Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
Il piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) - strumento urbanistico di natura attuativa introdotta dall'art. 27 della legge n. 865 del 1971, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 1995, n. 539) - è dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge n. 1150 del 1942 e succ. mod. Trascorsi dieci anni, non è prevista, dunque, in via normativa, alcuna proroga ed all'Amministrazione non rimane che valutare l'opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 1995, n. 128).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1999, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SENSALE - Presidente -
Dott. PASQUALE REALE - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato GREZ G. M., rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PECCHIOLI giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MA GI, MA IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11705/94 proposto da:
MA GI, MA IO, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso l'avvocato M. MARUCCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FERI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI SESTO FIORENTINO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 267/94 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/02/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giuseppe Gianni, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione dei motivi secondo e terzo dello stesso ricorso;
ha concluso, inoltre, per l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12.12,1986 LI NI, TO MA e ZI MA convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Firenze, il Comune di Sesto Fiorentino. Esponevano che il Comune, in attuazione del Piano Insediamento Industriale (pA.p.) di Volpaia e Querciola, aveva occupato un terreno di loro proprietà e, pur avendo realizzato l'opera, non aveva provveduto al completamento della procedura espropriativa;
che, decorso il quinquennio di occupazione legittima (prorogato di un anno dalla L. 385/80), si era verificata l'acquisizione del bene a favore del Comune. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni per la perdita dell'area ed al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 2.10.90, accoglieva la domanda e condannava il Comune di Sesto Fiorentino al pagamento in favore di LI NI, di TO MA e di ZI MA della somma di lire 962.000.000, oltre interessi dal 12.12.86 al saldo.
Il Comune proponeva appello sostenendo che l'accessione invertita non si era verificata perché il piano non era diretto alla costruzione di un'opera pubblica bensì alla realizzazione coattiva della destinazione impressa alla zona dallo strumento urbanistico con previsione dell'acquisto dell'area a favore degli imprenditori e non del Comune;
che l'espropriazione era stata pronunciata con decreto sindacale n. 263 del 1988 dagli appellati impugnato dinanzi al TAR Toscana. In subordine censurava la misura del risarcimento contestando la valutazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio. TO e ZI MA - anche in qualità di eredi della NI nelle more defunta - resistevano e proponevano appello incidentale chiedendo la liquidazione degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento danni con decorrenza dall'occupazione illegittima anziché dalla domanda.
Con sentenza del 21.2.94 la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'impugnazione principale e, in parziale accoglimento del gravame incidentale, modificava la decorrenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento. Osservava che il decreto di esproprio era stato emanato in data 20.9.88 e quindi dopo la scadenza del decennio di efficacia del piano come lo stesso appellante aveva ammesso quando, ammettendo che il piano era scaduto il 16.1.88, aveva implicitamente riconosciuto che non era stata utilizzata nessuna delle previsioni di proroga che ne possono protrarre l'efficacia fino al diciottesimo anno.
Propone ricorso per cassazione il Comune di Sesto Fiorentino. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale i MA.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Sesto Fiorentino, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 27 L. n. 865/71 in relazione all'art. 9 L. n. 167/62, 51 L. n. 457/78 e 16 L. n.1150/42, sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che non era stata realizzata dal Comune nessuna delle previsioni di proroga che potevano protrarre l'efficacia del piano quale dichiarazione di pubblica utilità fino al diciottesimo anno, trascurando di considerare che la proroga in esame non presuppone un atto deliberativo dell'ente interessato ma si applica "ex lege" per il semplice fatto che esistono norme che hanno prolungato fino a 18 anni l'originaria previsione del piano;
che, pertanto, doveva considerarsi perfettamente valida ed operante la pronuncia del decreto di esproprio - intervenuta il 20.9.88 quando erano trascorsi poco più di dieci anni dalla data di approvazione del piano - perché il potere espropriativo poteva essere esercitato fino al 16.1.96.
Il motivo di ricorso non è fondato.
La corte di merito ha correttamente rilevato che il decreto di esproprio è stato emanato in data 20.9.88 e, quindi, dopo la scadenza del decennio di efficacia del piano (approvato il 16.1.78 con valenza implicita di dichiarazione di pubblica utilità). L'illiceità dell'occupazione è stata, pertanto, individuata nella intervenuta scadenza del piano decennale - cui la norma attribuisce "valore di piano particolareggiato di esecuzione" - con conseguente inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità che la legge urbanistica (art. 16) collega all'approvazione del piano particolareggiato. Al fine, poi, di sottolineare che il decreto di espropriazione, inutiliter datum, era, altresì, intervenuto in assenza assoluta di potere dell'autorità espropriante - con la conseguenza che l'esito del giudizio dinanzi al TAR che l'appellante assumeva essere pendente non avrebbe avuto in ogni caso alcun rilievo - la corte territoriale ha affermato che non era stata utilizzata nessuna delle previsioni di proroga che ne possono protrarre l'efficacia sino al diciottesimo anno, con erroneo riferimento al piano di edilizia economica e popolare, diverso da quello per insediamenti produttivi disposto dal Comune di Sesto.. La censura, che prende spunto da tale equivoco, deve essere respinta. Il piano per insediamenti produttivi (p.i.p.) - strumento urbanistico di natura attuativa introdotto dall'art. 27 L. 865/71 e la cui funzione è quella di incentivare le imprese offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione (C. St. V sez.
5.7.95 n. 539) - "ha efficacia per dieci anni dalla data di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. mod." (art. 27 cit. legge.).
Nessuna norma prevede, alla scadenza, la proroga del suddetto periodo. Trascorsi dieci anni e venuta meno l'efficacia del piano, l'Amministrazione può solo valutare l'opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata (C. St. IV sez.
2.3.95 n. 128). Deve giudicarsi arbitraria o, quantomeno, assolutamente ingiustificata la pretesa di voler equiparare i piani di zona - approvati ai sensi dell'art. 8 e 11 L. 167/62 (piani di edilizia abitativa e piani di edilizia economica e popolare), regolati poi dall'art. 38 della citata legge 865/71 e la cui efficacia è stata estesa prima a quindici anni dalla L. 247/74 e poi addirittura a diciotto (L. 457/78) - ai piani di insediamenti produttivi (p.i.p.), solo per il rilievo che la disposizione dell'art. 27 L. 865/71 rinvii alla legge 167 del 1962. L'univoco significato della volontà del legislatore, quale risulta dalla formulazione del citato art. 27, non consente di condividere l'interpretazione proposta dal ricorrente secondo il quale, per effetto del riferito rinvio, le vicende riguardanti i piani di zona devono considerarsi estese ai piani di insediamenti produttivi. La norma richiama una prima volta la legge urbanistica del 1962 per attribuire al piano "il valore di piano particolareggiato di esecuzione" e, dopo aver fissato in dieci anni il termine di efficacia, stabilisce che "per quanto non diversamente disposto ... alla deliberazione del Consiglio Comunale ed al decreto del Presidente della Giunta Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni". Il rinvio alla legge urbanistica (c.d. "ponte") attiene esclusivamente agli aspetti procedimentali della adozione ed approvazione del piano, limitatamente a "quanto non diversamente disposto" e, pertanto, con implicita esclusione del termine di efficacia che viene, invece, espressamente fissato in dieci anni. Peraltro l'articolo unico emanato "per accelerare i programmi di edilizia residenziale" (D.L. n. 115/74 conv. in L. 247/74) - che ha prorogato fino a quindici anni il termine di efficacia dei "piani di zona per l'edilizia economica e popolare" - ha sostituito l'art. 38 L. 865/71 richiamando espressamente anche il precedente art. 31,
senza menzionare l'art. 27 della stessa legge relativo, appunto, ai piani di insediamenti produttivi.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di determinazione dell'indennita di occupazione, nonché insufficiente motivazione, il Comune di Sesto sostiene che l'indennità di occupazione non è ne' può essere proporzionata all'entità del risarcimento bensì all'entità dell'indennità di esproprio cui il privato avrebbe diritto se il procedimento espropriativo si fosse svolto conformemente alla legge.
Il motivo è fondato.
Le sezioni unite di questa Corte, con sentenza del 20.1.1998 n. 493, componendo il contrasto di giurisprudenza sorto in ordine ai criteri da applicare per la determinazione dell'indennità di occupazione, hanno affermato che la suddetta indennità deve essere commisurata al valore dell'immobile occupato da identificarsi sulla base dell'applicazione delle medesime regole positive alla cui stregua deve essere fissato il valore dello stesso immobile al fine della liquidazione dell'indennità di espropriazione cui l'occupazione stessa è strumentale.
Il meditato e condivisibile principio enunciato muove dal rilievo che lo scopo, il contenuto ed il regime dell'occupazione preliminare rende certo che tra quell'istituto e l'espropriazione sussiste un vincolo strumentale del primo nei confronti del secondo e (se non proprio un'identità) un'immanente continuità di funzione;
che, pertanto, l'indennità di occupazione non possa che essere un riflesso di quella di espropriazione e, in definitiva, che entrambe non possano che essere determinate sulla medesima base e, dunque, con riferimento ad un identico valore dell'immobile.
La sentenza, relativamente a detta statuizione, deve essere cassata con rinvio al giudice di merito il quale - in conformità al riferito principio che il collegio condivide - dovrà procedere alla determinazione dell'indennità di occupazione in misura pari ad una percentuale (che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali) per ciascun anno di occupazione dell'indennità che sarebbe dovuta per l'esproprio dell'area, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per questa distinta indennità. Con il terzo motivo di ricorso, denunziando insufficiente motivazione, il Comune ricorrente si duole che la corte di merito abbia ritenuto che le somme depositate a titolo di acconto sull'indennità di espropriazione e sull'indennità di occupazione non possano essere conteggiate in detrazione al dovuto, trovando titolo in una procedura espropriativa irrilevante ai fini di causa. Il motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato. Le somme depositate presso la Cassa DD. e PP. a titolo di acconto dell'indennità di espropriazione non possono essere attribuite al privato quando, per l'inefficacia del decreto ablativo, non viene liquidata alcuna indennità di espropriazione. Il privato, che ha definitivamente perduto l'immobile acquisito dall'ente pubblico con occupazione appropriativa, ha diritto di conseguire, con pagamento diretto, quanto a lui viene riconosciuto a titolo di risarcimento danni (Cass. 11279/90). La censura è, tuttavia, fondata relativamente alle somme depositate a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima. Il giudice di rinvio, che determinerà tale indennità con i criteri sopra indicati, provvederà ad ordinarne il deposito presso la Cassa DD. e PP., previa detrazione di quanto a tale titolo risulti già depositato. Il ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, deve considerarsi assorbito. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo ed il terzo e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999