Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2023, proposto da
OS Pengo, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Romano, Antonio Andreottola, LE TI con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 354/A del 27.10.2022 ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la memoria del 13 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in esame, è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n 354/A del 27.10.2022, relativa all’ Accorpamento di due immobili, aventi rispettivamente destinazione C3 (Laboratori per arti e mestieri) e C2 (Magazzini e locali deposito), al fine di crearne uno unico, con destinazione C1 (Negozi e botteghe), adottata sulla base dell’esito del sopralluogo del 20 aprile 2022;
-parte ricorrente riferisce che invero tale accorpamento è risalente già al “censimento del 1939, mentre gli interventi realizzati nel 2012 rientrano nell’alveo del risanamento conservativo e non hanno apportato aumento di volumetria;
Considerato che in pendenza del giudizio sono stati adottati sopravvenuti atti, in relazione all’istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 introdotta dal comproprietario dell’immobile, cosicché con memoria formulata il 10 giugno 2025, la ricorrente aveva richiesto il rinvio del giudizio (richiesta alla quale ha aderito il Comune);
Rilevato che, da ultimo, con memoria depositata in data 13 marzo 2026, parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, essendo stato l’interesse pienamente soddisfatto per effetto del “provvedimento di archiviazione dell’ordinanza di demolizione” sopravvenuto, e, in via subordinata, l’improcedibilità del ricorso;
Considerato che non sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 34 comma 5 c.p.a., poiché l’ordinanza di demolizione non è stata oggetto di un atto di ritiro in autotutela, come si evince anche dalla memoria depositata dal Comune in data 15 marzo 2026; né sono emersi elementi a favore della sua illegittimità;
Rilevato tuttavia che la vicenda procedimentale è stata interessata da atti sopravvenuti, tra cui l’atto dirigenziale di “permesso di costruire in sanatoria” prot. 144 del 13 febbraio 2026 (pratica edilizia 768/2023) rilasciato a favore del comproprietario e che, seppure in via subordinata, parte ricorrente ha comunque dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba dichiararsi improcedibile e che sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | LO NI |
IL SEGRETARIO