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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2772 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2772 /2024 R.G. promosso da:
) elettivamente domiciliata in Piazzale Guglielmo Parte_1 C.F._1
Marconi, 23 15121 Alessandria presso e nello studio dell'Avv. BIUNDO GLORIA , che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha azionato nei Parte_1 confronti del sig. , a titolo di compenso professionale, il credito di € Controparte_1
3200,57, comprensivo degli oneri di legge, dovuto per l'attività professionale prestata in favore e nell'interesse di quest'ultimo, nella procedura consensuale ex art. 337 bis e ss cc, avente r.g. n.
1684/2019, radicatosi e conclusosi, avanti il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del
25.9.2019.
La ricorrente ha allegato che, terminata la procedura di cui sopra, l'avv. con mail Parte_1
14.10.2019 aveva trasmesso al sig. proposta di parcella, pari ad € 3.200,57 comprensivi CP_1
1 degli Oneri di Legge;
che il legale aveva inviato raccomandata di sollecito in data 13.2.2020 (all.6) che non aveva avuto alcun esito;
che il sig. si era reso irreperibile e che pertanto risultava CP_1
dovuta la somma di euro 3.200,57.
Parte ricorrente ha chiesto quindi la condanna del resistente al pagamento della somma di euro €
3.200,57 per la proposta di parcella 7.10.2019 comprensiva degli Oneri di Legge, con vittoria delle spese di lite.
La parte convenuta, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 6 maggio 2025.
Alla stessa udienza parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Nel merito, in ordine alle domande formulate dalla ricorrente volte all'accertamento dell'attività professionale svolta a favore del resistente, oggetto della proposta di parcella del 7 ottobre
2019, e alla conseguente condanna del resistente al pagamento della relativa somma dovuta, il
Giudice osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001,
n.13533).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dato prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Precisamente, ha allegato gli atti e i provvedimenti del giudizio civile nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto (cfr. doc.ti 2, 3, 4 del ricorso).
2 Parte convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, non ha fornito invece la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, con la conseguenza che si può ritenere accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale, indicato dalla ricorrente.
Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari ad € 3200,57, comprensivo degli oneri di legge, concernente la procedura ex art. 337 bis e ss cc in oggetto, si ritiene che lo stesso sia ampiamente congruo rispetto all'attività svolta.
L'avvocato ricorrente ha depositato il ricorso ex artt. 316 e ss e 337 bis cc e ss datato 24.5.2019 con procura alle liti a margine (doc. 2 ricorrente), il decreto di fissazione udienza (doc. 3 ricorrente)
e il conseguente provvedimento emesso dal Tribunale di Alessandria in data 25.9.2019 all'esito dell'udienza del 18.9.2019 (doc. 4 ricorrente).
Pertanto, ha provato l'espletamento della fase di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale del procedimento.
Per tutta l'attività svolta il legale chiede il pagamento della somma di € 3200,57, comprensivo di IVA e CPA.
Si tratta di compenso che il Giudice ritiene congruo e proporzionato all'attività svolta, tenuto anche conto che si tratta di importo complessivamente inferiore sia ai compensi minimi previsti per le fasi introduttiva, di studio, decisionale, per cause di valore indeterminato basso (scaglione applicabile al caso di specie), in relazione alla Tabella II del D.M. 55 del 2014 all'epoca vigente
(totale € 4.038,85, comprensivo di accessori di legge), sia inferiore al compenso medio previsto in relazione alla tabella di volontaria giurisdizione all'epoca vigente, fase unica, causa di valore indeterminato basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000) in forza della quale risulterebbe un compenso totale di € 3.246,54, comprensivo di accessori di legge.
Il compenso azionato risulta quindi ampiamente congruo.
Alla luce di tutto ciò parte resistente dovrà essere condannata al pagamento della somma di €
3200,57, già comprensiva di oneri di legge, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 1.101 a € 5.200), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, assai contratta, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita e così per le seguenti somme: fase introduttiva € 425,00
3 fase di studio € 425,00
fase decisionale € 426,00
per complessivi € 1.276,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, in Controparte_1 favore di , della somma di € 3.200,57, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda giudiziale al saldo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 125,00 per esborsi e in € 1.276,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 12/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2772 /2024 R.G. promosso da:
) elettivamente domiciliata in Piazzale Guglielmo Parte_1 C.F._1
Marconi, 23 15121 Alessandria presso e nello studio dell'Avv. BIUNDO GLORIA , che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha azionato nei Parte_1 confronti del sig. , a titolo di compenso professionale, il credito di € Controparte_1
3200,57, comprensivo degli oneri di legge, dovuto per l'attività professionale prestata in favore e nell'interesse di quest'ultimo, nella procedura consensuale ex art. 337 bis e ss cc, avente r.g. n.
1684/2019, radicatosi e conclusosi, avanti il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del
25.9.2019.
La ricorrente ha allegato che, terminata la procedura di cui sopra, l'avv. con mail Parte_1
14.10.2019 aveva trasmesso al sig. proposta di parcella, pari ad € 3.200,57 comprensivi CP_1
1 degli Oneri di Legge;
che il legale aveva inviato raccomandata di sollecito in data 13.2.2020 (all.6) che non aveva avuto alcun esito;
che il sig. si era reso irreperibile e che pertanto risultava CP_1
dovuta la somma di euro 3.200,57.
Parte ricorrente ha chiesto quindi la condanna del resistente al pagamento della somma di euro €
3.200,57 per la proposta di parcella 7.10.2019 comprensiva degli Oneri di Legge, con vittoria delle spese di lite.
La parte convenuta, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 6 maggio 2025.
Alla stessa udienza parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Nel merito, in ordine alle domande formulate dalla ricorrente volte all'accertamento dell'attività professionale svolta a favore del resistente, oggetto della proposta di parcella del 7 ottobre
2019, e alla conseguente condanna del resistente al pagamento della relativa somma dovuta, il
Giudice osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001,
n.13533).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dato prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Precisamente, ha allegato gli atti e i provvedimenti del giudizio civile nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto (cfr. doc.ti 2, 3, 4 del ricorso).
2 Parte convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, non ha fornito invece la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, con la conseguenza che si può ritenere accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale, indicato dalla ricorrente.
Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari ad € 3200,57, comprensivo degli oneri di legge, concernente la procedura ex art. 337 bis e ss cc in oggetto, si ritiene che lo stesso sia ampiamente congruo rispetto all'attività svolta.
L'avvocato ricorrente ha depositato il ricorso ex artt. 316 e ss e 337 bis cc e ss datato 24.5.2019 con procura alle liti a margine (doc. 2 ricorrente), il decreto di fissazione udienza (doc. 3 ricorrente)
e il conseguente provvedimento emesso dal Tribunale di Alessandria in data 25.9.2019 all'esito dell'udienza del 18.9.2019 (doc. 4 ricorrente).
Pertanto, ha provato l'espletamento della fase di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale del procedimento.
Per tutta l'attività svolta il legale chiede il pagamento della somma di € 3200,57, comprensivo di IVA e CPA.
Si tratta di compenso che il Giudice ritiene congruo e proporzionato all'attività svolta, tenuto anche conto che si tratta di importo complessivamente inferiore sia ai compensi minimi previsti per le fasi introduttiva, di studio, decisionale, per cause di valore indeterminato basso (scaglione applicabile al caso di specie), in relazione alla Tabella II del D.M. 55 del 2014 all'epoca vigente
(totale € 4.038,85, comprensivo di accessori di legge), sia inferiore al compenso medio previsto in relazione alla tabella di volontaria giurisdizione all'epoca vigente, fase unica, causa di valore indeterminato basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000) in forza della quale risulterebbe un compenso totale di € 3.246,54, comprensivo di accessori di legge.
Il compenso azionato risulta quindi ampiamente congruo.
Alla luce di tutto ciò parte resistente dovrà essere condannata al pagamento della somma di €
3200,57, già comprensiva di oneri di legge, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 1.101 a € 5.200), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, assai contratta, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita e così per le seguenti somme: fase introduttiva € 425,00
3 fase di studio € 425,00
fase decisionale € 426,00
per complessivi € 1.276,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, in Controparte_1 favore di , della somma di € 3.200,57, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda giudiziale al saldo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate in € 125,00 per esborsi e in € 1.276,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 12/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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