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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 37227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37227/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' ASSUNTA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 1 20030 SENAGO presso il difensore avv. ROMANO'
ASSUNTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGETTI MARIA Controparte_1 P.IVA_2
CARLA e elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA N. 15 MILANO presso il difensore avv. GIORGETTI MARIA CARLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11521/2024 emesso Parte_2 dall'intestato Tribunale il 27 agosto 2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della a somma di € 10.059,95 oltre interessi e spese, a fronte della compravendita Controparte_1 di beni. A sostegno dell'opposizione ha allegato che:”con riferimento alle forniture di cui alle 7 fatture azionate, contrariamente alle forniture precedenti, le barriere presentavano anomalie elettriche saltuarie di funzionamento, sia in fase di montaggio, che in fase di funzionamento operativo”. Ha quindi concluso:
“Revocare il Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed il pedissequeo Provvedimento di Ingiunzione n. 11521/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/08/2024 e pubblicato in data 27/08/2024, poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare che nulla deve la alla Parte_1
, in relazione alle fatture azionate”. Controparte_1
pagina 1 di 5 Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre Controparte_1
2024 insistendo nella pretesa creditoria ed eccependo:
- l'impossibilità di difesa in merito alle asserite anomalie elettriche e nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c.;
- la decadenza della garanzia e la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.;
- la fondatezza delle ragioni di credito spese che:”derivano da un rapporto contrattuale di cui
è risultata inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento derivanti dalla Pt_1 consegna della merce, come da fatture di emesse in relazione a detta prestazione (cfr. CP_1 da docc.
2-2bis fino a 8-bis del fascicolo monitorio)”;
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
-) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
-) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 164, comma 4 c.p.c. e 163, comma
3, n. 4);
-) accertare e dichiarare la decadenza della garanzia e la prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495
c.c.;
-) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per
l'effetto, rigettarla;
-) accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso:
-) con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto ex art. 171 – bis c.p.c del 25 novembre 2024 il g.i. ha differito la prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. al 12 marzo 2025. In detta sede il g.i. – esaminati i documenti di causa – ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti e il g.i., ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza ex art. 281 – sexies comma terzo c.p.c..
L'opposizione è manifestamente infondata e va respinta. Vanno necessariamente richiamate le coordinate ermeneutiche della materia. Va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne segue che l'opponente agisce quale attore formale ma in qualità di convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dall'opposto, il quale, invece, è attore in senso sostanziale nel rapporto processuale. Pertanto ”In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (infra Cass. VI-II, Ord. 11 febbraio 2021 n. 3587; Cass. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). pagina 2 di 5 A tale onere il creditore risulta “esonerato” laddove la controparte non contesti specificatamente ex art. 115 comma secondo c.p.c. oppure, addirittura, ammetta i fatti allegati a suffragio della pretesa creditoria. In questo caso la a affermato che:” Nel caso specifico la società Parte_1 CP_1 ha ricevuto un ordine per la fornitura di sistemi di sicurezza antiintrusione a barriera luminosa, dispositivi particolari per la tutela di aree oggetto di azionamenti meccanici ed accesso operatori” con ciò riconoscendo il titolo negoziale dedotto nel procedimento monitorio dalla CP_1 CP_1
[...]
In secundis l'opposta ha allegato, e dimostrato, il titolo della propria pretesa sotto i suoi diversi presupposti:
- gli ordini di acquisto (doc. 1 fasc. ) la cui provenienza non è stata contestata Parte_3 dall'opponente;
- il sollecito di pagamento trasmesso via PEC il 28 novembre 2023 (doc. 9 fasc. ); Parte_3
- l'ulteriore diffida trasmessa via PEC il 29 aprile 2024, alle quali non è seguita alcuna risposta concernente la presenza di vizi o difetti di qualità nei prodotti;
− la Comunicazione ai Fornitori del 10 settembre 2023 (doc. 11 fasc. nella quale CP_1 l'opponente riconosceva:” purtroppo nonostante i nostri sforzi non riusciremo ad onorare il Vostro pagamento in scadenza il 10 settembre”;
− la richiesta di piano di rientro del 20 marzo 2024 (doc. 12 fasc. ; CP_1
− la risposta dell'opponente del 6 giugno 2024 (doc. 13 fasc. . CP_1
A fronte di un tale granitico quadro probatorio l'opponente ha allegato la presenza di fantomatici e generici vizi.
E' sufficiente ricordare che:
• l'opposta ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e l'opponente non ha né allegato né dedotto prova a sostegno della tempestività di qualsivoglia denuncia redibitoria che avrebbe dovuto sollevare per non decadere;
• in materia di compravendita di beni, in base ai princìpi generali di riparto dell'onere, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega (Cass. SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, Cass. II, 27 aprile 2020, n. 8199). Appare evidente l'assenza tanto di specifica allegazione
(come eccepito dalla difesa opposta) quanto di prova delle presenza di vizi. Peraltro, la parte non ha svolto alcuna domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione al fine di paralizzare la pretesa creditoria.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 11521/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 27 agosto 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
La responsabilità processuale aggravata. La natura e il merito delle difese interposte dall'opponente conducono questo giudice a ritenere che l'opposizione sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del pagina 3 di 5 sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente.
Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405).
La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore con la novella recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.- attraveso l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi.
20 novembre 2020, n. 26435)
La avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna opposizione e, pertanto, va Parte_1 condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare di un quarto dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 1.269,25;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende pari ad € 920,00. Va, invece, respinta la domanda ex art. 96 comma primo c.p.c. (formulata nella seconda memoria ex art. 171 – ter c.p.c. dall'opposta) in quanto priva di allegazioni inerenti il danno che avrebbe subito dalla condotta processale dilatoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
11521/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 27 agosto 2024 in favore della
[...] e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
CP_1
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente Parte_1 fase dalla che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A.; pagina 4 di 5 − condanna la Parte_1
1.269,25 in favore della
− condanna la Parte_1 ammende.
Milano, 14 marzo 2025
al pagamento della somma equitativamente determinata di € er le ragioni esposte in motivazione;
Controparte_1 al pagamento della somma di € € 920,00 in favore della cassa
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37227/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO' ASSUNTA e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 1 20030 SENAGO presso il difensore avv. ROMANO'
ASSUNTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGETTI MARIA Controparte_1 P.IVA_2
CARLA e elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA N. 15 MILANO presso il difensore avv. GIORGETTI MARIA CARLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11521/2024 emesso Parte_2 dall'intestato Tribunale il 27 agosto 2024 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della a somma di € 10.059,95 oltre interessi e spese, a fronte della compravendita Controparte_1 di beni. A sostegno dell'opposizione ha allegato che:”con riferimento alle forniture di cui alle 7 fatture azionate, contrariamente alle forniture precedenti, le barriere presentavano anomalie elettriche saltuarie di funzionamento, sia in fase di montaggio, che in fase di funzionamento operativo”. Ha quindi concluso:
“Revocare il Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed il pedissequeo Provvedimento di Ingiunzione n. 11521/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/08/2024 e pubblicato in data 27/08/2024, poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare che nulla deve la alla Parte_1
, in relazione alle fatture azionate”. Controparte_1
pagina 1 di 5 Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre Controparte_1
2024 insistendo nella pretesa creditoria ed eccependo:
- l'impossibilità di difesa in merito alle asserite anomalie elettriche e nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c.;
- la decadenza della garanzia e la prescrizione dell'azione ex art. 1495 c.c.;
- la fondatezza delle ragioni di credito spese che:”derivano da un rapporto contrattuale di cui
è risultata inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento derivanti dalla Pt_1 consegna della merce, come da fatture di emesse in relazione a detta prestazione (cfr. CP_1 da docc.
2-2bis fino a 8-bis del fascicolo monitorio)”;
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
-) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
-) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 164, comma 4 c.p.c. e 163, comma
3, n. 4);
-) accertare e dichiarare la decadenza della garanzia e la prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495
c.c.;
-) accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per
l'effetto, rigettarla;
-) accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso:
-) con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto ex art. 171 – bis c.p.c del 25 novembre 2024 il g.i. ha differito la prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. al 12 marzo 2025. In detta sede il g.i. – esaminati i documenti di causa – ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti e il g.i., ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza ex art. 281 – sexies comma terzo c.p.c..
L'opposizione è manifestamente infondata e va respinta. Vanno necessariamente richiamate le coordinate ermeneutiche della materia. Va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne segue che l'opponente agisce quale attore formale ma in qualità di convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dall'opposto, il quale, invece, è attore in senso sostanziale nel rapporto processuale. Pertanto ”In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (infra Cass. VI-II, Ord. 11 febbraio 2021 n. 3587; Cass. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). pagina 2 di 5 A tale onere il creditore risulta “esonerato” laddove la controparte non contesti specificatamente ex art. 115 comma secondo c.p.c. oppure, addirittura, ammetta i fatti allegati a suffragio della pretesa creditoria. In questo caso la a affermato che:” Nel caso specifico la società Parte_1 CP_1 ha ricevuto un ordine per la fornitura di sistemi di sicurezza antiintrusione a barriera luminosa, dispositivi particolari per la tutela di aree oggetto di azionamenti meccanici ed accesso operatori” con ciò riconoscendo il titolo negoziale dedotto nel procedimento monitorio dalla CP_1 CP_1
[...]
In secundis l'opposta ha allegato, e dimostrato, il titolo della propria pretesa sotto i suoi diversi presupposti:
- gli ordini di acquisto (doc. 1 fasc. ) la cui provenienza non è stata contestata Parte_3 dall'opponente;
- il sollecito di pagamento trasmesso via PEC il 28 novembre 2023 (doc. 9 fasc. ); Parte_3
- l'ulteriore diffida trasmessa via PEC il 29 aprile 2024, alle quali non è seguita alcuna risposta concernente la presenza di vizi o difetti di qualità nei prodotti;
− la Comunicazione ai Fornitori del 10 settembre 2023 (doc. 11 fasc. nella quale CP_1 l'opponente riconosceva:” purtroppo nonostante i nostri sforzi non riusciremo ad onorare il Vostro pagamento in scadenza il 10 settembre”;
− la richiesta di piano di rientro del 20 marzo 2024 (doc. 12 fasc. ; CP_1
− la risposta dell'opponente del 6 giugno 2024 (doc. 13 fasc. . CP_1
A fronte di un tale granitico quadro probatorio l'opponente ha allegato la presenza di fantomatici e generici vizi.
E' sufficiente ricordare che:
• l'opposta ha sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e l'opponente non ha né allegato né dedotto prova a sostegno della tempestività di qualsivoglia denuncia redibitoria che avrebbe dovuto sollevare per non decadere;
• in materia di compravendita di beni, in base ai princìpi generali di riparto dell'onere, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega (Cass. SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, Cass. II, 27 aprile 2020, n. 8199). Appare evidente l'assenza tanto di specifica allegazione
(come eccepito dalla difesa opposta) quanto di prova delle presenza di vizi. Peraltro, la parte non ha svolto alcuna domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione al fine di paralizzare la pretesa creditoria.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 11521/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 27 agosto 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
La responsabilità processuale aggravata. La natura e il merito delle difese interposte dall'opponente conducono questo giudice a ritenere che l'opposizione sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del pagina 3 di 5 sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente.
Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405).
La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore con la novella recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.- attraveso l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi.
20 novembre 2020, n. 26435)
La avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna opposizione e, pertanto, va Parte_1 condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare di un quarto dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 1.269,25;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende pari ad € 920,00. Va, invece, respinta la domanda ex art. 96 comma primo c.p.c. (formulata nella seconda memoria ex art. 171 – ter c.p.c. dall'opposta) in quanto priva di allegazioni inerenti il danno che avrebbe subito dalla condotta processale dilatoria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
11521/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 27 agosto 2024 in favore della
[...] e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
CP_1
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute nella presente Parte_1 fase dalla che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A.; pagina 4 di 5 − condanna la Parte_1
1.269,25 in favore della
− condanna la Parte_1 ammende.
Milano, 14 marzo 2025
al pagamento della somma equitativamente determinata di € er le ragioni esposte in motivazione;
Controparte_1 al pagamento della somma di € € 920,00 in favore della cassa
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5