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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/08/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 352 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] ed ivi residente a[...] PA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato in CodiceFiscale_1 calce all'atto di citazione datato 12/06/16, dall'Avv. Ugo Giuliani ( – fax CodiceFiscale_2
0858793740 – pec , con studio in Atri (TE) in Vico Del Email_1
Vescovado n.5, in cui è elettivamente domiciliato,
-Appellante-
Contro
, nato ad [...] il [...] e (C.F. ) residente in CP_1 CodiceFiscale_3
Silvi (Te), Via Taranto ed elettivamente domiciliato in Silvi (Te), Via Statale Sud n.121, presso e nello studio legale Tutela Juris Avv.ti Dell'Elce-Orsatti, di cui è membro l'Avv. Antonino Orsatti
( ), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata CodiceFiscale_4 telematicamente all'atto di costituzione risposta (per comunicazioni di cancelleria fax n.085.9359002 ed e-mail Email_2
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 331/2024, emessa dal Tribunale di Teramo il 21 marzo
2024 e pubblicata in data 22 marzo 2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante, nell'atto di appello:
In via preliminare e cautelare - 2 -
Disporre la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, osservando, al riguardo, che sussistono entrambi i presupposti:
a) Fumus boni iuris, poiché da quanto suesposto, emerge la fondatezza della domanda dell'attuale appellante e, quindi, la erroneità dell'impugnata sentenza.
b) Periculum in mora, poiché la esecuzione coattiva nei propri confronti della sentenza impugnata comporterebbe un danno grave ed irreparabile per l'esponente, il quale non ha ricevuto indietro nessuno degli assegni consegnati sia al promissario acquirente che alla promissaria venditrice, rischiando l'esecuzione coattiva sulla prima casa, nonché sede dello studio ove svolge la propria attività professionale.
In via istruttoria
Dare atto che si producono e depositano:
1) copia conforme della sentenza impugnata;
2) fascicolo di parte del primo grado di giudizio;
3) Corrispondenza allegata all'opposizione ed estrapolata dal fascicolo. -Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n.2587/2016 RG del Tribunale di Teramo.
Nel merito
In accoglimento dell'appello interposto, riformare la sentenza n.331/2024 del Tribunale di Teramo, datata e pubblicata il 22/03/2024, e notificata il 25/03/24, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della decisione impugnata per violazione degli artt. 39 e 112 cpc, la inammissibilità e/o infondatezza dell'azione monitoria promossa e revocare il decreto opposto poiché illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, per le ragioni tutte spiegate, e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza dell'atto di precetto notificato e rigettare, comunque, la domanda di pagamento ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
Nella memoria di replica ha chiesto di disporre la riunione del presente procedimento con quello iscritto al n.1156/24 RG vertente tra e la cui prima udienza è PA Parte_2 fissata per il 03/06/25 dinanzi all'intestata Corte d'Appello.
Per l'appellato: nella comparsa di costituzione nel merito
1. rigettare l'appello;
2. confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3. condannare, sempre e in ogni caso, l'appellante al rimborso in favore della opposta delle spese, diritti e onorari secondo i dettami del D.M. 10.03.2014 anche del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 332/2024 pubblicata in data 22.03.2024 il Tribunale di Teramo pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 742/2016 proposta da nei PA confronti di che aveva agito per un credito pari ad €. 17.200,00, oltre interessi e spese di CP_1 - 3 -
procedura, preteso a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata in forza di contratto preliminare di vendita del 03.05.2013 con tre assegni e garantito da altrettanti assegni postali rilasciati dal andati insoluti , rigettava la spiegata opposizione con conferma integrale del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente, premessa la ricostruzione del fatto storico, rappresentava ed eccepiva:
-in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo perché sarebbe stato emesso sulla base di documentazione totalmente inidonea a fondare una richiesta in via monitoria, atteso che gli assegni post-datati emessi a titolo di garanzia e prodotti dall'odierno appellato a supporto della richiesta di pagamento sarebbero derivati da un patto che è da ritenere nullo in quanto contrario alle norme imperative;
-l “infrazionabilità del credito”, contestando che a fronte dell'unicità dell'operazione negoziale sottesa e diretta alla vendita di una villetta stabilita con il preliminare del 03.05.2013, nell'ambito del quale e avevano versato a titolo di caparra confirmatoria, CP_1 Parte_2 rispettivamente, la somma di €. 17.200,00 e la somma di €. 12.800,00, invece di agire con un'unica azione di recupero, avevano promosso due distinte ed autonome azioni in via monitoria, aggravando in tal modo la posizione dell'odierno appellante ed in violazione del principio dell'economia processuale;
deduceva a tal fine che la domanda proposta da , successivamente a quella proposta da CP_1
da cui scaturivano a seguito di opposizione due distinti ed autonomi Parte_2 procedimenti di cognizione, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improponibile per violazione del divieto di frazionamento della domanda, e, in ogni caso, avrebbe dovuto determinare la necessità di procedere alla riunione fra i due procedimenti, vista l'evidente connessione oggettiva e soggettiva;
-nel merito l'infondatezza della domanda rilevando e deducendo che gli assegni postali sarebbero stati consegnati privi di data all'opposto non come strumento di pagamento né come promessa di pagamento, bensì a mero titolo di garanzia per la restituzione della caparra confirmatoria in caso di mancata stipula dell'atto definitivo;
dunque, sarebbero stati posti all'incasso del tutto indebitamente e in spregio degli accordi intervenuti fra le parti e, in ogni caso, sarebbero da ritenere nulli;
-inoltre, l'assenza di qualsivoglia forma di inadempimento addebitale a suo carico in quanto si sarebbe costantemente attivato e reso più volte disponibile a definire la vicenda relativa alla vendita del bene di cui al preliminare oggetto di lite, il quale non si era perfezionato per cause allo stesso non imputabili ed indipendenti dalla sua volontà, di talché anche sotto tale profilo la richiesta di restituzione della caparra sarebbe priva di ogni fondamento.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto – opposto per contestare e impugnare le avverse deduzioni ed eccezioni, sia preliminari che di merito, poiché infondate in fatto e in diritto, insistendo per la - 4 -
conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la restituzione di quanto versato a titolo di caparra.
1.3 Rigettata l'stanza di sospensione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, depositate le memorie istruttorie, acquisite le prove documentali ed espletata la prova orale, la causa è stata trattenuta a decisone all'udienza del 28.06.2023 previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione, il Tribunale di Teramo in via prioritaria ha rilevato che la documentazione acquisita agli atti del giudizio, consistente nelle numerose email scambiate fra le parti, unitamente alle risultanze della prova orale, in particolare attraverso le deposizioni rese dal
Notaio, - incaricato del rogito per la definizione del preliminare oggetto di lite- e da Persona_1
aveva consentito di accertare sia l'inadempimento dell'opponente rispetto agli Parte_3 obblighi derivanti dal preliminare di vendita rimasto ineseguito che la sua inescusabilità, atteso che le giustificazioni addotte dall'odierno appellante o il tentativo di imputare le relative responsabilità all'opposto erano risultate del tutto indimostrate, oltre che smentite dalle risultanze istruttorie.
In particolare, ha evidenziato che l'opponente non aveva compiutamente reso edotta la parte opposta delle difficoltà e delle particolari situazioni che avrebbero determinato l'impossibilità o, quanto meno,
l'insorgenza di ostacoli concreti alla definizione del preliminare del 15.11.2012 che era stato stipulato dall'opponente con la RI RP S.r.l. e dal cui esito positivo dipendeva funzionalmente la formalizzazione e la definizione della vendita della villetta cui si era obbligato nei confronti dei figli dell'opposto con altro e successivo preliminare del 03.05.2013.
Inoltre, sulla base di quanto risultava dal preliminare stipulato con la RI RP, ha osservato che al momento della stipula del preliminare con l'opponente non possedeva la piena CP_1 disponibilità del bene oggetto del preliminare di vendita, né materiale né tantomeno giuridica, poiché la avrebbe acquisita solo in seguito alla stipula dell'atto definitivo con la RI RP;
pertanto, al fine di chiarire la sua posizione e la sua particolare condizione, onde consentire ai promittenti acquirenti ed all'opposto di acquisire tutte le necessarie informazioni sul caso, l'opponente avrebbe dovuto manifestare alle controparti sin dall'inizio dei rapporti tale sua qualità, circostanza questa che invece non risultava dagli atti e comunque non era stata dimostrata e provata.
Così come non era risultata provata neppure la giustificazione addotta dall'opponente il quale aveva asserito che nel corso della vicenda contrattuale si era comportato nei confronti dell'opposto quale semplice intermediario e quale tramite della RI RP, senza mai presentarsi come il vero proprietario del bene e, quindi, senza ingenerare alcuna confusione in merito alla sua condizione.
Oltre che non provata, il primo giudice ha rilevato che tale deduzione risultava addirittura smentita dai documenti prodotti in giudizio e in particolare dalla missiva a.r. del 19.05.2014 inviata all'opponente dall'allora amministratore della RI RP, , con la quale per un verso si Parte_3 comunicava il formale recesso dal preliminare del 15.11.2012 per omesso rispetto del termine indicato per l'acquisto definitivo del bene e per altro verso si diffidava l'attuale appellante dal perseverare nella - 5 -
condotta tesa ad ingenerare verso terzi l'errato convincimento circa la sua qualità di proprietario sul bene.
Ma una puntuale smentita della avversa tesi era ricavabile, secondo il primo giudice, anche dalle dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, sia da che dal notaio Parte_3
incaricato di redigere l'atto definitivo di vendita in relazione al preliminare del 03.05.2013 Persona_1 stipulato fra le parti in causa. Infatti, dette dichiarazioni avevano fornito una ricostruzione dei fatti totalmente incompatibile con quella sostenuta e rappresentata dall'opponente ed anzi totalmente contraria, evidenziando la condotta inadempiente, colpevole ed inescusabile tenuta dall'opposto rispetto agli obblighi di entrambi i preliminari di vendita.
Tali risultati, chiari ed univoci rispetto alla posizione ed alla condizione dell'opponente, secondo il primo giudice erano stati ulteriormente supportati dalle numerose comunicazioni intercorse fra le parti, fra le quali, emblematica era da ritenere quella inviata via pec in data 24.01.2014 dai fratelli , CP_1 da cui era possibile desumere la condotta dilatoria di e, in generale, la confusione ingenerata Pt_1 nella vicenda negoziale ed il suo totale disinteresse in ordine all'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico.
Quanto alla restituzione della somma richiesta con decreto ingiuntivo a titolo di rimborso della caparra confirmatoria versata da per conto e nell'interesse dei figli, il primo giudice rilevava CP_1 che il rapporto sotteso alla previsione della caparra confirmatoria, eseguita mediante consegna di un assegno bancario privo di data, non poteva ritenersi viziato da nullità in quanto l'assegno privo di data, benchè affetto da nullità per contrarietà alle norme imperative di cui al R.D. 1736/1933, tra le parti acquisisce comunque valore di promessa di pagamento (Cass. Civ. n. 20449/2016), con funzione di anticipazione della prestazione dovuta, dalla consegna del quale era derivata in capo al prenditore una specifica responsabilità in caso di mancato incasso dell'assegno stesso per contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede (Cass. Civ. 10366/2022).
Conclusivamente, rigettava l'opposizione proposta e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante, ha contestato la decisione del Tribunale di
Teramo chiedendone la riforma sulla base di diversi motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Difetto di motivazione e/o contraddittorietà della decisione impugnata su un punto decisivo della controversia-errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Con primo il motivo l'appellante censura la decisione impugnata lamentando ed evidenziando il mancato approfondimento da parte del primo giudice della documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, la mancata specificazione nella parte motiva delle mail intercorse tra le parti, dal cui esame il primo giudice avrebbe tratto il proprio convincimento, laddove giunge ad affermare che “Ed invero dalla predetta corrispondenza, dalle complessive risultanze in atti non appare emergere se ed in quale misura la medesima parte attrice abbia reso debitamente edotta la parte promissaria - 6 -
acquirente, vale a dire l'odierna parte convenuta opposta e sua moglie, delle difficoltà frappostesi al rispetto della data di stipula del contratto definitivo fissata con il contratto preliminare del 15 novembre 2012”.
Nello specifico, l'appellante ha contestato l'omessa valutazione e valorizzazione da parte del primo giudice nel suo percorso motivazionale delle mail prodotte dalla stessa parte appellante che evidenzierebbero una realtà diversa e contraria rispetto a quella rappresentata nella sentenza impugnata.
Ha contestato, inoltre, la mancata valutazione della questione sollevata sulla inattendibilità della teste,
, che secondo l'appellante sarebbe da ritenere compromessa, inficiando di fatto la Parte_3 genuinità delle dichiarazioni rese, a causa del suo concreto e diretto interesse personale nella vicenda in oggetto, avendo ella nella sua qualità di legale rappresentate della RI RP incassato la caparra versata alla stessa dall'odierno appellante in forza del preliminare del 15.11.2012. CP_2
Ha lamentato ancora l'omessa specifica motivazione da parte del primo giudice sul rilevato contrasto esistete tra le dichiarazioni della e i documenti prodotti dall'odierno appellante. Parte_3
2.2 Difetto di motivazione e/o contraddittorietà della decisione impugnata su un punto decisivo della controversia - indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione – violazione degli artt. 39 e 112 cpc.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la decisione adottata dal primo giudice perché quest'ultimo in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. che prevede e sancisce il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato avrebbe omesso di pronunciarsi su specifiche eccezioni e domande ritualmente sollevate dalla parte appellante tese ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge, sulla quale doveva essere una pronunciata una decisione, o di accoglimento o di rigetto.
Nella fattispecie si duole che il Tribunale avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi sulla eccezione di frazionamento del credito e sulla richiesta formulata espressamente nel corso del procedimento di primo grado sia nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che in sede di precisazione delle conclusioni, più volte reiterata in ogni udienza utile, diretta ad ottenere ex art. 39, comma 2, c.p.c. la riunione per ragioni di continenza del procedimento in esame con quello incardinato dall'attuale opponente contro la , iscritto al n. 2411/2016 R.G. del Tribunale di Teramo, Parte_2 richiesta giustificata dal fatto che entrambi avevano quale oggetto la restituzione della caparra versata in esecuzione del preliminare del 03.05.2013, quindi nell'ambito di un'unica vicenda contrattuale. Di tale domanda non solo non vi era alcuna traccia nella sentenza impugnata, ma addirittura non era stata riportata neppure nella parte della sentenza che richiamava le conclusioni dell'atto di opposizione.
Inoltre, ha rilevato come nel parallelo procedimento iscritto al n. 2411/2016 R.G. Tribunale di Teramo pendente nei confronti di il giudice adito aveva sospeso la provvisoria Parte_2 esecuzione del decreto opposto ravvisando in via preliminare dei profili atti a sostenere le ragioni dell'opponente. - 7 -
In ultimo, ha rilevato l'errata interpretazione offerta dal primo giudice in ordine alla efficacia attribuita agli assegni postali prodotti dall'odierno appellato, eccependone l'inidoneità a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto senza dilazione, non costituendo gli assegni post-datati o non datati una prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c., né tantomeno a sostenere le ragioni della domanda di pagamento atteso che, sarebbe principio ormai pacifico nella giurisprudenza quello di considerare nullo il decreto ingiuntivo che il creditore abbia ottenuto sulla base di un assegno postdatato rilasciato dal debitore, in quanto l'assegno è un titolo pagabile a vista e ogni accordo e/o patto diverso da tale regola è affetto da insanabile nullità, attesa la sua contrarietà alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 che dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.
3. Si è costituito in grado appello, il quale ha rilevato l'infondatezza delle ragioni poste CP_3
a base del proposto gravame, insistendo per il suo rigetto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite, evidenziando che il primo giudice aveva reso una motivazione lineare ed adeguata alle risultanze istruttorie, indicando le prove ritenute rilevanti, che era emerso in maniera palese l'inadempimento dell'appellante in merito alla mancata conclusione dell'atto definitivo di vendita, che la clausola della caparra confirmatoria era da ritenere valida ed efficace ancorché garantita dall'appellante con dazione di assegni postali privi di data in quanto valevano comunque quale promessa di pagamento e come tale erano stati azionati in via monitoria, che non si ravvisavano gli estremi della vietata parcellizzazione del credito e che la invocata riunione con l'autonomo procedimento azionato da non era da ritenere né necessaria né tantomeno Parte_2 obbligatoria essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
4. All'udienza tenutasi in data 10 giugno 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, occorre esaminare la richiesta avanzata dall'appellante con le note di trattazione scritta depositate in data 13.1.2025 e ribadita in sede di memorie di replica di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 1156/2024 R.G. Appello. Questa Corte anche in tale fase intende ribadire quanto disposto con l'ordinanza del 14.01.2025 con la quale è stata rigettata la predetta istanza sul rilievo che la parte interessata non ha dedotto che il procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la medesima sentenza;
inoltre e in ogni caso, osserva che allo stato la riunione non appare né necessaria né tantomeno opportuna, posto che i due procedimenti sono pendenti in stati diversi (il presente si trova nella fase decisoria, l'altro in attesa della fissazione della prima udienza) che ne precludono l'opportunità della trattazione congiunta. Pertanto, l'istanza di riunione deve essere rigettata. - 8 -
5.1 Nel merito, il primo motivo di gravame che involge una critica sul metodo utilizzato dal primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, appare infondato e merita di essere rigettato, in quanto nella fattispecie in esame non appare ravvisabile il vizio lamentato da parte appellante.
La decisione assunta dal primo giudice si rileva coerente, lineare nello svolgimento, priva di apparenti contraddizioni, adeguata al percorso argomentativo seguito e conforme alle evidenze processuali, come emergenti sia dalla documentazione acquisita che dalle risultanze della prova orale.
In linea generale, occorre osservare che la valutazione della prova, ad eccezione della ipotesi di prova legale che ha carattere vincolante per il giudice, è un'attività rimessa di regola alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento del giudice che opera in base al principio del suo libero convincimento, con l'unico limite rappresentato dalla adeguata motivazione da cui si deve da un lato evincere l'iter logico- argomentativo seguito per giungere alla decisione e dall'altro individuare gli elementi di fatto e di diritto nonché le prove ritenute decisive, non essendo invece richiesto in capo al giudice l'onere di dare conto dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite
(Cass. Civ. n. 21187/2019, n. 10499/2006; conforme Cass. Civ. n. 1747/2003) che, implicitamente, sono da ritenere rigettate.
Ne consegue che non può essere considerato un vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti ovvero un migliore coordinamento dei dati o un loro più opportuno collegamento, in quanto tali aspetti rientrano nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità (Cass. civ, n. 6519/2004; conforme
Cass. lav., n. 12747/2003).
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto contestato, il primo giudice ha specificato gli elementi di fatto e di diritto assunti quale base della sua decisione, ha indicato le prove ritenute rilevanti e le carenze istruttorie relative alla rappresentazione dei fatti eccepita dall'odierno appellante attraverso una motivazione che consente di individuare l'iter argomentativo che ha seguito per fondare la decisione e di escludere particolari omissioni circa l'esame e la valutazione di fatti decisivi.
Pertanto, non è ravvisabile il vizio eccepito dalla appellante di omessa o insufficiente o illogica motivazione ovvero di carenza nel percorso adottato per giungere alla decisione.
Fatta tale premessa, alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di appello, in questa sede appare opportuno riesaminare il materiale istruttorio acquisito al fine di stabilire la fondatezza o meno della domanda proposta in via monitoria dall'odierno appellato che è stata accolta dal primo giudice, il quale ha altresì ravvisato l'infondatezza delle ragioni poste a sostegno dell'opposizione, anche per la rilevata l'assenza di adeguata prova in ordine alle sollevate eccezioni.
Nella fattispecie in esame, il materiale istruttorio è costituito dalla prova documentale e orale, dal cui esame complessivo, emergono i seguenti dati di fatto:
- con contratto preliminare del 15.11.2012 la RI RP S.r.l. si era impegnata a vendere a che si era impegnato ad acquistare un locale ad uso civile abitazione identificato al PA
NCEU del Comune di Atri al foglio 89, part. 160, Cat. A/2, classe 2, con annessa area esterna e locale - 9 -
garage, al prezzo di €. 170.000,00, previo versamento della caparra e con termine per l'atto definitivo fissato entro e non oltre il 30.04.2013; all'art. 9 era specificato che il possesso materiale e giuridico del bene sarebbe stato conseguito dal promissario acquirente solo alla stipula dell'atto definitivo;
- con successivo contratto preliminare del 03.05.2013 l'odierno appellante si era impegnato a vendere a e che si erano impegnati ad acquistare il medesimo bene oggetto del Controparte_4 CP_5 precedente preliminare al prezzo di €. 165.000,00, con termine per l'atto definitivo da stipulare entro e non oltre il mese di luglio 2013, previo incasso della caparra confirmatoria per la somma di €.
17.200,00 pagata da all'atto della sottoscrizione, somma garantita dal mediante CP_1 Pt_1
n. tre assegni postali per lo stesso importo intestati a e da restituire all'atto del rogito;
CP_1 successivamente, tramite uno scambio di mail del 24.07.2013 intervenuto tra le odierne parti in causa si concordava che il termine per la stipula del definitivo inizialmente previsto per la fine del mese di luglio 2013 veniva differito alla fine del mese di settembre 2013;
- entrambi i contratti, autonomi e separati, risultano stipulati dall'odierno appellante in nome e per un interesse proprio, non evidenziandosi interessi e ruoli diversi da quelli dichiarati;
- il secondo preliminare di compravendita del 03.05.2013, come si evince chiaramente dall'art. 9 del primo preliminare del 15.11.2012, era stato stipulato dal promittente venditore, ovvero l'odierno appellante, in assenza della disponibilità materiale e giuridica del bene promesso in vendita ai fratelli
, in quanto sarebbe stata acquisita solo dopo la stipula del definitivo riferito al primo CP_1 preliminare, eppure nella premessa di vendita intercorsa con questi ultimi, lo stesso dichiara di averne la disponibilità;
- tale sua qualità, tuttavia, era stata celata ai promissari acquirenti, visto che non risultano atti o documenti o elementi di prova diretti a dimostrare il contrario, ovvero che l'appellante avesse notiziato i promissari acquirenti e lo stesso appellato circa la sua particolare condizione in relazione alla disponibilità del bene;
sotto tale aspetto, significativa appare la pec del 14.04.2014 inviata dai fratelli all'odierno appellante nella quale gli contestano di avere appreso di recente l'assenza CP_1 di ogni titolo alla vendita dell'immobile;
- né tantomeno risultano prove dirette a dimostrare che l'odierno appellante avesse agito quale semplice intermediario della RI RP S.r.l., e per mero spirito di cortesia verso i , CP_1 così che tale circostanza evidenziata dall'odierno appellante sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che nel presente atto di appello risulta essere un'affermazione di mero principio senza alcun valido riscontro a supporto;
- anzi, al riguardo sussiste una prova di segno contrario che la smentisce totalmente e che non risulta adeguatamente contrastata dall'appellante, costituita dalla missiva a.r. del 19.05.2014 con la quale la
RI RP diffidava l'odierno appellante dal continuare a tenere comportamenti diretti ad ingenerare confusione verso terzi in merito alla titolarità e disponibilità del bene promesso in vendita;
- 10 -
- un altro elemento che rileva è quello relativo alla circostanza per cui la pratica di cancellazione dell'ipoteca che secondo l'appellante aveva ritardato la stipula del definitivo relativo al primo preliminare e, quindi anche al secondo, era stata definita il 9 dicembre 2013;
- tale circostanza, tuttavia, non può costituire un elemento utile da invocare a giustificazione del ritardo nella adempimento della prestazione nei confronti dei promissari acquirenti e dello stesso odierno appellato, trattandosi di una vicenda che da un punto di vista giuridico interessava e vincolava esclusivamente l'odierno appellante e la RI RP rispetto all'esecuzione del preliminare tra loro stipulato in data 15.11.2012, ma da ritenere estranea in relazione al preliminare concluso dall'appellante con i figli dell'appellato il 03.05.2013, visto che l'efficacia di detto ultimo preliminare non era stata condizionata all'esito del precedente atto;
lo era solo nelle intenzioni dell'appellante, peraltro non manifestate ai promissari acquirenti;
- in ogni caso, a prescindere da tale argomentazione, dal 9 dicembre 2013, una volta ultimate le pratiche di cancellazione sul mutuo edilizio gravante sul lotto ove insistevano le villette a schiera, le condizioni per concludere il definitivo con la RI RP si erano verificate;
- considerata la parziale indisponibilità per la data dell'11 gennaio 2014 manifestata per ragioni di salute dal delegato della RI RP il quale, peraltro, si era reso disponibile per concludere l'atto definitivo per i giorni compresi tra il 20 e il 25 gennaio 2014, la nuova data per la stipula dell'atto definitivo era stata fissata al 25 gennaio 2014 presso lo studio del notaio in Silvi, dott.ssa una data ricadente proprio nel periodo indicato dal delegato della RI RP che Persona_1 aveva preventivamente dato la sua piena disponibilità per quel periodo di tempo;
tuttavia, detto incontro non veniva rispettato per l'assenza dell'odierno appellante, come risulta dalla pec del 24 gennaio 2014 inoltrata dai all'odierno appellante, oltre che al notaio e alla RI, nella quale CP_1 dopo aver sottolineato e contestato l'inerzia dell'appellante rispetto agli impegni presi, si ricordava all'appellante l'incontro fissato per il giorno seguente;
- l'appellante, tuttavia, non si presentava all'appuntamento del 25 gennaio 2014 comunicando all'appellato la sua indisponibilità;
- ed ancora, un altro elemento che emerge in concreto è quello per cui ancora alla data del 19.05.2014, ovvero la data della diffida inviata dalla RI all'odierno appellante, il definitivo non era stato concluso, nonostante fosse trascorso oltre un anno dal preliminare del 15.11.2012 e oltre 5 mesi dalla definizione dell'ostacolo di carattere edilizio che si frapponeva alla stipula del definitivo, così come non era definito il preliminare stipulato con i il 03.05.2013; CP_1
- in tale lasso di tempo, non emergono iniziative concrete assunte da parte dell'odierno appellante tali da dimostrare un fattivo interesse alla definizione della complessa vicenda contrattuale, se non mere giustificazioni assunte di volta in volta a seguito delle contestazioni mosse dalle controparti;
- totalmente irrilevante appare la mail ordinaria dell'aprile 2014 cui fa riferimento parte appellante, in quanto a prescindere dalla circostanza relativa alla effettiva ricezione da parte della destinataria che viene negata, appare comunque tardiva, rispetto alle precedenti inadempienze e ritardi accumulati;
- 11 -
fermo restando che tale mail risulta inviata in data 15.4.2014 ad indirizzo diverso da quello della società promittente venditrice (ossia a mail di società di cui era legale rappresentante il marito del legale rappresentante della RI RP che secondo quanto dichiarato dallo stesso attuale appellante-pag. 7 dell'atto di citazione in appello- era anche deceduto in data antecedente, ossia il
6.3.2014).
Alla luce della documentazione in atti, considerata nella sua globalità, si denota da parte dell'appellante una condotta dilatoria nell'esecuzione di entrambi i preliminari, laddove le circostanze che vengono allegate per giustificare il suo ritardo nell'adempimento per un verso sono risultate prive di ogni e qualsivoglia riscontro probatorio, come la presunta richiesta che sarebbe stata avanzata dall'appellato circa la necessità di una dilazione per economizzare il versamento Iva, per altro verso si sono rivelate irrilevanti o, comunque, non decisive, come la indisponibilità a concludere il preliminare da parte dell'amministratore della RI RP per ragioni di salute oppure la pendenza di pratiche burocratiche che avevano rallentato e ostacolato la definizione del primo preliminare dovute alla necessità di liberare l'immobile dal sottostante mutuo edilizio.
Il quadro evidenziato dai documenti appare univoco e inoltre trova un puntuale riscontro nelle risultanze della espletata prova orale.
Sotto tale profilo, emblematiche risultano le dichiarazioni rese dal notaio che era stato incaricato della redazione dell'atto definitivo relativo al preliminare per cui è causa, dott.ssa , Persona_2 la cui piena attendibilità deriva sia dalla sua conoscenza diretta dei fatti per cui è causa sia dalla stessa funzione di cui era ed è investito il notaio nell'esercizio della sua particolare attività, ricoprendo il ruolo di garante del rispetto della legalità.
Escussa all'udienza dell'8 marzo 2021, premesso l'incarico ricevuto, ha affermato che PA
, ovvero il promittente venditore, non era comparso a più convocazioni fissate per la vendita,
[...] specificando di non ricordare “di nessun appuntamento preso dal e sottolineando di non Pt_1 ricordare che “sia mai venuto presso il mio studio per i fatti relativi a questa causa”, a Pt_1 differenza dei fratelli , ovvero i promissari acquirenti, che “invece erano venuti”. CP_3
Ed ancora, in modo netto afferma di non ricordare “alcuna richiesta di appuntamento da parte di
, precisando a domanda del legale dell'odierno appellante che “non mi risulta che il Pt_1 Pt_1 sia passato presso il mio studio per lasciare documenti relativi alla pratica per cui è causa neppure ai miei collaboratori”, in tal modo confutando la deduzione dell'appellante che invece asserisce di essersi recato preso lo studio del notaio il 09.01.2104 per consegnare i documenti per la stipula dell'atto definitivo.
Le dichiarazioni appena ricordate, diversamente da quanto eccepito dall'appellante secondo cui sarebbero avvolte da diversi “non ricordo”, non appaiono per nulla evasive né tantomeno generiche ma, al contrario, specifiche e dettagliate nella ricostruzione del fatto storico, a nulla rilevando la mancata indicazione dei nominativi dei suoi collaboratori che appare del tutto irrilevante e ininfluente, - 12 -
né la mancata indicazione delle date precise, rilevato che a tal fine sopperiscono gli atti prodotti giudizio.
Significative risultano anche le dichiarazioni rese da , escussa sempre all'udienza Parte_3 dell'8 marzo 2021, nella sua qualità di amministratrice della RI RP, per la quale deve essere ribadita la sua piena capacità a testimoniare atteso che, diversamente da quanto eccepito dall'appellante sia in primo grado che in tale sede, non si ravvisa in capo alla testimone l'esistenza di un interesse diretto e concreto nel presente giudizio tale giustificarne la sua partecipazione o il suo intervento. Il fatto di aver incamerato la caparra confirmatoria per conto della RI RP in esecuzione del preliminare del 05.12.2012, in assenza di ulteriori rilievi o criticità, non assume di per sé carattere decisivo, non implicando conseguenze dirette sull'oggetto della presente causa che attiene alla richiesta di restituzione della caparra confirmatoria versata dall'odierno appellato in adempimento di un altro e diverso contratto preliminare che, allo stato dei fatti, risulta indipendente e affatto collegato negozialmente con quello stipulato tra l'appellante e la RI RP.
La contestazione sollevata dall'appellante avrebbe potuto avere sostanza e rilevanza nella misura in cui fosse stata provata la circostanza relativa all'interconnessione esistente fra i due contratti preliminari in forza della quale l'appellante deduce di avere agito quale semplice intermediario della
RI Corparation e per fini di pura cortesia nei confronti di , laddove dagli atti emerge una CP_1 realtà diversa.
Per quanto riguarda l'ulteriore contestazione circa la presunta inattendibilità di Parte_3 perché avrebbe attestato il falso laddove ha dichiarato non aver ricevuto la comunicazione inviata via mail da in data 15.04.2014, e contenente l'invito ad accettare la stipula dell'atto di Pt_1 compravendita per il giorno 30.4.2014 presso lo studio del notaio dott.ssa oltre a quanto Persona_1 sopra evidenziato in punto di diversità della persona giuridica a cui è stata inviata la mail, si deve ulteriormente rilevare che non vi sono elementi certi per avvalorare tale contestazione, posto, tra l'altro che l'invio di una mail ordinaria, a differenza della pec ovvero della raccomandata a.r., in assenza di ulteriori elementi non certifica la ricezione della stessa da parte del destinatario, specie nel caso in cui quest'ultimo contesta di averla ricevuta. Spettava, dunque, all'appellante fornire la prova della effettiva ricezione della mail, cosa che non è avvenuta.
Le dichiarazioni rese dalla teste sono importanti perché integrano quelle rese dal Parte_3 notaio e sono utili per delineare un quadro uniforme e completo inerente alla vicenda in esame. In particolare, ella ha escluso di essere stata contattata dall'odierno appellante per la stipula dell'atto definitivo di cui al preliminare del 15.11.2012, negando altresì, per le ragioni sopra esposte credibilmente, di aver ricevuto la comunicazione asseritamente inviata via mail dall'appellante nell'aprile 2014 per la convocazione davanti al notaio.
In sostanza, conferma la condotta tenuta dall'odierno appellante che nel tempo è stata caratterizzata da inerzia e mancanza di interesse reale e concreto alla conclusione dei contratti. - 13 -
Alla luce delle risultanze istruttorie, le argomentazioni allegate dall'appellante quali fatti impeditivi o modificativi della sua obbligazione e addotti per giustificare la sua condotta e, in generale, per escludere il suo inadempimento, di cui l'appellante stesso ai sensi dell'art. 2697 c.c. doveva fornire adeguata prova e dimostrazione, sono risultate del tutto indimostrate, rivelandosi delle mere affermazioni di principio.
5.4. Anche il secondo motivo di appello articolato sotto vari profili appare infondato e deve essere rigettato.
Quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché sarebbe stato emesso in assenza di una idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c., essa appare del tutto infondata.
Al riguardo, occorre osservare che secondo un principio pacifico nella giurisprudenza con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre e si instaura un autonomo e ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge, ma deve estendere il suo accertamento al merito della vicenda posta alla sua attenzione, onde valutare e verificare il fondamento della pretesa creditoria, ovvero l'esistenza o meno del credito vantato. Ne deriva che, a fronte della indicazione e produzione da parte del creditore della fonte, negoziale e legale del suo diritto di credito e della mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, è sul debitore – opponente che grava l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi o estintivi della sua obbligazione, non potendo limitarsi a dichiarare ed eccepire la nullità del decreto ingiuntivo, anche se emesso oltre e al di fuori dei presupposti previsti per la sua emissione (Cass. Civ. 1184/2007).
Pertanto, gli eventuali vizi e carenze afferenti al procedimento monitorio non assumono rilevanza autonoma, nel senso che nel successivo giudizio introdotto a seguito dell'opposizione le parti dovranno provvedere a supportare le loro ragioni nel rispetto delle regole in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c..
La doglianza, pertanto, nei termini in cui è stata posta deve essere rigettata.
Per quanto attiene alla censura relativa all'omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda perché proposta in violazione del divieto di frazionamento del credito che si sarebbe concretato attraverso la presentazione da parte dell'odierno appellato e di di due Parte_2 azioni distinte e separate dirette entrambe alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria nell'interesse e per conto dei figli, quali promissari acquirenti nel preliminare oggetto di causa, e nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale rappresentato dal preliminare di vendita del
03.05.2013, si deve osservare che l'ipotesi rappresentata e denunciata dall'appellante non appare ravvisabile nella fattispecie concreta.
Nella fattispecie in esame, infatti, non si tratta del caso tipico di un unico credito che è stato indebitamente parcellizzato dal medesimo creditore oppure di più crediti vantati dall'unico creditore nei confronti dello stesso debitore in forza di un medesimo titolo per il soddisfacimento dei quali vengono promosse diverse e ripetute azioni con l'effetto di aggravare la posizione del debitore, bensì - 14 -
della diversa ipotesi di crediti vantati da due diversi creditori nei confronti dello stesso debitore sulla base di ragioni derivanti dallo stesso titolo e richiesti con azioni autonome. In tale caso, non sussistono disposizioni o particolari ragioni che impongono l'obbligo a carico dei diversi creditori di agire cumulativamente e contestualmente con la medesima azione per ottenere il recupero delle somme pretese in pagamento.
In tale ipotesi, a ciascun creditore è rimessa la facoltà di scegliere se e quando agire e quale azione intraprendere per soddisfare le sue ragioni. Semmai, si potrebbe porre il problema relativo alla pendenza di procedimenti connessi oggettivamente e parzialmente soggettivamente che potrebbero portare a giudicati fra loro contrastanti, inducendo a disporre la riunione dei procedimenti stessi. Tale aspetto, tuttavia, è stato già trattato in via preliminare e questa Corte ritiene che non si ravvisino i presupposti per disporre la riunione, rinviando alle motivazioni già espresse su tale aspetto.
Va peraltro considerato, come eccepito dalla parte appellata, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “I provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio privi di contenuto decisorio sulla competenza ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa la discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Cass. n. 24496 del 18.11.2014 in Rv. 63316-1, Conf. sent. n.15193 del
12.05.2022).
Per quanto attiene la questione relativa alla efficacia da attribuire agli assegni postali privi dell'apposizione della data prodotti dall'odierno appellato a sostegno della sua pretesa creditoria, che secondo l'appellante sarebbero nulli e, quindi, inidonei a sostenere una richiesta di pagamento, in via preliminare occorre rilevare che i predetti assegni non sono stati utilizzati come titoli di credito bensì quali elementi di prova scritta idonei a provare e sostenere le ragioni del credito, tanto vero che la parte appellata non ha agito direttamente mediante la notifica dell'atto di precetto su titoli esecutivi, bensì ha utilizzato gli assegni quale prova scritta per sostenere la richiesta di decreto ingiuntivo.
Sotto tale aspetto, sulla base della disciplina dettata dal Regio Decreto n. 1736/1933 che regola la presente materia, l'assegno che non reca l'indicazione della data, ovvero uno degli elementi previsti dall'art. 1 dal citato R.D., deve essere ritenuto nullo perché contrario alle norme imperative di cui al citato R.D. e, quindi, non può essere fatto valere e utilizzato mezzo tipico di pagamento (Cass. Civ. n.
5069/2010, Cass. Civ. n. 2160/2006 e Cass. Civ. n. 5039/1996).
Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità anche se l'assegno post datato o privo della data deve essere considerato nullo e, dunque, in teoria non potrebbe essere riscosso, lo stesso assegno acquista comunque efficacia tra le parti, cioè tra l'emittente ed il prenditore, valendo come promessa di pagamento che può essere utilizzata in sede monitoria per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo (Cass. civ. 27370/2019), implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, salvo prova contraria da parte del debitore che, nella fattispecie in esame, non è stata fornita. - 15 -
Da tale assunto ne deriva che nel giudizio che dovesse insorgere tra le parti il soggetto che possiede l'assegno si considera liberato dall'onere della prova della sussistenza del credito, in quanto che è lo stesso assegno che ne costituisce la prova, determinandosi in sostanza una inversione dell'onere della prova, nel senso che grava sul soggetto che ha emesso e consegnato l'assegno l'onere di fornire la relativa prova liberatoria mediante l'allegazione di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, dovendo dimostrare che il credito rappresentato dall'assegno è stato già estinto o non è mai esistito.
Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito e confermato anche nella più recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19051/2021.
Ed ancora deve ritenersi irrilevante e comunque non decisiva l'ulteriore circostanza dedotta a sostengo dell'opposizione dall'appellante secondo cui il successivo contratto di compravendita formalizzato tra i fratelli con la RI RP per l'acquisto dello stesso bene oggetto dei Controparte_6 due preliminari non eseguiti da un lato costituirebbe un preciso indice rivelatore dell'esistenza di un preventivo e nascosto accordo concluso tra le parti per ottenere un vantaggio reciproco (la RI, avendo incamerato la caparra versata dall'odierno appellante per il preliminare ha potuto praticare un prezzo di vendita inferiore di cui hanno beneficiato gli acquirenti in termini di risparmio) e dall'altro renderebbe manifesto l'invocato ruolo di mero intermediario assunto dall'odierno appellante nella globale vicenda contrattuale.
Al riguardo, occorre sottolineare in primo luogo il lungo lasso di tempo che è intercorso tra la stipula del citato contratto di compravendita e la scadenza del termine previsto nel secondo preliminare per l'atto definitivo, atteso che il fattore temporale, anche alla luce delle vicissitudini che hanno coinvolto tutte le parti, induce ragionevolmente a negare la preventiva conclusione di patti o accordi velati intervenuti tra le parti allo scopo di escludere o eludere il ruolo e la figura dell'appellante per trarre vantaggi e benefici.
Inoltre, non è dato rivenire alcun particolare collegamento funzionale, strutturale e negoziale tra il contratto di vendita ed il preliminare stipulato tra l'appellante e i fratelli , tale da poter Pt_4 giustificare con certezza o con un elevato gradi di probabilità l'affermazione circa l'esistenza di una interconnessione oggettiva tra i due contratti che, in realtà, appaiono scollegati ed autonomi anche in riferimento alla determinazione del prezzo che non appare sproporzionata né tantomeno inadeguata o abnorme.
Ed ancora, dalla suddetta operazione contrattuale non appare ravvisabile, neppure per via indiretta, la natura dell'intervento espletato dall'appellante come mero intermediario per conto e nell'interesse della RI RP, sia perché tale correlazione si presenta come una deduzione frutto di una teoria da applicare al caso, piuttosto che una conseguenza logica e derivata da fatti e circostanze concrete, sia perché la determinazione a concludere tale contratto direttamente tra le parti è stata resa necessaria e comunque si è concretizzata a causa ed a seguito dell'inadempimento dell'appellante ovvero della sua condotta dilatoria e colpevole. In sostanza, se l'appellante avesse rispettato le scadenze previste nei due preliminari ed avesse mantenuto fede ai suoi impegni, l'operazione - 16 -
contrattuale di cui lamenta la definizione ai suoi danni sarebbe stata perfezionata dallo stesso secondo quanto previsto nel preliminare del 03.05.2013.
6. Conclusivamente, quindi, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato e sulla base delle considerazioni sopra esposte, rilevato il rigetto del proposto gravame, si deve ritenere assorbita ogni altra e ulteriore questione senza necessità di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi in grado di appello, in relazione allo scaglione riferito al valore della causa (5.201,00 – 26.000,00), di complessità media, vanno poste a totale carico dell'appellante alla luce della sua integrale soccombenza.
8. Trova applicazione, inoltre, la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto, trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, parte appellante soccombente sarà altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, , al pagamento in favore dell'appellato, PA CP_1 delle competenze di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara, inoltre, parte appellante, , tenuta al versamento di un ulteriore importo PA pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.08.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono