Articolo 53 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 51Articolo 54
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14 febbraio 1979
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12 aprile 1984
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28 giugno 1994
Art. 53. (( 1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 , fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validita' massima di tre mesi regolato dalla legge locale. ))
Entrata in vigore il 28 giugno 1994