(Sospensione della somministrazione).
Se la parte che ha diritto alla somministrazione e' inadempiente e l'inadempimento e' di lieve entita', il somministrante non puo' sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
(massima n. 1) La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'"exceptio inadimplenti contractus"; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito integra "a contrario" un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione.
Leggi di più…(massima n. 1) Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractos; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, […]
Leggi di più…[…] III, sentenza n. 25731 del 22 dicembre 2015 «La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al...» Consiglio di Stato, Sez. […]
Leggi di più…[…] Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 1175, 1564 e 1565 c.c. ed omessa motivazione sul punto, avendo la Corte di merito affermato la legittimità delle sospensioni delle forniture di energia elettrica operate dall'Enel a prescindere dall'applicazione delle norme suddette, ma con riferimento a non meglio specificate previsioni contrattuali. […]
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