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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9274 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15601/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui domiciliato Pt_1 telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. FUSCHINO PASQUALE, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2025, l'Istituto di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Voglia dichiarare che la parte convenuta non è affetta da patologie tali da comportare uno status di invalidità per cui non è in possesso del requisito sanitario per accedere alle prestazioni previdenziali e per il riconoscimento delle provvidenze economiche spettanti e relative all'assegno di invalidità ex lege 222/84 dalla domanda amministrativa , contrariamente a quanto dichiarato nella relazione di consulenza tecnica depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo conclusosi con dichiarazione di dissenso dell' nonché Voglia altresì dichiarare Pt_1 che parte resistente non è in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso e, quindi, rigettare ogni domanda di prestazione previdenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, compresa la fase dell'accertamento tecnico preventivo…”.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
L'opposizione è inammissibile e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie, detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei asi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.6.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state in grado di determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie, l si duole esclusivamente di una erronea valutazione del Pt_1
c.t.u., limitandosi ad elencare le patologie di cui è affetto il ricorrente, senza muovere alcuna specifica censura all'operato del c.t.u.
In linea generale e per tutte le patologie non è spiegato in che modo esse abbiano influenzato il calcolo finale e, ove non commessi gli errori dedotti, avrebbero determinato il mancato riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile ex lege 222/84.
Pertanto il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'opposizione;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Pt_1 complessivi euro 800,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 16/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15601/2025 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. TEDESCHI MARIA PIA, con cui domiciliato Pt_1 telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. FUSCHINO PASQUALE, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2025, l'Istituto di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Voglia dichiarare che la parte convenuta non è affetta da patologie tali da comportare uno status di invalidità per cui non è in possesso del requisito sanitario per accedere alle prestazioni previdenziali e per il riconoscimento delle provvidenze economiche spettanti e relative all'assegno di invalidità ex lege 222/84 dalla domanda amministrativa , contrariamente a quanto dichiarato nella relazione di consulenza tecnica depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo conclusosi con dichiarazione di dissenso dell' nonché Voglia altresì dichiarare Pt_1 che parte resistente non è in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso e, quindi, rigettare ogni domanda di prestazione previdenziale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, compresa la fase dell'accertamento tecnico preventivo…”.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
L'opposizione è inammissibile e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie, detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei asi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.6.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state in grado di determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie, l si duole esclusivamente di una erronea valutazione del Pt_1
c.t.u., limitandosi ad elencare le patologie di cui è affetto il ricorrente, senza muovere alcuna specifica censura all'operato del c.t.u.
In linea generale e per tutte le patologie non è spiegato in che modo esse abbiano influenzato il calcolo finale e, ove non commessi gli errori dedotti, avrebbero determinato il mancato riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità civile ex lege 222/84.
Pertanto il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'opposizione;
B) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Pt_1 complessivi euro 800,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 16/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo