(Sospensione della somministrazione).
Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
[…] deduceva: a) in ordine alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, l'illegittimità del distacco della rete telefonica, operato inopinatamente dal gestore, in quanto apertamente contrastante con la norma di cui all'articolo 1565 del Codice Civile la quale stabilisce che “Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”; b) in ordine al requisito del periculum in mora, che il distacco ex abrupto della linea telefonica espone il ricorrente al rischio obiettivo della perdita di rapporti e di clientela, […]
Leggi di più…Eccezione d'inadempimento Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie [Codice civile 1218, 1219, 1453, 1517] o non offre di adempiere contemporaneamente la propria [Codice civile 1220], salvo che [Codice civile 1528] termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto [Codice civile 1481, 1482, 1565, 1901, 1924]. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze [Codice civile 1455], il rifiuto è contrario alla buona fede [Codice civile 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1391, 1565].
Leggi di più…Cc, articoli 1176, 1218, 1460 e 1565 In ordine ai contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, l'aver sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificare il malfunzionamento al momento della sostituzione, non può che andare a discapito del creditore che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato.
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