Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 962/2022 avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal
Tribunale di Massa, in data 17/08/2022
Tra
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Andrea Cardone ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
-APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gaggi ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Massa, P.za Aranci n. 29 -APPELLATA
E contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Pacifico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Gras in Genova, Salita San Bartolomeo del Carmine n.
7 - APPELLATO
E nei confronti di
Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
1
PER L'APPELLATA CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, attese le causali di cui sopra rigettare l'appello perchè inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto Condannarsi per quanto dedotto in atti la parte appellante per lite temeraria ex art.96 cpc. Vittoria di spese e compensi professionali del giudizio ingiustamente provocato.”
PER L'APPELLATO Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta: confermare integralmente la Sentenza impugnata n.591_2022 – Tribunale di Massa R.G.n.1630_2017, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
[...
“Con l'atto di citazione , in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune CP_3
, evocava in giudizio e il Gruppo di Intervento Giuridico onlus Parte_1 Controparte_1
allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze: - Che in data 19.1.2017 veniva recapitata al comune di una busta senza indicazione del mittente contenente i Parte_1
seguenti documenti: a) Esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Lucca e alla Procura
Generale della Corte dei Conti Regione Toscana, redatto su carta intestata di , privo di CP_4 firma, in cui persona qualificatasi come premette “ alcuni fatti relativi alle cave site Controparte_1 nel comune di “. b) Copia di una mail del 2.1.2017 proveniente dall'indirizzo mail Parte_1
e diretta all'indirizzo mail allora Email_2 Email_3
istruttore per la Soprintendenza per le province di Lucca e di Massa Carrara, nel corpo della quale la mittente chiede se l'istruttore si stia occupando di ed aggiunge che il “ massacro” Parte_2
della cava sarebbe legato ai rapporti tra e nonché esprime forti perplessità su tutte le CP_3 CP_5
2 concessioni autorizzate dal comune di . c) Copia di una mail, priva di data, Parte_1 apparentemente proveniente dall'indirizzo e indirizzata a vari funzionari Email_4
della Regione Toscana contenente la segnalazione di due PCA rilasciate per due cave aperte nel comune di , B e Carcaraia Arabescato che si riferisce coltivate dalla Parte_1 Per_1 medesima impresa. La mittente riferisce quanto segue: “ La Regione non si pronuncia, la
Soprintendenza neppure, ma il sindaco di (che ha riaperto almeno sei cave nel parco) esprime Pt_1
parere favorevole alla prima ipotesi e dunque il parco rilascia autorizzazioni per cinque anni pari a
57.068 mc. Mi chiedo se sia tutto regolare “. - La richiesta di spiegazioni in merito CP_1
all'effettiva provenienza di tali documento, non rispondeva. - A seguito di richieste di chiarimenti della Regione Toscana il otteneva la consegna di ulteriore mail proveniente dall'indirizzo Pt_1
della e datata 4.1.2017, indirizzata anche al dott. e a che, CP_1 Persona_2 Testimone_1
facendo riferimento alle procedure amministrative relative a varie concessioni comunali, così concludeva: “ mi chiedo se a devastare il territorio siano i concessionari di cava o non piuttosto il sindaco e la posizione accomodante del parco “. La Regione consegnava inoltre due ulteriori mail, una datata 4.1.2017, in cui si sottolineava che una certa cava avrebbe avuto autorizzazione non legittima in punto di quantità estrattiva. - Il ha inoltre consegnato al comune il testo di due CP_6
ulteriori mail, rispettivamente datate
1.12.2016 e 18.1.2017. Nel corpo della prima, in particolare, la mittente sottolinea come sarebbe chiarissimo "il favore che i sindaci mostrano per alcune famiglie di concessionari “. - Che, al contrario di quanto insinuato nella corrispondenza sopra riportata, egli ha sempre operato nel rispetto della legalità e, in qualche caso, è addirittura stato oggetto di denunce da parte dei concessionari di cava. Ciò premesso chiedeva in proprio e nella qualità la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguiti alle condotte sopra sintetizzate.
Con vittoria delle spese.
si costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi: - Contestava Controparte_1 specificamente la paternità dell'esposto - Non contestava la paternità delle ulteriori mail rivendicando la legittimità, per le ragioni specificamente indicate in comparsa, della propria condotta. Ciò premesso chiedeva il rigetto della domanda, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc. Con vittoria di spese.
Il si costituiva tempestivamente mediante comparsa con Controparte_2
la quale: - Eccepiva l'improcedibilità dell'azione perché non preceduta dal tentativo di mediazione;
- Eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Massa indicando come territorialmente
3 competenti i Tribunali di Cagliari e di Lucca;
- Eccepiva la nullità della domanda in quanto dall'atto di citazione non si comprenderebbero gli addebiti rivolti al Gruppo;
- Quanto al merito contestava specificamente che la semmai le sue condotte fossero da considerarsi illecite, abbia operato CP_1
in rappresentanza o comunque su mandato del Gruppo. Concludeva come di conseguenza chiedendo la condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
All'udienza del 23.1.2018 veniva assegnato termine alle parti per l'introduzione del tentativo di mediazione. Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc le parti mantenevano ferme le originarie conclusioni. La causa veniva istruita mediante assunzione di prove per testi e
l'interrogatorio formale della convenuta. Le parti precisavano quindi le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta, in previsione dell'udienza del 3.5.2022 quando la causa veniva trattenuta in decisione. Parte attrice e la convenuta riproponevano le originarie conclusioni CP_1
(fatta eccezione per la reiterazione delle istanze istruttorie disattese). Così faceva anche l'altra convenuta che, però, non riproponeva le eccezioni di improcedibilità e di incompetenza territoriale.”
(Cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 591/2022 del 17/08/2022, con la quale il Tribunale di
Massa così decideva: “RIGETTA tutte le domande;
CO e il CP_3 Parte_1
, tra loro in solido, a pagare a e a a
[...] Controparte_1 Controparte_2
titolo di rimborso spese legali la complessiva somma di euro 6.700, 00 ( oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa ) ciascuno.”
Il Tribunale, preliminarmente, dava atto dello svolgimento della mediazione e della rinuncia alla eccezione di incompetenza territoriale, comunque infondata. Nel merito, premessi i principi della libera manifestazione del pensiero e dei limiti di continenza, interesse pubblico e verosimiglianza, validi come scriminante del diritto di cronaca ed anche del libero pensiero del privato cittadino, evidenziava “l'interesse pubblico a che l'autorità preposta alla tutela di determinati diritti o interessi venga posta a conoscenza, ai fini dell'esercizio dei relativi controlli, di situazioni potenzialmente confliggenti con i diritti e gli interessi oggetto di tutela;
né, laddove non emerga la mala fede dell'esponente o la manifesta infondatezza del riferito, ai fini della legittimazione della condotta dell'esponente è necessario che egli riferisca fatti certi: non spetta infatti ai cittadini il compito di svolgere indagini su fatti e situazioni potenzialmente illegittime ma appunto alle autorità giudiziarie
o amministrative a cui quei fatti e quelle situazioni vengano segnalate. Ciò che si può pretendere dal privato è esclusivamente la buona fede ma non anche che egli debba, prima di effettuare la
4 segnalazione, accertare privatamente situazioni ragionevolmente ritenute dubbie o da approfondire
e riferite come tali. E sempre che il privato, nell'esporre i propri dubbi e perplessità, si attenga alle regole della continenza: che, non significa impossibilità di fare ricorso ad espressioni anche aspre o polemiche ma solo divieto di utilizzo di espressioni inurbane o gratuitamente offensive.” (cfr sentenza)
Il Tribunale, alla luce dei suddetti principi, esaminava: - la mail 2.1.2017 inviata da CP_1 all'istruttore della Soprintendenza sulla cava il cui massacro veniva legato ai rapporti fra Pt_2
e e la riteneva legittima sotto il profilo della segnalazione all'autorità competente di CP_3 CP_5
ritenute compromissioni dei valori ambientali. In relazione all'origine del massacro, indicata nei rapporti fra e il Giudice richiamava la sentenza 823/2011 Tribunale di Lucca con la CP_3 CP_5 quale veniva condannato per abuso d'ufficio in favore di . La vicenda era CP_3 Persona_3 conclusa con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze 1787/2013 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Per la mancata rinuncia alla prescrizione – affermava il Tribunale - era ovvio e legittimo che residuassero perplessità sui rapporti particolari e, quindi, risultava legittima la richiesta di intervento della alle autorità per la verifica dei rapporti fra e anche in CP_1 CP_3 CP_5 relazione alla cava . Escludeva il coinvolgimento del Pt_2 Controparte_2
perché la aveva agito a titolo personale;
- la mail senza data relativa alle cave Carcaraia CP_1
Arabescato e b, riconosciuta come inviata dalla stessa Il Tribunale non rilevava Per_1 CP_1 elementi diffamatori neppure potenziali: “la mail, diretta a funzionari della Regione Toscana, è finalizzata del tutto legittimamente alla verifica della regolarità delle autorizzazioni rilasciate ai fini della estrazione atteso che, secondo la mittente, i volumi estrattivi concessi non sarebbero in linea con i valori ambientali da proteggere. Anche in questo caso, peraltro, il precedente giudiziario del
e di cui si è detto non poteva che incidere nel senso di alimentare dubbi e sospetti.” (Cfr CP_3
sentenza). Anche questa mail veniva ritenuta inviata a titolo personale;
- le mail 4.1.2017 e 5.1.2017 indirizzate alla Regione Toscana: la prima, in relazione all'inciso: “ mi chiedo se a devastare il territorio siano i concessionari di cava o non piuttosto il sindaco di e la posizione accomodante Pt_1 del “. Il contenuto veniva ritenuto come limitato alla segnalazione di possibili profili di CP_6 irregolarità nella gestione delle tre cave all'autorità preposta, utilizzando la formula “non certamente inurbana, devastazione, di cui incolpa il sindaco di (cfr sentenza) La critica veniva ritenuta Pt_1
circoscritta sul piano politico e/o amministrativo, senza alcun riferimento a condotte illecite del sindaco, pur riproponendo i rapporti fra e su cui era intervenuta sentenza di prescrizione CP_3 CP_5
dopo la condanna;
la mail 1.12.2016 inviata al apuane e ad altri soggetti istituzionali, CP_6
5 riconosciuta dalla dove l'inciso “E' evidente che il ha assecondato in questo modo CP_1 CP_6
gli interessi economici di un imprenditore, che a giudicare dal materiale che ho visionato non rispetta mai i piani estrattivi“. Il contenuto veniva ritenuto dal Tribunale riferito al ed al e chiara CP_6 CP_5 espressione del diritto di critica. Il Tribunale riteneva l'assenza di profili diffamatori anche nell'allegato (mail su carta intestata a , non sottoscritta, indirizzata alla Comunità Europea CP_4
e finalizzata a denunciare la ritenuta violazione del diritto dell'unione da parte della Regione Toscana
e del Ministero dell'Ambiente). La lettera, con contenuti tecnici, veniva ritenuta come un'accusa rivolta ai sindaci di contenuto politico per la preferenza degli stessi agli interessi economici piuttosto che a quelli ambientali;
, - la mail 18.1.2017, indirizzata al Parco e per conoscenza all'avvocatura della
Regione Toscana, riconosciuta dalla del seguente tenore: “La sottoscritta CP_1 [...]
qualità di socio chiede per la tutela degli interessi Parte_3 Controparte_2 diffusi, copia dell'ultima convenzione redatta dal Parco e inviata al di relativa all'ex Pt_1 Pt_1
cava teatro Borella. Sarà sua cura ritirare la copia appena pronta negli uffici del di Massa. CP_6
Ringraziando. ”. Era l'unico documento in cui spendeva il nome del Controparte_1 CP_1
Gruppo d'Intervento Giudirico Inlus, ma il Tribunale evidenziava il contenuto neutro della comunicazione senza alcun elemento di critica.
Infine, in relazione alla lettera/esposto su carta intestata di , indirizzata alla Procura della CP_4
Repubblica di Lucca ed al Procuratore Generale della Corte dei Conti della Toscana, era l'unico documento di cui non aveva riconosciuto la paternità, limitandosi, nell'interrogatorio CP_1
formale, a riferire di avere redatto un documento di sole dieci pagine, mentre quello in atti era di quattordici, per cui non era provata l'esatta corrispondenza a quello redatto dalla stessa Il CP_1
Tribunale, in conclusione, riteneva che nessun elemento diffamatorio potesse ritenersi nella documentazione riconosciuta dalla la quale si era mantenuta nei limiti della continenza, CP_1 animata dall'interesse pubblico della tutela dell'ambiente, anche in altri territori comunali non gestiti da , escludendo anche risentimenti personali, diversi da quelli della diversa visione della CP_3
gestione del territorio.
Con atto di citazione 29.09.2022 proponeva appello il , sostenendo i Parte_1
seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto legittimo ex artt. 51 c.p. e 21 Cost. il contenuto degli scritti prodotti in atti e riconosciuti da giustificando, con l'esercizio Controparte_1 del diritto di critica e di libertà di pensiero, un comportamento diffamatorio consistito nell'invio di comunicazioni e corrispondenza di carattere riservato a soggetti individuali e non alla collettività; -
6 errore in fatto ed in diritto nella valutazione della sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione n. 1787/2015 della Corte di Appello di Firenze passata in giudicato, conferendole una valenza idonea a suscitare “dubbi e perplessità” sui rapporti e contraria alla CP_7 CP_5
presunzione di innocenza;
- errore in fatto ed in diritto per aver disatteso la richiesta ex art. 210 c.p.c. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ed alla Procura generale presso la Corte dei
Conti, sezione giurisdizionale di Firenze, l'esibizione della copia dell'esposto redatto su carta intestato di presso di loro depositata per la verifica della corrispondenza a quello redatto da CP_4
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto i contenuti dei documenti, riconosciuti dalla CP_1
scriminabili o giustificabili per verosimiglianza, interesse pubblico e continenza verbale CP_1
nonostante non fossero rivolti alla collettività e non fossero diretti a sottoporre i fatti ad un pubblico dibattito, ma fossero caratterizzati da un tono sproporzionatamente scandalizzato e segnato.
Rinnovava la richiesta di esibizione ex art. 210 c.pc. già avanzata in primo grado e respinta e chiedeva la riforma della sentenza gravata, l'accoglimento della domanda risarcimento del danno, sia non patrimoniale, anche rimettendosi al giudizio di equità, nei confronti di tutti gli appellati il favore delle spese dei due gradi.
Si costituiva con comparsa 29.12.2022, con la quale contestava i motivi di Controparte_1 appello, sostenendo l'infondatezza degli stessi. In particolare, osservava la legittimità della valutazione delle espressioni tutte, contenute nei documenti contestati, come rientranti nel esercizio del diritto di critica e del libero pensiero di un cittadino preoccupato per la situazione dell'ambiente di un particolare territorio. Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna ex art. 96 c.p.c. ed il favore delle spese del grado.
Si costituiva anche il con comparsa con la quale Controparte_2 eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello e l'impossibilità di riferire alcun atto al comparente, il quale opera ed operava solo attraverso il Presidente, il quale ha e aveva la rappresentanza giuridica dell'ente. Chiedeva il rigetto dell'appello ed il favore delle spese.
Veniva fissava l'udienza del 22.10.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale, precisate le conclusioni delle parti e concessi i termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
7 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, pur ritualmente citato in giudizio, CP_3
non si è costituito, e va dichiarato contumace.
Nel merito.
L'appello è infondato.
E' infondato il primo motivo sull'errata parificazione, nella sentenza gravata, dell'”invio/trasmissione di comunicazioni e corrispondenza di carattere riservato a soggetti individuati e determinati” piuttosto che ad una collettività, ai fini della valutazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica e della manifestazione del libero pensiero, impedendone la conoscenza all'appellante. Su quest'ultimo profilo, per Cass. pen., Sez. V, 26/05/2016, n. 522, “perché ricorra il delitto di diffamazione, è sufficiente che l'agente comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri”. Ai fini della realizzazione della fattispecie e della valutazione della scriminante, è necessario che il comportamento diffamatorio sia esternato a terzi e non al soggetto interessato, il quale può non essere informato del comportamento lesivo, a differenza dell'ipotesi di ingiuria.
Sul punto della trasmissione degli scritti a soggetti determinati, piuttosto che ad una collettività, in caso analogo di ipotesi di diffamazione in scritti diretti ad un organo di controllo, quale il Consiglio dell'Ordine Avvocati, la Cassazione Pen. sez. V con sentenza n. 9803 dell'11.2-11.3.2021 conferma i seguenti principi: “Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento
(giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis Sez. 5, n. 26560 del
29/04/2014, , Rv. 260229).
1.2. La destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei Per_4 poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., rilevabili "ex officio" anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del
8 06/04/2011, PG in proc. Saccucci, Rv. 250458), ricorrendo l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Rv. 260229 cit, ibidem). Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (la sottolineatura è dell'ufficio) (V. Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 2015, , Rv. 262720; Sez. 5, n. 42576 Tes_2
del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044, N. 33994 del 2010 Rv. 248422, N. 23222 del 2011 Rv. 250458,
N. 26560 del 2014 Rv. 260229, in tema di esposti finalizzati ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche).
1.3. In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (V.
Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Rv. 269093) ed alla sede dell'esternazione, che Per_5
tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.” (la sottolineatura è dell'ufficio).
La Corte, pertanto, condivide la sentenza gravata sulla possibilità di valutare la sussistenza della scriminante della manifestazione del libero pensiero, anche nell'ipotesi di prospettata diffamazione, che, oltre ad essere contenuta nell'invio dello scritto ad una collettività, può essere indirizzata anche a singoli soggetti, in questo caso indicati non in singoli individui ma in rappresentanti di organi di enti preposti al controllo di determinati comportamenti e, pertanto, soggetti alla conoscenza anche di altri individui facenti parte dell'organo di controllo o dell'iter amministrativo, come nei casi di cui è appello.
9 In conformità con detti principi, è infondato il motivo sull'errata valutazione del rispetto dei canoni della continenza delle espressioni, della verità putativa dei fatti denunciati e dell'interesse pubblico degli stessi, contestata dall'appellante, nei documenti in riferimento alla mail del 02.01.2017, a quelle del 04.01.2017 e del 05.01.2017 ed alla mail del 01.12.2016.
Nella mail del 2.1.2017, inviata al funzionario della Soprintendenza, l'appellata richiede l'intervento di controllo dell'autorità preposta in quanto lamenta il “massacro” della per i rapporti Parte_2 fra e Quest'ultima circostanza, ritenuta di per sé offensiva e diffamatoria CP_3 CP_8 dall'appellante che sostiene la prevalenza di una sentenza di assoluzione Parte_1 relativamente agli abusi d'ufficio contestati a , in quanto sindaco del CP_3 Parte_1
viene affrontata nel secondo motivo di appello che di seguito verrà esaminato.
Anche nelle mail del 4.1.2017 e 5.1.2017, indirizzate alla Regione Toscana, preposta ai relativi controlli, la lamenta un utilizzo non adeguato delle risorse naturali legate all'estrazione di CP_1
alcune cave, ipotizzando un comportamento non rispettoso dell'ambiente dei concessionari oppure del sindaco di e del comportamento “accomodante” del . Infine, nella mail 1.12.2016, Pt_1 CP_6
inviata sia al che ad altri soggetti istituzionali, non vi è alcun riferimento né al sindaco di CP_6 Pt_1
o al medesimo, in quanto viene lamentata un atteggiamento del di favore agli interessi Pt_1 CP_6
economici di un imprenditore, identificabile con il CP_5
Come già evidenziato nella sentenza gravata, e che questa Corte condivide in quanto analitica, congruamente motivata ed esaustiva, tutte le suddette mail sono indirizzate a soggetti che rivestono cariche in organi di controllo sulle attività di estrazione di cave, pertinenti, dunque, alle ritenute condotte non confacenti agli standard naturali, lesive al rispetto dell'ambiente e di un bene pubblico quale è il territorio, secondo la verità putativa della In tutte le suddette mail, vengono CP_1
espresse critiche sulle modalità di sfruttamento delle risorse naturali con termini che mai trascendono in contenuti offesivi e/o irriguardosi ma neppure gratuitamente ingiuriosi e/o infamanti, da parte di una persona, la dichiaratamente dedita alla tutela dell'ambiente ed appartenente ad CP_1
associazioni a ciò finalizzate.
La suddetta motivazione di rigetto del primo motivo di appello, assorbe anche il quarto motivo, sull'errata valutazione dei contenuti dei documenti, riconosciuti dalla ritenuti dal tribunale CP_1
scriminabili e/o giustificabili per verosimiglianza, interesse pubblico e continenza verbale. Infatti, nonostante non fossero rivolti alla collettività e non sottoponessero i fatti ad un pubblico dibattito e
10 fossero caratterizzati da un tono sproporzionatamente scandalizzato e segnato, gli scritti risultano espressione dell'esercizio del libero pensiero in quanto indirizzati a soggetti il cui compito è il controllo e la valutazione della correttezza di comportamenti altrui e, come visto specificamente, le frasi riportate nelle mail, mai trascendono in contenuti ingiuriosi e/o infamanti, ma si mantengono, sia pure con toni aspri, nei limiti di continenza verbale e sempre riferiti a verità putative, in quanto la assumeva che determinate concessioni necessitassero di più approfondite verifiche da parte CP_1 delle autorità preposte, al fine del rispetto dell'interesse della collettività di salvaguardia dell'ambiente.
È infondato, in relazione ai rapporti fra , Sindaco di e l'imprenditore , CP_3 Pt_1 Persona_3 anche il secondo motivo sull'errata valutazione dell'efficacia della “sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione n. 1787/2015, pronunciata in camera di consiglio dalla Corte di Appello di
Firenze (doc. 12, in Doc. C) e passata in giudicato”. L'appellante lamenta che il Parte_1
Tribunale non abbia ritenuto diffamatorie e infamanti le critiche espresse dalla sui rapporti, CP_1
ritenuti di favore degli interessi economici piuttosto che rispettosi degli interessi pubblici, fra CP_3
e alcune famiglie di concessionari, nonostante la pronuncia passata in giudicato della suddetta
[...]
sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in riforma della sentenza di primo grado n' 823/2011 del Tribunale di Lucca, con la quale era stato condannato alla pena CP_3
di anni tre di reclusione e interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ai reati di abuso di ufficio e di falso ideologico.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, non avendo ritenuto di rinunciare ad CP_3 avvalersi della prescrizione per ottenere una sentenza di proscioglimento nel merito, fosse “ovvio e legittimo che residuassero dubbi e perplessità in merito agli effettivi rapporti tra e CP_3 CP_5
(sentenza gravata rif. Mail 2.1.2017) e che “il precedente giudiziario del e di cui si è detto non CP_3 poteva che incidere nel senso di alimentare dubbi e sospetti” (sentenza gravata in riferimento alla mail senza data).
La Corte rileva, in primo luogo, che , diretto interessato alle critiche avanzate dalla CP_3
non ha impugnato il capo della sentenza relativo ai rapporti con le famiglie dei CP_1
concessionari ed in particolare con il determinando il passaggio in giudicato della motivazione CP_5 sul punto, apparendo quanto meno singolare che il predetto motivo di appello venga svolto dall'ente pubblico in luogo del diretto interessato.
11 In secondo luogo, la Corte evidenzia che la sentenza della Corte di Appello di Firenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione rappresenta un possibile esito della fase dibattimentale, appartenente al genus delle sentenze di proscioglimento, dalle quali si differenzia in quanto non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali, quali l'esistenza di una condizione di procedibilità, che non influiscono su tale accertamento.
A fronte della prospettiva di un proscioglimento per intervenuta prescrizione, l'imputato può avere comunque interesse a rinunciare alla prescrizione, affinché il processo penale si concluda con una pronuncia nel merito che accerti le sue eventuali responsabilità oppure lo assolva con la formula più opportuna, incidendo, solo in questo caso, sull'accertamento del fatto storico oggetto di imputazione.
La possibilità di rinunciare alla prescrizione era stata per la prima volta riconosciuta dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 275/1990 che – dopo aver evidenziato “il carattere inviolabile del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova”, ed il corrispondente
“interesse sostanziale dell'imputato ad una sentenza di merito” – aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere rinunziata dall'imputato. Tale facoltà è oggi espressamente riconosciuta dal comma 7 dell'art. 157 c.p., a norma del quale la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. Si tratta
– come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione – di “un diritto personalissimo dell'imputato che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato” (Corte di cassazione – Sezioni Unite penali –
Sentenza 28 maggio-15 settembre 2009 n. 35490.
Inoltre, nel nostro ordinamento è opportunamente prevista la prevalenza di un accertamento nel merito della vicenda oggetto di giudizio in presenza di determinate condizioni. Infatti il comma 2 dell'art. 129 c.p. dispone che, quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta e non per prescrizione.
A differenza di quanto assume l'appellante secondo cui anche la Corte Suprema avrebbe escluso, per colui che sia stato prosciolto in appello per intervenuta prescrizione, l'interesse a proporre ricorso in
Cassazione al fine di ottenere una diversa e più favorevole formula di proscioglimento (cass. n.
52834/2018), la sentenza citata, letta integralmente, in realtà, riguarda una “sentenza predibattimentale e con procedura de plano” emessa in violazione del contraddittorio, ed afferma la
12 mancanza di interesse all'impugnazione allorchè la sentenza emessa a contraddittorio integro determinerebbe analogamente la medesima conclusione, ossia il proscioglimento per maturata prescrizione, facendo salva la possibilità dell'interessato di rinunziare, come è sua insindacabile facoltà, alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, c.p.p..
Né è conferma la sentenza Cassazione Penale, Sezione Terza, ud. 09/11/2022, n. 47804 che, se ai fini del pagamento delle spese processuali, parifica la sentenza di non doversi procedere per compiuta prescrizione a quella di proscioglimento, esonerandone l'imputato, ma precisa che “in omaggio al principio di economia processuale, è imposto l'accertamento in sede penale del fondamento della responsabilità civile dell'imputato anche quando il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione”, determinando così la permanenza del fatto storico accertato in sede penale.
Come affermato dal Tribunale, e condiviso da questa Corte, poiché la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, è una sentenza di assoluzione, ma non incide sul fatto storico accertato nella sentenza di condanna pronunciata in precedenza dal Tribunale, sono consentite e non diffamatorie le perplessità espresse dalla CP_1
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rinuncia alla prescrizione e la pronuncia di assoluzione nel merito.
E' infine infondato anche il terzo motivo sull'omesso accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ed alla Procura generale presso la Corte dei
Conti, sezione giurisdizionale di Firenze, di esibizione della copia dell'esposto presso di loro depositata e corrispondente al documento n. 5 delle stesse parti attrici.
L'ordine di esibizione appare del tutto superfluo. Quest'ultima ha, infatti, riconosciuto tutti gli altri documenti in atti, affermando nell'interrogatorio che l'esposto da lei redatto era di sole 10 pagine e non di 14 come quello di cui è causa, aggiungendo che si trattava di documento di contenuto analogo,
e tale comportamento consente di poter ritenere genuina tale dichiarazione.
Il Tribunale con l'ordinanza 6/11/2019 aveva già rigettato l'istanza di cui sopra con motivazione condivisa dalla Corte: “ Devono invece essere rigettate le richieste di emissione di ordine di esibizione da rivolgersi alla Soprintendenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e alla
Procura Generale presso la Corte dei Conti. Entrambe le richieste, infatti, non sono finalizzate ad ottenere l'acquisizione agli atti di un documento esistente ma ad accertare se esista un certo documento ed hanno dunque natura palesemente esplorativa. Inoltre non risulta alcuna preventiva
13 richiesta alle due procure malgrado ai sensi dell'art. 116 cpp “chiunque vi abbia interesse” ( e tale
è certamente colui che si assuma vittima di calunnia o diffamazione ) sia legittimato a richiedere copia degli atti.”.
Tale seconda motivazione non è stata in alcun modo impugnata, dovendosi altresì chiarire la parte appellante non può avvalersi ex post dei poteri istruttori del Giudice per ovviare alla propria mancanza.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Infine, la Corte rileva che le seguenti espressioni contenute a pag. 20 e 21 dell'appello “ Statuizioni come quelle appena ricostruite e trascritte risultano – oltre che macroscopicamente illegittime per le ragioni che si diranno – espressione di una cultura illiberale ed incompatibile con l'orizzonte dello stato costituzionale di diritto e, proprio per questo, non possono essere considerate accettabili nell'ambito di un esercizio terzo ed imparziale della funzione giurisdizionale. E ciò per l'evidente motivo che mostrano di travisare gravemente sia il significato della fondamentale presunzione di non colpevolezza dell'imputato di cui all'art. 27 Cost., sia dell'altrettanto fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost” sono gratuitamente e gravemente offensive nei confronti del giudicante e della funzione giurisdizionale, e per tale motivo se ne deve ordinare la cancellazione ex art. 89 c.c.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate a favore di ciascuno degli appellanti costituiti, e nel Controparte_1 Controparte_2
dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione indicato dall'appellante, indeterminato di bassa complessità, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto del non espletamento della fase istruttoria/trattazione: Fase di studio: € 1.500,00; Fase introduttiva: € 1.000,00; Fase decisionale: €
2.500,00= Compenso tabellare € 5.000,00.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 962/2022 avverso la sentenza n. 591/2022 emessa dal Tribunale di Massa, in data 17/08/2022 così decide
14 1. Respinge l'appello con conferma integrale della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di entrambe le parti appellate costituite, e che liquida, per ciascuna Controparte_1 Controparte_2 di esse, in € 5.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Dispone la cancellazione ex art. 88 delle seguenti espressioni contenute a pag. 20 e 21 dell'appello
“ Statuizioni come quelle appena ricostruite e trascritte risultano – oltre che macroscopicamente illegittime per le ragioni che si diranno – espressione di una cultura illiberale ed incompatibile con l'orizzonte dello stato costituzionale di diritto e, proprio per questo, non possono essere considerate accettabili nell'ambito di un esercizio terzo ed imparziale della funzione giurisdizionale. E ciò per l'evidente motivo che mostrano di travisare gravemente sia il significato della fondamentale presunzione di non colpevolezza dell'imputato di cui all'art. 27 Cost., sia dell'altrettanto fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost”
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 7 marzo 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino
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