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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 18/09/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi: per gli attori, l'Avv. BADAGLIACCA MAURO;
per l'Avv. Porcasi in CP_1 sostituzione dell'Avv. Malizia;
per l'Avv. Calogero Alaimo in sostituzione CP_2 degli Avvocati Zurlo e Ornati. Nessuno è comparso per Controparte_3
contumace.
[...]
Il giudice invita le Parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. Badagliacca conclude riferendo che è cessata la materia del contendere dal momento che le iscrizioni pregiudizievoli sui beni immobili sono state cancellate e ha concordato la compensazione delle spese con le controparti.
L'Avv. Alaimo si associa alle conclusioni dell'Avv. Badagliacca.
L'Avvocato Porcasi insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale e insiste nel contenuto delle note di trattazione del 25 giugno 2025 e insiste per la condanna delle spese di lite in danno dei ricorrenti o in subordine dei terzi chiamati.
Il Giudice Trattiene la causa in decisione nei termini dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, alle ore 18.40, all'esito della camera di consiglio del 18/09/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 4016 del RG dell'anno 2024, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
1 (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Via Messina, 3, presso lo studio dell'Avv. Mauro Badagliacca che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente con il ricorso introduttivo
CONTRO
(C.F. - P.IV , in persona del legale Controparte_4 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona.
Contumace
(P. IV ), in persona dell'Avv. Giampietro Rossi, CP_1 P.IV_2 quale procuratore speciale munito dei relativi poteri di firma giusta procura del 19 ottobre
2022, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Malizia del Foro di Roma in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione, convenuta costituita.
P. IV n° ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 P.IV_3 tempore, con sede in Milano
Contumace.
NEI CONFRONTI DI
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_4 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati nel cui studio in La Spezia (SP) ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti, terza chiamata in causa costituita.
(C.F. e P.IV , in Controparte_3 P.IV_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, terza chiamata in causa contumace.
Oggetto: azione di accertamento di estinzione del credito;
domanda di cancellazione di ipoteca.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: dichiara la cessata materia del contendere per sopraggiunta soddisfazione dell'interesse azionato dai ricorrenti e perciò dichiara estinta l'azione; compensa le spese di lite tra i medesimi e i convenuti principali e terzi chiamati in causa.
2 Condanna e a pagare in favore di Controparte_3 Controparte_2 la somma di euro 3.800,00 ciascuna a titolo di spese legali, oltre IV, CPA CP_1
e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. il 27 marzo 2024, , Parte_1
, e allegavano di essere Parte_2 Parte_3 Parte_4 comproprietari, iure successionis, degli immobili siti in Terrasini c.da agli Androni, foglio 11, part. 268 sub 5, 6, 7, 8, 10, 11 e dell'appartamento Via Marina sotto
Magaggiari, foglio 10, part. 1829, nonché del terreno identificato in catasto nel foglio 11, part. 268, 284, 349, 859 e dei fabbricati iscritti in catasto nel foglio 11, part. 794, 795,
796 795.
Lamentavano i ricorrenti che tutti i cespiti erano ingiustamente gravati, nonostante la prescrizione dei sottostanti crediti:
1) da ipoteca volontaria originariamente iscritta in favore della in data Parte_5
22.10.1993 al numero 6122 registro particolare, rinnovata in data 15.10.2013 ai nn. 45906
Registro Generale e 3725 Registro particolare per un credito acquisito poi da
[...]
e dunque riferibile a;
Controparte_6 CP_1
2) da ipoteca giudiziale originariamente iscritta in favore della in data Parte_5
26.09.1995 al n. 4353 di registro particolare, rinnovata in data 10.07.2015 ai nn. 27231 di registro generale e 3014 di registro particolare, in forza del decreto ingiuntivo n.
2909/1995 emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.9.1995, rinnovava da
[...] cessionaria di Controparte_6 Controparte_4
In base a ciò, i ricorrenti chiedevano la comparizione di (già CP_1 [...]
e (già Controparte_6 Controparte_4 Controparte_6
) per dichiarare la prescrizione dei crediti garantiti dalle ipoteche elencate e disporne
[...] la cancellazione giudiziale.
Fissata udienza e notificato ritualmente il relativo decreto unitamente al ricorso, nella contumacia di e di , ritualmente citate e non costituite, Controparte_4 CP_6 prendeva parte al giudizio per eccepire preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione passiva, dal momento che il credito garantito dalla iscrizione e rinnovazione della ipoteca sub 1) era stato acquisito, in seguito a consecutive operazioni
3 di cessione, da mentre il credito garantito Controparte_3 dall'iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca sub 2) era ormai in capo a Controparte_2
In base a ciò formulava chiamata in garanzia impropria nei confronti CP_1 delle creditrici cessionarie, essendo riferibile a loro la legittimazione a contraddire circa la prescrizione dei crediti e la cancellazione delle relative garanzie reali.
Nel corso della prima udienza del 5 giugno 2025, aderivano all'istanza di chiamata in causa di e di Controparte_3 Controparte_2
Respinta l'istanza di chiamata dei terzi in garanzia impropria formulata dalla convenuta
-priva invero di interesse (Sez. 3 -, Sentenza n. 3692del 13/02/2020)- veniva accolta invece la domanda di estensione del giudizio nei confronti dei terzi responsabili fatta propria dagli attori.
In seguito alla rituale chiamata in causa dei terzi e nella contumacia di
[...]
ritualmente citata telematicamente e non costituita, con Controparte_3 comparsa del 31 luglio 2024 si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto CP_2 della domanda avanzata nei suoi confronti.
Pur ammettendo di essere titolare del credito garantito dall'ipoteca denotata sub 2), la terza chiamata in causa negava la fondatezza della domanda di estinzione del credito per prescrizione e perciò contestata la pretesa di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Con provvedimento reso in udienza l'11 settembre 2024, i ricorrenti venivano invitati a introdurre il procedimento di mediazione. In seguito all'esito negativo del procedimento di componimento stragiudiziale il procedimento proseguita nel corso dell'udienza dell'8 gennaio 2025.
In tale momento, formulava istanza di estromissione dal giudizio, così, Parte_6 preso atto della verbalizzata opposizione delle altre Parti, questo giudice disponeva procedersi oltre, non rientrando del resto la fattispecie nelle ipotesi rituali di estromissione
(artt. 108, 109, 111 c.p.c.) ed essendo antieconomico procedere alla separazione processuale della posizione della convenuta principale.
Con note di trattazione scritta del 23 giugno 2025, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per sostanziale soddisfazione dell'interesse azionato, allegando l'adesione dei creditori cessionari alla cancellazione delle ipoteche.
Con le note scritte del 25 giugno 2025 anche ha aderito alle conclusioni dei CP_2 ricorrenti, condividendo l'affermazione di cessata materia del contendere. CP_1 invece, ha chiesto la condanna delle controparti alle spese di lite.
4 Nel corso dell'udienza di discussione odierna, i ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione di cessata materia del contendere;
conclusioni condivise da CP_2 ha insistito nel rigetto delle domande nei suoi confronti per difetto di Parte_6 legittimazione passiva sostanziale e ha domandato la condanna dei ricorrenti e dei terzi chiamati in causa al pagamento delle spese di lite.
***
È dimostrato in atti che il credito garantito dall'ipoteca sopra denotata nell'elenco con il sub 1) è stato ceduto ai sensi dell'art. 58 TUB in data 26.05.2017 da CP_4 alla a propria volta
[...] Controparte_3 Controparte_4 si era resa cessionaria da il 20.11.2014). Controparte_6
È dimostrato anche che il credito garantito dall'ipoteca denotata nell'elenco con il sub 2)
è stato prima ceduto il 20.11.2014 da all' Controparte_6 CP_4
e poi, il 19.10.2016, da ad
[...] Controparte_4 Controparte_2
Come noto l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 rende la cessione del credito opponibile al ceduto e agli aventi causa in virtù della pubblicazione della notizia della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese;
inoltre, in base alle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 342 del
1999, la c.d. cessione in blocco di crediti bancari determina anche l'automatica cessione delle garanzie ipotecarie senza la necessità della formalità costitutiva prevista dall'art
2843 c.c.
Ora, nel caso di specie, non vi è prova che le cessioni, benchè seguite dalla pubblicazione nella G.U., siano state anche iscritte nel registro delle imprese, condizione non necessaria per la prova della titolarità del credito ma necessaria, invece, per provare la conoscenza del trasferimento da parte del debitore ceduto.
Perciò non può imputarsi ai ricorrenti di non aver avuto notizia (in assenza della prova di una diversa forma di notificazione individuale della cessione equipollente a quella prevista dall'art. 1264 c.c.) circa la successione dei cessionari nella titolarità delle Par ipoteche, essendo incolpevole la loro scelta di chiamare in causa Parte_6
La domanda di pagamento delle spese legali azionata contro i ricorrenti dalla convenuta principale è perciò infondata. Nondimeno, tale pretesa di condanna è fondata laddove proposta contro gli ultimi cessionari dei crediti -terzi chiamati in causa.
Gravava rispettivamente su e su Controparte_3 Controparte_7 infatti, l'onere di procedere alla iscrizione della cessione nel registro delle imprese,
5 adempimento di cui non vi è traccia agli atti del giudizio e dalla cui omissione è dipeso il coinvolgimento in giudizio della cedente.
In definitiva, va dichiara la cessata materia del contendere tra i ricorrenti e tutte le
Parti, nonché l'estinzione dell'azione dal momento che risulta soddisfatto il diritto azionato.
Le società terze chiamate in causa vanno condannate nei confronti di al CP_1 pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, del rito scelto e dell'attività svolta, vanno liquidate al minimo previsto dal
DM n. 55 del 2014 e perciò in euro 3.800,00 a carico di ciascuna.
Così deciso a Palermo il 18/09/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 18/09/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi: per gli attori, l'Avv. BADAGLIACCA MAURO;
per l'Avv. Porcasi in CP_1 sostituzione dell'Avv. Malizia;
per l'Avv. Calogero Alaimo in sostituzione CP_2 degli Avvocati Zurlo e Ornati. Nessuno è comparso per Controparte_3
contumace.
[...]
Il giudice invita le Parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. Badagliacca conclude riferendo che è cessata la materia del contendere dal momento che le iscrizioni pregiudizievoli sui beni immobili sono state cancellate e ha concordato la compensazione delle spese con le controparti.
L'Avv. Alaimo si associa alle conclusioni dell'Avv. Badagliacca.
L'Avvocato Porcasi insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale e insiste nel contenuto delle note di trattazione del 25 giugno 2025 e insiste per la condanna delle spese di lite in danno dei ricorrenti o in subordine dei terzi chiamati.
Il Giudice Trattiene la causa in decisione nei termini dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, alle ore 18.40, all'esito della camera di consiglio del 18/09/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 4016 del RG dell'anno 2024, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
1 (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Via Messina, 3, presso lo studio dell'Avv. Mauro Badagliacca che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente con il ricorso introduttivo
CONTRO
(C.F. - P.IV , in persona del legale Controparte_4 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona.
Contumace
(P. IV ), in persona dell'Avv. Giampietro Rossi, CP_1 P.IV_2 quale procuratore speciale munito dei relativi poteri di firma giusta procura del 19 ottobre
2022, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Malizia del Foro di Roma in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione, convenuta costituita.
P. IV n° ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 P.IV_3 tempore, con sede in Milano
Contumace.
NEI CONFRONTI DI
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IV_4 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati nel cui studio in La Spezia (SP) ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti, terza chiamata in causa costituita.
(C.F. e P.IV , in Controparte_3 P.IV_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, terza chiamata in causa contumace.
Oggetto: azione di accertamento di estinzione del credito;
domanda di cancellazione di ipoteca.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione: dichiara la cessata materia del contendere per sopraggiunta soddisfazione dell'interesse azionato dai ricorrenti e perciò dichiara estinta l'azione; compensa le spese di lite tra i medesimi e i convenuti principali e terzi chiamati in causa.
2 Condanna e a pagare in favore di Controparte_3 Controparte_2 la somma di euro 3.800,00 ciascuna a titolo di spese legali, oltre IV, CPA CP_1
e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281-decies c.p.c. il 27 marzo 2024, , Parte_1
, e allegavano di essere Parte_2 Parte_3 Parte_4 comproprietari, iure successionis, degli immobili siti in Terrasini c.da agli Androni, foglio 11, part. 268 sub 5, 6, 7, 8, 10, 11 e dell'appartamento Via Marina sotto
Magaggiari, foglio 10, part. 1829, nonché del terreno identificato in catasto nel foglio 11, part. 268, 284, 349, 859 e dei fabbricati iscritti in catasto nel foglio 11, part. 794, 795,
796 795.
Lamentavano i ricorrenti che tutti i cespiti erano ingiustamente gravati, nonostante la prescrizione dei sottostanti crediti:
1) da ipoteca volontaria originariamente iscritta in favore della in data Parte_5
22.10.1993 al numero 6122 registro particolare, rinnovata in data 15.10.2013 ai nn. 45906
Registro Generale e 3725 Registro particolare per un credito acquisito poi da
[...]
e dunque riferibile a;
Controparte_6 CP_1
2) da ipoteca giudiziale originariamente iscritta in favore della in data Parte_5
26.09.1995 al n. 4353 di registro particolare, rinnovata in data 10.07.2015 ai nn. 27231 di registro generale e 3014 di registro particolare, in forza del decreto ingiuntivo n.
2909/1995 emesso dal Tribunale di Palermo in data 25.9.1995, rinnovava da
[...] cessionaria di Controparte_6 Controparte_4
In base a ciò, i ricorrenti chiedevano la comparizione di (già CP_1 [...]
e (già Controparte_6 Controparte_4 Controparte_6
) per dichiarare la prescrizione dei crediti garantiti dalle ipoteche elencate e disporne
[...] la cancellazione giudiziale.
Fissata udienza e notificato ritualmente il relativo decreto unitamente al ricorso, nella contumacia di e di , ritualmente citate e non costituite, Controparte_4 CP_6 prendeva parte al giudizio per eccepire preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione passiva, dal momento che il credito garantito dalla iscrizione e rinnovazione della ipoteca sub 1) era stato acquisito, in seguito a consecutive operazioni
3 di cessione, da mentre il credito garantito Controparte_3 dall'iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca sub 2) era ormai in capo a Controparte_2
In base a ciò formulava chiamata in garanzia impropria nei confronti CP_1 delle creditrici cessionarie, essendo riferibile a loro la legittimazione a contraddire circa la prescrizione dei crediti e la cancellazione delle relative garanzie reali.
Nel corso della prima udienza del 5 giugno 2025, aderivano all'istanza di chiamata in causa di e di Controparte_3 Controparte_2
Respinta l'istanza di chiamata dei terzi in garanzia impropria formulata dalla convenuta
-priva invero di interesse (Sez. 3 -, Sentenza n. 3692del 13/02/2020)- veniva accolta invece la domanda di estensione del giudizio nei confronti dei terzi responsabili fatta propria dagli attori.
In seguito alla rituale chiamata in causa dei terzi e nella contumacia di
[...]
ritualmente citata telematicamente e non costituita, con Controparte_3 comparsa del 31 luglio 2024 si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto CP_2 della domanda avanzata nei suoi confronti.
Pur ammettendo di essere titolare del credito garantito dall'ipoteca denotata sub 2), la terza chiamata in causa negava la fondatezza della domanda di estinzione del credito per prescrizione e perciò contestata la pretesa di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
Con provvedimento reso in udienza l'11 settembre 2024, i ricorrenti venivano invitati a introdurre il procedimento di mediazione. In seguito all'esito negativo del procedimento di componimento stragiudiziale il procedimento proseguita nel corso dell'udienza dell'8 gennaio 2025.
In tale momento, formulava istanza di estromissione dal giudizio, così, Parte_6 preso atto della verbalizzata opposizione delle altre Parti, questo giudice disponeva procedersi oltre, non rientrando del resto la fattispecie nelle ipotesi rituali di estromissione
(artt. 108, 109, 111 c.p.c.) ed essendo antieconomico procedere alla separazione processuale della posizione della convenuta principale.
Con note di trattazione scritta del 23 giugno 2025, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per sostanziale soddisfazione dell'interesse azionato, allegando l'adesione dei creditori cessionari alla cancellazione delle ipoteche.
Con le note scritte del 25 giugno 2025 anche ha aderito alle conclusioni dei CP_2 ricorrenti, condividendo l'affermazione di cessata materia del contendere. CP_1 invece, ha chiesto la condanna delle controparti alle spese di lite.
4 Nel corso dell'udienza di discussione odierna, i ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione di cessata materia del contendere;
conclusioni condivise da CP_2 ha insistito nel rigetto delle domande nei suoi confronti per difetto di Parte_6 legittimazione passiva sostanziale e ha domandato la condanna dei ricorrenti e dei terzi chiamati in causa al pagamento delle spese di lite.
***
È dimostrato in atti che il credito garantito dall'ipoteca sopra denotata nell'elenco con il sub 1) è stato ceduto ai sensi dell'art. 58 TUB in data 26.05.2017 da CP_4 alla a propria volta
[...] Controparte_3 Controparte_4 si era resa cessionaria da il 20.11.2014). Controparte_6
È dimostrato anche che il credito garantito dall'ipoteca denotata nell'elenco con il sub 2)
è stato prima ceduto il 20.11.2014 da all' Controparte_6 CP_4
e poi, il 19.10.2016, da ad
[...] Controparte_4 Controparte_2
Come noto l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 rende la cessione del credito opponibile al ceduto e agli aventi causa in virtù della pubblicazione della notizia della cessione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese;
inoltre, in base alle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 342 del
1999, la c.d. cessione in blocco di crediti bancari determina anche l'automatica cessione delle garanzie ipotecarie senza la necessità della formalità costitutiva prevista dall'art
2843 c.c.
Ora, nel caso di specie, non vi è prova che le cessioni, benchè seguite dalla pubblicazione nella G.U., siano state anche iscritte nel registro delle imprese, condizione non necessaria per la prova della titolarità del credito ma necessaria, invece, per provare la conoscenza del trasferimento da parte del debitore ceduto.
Perciò non può imputarsi ai ricorrenti di non aver avuto notizia (in assenza della prova di una diversa forma di notificazione individuale della cessione equipollente a quella prevista dall'art. 1264 c.c.) circa la successione dei cessionari nella titolarità delle Par ipoteche, essendo incolpevole la loro scelta di chiamare in causa Parte_6
La domanda di pagamento delle spese legali azionata contro i ricorrenti dalla convenuta principale è perciò infondata. Nondimeno, tale pretesa di condanna è fondata laddove proposta contro gli ultimi cessionari dei crediti -terzi chiamati in causa.
Gravava rispettivamente su e su Controparte_3 Controparte_7 infatti, l'onere di procedere alla iscrizione della cessione nel registro delle imprese,
5 adempimento di cui non vi è traccia agli atti del giudizio e dalla cui omissione è dipeso il coinvolgimento in giudizio della cedente.
In definitiva, va dichiara la cessata materia del contendere tra i ricorrenti e tutte le
Parti, nonché l'estinzione dell'azione dal momento che risulta soddisfatto il diritto azionato.
Le società terze chiamate in causa vanno condannate nei confronti di al CP_1 pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, del rito scelto e dell'attività svolta, vanno liquidate al minimo previsto dal
DM n. 55 del 2014 e perciò in euro 3.800,00 a carico di ciascuna.
Così deciso a Palermo il 18/09/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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