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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2019 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARLI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
PARTI ATTRICI
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti LAI RITA e SOAVE ARNALDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
GEOM. C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli Avv.ti BORELLI FILIPPO e ZAGHI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ARCH. C.F. ), Controparte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BONATTI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata agli atti del fascicolo telematico in data 04.12.2019
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 30 e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SORDELLI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_3 quale chiamata in causa dal geom. con il patrocinio dell'avv. COATO LAURA ed Parte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_3
quale chiamata in causa dalla società con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CROCE MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
PARTI TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6 marzo 2024.
Per parte convenuta Controparte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per parte convenuta geom. Parte_3
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per parte convenuta Arch. Controparte_2
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per la terza chiamata Controparte_3
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per la terza chiamata quale chiamata in causa dal geom. Controparte_4 Parte_3
[...]
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18 marzo 2024. pagina 2 di 30 Per la terza chiamata quale chiamata in causa dall'impresa Controparte_4 [...]
Controparte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7 marzo 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio l'Arch. il geom. Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e l' al fine ottenere Parte_3 Controparte_5
la declaratoria di risoluzione per inadempimento delle parti convenute dei contratti con le stesse rispettivamente stipulati o, in subordine, l'accertamento del diritto di recesso degli attori.
Hanno quindi chiesto gli attori, ferma la dichiarazione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei professionisti convenuti e l'accertamento della sussistenza delle difformità e vizi denunciati in sede di ATP, la condanna dell' alla restituzione delle somme versate in eccedenza, oltre al Controparte_5
risarcimento dei danni e alla condanna agli obblighi restitutori-ripetitori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata hanno chiesto gli attori l'accertamento della responsabilità delle parti convenute per difformità e vizi ex artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e la condanna dell'impresa, in solido con il geom.
e l'arch. al risarcimento dei danni patiti per la necessità di eliminare le difformità Pt_3 CP_2
riscontrate.
In ogni caso hanno chiesto gli attori la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti, quantificati in circa 120.000,00€ oltre interessi e rivalutazioni.
Allegando la nullità di ogni rapporto e l'inutilizzabilità delle opere abusive, i signori Parte_4 hanno inoltre chiesto la condanna dell'appaltatore alla restituzione delle somme corrispostegli in relazione alle opere realizzate, da determinarsi in giudizio anche mediante CTU, salvo il risarcimento dei danni per eventuali oneri conseguenti, oltre interessi e rivalutazione.
Ancora, hanno chiesto gli attori la condanna dei convenuti, in solido o in via esclusiva in ragione della accertata responsabilità, al risarcimento di ogni altro danno rispettivamente imputabile, conseguente alla condotta inadempiente o ad illecito contrattuale ex art. 2043 c.c..
Hanno chiesto, inoltre, la condanna dell'appaltatore al rimborso di tutte le spese sostenute per utenze, quantificate in circa 1.000,00€, o nella diversa somma di giustizia.
Il tutto oltre rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proposte domande hanno allegato gli attori:
pagina 3 di 30 - di aver incaricato l'Arch. della progettazione preliminare e definitiva delle Controparte_2
opere per la costruzione di un edificio residenziale in Comune di Negrar, stipulando con lo stesso il contratto di data 18.11.2014, sottoscritto il 05.12.2014;
- che l'immobile doveva essere realizzato in tempi brevi – circa un anno – per consentire alla famiglia il trasferimento alla nascita della secondogenita, essendo gli attori precariamente residenti in immobile di modeste dimensioni;
- che il contratto indicava le prestazioni richieste al professionista, quantificandone il compenso in €10.000,00, pagato dagli attori alle scadenze pattuite;
- di aver corrisposto all'arch. l'ulteriore importo di €1.600,00 per prestazioni non CP_2
specificate;
- che nel contratto con l'arch. veniva indicato quale futuro direttore lavori il geom. CP_2
ossia la persona che aveva consigliato agli attori di rivolgersi all'arch. Parte_3
per la progettazione;
CP_2
- di essersi in un primo tempo orientati per la realizzazione di una casa in parte in legno, ipotesi poi abbandonata in ragione dei costi da sostenere;
- di aver precisato ad entrambi i professionisti di avere a disposizione un budget per la realizzazione dell'opera di €240.000,00, importo limite sul quale i professionisti non avevano manifestato alcuna riserva o perplessità;
- di aver quindi stipulato un contratto d'incarico anche con il D.L. geom. nel cui all. A Pt_3
erano state elencate analiticamente le prestazioni di cui era stato incaricato il professionista e nel quale avevano annotato gli acconti versati;
- che nell'allegato A) il geom. aveva annotato di proprio pugno i compensi Parte_3 extra, scontando l'importo di €1.800,00 a fronte della scelta della ditta
[...]
quale impresa appaltatrice, impresa voluta dal Direttore Lavori Controparte_1
ed il cui legale rappresentante era suo cugino;
- che il progetto elaborato dall'arch. sottoscritto anche dal DL, era stato presentato al CP_2
Comune di Negrar, che aveva poi rilasciato il permesso di costruire di cui alla pratica edilizia n.
109A/15, previo parere vincolante ex art. 146 co. 5 D.Lgs 42/2004 della Soprintendenza per il
Beni Ambientali e Architettonici di Verona datata 8/07/2015 prot. n. 14714 (all. 7);
- che in data 9.3.2016 gli attori avevano quindi sottoscritto il contratto d'appalto con l'
[...]
Controparte_6
pagina 4 di 30 - che detta impresa, collaborando con la ditta Pauletti Srl di Arbizzano che commercializza materiale di cd Bioedilizia, aveva proposto una tecnica relativamente nuova e “biocompatibile”, ossia la canapa calce della ditta Equilibrium, assicurando gli attori che il sovrapprezzo non avrebbe ecceduto i 10-15 mila euro, proposta che era stata accettata dagli attori;
- che in data 23 marzo 2016 era stata presentata la Dichiarazione di inizio lavori;
- che nel corso delle opere l'impresa edile aveva presentato stati di avanzamento lavori, ottenendo pagamenti per complessivi €262.469,5, oltre ad acconti per € 6.000,00;
- che, disattendo i propri obblighi, il DL non aveva eseguito la verifica della contabilità dell'impresa, nella quale gli attori avevano riscontrato macroscopici errori;
- che il progettista non aveva né redatto, né consegnato all'impresa e/o ai committenti i disegni esecutivi;
- di avere ripetutamente richiesto alla D.L., nell'aprile 2017, notizie in ordine alla chiesta variante al progetto approvato, di aver successivamente sollecitato la pratica al progettista e di aver poi sottoscritto presso lo studio dell'arch. - in occasione dell'incontro del 5 luglio 2017 - il CP_2 frontespizio di tre tavole grafiche di variante in corso d'opera datate 23.6.2017, in tesi non dispiegate dal progettista;
- di aver anche chiesto alla D.L., nel giugno 2017, spiegazioni sul costo dei lavori di realizzazione dell'opera, che appariva ingiustificatamente aumentato;
- che solo in data 19 luglio 2017 era stata depositata dall'arch. in Comune di Negrar CP_2
istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale Semplificata (all. 17), il cui contenuto non era stato loro reso noto;
- di aver poi riscontrato, poco prima del deposito del ricorso per ATP, che le firme apparentemente apposte dagli attori sulle tavole di progetto di variante erano apocrife, in quanto realizzate verosimilmente con uno scanner o copie fotostatiche di altri documenti, ovvero mediante altre riproduzioni informatiche;
- che nel corso delle operazioni peritali espletate nell'ambito del procedimento di ATP successivamente incardinato era emerso, ad attenta lettura, che anche l'incarico per la sottoscrizione digitale della variante al PdC del 23.6.2017 riportava firme apocrife e che riportava la firma apocrifa della anche la domanda di Autorizzazione Paesaggistico Pt_1
Ambientale nella parte titolata “elezione di domicilio”;
- di aver riscontrato che nel progetto di variante depositato in data 19 luglio 2017 erano state pagina 5 di 30 evidenziate variazioni d'opera mai richieste, peggiorative, dovute ad errori o variazioni arbitrarie da parte dell'appaltatore e conseguenti alla omessa redazione dei disegni esecutivi da parte del progettista e alla violazione da parte del DL dei doveri di vigilare la corretta esecuzione dell'opera;
- che le problematiche emerse li avevano indotti a rivolgersi ad un legale ed avevano trovato conferma nella successiva relazione tecnica del geom. Controparte_7
- di aver quindi incardinato procedimento per ATP, stante l'urgenza di accertare lo stato dei luoghi;
- che le conclusioni dell'elaborato depositato in tale procedimento avevano confermato la sussistenza di vizi e difformità.
Così ricostruita la vicenda in fatto, denunciavano in primo luogo gli attori l'avvenuta apposizione di firme apocrife sugli elaborati di progetto, precisando di avere perciò introdotto anche giudizio di querela di falso.
Giudizio i cui esiti gli attori ritenevano di rilievo ai fini dell'accertamento di nullità dei progetti di variante e dell'esigibilità del compenso da parte del progettista.
Eccepivano poi gli attori la nullità della clausola arbitrale apposta al contratto d'appalto - in quanto redatta su modulo e senza specifica trattativa con gli attori e dunque in violazione della normativa consumeristica - eccependone altresì l'inapplicabilità con riferimento alle domande di accertamento di responsabilità extracontrattuale delle parti convenute.
Nel merito, chiedevano quindi gli attori, in via principale, la risoluzione dei contratti stipulati con tutte le parti convenute in causa, che ritenevano, tutte, gravemente inadempienti.
Lamentando la presenza di vizi e difformità chiedevano comunque la condanna al risarcimento dei danni, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale e la restituzione delle somme in tesi indebitamente versate.
Si costituiva in giudizio il convenuto Arch. contestando integralmente le domande Controparte_2
attoree.
In particolare, sosteneva il convenuto arch. CP_2
- che gli attori non avevano rappresentato l'esigenza di realizzare l'immobile in tempi brevi;
- che nemmeno avevano comunicato di avere a disposizione un budget di €240.000,00;
- di aver provveduto, in conformità all'incarico ricevuto, alla redazione del progetto di massima, alla redazione del progetto definitivo per l'ottenimento del P.d.C. da parte del Comune di pagina 6 di 30 Negrar, nonché alla relazione paesaggistica, con la relativa autorizzazione da parte dei beni ambientali, ottenendo l'autorizzazione da parte dei beni ambientali ed il permesso a costruire;
- che il rapporto con la committenza si era in seguito incrinato in quanto gli attori non avevano condiviso le scelte dei materiali per la realizzazione esterna dell'immobile, questione poi risolta con l'accettazione della proposta del Direttore dei Lavori della soluzione costruttiva muraria con rivestimento in canapa;
- di non essere stato quindi più interessato, proprio a seguito delle divergenze insorte, per la redazione dei progetti esecutivi, dei quali, per quanto riferitogli, gli era occupato direttamente il
D.L. d'intesa con la committenza;
- che a distanza di oltre un anno gli attori e il D.L. si erano nuovamente rivolti a lui chiedendogli di redigere una variante in corso d'opera, che necessitava anche dell'Autorizzazione da parte dei Beni Ambientali;
- di aver quindi provveduto ad elaborare il progetto in variante richiesto dalla committenza;
- di non essere mai stato sollecitato dagli attori per il deposito della variante e di aver fissato un incontro presso il proprio studio, intorno al 5 luglio, alla presenza dei coniugi e Parte_5 del geom. mostrando, nell'occasione, le tavole di progetto e raccogliendo le Pt_3
sottoscrizioni dei committenti dopo aver ottenuto il loro benestare;
- che a seguito di un confronto con l'Ufficio tecnico comunale in ordine alla sistemazione delle quote del terreno antistante l'immobile era emersa la necessità di realizzare una suddivisione del terreno in tre balze sostenuto da muretti, di avere immediatamente riferito la circostanza sia al D.L. sia al e di essere stato da questi autorizzato ad utilizzare i frontespizi già firmati Pt_2 per procedere all'immediato deposito telematico delle tavole di progetto della variante;
- di aver quindi provveduto al deposito, conformemente a quanto richiesto dagli attori e dal
Controparte_8
Contestava pertanto il convenuto di aver ritardato nella consegna dei preventivi, negava di non aver dispiegato le tavole di progetto della variante agli attori – sostenendo al contrario che fossero state da loro approfonditamente visionate – ed evidenziava che la variante presentata aveva ottenuto il provvedimento autorizzativo dei Beni Ambientali, come acclarato anche in sede di ATP. Stante il disconoscimento da parte degli attori delle sottoscrizioni apposte formulava l'Arch. istanza di CP_2
verificazione.
Negava, comunque, che la variante avesse lo scopo di coprire inadempimenti contrattuali, sostenendo pagina 7 di 30 di averla redatta allo scopo di soddisfare richieste dei clienti.
Contestava altresì la relazione del consulente attoreo geom. CP_7
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale proposta dagli attori nonché delle ulteriori domande proposte nei suoi confronti, anche in solido con le altre parti convenute, eccependo la decadenza delle doglianze in ordine ai vizi/difetti enunciati a pag. 67 di citazione, prendendo posizione sulle risultanze dell'ATP e contestando, nell'an e nel quantum, la fondatezza delle richieste risarcitorie attoree.
Solo in via gradata, per il caso di accoglimento anche parziale delle avversarie domande, chiedeva che venisse accertato anche il grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa.
Chiedeva poi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del compenso allegatamente spettantegli per la redazione della variante.
Rappresentando di essere assicurato con chiedeva inoltre l'autorizzazione alla Controparte_3
chiamata in causa della detta compagnia assicuratrice.
Si costituiva in giudizio il convenuto geom. il quale, nel contestare in fatto e in Parte_3
diritto quanto dedotto dagli attori in atto di citazione, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Controparte_4
In ordine al rapporto intercorso fra le parti esponeva il convenuto geom. di essere stato Pt_3 contattato, nell'autunno 2014, dai signori che gli avevano chiesto la disponibilità alla Parte_6
progettazione e direzione lavori di una casa in legno sul lotto di loro proprietà in Comune di Negrar
(VR), Via Toari.
Non essendo esperto di progettazione di case in legno, riferiva il convenuto di aver manifestato agli attori la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Direttore Lavori e di aver indicato loro, quale progettista, l'Arch. con il quale intratteneva rapporti professionali da oltre vent'anni e che era CP_2
esperto in materia.
Gli attori si erano quindi liberamente rivolti all'Arch. per la progettazione. CP_2
Negava il geom. che gli attori avessero mai rappresentato ragioni d'urgenza e che avessero Pt_3 indicato limiti finanziari e sosteneva di aver fatto presente che l'importo necessario per soddisfare le loro esigenze si aggirava intorno ai 350.000,00€; evidenziava che il complesso dei lavori e forniture commissionati dai signori era appunto prossimo a quella cifra e soggiungeva che i Parte_6
committenti avevano anche modificato la tipologia costruttiva e chiesto molteplici varianti, facendo in tal modo lievitare i costi.
pagina 8 di 30 Precisava inoltre il geom. di aver inviato agli attori, dopo l'approvazione del progetto, il Pt_3
computo metrico di massima del 12.11.2015 per complessivi euro 256.526,16 – affinché potessero ottenere un finanziamento bancario - e che solo successivamente i committenti avevano optato per una diversa tipologia costruttiva (costruzione in calcestruzzo a telaio con intonaco bio composto di calce e canapa), con costi più elevati.
Quanto alla scelta dell'impresa appaltatrice, precisava che erano stati previamente raccolti più preventivi e che gli attori avevano liberamente scelto l' Controparte_6
impresa conosciuta ed apprezzata in zona e che aveva formulato l'offerta più
[...]
economica e vantaggiosa.
Quanto alla contabilità lavori, negava il geom. di essere stato incaricato di effettuare un Pt_3
controllo al riguardo, sostenendo che i committenti avevano deciso di gestire direttamente ed in economia i rapporti con le ditte e i fornitori. Pur in assenza di vincolo contrattuale, precisava il convenuto di aver verificato le misure, su richiesta della committenza ed in contraddittorio con l'impresa esecutrice, prima della presentazione degli stati di avanzamento lavori e di aver sempre comunicato gli esiti delle verifiche.
Negava poi il geom. l'assenza di progetti esecutivi, affermando di aver ricevuto dall'Arch. Pt_3
la tavola degli esecutivi delle partizioni interne con la distribuzione di massima degli arredi, CP_2 precisando anche che le tavole esecutive ricevute dall'arch. erano state poi utilizzate dallo CP_2
strutturista e dal termotecnico per redigere le tavole esecutive delle strutture e gli esecutivi degli impianti, senza contestazione alcuna.
Quanto poi alle varianti in corso d'opera, precisava il convenuto di aver sempre evidenziato la necessità di ottenimento della loro autorizzazione da parte degli enti competenti, di aver invitato la committenza ad attivarsi tempestivamente a tal fine e che gli attori si erano rivolti all'Arch. quando aveva CP_2
rappresentato loro che in mancanza avrebbe bloccato il cantiere.
Negava quindi di aver mai ordinato opere in variante, sostenendo che le varianti fossero correlate a modifiche richieste e volute dai committenti, che diceva essere stati sempre presenti in cantiere.
Contestava quindi ogni addebito al proprio operato sostenendo di aver svolto con assoluta diligenza i compiti affidatigli, di aver concordato ogni intervento con la committenza e di non aver potuto completare il proprio incarico essendo stato diffidato dall'accedere al cantiere.
Contestava altresì la sussistenza dei vizi e difformità lamentati dagli attori sulla scorta della perizia del loro consulente geom. CP_7
pagina 9 di 30 Negava dunque di essersi reso inadempiente all'incarico conferitogli, riteneva che la condotta degli attori fosse qualificabile quale recesso unilaterale ex 2227 c.c. e chiedeva l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il convenuto prendeva poi posizione sull'elaborato peritale depositato in sede di ATP, rappresentando la possibilità di depositare progetti in variante ed ascrivendo il mancato completamento dell'edificio a precisa scelta degli attori, che non avevano voluto presentare la SCIA che avrebbe consentito la conclusione del procedimento amministrativo con chiusura dei lavori.
Contestava quindi ogni pretesa risarcitoria.
In via riconvenzionale, assumendo di essere ancora creditore nei confronti dei coniugi Parte_6
chiedeva che costoro fossero condannati al pagamento del residuo importo dovuto – indicato nella somma di euro 12.182,31= (comprensivi di Cassa previdenza ed Iva) - oltre interessi moratori ex lege e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva altresì in giudizio l' (d'ora Controparte_5
in poi contestando le circostanze in fatto esposte dagli attori in citazione. Controparte_5
Sosteneva l'impresa:
- di essere stata incaricata, con contratto di data 9.3.2016, di realizzare la parte edilizia della costruzione, di aver quindi eseguito i lavori in conformità alle prescrizioni ed alle specifiche istruzioni della committenza, anche per il tramite del Direttore Lavori, operando quale nudus minister;
- che quanto realizzato corrispondeva a quando voluto, commissionato, disposto, visto e controllato dalla committenza;
- che gli attori avevano corrisposto all'appaltatrice gli importi dovuti per lavori effettivamente svolti, anche extracontratto, su incarico della committenza e per materiali effettivamente impiegati nella realizzazione dell'intervento e mai contestati;
- di vantare nei confronti degli attori un residuo credito di € 18.335,00 (iva compresa).
Assumeva infatti l'impresa convenuta che in corso d'opera erano state disposte e richieste varianti rispetto all'intervento originariamente previsto, con modifiche nella tipologia di opere e nella quantità di materiali, con conseguente dilatazione dei tempi di esecuzione e di consegna dei lavori ed incremento dei costi.
Precisava ad ogni buon conto che le opere non realizzate non erano state contabilizzate negli stati di avanzamento lavori e che in fase di ultimazione dei lavori la committenza, considerato che gli importi pagina 10 di 30 spesi avevano superato le originarie previsioni, aveva chiesto l'esibizione dell'ultimo SAL per verificare le proprie capacità finanziarie, disponendo la sospensione della fase cantieristica finale.
Precisava la convenuta di aver prontamente riscontrato la richiesta di consegna del libretto delle Misure lavori e che, a lavori sospesi, i committenti, tramite legale, avevano per la prima volta mosso generiche contestazioni in ordine all'intervento, invitando progettista, direttore lavori e impresa ad un incontro in contraddittorio con il proprio tecnico.
Evidenziava l'impresa convenuta di essersi resa disponibile ad un confronto, pur contestando le doglianze dei committenti, ma che questi avevano omesso di chiarire le proprie doglianze, tanto che l'appaltatore e direttore lavori, stante il tempo trascorso e il fermo di cantiere, avevano sollecitato i predetti a chiarire le proprie intenzioni.
Ne era seguita la notifica del procedimento per ATP e successivamente - non avendo i committenti più consentito l'accesso al cantiere– l'instaurazione del giudizio qui in esame.
Tanto sostenuto in fatto, l'impresa convenuta dichiarava innanzitutto di rinunciare alla clausola arbitrale, pur contestandone la pretesa nullità, e di accettare quindi il giudizio del Tribunale adito.
Contestava poi, nel merito, la fondatezza delle avversarie domande, eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi elencati ai punti 1-2-3-4-5-6 di pagina 67 dell'atto di citazione in quanto mai prima denunciati;
solo in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, chiedeva di accertare il grado di responsabilità dei committenti, del Direttore Lavori e del progettista in proporzione al rispettivo apporto causale e senza vincoli di solidarietà.
Invocando gli esiti dell'ATP, proponeva inoltre domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del residuo compenso dovuto, pari ad euro 18.335,00 (iva compresa).
Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
, per essere da questa manlevata e tenuta indenne. Controparte_9
Si costituiva in giudizio quale assicuratrice chiamata dal convenuto Controparte_3
Arch. contestando la fondatezza delle domande proposte nei confronti del proprio assicurato CP_2 ed eccependo la carenza della garanzia assicurativa e l'inoperatività della stessa.
Per la denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, chiedeva la terza chiamata l'accertamento della quota di responsabilità dell'Arch. nei confronti di ogni altro coautore del danno subito CP_2 dagli attori, l'accertamento delle perdite patrimoniali subite dagli attori ritenute rientranti nella garanzia assicurativa e l'esclusione della garanzia oltre il limite della quota di responsabilità dell'Arch.
invocava, in ogni caso, i limiti di polizza. CP_2
pagina 11 di 30 Si costituiva in giudizio , terza chiamata da parte del geom. Controparte_9 Parte_3
contestando integralmente le domande svolte da dagli attori nei confronti del proprio
[...]
assicurato – anche in punto di risarcimento del danno – ed eccependo comunque la carenza della garanzia assicurativa e la sua inoperatività.
Per la denegata ipotesi di condanna del geom. al risarcimento dei danni, invocava Parte_3
la compagnia assicuratrice i limiti di polizza, con le esclusioni e le franchigie ivi previste.
Si costituiva infine in giudizio , chiamata in giudizio dalla società Controparte_9
facendo proprie tutte le difese ed eccezioni Controparte_1
svolte dalla società nei confronti della società e contestando, quanto ai rapporti fra chiamante e chiamata, il fondamento e la sussistenza della garanzia azionata.
In via subordinata, per il caso di ritenuta operatività della polizza, richiamava la compagnia assicuratrice i limiti della copertura e le franchigie di polizza.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e, trattenuta una prima volta in decisione, veniva in seguito rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU e successiva integrazione.
Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito.
Va rilevato che prima dell'instaurazione del presente giudizio, con ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c., e , lamentando omissioni e difformità delle opere realizzate Parte_1 Parte_2 rispetto al progetto approvato, hanno chiesto l'accertamento e descrizione dello stato dei luoghi e delle opere, l'accertamento dei vizi e difformità progettuali, le cause di tali difformità, la verifica della loro ascrivibilità all'operato di ciascuno dei resistenti – ossia alle parti qui convenute Arch. quale CP_2
progettista, geom. quale Direttore Lavori ed Impresa Parte_3 Controparte_10
quale appaltatrice – l'accertamento della sanabilità o meno delle difformità riscontrate con quantificazione dei relativi costi, l'indicazione del minor valore dell'opera nonché la stima dei danni subiti e subendi dai ricorrenti anche in relazione al mancato-ritardato godimento dell'immobile.
All'esito degli accertamenti peritali, rispondendo al quesito formulato dal giudice, la nominata CTU
Arch. depositava l'elaborato peritale. Persona_1
Viene in esame un nuovo fabbricato residenziale unifamiliare con area esterna in proprietà sito in
Località Torbe di Negrar, via Toari, di un solo piano fuori terra, composto da un corpo principale articolato in volumi accostati, contraddistinti da coperture diverse, e da un corpo di fabbrica separato che, unitamente al portico, costituisce una sorta di dependance accessoria all'edificio. L'unità
pagina 12 di 30 abitativa risultava (all'atto dell'ATP) altresì dotata di cantina - ripostiglio con sviluppo planimetrico a
L e accesso esterno, ubicato al di sotto della terrazza e del portico A”.
Il compendio immobiliare risulta essere stato realizzato a seguito del rilascio del PdC 109/A del
Comune di Negrar.
In particolare, quanto alla cronologia progettuale e procedimentale dei lavori, risulta dall'ATP:
- che in data 05.05.2015, P.G. 0010560, l'arch. depositava presso il Comune di Negrar CP_2 domanda di PdC e contestuale istanza B.A “Per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in via Toari”, di proprietà dei ricorrenti e con indicazione dei seguenti professionisti coinvolti nell'esecuzione delle opere: (doc. 2 avv. Alessio)
o progettista opere architettoniche: arch. Persona_2
o D.L. delle opere architettoniche: geom. Tes_1
o Progettista e D.L. delle opere strutturali: ing. ; Per_3
o Progettista degli impianti: ing. Tes_2
- che successivamente la pratica edilizia e paesaggistica seguiva il seguente iter:
o in data 17.06.2015 venivano perfezionate le tavole grafiche;
o in data 08.07.2015 la Soprintendenza esprimeva Parere favorevole condizionato;
o in data 3.8.2015 venivano perfezionate le tavole grafiche;
o in data 12.08.2015 veniva rilasciata dal Comune di Negrar Autorizzazione
Paesaggistico Ambientale Pratica Edilizia n. 109A/15;
- che in data 29.09.2015 veniva rilasciato PdC 109/A.
- che in data 22.03.2016 l'arch. depositava presso il Comune di Negrar Dichiarazione CP_2
di Inizio Lavori, P.G. 0000674, con indicazione della quale esecutrice delle CP_11
opere e del geom. uale D.L.; Pt_3
- che in data 22.03.2016 veniva depositata presso il Comune di Negrar Denuncia delle opere in
c.a., N. 15/16, con indicazione dell'ing. quale progettista e D.L. delle strutture e Per_3 dell'arch. quale collaudatore delle opere nominato dalla committenza;
Persona_4
- che in data 19.07.2017, l'arch. depositava presso il Comune di Negrar domanda di CP_2
Autorizzazione Paesaggistico Ambientale con procedura semplificata per “Variante in corso
d'opera al PdC 105A/15”;
- che a seguito del deposito presso il Comune di Negrar di elaborati integrativi e sostitutivi – come dettagliati a pag. 12 dell'ATP. - in data 12.10.2017 veniva rilasciata dal Comune di
pagina 13 di 30 Negrar Autorizzazione Paesaggistico Ambientale in Variante, P.E. 109B/15 BBAA.;
- che in data 24.10.2017 il geom. depositava documentazione integrativa alla pratica Pt_3
c.a. n. 15 del 22.03.2016.
Consta altresì dall'elaborato peritale depositato in sede di ATP la presenza, nell'immobile realizzato, di difformità progettuali ed esecutive.
Segnatamente, con riferimento alle doglianze di cui al ricorso, avuto riguardo al progetto originario
(con riferimento al quale soltanto risulta essere stato emesso il titolo edilizio), ha accertato la CTU:
• Difformità nella posizione dei fori di facciata. In particolare, quanto alla posizione dei fori di facciata sul prospetto sud “La dimensione in altezza dei tre fori finestra realizzati in prossimità dello sporto di gronda risulta inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto.”. Quanto poi alla posizione dei fori di facciata sul fronte nord “La quota d'imposta esterna da terra dei quattro fori finestra è inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto, sono stati realizzati a cm 73 c.a da terra, mentre negli elaborati di progetto risultavano posti a cm 100 c.a da terra (quota desunta dall'elaborato grafico di prospetto in quanto non indicata).
• Difformità nella posizione dell'oblò lato nord, in quanto “L'apertura circolare risulta realizzata ad una quota d'imposta inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto
• Difformità di sagoma nello sviluppo delle falde dei tetti. Segnatamente ha rilevato la CTU che
“Le falde di copertura di tutti i corpi di fabbrica che compongono l'unità abitativa, tranne il corridoio con vetrata continua lato sud, evidenziano uno sviluppo di sagoma esterna delle falde di copertura dei singoli corpi di fabbrica maggiore rispetto alla rappresentazione grafica di progetto” come riportato nel dettaglio nell'elaborato peritale (v: pag. 19 CTU), riscontrando, in quanto realizzato:
- per i corpi di fabbrica A, C e Dependance, uno sviluppo di sagoma maggiore per circa 17/20 cm (valore medio) ed altresì che lo sporto di gronda è sorretto da travetti lignei viceversa non rappresentati negli elaborati grafici
- per il corpo di fabbrica B: uno sviluppo di sagoma maggiore per circa 26 cm (valore medio),
• Difformità nel numero, nelle forme e nella posizione dei camini: sono state infatti realizzate due canne fumarie emergenti rispetto alle tre previste negli elaborati di progetto;
la copertura terminale dei due camini risulta realizzata di forma lievemente diversa da quanto realizzato pagina 14 di 30 negli elaborati grafici di progetto;
la canna fumaria della dependance presenta maggiore dimensione in larghezza rispetto al disegno di progetto;
l'elaborato di progetto, nella sezione
BB e nel prospetto Ovest, rappresenta ubicazioni diverse e contrastanti della posizione della canna fumaria della dependance;
la canna fumaria della dependance risulta realizzata
“approssimativamente” nella posizione come rappresentata nell'elaborato di progetto Sezione
B-B', anche se maggiormente arretrata rispetto allo sporto di gronda.
• Difformità della tettoia piana antistante l'ingresso. La tettoia piana all'ingresso è stata realizzata di lunghezza inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto, presentando, dal lato prospiciente la strada, uno sviluppo in lunghezza inferiore di circa ml 1,00 rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici dell'originario progetto.
• Difformità nelle quote dimensionali interne, in particolare con riferimento alle altezze interne dei singoli corpi di fabbrica, che risultano maggiori rispetto a quanto indicato nella Tavola grafica dell'originario progetto (come nel dettaglio riportato a pag. 23 dell'elaborato di ATP).
• Difformità di forma del serramento facciata sud, in quanto la vetrata installata nella facciata sud, presenta una partitura interna delle ante difforme rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici del progetto originario (il progetto prevedeva una parete vetrata asimmetricamente ripartita in cinque campiture in parte costituite da serramenti fissi ed in parte apribili, il serramento installato risulta ripartito in sei campiture dimensionalmente simmetriche rispetto all'asse centrale).
Avuto invece riguardo al raffronto fra quanto realizzato e a quanto riportato nella variante già autorizzata dai Beni Ambientali del Comune di Negrar, ha rilevato la CTU:
• Quanto alla posizione dei fori di facciata: che la dimensione in altezza dei tre fori finestra realizzati in prossimità dello sporto di gronda corrisponde a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati alla Variante B.A. già autorizzata, mentre, con riferimento alla posizione dei fori di facciata lato nord, si ribadisce la medesima difformità rilevata rispetto all'originario progetto.
• Quanto alla posizione dell'oblò lato nord, la persistenza della medesima difformità rilevata rispetto all'originario progetto.
• Quanto alle falde dei tetti:
Per i corpi di fabbrica A, B e C: le falde di copertura come realizzate presentano uno sviluppo di sagoma sostanzialmente corrispondente alla rappresentazione grafica riportata nella Tav.
1b, anche se relativamente ai manufatti A e C lo sporto di gronda è sorretto da travetti lignei
pagina 15 di 30 viceversa non rappresentati negli elaborati grafici di variante.
- Per il corpo di fabbrica B si ravvisa un errore nella restituzione grafica dei prospetti e delle sezioni della Tav. 1b di Variante.
Nella Sezione BB - Stato Modificato, lo sviluppo della falda di copertura del fabbricato B è indicato come modificato rispetto al precedente stato autorizzato, viceversa tali modifiche non risultano riportate negli altri prospetti/sezioni dello stato modificato che viceversa rappresentano erroneamente la falda B ancora come precedentemente autorizzata.
- per la sola dependance le falde di copertura come realizzate presentano uno sviluppo di sagoma maggiore per circa 20 cm (valore medio), inoltre lo sporto di gronda è sorretto da travetti lignei viceversa non rappresentati negli elaborati grafici;
• Quanto alle forme dei camini e alla posizione delle canne fumarie: risulta esservi corrispondenza fra il numero delle canne fumarie realizzate ed emergenti dalle coperture dei fabbricati con quanto previsto negli elaborati grafici di Variante B.A. e fra la posizione della canna fumaria della Dependance con quanto rappresentato nella Sezione BB stato modificato. È stata invece rilevata la persistenza di refusi in alcune sezioni e prospetti dello stato modificato
(di variante) con erronea rappresentazione della canna fumaria nella posizione precedente. Ha parimenti rilevato la CTU la persistenza di difformità relative alla copertura terminale dei due camini ed alla maggior dimensione in larghezza della canna fumaria della Dependance.
• Difformità della tettoia piana antistante l'ingresso: anche sul punto si è confermata la difformità già registrata con riferimento al progetto originario.
• Quanto alle quote dimensionali interne, la sostanziale corrispondenza delle altezze interne dei corpi di fabbrica A, B e C, con quanto rappresentato nella Tavola 1b, mentre le altezze interne della risultano maggiori, come da misurazioni riportate nel dettaglio nell'elaborato CP_12
(v: pag. 31 ATP).
• Quanto alla forma del serramento facciata sud, la persistenza della medesima difformità rilevata rispetto all'originario progetto.
Accertate nei termini descritti le difformità dell'opera, devono essere vagliate le domande attoree con riferimento a ciascuna delle parti convenute.
Gli attori hanno infatti proposto nei confronti delle parti convenute plurime e articolate domande, formulate anche in via alternativa e/o gradata e progressivamente rimodulate in corso di giudizio.
Procedendo nell'ordine, va innanzitutto presa in esame la posizione del convenuto arch. CP_2
pagina 16 di 30 progettista delle opere. CP_2
Al hanno imputato gli attori: CP_2
- di non aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte;
- di aver, in particolare, omesso la redazione dei progetti esecutivi;
- di aver tardato nella predisposizione del progetto in variante;
- di aver poi presentato gli elaborati progettuali in variante apponendo firme apocrife, tratte da altri documenti sottoscritti dagli attori (che hanno anche sostenuto di aver firmato presso lo studio dell'arch. tavole del progetto in variante senza averne potuto prendere compiuta CP_2
visione in quanto allegatamente loro non dispiegate).
Hanno dunque chiesto, per tali ragioni, la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con il detto professionista ed il risarcimento – per i vari titoli dedotti ed anche in via solidale con le altre parti convenute – dei danni allegatamente patiti.
Orbene, risulta documentalmente che gli attori stipularono con l'Arch. la convenzione CP_2
d'incarico datata 18.11.2014, sottoscritta il 05.12.2014 (doc. 1 att.), con la quale il professionista veniva incaricato della progettazione preliminare e definitiva delle opere, comprensiva di: - progetto di massima;
- progetto definitivo per ottenimento PdC comune di Negrar;
- relazione paesaggistica;
- prog. esecutivo con distribuzione di massima degli arredi;
- particolari costruttivi e decorativi;
- autocertificazione Pt_7
Per le dette attività veniva pattuito dalle parti un compenso di € 10.000,00, il cui pagamento è incontestato in atti (oltre ad €1.600,00 da imputarsi, giusta quanto affermato dal convenuto CP_2
per integrazioni al rilascio del Pdc).
Non consta che gli attori, all'atto del conferimento dell'incarico, avessero rappresentato particolari ragioni d'urgenza - non essendo state prospettate, come precisato all'art. 5 del contratto, tempistiche particolari (“…non essendoci scadenze particolari”.) – né può dirsi che fosse prossima la nascita della figlia, avvenuta oltre un anno dopo il conferimento dell'incarico (v: doc. 56 att.).
In forza dell'incarico ricevuto l'Arch. diede quindi corso a quanto ivi previsto, elaborando il CP_2 progetto, presentando la documentazione necessaria all'ottenimento del P.d.C., ivi compresa la pratica per l'ottenimento della Autorizzazione Paesaggistico Ambientale, e depositando poi presso il Comune di Negrar la dichiarazione di inizio lavori, nonché la Denuncia delle opere in c.a; il tutto come riportato nella cronologia progettuale e procedimentale dei lavori riportata nell'elaborato peritale di ATP (v: pag.
10 ATP).
pagina 17 di 30 Sulla scorta del primo progetto elaborato dall'Arch. al quale gli attori non muovono specifici CP_2
appunti, vennero quindi intrapresi i lavori di costruzione del fabbricato abitativo attoreo.
Lamentano però gli attori che il si sia reso parzialmente inadempiente agli obblighi CP_2
contrattualmente assunti, non avendo curato la predisposizione del progetto esecutivo delle opere e delle tavole con i particolari costruttivi e decorativi.
Al riguardo va osservato che risulta pacifico che l'Arch. non abbia redatto un separato CP_2
progetto esecutivo – né le tavole con i particolari costruttivi e decorativi – avendo egli stesso riconosciuto la circostanza sostenendo che – essendosi incrinati i rapporti con gli attori – sarebbe stato concordato che vi avrebbe provveduto il Direttore Lavori.
Secondo quanto sostenuto dalla difesa del - che ha anche rimarcato come nella specie non CP_2
possa trovare applicazione la normativa in materia di appalti pubblici richiamata dagli attori, trattandosi di appalto privato - il progetto definitivo depositato presso il Comune di Negrar già conteneva comunque le dettagliate misure necessarie alla realizzazione dell'opera.
Circostanza che sembra in effetti trovare conferma nelle difese del convenuto geom. Pt_3
Direttore dei Lavori, che ha sostenuto di aver ricevuto dal i disegni esecutivi e non ha CP_2 nemmeno allegato di aver riscontrato carenze progettuali e di aver mosso rilievi sull'idoneità di quanto ricevuto ai fini della realizzazione dell'opera. Né risulta che abbiano lamentato carenze progettuali l'impresa appaltatrice o gli altri professionisti e ditte intervenuti.
Consta invece che il abbia redatto il progetto di distribuzione di massima degli arredi. CP_2
Così riepilogata l'attività svolta dall'Arch. deve escludersi che possa configurarsi grave CP_2
inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione d'incarico sottoscritta il 05.12.2014 e che ricorrano quindi gli estremi per la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale fra le parti.
Né può dirsi provato in giudizio che le difformità accertate in sede di ATP e di cui si è detto in precedenza siano da ascrivere alla carenza di progetti esecutivi, trattandosi di difformità accertate con riferimento a quanto risultante dal raffronto fra quanto realizzato e quanto indicato negli elaborati progettuali redatti dall'arch. e che non possono dunque ritenersi riconducibili a carenze CP_2
progettuali.
Va quindi anche esclusa la responsabilità dell'Arch. per le difformità accertate in sede di CP_2
ATP, sicché nemmeno possono trovare accoglimento, nei suoi confronti, le domande risarcitorie avanzate dagli attori.
Restano da esaminare le doglianze attoree relative alla successiva pratica in variante, anche ai fini della pagina 18 di 30 decisione della domanda riconvenzionale proposta dall'arch. CP_2
Va a tal proposito osservato che l'incarico per la predisposizione del progetto in variante non risulta essere stato formalizzato per iscritto e nemmeno risulta chiaro se esso sia stato conferito dagli attori direttamente o in via mediata tramite il geom. evincendosi dalla narrativa di citazione che gli Pt_3
attori si interfacciarono prevalentemente con il Direttore Lavori, il che parrebbe supportare l'allegazione del secondo cui vi sarebbe stata una precedente interruzione dei rapporti con gli CP_2
attori).
È comunque pacifico che il venne incaricato dagli attori della predisposizione della variante CP_2
al progetto originario, variante che, giusta quanto si legge in atto di citazione, doveva avere ad oggetto:
I. La realizzazione della cantina (sottostante al porticato con l'arco rivestito in pietra nel corpo cucina);
II. ; Controparte_13
III. Spostamento dell'impianto fotovoltaico (originariamente e erroneamente posizionato dal progettista sulla falda del tetto meno esposta al sole).
IV. Modifica della pavimentazione esterna all'edificio;
V. Realizzazione del garage.
Risulta altresì che il – che era stato anche sollecitato a procedere alla variante (v: doc. 50 att.) CP_2
– abbia poi predisposto l'elaborato progettuale, che venne poi incontestatamente sottoscritto dagli attori nell'incontro pacificamente tenutosi il 05.07.2021 presso lo studio del professionista.
Sottoscrizione che sottende l'accettazione di quanto ivi riportato, essendo indiscussa la piena capacità degli attori di autodeterminarsi. Quand'anche quindi le tavole non fossero state loro dispiegate – circostanza contestata dalla difesa del che ha sostenuto invece che vennero esaminate e CP_2
discusse nel dettaglio – ciò non potrebbe riverberarsi sulla validità del rapporto contrattuale, né in ogni caso integrare inadempimento del professionista, al quale gli attori avrebbero potuto/dovuto, prima di sottoscrivere il documento, chiedere tutte le delucidazioni ritenute necessarie (anche per meglio comprendere la restituzione grafica del fabbricato e delle varianti).
Emerge poi dalla cronologia progettuale e procedimentale dei lavori che in data 19.07.2017 l'architetto depositò presso il Comune di Negrar Domanda di Autorizzazione Paesaggistico Ambientale CP_2 con procedura semplificata per “Variante in corso d'Opera al PdC”, ottenendo, all'esito dell'iter, il rilascio dal Comune di Negrar, in data 12.10.2017, di Autorizzazione Paesaggistico Ambientale in
Variante P.E. 109B/15 BBAA.
Pratica che non venne poi coltivata ai fini del conseguimento del relativo titolo edilizio.
pagina 19 di 30 Va tuttavia osservato come dall'elaborato peritale dimesso in sede di ATP emergano difformità anche fra quanto realizzato ed il provvedimento autorizzativo in variante B.A. sicché gli attori, quand'anche avessero ottenuto il titolo edilizio sulla scorta della pratica presentata dall'Arch. avrebbero CP_2 comunque avuto la necessità di presentare un'ulteriore pratica ex post per la regolarizzazione delle difformità del compendio.
Sotto questo profilo può dunque ravvisarsi l'inadempimento del professionista, che deve ritenersi non aver provveduto, all'atto dell'elaborazione del progetto in variante, ad una previa e puntuale verifica dello stato dei luoghi, così da presentare una pratica in variante che consentisse l'ultimazione dei lavori in piena conformità al progetto e nel rispetto della normativa Paesaggistico Ambientale ed urbanistico edilizia, leggendosi peraltro nell'ATP che il provvedimento in Variante B.A., già rilasciato ed in corso di validità, in quanto “autorizzativo”, presuppone la verifica della sola rispondenza del realizzato a quanto oggetto di richiesta come illustrato negli elaborati grafici”.
Non assumono invece diretta rilevanza nel presente giudizio le doglianze attoree relative alle modalità di presentazione da parte del della pratica relativa al progetto in variante, né le vicende CP_2
relative al separato giudizio per querela di falso, dei cui esiti è stato riferito negli scritti conclusionali.
Poiché peraltro non consta una correlazione causale fra le difformità dell'opera realizzata e la pratica in variante predisposta dall'Arch. deve anche sotto tale profilo essere respinta la domanda CP_2
risarcitoria degli attori nei confronti del detto convenuto.
Rimane conseguentemente assorbita ogni questione in ordine alla domanda di manleva proposta dall'Arch. nei confronti della propria compagnia assicuratrice chiamata in causa, CP_2 [...]
Controparte_3
Tuttavia, nemmeno può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal CP_2 dovendosi osservare, quanto alla pretesa correlata all'incremento del valore del fabbricato rispetto a quanto stimato nel progetto originario, come le stesse allegazioni difensive del – secondo il CP_2
quale i rapporti con gli attori si sarebbero interrotti alla verifica dei costi della casa di legno ed egli non predispose quindi i progetti esecutivi – consentano di ritenere comunque tacitata ogni pretesa in ordine alla convenzione d'incarico sottoscritta il 05.12.2014.
L'inadempimento del professionista in ordine alla pratica in variante di cui si è detto induce invece al rigetto di ogni pretesa economica del in relazione ad essa. CP_2
Va dunque rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto arch. nei CP_2
confronti degli attori.
pagina 20 di 30 Deve ora essere presa in esame la posizione all'impresa appaltatrice Controparte_10
È documentato in atti (v. doc. 9 att.) che gli attori stipularono con la ditta Controparte_10 un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione del fabbricato di civile abitazione
[...]
di cui alla concessione edilizia 109A/15, rilasciata in relazione al progetto redatto e presentato dall'Arch. CP_2
È altresì pacifico che l'impresa abbia poi intrapreso i lavori, incontestatamente proseguiti sino all'estate
2017, quando gli attori sollevarono le contestazioni in atti, cui fece poi seguito il procedimento di ATP.
Procedimento che ha riscontrato le difformità di cui già si è detto – da intendersi qui richiamate – che hanno reso necessaria la presentazione di pratiche di regolarizzazione.
Consta in particolare dalla CTU disposta nel presente giudizio che dopo il procedimento di ATP, in relazione all'immobile in Negrar (VR), via Toare 1/c oggetto di causa, vennero presentate nuove pratiche edilizie e segnatamente:
1.a) Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 050A/19_ACP presentata il
12/03/2019 e rilasciata in data 05/09/2019 con parere favorevole. Domanda presentata per parziali difformità - dettagliate nell'elaborato peritale (v: pag. 5 CTU) - rispetto all'originaria Autorizzazione
Paesaggistica n. 109A/15_BBAA del 12.08.2015 (e successivo titolo edilizio PdC 109A/15) e non rispetto all'Autorizzazione Paesaggistica n. 109B/15_BBAA, rilasciata in data 12.10.2017.
1.b) SCIA tardiva intervento in corso di esecuzione n. 050B/19 presentata il 20/09/2019, con la quale sono state regolarizzate dal punto di vista “edilizio”, mediante l'acquisizione di titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 37 comma 5, le parziali difformità per le quali era già stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità “paesaggistica”.
1.c) Segnalazione Certificata di Agibilità presentata in data 04/10/2019, con la quale si è concluso l'iter amministrativo della pratica edilizia originariamente assentita con Autorizzazione Paesaggistica n.
109A/15_BBAA del 12.08.2015 e successivo titolo edilizio PdC 109A/15.
2) Domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria “per ampliamento di un edificio di civile abitazione (L.R. n. 14/2019 Veneto 2050) per la realizzazione di autorimessa” n. 233A/19_BBAA presentata il 9/12/2019 e rilasciata in data 04/03/2020, poi archiviata a seguito di comunicazione di rinuncia e richiesta di archiviazione da parte degli attori (prot. 36262 del 16.12.2022).
A seguito della presentazione delle pratiche edilizie di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.
050A/19_ACP del 05/09/2019 e successiva SCIA tardiva intervento in corso di esecuzione n. 050B/19 del 20/09/2019 risultano quindi all'oggi regolarizzate le difformità rilevate in sede di ATP, senza che pagina 21 di 30 siano intervenuti interventi demolitivi e che si prospettino ulteriori spese future in capo agli attori (v: pagg.
8 -10 CTU).
A prescindere dal fatto che gli attori, per loro determinazione, abbiano scelto di procedere alla sanatoria delle difformità accertate avendo quale riferimento il primo progetto elaborato dall'Arch. per CP_2
il quale era stato rilasciato il PdC, e non la successiva pratica in variante, che pure aveva ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale in Variante, è indubitabile che ai fini della regolarità dell'immobile fosse necessario procedere alla sanatoria delle accertate difformità; difformità la cui sussistenza non può che essere ricondotta all'operato dell'impresa esecutrice dei lavori – salvo quanto si dirà di seguito con riferimento alla posizione del Direttore Lavori - per non aver puntualmente rispettato le indicazioni progettuali.
Di tali difformità l'impresa convenuta dovrà quindi rispondere sul piano risarcitorio, non potendosi invece ravvisare gli estremi per la declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto.
Ha invero chiarito la Suprema Corte che, in materia d'appalto, la disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (v: Cass. civ.
05/07/2022 n. 21188).
Dovendosi nella specie escludere, sulla scorta delle risultanze peritali, che le difformità riscontrate abbiano inciso sulla struttura e funzionalità dell'opera, non può che essere respinta la domanda di risoluzione del contratto.
Né può trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto che gli attori si sono determinati nel senso della sanatoria dell'immobile nella conformazione realizzata dall'impresa, senza procedere ad interventi demolitori e/o a rifacimenti, sicché gli importi pagati possono dirsi esborsi utilmente sostenuti.
Nemmeno può ritenersi che gli attori abbiano versato all'impresa somme in eccedenza emergendo al contrario dalla CTU come risulti ancora dovuto all'impresa, per le opere eseguite, l'importo di
€17.630,00 IVA esclusa.
Né si ravvisa la necessità di dare corso ad ulteriori accertamenti peritali per la verifica di tutta la pagina 22 di 30 contabilità lavori, tenuto conto che il Direttore Lavori, alla richiesta dei committenti, risulta aver verificato i SAL, apportandovi all'occorrenza le rettifiche ritenute necessarie e che gli stessi committenti risultano aver attentamente vagliato i conteggi predisposti dall'impresa.
Né del resto gli attori hanno indicato voci di costo errate e non rettificate e/o mosso rilievi specifici ai conteggi riportati nei SAL.
Neppure risulta – non essendo stati mossi specifici rilievi in proposito – che l'impresa abbia inserito nei
SAL voci relative a lavorazioni non eseguite.
Nemmeno si ritiene possano essere oggetto di restituzione i costi – quantificati in CTU, sulla scorta dei
SAL, nell'importo di €11.595,49 - afferenti alla realizzazione del garage e della cantina poi oggetto di tombamento, dovendosi sul punto osservare:
- che tali manufatti facevano parte delle opere oggetto della variante richiesta dagli attori e successivamente predisposta dall'arch. CP_2
- che per tale variante era stata rilasciata dal Comune di Negrar Autorizzazione Paesaggistico ambientale in variante in data 12.10.2017;
- che non può dunque dubitarsi del fatto che dette opere siano state volute e commissionate dagli attori;
- che risulta dai chiarimenti resi dall'Arch. all'udienza del 28.09.2023 che gli attori hanno Per_1 optato per “regolarizzare” le difformità rispetto al primo progetto, nel quale non erano comprese né la cantina né il garage, oggetto invece della variante che aveva ottenuto l'Autorizzazione
Paesaggistico Ambientale ma non il titolo comunale;
- che non può peraltro escludersi che gli attori possano in futuro fruire delle opere realizzate, constando in atti che gli attori hanno già presentato altra autonoma pratica edilizia per la realizzazione di cantina e garage, poi volontariamente rinunciata (per quanto si evince per la ritenuta necessità di intervenire sulle opere in c.a.;)
- che in ordine all'idoneità delle opere sotto il profilo statico va comunque osservato come abbia chiarito la CTU, alla già detta udienza 28.09.2023, che una parte delle murature dell'immobile – segnatamente quella relativa all'area di sedime e del cortile antistante (dunque deve presumersi anche per la parte relativa alla cantina, vista la sua ubicazione) - risulta collaudata ai fini dell'agibilità dell'immobile;
- che nessun approfondimento deve comunque disporsi sul punto, trattandosi di profilo d'indagine tardivamente introdotto.
pagina 23 di 30 Vanno dunque respinte le domande di riduzione del prezzo e restitutorie avanzate dagli attori nei confronti dell'impresa appaltatrice e va per contro accolta la domanda riconvenzionale dell'appaltatrice tesa ad ottenere il pagamento dell'importo ancora dovutole di €18.335,00 IVA inclusa (corrispondente all'importo indicato dalla CTU, oltre iva 4%).
Gli attori vanno quindi condannati al pagamento del detto importo in favore dell'impresa
[...]
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Controparte_1
effettivo.
Occorre a questo punto procedere al vaglio delle richieste risarcitorie avanzate dagli attori.
Ai fini della liquidazione del risarcimento, vanno innanzitutto presi in esame i costi sostenuti dagli attori per la sanatoria del cespite, come evincibili dalla CTU, e segnatamente:
- la somma di € 1.736, 58 per spese di pratiche edilizie;
- la somma di €3.200,00 oltre iva per la realizzazione del solaio ligneo e del completamento della tettoia della dependance (v: docc. 131 e 132 att.); manufatto attualmente ancora in essere e la cui realizzazione risulta avvenuta per la regolarizzazione delle difformità accertate in sede di
ATP.
- il dovuto per oneri professionali per la presentazione delle pratiche di regolarizzazione edilizia.
Oneri che la CTU ha quantificato nell'importo di €9.450,00, evidenziando come esso sia stato tratto da meri preventivi di spesa e non da documentazione comprovante effettivi esborsi e sia riferito a pratiche che non hanno avuto ad oggetto unicamente le rilevate difformità, ma anche altre modifiche richieste dagli attori;
modifiche, che hanno all'evidenza anch'esse richiesto attività di studio da parte del professionista incaricato della presentazione della pratica edilizia.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che risulta comunque accertato dal CTU che gli attori hanno presentato la pratica in sanatoria, sicché sono chiamati a sostenere anche gli oneri correlati all'attività a tal fine svolta dal professionista incaricato, si stima congruo riconoscere tale voce di danno nei limiti dell'importo di €6.000.00 oltre iva e accessori.
Non possono peraltro essere tenuti in considerazione ai fini della decisione i documenti dimessi dalla difesa attorea in allegato alla comparsa conclusionale, il cui deposito deve ritenersi tardivo e che nemmeno risultano essere sopravvenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Va infine escluso che le difformità sanate incidano sull'estetica del fabbricato o sua funzionalità e che possa da esse essere derivato un deprezzamento dell'immobile, dovendosi qui recepire le condivisibili e articolate argomentazioni svolte sul punto dalla CTU Arch. (v: pagg. 7 e 8 integrazione peritale) Per_1
pagina 24 di 30 – che devono intendersi richiamate per relationem – in ragione delle quali ha concluso la CTU (che non si è limitata ad una valutazione atomistica delle difformità, ma le ha valutate anche nella logica compositiva d'insieme) che la regolarizzazione delle difformità non ha comportato modifiche alle capacità prestazionali e di utilizzo dell'immobile, né ha inciso negativamente sull'estetica interna ed esterna del fabbricato, non rilevando pertanto oggettivi elementi a cui ricondurre un'eventuale riduzione del valore commerciale dell'immobile.
Quanto poi alle altre voci di danno prospettate dagli attori, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento delle somme pagate a titolo di IMU nel periodo di esecuzione dei lavori, trattandosi di esborso correlato alla proprietà dell'immobile e non risultando peraltro fornita prova – a prescindere da ogni altra considerazione - della sussistenza dei presupposti giuridici per l'esenzione da tale imposta con l'ultimazione dei lavori.
In ordine poi alla domanda risarcitoria da ritardato ingresso dell'immobile, è dirimente rilevare come non possa comunque trovare accoglimento la richiesta di risarcimento danno in ragione del valore locatizio del bene.
Considerato infatti che l'immobile era destinato ad essere abitato dagli attori e non ad essere posto a reddito, deve escludersi la configurabilità di un danno economico da lucro cessante.
Né risulta provato nella specie un danno patrimoniale in termini di danno emergente, non avendo gli attori allegato e provato di essere stati chiamati a sostenere esborsi per la precedente sistemazione abitativa.
La domanda di risarcimento danno proposta dagli attori può dunque trovare accoglimento nei soli limiti di cui si è detto e dunque per il complessivo importo di €10.936,58, oltre iva e accessori sull'importo di
€6.000,00.
Deve essere ora presa in esame la posizione del convenuto Geom. con il quale gli attori Pt_3 hanno stipulato il contratto di conferimento d'incarico professionale avente ad oggetto la Direzione dei
Lavori del fabbricato per cui è causa (v: doc. 2 att.).
Va rammentato che il Direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, deve assicurare la conformità dell'opera al progetto e alle regole della tecnica (v: Cass. civ. 11/02/2025, n. 3523) e che il suo comportamento, involgendo l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”. Rientrano infatti nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva pagina 25 di 30 realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
non si sottrae dunque a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ. 20/01/2021,
n. 1004; Cass. civ. 2913/2020; Cass. civ.7336/2019).
In caso di vizi di costruzione delle opere appaltate, la responsabilità per il risarcimento del danno può quindi essere solidalmente attribuita sia all'impresa appaltatrice, che ha eseguito le opere non a regola d'arte, sia al direttore dei lavori, che ha omesso la dovuta vigilanza (Cass. civ. 10228/2025).
Nella specie, alla luce dell'accertata sussistenza di opere realizzate in difformità al progetto, deve ritenersi che in relazione ad esse il D.L. non abbia adeguatamente vigilato sull'esecuzione delle opere risultate difformi, dovendosi fra l'altro ritenere, per la tipologia di difformità, che la specifica competenza tecnica del direttore lavori avrebbe dovuto consentirne agevolmente il riscontro.
Si ritiene pertanto che dei danni patiti dagli attori, come in precedenza già dettagliatamente indicati, debba rispondere in solido con l'impresa, ed in pari quota, anche il convenuto geom. CP_1
quale Direttore dei Lavori.
L'impresa appaltatrice ed il Direttore Lavori devono dunque essere condannati, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di €10.936,58 oltre iva e accessori sull'importo di
€6000,00, liquidata a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi - con esclusione dell'importo di €6.000,00 oltre iva e accessori riconosciuto per compensi professionali, liquidato all'attualità - alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Quanto invece alle doglianze attoree in ordine all'omessa verifica della contabilità lavori, va osservato come tale incombente non fosse annoverato fra le prestazioni oggetto dell'incarico conferito al geom.
(dettagliate nell'allegato A) del contratto, come precisato all'art. 3 del medesimo) e come Pt_3
questi, alla richiesta della committenza di procedere a tali verifiche, vi abbia poi provveduto.
Avuto riguardo al complesso dei lavori realizzati e alla natura e tipologia delle difformità riscontrate deve peraltro escludersi che possa profilarsi un grave inadempimento del convenuto CP_14 Pt_3
tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Al geom. spetta dunque il compenso per le prestazioni svolte come Direttore dei Lavori Pt_3
(comunque dovuto anche ex art. 1458 c.c.).
pagina 26 di 30 Deve pertanto trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal geom. tesa ad Pt_3
ottenere il pagamento di quanto ancora spettantegli per compensi professionali e spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, compenso richiesto per la somma di €12.182,31 comprensiva di Cassa
Previdenza ed IVA.
Importo che può essere recepito, risultando inferiore alla quantificazione operata dalla CTU in sede di
ATP, effettuata tenendo conto delle prestazioni pattuite, delle prestazioni non svolte e/o non completate e degli acconti versati (senza considerare la realizzazione della cantina oggetto di variante non compresa nell'originario conferimento incarico).
Gli attori vanno dunque condannati al pagamento, in favore del geom. del detto importo, Pt_3
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Restano ora da esaminare le domande di manleva rispettivamente proposte dall'impresa
[...]
e dal geom. nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici Controparte_1 CP_1
chiamate in causa.
Procedendo nell'ordine, va vagliata quella proposta dall'impresa appaltatrice nei confronti di
[...]
CP_4
Domanda che, per quanto si dirà di seguito, non può essere accolta.
Come sostenuto infatti dalla chiamata la fattispecie in esame non rientra nella Controparte_4 copertura assicurativa di cui alla polizza contratta dall'impresa.
Va invero osservato che l'art. 42 lettera f) annovera fra le esclusioni i danni alle opere in costruzione e
a quelle sulle quali si eseguono i lavori.
Esclusione che non trova deroga nelle estensioni di garanzia di cui all'art. 47 lettere C, D ed E di polizza, non attenendo i danni oggetto di risarcimento né a condutture ed impianti sotterranei (lett. D), né a danni da interruzione e sospensione di attività (lett. E), né a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che non potevano essere rimosse (lett. C).
Il danno di cui è stato riconosciuto il risarcimento è infatti unicamente correlato agli esborsi sostenuti dagli attori per la regolarizzazione dell'immobile e dunque a fattispecie ben diversa da quella indicata in polizza.
Va invece accolta la domanda di manleva proposta nei confronti di dal geom. Controparte_4
Parte_3
Il geom. ha documentato in atti di aver stipulato due polizze con Pt_3 Controparte_4
ossia la Polizza n. 41332005908 (doc. n. 1 geom. poi sostituita dalla Polizza Pt_3
pagina 27 di 30 n.00041332300171 (doc. 2 geom. . Pt_3
Solo in riferimento alla prima la compagnia assicuratrice chiamata risulta aver preso posizione, contestando la carenza della garanzia assicurativa dal convenuto invocata e la sua inoperatività.
Contestazioni che, avuto riguardo alle condizioni richiamate, non meritano accoglimento.
Deve innanzitutto escludersi che l'art. R18 delle condizioni di polizza possa determinare la carenza di garanzia assicurativa, dovendosi ritenere che la limitazione riguardi la sola quota parte di responsabilità del condebitore solidale.
Deve peraltro condividersi la tesi della difesa del geom. n ordine alla natura vessatoria della Pt_3
clausola di cui sopra, il cui contenuto è tale da incidere in modo significativo sull'estensione della garanzia.
Ciò anche a mente della giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito come nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato ( v: Cass. civ.
20/11/2012, n. 20322; Cass. civ., 05/02/2024, n. 3249) risultando altrimenti vanificata la portata dell'art. 1917 c.c. (v: Cass. civ. n. 13758/2025).
Deve dunque dichiararsi la nullità della clausola in esame, non essendo stata oggetto di specifica approvazione.
Non risulta poi attinente alla fattispecie la condizione di cui all'art. R19 di polizza, riferita all'ipotesi di danni a cose, e nemmeno ricorre uno dei casi di esclusione della copertura assicurativa di cui all'art.
R20.
Né ricorrono le ipotesi contemplate alle citate lettera n) – danni da perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti da pubbliche
Autorità; alla lettera o): danni da perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge e alla lettera p) danni da perdite patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate.
La terza chiamata va dunque tenuta a manlevare e tenere indenne l'assicurato Controparte_4
di quanto chiamato a pagare in forza della statuizione condannatoria di cui alla presente sentenza.
Quanto infine alle spese di lite, la reciproca soccombenza fra gli attori e le parti convenute e pagina 28 di 30 l'evoluzione del giudizio, connotata da domande rimodulate anche in ragione delle pratiche edilizie successive all'ATP, inducono a disporne l'integrale compensazione fra tutte le parti in causa, anche con riferimento alla fase di ATP.
Le spese di CTU, sia relative alla fase di ATP, che alla CTU e successivo supplemento disposti nel presente giudizio – come già liquidati - devono essere posti a carico degli attori e delle parti convenute in solido, stanti gli esiti degli accertamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
Le domande attoree nei confronti del convenuto Arch. Controparte_2
RIGETTA
La domanda riconvenzionale del convenuto Arch. nei confronti degli attori. Controparte_2
CONDANNA
l'impresa ed il geom. in Controparte_1 CP_1
solido fra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di €10.936,58, oltre iva e accessori limitatamente alla somma di €6.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi (con esclusione dell'importo di
€6.000,00, oltre iva e accessori riconosciuto per compensi professionali, da ritenersi liquidato all'attualità) alla presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
RIGETTA
La domanda di manleva proposta dall'impresa Controparte_1
nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_15
CONDANNA
La compagnia assicuratrice a manlevare e tenere indenne Controparte_15
l'assicurato geom. per quanto chiamato a pagare in forza della statuizione Parte_3
condannatoria di cui alla presente sentenza.
CONDANNA
Gli attori e al pagamento della somma di €18.335,00 IVA inclusa in Parte_1 Parte_2 favore dell'impresa oltre interessi legali dalla Controparte_1
pagina 29 di 30 data della domanda al saldo effettivo.
CONDANNA
Gli attori e al pagamento, in favore del geom. della residua Parte_1 Parte_2 Pt_3
somma dovuta, pari ad €12.182,31, comprensiva di Cassa Previdenza ed IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
COMPENSA
Integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa, anche con riferimento al procedimento di ATP.
PONE
Le spese di CTU, sia quanto alla perizia espletata nel procedimento di ATP, sia quanto alla CTU e successivo supplemento disposti nel presente giudizio, a carico delle parti in solido.
Verona, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2019 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARLI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
PARTI ATTRICI
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli Avv.ti LAI RITA e SOAVE ARNALDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
GEOM. C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli Avv.ti BORELLI FILIPPO e ZAGHI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ARCH. C.F. ), Controparte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. BONATTI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata agli atti del fascicolo telematico in data 04.12.2019
PARTI CONVENUTE
pagina 1 di 30 e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SORDELLI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_3 quale chiamata in causa dal geom. con il patrocinio dell'avv. COATO LAURA ed Parte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. Controparte_4
), P.IVA_3
quale chiamata in causa dalla società con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CROCE MICHELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
PARTI TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6 marzo 2024.
Per parte convenuta Controparte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per parte convenuta geom. Parte_3
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per parte convenuta Arch. Controparte_2
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per la terza chiamata Controparte_3
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5 marzo 2024.
Per la terza chiamata quale chiamata in causa dal geom. Controparte_4 Parte_3
[...]
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18 marzo 2024. pagina 2 di 30 Per la terza chiamata quale chiamata in causa dall'impresa Controparte_4 [...]
Controparte_1
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7 marzo 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio l'Arch. il geom. Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e l' al fine ottenere Parte_3 Controparte_5
la declaratoria di risoluzione per inadempimento delle parti convenute dei contratti con le stesse rispettivamente stipulati o, in subordine, l'accertamento del diritto di recesso degli attori.
Hanno quindi chiesto gli attori, ferma la dichiarazione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei professionisti convenuti e l'accertamento della sussistenza delle difformità e vizi denunciati in sede di ATP, la condanna dell' alla restituzione delle somme versate in eccedenza, oltre al Controparte_5
risarcimento dei danni e alla condanna agli obblighi restitutori-ripetitori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata hanno chiesto gli attori l'accertamento della responsabilità delle parti convenute per difformità e vizi ex artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. e la condanna dell'impresa, in solido con il geom.
e l'arch. al risarcimento dei danni patiti per la necessità di eliminare le difformità Pt_3 CP_2
riscontrate.
In ogni caso hanno chiesto gli attori la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti, quantificati in circa 120.000,00€ oltre interessi e rivalutazioni.
Allegando la nullità di ogni rapporto e l'inutilizzabilità delle opere abusive, i signori Parte_4 hanno inoltre chiesto la condanna dell'appaltatore alla restituzione delle somme corrispostegli in relazione alle opere realizzate, da determinarsi in giudizio anche mediante CTU, salvo il risarcimento dei danni per eventuali oneri conseguenti, oltre interessi e rivalutazione.
Ancora, hanno chiesto gli attori la condanna dei convenuti, in solido o in via esclusiva in ragione della accertata responsabilità, al risarcimento di ogni altro danno rispettivamente imputabile, conseguente alla condotta inadempiente o ad illecito contrattuale ex art. 2043 c.c..
Hanno chiesto, inoltre, la condanna dell'appaltatore al rimborso di tutte le spese sostenute per utenze, quantificate in circa 1.000,00€, o nella diversa somma di giustizia.
Il tutto oltre rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle proposte domande hanno allegato gli attori:
pagina 3 di 30 - di aver incaricato l'Arch. della progettazione preliminare e definitiva delle Controparte_2
opere per la costruzione di un edificio residenziale in Comune di Negrar, stipulando con lo stesso il contratto di data 18.11.2014, sottoscritto il 05.12.2014;
- che l'immobile doveva essere realizzato in tempi brevi – circa un anno – per consentire alla famiglia il trasferimento alla nascita della secondogenita, essendo gli attori precariamente residenti in immobile di modeste dimensioni;
- che il contratto indicava le prestazioni richieste al professionista, quantificandone il compenso in €10.000,00, pagato dagli attori alle scadenze pattuite;
- di aver corrisposto all'arch. l'ulteriore importo di €1.600,00 per prestazioni non CP_2
specificate;
- che nel contratto con l'arch. veniva indicato quale futuro direttore lavori il geom. CP_2
ossia la persona che aveva consigliato agli attori di rivolgersi all'arch. Parte_3
per la progettazione;
CP_2
- di essersi in un primo tempo orientati per la realizzazione di una casa in parte in legno, ipotesi poi abbandonata in ragione dei costi da sostenere;
- di aver precisato ad entrambi i professionisti di avere a disposizione un budget per la realizzazione dell'opera di €240.000,00, importo limite sul quale i professionisti non avevano manifestato alcuna riserva o perplessità;
- di aver quindi stipulato un contratto d'incarico anche con il D.L. geom. nel cui all. A Pt_3
erano state elencate analiticamente le prestazioni di cui era stato incaricato il professionista e nel quale avevano annotato gli acconti versati;
- che nell'allegato A) il geom. aveva annotato di proprio pugno i compensi Parte_3 extra, scontando l'importo di €1.800,00 a fronte della scelta della ditta
[...]
quale impresa appaltatrice, impresa voluta dal Direttore Lavori Controparte_1
ed il cui legale rappresentante era suo cugino;
- che il progetto elaborato dall'arch. sottoscritto anche dal DL, era stato presentato al CP_2
Comune di Negrar, che aveva poi rilasciato il permesso di costruire di cui alla pratica edilizia n.
109A/15, previo parere vincolante ex art. 146 co. 5 D.Lgs 42/2004 della Soprintendenza per il
Beni Ambientali e Architettonici di Verona datata 8/07/2015 prot. n. 14714 (all. 7);
- che in data 9.3.2016 gli attori avevano quindi sottoscritto il contratto d'appalto con l'
[...]
Controparte_6
pagina 4 di 30 - che detta impresa, collaborando con la ditta Pauletti Srl di Arbizzano che commercializza materiale di cd Bioedilizia, aveva proposto una tecnica relativamente nuova e “biocompatibile”, ossia la canapa calce della ditta Equilibrium, assicurando gli attori che il sovrapprezzo non avrebbe ecceduto i 10-15 mila euro, proposta che era stata accettata dagli attori;
- che in data 23 marzo 2016 era stata presentata la Dichiarazione di inizio lavori;
- che nel corso delle opere l'impresa edile aveva presentato stati di avanzamento lavori, ottenendo pagamenti per complessivi €262.469,5, oltre ad acconti per € 6.000,00;
- che, disattendo i propri obblighi, il DL non aveva eseguito la verifica della contabilità dell'impresa, nella quale gli attori avevano riscontrato macroscopici errori;
- che il progettista non aveva né redatto, né consegnato all'impresa e/o ai committenti i disegni esecutivi;
- di avere ripetutamente richiesto alla D.L., nell'aprile 2017, notizie in ordine alla chiesta variante al progetto approvato, di aver successivamente sollecitato la pratica al progettista e di aver poi sottoscritto presso lo studio dell'arch. - in occasione dell'incontro del 5 luglio 2017 - il CP_2 frontespizio di tre tavole grafiche di variante in corso d'opera datate 23.6.2017, in tesi non dispiegate dal progettista;
- di aver anche chiesto alla D.L., nel giugno 2017, spiegazioni sul costo dei lavori di realizzazione dell'opera, che appariva ingiustificatamente aumentato;
- che solo in data 19 luglio 2017 era stata depositata dall'arch. in Comune di Negrar CP_2
istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale Semplificata (all. 17), il cui contenuto non era stato loro reso noto;
- di aver poi riscontrato, poco prima del deposito del ricorso per ATP, che le firme apparentemente apposte dagli attori sulle tavole di progetto di variante erano apocrife, in quanto realizzate verosimilmente con uno scanner o copie fotostatiche di altri documenti, ovvero mediante altre riproduzioni informatiche;
- che nel corso delle operazioni peritali espletate nell'ambito del procedimento di ATP successivamente incardinato era emerso, ad attenta lettura, che anche l'incarico per la sottoscrizione digitale della variante al PdC del 23.6.2017 riportava firme apocrife e che riportava la firma apocrifa della anche la domanda di Autorizzazione Paesaggistico Pt_1
Ambientale nella parte titolata “elezione di domicilio”;
- di aver riscontrato che nel progetto di variante depositato in data 19 luglio 2017 erano state pagina 5 di 30 evidenziate variazioni d'opera mai richieste, peggiorative, dovute ad errori o variazioni arbitrarie da parte dell'appaltatore e conseguenti alla omessa redazione dei disegni esecutivi da parte del progettista e alla violazione da parte del DL dei doveri di vigilare la corretta esecuzione dell'opera;
- che le problematiche emerse li avevano indotti a rivolgersi ad un legale ed avevano trovato conferma nella successiva relazione tecnica del geom. Controparte_7
- di aver quindi incardinato procedimento per ATP, stante l'urgenza di accertare lo stato dei luoghi;
- che le conclusioni dell'elaborato depositato in tale procedimento avevano confermato la sussistenza di vizi e difformità.
Così ricostruita la vicenda in fatto, denunciavano in primo luogo gli attori l'avvenuta apposizione di firme apocrife sugli elaborati di progetto, precisando di avere perciò introdotto anche giudizio di querela di falso.
Giudizio i cui esiti gli attori ritenevano di rilievo ai fini dell'accertamento di nullità dei progetti di variante e dell'esigibilità del compenso da parte del progettista.
Eccepivano poi gli attori la nullità della clausola arbitrale apposta al contratto d'appalto - in quanto redatta su modulo e senza specifica trattativa con gli attori e dunque in violazione della normativa consumeristica - eccependone altresì l'inapplicabilità con riferimento alle domande di accertamento di responsabilità extracontrattuale delle parti convenute.
Nel merito, chiedevano quindi gli attori, in via principale, la risoluzione dei contratti stipulati con tutte le parti convenute in causa, che ritenevano, tutte, gravemente inadempienti.
Lamentando la presenza di vizi e difformità chiedevano comunque la condanna al risarcimento dei danni, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale e la restituzione delle somme in tesi indebitamente versate.
Si costituiva in giudizio il convenuto Arch. contestando integralmente le domande Controparte_2
attoree.
In particolare, sosteneva il convenuto arch. CP_2
- che gli attori non avevano rappresentato l'esigenza di realizzare l'immobile in tempi brevi;
- che nemmeno avevano comunicato di avere a disposizione un budget di €240.000,00;
- di aver provveduto, in conformità all'incarico ricevuto, alla redazione del progetto di massima, alla redazione del progetto definitivo per l'ottenimento del P.d.C. da parte del Comune di pagina 6 di 30 Negrar, nonché alla relazione paesaggistica, con la relativa autorizzazione da parte dei beni ambientali, ottenendo l'autorizzazione da parte dei beni ambientali ed il permesso a costruire;
- che il rapporto con la committenza si era in seguito incrinato in quanto gli attori non avevano condiviso le scelte dei materiali per la realizzazione esterna dell'immobile, questione poi risolta con l'accettazione della proposta del Direttore dei Lavori della soluzione costruttiva muraria con rivestimento in canapa;
- di non essere stato quindi più interessato, proprio a seguito delle divergenze insorte, per la redazione dei progetti esecutivi, dei quali, per quanto riferitogli, gli era occupato direttamente il
D.L. d'intesa con la committenza;
- che a distanza di oltre un anno gli attori e il D.L. si erano nuovamente rivolti a lui chiedendogli di redigere una variante in corso d'opera, che necessitava anche dell'Autorizzazione da parte dei Beni Ambientali;
- di aver quindi provveduto ad elaborare il progetto in variante richiesto dalla committenza;
- di non essere mai stato sollecitato dagli attori per il deposito della variante e di aver fissato un incontro presso il proprio studio, intorno al 5 luglio, alla presenza dei coniugi e Parte_5 del geom. mostrando, nell'occasione, le tavole di progetto e raccogliendo le Pt_3
sottoscrizioni dei committenti dopo aver ottenuto il loro benestare;
- che a seguito di un confronto con l'Ufficio tecnico comunale in ordine alla sistemazione delle quote del terreno antistante l'immobile era emersa la necessità di realizzare una suddivisione del terreno in tre balze sostenuto da muretti, di avere immediatamente riferito la circostanza sia al D.L. sia al e di essere stato da questi autorizzato ad utilizzare i frontespizi già firmati Pt_2 per procedere all'immediato deposito telematico delle tavole di progetto della variante;
- di aver quindi provveduto al deposito, conformemente a quanto richiesto dagli attori e dal
Controparte_8
Contestava pertanto il convenuto di aver ritardato nella consegna dei preventivi, negava di non aver dispiegato le tavole di progetto della variante agli attori – sostenendo al contrario che fossero state da loro approfonditamente visionate – ed evidenziava che la variante presentata aveva ottenuto il provvedimento autorizzativo dei Beni Ambientali, come acclarato anche in sede di ATP. Stante il disconoscimento da parte degli attori delle sottoscrizioni apposte formulava l'Arch. istanza di CP_2
verificazione.
Negava, comunque, che la variante avesse lo scopo di coprire inadempimenti contrattuali, sostenendo pagina 7 di 30 di averla redatta allo scopo di soddisfare richieste dei clienti.
Contestava altresì la relazione del consulente attoreo geom. CP_7
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale proposta dagli attori nonché delle ulteriori domande proposte nei suoi confronti, anche in solido con le altre parti convenute, eccependo la decadenza delle doglianze in ordine ai vizi/difetti enunciati a pag. 67 di citazione, prendendo posizione sulle risultanze dell'ATP e contestando, nell'an e nel quantum, la fondatezza delle richieste risarcitorie attoree.
Solo in via gradata, per il caso di accoglimento anche parziale delle avversarie domande, chiedeva che venisse accertato anche il grado di responsabilità di ciascuna delle parti in causa.
Chiedeva poi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del compenso allegatamente spettantegli per la redazione della variante.
Rappresentando di essere assicurato con chiedeva inoltre l'autorizzazione alla Controparte_3
chiamata in causa della detta compagnia assicuratrice.
Si costituiva in giudizio il convenuto geom. il quale, nel contestare in fatto e in Parte_3
diritto quanto dedotto dagli attori in atto di citazione, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Controparte_4
In ordine al rapporto intercorso fra le parti esponeva il convenuto geom. di essere stato Pt_3 contattato, nell'autunno 2014, dai signori che gli avevano chiesto la disponibilità alla Parte_6
progettazione e direzione lavori di una casa in legno sul lotto di loro proprietà in Comune di Negrar
(VR), Via Toari.
Non essendo esperto di progettazione di case in legno, riferiva il convenuto di aver manifestato agli attori la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Direttore Lavori e di aver indicato loro, quale progettista, l'Arch. con il quale intratteneva rapporti professionali da oltre vent'anni e che era CP_2
esperto in materia.
Gli attori si erano quindi liberamente rivolti all'Arch. per la progettazione. CP_2
Negava il geom. che gli attori avessero mai rappresentato ragioni d'urgenza e che avessero Pt_3 indicato limiti finanziari e sosteneva di aver fatto presente che l'importo necessario per soddisfare le loro esigenze si aggirava intorno ai 350.000,00€; evidenziava che il complesso dei lavori e forniture commissionati dai signori era appunto prossimo a quella cifra e soggiungeva che i Parte_6
committenti avevano anche modificato la tipologia costruttiva e chiesto molteplici varianti, facendo in tal modo lievitare i costi.
pagina 8 di 30 Precisava inoltre il geom. di aver inviato agli attori, dopo l'approvazione del progetto, il Pt_3
computo metrico di massima del 12.11.2015 per complessivi euro 256.526,16 – affinché potessero ottenere un finanziamento bancario - e che solo successivamente i committenti avevano optato per una diversa tipologia costruttiva (costruzione in calcestruzzo a telaio con intonaco bio composto di calce e canapa), con costi più elevati.
Quanto alla scelta dell'impresa appaltatrice, precisava che erano stati previamente raccolti più preventivi e che gli attori avevano liberamente scelto l' Controparte_6
impresa conosciuta ed apprezzata in zona e che aveva formulato l'offerta più
[...]
economica e vantaggiosa.
Quanto alla contabilità lavori, negava il geom. di essere stato incaricato di effettuare un Pt_3
controllo al riguardo, sostenendo che i committenti avevano deciso di gestire direttamente ed in economia i rapporti con le ditte e i fornitori. Pur in assenza di vincolo contrattuale, precisava il convenuto di aver verificato le misure, su richiesta della committenza ed in contraddittorio con l'impresa esecutrice, prima della presentazione degli stati di avanzamento lavori e di aver sempre comunicato gli esiti delle verifiche.
Negava poi il geom. l'assenza di progetti esecutivi, affermando di aver ricevuto dall'Arch. Pt_3
la tavola degli esecutivi delle partizioni interne con la distribuzione di massima degli arredi, CP_2 precisando anche che le tavole esecutive ricevute dall'arch. erano state poi utilizzate dallo CP_2
strutturista e dal termotecnico per redigere le tavole esecutive delle strutture e gli esecutivi degli impianti, senza contestazione alcuna.
Quanto poi alle varianti in corso d'opera, precisava il convenuto di aver sempre evidenziato la necessità di ottenimento della loro autorizzazione da parte degli enti competenti, di aver invitato la committenza ad attivarsi tempestivamente a tal fine e che gli attori si erano rivolti all'Arch. quando aveva CP_2
rappresentato loro che in mancanza avrebbe bloccato il cantiere.
Negava quindi di aver mai ordinato opere in variante, sostenendo che le varianti fossero correlate a modifiche richieste e volute dai committenti, che diceva essere stati sempre presenti in cantiere.
Contestava quindi ogni addebito al proprio operato sostenendo di aver svolto con assoluta diligenza i compiti affidatigli, di aver concordato ogni intervento con la committenza e di non aver potuto completare il proprio incarico essendo stato diffidato dall'accedere al cantiere.
Contestava altresì la sussistenza dei vizi e difformità lamentati dagli attori sulla scorta della perizia del loro consulente geom. CP_7
pagina 9 di 30 Negava dunque di essersi reso inadempiente all'incarico conferitogli, riteneva che la condotta degli attori fosse qualificabile quale recesso unilaterale ex 2227 c.c. e chiedeva l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Il convenuto prendeva poi posizione sull'elaborato peritale depositato in sede di ATP, rappresentando la possibilità di depositare progetti in variante ed ascrivendo il mancato completamento dell'edificio a precisa scelta degli attori, che non avevano voluto presentare la SCIA che avrebbe consentito la conclusione del procedimento amministrativo con chiusura dei lavori.
Contestava quindi ogni pretesa risarcitoria.
In via riconvenzionale, assumendo di essere ancora creditore nei confronti dei coniugi Parte_6
chiedeva che costoro fossero condannati al pagamento del residuo importo dovuto – indicato nella somma di euro 12.182,31= (comprensivi di Cassa previdenza ed Iva) - oltre interessi moratori ex lege e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva altresì in giudizio l' (d'ora Controparte_5
in poi contestando le circostanze in fatto esposte dagli attori in citazione. Controparte_5
Sosteneva l'impresa:
- di essere stata incaricata, con contratto di data 9.3.2016, di realizzare la parte edilizia della costruzione, di aver quindi eseguito i lavori in conformità alle prescrizioni ed alle specifiche istruzioni della committenza, anche per il tramite del Direttore Lavori, operando quale nudus minister;
- che quanto realizzato corrispondeva a quando voluto, commissionato, disposto, visto e controllato dalla committenza;
- che gli attori avevano corrisposto all'appaltatrice gli importi dovuti per lavori effettivamente svolti, anche extracontratto, su incarico della committenza e per materiali effettivamente impiegati nella realizzazione dell'intervento e mai contestati;
- di vantare nei confronti degli attori un residuo credito di € 18.335,00 (iva compresa).
Assumeva infatti l'impresa convenuta che in corso d'opera erano state disposte e richieste varianti rispetto all'intervento originariamente previsto, con modifiche nella tipologia di opere e nella quantità di materiali, con conseguente dilatazione dei tempi di esecuzione e di consegna dei lavori ed incremento dei costi.
Precisava ad ogni buon conto che le opere non realizzate non erano state contabilizzate negli stati di avanzamento lavori e che in fase di ultimazione dei lavori la committenza, considerato che gli importi pagina 10 di 30 spesi avevano superato le originarie previsioni, aveva chiesto l'esibizione dell'ultimo SAL per verificare le proprie capacità finanziarie, disponendo la sospensione della fase cantieristica finale.
Precisava la convenuta di aver prontamente riscontrato la richiesta di consegna del libretto delle Misure lavori e che, a lavori sospesi, i committenti, tramite legale, avevano per la prima volta mosso generiche contestazioni in ordine all'intervento, invitando progettista, direttore lavori e impresa ad un incontro in contraddittorio con il proprio tecnico.
Evidenziava l'impresa convenuta di essersi resa disponibile ad un confronto, pur contestando le doglianze dei committenti, ma che questi avevano omesso di chiarire le proprie doglianze, tanto che l'appaltatore e direttore lavori, stante il tempo trascorso e il fermo di cantiere, avevano sollecitato i predetti a chiarire le proprie intenzioni.
Ne era seguita la notifica del procedimento per ATP e successivamente - non avendo i committenti più consentito l'accesso al cantiere– l'instaurazione del giudizio qui in esame.
Tanto sostenuto in fatto, l'impresa convenuta dichiarava innanzitutto di rinunciare alla clausola arbitrale, pur contestandone la pretesa nullità, e di accettare quindi il giudizio del Tribunale adito.
Contestava poi, nel merito, la fondatezza delle avversarie domande, eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi elencati ai punti 1-2-3-4-5-6 di pagina 67 dell'atto di citazione in quanto mai prima denunciati;
solo in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, chiedeva di accertare il grado di responsabilità dei committenti, del Direttore Lavori e del progettista in proporzione al rispettivo apporto causale e senza vincoli di solidarietà.
Invocando gli esiti dell'ATP, proponeva inoltre domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento del residuo compenso dovuto, pari ad euro 18.335,00 (iva compresa).
Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice
, per essere da questa manlevata e tenuta indenne. Controparte_9
Si costituiva in giudizio quale assicuratrice chiamata dal convenuto Controparte_3
Arch. contestando la fondatezza delle domande proposte nei confronti del proprio assicurato CP_2 ed eccependo la carenza della garanzia assicurativa e l'inoperatività della stessa.
Per la denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, chiedeva la terza chiamata l'accertamento della quota di responsabilità dell'Arch. nei confronti di ogni altro coautore del danno subito CP_2 dagli attori, l'accertamento delle perdite patrimoniali subite dagli attori ritenute rientranti nella garanzia assicurativa e l'esclusione della garanzia oltre il limite della quota di responsabilità dell'Arch.
invocava, in ogni caso, i limiti di polizza. CP_2
pagina 11 di 30 Si costituiva in giudizio , terza chiamata da parte del geom. Controparte_9 Parte_3
contestando integralmente le domande svolte da dagli attori nei confronti del proprio
[...]
assicurato – anche in punto di risarcimento del danno – ed eccependo comunque la carenza della garanzia assicurativa e la sua inoperatività.
Per la denegata ipotesi di condanna del geom. al risarcimento dei danni, invocava Parte_3
la compagnia assicuratrice i limiti di polizza, con le esclusioni e le franchigie ivi previste.
Si costituiva infine in giudizio , chiamata in giudizio dalla società Controparte_9
facendo proprie tutte le difese ed eccezioni Controparte_1
svolte dalla società nei confronti della società e contestando, quanto ai rapporti fra chiamante e chiamata, il fondamento e la sussistenza della garanzia azionata.
In via subordinata, per il caso di ritenuta operatività della polizza, richiamava la compagnia assicuratrice i limiti della copertura e le franchigie di polizza.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e, trattenuta una prima volta in decisione, veniva in seguito rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU e successiva integrazione.
Viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito.
Va rilevato che prima dell'instaurazione del presente giudizio, con ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c., e , lamentando omissioni e difformità delle opere realizzate Parte_1 Parte_2 rispetto al progetto approvato, hanno chiesto l'accertamento e descrizione dello stato dei luoghi e delle opere, l'accertamento dei vizi e difformità progettuali, le cause di tali difformità, la verifica della loro ascrivibilità all'operato di ciascuno dei resistenti – ossia alle parti qui convenute Arch. quale CP_2
progettista, geom. quale Direttore Lavori ed Impresa Parte_3 Controparte_10
quale appaltatrice – l'accertamento della sanabilità o meno delle difformità riscontrate con quantificazione dei relativi costi, l'indicazione del minor valore dell'opera nonché la stima dei danni subiti e subendi dai ricorrenti anche in relazione al mancato-ritardato godimento dell'immobile.
All'esito degli accertamenti peritali, rispondendo al quesito formulato dal giudice, la nominata CTU
Arch. depositava l'elaborato peritale. Persona_1
Viene in esame un nuovo fabbricato residenziale unifamiliare con area esterna in proprietà sito in
Località Torbe di Negrar, via Toari, di un solo piano fuori terra, composto da un corpo principale articolato in volumi accostati, contraddistinti da coperture diverse, e da un corpo di fabbrica separato che, unitamente al portico, costituisce una sorta di dependance accessoria all'edificio. L'unità
pagina 12 di 30 abitativa risultava (all'atto dell'ATP) altresì dotata di cantina - ripostiglio con sviluppo planimetrico a
L e accesso esterno, ubicato al di sotto della terrazza e del portico A”.
Il compendio immobiliare risulta essere stato realizzato a seguito del rilascio del PdC 109/A del
Comune di Negrar.
In particolare, quanto alla cronologia progettuale e procedimentale dei lavori, risulta dall'ATP:
- che in data 05.05.2015, P.G. 0010560, l'arch. depositava presso il Comune di Negrar CP_2 domanda di PdC e contestuale istanza B.A “Per la costruzione di un fabbricato residenziale sito in via Toari”, di proprietà dei ricorrenti e con indicazione dei seguenti professionisti coinvolti nell'esecuzione delle opere: (doc. 2 avv. Alessio)
o progettista opere architettoniche: arch. Persona_2
o D.L. delle opere architettoniche: geom. Tes_1
o Progettista e D.L. delle opere strutturali: ing. ; Per_3
o Progettista degli impianti: ing. Tes_2
- che successivamente la pratica edilizia e paesaggistica seguiva il seguente iter:
o in data 17.06.2015 venivano perfezionate le tavole grafiche;
o in data 08.07.2015 la Soprintendenza esprimeva Parere favorevole condizionato;
o in data 3.8.2015 venivano perfezionate le tavole grafiche;
o in data 12.08.2015 veniva rilasciata dal Comune di Negrar Autorizzazione
Paesaggistico Ambientale Pratica Edilizia n. 109A/15;
- che in data 29.09.2015 veniva rilasciato PdC 109/A.
- che in data 22.03.2016 l'arch. depositava presso il Comune di Negrar Dichiarazione CP_2
di Inizio Lavori, P.G. 0000674, con indicazione della quale esecutrice delle CP_11
opere e del geom. uale D.L.; Pt_3
- che in data 22.03.2016 veniva depositata presso il Comune di Negrar Denuncia delle opere in
c.a., N. 15/16, con indicazione dell'ing. quale progettista e D.L. delle strutture e Per_3 dell'arch. quale collaudatore delle opere nominato dalla committenza;
Persona_4
- che in data 19.07.2017, l'arch. depositava presso il Comune di Negrar domanda di CP_2
Autorizzazione Paesaggistico Ambientale con procedura semplificata per “Variante in corso
d'opera al PdC 105A/15”;
- che a seguito del deposito presso il Comune di Negrar di elaborati integrativi e sostitutivi – come dettagliati a pag. 12 dell'ATP. - in data 12.10.2017 veniva rilasciata dal Comune di
pagina 13 di 30 Negrar Autorizzazione Paesaggistico Ambientale in Variante, P.E. 109B/15 BBAA.;
- che in data 24.10.2017 il geom. depositava documentazione integrativa alla pratica Pt_3
c.a. n. 15 del 22.03.2016.
Consta altresì dall'elaborato peritale depositato in sede di ATP la presenza, nell'immobile realizzato, di difformità progettuali ed esecutive.
Segnatamente, con riferimento alle doglianze di cui al ricorso, avuto riguardo al progetto originario
(con riferimento al quale soltanto risulta essere stato emesso il titolo edilizio), ha accertato la CTU:
• Difformità nella posizione dei fori di facciata. In particolare, quanto alla posizione dei fori di facciata sul prospetto sud “La dimensione in altezza dei tre fori finestra realizzati in prossimità dello sporto di gronda risulta inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto.”. Quanto poi alla posizione dei fori di facciata sul fronte nord “La quota d'imposta esterna da terra dei quattro fori finestra è inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto, sono stati realizzati a cm 73 c.a da terra, mentre negli elaborati di progetto risultavano posti a cm 100 c.a da terra (quota desunta dall'elaborato grafico di prospetto in quanto non indicata).
• Difformità nella posizione dell'oblò lato nord, in quanto “L'apertura circolare risulta realizzata ad una quota d'imposta inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto
• Difformità di sagoma nello sviluppo delle falde dei tetti. Segnatamente ha rilevato la CTU che
“Le falde di copertura di tutti i corpi di fabbrica che compongono l'unità abitativa, tranne il corridoio con vetrata continua lato sud, evidenziano uno sviluppo di sagoma esterna delle falde di copertura dei singoli corpi di fabbrica maggiore rispetto alla rappresentazione grafica di progetto” come riportato nel dettaglio nell'elaborato peritale (v: pag. 19 CTU), riscontrando, in quanto realizzato:
- per i corpi di fabbrica A, C e Dependance, uno sviluppo di sagoma maggiore per circa 17/20 cm (valore medio) ed altresì che lo sporto di gronda è sorretto da travetti lignei viceversa non rappresentati negli elaborati grafici
- per il corpo di fabbrica B: uno sviluppo di sagoma maggiore per circa 26 cm (valore medio),
• Difformità nel numero, nelle forme e nella posizione dei camini: sono state infatti realizzate due canne fumarie emergenti rispetto alle tre previste negli elaborati di progetto;
la copertura terminale dei due camini risulta realizzata di forma lievemente diversa da quanto realizzato pagina 14 di 30 negli elaborati grafici di progetto;
la canna fumaria della dependance presenta maggiore dimensione in larghezza rispetto al disegno di progetto;
l'elaborato di progetto, nella sezione
BB e nel prospetto Ovest, rappresenta ubicazioni diverse e contrastanti della posizione della canna fumaria della dependance;
la canna fumaria della dependance risulta realizzata
“approssimativamente” nella posizione come rappresentata nell'elaborato di progetto Sezione
B-B', anche se maggiormente arretrata rispetto allo sporto di gronda.
• Difformità della tettoia piana antistante l'ingresso. La tettoia piana all'ingresso è stata realizzata di lunghezza inferiore rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto, presentando, dal lato prospiciente la strada, uno sviluppo in lunghezza inferiore di circa ml 1,00 rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici dell'originario progetto.
• Difformità nelle quote dimensionali interne, in particolare con riferimento alle altezze interne dei singoli corpi di fabbrica, che risultano maggiori rispetto a quanto indicato nella Tavola grafica dell'originario progetto (come nel dettaglio riportato a pag. 23 dell'elaborato di ATP).
• Difformità di forma del serramento facciata sud, in quanto la vetrata installata nella facciata sud, presenta una partitura interna delle ante difforme rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici del progetto originario (il progetto prevedeva una parete vetrata asimmetricamente ripartita in cinque campiture in parte costituite da serramenti fissi ed in parte apribili, il serramento installato risulta ripartito in sei campiture dimensionalmente simmetriche rispetto all'asse centrale).
Avuto invece riguardo al raffronto fra quanto realizzato e a quanto riportato nella variante già autorizzata dai Beni Ambientali del Comune di Negrar, ha rilevato la CTU:
• Quanto alla posizione dei fori di facciata: che la dimensione in altezza dei tre fori finestra realizzati in prossimità dello sporto di gronda corrisponde a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati alla Variante B.A. già autorizzata, mentre, con riferimento alla posizione dei fori di facciata lato nord, si ribadisce la medesima difformità rilevata rispetto all'originario progetto.
• Quanto alla posizione dell'oblò lato nord, la persistenza della medesima difformità rilevata rispetto all'originario progetto.
• Quanto alle falde dei tetti:
Per i corpi di fabbrica A, B e C: le falde di copertura come realizzate presentano uno sviluppo di sagoma sostanzialmente corrispondente alla rappresentazione grafica riportata nella Tav.
1b, anche se relativamente ai manufatti A e C lo sporto di gronda è sorretto da travetti lignei
pagina 15 di 30 viceversa non rappresentati negli elaborati grafici di variante.
- Per il corpo di fabbrica B si ravvisa un errore nella restituzione grafica dei prospetti e delle sezioni della Tav. 1b di Variante.
Nella Sezione BB - Stato Modificato, lo sviluppo della falda di copertura del fabbricato B è indicato come modificato rispetto al precedente stato autorizzato, viceversa tali modifiche non risultano riportate negli altri prospetti/sezioni dello stato modificato che viceversa rappresentano erroneamente la falda B ancora come precedentemente autorizzata.
- per la sola dependance le falde di copertura come realizzate presentano uno sviluppo di sagoma maggiore per circa 20 cm (valore medio), inoltre lo sporto di gronda è sorretto da travetti lignei viceversa non rappresentati negli elaborati grafici;
• Quanto alle forme dei camini e alla posizione delle canne fumarie: risulta esservi corrispondenza fra il numero delle canne fumarie realizzate ed emergenti dalle coperture dei fabbricati con quanto previsto negli elaborati grafici di Variante B.A. e fra la posizione della canna fumaria della Dependance con quanto rappresentato nella Sezione BB stato modificato. È stata invece rilevata la persistenza di refusi in alcune sezioni e prospetti dello stato modificato
(di variante) con erronea rappresentazione della canna fumaria nella posizione precedente. Ha parimenti rilevato la CTU la persistenza di difformità relative alla copertura terminale dei due camini ed alla maggior dimensione in larghezza della canna fumaria della Dependance.
• Difformità della tettoia piana antistante l'ingresso: anche sul punto si è confermata la difformità già registrata con riferimento al progetto originario.
• Quanto alle quote dimensionali interne, la sostanziale corrispondenza delle altezze interne dei corpi di fabbrica A, B e C, con quanto rappresentato nella Tavola 1b, mentre le altezze interne della risultano maggiori, come da misurazioni riportate nel dettaglio nell'elaborato CP_12
(v: pag. 31 ATP).
• Quanto alla forma del serramento facciata sud, la persistenza della medesima difformità rilevata rispetto all'originario progetto.
Accertate nei termini descritti le difformità dell'opera, devono essere vagliate le domande attoree con riferimento a ciascuna delle parti convenute.
Gli attori hanno infatti proposto nei confronti delle parti convenute plurime e articolate domande, formulate anche in via alternativa e/o gradata e progressivamente rimodulate in corso di giudizio.
Procedendo nell'ordine, va innanzitutto presa in esame la posizione del convenuto arch. CP_2
pagina 16 di 30 progettista delle opere. CP_2
Al hanno imputato gli attori: CP_2
- di non aver esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte;
- di aver, in particolare, omesso la redazione dei progetti esecutivi;
- di aver tardato nella predisposizione del progetto in variante;
- di aver poi presentato gli elaborati progettuali in variante apponendo firme apocrife, tratte da altri documenti sottoscritti dagli attori (che hanno anche sostenuto di aver firmato presso lo studio dell'arch. tavole del progetto in variante senza averne potuto prendere compiuta CP_2
visione in quanto allegatamente loro non dispiegate).
Hanno dunque chiesto, per tali ragioni, la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato con il detto professionista ed il risarcimento – per i vari titoli dedotti ed anche in via solidale con le altre parti convenute – dei danni allegatamente patiti.
Orbene, risulta documentalmente che gli attori stipularono con l'Arch. la convenzione CP_2
d'incarico datata 18.11.2014, sottoscritta il 05.12.2014 (doc. 1 att.), con la quale il professionista veniva incaricato della progettazione preliminare e definitiva delle opere, comprensiva di: - progetto di massima;
- progetto definitivo per ottenimento PdC comune di Negrar;
- relazione paesaggistica;
- prog. esecutivo con distribuzione di massima degli arredi;
- particolari costruttivi e decorativi;
- autocertificazione Pt_7
Per le dette attività veniva pattuito dalle parti un compenso di € 10.000,00, il cui pagamento è incontestato in atti (oltre ad €1.600,00 da imputarsi, giusta quanto affermato dal convenuto CP_2
per integrazioni al rilascio del Pdc).
Non consta che gli attori, all'atto del conferimento dell'incarico, avessero rappresentato particolari ragioni d'urgenza - non essendo state prospettate, come precisato all'art. 5 del contratto, tempistiche particolari (“…non essendoci scadenze particolari”.) – né può dirsi che fosse prossima la nascita della figlia, avvenuta oltre un anno dopo il conferimento dell'incarico (v: doc. 56 att.).
In forza dell'incarico ricevuto l'Arch. diede quindi corso a quanto ivi previsto, elaborando il CP_2 progetto, presentando la documentazione necessaria all'ottenimento del P.d.C., ivi compresa la pratica per l'ottenimento della Autorizzazione Paesaggistico Ambientale, e depositando poi presso il Comune di Negrar la dichiarazione di inizio lavori, nonché la Denuncia delle opere in c.a; il tutto come riportato nella cronologia progettuale e procedimentale dei lavori riportata nell'elaborato peritale di ATP (v: pag.
10 ATP).
pagina 17 di 30 Sulla scorta del primo progetto elaborato dall'Arch. al quale gli attori non muovono specifici CP_2
appunti, vennero quindi intrapresi i lavori di costruzione del fabbricato abitativo attoreo.
Lamentano però gli attori che il si sia reso parzialmente inadempiente agli obblighi CP_2
contrattualmente assunti, non avendo curato la predisposizione del progetto esecutivo delle opere e delle tavole con i particolari costruttivi e decorativi.
Al riguardo va osservato che risulta pacifico che l'Arch. non abbia redatto un separato CP_2
progetto esecutivo – né le tavole con i particolari costruttivi e decorativi – avendo egli stesso riconosciuto la circostanza sostenendo che – essendosi incrinati i rapporti con gli attori – sarebbe stato concordato che vi avrebbe provveduto il Direttore Lavori.
Secondo quanto sostenuto dalla difesa del - che ha anche rimarcato come nella specie non CP_2
possa trovare applicazione la normativa in materia di appalti pubblici richiamata dagli attori, trattandosi di appalto privato - il progetto definitivo depositato presso il Comune di Negrar già conteneva comunque le dettagliate misure necessarie alla realizzazione dell'opera.
Circostanza che sembra in effetti trovare conferma nelle difese del convenuto geom. Pt_3
Direttore dei Lavori, che ha sostenuto di aver ricevuto dal i disegni esecutivi e non ha CP_2 nemmeno allegato di aver riscontrato carenze progettuali e di aver mosso rilievi sull'idoneità di quanto ricevuto ai fini della realizzazione dell'opera. Né risulta che abbiano lamentato carenze progettuali l'impresa appaltatrice o gli altri professionisti e ditte intervenuti.
Consta invece che il abbia redatto il progetto di distribuzione di massima degli arredi. CP_2
Così riepilogata l'attività svolta dall'Arch. deve escludersi che possa configurarsi grave CP_2
inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione d'incarico sottoscritta il 05.12.2014 e che ricorrano quindi gli estremi per la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale fra le parti.
Né può dirsi provato in giudizio che le difformità accertate in sede di ATP e di cui si è detto in precedenza siano da ascrivere alla carenza di progetti esecutivi, trattandosi di difformità accertate con riferimento a quanto risultante dal raffronto fra quanto realizzato e quanto indicato negli elaborati progettuali redatti dall'arch. e che non possono dunque ritenersi riconducibili a carenze CP_2
progettuali.
Va quindi anche esclusa la responsabilità dell'Arch. per le difformità accertate in sede di CP_2
ATP, sicché nemmeno possono trovare accoglimento, nei suoi confronti, le domande risarcitorie avanzate dagli attori.
Restano da esaminare le doglianze attoree relative alla successiva pratica in variante, anche ai fini della pagina 18 di 30 decisione della domanda riconvenzionale proposta dall'arch. CP_2
Va a tal proposito osservato che l'incarico per la predisposizione del progetto in variante non risulta essere stato formalizzato per iscritto e nemmeno risulta chiaro se esso sia stato conferito dagli attori direttamente o in via mediata tramite il geom. evincendosi dalla narrativa di citazione che gli Pt_3
attori si interfacciarono prevalentemente con il Direttore Lavori, il che parrebbe supportare l'allegazione del secondo cui vi sarebbe stata una precedente interruzione dei rapporti con gli CP_2
attori).
È comunque pacifico che il venne incaricato dagli attori della predisposizione della variante CP_2
al progetto originario, variante che, giusta quanto si legge in atto di citazione, doveva avere ad oggetto:
I. La realizzazione della cantina (sottostante al porticato con l'arco rivestito in pietra nel corpo cucina);
II. ; Controparte_13
III. Spostamento dell'impianto fotovoltaico (originariamente e erroneamente posizionato dal progettista sulla falda del tetto meno esposta al sole).
IV. Modifica della pavimentazione esterna all'edificio;
V. Realizzazione del garage.
Risulta altresì che il – che era stato anche sollecitato a procedere alla variante (v: doc. 50 att.) CP_2
– abbia poi predisposto l'elaborato progettuale, che venne poi incontestatamente sottoscritto dagli attori nell'incontro pacificamente tenutosi il 05.07.2021 presso lo studio del professionista.
Sottoscrizione che sottende l'accettazione di quanto ivi riportato, essendo indiscussa la piena capacità degli attori di autodeterminarsi. Quand'anche quindi le tavole non fossero state loro dispiegate – circostanza contestata dalla difesa del che ha sostenuto invece che vennero esaminate e CP_2
discusse nel dettaglio – ciò non potrebbe riverberarsi sulla validità del rapporto contrattuale, né in ogni caso integrare inadempimento del professionista, al quale gli attori avrebbero potuto/dovuto, prima di sottoscrivere il documento, chiedere tutte le delucidazioni ritenute necessarie (anche per meglio comprendere la restituzione grafica del fabbricato e delle varianti).
Emerge poi dalla cronologia progettuale e procedimentale dei lavori che in data 19.07.2017 l'architetto depositò presso il Comune di Negrar Domanda di Autorizzazione Paesaggistico Ambientale CP_2 con procedura semplificata per “Variante in corso d'Opera al PdC”, ottenendo, all'esito dell'iter, il rilascio dal Comune di Negrar, in data 12.10.2017, di Autorizzazione Paesaggistico Ambientale in
Variante P.E. 109B/15 BBAA.
Pratica che non venne poi coltivata ai fini del conseguimento del relativo titolo edilizio.
pagina 19 di 30 Va tuttavia osservato come dall'elaborato peritale dimesso in sede di ATP emergano difformità anche fra quanto realizzato ed il provvedimento autorizzativo in variante B.A. sicché gli attori, quand'anche avessero ottenuto il titolo edilizio sulla scorta della pratica presentata dall'Arch. avrebbero CP_2 comunque avuto la necessità di presentare un'ulteriore pratica ex post per la regolarizzazione delle difformità del compendio.
Sotto questo profilo può dunque ravvisarsi l'inadempimento del professionista, che deve ritenersi non aver provveduto, all'atto dell'elaborazione del progetto in variante, ad una previa e puntuale verifica dello stato dei luoghi, così da presentare una pratica in variante che consentisse l'ultimazione dei lavori in piena conformità al progetto e nel rispetto della normativa Paesaggistico Ambientale ed urbanistico edilizia, leggendosi peraltro nell'ATP che il provvedimento in Variante B.A., già rilasciato ed in corso di validità, in quanto “autorizzativo”, presuppone la verifica della sola rispondenza del realizzato a quanto oggetto di richiesta come illustrato negli elaborati grafici”.
Non assumono invece diretta rilevanza nel presente giudizio le doglianze attoree relative alle modalità di presentazione da parte del della pratica relativa al progetto in variante, né le vicende CP_2
relative al separato giudizio per querela di falso, dei cui esiti è stato riferito negli scritti conclusionali.
Poiché peraltro non consta una correlazione causale fra le difformità dell'opera realizzata e la pratica in variante predisposta dall'Arch. deve anche sotto tale profilo essere respinta la domanda CP_2
risarcitoria degli attori nei confronti del detto convenuto.
Rimane conseguentemente assorbita ogni questione in ordine alla domanda di manleva proposta dall'Arch. nei confronti della propria compagnia assicuratrice chiamata in causa, CP_2 [...]
Controparte_3
Tuttavia, nemmeno può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal CP_2 dovendosi osservare, quanto alla pretesa correlata all'incremento del valore del fabbricato rispetto a quanto stimato nel progetto originario, come le stesse allegazioni difensive del – secondo il CP_2
quale i rapporti con gli attori si sarebbero interrotti alla verifica dei costi della casa di legno ed egli non predispose quindi i progetti esecutivi – consentano di ritenere comunque tacitata ogni pretesa in ordine alla convenzione d'incarico sottoscritta il 05.12.2014.
L'inadempimento del professionista in ordine alla pratica in variante di cui si è detto induce invece al rigetto di ogni pretesa economica del in relazione ad essa. CP_2
Va dunque rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto arch. nei CP_2
confronti degli attori.
pagina 20 di 30 Deve ora essere presa in esame la posizione all'impresa appaltatrice Controparte_10
È documentato in atti (v. doc. 9 att.) che gli attori stipularono con la ditta Controparte_10 un contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione del fabbricato di civile abitazione
[...]
di cui alla concessione edilizia 109A/15, rilasciata in relazione al progetto redatto e presentato dall'Arch. CP_2
È altresì pacifico che l'impresa abbia poi intrapreso i lavori, incontestatamente proseguiti sino all'estate
2017, quando gli attori sollevarono le contestazioni in atti, cui fece poi seguito il procedimento di ATP.
Procedimento che ha riscontrato le difformità di cui già si è detto – da intendersi qui richiamate – che hanno reso necessaria la presentazione di pratiche di regolarizzazione.
Consta in particolare dalla CTU disposta nel presente giudizio che dopo il procedimento di ATP, in relazione all'immobile in Negrar (VR), via Toare 1/c oggetto di causa, vennero presentate nuove pratiche edilizie e segnatamente:
1.a) Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 050A/19_ACP presentata il
12/03/2019 e rilasciata in data 05/09/2019 con parere favorevole. Domanda presentata per parziali difformità - dettagliate nell'elaborato peritale (v: pag. 5 CTU) - rispetto all'originaria Autorizzazione
Paesaggistica n. 109A/15_BBAA del 12.08.2015 (e successivo titolo edilizio PdC 109A/15) e non rispetto all'Autorizzazione Paesaggistica n. 109B/15_BBAA, rilasciata in data 12.10.2017.
1.b) SCIA tardiva intervento in corso di esecuzione n. 050B/19 presentata il 20/09/2019, con la quale sono state regolarizzate dal punto di vista “edilizio”, mediante l'acquisizione di titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 37 comma 5, le parziali difformità per le quali era già stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità “paesaggistica”.
1.c) Segnalazione Certificata di Agibilità presentata in data 04/10/2019, con la quale si è concluso l'iter amministrativo della pratica edilizia originariamente assentita con Autorizzazione Paesaggistica n.
109A/15_BBAA del 12.08.2015 e successivo titolo edilizio PdC 109A/15.
2) Domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria “per ampliamento di un edificio di civile abitazione (L.R. n. 14/2019 Veneto 2050) per la realizzazione di autorimessa” n. 233A/19_BBAA presentata il 9/12/2019 e rilasciata in data 04/03/2020, poi archiviata a seguito di comunicazione di rinuncia e richiesta di archiviazione da parte degli attori (prot. 36262 del 16.12.2022).
A seguito della presentazione delle pratiche edilizie di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.
050A/19_ACP del 05/09/2019 e successiva SCIA tardiva intervento in corso di esecuzione n. 050B/19 del 20/09/2019 risultano quindi all'oggi regolarizzate le difformità rilevate in sede di ATP, senza che pagina 21 di 30 siano intervenuti interventi demolitivi e che si prospettino ulteriori spese future in capo agli attori (v: pagg.
8 -10 CTU).
A prescindere dal fatto che gli attori, per loro determinazione, abbiano scelto di procedere alla sanatoria delle difformità accertate avendo quale riferimento il primo progetto elaborato dall'Arch. per CP_2
il quale era stato rilasciato il PdC, e non la successiva pratica in variante, che pure aveva ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistico Ambientale in Variante, è indubitabile che ai fini della regolarità dell'immobile fosse necessario procedere alla sanatoria delle accertate difformità; difformità la cui sussistenza non può che essere ricondotta all'operato dell'impresa esecutrice dei lavori – salvo quanto si dirà di seguito con riferimento alla posizione del Direttore Lavori - per non aver puntualmente rispettato le indicazioni progettuali.
Di tali difformità l'impresa convenuta dovrà quindi rispondere sul piano risarcitorio, non potendosi invece ravvisare gli estremi per la declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto.
Ha invero chiarito la Suprema Corte che, in materia d'appalto, la disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore (v: Cass. civ.
05/07/2022 n. 21188).
Dovendosi nella specie escludere, sulla scorta delle risultanze peritali, che le difformità riscontrate abbiano inciso sulla struttura e funzionalità dell'opera, non può che essere respinta la domanda di risoluzione del contratto.
Né può trovare accoglimento la domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto che gli attori si sono determinati nel senso della sanatoria dell'immobile nella conformazione realizzata dall'impresa, senza procedere ad interventi demolitori e/o a rifacimenti, sicché gli importi pagati possono dirsi esborsi utilmente sostenuti.
Nemmeno può ritenersi che gli attori abbiano versato all'impresa somme in eccedenza emergendo al contrario dalla CTU come risulti ancora dovuto all'impresa, per le opere eseguite, l'importo di
€17.630,00 IVA esclusa.
Né si ravvisa la necessità di dare corso ad ulteriori accertamenti peritali per la verifica di tutta la pagina 22 di 30 contabilità lavori, tenuto conto che il Direttore Lavori, alla richiesta dei committenti, risulta aver verificato i SAL, apportandovi all'occorrenza le rettifiche ritenute necessarie e che gli stessi committenti risultano aver attentamente vagliato i conteggi predisposti dall'impresa.
Né del resto gli attori hanno indicato voci di costo errate e non rettificate e/o mosso rilievi specifici ai conteggi riportati nei SAL.
Neppure risulta – non essendo stati mossi specifici rilievi in proposito – che l'impresa abbia inserito nei
SAL voci relative a lavorazioni non eseguite.
Nemmeno si ritiene possano essere oggetto di restituzione i costi – quantificati in CTU, sulla scorta dei
SAL, nell'importo di €11.595,49 - afferenti alla realizzazione del garage e della cantina poi oggetto di tombamento, dovendosi sul punto osservare:
- che tali manufatti facevano parte delle opere oggetto della variante richiesta dagli attori e successivamente predisposta dall'arch. CP_2
- che per tale variante era stata rilasciata dal Comune di Negrar Autorizzazione Paesaggistico ambientale in variante in data 12.10.2017;
- che non può dunque dubitarsi del fatto che dette opere siano state volute e commissionate dagli attori;
- che risulta dai chiarimenti resi dall'Arch. all'udienza del 28.09.2023 che gli attori hanno Per_1 optato per “regolarizzare” le difformità rispetto al primo progetto, nel quale non erano comprese né la cantina né il garage, oggetto invece della variante che aveva ottenuto l'Autorizzazione
Paesaggistico Ambientale ma non il titolo comunale;
- che non può peraltro escludersi che gli attori possano in futuro fruire delle opere realizzate, constando in atti che gli attori hanno già presentato altra autonoma pratica edilizia per la realizzazione di cantina e garage, poi volontariamente rinunciata (per quanto si evince per la ritenuta necessità di intervenire sulle opere in c.a.;)
- che in ordine all'idoneità delle opere sotto il profilo statico va comunque osservato come abbia chiarito la CTU, alla già detta udienza 28.09.2023, che una parte delle murature dell'immobile – segnatamente quella relativa all'area di sedime e del cortile antistante (dunque deve presumersi anche per la parte relativa alla cantina, vista la sua ubicazione) - risulta collaudata ai fini dell'agibilità dell'immobile;
- che nessun approfondimento deve comunque disporsi sul punto, trattandosi di profilo d'indagine tardivamente introdotto.
pagina 23 di 30 Vanno dunque respinte le domande di riduzione del prezzo e restitutorie avanzate dagli attori nei confronti dell'impresa appaltatrice e va per contro accolta la domanda riconvenzionale dell'appaltatrice tesa ad ottenere il pagamento dell'importo ancora dovutole di €18.335,00 IVA inclusa (corrispondente all'importo indicato dalla CTU, oltre iva 4%).
Gli attori vanno quindi condannati al pagamento del detto importo in favore dell'impresa
[...]
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Controparte_1
effettivo.
Occorre a questo punto procedere al vaglio delle richieste risarcitorie avanzate dagli attori.
Ai fini della liquidazione del risarcimento, vanno innanzitutto presi in esame i costi sostenuti dagli attori per la sanatoria del cespite, come evincibili dalla CTU, e segnatamente:
- la somma di € 1.736, 58 per spese di pratiche edilizie;
- la somma di €3.200,00 oltre iva per la realizzazione del solaio ligneo e del completamento della tettoia della dependance (v: docc. 131 e 132 att.); manufatto attualmente ancora in essere e la cui realizzazione risulta avvenuta per la regolarizzazione delle difformità accertate in sede di
ATP.
- il dovuto per oneri professionali per la presentazione delle pratiche di regolarizzazione edilizia.
Oneri che la CTU ha quantificato nell'importo di €9.450,00, evidenziando come esso sia stato tratto da meri preventivi di spesa e non da documentazione comprovante effettivi esborsi e sia riferito a pratiche che non hanno avuto ad oggetto unicamente le rilevate difformità, ma anche altre modifiche richieste dagli attori;
modifiche, che hanno all'evidenza anch'esse richiesto attività di studio da parte del professionista incaricato della presentazione della pratica edilizia.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che risulta comunque accertato dal CTU che gli attori hanno presentato la pratica in sanatoria, sicché sono chiamati a sostenere anche gli oneri correlati all'attività a tal fine svolta dal professionista incaricato, si stima congruo riconoscere tale voce di danno nei limiti dell'importo di €6.000.00 oltre iva e accessori.
Non possono peraltro essere tenuti in considerazione ai fini della decisione i documenti dimessi dalla difesa attorea in allegato alla comparsa conclusionale, il cui deposito deve ritenersi tardivo e che nemmeno risultano essere sopravvenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Va infine escluso che le difformità sanate incidano sull'estetica del fabbricato o sua funzionalità e che possa da esse essere derivato un deprezzamento dell'immobile, dovendosi qui recepire le condivisibili e articolate argomentazioni svolte sul punto dalla CTU Arch. (v: pagg. 7 e 8 integrazione peritale) Per_1
pagina 24 di 30 – che devono intendersi richiamate per relationem – in ragione delle quali ha concluso la CTU (che non si è limitata ad una valutazione atomistica delle difformità, ma le ha valutate anche nella logica compositiva d'insieme) che la regolarizzazione delle difformità non ha comportato modifiche alle capacità prestazionali e di utilizzo dell'immobile, né ha inciso negativamente sull'estetica interna ed esterna del fabbricato, non rilevando pertanto oggettivi elementi a cui ricondurre un'eventuale riduzione del valore commerciale dell'immobile.
Quanto poi alle altre voci di danno prospettate dagli attori, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento delle somme pagate a titolo di IMU nel periodo di esecuzione dei lavori, trattandosi di esborso correlato alla proprietà dell'immobile e non risultando peraltro fornita prova – a prescindere da ogni altra considerazione - della sussistenza dei presupposti giuridici per l'esenzione da tale imposta con l'ultimazione dei lavori.
In ordine poi alla domanda risarcitoria da ritardato ingresso dell'immobile, è dirimente rilevare come non possa comunque trovare accoglimento la richiesta di risarcimento danno in ragione del valore locatizio del bene.
Considerato infatti che l'immobile era destinato ad essere abitato dagli attori e non ad essere posto a reddito, deve escludersi la configurabilità di un danno economico da lucro cessante.
Né risulta provato nella specie un danno patrimoniale in termini di danno emergente, non avendo gli attori allegato e provato di essere stati chiamati a sostenere esborsi per la precedente sistemazione abitativa.
La domanda di risarcimento danno proposta dagli attori può dunque trovare accoglimento nei soli limiti di cui si è detto e dunque per il complessivo importo di €10.936,58, oltre iva e accessori sull'importo di
€6.000,00.
Deve essere ora presa in esame la posizione del convenuto Geom. con il quale gli attori Pt_3 hanno stipulato il contratto di conferimento d'incarico professionale avente ad oggetto la Direzione dei
Lavori del fabbricato per cui è causa (v: doc. 2 att.).
Va rammentato che il Direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, deve assicurare la conformità dell'opera al progetto e alle regole della tecnica (v: Cass. civ. 11/02/2025, n. 3523) e che il suo comportamento, involgendo l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”. Rientrano infatti nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva pagina 25 di 30 realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
non si sottrae dunque a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ. 20/01/2021,
n. 1004; Cass. civ. 2913/2020; Cass. civ.7336/2019).
In caso di vizi di costruzione delle opere appaltate, la responsabilità per il risarcimento del danno può quindi essere solidalmente attribuita sia all'impresa appaltatrice, che ha eseguito le opere non a regola d'arte, sia al direttore dei lavori, che ha omesso la dovuta vigilanza (Cass. civ. 10228/2025).
Nella specie, alla luce dell'accertata sussistenza di opere realizzate in difformità al progetto, deve ritenersi che in relazione ad esse il D.L. non abbia adeguatamente vigilato sull'esecuzione delle opere risultate difformi, dovendosi fra l'altro ritenere, per la tipologia di difformità, che la specifica competenza tecnica del direttore lavori avrebbe dovuto consentirne agevolmente il riscontro.
Si ritiene pertanto che dei danni patiti dagli attori, come in precedenza già dettagliatamente indicati, debba rispondere in solido con l'impresa, ed in pari quota, anche il convenuto geom. CP_1
quale Direttore dei Lavori.
L'impresa appaltatrice ed il Direttore Lavori devono dunque essere condannati, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di €10.936,58 oltre iva e accessori sull'importo di
€6000,00, liquidata a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi - con esclusione dell'importo di €6.000,00 oltre iva e accessori riconosciuto per compensi professionali, liquidato all'attualità - alla presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Quanto invece alle doglianze attoree in ordine all'omessa verifica della contabilità lavori, va osservato come tale incombente non fosse annoverato fra le prestazioni oggetto dell'incarico conferito al geom.
(dettagliate nell'allegato A) del contratto, come precisato all'art. 3 del medesimo) e come Pt_3
questi, alla richiesta della committenza di procedere a tali verifiche, vi abbia poi provveduto.
Avuto riguardo al complesso dei lavori realizzati e alla natura e tipologia delle difformità riscontrate deve peraltro escludersi che possa profilarsi un grave inadempimento del convenuto CP_14 Pt_3
tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Al geom. spetta dunque il compenso per le prestazioni svolte come Direttore dei Lavori Pt_3
(comunque dovuto anche ex art. 1458 c.c.).
pagina 26 di 30 Deve pertanto trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal geom. tesa ad Pt_3
ottenere il pagamento di quanto ancora spettantegli per compensi professionali e spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, compenso richiesto per la somma di €12.182,31 comprensiva di Cassa
Previdenza ed IVA.
Importo che può essere recepito, risultando inferiore alla quantificazione operata dalla CTU in sede di
ATP, effettuata tenendo conto delle prestazioni pattuite, delle prestazioni non svolte e/o non completate e degli acconti versati (senza considerare la realizzazione della cantina oggetto di variante non compresa nell'originario conferimento incarico).
Gli attori vanno dunque condannati al pagamento, in favore del geom. del detto importo, Pt_3
oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Restano ora da esaminare le domande di manleva rispettivamente proposte dall'impresa
[...]
e dal geom. nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici Controparte_1 CP_1
chiamate in causa.
Procedendo nell'ordine, va vagliata quella proposta dall'impresa appaltatrice nei confronti di
[...]
CP_4
Domanda che, per quanto si dirà di seguito, non può essere accolta.
Come sostenuto infatti dalla chiamata la fattispecie in esame non rientra nella Controparte_4 copertura assicurativa di cui alla polizza contratta dall'impresa.
Va invero osservato che l'art. 42 lettera f) annovera fra le esclusioni i danni alle opere in costruzione e
a quelle sulle quali si eseguono i lavori.
Esclusione che non trova deroga nelle estensioni di garanzia di cui all'art. 47 lettere C, D ed E di polizza, non attenendo i danni oggetto di risarcimento né a condutture ed impianti sotterranei (lett. D), né a danni da interruzione e sospensione di attività (lett. E), né a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che non potevano essere rimosse (lett. C).
Il danno di cui è stato riconosciuto il risarcimento è infatti unicamente correlato agli esborsi sostenuti dagli attori per la regolarizzazione dell'immobile e dunque a fattispecie ben diversa da quella indicata in polizza.
Va invece accolta la domanda di manleva proposta nei confronti di dal geom. Controparte_4
Parte_3
Il geom. ha documentato in atti di aver stipulato due polizze con Pt_3 Controparte_4
ossia la Polizza n. 41332005908 (doc. n. 1 geom. poi sostituita dalla Polizza Pt_3
pagina 27 di 30 n.00041332300171 (doc. 2 geom. . Pt_3
Solo in riferimento alla prima la compagnia assicuratrice chiamata risulta aver preso posizione, contestando la carenza della garanzia assicurativa dal convenuto invocata e la sua inoperatività.
Contestazioni che, avuto riguardo alle condizioni richiamate, non meritano accoglimento.
Deve innanzitutto escludersi che l'art. R18 delle condizioni di polizza possa determinare la carenza di garanzia assicurativa, dovendosi ritenere che la limitazione riguardi la sola quota parte di responsabilità del condebitore solidale.
Deve peraltro condividersi la tesi della difesa del geom. n ordine alla natura vessatoria della Pt_3
clausola di cui sopra, il cui contenuto è tale da incidere in modo significativo sull'estensione della garanzia.
Ciò anche a mente della giurisprudenza della Suprema Corte che ha ribadito come nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato ( v: Cass. civ.
20/11/2012, n. 20322; Cass. civ., 05/02/2024, n. 3249) risultando altrimenti vanificata la portata dell'art. 1917 c.c. (v: Cass. civ. n. 13758/2025).
Deve dunque dichiararsi la nullità della clausola in esame, non essendo stata oggetto di specifica approvazione.
Non risulta poi attinente alla fattispecie la condizione di cui all'art. R19 di polizza, riferita all'ipotesi di danni a cose, e nemmeno ricorre uno dei casi di esclusione della copertura assicurativa di cui all'art.
R20.
Né ricorrono le ipotesi contemplate alle citate lettera n) – danni da perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti da pubbliche
Autorità; alla lettera o): danni da perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge e alla lettera p) danni da perdite patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate.
La terza chiamata va dunque tenuta a manlevare e tenere indenne l'assicurato Controparte_4
di quanto chiamato a pagare in forza della statuizione condannatoria di cui alla presente sentenza.
Quanto infine alle spese di lite, la reciproca soccombenza fra gli attori e le parti convenute e pagina 28 di 30 l'evoluzione del giudizio, connotata da domande rimodulate anche in ragione delle pratiche edilizie successive all'ATP, inducono a disporne l'integrale compensazione fra tutte le parti in causa, anche con riferimento alla fase di ATP.
Le spese di CTU, sia relative alla fase di ATP, che alla CTU e successivo supplemento disposti nel presente giudizio – come già liquidati - devono essere posti a carico degli attori e delle parti convenute in solido, stanti gli esiti degli accertamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
Le domande attoree nei confronti del convenuto Arch. Controparte_2
RIGETTA
La domanda riconvenzionale del convenuto Arch. nei confronti degli attori. Controparte_2
CONDANNA
l'impresa ed il geom. in Controparte_1 CP_1
solido fra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di €10.936,58, oltre iva e accessori limitatamente alla somma di €6.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali sulle somme annualmente via via rivalutate dalla data dei singoli esborsi (con esclusione dell'importo di
€6.000,00, oltre iva e accessori riconosciuto per compensi professionali, da ritenersi liquidato all'attualità) alla presente sentenza, ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza al saldo effettivo.
RIGETTA
La domanda di manleva proposta dall'impresa Controparte_1
nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_15
CONDANNA
La compagnia assicuratrice a manlevare e tenere indenne Controparte_15
l'assicurato geom. per quanto chiamato a pagare in forza della statuizione Parte_3
condannatoria di cui alla presente sentenza.
CONDANNA
Gli attori e al pagamento della somma di €18.335,00 IVA inclusa in Parte_1 Parte_2 favore dell'impresa oltre interessi legali dalla Controparte_1
pagina 29 di 30 data della domanda al saldo effettivo.
CONDANNA
Gli attori e al pagamento, in favore del geom. della residua Parte_1 Parte_2 Pt_3
somma dovuta, pari ad €12.182,31, comprensiva di Cassa Previdenza ed IVA, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
COMPENSA
Integralmente le spese di lite fra tutte le parti in causa, anche con riferimento al procedimento di ATP.
PONE
Le spese di CTU, sia quanto alla perizia espletata nel procedimento di ATP, sia quanto alla CTU e successivo supplemento disposti nel presente giudizio, a carico delle parti in solido.
Verona, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 30 di 30