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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 264/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della Parte_2
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Grazia Maria Violi come da procura in atti;
opponente
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. Domenico Pandolfino, dott.ssa Donatella Calabrò, dott.ssa Antonella Oteri, dott.ssa Antonietta CP_2
dott.ssa Maria Luana Cambareri e dott. Pasquale Meduri,
[...]
opposto
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 26 gennaio 2023 ha adito Parte_1
questo giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 699 del 21/12/2022 emessa dall' Controparte_1
di con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria
[...] Controparte_1
di 12.036,20 euro per la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002 per aver impiegato il lavoratore subordinato senza preventiva CP_3
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, deducendo l'insussistenza del rapporto di lavoro e l'inosservanza del termine di cui all'art. 14 L. n. 698/1981.
Costituitosi in giudizio l , ha Controparte_1
resistito alla pretesa chiedendone il rigetto.
2.- In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per violazione dell'art. 14 della L. n.689/1982.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 cit. non decorre dal momento della violazione e nemmeno dal momento della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza del fatto ed idonee a formulare la contestazione.
È stato osservato infatti che il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981, entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (v. Cass. nn. 5467/2008, 1054/2015 e
8456/2006). Nel caso di specie è emerso che gli ispettori hanno acquisito piena consapevolezza della violazione contestata quando, con mail del 17/06/2018, il
Consulente del Lavoro ha rappresentato che l'inesistenza di qualsivoglia documentazione relativa al rapporto in questione.
Per tale ragione il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, emesso il 30/07/2018 e notificato il 23/08/2018, risulta tempestivo.
3.- Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
L'opponente non ha contestato che al momento dell'accesso ispettivo si trovava alla guida di un carrello elevatore, ma ha dedotto che CP_3
si trattava di una prestazione lavorativa resa nei confronti di un diverso datore di lavoro.
La doglianza, tuttavia, non può essere condivisa.
Ed invero, gli ispettori intervenuti hanno espressamente riportato nel verbale di accesso di aver personalmente visto svolgere una CP_3 prestazione lavorativa all'interno dei locali aziendali (v. verbale unico di accertamento in atti).
La verifica diretta da parte degli ispettori è elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova del fatto.
È noto, infatti, che i fatti (non gli apprezzamenti) appresi in via diretta dai verbalizzanti pubblici ufficiali sono assistiti da fede privilegiati e per essere contestati devono essere oggetto di querela di falso non potendo, per contro, essere bilanciati da eventuali dichiarazioni testimoniali di altri soggetti. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “i verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o
a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (v. Cass. n. 15638/2020).
Nella fattispecie, l'opponente non ha proposto querela di falso avverso la predetta dichiarazione ma l'ha semplicemente posta a confronto con le proprie allegazioni, così da censurarne la veridicità.
Tale scelta processuale, tuttavia, non è utile all'obiettivo che si è prefissata la parte ricorrente atteso, appunto, che soltanto con la proposizione della querela di falso anche in via incidentale avrebbe potuto minare la veridicità del “fatto” (prestazione lavorativa in corso) direttamente appreso dai verbalizzanti pubblici ufficiali.
Secondo un condivisibile approdo ermeneutico, inoltre, “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva” (v. Cass. nn. 1717/09, 7024/15, 28525/08). Ne deriva che il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa.
Inoltre, come emerge dalle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di sommarie informazioni, il ha sempre reso la propria prestazione CP_3
lavorativa a favore della ditta in questione. Egli, invero, ha dichiarato che
“Lavoro quale operaio agricolo dall'inizio di quest'anno come operaio a tempo determinato fino al 31/12/2018 per 102 giornate annue. Dalla data della mia assunzione avvenuta il 09/01/2018, ho sempre lavorato nel frantoio, occupandomi dell'avviamento, manutenzione e pulizia dei macchinari, delle operazioni di carico olive con il muletto. Non ho mai lavorato presso gli ulivi per la raccolta o sistemazione delle reti perché se ne occupa altro personale.
Fino ad oggi ho lavorato in modo continuativo per 6 giorni a settimana a tempo pieno e non mi sono mai assentato” (v. verbali sommarie informazioni in atti).
Pertanto, in base ai principi giurisprudenziali sopra illustrati, tenuto conto in particolare dell'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione di illecito amministrativo e della mancata proposizione di querela di falso, i motivi di opposizione proposti dall'istante non sono fondati e non meritano accoglimento. Il quadro normativo e fattuale sopra ricostruito nonché la documentazione versata in atti privano quindi di valore le asserzioni dell'opponente, e, in conclusione, comprovando gli elementi materiali della violazione contestata, comportano la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione con il conseguente rigetto dell'opposizione. La domanda va pertanto respinta, con assorbimento di ogni altra questione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 2.008,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto le spese del giudizio, liquidate in 2.008,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Palmi, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos