Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 25481/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla p.zza Bovio n. 8, presso lo studio dell'avv. Pasquale Lipardi, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
22.11.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
4442/2023) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 21.12.2021.
Specificava che, in sede amministrativa, era stato riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)”, ma con decorrenza solo a partire dal 21.11.2022, per cui chiedeva la retrodatazione del requisito sanitario sin dall'inoltro della domanda amministrativa.
1
Contestava la consulenza tecnica evidenziandone la contraddittorietà, la carenza motivazionale, nonché soffermandosi sulla circostanza che le patologie che hanno giustificato il riconoscimento della prestazione assistenziale già sussistevano all'epoca della domanda amministrativa.
Tanto premesso, con la presente opposizione, conveniva innanzi al Parte_1 CP_ Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a diverso consulente medico legale possibilmente specializzato in geriatria, ortopedia o cardiologia al fine di accertare in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento come conseguenza delle patologie da cui è affetto, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa;
2) Accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne grave 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dalla data di inoltro della domanda amministrativa (21.12.2021) fino al riconoscimento amministrativo del
21.11.2022 o in subordine dalla data diversa ritenuta ed accertata dall'adita giustizia;
3) Per
l'effetto condannare l' in persona del suo Controparte_2
Presidente e/o legale rapp.te p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di Napoli A. De Gasperi 55 al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP ed acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.3.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare
2 un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo al sig. in modo esauriente, Pt_1 una invalidità in misura del 100%, causata dalle seguenti affezioni: “1) Cardiopatia ipertensiva in pregressa CAD trattata con PTCA + DES in TPSV;
2) Diabete mellito;
3) Poliartrosi;
4) IVC arti inferiori;
5) Distiroidismo”, concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari utili alla concessione della prestazione assistenziale in oggetto.
Il dott. ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della Per_1 documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sulle patologie riscontrate, dichiarando che: “Le predette patologie sono da considerarsi permanenti e già presenti all'atto della domanda amministrativa. La cardiopatia ipertensiva in pregressa CAD trattata con PTCA + DES in TPSV
è allo stato in buona fase di compenso emodinamico. Il DM è in trattamento con IGO e risulta allo stato in buona fase di compenso. La poliartrosi cagiona una limitazione di media entità delle piccole e grandi articolazioni ma la stazione eretta e la deambulazione adiuvate da un monoappoggio sono possibile ed autonome. La IVC agli arti inferiori è trattata mediante ausili elasto-compressivi. Il distiroidismo è in trattamento sostitutivo, Le suddette minorazioni pur compromettendo lo stato fisico del ricorrente non impediscono allo stesso di deambulare autonomamente o di provvedere, sempre autonomamente ,alle necessità della sua vita quotidiana
, come si rileva anche dall'indice di autonomia delle attività quotidiane (ADL) e dalla scala delle attività strumentali quotidiane (IADL) riportate nell'esame obiettivo . Ne consegue pertanto la insussistenza dei requisiti medico - legali per legittimare la indennità di accompagnamento. Per le predette patologie il ricorrente è da considerarsi “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98) : grave 100% sin dalla data della domanda amministrativa”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, riconosceva che: “[…] Il ricorrente Parte_1 non è da considerarsi bisognevole di accompagnamento a norma delle leggi vigenti. Il ricorrente
è da considerarsi:” invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88; 124/98): grave 100%”.
Nel caso di specie, dunque, il dott. ha motivato circa la decisione di discostarsi da Per_1 CP_ quanto accertato in sede amministrativa dalla commissione medico legale dell' che aveva accertato una invalidità in misura del 100%, con impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a far data dal 21 novembre 2022.
A parere del giudicante, tuttavia, va confermato il giudizio espresso dalla competente CP_ commissione medica nel verbale di accertamento dell'invalidità e di chiusura delle operazioni dell'1.12.2022.
3 In effetti, la gravità delle patologie diagnosticate e documentate in atti è tale da ritenere sussistente il requisito sanitario utile alla concessione dell'indennità di accompagnamento: invalidità civile totale e, in aggiunta, impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. Cass. n. 19545/2016).
Al contrario, non può essere accolta la richiesta oggetto del presente ricorso in opposizione di retrodatazione, ciò in quanto dalla documentazione in atti non può dirsi che le patologie così CP_ come valutate dalla commissione medica dell' fossero presenti già all'epoca della domanda amministrativa.
Dalla lettura del certificato medico cui fa riferimento parte ricorrente per giustificare la richiesta di retrodatazione (certificato del 22.10.2021 dell'Ospedale dei Colli), del resto, non emerge un'impossibilità di deambulare autonomamente da parte del ricorrente, ma viene accertata solo una condizione di “mobilità ristretta”.
In altri termini, nel presente ricorso in opposizione si prospettano solo genericamente contestazione circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, nonché la valutazione di precedenti esami clinici, che non consentono di retrodatare la sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento all'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, dichiarata la sussistenza in capo a di una Parte_1 invalidità in misura del 100%, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a far data dal 21 novembre 2022, il ricorso in opposizione va rigettato.
3. In ultima analisi, non è ammissibile in questa sede il capo di domanda concernente CP_ la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione e dei ratei maturati.
Come chiarito dalla Suprema Corte, anche nella fase di opposizione il procedimento contenzioso ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass.
17.3.2014, n. 6084; 24.10.2018 n. 27010).
4. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt.
76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara la sussistenza in capo a di una invalidità in misura del 100% con Parte_1 impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, con decorrenza a partire dal 21 novembre 2022;
• rigetta il ricorso in opposizione;
4 CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u. della fase sommaria;
• compensa le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 11.4.2025. Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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