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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - n. 239/2019, pubblicata l'8 gennaio 2019, iscritto al n. 673/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 e pendente
T R A
il (c.f.: ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di delibera di G.M. n. 6 del 23 gennaio 2019, dall'avv. dall'avv. Ciriaco Rossetti (c.f.: ) - APPELLANTE -C.F._1
ED
(c.f.: ),nata a [...] [...], nella qualità CP_1 C.F._2 Pt_1
di erede di (c.f.: , nato a Persona_1 C.F._3 [...]
il 4 dicembre 1949, e deceduto il 25 maggio 2020, rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Maria Grazia Di Scala (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
NONCHE'
l' costituita dalla Controparte_2 Controparte_3
(c.f.: non rinvenuto) quale capofila, in persona del suo amministratore pro tempore geom. , e dall'impresa del geom. (cf. e p.iva non Controparte_4 CP_5
rinvenuta), rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Di PI (c.f.: non rinvenuto)
- APPELLATA - Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2002 Persona_1
- dichiaratosi proprietario e possessore di un fondo sito in alla
[...] Parte_1
località Cretaio, confinante con la strada provinciale, da cui prendeva diretto accesso, ed identificato al catasto terreni del detto Comune con la p.lla 35 del foglio 6 - conveniva in giudizio il Comune di e l'Associazione temporanea di Parte_1
imprese (cd. TI), costituita tra la e l'impresa edile del geom. Controparte_3
innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata d'Ischia, per ottenere: CP_5
A) la condanna di entrambi al ripristino dello stato dei luoghi, mediante apertura del varco sulla strada provinciale, chiuso in occasione dei lavori eseguiti in appalto dalla citata ditta, ripristinando il confine divisorio e rimuovendo il terreno riportato sul lato nord del terreno;
B) il risarcimento dei danni per la interclusione temporanea determinata con l'ostruzione del varco di accesso, dal 1988 al ripristino dei luoghi, da calcolarsi anche mediante Ctu;
C) in via subordinata, ove si fosse ritenuto che si era verificata un'accessione invertita, condannarsi il al pagamento del valore di mercato Parte_1
del suolo invaso, con gli interessi e la rivalutazione dal 1998 al soddisfo, determinato anche mediante Ctu.
A sostegno della sua domanda, il deduceva: Per_1
Co
- che la suddetta nell'esecuzione dell'appalto indetto dal convenuto Pt_1
e di cui essa era risultata aggiudicataria, avente ad oggetto la sostituzione della condotta idrica esistente sul detto suolo, aveva invaso il suolo dell'attore per circa mq
165, aveva eliminato la recinzione sul confine ovest con al p.lla 126 costituita da un guard rail orizzontale, aveva installato un pozzetto, prima inesistente, nel suo fondo e lo aveva recintato per circa venti metri con l'installazione di un cancello munito di catenaccio, sorretto da paletti e rete metallica, così inibendo, in quel punto, l'accesso dell'attore al suo fondo;
Co
- che tali opere erano state poste in essere in maniera illegittima dalla citata al di fuori cioè del rapporto contrattuale col che riguardava soltanto il restauro Pt_1
conservativo della condotta idrica esistente, che portava l'acqua dalla fonte del
“CE” all'abitato di Fiaiano;
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c. +1 Parte_1 CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- che, già con pregresso ricorso possessorio dell'8 settembre 1999, l'attore aveva richiesto al medesimo Tribunale la restituzione dell'area occupata ed era ivi stato nominato un perito, e che, nonostante questo, i lavori della ditta convenuta erano proseguiti mediante la costruzione di un muro di cinta, parallelo alla sede della strada provinciale, che aveva definitivamente chiuso l'accesso al fondo dell'attore, ed in particolare, all'area di parcheggio ivi esistente, senza che fosse intervenuta nessuna autorizzazione della Provincia, cui apparteneva la citata strada;
- che l'invasione del suo terreno si era verificata anche mediante la costruzione di una pavimentazione del tratto di strada compreso tra il predetto muretto ed il confine del suo fondo, con la costruzione di un gradino discendente sulla pubblica via, prima inesistente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna al pristino stato ed alla restituzione del proprio terreno invaso, oltre al risarcimento dei danni per l'interclusione temporanea al proprio fondo, o in via subordinata, alla corresponsione del suo valore di mercato, anche da parte del che si era reso responsabile, Pt_1
insieme alla ditta, tramite il suo direttore dei lavori, delle predette illegittimità.
Co
2. Con comparsa del 2 dicembre 2002 si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo la propria estraneità ai fatti, come peraltro da essa già dichiarato nel corso del giudizio possessorio iniziato dal , ove essa aveva ricordato che il Per_1 Pt_1
convenuto aveva contemporaneamente appaltato due diversi lavori a due differenti ditte, cioè all'impresa la sistemazione degli spazi afferenti il tratto viario CP_6
Co lungo la condotta CE -Fiaiano ed all' la sostituzione della condotta idrica esistente che portava l'acqua dalle fonti di CE all'abitato di Fiaiano;
che, dopo aver provveduto alla sostituzione della condotta esistente, senza operare alcuna invasione di terreni altrui e limitandosi, quanto alle nuove opere poste in essere, soltanto a sostituire una vecchia cabina di manovra completamente interrata con una nuova di Co identiche dimensioni, essa aveva riconsegnato il cantiere all' , che CP_7
era l'unica ancora presente sul posto all'epoca in cui era iniziato il giudizio possessorio, Co e pertanto, nessun addebito poteva essere mosso all' specie per l'interclusione del fondo dell'attore.
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c. +1 Parte_1 CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
3. Con comparsa del 16 giugno 2003 si costituiva in giudizio il Parte_1
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...]
favore del giudice amministrativo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di porre a carico dell'TI convenuta ogni conseguenza passiva derivante dal giudizio per qualsivoglia titolo o ragione, diretto ed indiretto, con completo esonero da ogni responsabilità; in via ancora più gradata, chiedeva di condannare l' TI convenuta, ed il suo direttore dei lavori, ing. , in solido tra di loro, o chi tra essi Controparte_8
per quanto di ragione, a rivalere e tenere indenne il da ogni Parte_1
conseguenza onerosa del giudizio, con condanna dell'attore, o in subordine dell'Impresa TI, al pagamento delle spese processuali.
4. Istruita la causa, espletata Ctu e sentiti i testi indicati dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così decideva: “1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e dichiara che il Comune di senza titolo ha invaso il fondo di cui alla Parte_1
particella 35 del fol. 6, sita in alla via Creatio e l'occupa a titolo Parte_1
usurpativo, con conseguente suo obbligo alla restituzione e al ripristino dei luoghi;
2)
Determina il confine divisorio fra il fondo attoreo di cui alla particella 35 e la via CE dalla linea indicata nell'allegato 16 della perizia di ufficio e condanna il al Pt_1
rilascio del suolo colorato in azzurro e alla rimozione delle condotte idriche e del pozzo di ispezione, analiticamente descritti nella relazione, sgomberando il fondo medesimo di ogni forma di occupazione all'interno della linea divisoria, così come determinata;
3)
Dichiara illegittima l'occupazione del suolo attoreo e condanna il al rilascio del Pt_1
suolo attoreo colorato in rosa nell'allegato 17 della perizia di ufficio al fine di ripristinare l'accesso carrabile al fondo dell'attore; 4) Condanna il Parte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione della striscia
[...]
di suolo di mq. 37, come determinata nella CTU, al pagamento di euro mille all'anno, come motivata in premessa, con gli interessi legali dal 1998 al soddisfo;
5) Condanna il
al pagamento della somma di euro 11.500, necessaria al Parte_1
ripristino dei luoghi, come quantificata al punto 4) che precede, al netto dell'IVA, con gli interessi legali e la svalutazione dal 4.8.2009 fino al soddisfo. 6) Dichiara illecita la chiusura del varco di accesso carrabile al fondo dell'attore dalla via Cretaio, operata dal
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(già Prima Sezione Civile bis)
e lo condanna al pagamento della somma di euro 500,00 all'anno con gli Pt_1
interessi dalle singole scadenze fino alla riapertura del varco, a titolo di risarcimento del danno. 7) Autorizza l'attore al ripristino dei luoghi, ove l'Ente decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo e del successivo precetto non abbia provveduto;
8) Condanna il
al pagamento all'attore delle spese e degli onorari del Parte_1
giudizio, determinandole ex DM 55/14, sulla scorte della domanda di valore inizialmente indeterminabile, in euro 2.025 per lo studio della controversia, euro 3.149 per la fase introduttiva, euro 4.560 per la fase istruttoria ed euro 2.300 per la fase decisoria, per complessivi euro 12.034 oltre spese generali IVA e CPA nonché al rimborso a favore dell'attore delle spese della CTU da lui anticipate;
9) Condanna l'ATI al pagamento degli onorari e delle spese processuali a favore dell'attore, nella misura della metà dell'importo innanzi quantificato al punto 8), con esclusione delle spese della CTU, compensando l'altra metà; 10) Compensa le spese del giudizio fra il
[...]
e l'ATI”. Parte_1
A fondamento di tale decisione, il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- qualificava la domanda come azione di rilascio di terreno occupato e di risarcimento dei danni ed escludeva l'acquisizione della proprietà del terreno occupato da parte del Pt_1
- affermava, sia pure implicitamente, la legittimazione passiva sia del Pt_1
Co che dell' non avendo il primo dato prova dell'esclusiva responsabilità delle due imprese, rispettivamente affidatarie dei lavori all'acquedotto e del rifacimento del sentiero per la fonte del CE (peraltro, nessuno dei convenuti aveva chiesto di chiamare in causa l'impresa , responsabile delle opere di sentieristica, per CP_6
essere da quest'ultima manlevato nell'ipotesi in cui si fosse affermata la sua responsabilità);
- affermava che nell'esecuzione dei due appalti (relativi ad opere di acquedotto e stradali) vi era stata invasione ed occupazione del terreno dell'attore, nel primo caso mediante la costruzione di condotte idriche, pozzetti d'ispezione e camere di manovra, prima inesistenti, nel secondo caso mediante la costruzione di recinzioni e della pavimentazione;
- affermava che i convenuti erano responsabili anche della chiusura del varco d'accesso al fondo dell'attore, a cui era stato impedito di accedere mediante mezzi meccanici al suo fondo e di poter ivi parcheggiare nella parte pianeggiante, ove vi era
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sempre stato un parcheggio, fatto questo, a dire del Tribunale, non contestato dal convenuto;
Pt_1
- di conseguenza, condannava il a) a restituire all'attore la parte di Pt_1
terreno che, nell'esecuzione dei lavori appaltati alla ditta con verbale di CP_6
consegna del 4 novembre 1998, era stata illegittimamente occupata, cioè, la zona di mq 37, corrispondente alla parte colorata in azzurro nell'allegato 16 della Ctu, e la parte coincidente con le scalette che dalla strada provinciale portavano all'inizio del sentiero, indicata nell'allegato 17 della Ctu come parte colorata in rosa, che determinava la chiusura del varco carrabile al fondo dell'attore, nonché b) al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione;
- condannava altresì il al risarcimento dei danni subiti dall'attore per Pt_1
non avere potuto usufruire del parcheggio esistente sul suo terreno, determinando il danno in via equitativa, sulla base dei comuni costi di un parcheggio scoperto condotto in locazione, in 500,00 € dal 1998 al soddisfo, con gli interessi sulle singole rate;
Co
- infine, condannava il soccombente e l (quest'ultima nella misura Pt_1
della metà, poiché ritenuta responsabile della sola occupazione dei terreni determinata dall'esecuzione delle opere di acquedotto, di quella determinata dai lavori di sentieristica risultando responsabile l'impresa , da nessuno chiamata in CP_6
causa) al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore.
5. Avverso la suddetta pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 7 febbraio 2019 a Persona_1
Co
ed all' costituita dalla e dall'impresa del geom.
[...] Controparte_3
, il ha proposto appello, articolato in quattro CP_5 Parte_1
motivi nei quali:
I) ha dedotto l'omessa disamina da parte del Tribunale della sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, risultando l'invasione dei terreni essere opera delle due ditte appaltatrici senza che nessuna direttiva o ordine fosse stata data dal
Pt_1
II) ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui si era basata solo sulle dichiarazioni dei due testi dell'attore, che, da un lato, avevano affermato che la sostituzione delle vecchie condotte idriche interrate era avvenuta con nuove condotte non interrate, che avevano occupato il suolo di proprietà del , dall'altro lato, Per_1
avevano affermato che in precedenza sul suolo attoreo vi era un parcheggio;
ha inoltre
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criticato la sentenza per avere in motivazione affermato la corresponsabilità del Co e dell' per l'occupazione dei suoli dell'attore, ma poi in dispositivo aveva Pt_1
condannato il solo ente pubblico locale al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni;
III) ha criticato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva sostanzialmente ordinato all'attore di sostituirsi al laddove quest'ultimo fosse risultato Pt_1
inadempiente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, così violando l'art. 612 c.p.c.
e consentendo ad una parte privata, senza fare ricorso al giudice dell'esecuzione, di farsi autonomamente giustizia;
IV) ha, infine, criticato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente provveduto alla liquidazione dei danni derivanti: a) dalla chiusura del varco d'accesso carrabile e delle somme occorrenti per il suo ripristino, dando luogo ad un contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché in dispositivo aveva quantificavano i lavori di ripristino del varco d'accesso carrabile (sulla cui pregressa esistenza peraltro il medesimo ctu aveva manifestato seri dubbi)in 11.500,00 €, mentre in motivazione aveva richiamato l'importo indicato dal Ctu di 1.800,00 €; b) dal mancato utilizzo del parcheggio esistente nello slargo pianeggiante del fondo del , quantificando Per_1
tale danno, mediante il ricorso alla liquidazione equitativa, in 500,00 € (senza specificare se si trattava di una rata mensile o annuale), ed aggiungendovi anche interessi legali e rivalutazione monetaria (non dovuti, in quanto il danno liquidato in via equitativa era onnicomprensivo); c) infine, dall'occupazione illegittima di mq 37 di terreno, per essa calcolando l'importo di 1.000,00 € all'anno moltiplicato per tutti gli anni di occupazione (dal 1998 all'attualità), senza tenere in considerazione i calcoli effettuati dal Ctu, che aveva calcolato il valore di mercato della citata area in 80 €/mq
(80 x 37= 2.960,00 €), sicché il valore dell'indennità di occupazione illegittima non poteva essere superiore a 1/12 del valore del suolo (di 2.960,00 €), cioè 246,66 € che, moltiplicati per 11 anni di occupazione, davano 2.713,26 €.
In ogni caso, ha ritenuto che, trattandosi di occupazione illegittima e dell'assenza di una trasformazione irreversibile, doveva farsi applicazione analogica del criterio del
5% del valore venale del terreno di cui all'art. 42 bis, co. 3 del d.P.R. 327/2001, e comunque, doveva farsi riferimento non al valore di mercato indicato dal Ctu in modo esagerato e senza indicare le fonti di conoscenza, ma al valore agricolo medio (cd.
Vam), che era di 6.300,00 € per ettaro, e quindi di 0,63 €/mq.
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Tanto premesso, il previo accoglimento dell'istanza di sospensione Pt_1
degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti dell'art. 283 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in relazione alle domande attoree;
b) in via Pt_1
subordinata riformare la impugnata sentenza nelle parti e per i motivi innanzi esposti;
Co c) in via ancora ancora più gradata, porre direttamente a carico dell' costituita dalla e dell'impresa , in persona del Controparte_3 Controparte_9
legale rappresentante, ogni eventuale conseguenza passiva derivante dal presente giudizio e per qualsivoglia titolo e/o ragione, diretto/indiretto, sorta, interessi, spese, etc.., nulla escluso e/o eccettuato, con completo esonero del comparente da Pt_1
ogni conseguenza passiva del giudizio stesso;
d) condannare l'attore o in subordine Co l'impresa al pagamento dei compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
6. Con comparsa del 30 aprile 2019, si è costituito in giudizio Persona_1
resistendo all'appello e rassegnando le seguenti conclusioni “ In via
[...]
principale dichiarare inammissibile, improcedibile, irricevibile l'appello proposto per le motivazione dedotte in premessa;
b) nel merito rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata. c) In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistere la responsabilità in solido con il
[...]
costituita dalla e dalla CP_10 Controparte_3 Controparte_11
, condannarsi quest'ultima in solido e per quanto di ragione con il al
[...] Pt_1
pagamento della somma indicate in sentenza e all'esecuzione di quanto in essa previsto. d) Il tutto con vittoria di spese e compensi della procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
7. Con comparsa del 17 maggio 2019 si è infine costituita in appello anche l'TI che - dopo aver ricordato la sua totale estraneità ai fatti contestati dal , come Per_1
peraltro affermato dal medesimo Tribunale, che nel dispositivo della sentenza impugnata, aveva escluso qualsiasi sua condanna ad un facere specifico a favore dell'attore - ha concluso chiedendo che “la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle difese svolte nel doppio grado del giudizio voglia rigettare ogni domanda nei suoi Co confronti e conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui l' viene condannata al pagamento delle spese di lite in favore del sig. (ndr ) CP_12 Per_1
(ndr ) . Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio Pt_2 Per_1 Per_1
Proc. n.673/2019 r.g.aa.cc. Pagina 8 di 15
c. +1 Parte_1 CP_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
grado del giudizio facendone carico e al e al sig. Parte_1 CP_12
(ndr ) (ndr ) o a chi di ragione”. Per_1 Pt_2 Per_1 Per_1
8. Disposta, con ordinanza del 25 giugno 2019, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riassunto il processo a seguito di sua interruzione per il decesso di , all'udienza del 28 gennaio 2025, il Persona_1
Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va rigettata l'eccezione dell'appellata di Per_1
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 342 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
II. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va in parte accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
III.1. Il primo motivo dell'appello col quale il critica la sentenza Pt_1
impugnata per avere il Giudice di prime cure affermato la legittimazione passiva, o meglio la titolarità passiva in capo al appellante per i danni derivanti a terzi Pt_1
dall'esecuzione dell'appalto, è infondato.
Infatti, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (così Cass.
7553/2021; Cass. 11671/2018; Cass. 25408/2016).
Non può, pertanto, il invocare l'assenza di sua responsabilità solo Pt_1
perché le opere appaltate - che, a dire dell'attore, erano state fonte di un danno da lui subìto - erano state poste in essere dagli appaltatori senza il rispetto delle clausole contrattuali, e comunque, non in esecuzione di atti emanati dall'ente.
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III.2. E' invece fondato il secondo motivo d'appello del col quale l'ente Pt_1
si duole che il Tribunale sia giunto ad affermare l'esistenza di opere lesive poste in Co essere dalle due ditte appaltatrici, cioè l' e la ditta , consistenti nella CP_6
costruzione di condotte idriche, pozzetti ed altro, nonché di cancelli, muretti ed altro che avevano chiuso il varco d'accesso carrabile al fondo del . Per_1
Difatti, il Tribunale è giunto a tale conclusioni da un lato basandosi su di una valutazione parziale delle dichiarazioni dei testi escussi, dall'altro omettendo completamente di valutare gli esiti degli accertamenti cui era giunto il nominato Ctu.
Quanto alle dichiarazioni dei testi, infatti, a giudizio di questa Corte, il primo
Giudice risulta avere dato credito soltanto alle dichiarazioni rese dai due testi di parte
[... attrice - di cui uno era il fratello dell'attore (avv. US Di ME), l'altro (sig.
, era consigliere comunale dal 1990 al 2012 facente parte del medesimo Pt_3
schieramento politico del fratello dell'attore - secondo cui essi avevano visto che, nell'esecuzione delle opere acquedottistiche appaltate, erano state costruite condotte non interrate e pozzetti di manovra prima non esistenti;
viceversa, il teste citato dall'TI (sig. ), autista dell'impresa capofila, aveva affermato che Testimone_1
tali opere erano consistite nella sola sostituzione delle vecchie condotte, senza nulla aggiungere di nuovo. All'evidente contraddizione tra le dichiarazioni rese dai tre testi si aggiunge l'incertezza delle conclusioni rese dal Ctu, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale alla pag. 4 della sua sentenza, afferma che non è dato sapere se vi fossero o meno opere preesistenti, e che quanto al pozzetto, esso probabilmente preesisteva anche se era di dimensioni leggermente ridotte rispetto alle attuali, mentre non si sapeva della sua posizione (cfr. pag. 6 ed 8 della relazione tecnica dell'arch. i ). Per_2 Tes_1
Ne consegue che, su tale specifico punto, è mancata la prova del fatto illecito dannoso da parte dell'attore, a nulla rilevando quanto erroneamente affermato dal
Giudice di prime cure (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), secondo cui era il a Pt_1
dovere fornire la prova dell'usucapione di servitù apparenti ai sensi dell'art. 1031 c.c.
E' parimenti mancata la prova dell'esistenza di un pregresso varco carrabile sul fondo del , in corrispondenza del tratto in cui le imprese appaltatrici, ed in Per_1
particolare l'impresa , nell'esecuzione dei lavori appaltati, aveva(no) costruito CP_6
dei gradini, che, dalla strada provinciale, portano all'inizio del sentiero per la sorgente
CE.
Proc. n.673/2019 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 15
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Difatti, il Tribunale fonda tale conclusione, da un lato, su di una mera ipotesi, cioè che, poiché in quel tratto, il terreno di proprietà del , confinante col Per_1
citato sentiero, era pianeggiante, era “credibile” che esso potesse essere adibito a parcheggio;
dall'altro, sul fatto che il Ctu alla pag. 8 afferma che tali opere in precedenza non esistevano (come emerso da un raffronto tra la mappa aero- fotogrammetriche del 1968 e quella del 2000) e che non erano comprese nei grafici di progetto recuperati presso il Comune appaltante, sicché il avrebbe potuto Per_1
accedere anche con mezzi meccanici al suo fondo. Tuttavia, entrambi gli elementi indicati in sentenza nulla provano, poiché si fondano su mere ipotesi, mentre le dichiarazioni rese sul punto dai due testi di parte attrice, in precedenza citati, non risultano decisive. Difatti, il teste US Di ME si limita a riconoscere dalle foto esibitegli l'area di parcheggio, ma non dice di avere visto il fratello parcheggiare in quel tratto;
l'altro teste, , invece parla di un cancello chiuso con lucchetto di cui Pt_3
non si comprende l'esatta posizione.
In conclusione, la mancata prova della costruzione di opere acquedottistiche nuove, in precedenza non esistenti, nonché dell'esistenza di un varco carrabile, illegittimamente chiuso ai danni di , con la costruzione di gradini, Persona_1
porta all'accoglimento del secondo motivo d'appello del con la conseguenza Pt_1
che per tali opere non va ordinato il ripristino dello status quo ante, come invece stabilito dal Tribunale al capo 2 ultima parte, al capo 3 del dispositivo, con il rilascio della striscia rosa in corrispondenza dei gradini per ripristinare l'accesso carrabile.
L'assenza di prova di un pregresso varco carrabile determina la modifica della sentenza impugnata anche in relazione:
i) al capo 5 del suo dispositivo, in cui si quantificano i costi per il ripristino del varco d'accesso carrabile, peraltro in un importo non corrispondente a quello quantificato dal Ctu (11.500,00 €, anziché 1.800,00 €), e con una condanna a carico del ed a favore del che non trova nessuna spiegazione, giacché di tali Pt_1 Per_1
costi avrebbe dovuto farsi carico il e non l'attore; Pt_1
ii) al capo 6 del suo dispositivo, in cui si quantificano i danni derivanti dal mancato utilizzo del citato parcheggio, con conseguente assorbimento del quarto motivo d'appello, nella parte in cui il si duole dell'esorbitante liquidazione in Pt_1
via equitativa dei costi di parcheggio, corrispondenti a quello di un canone da pagare per parcheggiare l'auto in un parcheggio scoperto, nonché del terzo motivo d'appello,
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nella parte in cui il si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia Pt_1
ordinato all'attore di procedere alla demolizione delle citate opere che occupavano il proprio fondo, in caso d'inadempienza del Pt_1
III.3. Fondato è anche il quarto motivo del gravame del nella parte in cui Pt_1
l'ente locale si duole del fatto che il primo Giudice abbia erroneamente calcolato l'indennità di occupazione illegittima del suolo occupato abusivamente.
A tal riguardo, il Ctu ha accertato alla pag. 9 del suo elaborato, depositato nel primo grado del giudizio, che i lavori eseguiti dall'impresa avevano CP_6
provocato uno sconfinamento nel terreno dell'attore per una superficie di mq 37 (cfr. allegato 16 della Ctu), corrispondente all'incirca al suolo occupato per la costruzione del muretto che delimita il sentiero per CE, confinante con il fondo dell'attore, ed
è riportato in nel citato allegato 16 della ctu, sicché per tale parte può ritenersi CP_13
che vi sia stata occupazione illegittima da parte del appellante, che, pertanto - Pt_1
come correttamente affermato dal Tribunale al capo 1 ed al capo 2, prima parte del dispositivo della sentenza impugnata - va condannato, previa demolizione del citato muretto, alla restituzione di tale terreno a favore del . Per_1
I lavori per l'abbattimento di tale muretto, come accertato dal Ctu alla pag. 10 della sua relazione, saranno effettuati ad opera dell'ente locale mediante l'elaborazione di un apposito progetto, anche in collaborazione con la Soprintendenza
Controparte_14
Quanto all'indennità dovuta a titolo risarcitorio al per la citata Per_1
occupazione illegittima, essa può essere calcolata partendo dal valore di mercato dell'area, stimato dal nominato Ctu in 80,00 €/mq. Tale valore, sebbene considerato elevato dal appellante perché riferito ad un terreno agricolo, può considerarsi Pt_1
equo, in considerazione della vicinanza di tale terreno al sentiero del CE, noto anche per la sua rilevanza naturalistica, storica e turistica.
L'indennizzo spettante può essere poi calcolato facendo applicazione, anziché del criterio indicato dal ctu di 1/12 del valore di mercato, poi moltiplicato per gli anni d'occupazione legittima, di quello dell'art. 42 bis, comma 3 del d.P.R. n. 327/2001 (cd. testo unico espropri), dettato per le occupazioni illegittime culminate poi con l'emissione di un decreto di acquisizione sanante, e pertanto, applicato nel caso in esame, in via analogica, con la previsione di un valore pari al 5% di quello di mercato del terreno, moltiplicato per gli anni d'occupazione.
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Ne consegue che il 5% di 2.960,00 (80 € x 37 mq)€, è pari a 148,00 €, che, moltiplicato per 27 anni (dal novembre 1998 al giugno 2025), dà l'importo di 3.996,00
€.
A tale importo, pertanto, il va condannato a titolo risarcitorio a favore Pt_1
del , cui aggiungere la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di Per_1
valore, e gli interessi, per complessivi 9.314,96 € .
Nessun importo va invece riconosciuto a titolo risarcitorio alla per Per_1
l'occupazione temporanea di mq 165 del suo terreno per il deposito di materiali edili da parte dell'Impresa appaltatrice, di cui peraltro il Tribunale, pur indicandolo in
[... motivazione, nulla dice nel dispositivo della sentenza impugnata, e non risulta che il abbia sul punto fatto appello. Per_1
Infine, va rigettata la domanda subordinata del di essere tenuto Pt_1
indenne dal pagamento all'attore del citato importo di 9.314,96 €, per l'affermata esclusiva responsabilità di tali occupazioni abusive in capo all' TI appellata.
Difatti, è risultato dalla documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla medesima Ctu che la costruzione del muretto di confine con cui fu operata l'occupazione illegittima del suolo del , nella parte iniziale del Per_1
sentiero di CE, fu opera dell'impresa , di cui il Comune appellante non ha CP_6
mai chiesto la chiamata in causa, per sentire affermare, quanto meno, la sua corresponsabilità nella causazione dei danni sofferti dall'attore.
IV. In definitiva, l'appello del va accolto solo parzialmente con parziale Pt_1
modifica della sentenza appellata nei termini sopra precisati.
V. Va invece dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello incidentale Co proposto dall' appellata, di modifica del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui porta la sua condanna al pagamento, sia pure nella misura della metà, delle spese di lite, a favore del , sebbene tale associazione nella motivazione Per_1
non sia stata riconosciuta responsabile dell'occupazione derivante dall'esecuzione delle opere di sentieristica.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite del doppio grado, rideterminate sulla base del decisum, vanno poste a carico del Pt_1
appellante ed a favore di e liquidate sulla base dei parametri indicati CP_1
nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei
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(già Prima Sezione Civile bis)
compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore indeterminabile basso della lite (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 € ).
Esse pertanto si liquidano, a favore del procuratore della , dichiaratosi Per_1
anticipatario, nei seguenti importi:
- 4.600,00 € per il primo grado di giudizio, di cui 4.000,00 € per compenso
(900,00 € per la fase di studio, 650,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase istruttoria e 1.500,00 per la fase decisionale) e 600,00 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
- 6.095,00 € per il secondo grado di giudizio di cui 5.300,00 € per compensi
(1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase istruttoria e 1.800,00 € per la fase decisionale), 795,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Anche le spese di Ctu del primo grado restano definitivamente a carico del appellante. Pt_1
Vanno invece compensate, in virtù della reciproca soccombenza, le spese di lite Co tra il appellante e l' appellata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Co
nei confronti di e dell' costituita dalla Parte_1 CP_1
e dall'impresa del geom. , avverso la sentenza Controparte_3 CP_5
del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - n. 239/2019, pubblicata l'8 gennaio 2019, in accoglimento parziale dell'appello ed a modifica parziale della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara che il Parte_1
ha invaso senza titolo parte del fondo di proprietà del di cui
[...] Per_1
alla particella 35 del foglio 6 (sito alla via Creatio di Barano ) e l'occupa Pt_1
senza titolo per mq 37, corrispondenti al suolo colorato in azzurro nell'allegato
16 della perizia del ctu (ove si trova il muretto divisorio tra il fondo dell'attore ed il sentiero per CE);
2. ordina che il per la parte occupata abusivamente, provveda, a sue Pt_1
spese, al ripristino dei luoghi con la demolizione del muretto;
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(già Prima Sezione Civile bis)
3. condanna il a restituire ad la parte di terreno occupata Pt_1 CP_1
abusivamente nonché al risarcimento, a favore di quest'ultimo, dei danni derivanti dall'illegittima occupazione, quantificati in 9.314,96 € onnicomprensivi;
4. condanna il al pagamento, a favore dell'avv. Maria Grazia Di Scala, Pt_1
procuratore anticipatario della , delle spese del doppio grado di Per_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nell'importo di 4.600,00
€, di cui 4.000,00 € per compenso e 600,00 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
per il secondo grado di giudizio nell'importo di 6.095,00 €, di cui 5.300,00 € per compensi, 795,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
5. anche le spese della CTU, espletata nel primo grado, restano definitivamente a carico del Pt_1
6. compensa le spese di lite tra il e l'TI appellata, stante la reciproca Pt_1
soccombenza.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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c. +1 Parte_1 CP_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - n. 239/2019, pubblicata l'8 gennaio 2019, iscritto al n. 673/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 e pendente
T R A
il (c.f.: ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di delibera di G.M. n. 6 del 23 gennaio 2019, dall'avv. dall'avv. Ciriaco Rossetti (c.f.: ) - APPELLANTE -C.F._1
ED
(c.f.: ),nata a [...] [...], nella qualità CP_1 C.F._2 Pt_1
di erede di (c.f.: , nato a Persona_1 C.F._3 [...]
il 4 dicembre 1949, e deceduto il 25 maggio 2020, rappresentata e difesa Pt_1
dall'avv. Maria Grazia Di Scala (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
NONCHE'
l' costituita dalla Controparte_2 Controparte_3
(c.f.: non rinvenuto) quale capofila, in persona del suo amministratore pro tempore geom. , e dall'impresa del geom. (cf. e p.iva non Controparte_4 CP_5
rinvenuta), rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Di PI (c.f.: non rinvenuto)
- APPELLATA - Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2002 Persona_1
- dichiaratosi proprietario e possessore di un fondo sito in alla
[...] Parte_1
località Cretaio, confinante con la strada provinciale, da cui prendeva diretto accesso, ed identificato al catasto terreni del detto Comune con la p.lla 35 del foglio 6 - conveniva in giudizio il Comune di e l'Associazione temporanea di Parte_1
imprese (cd. TI), costituita tra la e l'impresa edile del geom. Controparte_3
innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata d'Ischia, per ottenere: CP_5
A) la condanna di entrambi al ripristino dello stato dei luoghi, mediante apertura del varco sulla strada provinciale, chiuso in occasione dei lavori eseguiti in appalto dalla citata ditta, ripristinando il confine divisorio e rimuovendo il terreno riportato sul lato nord del terreno;
B) il risarcimento dei danni per la interclusione temporanea determinata con l'ostruzione del varco di accesso, dal 1988 al ripristino dei luoghi, da calcolarsi anche mediante Ctu;
C) in via subordinata, ove si fosse ritenuto che si era verificata un'accessione invertita, condannarsi il al pagamento del valore di mercato Parte_1
del suolo invaso, con gli interessi e la rivalutazione dal 1998 al soddisfo, determinato anche mediante Ctu.
A sostegno della sua domanda, il deduceva: Per_1
Co
- che la suddetta nell'esecuzione dell'appalto indetto dal convenuto Pt_1
e di cui essa era risultata aggiudicataria, avente ad oggetto la sostituzione della condotta idrica esistente sul detto suolo, aveva invaso il suolo dell'attore per circa mq
165, aveva eliminato la recinzione sul confine ovest con al p.lla 126 costituita da un guard rail orizzontale, aveva installato un pozzetto, prima inesistente, nel suo fondo e lo aveva recintato per circa venti metri con l'installazione di un cancello munito di catenaccio, sorretto da paletti e rete metallica, così inibendo, in quel punto, l'accesso dell'attore al suo fondo;
Co
- che tali opere erano state poste in essere in maniera illegittima dalla citata al di fuori cioè del rapporto contrattuale col che riguardava soltanto il restauro Pt_1
conservativo della condotta idrica esistente, che portava l'acqua dalla fonte del
“CE” all'abitato di Fiaiano;
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- che, già con pregresso ricorso possessorio dell'8 settembre 1999, l'attore aveva richiesto al medesimo Tribunale la restituzione dell'area occupata ed era ivi stato nominato un perito, e che, nonostante questo, i lavori della ditta convenuta erano proseguiti mediante la costruzione di un muro di cinta, parallelo alla sede della strada provinciale, che aveva definitivamente chiuso l'accesso al fondo dell'attore, ed in particolare, all'area di parcheggio ivi esistente, senza che fosse intervenuta nessuna autorizzazione della Provincia, cui apparteneva la citata strada;
- che l'invasione del suo terreno si era verificata anche mediante la costruzione di una pavimentazione del tratto di strada compreso tra il predetto muretto ed il confine del suo fondo, con la costruzione di un gradino discendente sulla pubblica via, prima inesistente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna al pristino stato ed alla restituzione del proprio terreno invaso, oltre al risarcimento dei danni per l'interclusione temporanea al proprio fondo, o in via subordinata, alla corresponsione del suo valore di mercato, anche da parte del che si era reso responsabile, Pt_1
insieme alla ditta, tramite il suo direttore dei lavori, delle predette illegittimità.
Co
2. Con comparsa del 2 dicembre 2002 si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo la propria estraneità ai fatti, come peraltro da essa già dichiarato nel corso del giudizio possessorio iniziato dal , ove essa aveva ricordato che il Per_1 Pt_1
convenuto aveva contemporaneamente appaltato due diversi lavori a due differenti ditte, cioè all'impresa la sistemazione degli spazi afferenti il tratto viario CP_6
Co lungo la condotta CE -Fiaiano ed all' la sostituzione della condotta idrica esistente che portava l'acqua dalle fonti di CE all'abitato di Fiaiano;
che, dopo aver provveduto alla sostituzione della condotta esistente, senza operare alcuna invasione di terreni altrui e limitandosi, quanto alle nuove opere poste in essere, soltanto a sostituire una vecchia cabina di manovra completamente interrata con una nuova di Co identiche dimensioni, essa aveva riconsegnato il cantiere all' , che CP_7
era l'unica ancora presente sul posto all'epoca in cui era iniziato il giudizio possessorio, Co e pertanto, nessun addebito poteva essere mosso all' specie per l'interclusione del fondo dell'attore.
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3. Con comparsa del 16 giugno 2003 si costituiva in giudizio il Parte_1
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...]
favore del giudice amministrativo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di porre a carico dell'TI convenuta ogni conseguenza passiva derivante dal giudizio per qualsivoglia titolo o ragione, diretto ed indiretto, con completo esonero da ogni responsabilità; in via ancora più gradata, chiedeva di condannare l' TI convenuta, ed il suo direttore dei lavori, ing. , in solido tra di loro, o chi tra essi Controparte_8
per quanto di ragione, a rivalere e tenere indenne il da ogni Parte_1
conseguenza onerosa del giudizio, con condanna dell'attore, o in subordine dell'Impresa TI, al pagamento delle spese processuali.
4. Istruita la causa, espletata Ctu e sentiti i testi indicati dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così decideva: “1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e dichiara che il Comune di senza titolo ha invaso il fondo di cui alla Parte_1
particella 35 del fol. 6, sita in alla via Creatio e l'occupa a titolo Parte_1
usurpativo, con conseguente suo obbligo alla restituzione e al ripristino dei luoghi;
2)
Determina il confine divisorio fra il fondo attoreo di cui alla particella 35 e la via CE dalla linea indicata nell'allegato 16 della perizia di ufficio e condanna il al Pt_1
rilascio del suolo colorato in azzurro e alla rimozione delle condotte idriche e del pozzo di ispezione, analiticamente descritti nella relazione, sgomberando il fondo medesimo di ogni forma di occupazione all'interno della linea divisoria, così come determinata;
3)
Dichiara illegittima l'occupazione del suolo attoreo e condanna il al rilascio del Pt_1
suolo attoreo colorato in rosa nell'allegato 17 della perizia di ufficio al fine di ripristinare l'accesso carrabile al fondo dell'attore; 4) Condanna il Parte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione della striscia
[...]
di suolo di mq. 37, come determinata nella CTU, al pagamento di euro mille all'anno, come motivata in premessa, con gli interessi legali dal 1998 al soddisfo;
5) Condanna il
al pagamento della somma di euro 11.500, necessaria al Parte_1
ripristino dei luoghi, come quantificata al punto 4) che precede, al netto dell'IVA, con gli interessi legali e la svalutazione dal 4.8.2009 fino al soddisfo. 6) Dichiara illecita la chiusura del varco di accesso carrabile al fondo dell'attore dalla via Cretaio, operata dal
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e lo condanna al pagamento della somma di euro 500,00 all'anno con gli Pt_1
interessi dalle singole scadenze fino alla riapertura del varco, a titolo di risarcimento del danno. 7) Autorizza l'attore al ripristino dei luoghi, ove l'Ente decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo e del successivo precetto non abbia provveduto;
8) Condanna il
al pagamento all'attore delle spese e degli onorari del Parte_1
giudizio, determinandole ex DM 55/14, sulla scorte della domanda di valore inizialmente indeterminabile, in euro 2.025 per lo studio della controversia, euro 3.149 per la fase introduttiva, euro 4.560 per la fase istruttoria ed euro 2.300 per la fase decisoria, per complessivi euro 12.034 oltre spese generali IVA e CPA nonché al rimborso a favore dell'attore delle spese della CTU da lui anticipate;
9) Condanna l'ATI al pagamento degli onorari e delle spese processuali a favore dell'attore, nella misura della metà dell'importo innanzi quantificato al punto 8), con esclusione delle spese della CTU, compensando l'altra metà; 10) Compensa le spese del giudizio fra il
[...]
e l'ATI”. Parte_1
A fondamento di tale decisione, il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- qualificava la domanda come azione di rilascio di terreno occupato e di risarcimento dei danni ed escludeva l'acquisizione della proprietà del terreno occupato da parte del Pt_1
- affermava, sia pure implicitamente, la legittimazione passiva sia del Pt_1
Co che dell' non avendo il primo dato prova dell'esclusiva responsabilità delle due imprese, rispettivamente affidatarie dei lavori all'acquedotto e del rifacimento del sentiero per la fonte del CE (peraltro, nessuno dei convenuti aveva chiesto di chiamare in causa l'impresa , responsabile delle opere di sentieristica, per CP_6
essere da quest'ultima manlevato nell'ipotesi in cui si fosse affermata la sua responsabilità);
- affermava che nell'esecuzione dei due appalti (relativi ad opere di acquedotto e stradali) vi era stata invasione ed occupazione del terreno dell'attore, nel primo caso mediante la costruzione di condotte idriche, pozzetti d'ispezione e camere di manovra, prima inesistenti, nel secondo caso mediante la costruzione di recinzioni e della pavimentazione;
- affermava che i convenuti erano responsabili anche della chiusura del varco d'accesso al fondo dell'attore, a cui era stato impedito di accedere mediante mezzi meccanici al suo fondo e di poter ivi parcheggiare nella parte pianeggiante, ove vi era
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sempre stato un parcheggio, fatto questo, a dire del Tribunale, non contestato dal convenuto;
Pt_1
- di conseguenza, condannava il a) a restituire all'attore la parte di Pt_1
terreno che, nell'esecuzione dei lavori appaltati alla ditta con verbale di CP_6
consegna del 4 novembre 1998, era stata illegittimamente occupata, cioè, la zona di mq 37, corrispondente alla parte colorata in azzurro nell'allegato 16 della Ctu, e la parte coincidente con le scalette che dalla strada provinciale portavano all'inizio del sentiero, indicata nell'allegato 17 della Ctu come parte colorata in rosa, che determinava la chiusura del varco carrabile al fondo dell'attore, nonché b) al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione;
- condannava altresì il al risarcimento dei danni subiti dall'attore per Pt_1
non avere potuto usufruire del parcheggio esistente sul suo terreno, determinando il danno in via equitativa, sulla base dei comuni costi di un parcheggio scoperto condotto in locazione, in 500,00 € dal 1998 al soddisfo, con gli interessi sulle singole rate;
Co
- infine, condannava il soccombente e l (quest'ultima nella misura Pt_1
della metà, poiché ritenuta responsabile della sola occupazione dei terreni determinata dall'esecuzione delle opere di acquedotto, di quella determinata dai lavori di sentieristica risultando responsabile l'impresa , da nessuno chiamata in CP_6
causa) al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore.
5. Avverso la suddetta pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 7 febbraio 2019 a Persona_1
Co
ed all' costituita dalla e dall'impresa del geom.
[...] Controparte_3
, il ha proposto appello, articolato in quattro CP_5 Parte_1
motivi nei quali:
I) ha dedotto l'omessa disamina da parte del Tribunale della sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, risultando l'invasione dei terreni essere opera delle due ditte appaltatrici senza che nessuna direttiva o ordine fosse stata data dal
Pt_1
II) ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui si era basata solo sulle dichiarazioni dei due testi dell'attore, che, da un lato, avevano affermato che la sostituzione delle vecchie condotte idriche interrate era avvenuta con nuove condotte non interrate, che avevano occupato il suolo di proprietà del , dall'altro lato, Per_1
avevano affermato che in precedenza sul suolo attoreo vi era un parcheggio;
ha inoltre
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criticato la sentenza per avere in motivazione affermato la corresponsabilità del Co e dell' per l'occupazione dei suoli dell'attore, ma poi in dispositivo aveva Pt_1
condannato il solo ente pubblico locale al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni;
III) ha criticato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva sostanzialmente ordinato all'attore di sostituirsi al laddove quest'ultimo fosse risultato Pt_1
inadempiente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, così violando l'art. 612 c.p.c.
e consentendo ad una parte privata, senza fare ricorso al giudice dell'esecuzione, di farsi autonomamente giustizia;
IV) ha, infine, criticato la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente provveduto alla liquidazione dei danni derivanti: a) dalla chiusura del varco d'accesso carrabile e delle somme occorrenti per il suo ripristino, dando luogo ad un contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché in dispositivo aveva quantificavano i lavori di ripristino del varco d'accesso carrabile (sulla cui pregressa esistenza peraltro il medesimo ctu aveva manifestato seri dubbi)in 11.500,00 €, mentre in motivazione aveva richiamato l'importo indicato dal Ctu di 1.800,00 €; b) dal mancato utilizzo del parcheggio esistente nello slargo pianeggiante del fondo del , quantificando Per_1
tale danno, mediante il ricorso alla liquidazione equitativa, in 500,00 € (senza specificare se si trattava di una rata mensile o annuale), ed aggiungendovi anche interessi legali e rivalutazione monetaria (non dovuti, in quanto il danno liquidato in via equitativa era onnicomprensivo); c) infine, dall'occupazione illegittima di mq 37 di terreno, per essa calcolando l'importo di 1.000,00 € all'anno moltiplicato per tutti gli anni di occupazione (dal 1998 all'attualità), senza tenere in considerazione i calcoli effettuati dal Ctu, che aveva calcolato il valore di mercato della citata area in 80 €/mq
(80 x 37= 2.960,00 €), sicché il valore dell'indennità di occupazione illegittima non poteva essere superiore a 1/12 del valore del suolo (di 2.960,00 €), cioè 246,66 € che, moltiplicati per 11 anni di occupazione, davano 2.713,26 €.
In ogni caso, ha ritenuto che, trattandosi di occupazione illegittima e dell'assenza di una trasformazione irreversibile, doveva farsi applicazione analogica del criterio del
5% del valore venale del terreno di cui all'art. 42 bis, co. 3 del d.P.R. 327/2001, e comunque, doveva farsi riferimento non al valore di mercato indicato dal Ctu in modo esagerato e senza indicare le fonti di conoscenza, ma al valore agricolo medio (cd.
Vam), che era di 6.300,00 € per ettaro, e quindi di 0,63 €/mq.
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Tanto premesso, il previo accoglimento dell'istanza di sospensione Pt_1
degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti dell'art. 283 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in relazione alle domande attoree;
b) in via Pt_1
subordinata riformare la impugnata sentenza nelle parti e per i motivi innanzi esposti;
Co c) in via ancora ancora più gradata, porre direttamente a carico dell' costituita dalla e dell'impresa , in persona del Controparte_3 Controparte_9
legale rappresentante, ogni eventuale conseguenza passiva derivante dal presente giudizio e per qualsivoglia titolo e/o ragione, diretto/indiretto, sorta, interessi, spese, etc.., nulla escluso e/o eccettuato, con completo esonero del comparente da Pt_1
ogni conseguenza passiva del giudizio stesso;
d) condannare l'attore o in subordine Co l'impresa al pagamento dei compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
6. Con comparsa del 30 aprile 2019, si è costituito in giudizio Persona_1
resistendo all'appello e rassegnando le seguenti conclusioni “ In via
[...]
principale dichiarare inammissibile, improcedibile, irricevibile l'appello proposto per le motivazione dedotte in premessa;
b) nel merito rigettarsi l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata. c) In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistere la responsabilità in solido con il
[...]
costituita dalla e dalla CP_10 Controparte_3 Controparte_11
, condannarsi quest'ultima in solido e per quanto di ragione con il al
[...] Pt_1
pagamento della somma indicate in sentenza e all'esecuzione di quanto in essa previsto. d) Il tutto con vittoria di spese e compensi della procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
7. Con comparsa del 17 maggio 2019 si è infine costituita in appello anche l'TI che - dopo aver ricordato la sua totale estraneità ai fatti contestati dal , come Per_1
peraltro affermato dal medesimo Tribunale, che nel dispositivo della sentenza impugnata, aveva escluso qualsiasi sua condanna ad un facere specifico a favore dell'attore - ha concluso chiedendo che “la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle difese svolte nel doppio grado del giudizio voglia rigettare ogni domanda nei suoi Co confronti e conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui l' viene condannata al pagamento delle spese di lite in favore del sig. (ndr ) CP_12 Per_1
(ndr ) . Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio Pt_2 Per_1 Per_1
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grado del giudizio facendone carico e al e al sig. Parte_1 CP_12
(ndr ) (ndr ) o a chi di ragione”. Per_1 Pt_2 Per_1 Per_1
8. Disposta, con ordinanza del 25 giugno 2019, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riassunto il processo a seguito di sua interruzione per il decesso di , all'udienza del 28 gennaio 2025, il Persona_1
Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va rigettata l'eccezione dell'appellata di Per_1
inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 342 c.p.c. per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
II. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va in parte accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
III.1. Il primo motivo dell'appello col quale il critica la sentenza Pt_1
impugnata per avere il Giudice di prime cure affermato la legittimazione passiva, o meglio la titolarità passiva in capo al appellante per i danni derivanti a terzi Pt_1
dall'esecuzione dell'appalto, è infondato.
Infatti, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (così Cass.
7553/2021; Cass. 11671/2018; Cass. 25408/2016).
Non può, pertanto, il invocare l'assenza di sua responsabilità solo Pt_1
perché le opere appaltate - che, a dire dell'attore, erano state fonte di un danno da lui subìto - erano state poste in essere dagli appaltatori senza il rispetto delle clausole contrattuali, e comunque, non in esecuzione di atti emanati dall'ente.
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III.2. E' invece fondato il secondo motivo d'appello del col quale l'ente Pt_1
si duole che il Tribunale sia giunto ad affermare l'esistenza di opere lesive poste in Co essere dalle due ditte appaltatrici, cioè l' e la ditta , consistenti nella CP_6
costruzione di condotte idriche, pozzetti ed altro, nonché di cancelli, muretti ed altro che avevano chiuso il varco d'accesso carrabile al fondo del . Per_1
Difatti, il Tribunale è giunto a tale conclusioni da un lato basandosi su di una valutazione parziale delle dichiarazioni dei testi escussi, dall'altro omettendo completamente di valutare gli esiti degli accertamenti cui era giunto il nominato Ctu.
Quanto alle dichiarazioni dei testi, infatti, a giudizio di questa Corte, il primo
Giudice risulta avere dato credito soltanto alle dichiarazioni rese dai due testi di parte
[... attrice - di cui uno era il fratello dell'attore (avv. US Di ME), l'altro (sig.
, era consigliere comunale dal 1990 al 2012 facente parte del medesimo Pt_3
schieramento politico del fratello dell'attore - secondo cui essi avevano visto che, nell'esecuzione delle opere acquedottistiche appaltate, erano state costruite condotte non interrate e pozzetti di manovra prima non esistenti;
viceversa, il teste citato dall'TI (sig. ), autista dell'impresa capofila, aveva affermato che Testimone_1
tali opere erano consistite nella sola sostituzione delle vecchie condotte, senza nulla aggiungere di nuovo. All'evidente contraddizione tra le dichiarazioni rese dai tre testi si aggiunge l'incertezza delle conclusioni rese dal Ctu, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale alla pag. 4 della sua sentenza, afferma che non è dato sapere se vi fossero o meno opere preesistenti, e che quanto al pozzetto, esso probabilmente preesisteva anche se era di dimensioni leggermente ridotte rispetto alle attuali, mentre non si sapeva della sua posizione (cfr. pag. 6 ed 8 della relazione tecnica dell'arch. i ). Per_2 Tes_1
Ne consegue che, su tale specifico punto, è mancata la prova del fatto illecito dannoso da parte dell'attore, a nulla rilevando quanto erroneamente affermato dal
Giudice di prime cure (cfr. pag. 4 sentenza impugnata), secondo cui era il a Pt_1
dovere fornire la prova dell'usucapione di servitù apparenti ai sensi dell'art. 1031 c.c.
E' parimenti mancata la prova dell'esistenza di un pregresso varco carrabile sul fondo del , in corrispondenza del tratto in cui le imprese appaltatrici, ed in Per_1
particolare l'impresa , nell'esecuzione dei lavori appaltati, aveva(no) costruito CP_6
dei gradini, che, dalla strada provinciale, portano all'inizio del sentiero per la sorgente
CE.
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Difatti, il Tribunale fonda tale conclusione, da un lato, su di una mera ipotesi, cioè che, poiché in quel tratto, il terreno di proprietà del , confinante col Per_1
citato sentiero, era pianeggiante, era “credibile” che esso potesse essere adibito a parcheggio;
dall'altro, sul fatto che il Ctu alla pag. 8 afferma che tali opere in precedenza non esistevano (come emerso da un raffronto tra la mappa aero- fotogrammetriche del 1968 e quella del 2000) e che non erano comprese nei grafici di progetto recuperati presso il Comune appaltante, sicché il avrebbe potuto Per_1
accedere anche con mezzi meccanici al suo fondo. Tuttavia, entrambi gli elementi indicati in sentenza nulla provano, poiché si fondano su mere ipotesi, mentre le dichiarazioni rese sul punto dai due testi di parte attrice, in precedenza citati, non risultano decisive. Difatti, il teste US Di ME si limita a riconoscere dalle foto esibitegli l'area di parcheggio, ma non dice di avere visto il fratello parcheggiare in quel tratto;
l'altro teste, , invece parla di un cancello chiuso con lucchetto di cui Pt_3
non si comprende l'esatta posizione.
In conclusione, la mancata prova della costruzione di opere acquedottistiche nuove, in precedenza non esistenti, nonché dell'esistenza di un varco carrabile, illegittimamente chiuso ai danni di , con la costruzione di gradini, Persona_1
porta all'accoglimento del secondo motivo d'appello del con la conseguenza Pt_1
che per tali opere non va ordinato il ripristino dello status quo ante, come invece stabilito dal Tribunale al capo 2 ultima parte, al capo 3 del dispositivo, con il rilascio della striscia rosa in corrispondenza dei gradini per ripristinare l'accesso carrabile.
L'assenza di prova di un pregresso varco carrabile determina la modifica della sentenza impugnata anche in relazione:
i) al capo 5 del suo dispositivo, in cui si quantificano i costi per il ripristino del varco d'accesso carrabile, peraltro in un importo non corrispondente a quello quantificato dal Ctu (11.500,00 €, anziché 1.800,00 €), e con una condanna a carico del ed a favore del che non trova nessuna spiegazione, giacché di tali Pt_1 Per_1
costi avrebbe dovuto farsi carico il e non l'attore; Pt_1
ii) al capo 6 del suo dispositivo, in cui si quantificano i danni derivanti dal mancato utilizzo del citato parcheggio, con conseguente assorbimento del quarto motivo d'appello, nella parte in cui il si duole dell'esorbitante liquidazione in Pt_1
via equitativa dei costi di parcheggio, corrispondenti a quello di un canone da pagare per parcheggiare l'auto in un parcheggio scoperto, nonché del terzo motivo d'appello,
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nella parte in cui il si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia Pt_1
ordinato all'attore di procedere alla demolizione delle citate opere che occupavano il proprio fondo, in caso d'inadempienza del Pt_1
III.3. Fondato è anche il quarto motivo del gravame del nella parte in cui Pt_1
l'ente locale si duole del fatto che il primo Giudice abbia erroneamente calcolato l'indennità di occupazione illegittima del suolo occupato abusivamente.
A tal riguardo, il Ctu ha accertato alla pag. 9 del suo elaborato, depositato nel primo grado del giudizio, che i lavori eseguiti dall'impresa avevano CP_6
provocato uno sconfinamento nel terreno dell'attore per una superficie di mq 37 (cfr. allegato 16 della Ctu), corrispondente all'incirca al suolo occupato per la costruzione del muretto che delimita il sentiero per CE, confinante con il fondo dell'attore, ed
è riportato in nel citato allegato 16 della ctu, sicché per tale parte può ritenersi CP_13
che vi sia stata occupazione illegittima da parte del appellante, che, pertanto - Pt_1
come correttamente affermato dal Tribunale al capo 1 ed al capo 2, prima parte del dispositivo della sentenza impugnata - va condannato, previa demolizione del citato muretto, alla restituzione di tale terreno a favore del . Per_1
I lavori per l'abbattimento di tale muretto, come accertato dal Ctu alla pag. 10 della sua relazione, saranno effettuati ad opera dell'ente locale mediante l'elaborazione di un apposito progetto, anche in collaborazione con la Soprintendenza
Controparte_14
Quanto all'indennità dovuta a titolo risarcitorio al per la citata Per_1
occupazione illegittima, essa può essere calcolata partendo dal valore di mercato dell'area, stimato dal nominato Ctu in 80,00 €/mq. Tale valore, sebbene considerato elevato dal appellante perché riferito ad un terreno agricolo, può considerarsi Pt_1
equo, in considerazione della vicinanza di tale terreno al sentiero del CE, noto anche per la sua rilevanza naturalistica, storica e turistica.
L'indennizzo spettante può essere poi calcolato facendo applicazione, anziché del criterio indicato dal ctu di 1/12 del valore di mercato, poi moltiplicato per gli anni d'occupazione legittima, di quello dell'art. 42 bis, comma 3 del d.P.R. n. 327/2001 (cd. testo unico espropri), dettato per le occupazioni illegittime culminate poi con l'emissione di un decreto di acquisizione sanante, e pertanto, applicato nel caso in esame, in via analogica, con la previsione di un valore pari al 5% di quello di mercato del terreno, moltiplicato per gli anni d'occupazione.
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Ne consegue che il 5% di 2.960,00 (80 € x 37 mq)€, è pari a 148,00 €, che, moltiplicato per 27 anni (dal novembre 1998 al giugno 2025), dà l'importo di 3.996,00
€.
A tale importo, pertanto, il va condannato a titolo risarcitorio a favore Pt_1
del , cui aggiungere la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di Per_1
valore, e gli interessi, per complessivi 9.314,96 € .
Nessun importo va invece riconosciuto a titolo risarcitorio alla per Per_1
l'occupazione temporanea di mq 165 del suo terreno per il deposito di materiali edili da parte dell'Impresa appaltatrice, di cui peraltro il Tribunale, pur indicandolo in
[... motivazione, nulla dice nel dispositivo della sentenza impugnata, e non risulta che il abbia sul punto fatto appello. Per_1
Infine, va rigettata la domanda subordinata del di essere tenuto Pt_1
indenne dal pagamento all'attore del citato importo di 9.314,96 €, per l'affermata esclusiva responsabilità di tali occupazioni abusive in capo all' TI appellata.
Difatti, è risultato dalla documentazione versata in atti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla medesima Ctu che la costruzione del muretto di confine con cui fu operata l'occupazione illegittima del suolo del , nella parte iniziale del Per_1
sentiero di CE, fu opera dell'impresa , di cui il Comune appellante non ha CP_6
mai chiesto la chiamata in causa, per sentire affermare, quanto meno, la sua corresponsabilità nella causazione dei danni sofferti dall'attore.
IV. In definitiva, l'appello del va accolto solo parzialmente con parziale Pt_1
modifica della sentenza appellata nei termini sopra precisati.
V. Va invece dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello incidentale Co proposto dall' appellata, di modifica del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui porta la sua condanna al pagamento, sia pure nella misura della metà, delle spese di lite, a favore del , sebbene tale associazione nella motivazione Per_1
non sia stata riconosciuta responsabile dell'occupazione derivante dall'esecuzione delle opere di sentieristica.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite del doppio grado, rideterminate sulla base del decisum, vanno poste a carico del Pt_1
appellante ed a favore di e liquidate sulla base dei parametri indicati CP_1
nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei
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compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore indeterminabile basso della lite (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 € ).
Esse pertanto si liquidano, a favore del procuratore della , dichiaratosi Per_1
anticipatario, nei seguenti importi:
- 4.600,00 € per il primo grado di giudizio, di cui 4.000,00 € per compenso
(900,00 € per la fase di studio, 650,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase istruttoria e 1.500,00 per la fase decisionale) e 600,00 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
- 6.095,00 € per il secondo grado di giudizio di cui 5.300,00 € per compensi
(1.100,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase istruttoria e 1.800,00 € per la fase decisionale), 795,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti.
Anche le spese di Ctu del primo grado restano definitivamente a carico del appellante. Pt_1
Vanno invece compensate, in virtù della reciproca soccombenza, le spese di lite Co tra il appellante e l' appellata. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Co
nei confronti di e dell' costituita dalla Parte_1 CP_1
e dall'impresa del geom. , avverso la sentenza Controparte_3 CP_5
del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - n. 239/2019, pubblicata l'8 gennaio 2019, in accoglimento parziale dell'appello ed a modifica parziale della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara che il Parte_1
ha invaso senza titolo parte del fondo di proprietà del di cui
[...] Per_1
alla particella 35 del foglio 6 (sito alla via Creatio di Barano ) e l'occupa Pt_1
senza titolo per mq 37, corrispondenti al suolo colorato in azzurro nell'allegato
16 della perizia del ctu (ove si trova il muretto divisorio tra il fondo dell'attore ed il sentiero per CE);
2. ordina che il per la parte occupata abusivamente, provveda, a sue Pt_1
spese, al ripristino dei luoghi con la demolizione del muretto;
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3. condanna il a restituire ad la parte di terreno occupata Pt_1 CP_1
abusivamente nonché al risarcimento, a favore di quest'ultimo, dei danni derivanti dall'illegittima occupazione, quantificati in 9.314,96 € onnicomprensivi;
4. condanna il al pagamento, a favore dell'avv. Maria Grazia Di Scala, Pt_1
procuratore anticipatario della , delle spese del doppio grado di Per_1
giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nell'importo di 4.600,00
€, di cui 4.000,00 € per compenso e 600,00 € per spese generali al 15 %, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
per il secondo grado di giudizio nell'importo di 6.095,00 €, di cui 5.300,00 € per compensi, 795,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, se dovuti;
5. anche le spese della CTU, espletata nel primo grado, restano definitivamente a carico del Pt_1
6. compensa le spese di lite tra il e l'TI appellata, stante la reciproca Pt_1
soccombenza.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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