del contratto di fornitura di gasolio, in quanto con la Pt_1
conferma dei due decreti era accertato il diritto della al pagamento del corrispettivo per Pt_1
le forniture eseguite, mentre la risoluzione faceva venir meno il rapporto contrattuale per le forniture future ed ancora da eseguire. D'altro canto, l'art. 1458 c.c., in materia di effetti della risoluzione, dispone che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
C.2.2. Con una seconda censura, rubricata “Sul principio di buona fede contrattuale”, la ha dedotto che non le poteva essere imputata nessuna violazione del dovere di buona Pt_1 fede contrattuale in relazione alle contestazioni sollevate dall' avendo essa appellante CP_1 provveduto ad eseguire le forniture richieste in data 25.1.2013 ed in data 29.1.2013 dall'ing.
nell'interesse dell' il fatto che il giorno 30.1.2013 gli autobus si erano Persona_2 CP_1
fermati per la dedotta circostanza della mancanza di gasolio era unicamente riferibile ad una errata gestione da parte dell' che aveva richiesto ed accettato la fornitura di gasolio CP_1
nella misura da essa indicata.
La censura è inammissibile, in quanto non attinge il passaggio motivazione della sentenza impugnata, con cui il primo giudice affermava espressamente che la assumeva che la Pt_1 scelta di fornire all' una quantità di gasolio minore rispetto a quella pattuita non era CP_1 dipesa da una scelta unilaterale di essa ma era stata concordata con l'ing. Pt_1 Per_1 nell'interesse dell' ma la prospettazione della era smentita sia dalla CP_1 Pt_1
documentazione in atti (il primo giudice richiamava, a tal fine, le note dell' el 7.2.2023 CP_1
e dell'8.2.2013, e la nota di riscontro della del 9.2.2013; nonché le mail dell'ing. Pt_1 Per_1
del 25.1.2013 e del 29.1.2013), sia dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.9.2015, di cui era riportato uno Pt_1
stralcio.
C.2.3. La terza censura, rubricata “Sulla inconfigurabilità della risoluzione per grave inadempimento e sulla inconfigurabilità dell'eccezione di inadempimento”, risulta articolata in due doglianze.
Con una prima doglianza, l'appellante ha invocato il principio espresso dalla sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2009, n. 22666: ““nel caso in cui una parte abbia ottenuto un
16 decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”., per affermare che era errata la sentenza di primo grado in relazione alla ritenuta risoluzione del contratto, non essendo questa giuridicamente configurabile nel caso di rapporto di somministrazione.
La doglianza non ha pregio perché si fonda su una erronea interpretazione della richiamata sentenza della Corte di Cassazione del 27.11.2009, n. 22666, non tenendo conto del fatto che, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente aveva contestato la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, ed aveva proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposto; il RE, riconosciuta la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale in relazione alla domanda di risoluzione, aveva separato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che aveva trattenuto a sé, dalla domanda di risoluzione per inadempimento, che veniva rimessa al Tribunale competente per valore;
pertanto, a seguito della separazione delle cause (domande), ciò che il RE avrebbe dovuto esaminare non era più la domanda di risoluzione per inadempimento dell'opposto (passata al giudice di competenza per valore superiore), ma una mera eccezione di inadempimento dell'opposto, ex art. 1460 c.c.. Ed solo in questi termini che non si verteva “in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.”
Con la seconda doglianza, l'appellante ha dedotto che non era ad essa imputabile Pt_1 nessun inadempimento, né tantomeno “grave”. Ed invero:
- alla data del 24.1.2013 il debito dell' nei confronti di essa appellante per il mancato CP_1 pagamento delle forniture di gasolio ammontava a € 799.172,32 e nelle date del 26.1.2013 e del
28.1.2013 ammontava a € 757.541,47; nonostante tale rilevante esposizione debitoria dell' essa su insistenza dei funzionari dell' aveva effettuato le CP_1 Pt_1 CP_1
consegne di carburante per autotrazione in funzione delle esigenze minimali rappresentate dalla committente;
- il comportamento di essa era stato conforme al dettato di cui all'art. 1565 c.c., che Pt_1 vieta per il somministrante la sospensione della fornitura solo se l'adempimento della parte che
17 ha diritto alla somministrazione è di lieve entità; il mancato pagamento del rilevante credito scaduto e la previsione dell'ulteriore inadempimento dell'imminente credito successivo, pure di rilevante importo, avevano legittimamente determinato essa ad assumere un lecito Pt_1
comportamento di tutela della propria posizione contrattuale, garantendo comunque la fornitura del gasolio, così come richiesta dall'ing. nell'interesse dell' con le note del Per_1 CP_1
25.1.2013 e del 29.1.2013;
- il grave inadempimento era configurabile solo a carico dell' atteso che al 29.1.2013 il CP_1 credito scaduto di ammontava a € 800.000,00 ed era costituito in misura integrale dal Pt_1
“costo” sostenuto dalla società per l'acquisizione del gasolio, avendo la somministrante un esiguo margine di utile configurabile nella misura dell'uno, due per cento del credito complessivo;
- la posizione debitoria dell' era rilevabile anche dai bilanci di esercizio 2011 della CP_1 suddetta società e dalla relazione dell'amministratore dr. nel corso CP_5 dell'Assemblea Ordinaria del 15.10.2012, che evidenziava il risultato negativo dell'esercizio
2011 con una perdita di € 23.034,00, determinata dal mancato pagamento dei crediti da parte del socio unico Controparte_2
La censura è fondata, in quanto la riduzione del quantitativo di gasolio fornito dalla Pt_1 all nei giorni dal 23 al 28 gennaio 2013 è solo l'espressione di un legittimo diritto di CP_1
autotutela della la quale, a fronte del mancato pagamento di forniture pregresse, il cui Pt_1 termine di pagamento era già scaduto, per il ragguardevole importo di € 778.260,96, alla data del 23.1.2013, operava, ex art. 1460 c.c., la riduzione del quantitativo di gasolio fornito, previa interlocuzione, in ogni caso, con la CP_1
Il primo giudice, al fine di affermare che la riduzione del quantitativo di carburante fornito nei giorni dal 23 al 29 gennaio 2013 integrava un grave inadempimento della violativo del Pt_1 principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, evidenziava che il debito scaduto della per il mancato pagamento delle pregresse forniture di gasolio, corrispondeva solo al CP_1
10% del valore dell'intero contratto, ma – in disparte ogni considerazione sul fatto che l'importo di € 778.260,96 è, di per sé, ingente - il primo giudice ha completato obliterato la norma di cui all'art. 1565 c.c., che è una specificazione, in materia di contratto di somministrazione, dell'art. 1460 c.c., e che è stato opportunamente richiamato dall'appellante.
L'art. 1565 c.c. dispone che, se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrato non può sospendere l'esecuzione del
18 contratto senza dare congruo preavviso, legittimando, quindi, la sospensione dell'esecuzione del contratto, anche senza preavviso, in caso di inadempimento che sia non lieve.
Nel caso di specie, l'esposizione debitoria dell' per € 778.360,96, alla data del CP_1
23.1.2013, non integra certo un inadempimento di “lieve entità” e, quindi, ben vale a legittimare la sospensione dell'esecuzione del contratto, che, in ogni caso, nella fattispecie in esame non si è avuta, avendo la solo fornito quantità di gasolio inferiori a quelle Pt_1
pattuite nei giorni dal 23 al 28 gennaio 2013.
Giova richiamare, sempre in materia di contratto di somministrazione, anche l'art. 1564 c.c., a mente del quale, in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni,
l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti e, nel caso di specie, la riduzione del quantitativo di carburante fornito nei giorni dal 23 al 28 gennaio 2013 non integra un inadempimento di “notevole importanza”, e tale da ledere la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, proprio perché è giustificato dal mancato pagamento, da parte dell' di forniture pregresse di carburante per il considerevole CP_1 importo di € 778.260,96, ed, anzi, è il mancato ingiustificato pagamento di tali pregresse forniture a menomare la fiducia della nell'esattezza dei successivi adempimenti Pt_1
(pagamenti), tanto che la oltre a persistere nel mancato pagamento delle forniture di CP_1
novembre 2012, non pagava neanche le successive fatture che venivano a scadenza, ossia le fatture relative alle forniture di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, costringendo la a chiedere i due decreti ingiuntivi, confermati dalla sentenza di primo grado, con Pt_1
statuizione sulla quale è ormai calato il giudicato, salvo il riconoscimento in questa sede alla degli interessi moratori in luogo di quelli legali, con riferimento al decreto ingiuntivo Pt_4
n. 3181/2013 (avendo il decreto ingiuntivo n. 7250/2013 già ingiunto il pagamento degli interessi moratori ed D. Lgs 231/2002).
C.2.4. Vale osservare – qui si introduce l'ulteriore motivo di appello sulla clausola risolutiva espressa – che il primo giudice affermava che, per la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, volta ad accertare quale fosse l'inadempimento prevalente ai fini dell'operatività del meccanismo risolutorio, occorreva valorizzare il dato costituito dalla circostanza che l'inadempimento di alcune delle obbligazioni erano oggetto di clausola risolutiva espressa dei contratti di fornitura, e richiamava, a tal fine, l'art. 8 del Disciplinare
Amministrativo e l'art. 7 del Capitolato Tecnico;
concludeva che, facendo applicazione di tale
19 principio, si doveva attribuire rilevanza agli inadempimenti della ai fini della Pt_1
risoluzione del contratto, con la conseguenza del doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della ex art. 1453 c.c. Pt_1
L'appellante ha dedotto che non ricorreva nessuna ipotesi prevista dall'art. 8 del Disciplinare
Amministrativo, in quanto:
- non era configurabile (né era stata mai dedotta) una manifesta incompetenza od incapacità del fornitore;
- non sussisteva negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del contratto, avendo la eseguito le prestazioni di fornitura nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 Pt_1
secondo le previsioni contrattuali, nonostante un rilevante credito scaduto non soddisfatto, nonché nel mese di gennaio 2013;
- né era stata riscontrata violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (in materia tracciabilità dei flussi finanziari in materia di contratti pubblici).
Il motivo di appello è fondato, in quanto non viene in rilievo nessuno degli inadempimenti specifici previsti come clausola risolutiva espressa dall'art. 8 del Disciplinare Amministrativo.
E' pur vero che, ai sensi del citato art. 8 del Disciplinare Amministrativo, è oggetto di clausola risolutiva espressa la mala fede nell'esecuzione del contratto, ed il primo giudice intravvedeva violazione del principio di buona fede nella riduzione delle forniture, da parte della ma Pt_1
la valutazione del primo giudice non è condivisibile, per le considerazioni sopra espresse, essendo la riduzione delle forniture di carburante solo espressione del principio di autotutela, riconosciuto, in via generale, dall'art. 1460 c.c. e, nel caso specifico del contratto di somministrazione, dall'art. 1565 c.c.
Non vengono in rilievo neanche le ipotesi di inadempimento previste dall'art. 7 del Capitolato
Tecnico come cause di risoluzione del contratto, facendo esse riferimento a difformità qualitative del carburante fornito.
C.2.5. L'accoglimento dei due precedenti motivi di appello è sufficiente a determinare il rigetto della domanda dell' i risoluzione del contratto per grave inadempimento della CP_1 Pt_1 ex art. 1453 c.c., con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello, con cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non aveva considerato il decreto di archiviazione emesso in data 20.10.2014 dal GIP nei confronti del legale rappresentante della per il reato di Pt_1
interruzione di servizio pubblico verificatasi in data 30.1.2013; nonché di ogni ulteriore eccezione proposta dall'appellante nel giudizio di primo grado e reiterata nel presente giudizio.
20 C.7. La terza ed ultima parte dell'atto di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in violazione degli artt. 105 e 645 c.p.c., aveva ritenuto ammissibile l'intervento spiegato nel giudizio di primo grado dal omettendo di Controparte_2 considerare che l'ente territoriale, quale detentore dell'intero capitale sociale dell' e CP_1 socio di quest'ultima, non avrebbe potuto esercitare azioni individuali, ma soltanto aderire alle azioni proposte dalla società, a sostegno delle sue ragioni, spiegando dunque intervento adesivo e non principale.
Il motivo di appello è inammissibile per carenza d'interesse della società appellante ad ottenere una pronuncia in rito, avendo già essa ottenuto una pronuncia favorevole nel merito, in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del di risarcimento del Controparte_2 danno all'immagine asseritamente subito a causa del blocco del trasporto pubblico verificatosi in data 30.1.2013.
D. Le spese processuali
La sentenza di primo grado, in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato
è stata confermata, onde occorre regolare solo le spese del presente grado di Controparte_2
giudizio.
Tuttavia, non deve essere previsto nulla in relazione a dette spese, essendo il CP_2
nei confronti del quale l'appello è stato dichiarato inammissibile, contumace.
[...]
La riforma della sentenza di primo grado, in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di CP_1
primo grado, che il primo giudice compensava integralmente tra le parti.
Contr Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto soccombente l'appellata , a carico della stessa vanno poste le spese del giudizio di primo e secondo grado.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nel loro ammontare unitario nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 2.000.000,01 a € 4.000.000,00 tenuto conto del valore della causa, pari a € 2.300.394,63, pari alla sommatoria degli importi ingiunti con i due decreti ingiuntivi nn. 3182/2013 (€ 1.796.356,00 per sorta capitale e € 52.196,00 interessi legali) e 7250/2013 (€ 99.534,06 per sorta capitale e € 18.677,65 per interessi moratori), confermati dalla sentenza di primo grado, e dell'importo riconosciuto dalla presente sentenza di appello a titolo di interessi moratori per il decreto ingiuntivo n. 3182/2013 (€
333.630,92), applicando i valori minimi, ove si consideri che il valore della causa di primo
21 grado è di poco superiore al limite minimo dello scaglione di riferimento e, con specifico riferimento alla fase di trattazione/istruttoria, che non è stata espletata nessuna attività istruttoria.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 260.000,01 a 520.000,00, tenuto conto del valore della causa di appello, pari € 333.630,92, corrispondente alla somma riconosciuta in appello, a titolo di interessi moratori relativi al decreto ingiuntivo n. 3182/2013, in aggiunta alle somme già riconosciute dalla sentenza di primo grado;
applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Ai fini della individuazione del valore delle cause, va osservato che, sia nel giudizio di primo che di secondo grado, vengono in rilievo la domanda di adempimento (pagamento delle forniture) della odierna appellante ed opposta in primo grado, e la domanda Pt_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto, proposta dall' odierna appellata, CP_1
opponente in primo grado.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore della causa, la domanda principale non si cumula con la domanda riconvenzionale, in quanto il cumulo, di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., è previsto solo per le domande contro la medesima parte, ma la domanda riconvenzionale, se di valore eccedente quello della domanda principale, può comportare l'applicazione di uno scaglione superiore, poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva (cass. civ., 1.8.2023, n. 23406).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata CP_1
(domanda di risoluzione del contratto di fornitura di gasolio per inadempimento) è domanda di valore indeterminato e non comporta l'applicazione di uno scaglione superiore rispetto a quello che comporta la domanda principale della odierna appellante, in quanto l'applicazione Pt_1
dello scaglione tariffario per le cause di valore indeterminato consente il riconoscimento di compensi inferiori rispetto a quelli che derivano dall'applicazione dello scaglione “€
2.000.000,01-€ 4.000.000,00” e dello scaglione, “€ 260.00,01-€ 520.000,00”, applicabili, rispettivamente, per la liquidazione delle spese del giudizio di primo e per la liquidazione delle spese del giudizio secondo grado.
PQM
22 La Corte d'Appello di AP, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, n. 5450/2020, depositata in data 31.7.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_2
2) Dichiara l'inammissibilità dell'appello nei confronti dell'appellato Controparte_2
3) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello nei confronti dell' Controparte_1
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a) Accerta e Dichiara il diritto dell'appellante in relazione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 3182/2013, al pagamento degli interessi moratori, di cui al D. Lgs.
231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture poste a fondamento del predetto decreto ingiuntivo n. 3182/2013 del 6.6.2013 sino al 31.1.2016, e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di Controparte_1
interessi moratori per le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, la somma di € 333.630,92 (al netto della somma già pagata dell' Controparte_1
a titolo di interessi legali);
[...]
b) Rigetta la domanda dell'appellata di risoluzione del Controparte_1
contratto di fornitura di gasolio UNI ENI 590 per autotrazione a BTZ per grave inadempimento dell'appellante;
4) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante ed il Controparte_2
5) Condanna l'appellata a pagare, in favore Controparte_1 dell'appellante, le spese del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di €
24.668,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
6) Condanna l'appellata pagamento, in favore Controparte_6 dell'appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di €
1.821,00 per esborsi e di € 17.179,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge.
AP, 4.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 385/2021
TRA
(C.F. e P. Iva n. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, dott. rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_2
liti allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Giovanni Actis (C.F. n. ) e C.F._1
Edoardo Romano (C.F. n. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giovanni Actis, in AP, alla via Santa Lucia, n. 107;
APPELLANTE
E
(P.IVA n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t.,, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Abbamonte (C.F. n. , C.F._3
presso il cui studio in AP, alla Via Melisurgo, n. 15, elettivamente domicilia;
APPELLATA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, n.
1 5450/2020, depositata in data 31.7.2020, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 3182/2013, emesso dal Tribunale di AP in data 5.6.2013, depositato in data 6.6.2013 e notificato in data 19.6.2013, era ingiunto all' Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, di pagare, in favore della
[...] CP_1 Parte_3
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo , la somma di €
[...] Pt_1
1.796.356,00, a titolo di corrispettivo delle forniture di gasolio per autotrazione effettuate dalla in favore dell' nei mesi di novembre 2012, dicembre 2012 e gennaio 2013, di Pt_1 CP_1
cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi legali e spese di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 22.7.2013, la che, dopo aver premesso di svolgere attività consistente nella CP_1
gestione del servizio di trasporto pubblico nel Comune di AP ed in quelli limitrofi, avvalendosi di circa n. 716 autobus, il cui funzionamento dipendeva dalla puntuale e tempestiva fornitura di gasolio, deduceva:
- di aver affidato alla in forza di delibera n. 25 del 19.6.2012, emanata all'esito di una Pt_1
procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di gasolio, a far data dall'1.7.2012 e per mesi 6, per un quantitativo presunto di Lt. 4.925.000, avente un controvalore presunto di €
6.263.861,00 oltre IVA;
-che, in forza di successiva delibera n. 42 del 3.12.2012, la suddetta fornitura era stata prorogata di ulteriori sei mesi, e, dunque, sino al 30.6.2013, per un quantitativo presunto di gasolio pari a Lt. 4.500.000, avente un controvalore presunto di € 6.000.000,00 oltre IVA;
- che, al fine di garantire l'approvvigionamento quotidiano degli automezzi dell' e la CP_1
conseguente circolazione degli stessi, il sistema delle forniture, anche a fronte delle limitate capacità di stoccaggio, era impostato su consegne quotidiane, come espressamente sancito dal
Capitolato che, all'art. 4.2., disponeva “le consegne dovranno essere effettuate di norma
….entro le 24 ore dalle singole richieste”, con l'ulteriore precisazione, al successivo art. 4.4, che “le consegne avverranno rigorosamente dalle ore 8 alle ore 11” ;
-che, sebbene i termini di cui all'art. 4 del Capitolato evidentemente fossero termini essenziali, ex art. 1457 c.c., tutte le forniture di gasolio richieste dall' tra il 23 ed il 28 gennaio CP_1
2013 venivano consegnate dalla ben oltre il termine di 24 ore pattuito;
Pt_1
2 - che, inoltre, la a fronte di un quantitativo richiesto pari a lt. 246 mila, forniva il Pt_1
quantitativo di soli lt. 92 mila circa, con un ammanco di ben 154 mila litri, tale da determinare, nei giorni dal 23 al 29 gennaio 2013, la soppressione di numerose corse e, in data 30.1.2013, il blocco del servizio pubblico di trasporto, che determinava, a seguito della diffusione della notizia su tutti gli organi d'informazione, un grave ed irreparabile danno d'immagine per la e, d'altro canto, l'apertura di un fascicolo istruttorio presso la Commissione di CP_1
Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero, con conseguente onere in capo alla CP_1 di rendere giustificazioni dell'accaduto all'Organo di Vigilanza;
-conseguentemente, l' con nota dell'8.2.2013, contestava le gravi e reiterate violazioni CP_1
contrattuali perpetrate dalla la quale, a sua volta, con nota del 9.2.2013, ammetteva di Pt_1
aver deliberatamente interrotto le forniture contrattualmente pattuite, adducendo, tuttavia, di aver legittimamente agito in autotutela, essendo a propria volta creditrice nei confronti dell' di un importo pari a € 2.000.000,00, circostanza, tuttavia, infondata, atteso che, CP_1
alla data del 23.1.2013 (data del primo inadempimento contrattuale), la era debitrice CP_1
della minor somma di € 778.000,00;
- presone atto, la comunicava alla fornitrice, con nota n. prot. 559 del 21.2.2013, di CP_1
ritenere essa stessa risolto il contratto per grave inadempimento perpetrato dalla Pt_1
provvedeva, poi, a sporgere querela nei confronti della per interruzione di pubblico Pt_1
servizio di trasporto nella giornata del 30.1.2013; infine, prima con nota prot. N. 742 dell'11.3.2012 e, poi, con nota n. 815 del 19.3.2013, richiedeva l'escussione della cauzione emessa a garanzia dell'adempimento della dal Banco di AP, che, tuttavia, eccepiva Pt_1
la non operatività della stessa.
Così ricostruita la vicenda oggetto di causa, l' eccepiva la carenza di prova del credito CP_1 ingiunto;
deduceva che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nulla era da essa opponente dovuto alla a fronte del grave inadempimento alla stessa ascrivibile, per aver fornito gasolio in Pt_1
quantità notevolmente inferiori a quelle richieste e con ritardi dalle 24 ore alle 72 ore e, dunque, in violazione del termine essenziale previsto;
eccepiva, altresì, la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, in quanto la fornitrice - come dalla stessa ammesso nella nota del 9.2.2013 –, pur in assenza di una previsione contrattuale che espressamente lo consentisse, aveva volutamente interrotto le forniture per esigere crediti, in realtà inesistenti o comunque inferiori al 10% dell'importo ad essa spettante, e, dunque, inidonei a giustificare l'unilaterale interruzione delle consegne di carburante;
evidenziava, quindi, di aver
3 legittimamente essa stessa opposto il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, comunicando, con nota n. prot. 599 del 21.2.2013, l'intervenuta risoluzione del contratto in essere tra le parti;
infine, chiedeva condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali Pt_1 dalla stessa subiti, ossia : a) € 361.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari agli introiti non incassati dal 23 gennaio 2013 al primo febbraio 2013, per effetto della soppressione delle corse e del blocco degli automezzi;
b) un ulteriore somma, da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo idonea perizia di stima, per il mancato incasso derivante dalla mancata percorrenza di 28.028 Km;
c) € 325.000,00, pari alla somma garantita nella polizza definitiva prestata dalla ma non escussa dall' er opposto rifiuto del Banco di AP;
d) Pt_1 CP_1
l'ulteriore somma di € 9.000,00, in applicazione della clausola penale di cui all'art.
4.6. del
Capitolato che espressamente prevedeva il pagamento di € 1.000,00, per ogni mancata consegna entro l'orario massimo consentito;
d) la somma di € 10.000.000,00, quale risarcimento del danno all'immagine subito in seguito all'interruzione del servizio pubblico.
Tanto dedotto, l'opponente oncludeva chiedendo di: CP_1
1) in via pregiudiziale, revocare la provvisoria esecuzione del decreto Ingiuntivo n. 3182/2013, per carenza dei requisiti di cui all'art, 642, comma 20, c.p.c.;
2. in via principale e nel merito, revocare ovvero dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo decreto Ingiuntivo n. 3182/2013;
3. in accoglimento alla proposta domanda riconvenzionale:
3.1 accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle prescrizioni contrattuali Parte_1
per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla con nota prot. n. 599 del CP_1
21/1/2013;
3.2 accertare e dichiarare la violazione della all'obbligo di esecuzione delle Parte_1
prestazioni contrattuali secondo buona fede ex art. 1375 c.c. per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla on nota prot. n. 599 del 21/1/2013; CP_1
3.3 per l'effetto, accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati utili subiti da nelle stesse giornate e CP_1
quantificati in € 361.202/00 oltre interessi e rivalutazione, fatta salva la maggiore o minore
4 somma oggetto di quantificazione ln corso di causa;
3.4 per l'effetto, accertato grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati introiti per la ridotta percorrenza kilometrica che on avrebbe potuto incassare dal per effetto del contratto di servizi CP_1 Controparte_3
in essere, con riserva di meglio quantificare l'importo in corso di causa;
3.5 accertato il grave inadempimento e/o la malafede della e la conseguente legittimità Pt_1
della risoluzione contrattuale proposta dalla con nota prot. n. 599 del 21/1/2013, CP_1
accertare e dichiarare il diritto della ad escutere la cauzione definitiva n. CP_1
00023/8200/01029150 emessa da Banco AP e per l'effetto, accertata l'inoperatività della medesima polizza come dichiarato dal fideiussore, condannare la al pagamento, a Parte_1 favore della , della somma ivi garantita per € 325.000,00, oltre interessi e CP_1
rivalutazione;
3.6 accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle prescrizioni Parte_1
contrattuali per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., condannare la al pagamento, a favore della , della somma di € 9.000,00 Parte_1 CP_1
a titolo di penali ex art.
4.6 del Capitolato per ritardata consegna della fornitura nei giorni
23/1/2013 e ss., oltre interessi e rivalutazione;
3.7 condannare la al pagamento, a favore della , dei danni all'immagine Parte_1 CP_1
patiti per effetto del blocco degli automezzi dei giorni 30/1/2013, danni quantificati in e.
10.000.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa, per i danni all'immagine subiti per effetto degli inadempimenti contrattuali evidenziati in premessa, oltre interessi e rivalutazione:
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In data 22.10.2013, con atto d'intervento, ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio il
[...]
che chiedeva l'accoglimento della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_2
n. 3182/2013, nonché la condanna della al risarcimento del danno all'immagine subito Pt_1 dal medesimo a seguito dell'interruzione del pubblico servizio di trasporto. CP_2
Con comparsa depositata in data 16.12.2013, si costituiva in giudizio la che, nel Parte_1 resistere all'opposizione, deduceva che: il credito da essa vantato, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, risultava provato dalla documentazione in atti;
d'altro canto,
5 incontestata era la somministrazione di gasolio effettuata nei mesi di novembre-dicembre 2012
e gennaio 2013, risultante altresì dai singoli documenti di trasporto, ciascuno controfirmato per accettazione dai funzionari riceventi dell' nei singoli depositi di scarico;
la stessa CP_1 nell'atto di opposizione, aveva dichiarato di essere debitrice nei confronti della CP_1 fornitrice, seppur del minore importo pari a “solo € 778.000,00”; in realtà, la predetta somma costituiva la porzione già esigibile del maggior importo ad essa spettante per le forniture effettuate, complessivamente pari ad € 2.229.531,57; ad ogni modo, anche la somma di €
778.000,00 era da ritenersi rilevante, sia per l' importo in sé considerato, sia perché ad essa dovuta a titolo di corrispettivo di forniture di gasolio, per le quali il costo vivo a carico del fornitore costituiva circa il 98% del prezzo praticato al somministrato, con conseguente ingenti anticipazioni a carico del primo;
pertanto, era stata l' ad essere venuta meno agli CP_1
obblighi contrattualmente assunti e non la a cui nessun inadempimento contrattuale era Pt_1
ascrivibile; pertanto, l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., sollevata dall'opponente era inammissibile, oltre che infondata, in quanto nessun inadempimento era ascrivibile CP_1 ad essa opposta che, pur a fronte dell'ingente credito da essa vantato nei confronti dell' CP_1
aveva continuato ad assicurare, in ogni caso, e comunque nelle 24 ore dalla richiesta, la consegna del carburante in funzione delle esigenze minimali rappresentate dalla stessa CP_1 che, a mezzo dell'ing. con mail del 25.01.2013, in rettifica di quanto contrattualmente Per_1
pattuito, aveva chiesto la consegna di un quantitativo pari a 55.000 litri a fronte dei 123.000 litri previsti e con mail del 29.1.2013 la consegna di 37.000 litri;
inoltre, non poteva essere qualificato come essenziale il termine di cui all'art.
4.3. del Capitolato previsto per la consegna delle forniture o, quanto meno, doveva ritenersi implicitamente rinunciato dall' a fronte CP_1
delle modifiche concordate;
contestava, altresì, la fondatezza delle richieste risarcitorie dell'opponente; eccepiva, infine, l'inammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., spiegato dal Controparte_2
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria Pt_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della opposizione e di ogni domanda e/o eccezione proposta dall' la declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento del CP_1
e, comunque, il rigetto di ogni domanda e/o eccezione proposta dal predetto Controparte_2
ente; con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 15.1.2014, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
6 Nelle more del giudizio di opposizione recante R.G. n. 21874/2013, proposto dalla CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3182/2013, la chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 7250/2013, emesso dal Tribunale di AP in data 11.11.2013 e depositato in data
14.11.2013, con cui era ingiunto alla i pagare, in favore della , l'importo di CP_1 Parte_1
€ 99.534,06, a titolo di corrispettivo delle forniture di gasolio effettuate nella prima settimana di febbraio 2013, oltre interessi al tasso fissato dal D. Lgs. 213/2002 “dalla data di maturazione delle singole componenti del credito (corrispondente alla data di scadenza del pagamento indicata nelle fatture) e sino al soddisfo” e spese di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo n. 7250/2013, con atto di citazione notificato in data14.1.2014, proponeva opposizione la spiegando le medesime difese già espresse CP_1 nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3182/2013 e rassegnando le medesime conclusioni, ossia:
“1. in via pregiudiziale, revocare la provvisoria esecuzione del decreto Ingiuntivo n. 7250/2013
- 27887/2013, depositato il 12.11.2013 e notificato a mezzo racc. ricevuta il 19.01.2014 per carenza dei requisiti di cui all'art. 642, comma 20 , c.p.c,;
2. in via principale e nel merito, revocare ovvero dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n.
7250/2013 r.g. 27887/2013, depositato il 12.11.2013 e notificato a mezzo racc. ricevuta il
19.01.2014;
3. in accoglimento alla proposta domanda riconvenzionale:
3.1 accertare e dichiarare il grave inadempimento della alle prescrizioni contrattuali per effetto delle ritardate e/o Parte_1
mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla on nota prot. n. 599 del 21/1/2013; CP_1
3.2 accertare e dichiarare la violazione della all'obbligo di esecuzione delle prestazioni Pt_1
contrattuali secondo buona fede ex art. 1375 c.c. per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23/1/2013 e ss., e la conseguente legittimità della risoluzione contrattuale opposta dalla on nota prot. n. 599 del 21/1/2013; CP_1
3.3 per l'effetto, accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della dei Parte_1 CP_1
danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati utili subiti da nelle stesse giornate e CP_1 quantificati in € 361.200,00 oltre interessi e rivalutazione, fatta salva la maggiore o minore somma oggetto di quantificazione ln corso di causa;
7 3.4 per l'effetto, accertato grave inadempimento e/o la malafede della alle Parte_1
prescrizioni contrattuali, condannare la al pagamento, a favore della , Parte_1 CP_1
dei danni patrimoniali patiti per effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio
2013 al 1 febbraio 2013, danni pari ai mancati introiti per la ridotta percorrenza kilometrica che on potrà incassare dal per effetto del contratto di servizi in essere, CP_1 Controparte_3
con riserva di meglio quantificare l'importo in corso di causa;
3.5 accertata il grave inadempimento e/o la malafede della e la conseguente legittimità Pt_1
della risoluzione contrattuale proposta dalla con nota prot. n. 599 del 21.1.2013, CP_1
accertare e dichiarare il diritto della ad escutere la cauzione definitiva n. CP_1
00023/8200/01029150 emessa da Banco AP e, per l'effetto, accertata l'inoperatività della medesima polizza come dichiarato dal fideiussore, condannare la al pagamento, in Parte_1 favore della della somma ivi garantita per € 325.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
3.6 accertato il grave inadempimento e/o la malafede della alle prescrizioni Parte_1
contrattuali per effetto delle ritardate e/o mancate consegne dei giorni 23.1.2013 e ss., condannare la al pagamento, in favore della della somma di € 9.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di penali ex art.
4.6 del Capitolato per ritardata consegna della fornitura nei giorni
23.1.2013 e ss., oltre interessi e rivalutazione;
3.7 condannare la al risarcimento, in favore della dei danni Parte_1 CP_1
all'immagine patiti per effetto del blocco degli automezzi dei giorni 30.1.2013, danni quantificati in € 10.000.000/00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il Tribunale, disposta, in data 30.6.2015, la riunione del giudizio di opposizione N. 2144/2014
RG al giudizio di opposizione N. 21874/2013 RG, con ordinanza del 10.9.2015, concedeva, previa revoca del precedente provvedimento del 15.1.2014, la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti nn. 3182/2013 e 7250/2013; concessi i termini di cui all'art. 183
c.p.c., in assenza di istruttoria, la causa era decisa con sentenza n. 5450/2020, depositata in data
31.7.2020, che così statuiva:
“-rigetta le opposizioni a decreto ingiuntivo n. 3182/2013 e n. 7250/13 confermando in via definitiva la loro esecutorietà;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della CP_1 Pt_1
e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento della il contratto di
[...] Parte_1
8 fornitura;
-rigetta ogni altra domanda proposta dalla nei confronti della CP_1 Parte_1
- rigetta la domanda formulata dall'interventore nei confronti della Controparte_2
Parte_1
-compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Il giudice di primo grado rigettava le opposizioni proposte dall' confermava i decreti CP_1
ingiuntivi opposti, in quanto riteneva provate le pretese creditorie vantate dalla Pt_1
Riteneva, invece, tardiva, e, quindi, non meritevole di accoglimento, la domanda di pagamento degli interessi moratori sulle singole fatture, in quanto l'opposta, che pure aveva chiesto gli interessi moratori nel ricorso monitorio, nel successivo giudizio di opposizione formulava la predetta domanda di pagamento degli interessi moratori solo in sede di precisazione delle conclusioni, mentre nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., aveva chiesto esclusivamente la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, nei quali erano stati riconosciuti gli interessi nella misura legale.
Il giudice di primo grado fondava la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per CP_1
inadempimento dell'opposta, sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- l'opposta, al fine di giustificare il proprio inadempimento – consistito nella cessazione del rifornimento ovvero nel rifornimento di carburante in misura ridotta rispetto a quanto contrattualmente previsto – aveva dedotto che, in realtà, era la stessa opponente ad essere inadempiente, non avendo provveduto al pagamento di forniture di gasolio per circa 2 milioni di euro, ma tale circostanza era risultata non veritiera in quanto, come confermato dalla stessa le fatture emesse nel mese di dicembre 2012 avevano scadenza il 31.1.2013 e quelle Pt_1
relative al mese gennaio 2013 avevano scadenza il 28.2.2013; pertanto, alla data del 23.1.2013, allorquando la decise di propria iniziativa di fornire alla eno gasolio di quanto Pt_1 CP_1 pattuito, il debito complessivo di nei confronti della era pari a € 778.260,96, CP_1 Pt_1 quindi ad un importo pari al 10% del valore dell'intero appalto, poiché non erano ancora scadute le fatture emesse nel mese di dicembre 2012, il cui termine di pagamento andava a scadere il 31.1.2013, né quelle relative al mese di gennaio 2013, il cui pagamento andava a scadere il 28.2.2013;
- era risultata provata, invece, la circostanza della fornitura di gasolio in misura inferiore a quella pattuita in contratto;
tale circostanza era stata contestata dalla opposta la quale Pt_1
9 assumeva che la scelta di fornire un quantitativo minore di gasolio era stato concordato con l'ingegnere nell'interesse dell' ma tanto risultava smentito sia dalla Per_1 CP_1
documentazione in atti, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso legale rappresentante della in sede d'interrogatorio formale;
Pt_1
- la riduzione drastica della fornitura di carburante rispetto alle misure pattuite nel contratto, a fronte di una morosità dell' pari circa al 10% del valore dell'intero contratto, appariva CP_1
contraria alla buona fede contrattuale, non rispondendo ad un apprezzabile interesse del creditore;
pertanto, la comparazione dei due reciproci inadempimenti (riduzione delle forniture da parte di e ritardo nel pagamento delle forniture effettuate (da parte dell' Pt_1 CP_1 portava a ritenere più grave l'inadempimento della perché contrario a buona fede Pt_1 nell'esecuzione del contratto;
a tal fine poteva essere valorizzato il dato costituito dalla circostanza che l'inadempimento di alcune delle obbligazioni costituiva oggetto di clausola risolutiva espressa dei contratti di fornitura (art. 8 del Disciplinare Amministrativo e all'art. 7 del Capitolato Tecnico), con ciò valorizzandosi la volontà delle parti di attribuire valenza dirimente a specifici inadempimenti.
Il giudice di primo grado rigettava le restanti domande avanzate in via riconvenzionale dall'opponente e, in particolare:
a) la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno, perché non provato né nell'an, né nel quantum, essendosi l' imitata a dedurre le perdite economiche subite per CP_1
effetto della soppressione delle corse nei giorni dal 23 gennaio al primo febbraio 2013, quantificate calcolando le corse non effettuate da ei giorni dal 23 al 30 gennaio 2013; CP_1
il mancato utile derivante per la mancata percorrenza di 28.028 KM e, infine, il danno all'immagine subito, omettendo, tuttavia, di documentare l'esistenza di un concreto pregiudizio in termini patrimoniali;
b) la domanda di restituzione della somma di € 325.000,00 per il mancato incasso della polizza fideiussoria prestata dalla alla non ritenendo sussistenti i presupposti per Pt_1 CP_1
l'escussione della cauzione definitiva, atteso che l' si era limitata a pretendere CP_1
l'escussione del garante, senza nulla allegare e provare in ordine al danno;
c) la domanda di condanna della al pagamento della somma di € 9.000,00, richiesta in Pt_1 forza della clausola penale prevista nel Capitolato, non avendo l'opponente, pur a fronte delle contestazioni sollevate dall'opposta, depositato i fax contenenti le richieste di carburante, idonei a dimostrare l'effettivo ritardo nella consegna.
10 Infine, il primo giudice, ribadita l'ammissibilità, già dichiarata con precedente ordinanza del
15.1.2014, dell'intervento del rigettava nel merito la domanda risarcitoria Controparte_2
proposta dal predetto ente, in quanto, sebbene la diffusione della notizia del blocco del trasporto pubblico fosse idonea a screditare l'affidabilità dell'amministrazione comunale, negli articoli di stampa che rendevano conto della notizia era evidenziato un ritardo cronico nel trasferimento di fondi tra e Regione. CP_1 Controparte_2 CP_4
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 5450/2020, pubblicata in data 31.7.2020 e non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
pec in data 26.1.2021 alla con cui ha chiesto, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, di:
1) accertare e dichiarare il diritto di essa al pagamento da parte di Parte_1 CP_1
degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo rateo di credito relativo alle fatture emesse da e poste a fondamento dei decreti Pt_1
ingiuntivi rispettivamente n. 3182/2013 del 6.06.2013 e n. 7250/2013 del 16.12.2013, sino alla data del 31.01.2016, data in cui era stato effettuato, da parte di il pagamento - CP_1
per effetto della provvisorioa esecuzione degli opposti decreti ingiuntivi - della sorta capitale e degli interessi legali e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di CP_1
essa delle somme ad essa dovute a titolo di interessi moratori, ex D.Lgs. Parte_1
231/2002, così come richiesti e determinati nella nota inviata all' mezzo pec il CP_1
25.02.2016;
2) accertare e dichiarare l'esclusione di ogni responsabilità ed inadempimento riferibile ad essa e, conseguentemente, dichiarare la caducazione del rapporto di fornitura di Parte_1
gasolio UNI ENI 590 per autotrazione a BTZ per esclusivo inadempimento della committente in ordine al mancato pagamento delle somme chieste ed ottenute da essa CP_1 Pt_1
in virtù dei decreti ingiuntivi rispettivamente n. 3182/2013 del 6.06.2013 e n. 7250/2013
[...]
del 16.12.2013, confermati dalla sentenza impugnata;
3) con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 14.6.2021, si è costituita in giudizio la che CP_1 ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio il di Controparte_2
cui, pertanto, deve essere dichiarata la contumacia.
11 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 27.11.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
Occorre preliminarmente evidenziare che non risulta attinta da impugnazione e, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava le domande riconvenzionali dell odierna appellata ed opponente in primo grado, di risarcimento CP_1
dei danni asseritamente subiti a seguito della soppressione delle corse nei giorni dal 23 al 30 gennaio 2013; di condanna della al pagamento della somma di € 325.000,00, di cui alla Pt_1
cauzione definitiva, dichiarata non operativa dal Banco di AP;
di condanna della al Pt_1 pagamento dell'importo di € 9.000,00, a titolo di penale di cui all'art.
4.6 del Capitolato, per ritardata consegna della fornitura nei giorni dal 23.1.2013 al 30.1.2013.
L'atto di appello è strutturato in tre parti (paragrafi): la prima parte contiene un unico motivo, volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui non riconosceva gli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, in luogo degli interessi legali;
la seconda parte contiene più motivi di impugnazione volti a contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva la domanda dell' di risoluzione del contratto per inadempimento della CP_1
l'ultima parte contiene un unico motivo volto ad impugnare la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal Controparte_2 anziché dichiarare inammissibile l'intervento del suddetto ente.
C.1. Con il primo motivo di appello la ha impugnato la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui il giudice, in violazione degli artt. 2, 4 e 5 d. lgs. 231/2002, dell'art. 1284 c.c., oltre che degli artt. 112 e 183 c.p.c., aveva escluso il riconoscimento degli interessi di mora al tasso commerciale, di cui al D. Lgs. 231/2002, perché richiesti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente, omettendo, però, di considerare che, in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, nè di apposita domanda giudiziale, né di alcuna specificazione della natura e della misura degli interessi richiesti (cass. civ., 31.5.2019, n. 14911). Pertanto, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto come necessaria la proposizione di una specifica domanda in relazione al pagamento degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002; peraltro, essa
12 appellante aveva espressamente chiesto nel ricorso monitorio, e ribadito nel giudizio di opposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, il pagamento degli interessi al tasso commerciale.
L'appellante ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di appello, di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento, da parte dell degli interessi moratori dalla data CP_1
di maturazione di ogni singolo rateo di credito relativo alle fatture poste a fondamento dei due decreti ingiuntivi n. 3182/2023 del 6.6.2013 e n. 7250/2023 del 6.12.2013 sino al 31.1.2026, data in cui era avvenuto il pagamento, da parte dell delle somme ingiunte con i due CP_1
decreti ingiuntivi (sorta capitale ed interessi legali), e, conseguentemente, di condannare al pagamento in favore di delle somme ad essa dovute a titolo di interessi CP_1 Pt_1
moratori, ex D. Lgs. 231/2002, così come richiesti e determinati nella nota inviata a mezzo pec all' l 25.2.2016. CP_1
Nella suddetta nota del 25.2.2016, allegata all'atto di appello, la precisava che gli Pt_1
interessi di mora calcolati sulle somme indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013 ammontavano all'importo complessivo di € 333.630,92, al netto degli interessi legali (pari a € 52.196,00), già versati dall come da prospetto sinottico CP_1
allegato alla nota stessa;
nella medesima nota, la affermava, con riferimento al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 7250/2012, che aveva provveduto al versamento degli interessi di mora CP_1 per € 18.677,65 a mezzo bonifico in data 30.10.2025; pertanto, invitava l l pagamento CP_1 della somma di € 333.630,92, a titolo di interessi di mora sulle somme di cui decreto ingiuntivo n. 3182/2013.
L'appellata nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio, ha CP_1
contestato la debenza degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, alla sul Pt_1
presupposto che detti interessi fossero stati chiesti tardivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non ha sollevato nessuna contestazione sulla quantificazione degli stessi operata dalla nella citata nota del 25.2.2016 richiamata nell'atto di appello e ad esso Pt_1
allegata.
Il primo motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati ed entro tali limiti deve essere accolto.
Il decreto ingiuntivo n. 7250/2013, depositato in data 14.11.2013, con cui era ingiunto all' di pagare, in favore di la somma di € 99.534,00, per le forniture di CP_1 Pt_1
carburante effettuate nella prima settimana di febbraio 2013, ingiungeva, altresì, il pagamento
13 degli interessi moratori al tasso fissato dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito (corrispondenti alla data di scadenza del pagamento indicata nelle fatture) al saldo.
Ne deriva che il primo motivo di appello, relativo al riconoscimento degli interessi moratori, ex
D. Lgs. 231/2002, è inammissibile, per carenza di interesse, limitatamente alle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 7250/2013 (tanto che la nella Pt_1
Contr citata nota del 25.2.2016, allegata all'atto di appello, dichiarava di aver ricevuto dall' il pagamento degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, relativi al decreto n. 7250/2023).
Discorso diverso, invece, è a farsi per la richiesta degli interessi moratori, ex D. Lgs 231/2002, in relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, con cui era ingiunto all' di pagare in favore della la somma di € 1.796.356,00 per le CP_1 Pt_1
forniture di carburante dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013, in quanto detto decreto ingiuntivo ingiungeva il pagamento degli “interessi legali”, benchè nel ricorso monitorio la avesse chiesto gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002. Pt_1
Il motivo di appello, in relazione alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n.
3182/2013, è fondato.
Ed invero, è ormai principio consolidato quello per cui “in caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (cass. civ., 5.11.2024, n. 28413; cass. civ., 14911 del
2019).
Anzi, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, affinchè siano riconosciuti gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, non solo non è necessaria alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, ma non è necessaria neanche nessuna domanda, in quanto il relativo debito sorge, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito a cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (cass. civ., 5.11.2024, n. 28413, in motivazione;
cass. civ., 14911 del 2019, in motivazione).
Alla luce dei principi sopra indicati, ai fini del riconoscimento in favore dell'odierna appellante degli interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, relativi al decreto ingiuntivo n. 3182/2013, deve ritenersi irrilevante la circostanza che la richiesta dei predetti interessi, già contenuta nel ricorso
14 monitorio, sia stata proposta nel giudizio di opposizione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che i suindicati interessi moratori, ex D. Lgs 231/2002, spetterebbero all'odierna appellante anche ove mancasse del tutto la relativa domanda di pagamento degli stessi.
L'accoglimento del primo motivo di appello, limitatamente alle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, depositato il 6.6.2013, determina, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del diritto della al Pt_1
pagamento degli interessi moratori, di cui al D. Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture poste a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo n. 3182/2013 al 31.1.2016
(data in cui è avvenuto il pagamento della sorta capitale e degli interessi al tasso legale codicistico), e la conseguente condanna dell' l pagamento, in favore di di una CP_1 Pt_1
somma ulteriore, rispetto a quella ingiunta con il menzionato decreto ingiuntivo n. 3182/2013, pari alla differenza tra quanto spettante alla a titolo di interessi moratori, ex D. Lgs. Pt_1
231/2002, per le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, e quanto ad essa già pagato dall' a titolo di interessi legali relativi al medesimo decreto ingiuntivo CP_1
n. 3182/20213, differenza pari a €333.630,92, come quantificata dalla nella nota del Pt_1
25.2.2016.
C.2. La seconda parte dell'atto di appello, come già evidenziato, è articolata in più motivi di impugnazione, che attingono la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglieva la domanda dell i risoluzione del contratto per inadempimento della CP_1 Pt_1
C.2.1. Con un primo motivo appello, l'appellante ha dedotto che la motivazione della Pt_1
sentenza di primo grado si presentava contraddittoria, perché il Tribunale, da una parte, confermava i due decreti ingiuntivi emessi in favore della ed in danno dell' Pt_1 CP_1 dall'altra, pronunciava sentenza di risoluzione, ex art. 1453 c.c., per inadempimento della dell'unico rapporto contrattuale posto a fondamento dei – confermati – decreti Pt_1
ingiuntivi, di cui la medesima aveva chiesto la revoca;
in altri termini – ha segnalato CP_1
l'appellante – la conferma dei due decreti ingiuntivi, all'esito dei rispettivi giudizi di opposizione (poi riuniti), avendo come presupposto l'accertamento dell'esatta esecuzione del rapporto contrattuale ed il pieno riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata, esclude in radice ogni profilo di eventuale responsabilità del creditore ( a Pt_1
favore del quale sia intervenuta la pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo.
La censura è infondata, perché non si registra nessun contrasto nella motivazione della sentenza
15 di primo grado tra la statuizione che rigettava le opposizioni avverso i due decreti ingiuntivi emessi in favore di confermando gli stessi, e la statuizione che pronunciava la Pt_1
risoluzione per inadempimento di del contratto di fornitura di gasolio, in quanto con la Pt_1
conferma dei due decreti era accertato il diritto della al pagamento del corrispettivo per Pt_1
le forniture eseguite, mentre la risoluzione faceva venir meno il rapporto contrattuale per le forniture future ed ancora da eseguire. D'altro canto, l'art. 1458 c.c., in materia di effetti della risoluzione, dispone che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
C.2.2. Con una seconda censura, rubricata “Sul principio di buona fede contrattuale”, la ha dedotto che non le poteva essere imputata nessuna violazione del dovere di buona Pt_1 fede contrattuale in relazione alle contestazioni sollevate dall' avendo essa appellante CP_1 provveduto ad eseguire le forniture richieste in data 25.1.2013 ed in data 29.1.2013 dall'ing.
nell'interesse dell' il fatto che il giorno 30.1.2013 gli autobus si erano Persona_2 CP_1
fermati per la dedotta circostanza della mancanza di gasolio era unicamente riferibile ad una errata gestione da parte dell' che aveva richiesto ed accettato la fornitura di gasolio CP_1
nella misura da essa indicata.
La censura è inammissibile, in quanto non attinge il passaggio motivazione della sentenza impugnata, con cui il primo giudice affermava espressamente che la assumeva che la Pt_1 scelta di fornire all' una quantità di gasolio minore rispetto a quella pattuita non era CP_1 dipesa da una scelta unilaterale di essa ma era stata concordata con l'ing. Pt_1 Per_1 nell'interesse dell' ma la prospettazione della era smentita sia dalla CP_1 Pt_1
documentazione in atti (il primo giudice richiamava, a tal fine, le note dell' el 7.2.2023 CP_1
e dell'8.2.2013, e la nota di riscontro della del 9.2.2013; nonché le mail dell'ing. Pt_1 Per_1
del 25.1.2013 e del 29.1.2013), sia dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.9.2015, di cui era riportato uno Pt_1
stralcio.
C.2.3. La terza censura, rubricata “Sulla inconfigurabilità della risoluzione per grave inadempimento e sulla inconfigurabilità dell'eccezione di inadempimento”, risulta articolata in due doglianze.
Con una prima doglianza, l'appellante ha invocato il principio espresso dalla sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2009, n. 22666: ““nel caso in cui una parte abbia ottenuto un
16 decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.”., per affermare che era errata la sentenza di primo grado in relazione alla ritenuta risoluzione del contratto, non essendo questa giuridicamente configurabile nel caso di rapporto di somministrazione.
La doglianza non ha pregio perché si fonda su una erronea interpretazione della richiamata sentenza della Corte di Cassazione del 27.11.2009, n. 22666, non tenendo conto del fatto che, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente aveva contestato la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, ed aveva proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposto; il RE, riconosciuta la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale in relazione alla domanda di risoluzione, aveva separato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che aveva trattenuto a sé, dalla domanda di risoluzione per inadempimento, che veniva rimessa al Tribunale competente per valore;
pertanto, a seguito della separazione delle cause (domande), ciò che il RE avrebbe dovuto esaminare non era più la domanda di risoluzione per inadempimento dell'opposto (passata al giudice di competenza per valore superiore), ma una mera eccezione di inadempimento dell'opposto, ex art. 1460 c.c.. Ed solo in questi termini che non si verteva “in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.”
Con la seconda doglianza, l'appellante ha dedotto che non era ad essa imputabile Pt_1 nessun inadempimento, né tantomeno “grave”. Ed invero:
- alla data del 24.1.2013 il debito dell' nei confronti di essa appellante per il mancato CP_1 pagamento delle forniture di gasolio ammontava a € 799.172,32 e nelle date del 26.1.2013 e del
28.1.2013 ammontava a € 757.541,47; nonostante tale rilevante esposizione debitoria dell' essa su insistenza dei funzionari dell' aveva effettuato le CP_1 Pt_1 CP_1
consegne di carburante per autotrazione in funzione delle esigenze minimali rappresentate dalla committente;
- il comportamento di essa era stato conforme al dettato di cui all'art. 1565 c.c., che Pt_1 vieta per il somministrante la sospensione della fornitura solo se l'adempimento della parte che
17 ha diritto alla somministrazione è di lieve entità; il mancato pagamento del rilevante credito scaduto e la previsione dell'ulteriore inadempimento dell'imminente credito successivo, pure di rilevante importo, avevano legittimamente determinato essa ad assumere un lecito Pt_1
comportamento di tutela della propria posizione contrattuale, garantendo comunque la fornitura del gasolio, così come richiesta dall'ing. nell'interesse dell' con le note del Per_1 CP_1
25.1.2013 e del 29.1.2013;
- il grave inadempimento era configurabile solo a carico dell' atteso che al 29.1.2013 il CP_1 credito scaduto di ammontava a € 800.000,00 ed era costituito in misura integrale dal Pt_1
“costo” sostenuto dalla società per l'acquisizione del gasolio, avendo la somministrante un esiguo margine di utile configurabile nella misura dell'uno, due per cento del credito complessivo;
- la posizione debitoria dell' era rilevabile anche dai bilanci di esercizio 2011 della CP_1 suddetta società e dalla relazione dell'amministratore dr. nel corso CP_5 dell'Assemblea Ordinaria del 15.10.2012, che evidenziava il risultato negativo dell'esercizio
2011 con una perdita di € 23.034,00, determinata dal mancato pagamento dei crediti da parte del socio unico Controparte_2
La censura è fondata, in quanto la riduzione del quantitativo di gasolio fornito dalla Pt_1 all nei giorni dal 23 al 28 gennaio 2013 è solo l'espressione di un legittimo diritto di CP_1
autotutela della la quale, a fronte del mancato pagamento di forniture pregresse, il cui Pt_1 termine di pagamento era già scaduto, per il ragguardevole importo di € 778.260,96, alla data del 23.1.2013, operava, ex art. 1460 c.c., la riduzione del quantitativo di gasolio fornito, previa interlocuzione, in ogni caso, con la CP_1
Il primo giudice, al fine di affermare che la riduzione del quantitativo di carburante fornito nei giorni dal 23 al 29 gennaio 2013 integrava un grave inadempimento della violativo del Pt_1 principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, evidenziava che il debito scaduto della per il mancato pagamento delle pregresse forniture di gasolio, corrispondeva solo al CP_1
10% del valore dell'intero contratto, ma – in disparte ogni considerazione sul fatto che l'importo di € 778.260,96 è, di per sé, ingente - il primo giudice ha completato obliterato la norma di cui all'art. 1565 c.c., che è una specificazione, in materia di contratto di somministrazione, dell'art. 1460 c.c., e che è stato opportunamente richiamato dall'appellante.
L'art. 1565 c.c. dispone che, se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrato non può sospendere l'esecuzione del
18 contratto senza dare congruo preavviso, legittimando, quindi, la sospensione dell'esecuzione del contratto, anche senza preavviso, in caso di inadempimento che sia non lieve.
Nel caso di specie, l'esposizione debitoria dell' per € 778.360,96, alla data del CP_1
23.1.2013, non integra certo un inadempimento di “lieve entità” e, quindi, ben vale a legittimare la sospensione dell'esecuzione del contratto, che, in ogni caso, nella fattispecie in esame non si è avuta, avendo la solo fornito quantità di gasolio inferiori a quelle Pt_1
pattuite nei giorni dal 23 al 28 gennaio 2013.
Giova richiamare, sempre in materia di contratto di somministrazione, anche l'art. 1564 c.c., a mente del quale, in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni,
l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti e, nel caso di specie, la riduzione del quantitativo di carburante fornito nei giorni dal 23 al 28 gennaio 2013 non integra un inadempimento di “notevole importanza”, e tale da ledere la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, proprio perché è giustificato dal mancato pagamento, da parte dell' di forniture pregresse di carburante per il considerevole CP_1 importo di € 778.260,96, ed, anzi, è il mancato ingiustificato pagamento di tali pregresse forniture a menomare la fiducia della nell'esattezza dei successivi adempimenti Pt_1
(pagamenti), tanto che la oltre a persistere nel mancato pagamento delle forniture di CP_1
novembre 2012, non pagava neanche le successive fatture che venivano a scadenza, ossia le fatture relative alle forniture di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, costringendo la a chiedere i due decreti ingiuntivi, confermati dalla sentenza di primo grado, con Pt_1
statuizione sulla quale è ormai calato il giudicato, salvo il riconoscimento in questa sede alla degli interessi moratori in luogo di quelli legali, con riferimento al decreto ingiuntivo Pt_4
n. 3181/2013 (avendo il decreto ingiuntivo n. 7250/2013 già ingiunto il pagamento degli interessi moratori ed D. Lgs 231/2002).
C.2.4. Vale osservare – qui si introduce l'ulteriore motivo di appello sulla clausola risolutiva espressa – che il primo giudice affermava che, per la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, volta ad accertare quale fosse l'inadempimento prevalente ai fini dell'operatività del meccanismo risolutorio, occorreva valorizzare il dato costituito dalla circostanza che l'inadempimento di alcune delle obbligazioni erano oggetto di clausola risolutiva espressa dei contratti di fornitura, e richiamava, a tal fine, l'art. 8 del Disciplinare
Amministrativo e l'art. 7 del Capitolato Tecnico;
concludeva che, facendo applicazione di tale
19 principio, si doveva attribuire rilevanza agli inadempimenti della ai fini della Pt_1
risoluzione del contratto, con la conseguenza del doveva essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della ex art. 1453 c.c. Pt_1
L'appellante ha dedotto che non ricorreva nessuna ipotesi prevista dall'art. 8 del Disciplinare
Amministrativo, in quanto:
- non era configurabile (né era stata mai dedotta) una manifesta incompetenza od incapacità del fornitore;
- non sussisteva negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del contratto, avendo la eseguito le prestazioni di fornitura nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 Pt_1
secondo le previsioni contrattuali, nonostante un rilevante credito scaduto non soddisfatto, nonché nel mese di gennaio 2013;
- né era stata riscontrata violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (in materia tracciabilità dei flussi finanziari in materia di contratti pubblici).
Il motivo di appello è fondato, in quanto non viene in rilievo nessuno degli inadempimenti specifici previsti come clausola risolutiva espressa dall'art. 8 del Disciplinare Amministrativo.
E' pur vero che, ai sensi del citato art. 8 del Disciplinare Amministrativo, è oggetto di clausola risolutiva espressa la mala fede nell'esecuzione del contratto, ed il primo giudice intravvedeva violazione del principio di buona fede nella riduzione delle forniture, da parte della ma Pt_1
la valutazione del primo giudice non è condivisibile, per le considerazioni sopra espresse, essendo la riduzione delle forniture di carburante solo espressione del principio di autotutela, riconosciuto, in via generale, dall'art. 1460 c.c. e, nel caso specifico del contratto di somministrazione, dall'art. 1565 c.c.
Non vengono in rilievo neanche le ipotesi di inadempimento previste dall'art. 7 del Capitolato
Tecnico come cause di risoluzione del contratto, facendo esse riferimento a difformità qualitative del carburante fornito.
C.2.5. L'accoglimento dei due precedenti motivi di appello è sufficiente a determinare il rigetto della domanda dell' i risoluzione del contratto per grave inadempimento della CP_1 Pt_1 ex art. 1453 c.c., con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello, con cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non aveva considerato il decreto di archiviazione emesso in data 20.10.2014 dal GIP nei confronti del legale rappresentante della per il reato di Pt_1
interruzione di servizio pubblico verificatasi in data 30.1.2013; nonché di ogni ulteriore eccezione proposta dall'appellante nel giudizio di primo grado e reiterata nel presente giudizio.
20 C.7. La terza ed ultima parte dell'atto di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in violazione degli artt. 105 e 645 c.p.c., aveva ritenuto ammissibile l'intervento spiegato nel giudizio di primo grado dal omettendo di Controparte_2 considerare che l'ente territoriale, quale detentore dell'intero capitale sociale dell' e CP_1 socio di quest'ultima, non avrebbe potuto esercitare azioni individuali, ma soltanto aderire alle azioni proposte dalla società, a sostegno delle sue ragioni, spiegando dunque intervento adesivo e non principale.
Il motivo di appello è inammissibile per carenza d'interesse della società appellante ad ottenere una pronuncia in rito, avendo già essa ottenuto una pronuncia favorevole nel merito, in quanto il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del di risarcimento del Controparte_2 danno all'immagine asseritamente subito a causa del blocco del trasporto pubblico verificatosi in data 30.1.2013.
D. Le spese processuali
La sentenza di primo grado, in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato
è stata confermata, onde occorre regolare solo le spese del presente grado di Controparte_2
giudizio.
Tuttavia, non deve essere previsto nulla in relazione a dette spese, essendo il CP_2
nei confronti del quale l'appello è stato dichiarato inammissibile, contumace.
[...]
La riforma della sentenza di primo grado, in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di CP_1
primo grado, che il primo giudice compensava integralmente tra le parti.
Contr Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto soccombente l'appellata , a carico della stessa vanno poste le spese del giudizio di primo e secondo grado.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nel loro ammontare unitario nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 2.000.000,01 a € 4.000.000,00 tenuto conto del valore della causa, pari a € 2.300.394,63, pari alla sommatoria degli importi ingiunti con i due decreti ingiuntivi nn. 3182/2013 (€ 1.796.356,00 per sorta capitale e € 52.196,00 interessi legali) e 7250/2013 (€ 99.534,06 per sorta capitale e € 18.677,65 per interessi moratori), confermati dalla sentenza di primo grado, e dell'importo riconosciuto dalla presente sentenza di appello a titolo di interessi moratori per il decreto ingiuntivo n. 3182/2013 (€
333.630,92), applicando i valori minimi, ove si consideri che il valore della causa di primo
21 grado è di poco superiore al limite minimo dello scaglione di riferimento e, con specifico riferimento alla fase di trattazione/istruttoria, che non è stata espletata nessuna attività istruttoria.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., individuando come scaglione di riferimento quello da € 260.000,01 a 520.000,00, tenuto conto del valore della causa di appello, pari € 333.630,92, corrispondente alla somma riconosciuta in appello, a titolo di interessi moratori relativi al decreto ingiuntivo n. 3182/2013, in aggiunta alle somme già riconosciute dalla sentenza di primo grado;
applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Ai fini della individuazione del valore delle cause, va osservato che, sia nel giudizio di primo che di secondo grado, vengono in rilievo la domanda di adempimento (pagamento delle forniture) della odierna appellante ed opposta in primo grado, e la domanda Pt_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto, proposta dall' odierna appellata, CP_1
opponente in primo grado.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore della causa, la domanda principale non si cumula con la domanda riconvenzionale, in quanto il cumulo, di cui all'art. 10, comma 2, c.p.c., è previsto solo per le domande contro la medesima parte, ma la domanda riconvenzionale, se di valore eccedente quello della domanda principale, può comportare l'applicazione di uno scaglione superiore, poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva (cass. civ., 1.8.2023, n. 23406).
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata CP_1
(domanda di risoluzione del contratto di fornitura di gasolio per inadempimento) è domanda di valore indeterminato e non comporta l'applicazione di uno scaglione superiore rispetto a quello che comporta la domanda principale della odierna appellante, in quanto l'applicazione Pt_1
dello scaglione tariffario per le cause di valore indeterminato consente il riconoscimento di compensi inferiori rispetto a quelli che derivano dall'applicazione dello scaglione “€
2.000.000,01-€ 4.000.000,00” e dello scaglione, “€ 260.00,01-€ 520.000,00”, applicabili, rispettivamente, per la liquidazione delle spese del giudizio di primo e per la liquidazione delle spese del giudizio secondo grado.
PQM
22 La Corte d'Appello di AP, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
e del avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di AP, Decima Sezione Civile, n. 5450/2020, depositata in data 31.7.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_2
2) Dichiara l'inammissibilità dell'appello nei confronti dell'appellato Controparte_2
3) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello nei confronti dell' Controparte_1
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a) Accerta e Dichiara il diritto dell'appellante in relazione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 3182/2013, al pagamento degli interessi moratori, di cui al D. Lgs.
231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture poste a fondamento del predetto decreto ingiuntivo n. 3182/2013 del 6.6.2013 sino al 31.1.2016, e, per l'effetto, condanna l' a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di Controparte_1
interessi moratori per le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3182/2013, la somma di € 333.630,92 (al netto della somma già pagata dell' Controparte_1
a titolo di interessi legali);
[...]
b) Rigetta la domanda dell'appellata di risoluzione del Controparte_1
contratto di fornitura di gasolio UNI ENI 590 per autotrazione a BTZ per grave inadempimento dell'appellante;
4) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante ed il Controparte_2
5) Condanna l'appellata a pagare, in favore Controparte_1 dell'appellante, le spese del giudizio di primo grado, che liquida nella somma di €
24.668,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
6) Condanna l'appellata pagamento, in favore Controparte_6 dell'appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma di €
1.821,00 per esborsi e di € 17.179,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge.
AP, 4.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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