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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11277/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale ”, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), personalmente e nella
[...] C.F._2
qualità di genitori esercenti la potestà sui minori nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] (CF. C.F._3 Controparte_1
), nato a [...] l'[...] (CF. C.F._4 Parte_3
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._5 Parte_4
e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._6 Parte_5
), tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Gaetano Daita n. 15, presso C.F._7 lo Studio dell'Avv. Giovanni Agate (c.f. ), che li rappresenta e difende tutti C.F._8
per procura in atti.
ATTORI
CONTRO
, (Codice Fiscale ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, nel Viale Strasburgo n. 233, presso l'Avv. Valeria Apollonia Casella (Codice Fiscale
), avvocato del Servizio Legale dell'Azienda, che la rappresenta e difende C.F._9
per mandato
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale Conclusioni delle parti: all'udienza del 13 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , Parte_1 Parte_2
personalmente e nella qualità̀ di genitori esercenti la potestà̀ sui minori Persona_1
, e , convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l' chiedendo la condanna della Controparte_2
struttura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle condotte gravemente omissive imputabili ai sanitari che avevano seguito la gravidanza gemellare di
[...]
e al personale sanitario di turno presso l'Ospedale Cervello di Palermo durante il Parte_1
parto della avvenuto in data 19 agosto 2010. Pt_1
In particolare , parte attrice esponeva che:
- in data 19.08.2010, la veniva ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale Cervello di Pt_1
Palermo per “Prodromi di travaglio”; al momento del ricovero veniva eseguita una eco-
Office che evidenziava una presentazione cefalica per entrambi i gemelli;
- alle 16.30, la veniva sottoposta ad una nuova visita ostetrica dove si evidenzia un Pt_1
Cont PVC rammollata, in via di centralizzazione, OUE pervio al dito. integre. PP del feto in basso cefalica ballottabile. CTG h 15:23 , D/R soddisfatti. Presenza di Parte_6 Pt_7 attività contrattile uterina;
- alle ore 17:00 veniva eseguito il ricovero della paziente, che veniva nuovamente visitata alle ore 19.00 con riscontro “ h 19.00 PVC racc. del 20% posteriore, con OUE pervio al dito.
Membrane integre. PP cefalica ballottabile. BCF presenti per entrambi”;
- l'equipe di turno aveva deciso di interrompere il monitoraggio CTG alle 16.20 ritenendolo
“normoreattivo”, come riferito nella consegna alla equipe del turno successivo;
- l'equipe, intervenuta dopo il cambio di turno alle ore 20-20.30, aveva riattivato le visite e gli ulteriori necessari controlli;
alle ore 22:10, la infatti, veniva nuovamente Pt_1 visitata e veniva richiesto un nuovo monitoraggio CTG;
- dalla registrazione del CTG, iniziato alle ore 22.33 e terminato alle ore 23.20, risultava un chiaro peggioramento delle condizioni ossigenative del 2° gemello, per cui veniva deciso di procedere con urgenza a taglio cesareo ( “si prende visione del tracciato CTG che evidenzia la presenza di decelerazioni ripetute al tracciato del II feto, con lento recupero. Si contatta l'anestesista per taglio cesareo urgente”); - alle ore 00:35 nasceva il I gemello, femmina, di peso alla nascita 2100 gr ed alle CP_1 ore 00:36 nasceva il II gemello di peso alla nascita 1600 gr maschio, con un giro Per_1 di funicolo attorno al collo;
- le condizioni del piccolo erano apparse subito gravi;
invero, l'indice APGAR Per_1 risultava 5 al 1° minuto e 7 al 5° minuto ed il piccolo necessitava di aspirazione di abbondanti quantità di liquido amniotico dalle prime vie respiratorie, ventilazione meccanica e maschera ad ossigeno;
- il neonato veniva trasferito immediatamente presso l'Unità di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale P.O.V. Cervello, dove era rimasto ricoverato dal
20/08/2010 al 20/09/2010. L'ecografia cerebrale eseguita lo stesso 20/08/2010 aveva rilevato un'emorragia ventricolo parenchimale in parte ad evoluzione cistica e successivamente lo stesso esame nei giorni successivi aveva confermato un idrocefalo post- emorragico e leucomalacia preventricolare destra;
- Il giorno 23/09/2010 veniva eseguita una risonanza magnetica che confermava il quadro di encefalomalacia multicistica, idrocefalo ed esiti di pregressa emorragia;
- in data 23/09/2010 il piccolo veniva dimesso con diagnosi di “Leucomalacia Per_1 bilaterale con idrocefalo biventricolare – POST SINDROME IPOSSICO ISCHEMICA
PERINATALE ed IVH ventricolare”;
Ciò premesso, secondo la prospettazione degli attori, il danno subito da era Persona_1
imputabile a colpa dei sanitari della struttura convenuta che:
1) nel periodo in cui avevano seguito la gravidanza di (come risulta dalle Parte_1 visite ambulatoriali e dalle ecografie ostetriche rilasciate dall'Azienda), non avevano correttamente monitorato la gravidanza gemellare , monitoraggio che avrebbe consentito di accertare il ritardo nella crescita fetale di e di programmare il corretto timing del parto;
Per_2
2) in occasione del travaglio, avevano ritardato nel diagnosticare l'ipossia acuta del feto causando ulteriormente un aggravamento del danno celebrare del medesimo.
Evidenziavano, quindi gli attori che, a causa della condotta omissiva dei sanitari dell'Azienda convenuta, era nato affetto da una “tetraparesi spastica con ritardo mentale e Persona_1 dello sviluppo del linguaggio”, subendo un danno biologico permanente del 90%, da cui derivava altresì un danno esistenziale e morale, patito personalmente dal minore e da tutto il nucleo familiare (genitori, fratelli), nonché́ un danno patrimoniale, attesa la necessità di una continua assistenza medica, fisioterapica, assistenziale, socio- relazionale, di cui appunto chiedevano il ristoro.
Sulla base di tali premesse gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: Ritenere e dichiarare che le conseguenze sofferte dagli attori vadano imputate ad esclusivo fatto e colpa dell' per i motivi esposti in Controparte_4
narrativa condannare l' , in persona del Direttore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei Signori e , personalmente nella misura che sarà Parte_1 Parte_2
accertata sulla base delle risultanze processuali;
Condannare l' , in persona del Direttore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei Signori e e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
quantificati nella misura di €. 1.364.915,00, oltre i danni patrimoniali consistenti nelle
[...]
spese mediche sostenute e quelle che in termini probabilistici si renderanno necessarie, nonchè con condanna agli interessi dall'epoca del fatto sino all'effettivo soddisfo e/o in quell'altra misura che verrà determinata in base alle risultanze processuali.
Condannare l' , in persona del Direttore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei Signori e , nella qualità di genitori dei minori Parte_1 Parte_2 CP_1
, e , nella misura che sarà stabilità dal Giudice sulla base delle
[...] Pt_3 Pt_4 Pt_5
risultanze processuali.
Con comparsa del 15.02.22 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande per carenza di prova del nesso causale tra la
[...]
condotta dei sanitari e la patologia da cui era affetto il;
invero, secondo Persona_1
l'assunto della struttura le condizioni del minore erano “ totalmente da ascriversi al basso peso ed immaturità alla nascita” e non al parto.
Esperita la CT, all'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In punto di diritto, va ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – affermatasi prima della introduzione della legge (non applicabile nel Parte_8
caso di specie tenuto conto della data del trattamento sanitario) la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima ( cfr Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n.
13066/2004).
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un omesso intervento in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute;
è, invece, onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dovuto dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è al contempo necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010). Come precisato in una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Giova premettere, in primo luogo, che può dirsi accertato che anche prima del parto, era Pt_1 stata seguita nel corso della gravidanza dall'Ospedale Villa Sofia.
Al riguardo, va rilevato come risulti ,in particolare, che l' attrice si sia sottoposta a visita presso l'ambulatorio di Gravidanza a rischio della convenuta il 3.5.10, 8.4.10 , 13.5.10.,17.6.10. CP_4
Ed ancora, risulta che la donna abbia eseguito tre ecografie presso la struttura convenuta e , nella specie :
- in data 25/2/2010: 12.1w: gravidanza bigemina bicoriale?, Feto 1 CRL 4,1 BCF presente, Feto 2
CRL 3,5 BCF presente;
- in data 29/4/2010 : 21.3w gravidanza bicoriale bi amniotica, Feto 1 biometria pari a 19.3w BCF presente MAF presente, liquido amniotico regolare placenta posteriore, morfologia …; Feto 2 biometria pari a 19w BCF e MAF presenti, liquido amniotico regolare placenta anteriore, morfologia
- i data1/8/2010 ( rectius 1.7.10 in corrispondenza alla 30.5w): gravidanza gemellare bicoriale bi amniotica pari a 29w, presentazione cefalico/cefalico.
Del pari accertato, sulla base della documentazione in atti, è che è stato Parte_9
affetto nel corso della gravidanza da un ritardo di crescita a cui va ricondotta, come accertato dai
CCTTUU e pure affermato dal CTP della struttura convenuta, la emorragia ventricolo parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica ( “i dati di eziopatogenesi, quelli laboratoristici e quello anatomico ecografico, eseguiti successivamente al parto sul piccolo fanno Per_1 ritenere che la emorragia ventricolo parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica, siano da ricondurre non al momento del parto, ma ad un momento della gravidanza precedente all'espletamento del parto”).
Ciò precisato emerge con evidenza un primo profilo di negligenza in capo al personale dell'ambulatorio di posto che : CP_4
- in presenza di gravidanza gemellare di donna fumatrice con precedente aborto e con un - sebbene lieve - ritardo di crescita intrauterino (alla 30.5 w : gravidanza gemellare bicoriale bi amniotica pari a 29w,) hanno svolto l'ultima visita il 17.6.10 e l'ultima ecografia alla 30,5 settimana di gestazione, in violazione delle linee guida e delle raccomandazione per la gestione delle gravidanze multiple che prevedono, per le gravidanze BCBA , anche non complicate, la valutazione clinica mensile, che deve intensificarsi nel terzo trimestre (cfe
[...]
, AGU Controparte_5 CP_6 paragrafo 5.1.1 “) Il taglio cesareo programmato non è raccomandato nei feti con ritardo di crescita fetale in assenza di alterazioni della IM ER. In caso di alterazioni della IM ER il ricorso al taglio cesareo va valutato in funzione della gravità del caso. Management of uncomplicated dichorionic twin pregnancy. J Gynecol CP_7
Obstet Biol Reprod. (Paris) 2009;38(8 Suppl):S51-5.);
- non risulta, per altro, dalla documentazione in atti che i sanitari abbiano programmato ulteriori visite e accertamenti diagnostici a cui la donna non si è volontariamente sottoposta;
- come accertato dai consulenti “Esistono esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale ed identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, definire il corretto timing del parto, ma non abbiamo evidenza se sono stati eseguiti”; nella specie, come correttamente evidenziato dai CTP, i controlli successivi alla 30, 5 settimana avrebbero potuto evidenziare segni di ritardo di crescita fetale, in presenza dei quali le linee guida all'epoca vigenti (
LINEE GUIDA SIEOG 2010 tabella 1 pag. 59) consigliavano l'esecuzione di una IM ER (ili cui esito avrebbero potuto suggerire, come correttamente evidenziato dai CTP di parte attrice, una parto Cesario da programmarsi con diverso timing
( cfr sul punto Studi successivo Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole
Seconda parte Data di pubblicazione: XXXX 2011 Data di aggiornamento: XXXX 2015: raccomandazione : Il taglio cesareo programmato non è raccomandato nei feti con ritardo di crescita fetale in assenza di alterazioni della IM ER. In caso di alterazioni della IM ER il ricorso al taglio cesareo va valutato in funzione della gravità del caso) :
- L' identificazione del corretto momento del timing del parto, avrebbe ridotto le sequele lamentate dal piccolo ( pag. 14 della CT del 22.3.23) Per_1
Così individuati i profili di colpa ascrivibili al personale che aveva seguito la gravidanza gemellare della va precisato che la carenza di documentazione relativa alle visite ed accertamenti Pt_1
effettuati non può risolversi in un danno per la paziente ( cfr ,Cass. civ., Sez. III, 26/04/2024, n. 11224) essendo preciso onere della Azienda conservare la documentazione dei pazienti che ha avuto in cura (e quindi nel caso di specie dimostrare quante e quali prestazioni sono state rese in favore della donna).
Pertanto, in assenza di detta documentazione, non si può che avere riguardo agli unici documenti versati in atti che attestano il compimento dell'ultima visita il 17.6.10 e l'ultima ecografia alla 30.5 settimana ( senza programmazione di ulteriori visite e accertamenti) , con gli evidenti profili di colpa nel monitoraggio della gravidanza , da ritenersi causalmente rilevanti rispetto alla omessa diagnosi del ritardo di crescita del feto e dunque rispetto all'aggravamento dei postumi ( per quanto a seguito si preciserà) .
Quanto poi al nesso causale tra l'omesso diagnosi tempestiva del ritardo di crescita fetale e il danno va ricordato che “ In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente). ez. 3 - , Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023).
Ne consegue che l'assenza di documentazione idonea a “dimostrare quali siano state le risultanze delle visite effettuate presso la gravidanza a rischio dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti
Villa Sofia Cervello, in termini di decorso clinico, esiti degli esami ematochimici, ecografie, parametri di crescita e soprattutto quando è stata posta la diagnosi di ritardo di crescita di uno dei due feti” , si si risolve proprio in danno della struttura convenuta , in termini di affermazione, in positivo, della colpa e del nesso causale;
e ciò, vieppiù , tenuto conto della mancanza di prova, gravante sulla struttura, di un attento monitoraggio della gravidanza sub specie esecuzione di controlli e ecografie con cadenza almeno mensile e conseguente mancato espletamento di esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale
(IM ER ) che avrebbero consentito di diagnosticare il ritardo di crescita di uno dei gemelli e, dunque, di programmare un parto cesareo con diverso timing.
Le conclusioni appena esposte sono state avallate anche dal collegio degli esperti.
In particolare , i consulenti hanno evidenziato che, pur non avendo “elementi di supporto che permettono di definire se e quando è stata fatta la diagnosi di ritardo crescita fetale intrauterina,
l'unico dato che rimane certo è il peso alla nascita del secondo feto di gr. 1600 che, pur essendo compatibile con una gravidanza gemellare, è indicativo di un difetto di crescita fetale che richiedeva un attento monitoraggio (di cui non abbiamo alcuna documentazione) al fine di determinare il corretto timing del parto.[…] Esistono esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale ed identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, definire il corretto timing del parto, ma non abbiamo evidenza se sono stati eseguiti. E' verosimile sostenere che l'esecuzione di tali indagini avrebbero potuto alleggerire la conseguenze sul secondo feto di gr. 1600, in termini di riduzione della morbosità, ma non escluderle completamente”.
I Consulenti ,tuttavia, sotto il profilo causale hanno rilevato come la corretta esecuzione delle indagini diagnostiche non avrebbe eliminato del tutto il danno ( stante l'assenza di terapie per il ritardo del feto) ma lo avrebbe solo attenuato ( cfr ctu del 5.2.24: Esistono esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale ed identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, definire il corretto timing del parto, ma non abbiamo evidenza se sono stati eseguiti. E' verosimile sostenere che l'esecuzione di tali indagini avrebbero potuto alleggerire le conseguenze sul secondo feto di gr. 1600 in termini di riduzione di morbilità di circa il 10% considerato che il Minore ha un danno Persona_1 biologico complessivo pari al 90% per “tetraparesi spastica con ritardo mentale e dello sviluppo del linguaggio” e quindi, verosimilmente, il danno biologico sarebbe stato circa dell'80%”)
Sono, invece, stati esclusi profili di responsabilità dei sanitari in merito al cd. “stress da travaglio” in quanto i dati “di eziopatogenesi, quelli laboratoristici e quello anatomico ecografico, eseguiti successivamente al parto sul piccolo fanno ritenere che la emorragia ventricolo Per_1 parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica, siano da ricondurre non al momento del parto, ma ad un momento della gravidanza precedente all'espletamento del parto”.
Al riguardo, occorre precisare come non possano condividersi i rilievi dei CTP tesi ad attribuire una rilevanza causale nella determinazione del danno ( sebbene in percentuale ridotta ) anche allo stress da travaglio cui è stata sottoposta la Pt_1
Ed invero, come correttamente evidenziato dal CTP di parte convenuta ( prof ) “ Per_3
L'ecografia cerebrale eseguita il 20/08/2020, evidenziava un'emorragia cerebrale ventricolo parenchimale in parte ad evoluzione cistica e successivamente un idrocefalo post-emorragico e leucomalacia perivetricolare destra.
Orbene già la semplice rilevazione di lesioni cistiche periventicolari in prima giornata di vita, retrodata l'evento emorragico (causa delle lesioni lamentate da parte attrice) in periodo certamente antenatale. L'evoluzione cistica dopo un severo evento ischemico-emorragico richiede dal punto di vista istopatologico per la sua genesi almeno 10-15 gg, affinché avvengano i processi degenerativi che inducono la cavitazione.
Ulteriore supporto a questa conclusione proviene dal rilievo che nella medesima ecografia cerebrale sono assenti i segni tipici della riperfusione postasfittica come testimoniato dai valori dell'indice di resistenza (IR su A.C.A = 0,83), e dunque doveva necessariamente trattarsi di un evento ischemico emorragico avvenuto in utero in epoca prenatale e che già datata da alcuni giorni.
Tali conclusioni sono avvalorate da quanto indicato dei CT nella consulenza in atti ove si rappresenta che “L'eco cerebrale eseguita sempre il 20/08/2010 mostrava un sistema ventricolare in asse, segni di emorragia ventricolo parenchimale in parte già in evoluzione cistica, in corrispondenza del corpo del ventricolo laterale destro.
L'emorragia ventricolare si manifesta a partenza della matrice germinativa dei ventricoli laterali che nel corso del terzo trimestre di gestazione è formata da un intreccio di vasi riccamente irrorati con pareti sottili e particolarmente fragili.
Nel neonato prematuro il sistema cerebrovascolare è particolarmente vulnerabile per un difetto intrinseco di autoregolazione dei vasi cerebrali, oppure per una incapacità da parte del sistema vascolare di reagire alle modificazioni pressorie sistemiche.
La formazione di lesioni cistiche parenchimali a carico della sostanza bianca, necessitano da due a quattro settimane perché si possano formare. Nelle prime 24/48 ore dopo un episodio di asfissia, sono di solito osservabili agli ultrasuoni le prime aree di aumento di segnale e queste zone iper- intense si possono trasformare gradualmente in lesioni cistiche nel periodo prima indicato
(Diagnosi di Lesione, , Persona_4 Per_5 Per_6 Persona_7
Queste ultimi dati, quelli di eziopatogenesi, quelli laboratoristici e quello anatomico ecografico, eseguiti successivamente al parto sul piccolo fanno ritenere che la emorragia ventricolo Per_1 parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica, siano da ricondurre non al momento del parto, ma ad un momento della gravidanza precedente all'espletamento del parto.
A supporto dell'assenza di stress da travaglio va evidenziato che solo uno dei due feti in utero è risultato affetto da patologia, mentre lo stress delle contrazioni di un travaglio di parto avrebbe coinvolto entrambi i feti.
Alla luce di quanto appena esposto, deve quindi ritenersi accertata in secondo il criterio dell'id quod plerumquem accidit la relazione causale tra l'aggravamento della patologia che ha colpito Per_1 ed il mancato compimento, da parte dell' , di indagini volte a monitorare
[...] Parte_10
la crescita del feto, ad individuare il difetto di crescita ed alleggerire le conseguenze in termini di morbosità del . Perché, se è vero che non esistono terapie per migliorare le condizioni del Per_1
nascituro , in quanto le cause del difetto di crescita intrauterino sono multifattoriali e modificabili solo parzialmente, tuttavia esistono esami diagnostici che avrebbero diminuito le condizioni di morbosità dell'attore e che, nel caso di specie, non sono stati eseguiti.
A fronte della dimostrata rilevanza causale cd. costituiva della condotta omissiva dell' CP_4
convenuta nel determinismo in parte qua del danno riportato da la convenuta Persona_1 non ha provato, come era suo onere, la cd. causalità estintiva ovvero l'esatto adempimento della prestazione dovuta, o l'esistenza di una diversa eziologia – indipendente dall'operato del proprio personale – dell'insoddisfacente iter clinico.
Ed invero, in applicazione dei suindicati criteri di riparto dell'onere della prova, sarebbe spettato alla struttura sanitaria assolvere alla prova liberatoria, ovvero dimostrare che tale omissione non vi era stata, che la prestazione era stata eseguita con la dovuta diligenza professionale, e che l'evento di danno si era verificato per una causa non imputabile al sanitario.
In altre parole, una volta emerso e provato, anche sul piano presuntivo, il nesso causale tra la condotta omissiva della struttura sanitaria e l'evento dannoso, spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., di avere seguito la gravidanza in modo corretto, attenendosi alle regole tecniche proprie della professione esercitata.
L'azienda sanitaria convenuta, invece, rilevando che la documentazione clinica era stata rilasciata in unica copia alla paziente, non è riuscita a dimostrare il compimento degli esami diagnostici strumentali a monitorare la crescita fetale e ad identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, di aver definito il corretto timing del parto.
Il suddetto deficit probatorio, in termini di prova liberatoria, grava su parte convenuta la quale, dunque, non ha assolto all'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esecuzione di quelle indagini che avrebbero potuto alleggerire la conseguenza su in termini di Persona_1
riduzione della morbosità, ancorché non escluderle completamente.
Sotto tale aspetto va rilevato come i CCTTU abbiano chiarito che le conseguenze riportate alla nascita del feto sarebbero state diverse qualora fossero state eseguite indagini diagnostiche strumentali volte a monitorare la crescita fetale (il cui compimento è rimasto indimostrato), con un danno celebrare che sarebbe stato inferiore del 10 % rispetto al danno attuale del 90 %,
Sicché va riconosciuto il risarcimento del danno biologico patito da nel limite Persona_1 del differenziale tra il danno biologico permanente da cui è affetto quest'ultimo, pari al 90 %, e il danno che verosimilmente lo avrebbe colpito qualora vi fosse stato un intervento tempestivo di diagnosi di difetto di crescita nel corso della gravidanza, ovvero nella misura del 80 % del danno biologico (vd. relazione finale CT del 27.11.24).
Non colgono nel segno i rilievi dei CTP reiterati nella comparsa conclusionale tesi a confutare la percentuale di danno differenziale riconosciuta dei tecnici.
Nello specifico i CCTTPP hanno argomentato che “l'efficacia di un test diagnostico biofisico (la
Flussimetria materno-fetale) nella individuazione di uno stato di benessere del Feto in gravidanza
(nel caso di specie, gravidanza gemellare) dipende dai tempi (settimana di gestazione) e dalle condizioni di crescita del Feto. La precocità di esecuzione in funzione della tipologia di gravidanza determina una elevata riduzione del danno che ne consegue alla nascita, assai spesso di molto superiore del 10% indicato dai CT.
Nel caso in esame già a 28 settimane in particolare nella Ecografia eseguita il 17/06/2010 nel 3° trimestre, nella 28a settimana era possibile intercettare la “restrizione di crescita” e quindi eseguire la Flussimetria materno fetale, somministrare una terapia profilattica per migliorare la funzione placentare e programmare una osservazione longitudinale ogni 2 settimane della gravidanza gemellare della giovane adolescente Sig.ra di anni 18 e di conseguenza Pt_1 individuare il “TIMING del parto” in anticipo rispetto alla 37a settimana, 19/08/2010, per evitare lo stress del travaglio.
Ora, occorre precisare che nella ecografia del 1 -7- 10 ( non risulta l'esecuzione di ecografia al
17.6.10 ma solo di una visita ambulatoriale ) entrambi i feti rilevano una crescita corrispondente alla 29 settimana a fronte di una settimana di amenorrea indicata nel 30.5 ; sicché, a quella data, non vi era ancora evidenza di una crescita differente dei due feti .
Ed infatti , proprio i CCTTP di parte attrice , nella prima relazione ( allegato 25 da pag 18 a 20 ), indicano nella 30 settimana circa il momento in cui si sarebbe arrestata la crescita di ( il Per_1 peso de secondo gemello di fatto corrispondente a ad un'epoca gestazionale pari a 30 settimane), lamentando proprio l'omesso monitoraggio del feto dopo la trentesima settimana ( nel caso in questione la totale assenza di sorveglianza della crescita fetale dopo la trentesima settimana non ha permesso di diagnosticare la grave restrizione di crescita fetale e in particolare l'arresto di crescita del secondo gemello”
Ed ancora, deve considerarsi, quanto al timing del parto, che si trattava di gravidanza gemellare, di modo che, nella programmazione del parto e nella sua eventuale anticipazione, si doveva tenere presente anche delle condizioni dell'altro gemello ( al fine di consentire un suo sufficiente sviluppo polmonare ) .
Ne consegue , sulla base delle superiori considerazioni , che va confermata la valutazione dei CT
, posto che l'indicazione della percentuale del 45% dei CTP si basa sulla possibilità di una diagnosi alla 28esima settimana ( mentre nel caso di specie l'arresto della crescita sembrerebbe successivo alla 30esima settimana).
Senza considerare che, laddove il ritardo fosse insorto alla 28esima settimana- e non diagnosticato , certamente a quell'epoca non si sarebbe potuto programmare un parto cesareo, che sarebbe stato oltremodo rischioso per entrambi i feti .
Né si può ragionevolmente affermare che le conseguenze del diagnosticato ritardo di crescita avrebbero pututo attenuarsi con idonea terapia ( eparina o aspirina come prospettato per alto in termini ipotetici dai CCTTPP) , stante che come rilevato dai CCTTUU “tale terapia profilattica è utile solo all'inizio della gravidanza e solo per quelle pazienti che presentano fattori di rischio per un difetto di crescita e quindi a gravidanza inoltrata non sarebbe stata efficace (cfr chiarimenti del
27.11.24) .
Pertanto, deve ribadirsi, pure ipotizzando l'assenza della condotta omissiva ascrivibile al personale medico, il avrebbe patito un danno biologico pari all'80% Persona_1
Tale valutazione incide sulla individuazione delle poste di danno risarcibile in quanto causalmente connesse( sub specie nesso di causalità giuridica) alla condotta negligente.
Invero, in proposito, proprio tenuto conto della elevata percentuale di danno biologico che sarebbe residuata in assenza di errore medico , si ritiene di potere risarcire solo il danno biologico inteso come danno alla salute senza potere prendere in considerazione né l'aumento per la cd personalizzazione né il danno morale soggettivo.
Ed invero, i postumi residui ( 80%) avrebbero comunque precluso al lo svolgimento Parte_9 delle normali attività in cui si esplica la personalità dell'individuo , provocandogli comunque un elevato grado di sofferenza morale .
Medesime considerazioni vanno svolte con riguardo a danno patrimoniale futuro subito da Parte_9
: infatti, a causa dell'elevato grado di invalidità da cui egli sarebbe stato ugualmente
[...] colpito in assenza della ravviata condotta negligente dei medici( '80 %), il giovane avrebbe dovuto essere ugualmente costantemente assistito ed avrebbe maturato un'incapacità lavorativa tale da impedirgli di provvedere al proprio sostentamento.
Del pari , tenuto conto della elevatissima percentuale dei postumi invalidanti che sarebbero residuati anche in assenza di colpa medica, va escluso il nesso causale tra la condotta colposa dei e danni riflessi subiti dai familiari della vittima primaria.
In proposito , giova premettere che La e hanno affermato che Parte_1 Parte_2
il grave danno neurologico subito da ha fatto sorgere in capo ai medesimi una Persona_1 lesione di natura psichica, inquadrabile come danno biologico, e al contempo hanno rilevato che “in presenza dell'allegazione del fatto base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza interiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che anche per i genitori ne derivano, dovendo, quindi, nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi compresa la degenerazione della sofferenza interiore in scelte di vita personali finalizzate al dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, di avere subito sia un danno biologico proprio e un danno riflesso derivante dalla modifica in peius della loro vita familiare”.
Ebbene, quanto al danno biologico va evidenziata la carenza di prova dello stesso, non potendosi la dimostrazione di una menomazione funzionale alla salute psichica dei due genitori desumere da una consulenza tecnica, in assenza di documentazione medica attestante i postumi allegati;
sicchè in assenza di detta documentazione anche la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte attrice non poteva essere disposta in quanto esplorativa.
Per altro verso è, altresì, evidente che lo stravolgimento delle abitudini di vita, in termini di necessità di cure ed assistenza del figlio, si sarebbe ugualmente verificato anche laddove il personale medico dell'Azienda avesse tempestivamente effettuato le indagini volte a identificare e monitorare il difetto di crescita;
invero, anche in tale evenienza, il avrebbe Persona_1
avuto necessità di assistenza e ausilio dei di lui familiari nello svolgimento delle ordinarie incombenze della vita quotidiana, atteso l'elevato grado di invalidità permanente dell'80 % che lo comunque avrebbe colpito.
Con riguardo,, alle posizioni dei fratelli di e al danno da lesione del rapporto Persona_1
parentale da essi lamentato, occorre per altro precisare che la giurisprudenza di legittimità, sebbene abbia affermato che il danno subito dai congiunti in conseguenza delle gravi lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare pena e dolore ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia, possa provarsi per presunzioni, in relazione al danno patito da una vittima secondaria di età inferiore alla vittima primaria, ha precisato che “In tema di responsabilità sanitaria, non è configurabile un nesso di causalità (né materiale, né giuridica) tra la condotta dei sanitari che ha causato una grave malformazione al neonato e il danno lamentato dai fratelli nati in data successiva, sia perché la loro nascita non è conseguenza dell'errore medico, bensì della scelta dei genitori di generarli, sia perché il pregiudizio riguarderebbe soggetti che al momento del fatto illecito non esistevano e che, pertanto, non potevano ancora avere alcun "legame significativo" con la vittima primaria” (cfr. Cass. n. 9048 del
12/04/2018) ; inoltre “nel danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante,
l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi” (cfr. Ordinanza Cass. n. 13540/2023).
Nel caso di specie, per i fratelli minori , ed non ancora nati al momento Pt_3 Pt_5 Pt_4 dell'evento lesivo, ovvero per la gemella nata contestualmente a non sussiste, in CP_1 Per_1
difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività in quanto il rapporto stesso col fratello, fin dal suo sorgere, è stato connotato dalle menomate condizioni psico-fisiche di questi.
L'esistenza di un pregiudizio subito dai fratelli per i danni alla persona riportati dal Per_1
è dunque un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, anche perché
[...] qualora lo fosse, produrrebbe l'effetto paradossale secondo cui, in teoria, anche la madre potrebbe essere ritenuta responsabile del suddetto danno, per aver messo al mondo altri figli, pur sapendo della preesistenza d'un fratello invalido.
Senza considerare che , come detto con riguardo alla posizione dei genitori , in ogni caso il futuro stravolgimento di vita dei minori si sarebbe comunque verificato anche in assenza della condotta negligente in ragione dell'elevata percentuale di danno biologico che sarebbe comunque residuato (
80%)
Infine , va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo - de iure proprio - dalle vittime secondarie, in ordine alle spese sanitarie ed alimentari, posto che in un'ipotesi di grave invalidità quale quella del caso di specie, che sarebbe stata caratterizzata da un danno biologico dell' 80 % qualora vi fosse stato un tempestivo intervento di diagnosi da parte della struttura sanitaria, le spese mediche ed alimentari che gli odierni attori avrebbero dovuto sostenere sarebbero state ugualmente ingenti e non causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari dell'Azienda convenuta. Né è possibile individuare quelle spese che ragionevolmente e con fondata attendibilità saranno sostenute in futuro con esclusivo riferimento al solo danno differenziale del 10
%.
Passando alla quantificazione del danno biologico differenziale , dovendosi fare uso per la quantificazione delle tabelle di Milano edizione 2024 , la somma a cui va condannata l'
[...]
è pari a €107.640 così determinata : Controparte_2
- somma dovuta sulla base della percentuale di danno biologico pari al 90% = 857.782,00
(valore punto € 9.530,91x 90% x 1 )
- somma dovuta sulla base della percentuale di danno biologico pari al 80% = € 750.142,00
(valore punto € 9.376,77x 80 x1 )
- 857.782,00 -750.142,00 = €107.640
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data della pronuncia - cui consegue la trasformazione del debito da valore a valuta - sino al soddisfo. Su ques''importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 83.377,23) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito, si perviene all'importo di euro: € 126.002,11.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite si intendono integralmente compensate, compresa la liquidazione dei CC.TT.UU.
PQM
Il Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando
Condanna l' in persona del suo Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore di
[...]
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Per_1
della somma di € 126.002,11, oltre a interessi al tasso legale dalla data della pronuncia
[...]
sino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Pone le spese di CT , liquidate come da separato decreto- a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
Palermo il 11.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Minuta redatta con la collaborazione della Mot Persona_8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11277/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità professionale ”, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), personalmente e nella
[...] C.F._2
qualità di genitori esercenti la potestà sui minori nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] (CF. C.F._3 Controparte_1
), nato a [...] l'[...] (CF. C.F._4 Parte_3
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._5 Parte_4
e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._6 Parte_5
), tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Gaetano Daita n. 15, presso C.F._7 lo Studio dell'Avv. Giovanni Agate (c.f. ), che li rappresenta e difende tutti C.F._8
per procura in atti.
ATTORI
CONTRO
, (Codice Fiscale ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, nel Viale Strasburgo n. 233, presso l'Avv. Valeria Apollonia Casella (Codice Fiscale
), avvocato del Servizio Legale dell'Azienda, che la rappresenta e difende C.F._9
per mandato
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale Conclusioni delle parti: all'udienza del 13 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , Parte_1 Parte_2
personalmente e nella qualità̀ di genitori esercenti la potestà̀ sui minori Persona_1
, e , convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l' chiedendo la condanna della Controparte_2
struttura al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle condotte gravemente omissive imputabili ai sanitari che avevano seguito la gravidanza gemellare di
[...]
e al personale sanitario di turno presso l'Ospedale Cervello di Palermo durante il Parte_1
parto della avvenuto in data 19 agosto 2010. Pt_1
In particolare , parte attrice esponeva che:
- in data 19.08.2010, la veniva ricoverata d'urgenza presso l'Ospedale Cervello di Pt_1
Palermo per “Prodromi di travaglio”; al momento del ricovero veniva eseguita una eco-
Office che evidenziava una presentazione cefalica per entrambi i gemelli;
- alle 16.30, la veniva sottoposta ad una nuova visita ostetrica dove si evidenzia un Pt_1
Cont PVC rammollata, in via di centralizzazione, OUE pervio al dito. integre. PP del feto in basso cefalica ballottabile. CTG h 15:23 , D/R soddisfatti. Presenza di Parte_6 Pt_7 attività contrattile uterina;
- alle ore 17:00 veniva eseguito il ricovero della paziente, che veniva nuovamente visitata alle ore 19.00 con riscontro “ h 19.00 PVC racc. del 20% posteriore, con OUE pervio al dito.
Membrane integre. PP cefalica ballottabile. BCF presenti per entrambi”;
- l'equipe di turno aveva deciso di interrompere il monitoraggio CTG alle 16.20 ritenendolo
“normoreattivo”, come riferito nella consegna alla equipe del turno successivo;
- l'equipe, intervenuta dopo il cambio di turno alle ore 20-20.30, aveva riattivato le visite e gli ulteriori necessari controlli;
alle ore 22:10, la infatti, veniva nuovamente Pt_1 visitata e veniva richiesto un nuovo monitoraggio CTG;
- dalla registrazione del CTG, iniziato alle ore 22.33 e terminato alle ore 23.20, risultava un chiaro peggioramento delle condizioni ossigenative del 2° gemello, per cui veniva deciso di procedere con urgenza a taglio cesareo ( “si prende visione del tracciato CTG che evidenzia la presenza di decelerazioni ripetute al tracciato del II feto, con lento recupero. Si contatta l'anestesista per taglio cesareo urgente”); - alle ore 00:35 nasceva il I gemello, femmina, di peso alla nascita 2100 gr ed alle CP_1 ore 00:36 nasceva il II gemello di peso alla nascita 1600 gr maschio, con un giro Per_1 di funicolo attorno al collo;
- le condizioni del piccolo erano apparse subito gravi;
invero, l'indice APGAR Per_1 risultava 5 al 1° minuto e 7 al 5° minuto ed il piccolo necessitava di aspirazione di abbondanti quantità di liquido amniotico dalle prime vie respiratorie, ventilazione meccanica e maschera ad ossigeno;
- il neonato veniva trasferito immediatamente presso l'Unità di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale P.O.V. Cervello, dove era rimasto ricoverato dal
20/08/2010 al 20/09/2010. L'ecografia cerebrale eseguita lo stesso 20/08/2010 aveva rilevato un'emorragia ventricolo parenchimale in parte ad evoluzione cistica e successivamente lo stesso esame nei giorni successivi aveva confermato un idrocefalo post- emorragico e leucomalacia preventricolare destra;
- Il giorno 23/09/2010 veniva eseguita una risonanza magnetica che confermava il quadro di encefalomalacia multicistica, idrocefalo ed esiti di pregressa emorragia;
- in data 23/09/2010 il piccolo veniva dimesso con diagnosi di “Leucomalacia Per_1 bilaterale con idrocefalo biventricolare – POST SINDROME IPOSSICO ISCHEMICA
PERINATALE ed IVH ventricolare”;
Ciò premesso, secondo la prospettazione degli attori, il danno subito da era Persona_1
imputabile a colpa dei sanitari della struttura convenuta che:
1) nel periodo in cui avevano seguito la gravidanza di (come risulta dalle Parte_1 visite ambulatoriali e dalle ecografie ostetriche rilasciate dall'Azienda), non avevano correttamente monitorato la gravidanza gemellare , monitoraggio che avrebbe consentito di accertare il ritardo nella crescita fetale di e di programmare il corretto timing del parto;
Per_2
2) in occasione del travaglio, avevano ritardato nel diagnosticare l'ipossia acuta del feto causando ulteriormente un aggravamento del danno celebrare del medesimo.
Evidenziavano, quindi gli attori che, a causa della condotta omissiva dei sanitari dell'Azienda convenuta, era nato affetto da una “tetraparesi spastica con ritardo mentale e Persona_1 dello sviluppo del linguaggio”, subendo un danno biologico permanente del 90%, da cui derivava altresì un danno esistenziale e morale, patito personalmente dal minore e da tutto il nucleo familiare (genitori, fratelli), nonché́ un danno patrimoniale, attesa la necessità di una continua assistenza medica, fisioterapica, assistenziale, socio- relazionale, di cui appunto chiedevano il ristoro.
Sulla base di tali premesse gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: Ritenere e dichiarare che le conseguenze sofferte dagli attori vadano imputate ad esclusivo fatto e colpa dell' per i motivi esposti in Controparte_4
narrativa condannare l' , in persona del Direttore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei Signori e , personalmente nella misura che sarà Parte_1 Parte_2
accertata sulla base delle risultanze processuali;
Condannare l' , in persona del Direttore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei Signori e e nella qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Per_1
quantificati nella misura di €. 1.364.915,00, oltre i danni patrimoniali consistenti nelle
[...]
spese mediche sostenute e quelle che in termini probabilistici si renderanno necessarie, nonchè con condanna agli interessi dall'epoca del fatto sino all'effettivo soddisfo e/o in quell'altra misura che verrà determinata in base alle risultanze processuali.
Condannare l' , in persona del Direttore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei Signori e , nella qualità di genitori dei minori Parte_1 Parte_2 CP_1
, e , nella misura che sarà stabilità dal Giudice sulla base delle
[...] Pt_3 Pt_4 Pt_5
risultanze processuali.
Con comparsa del 15.02.22 si costituiva in giudizio l' Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande per carenza di prova del nesso causale tra la
[...]
condotta dei sanitari e la patologia da cui era affetto il;
invero, secondo Persona_1
l'assunto della struttura le condizioni del minore erano “ totalmente da ascriversi al basso peso ed immaturità alla nascita” e non al parto.
Esperita la CT, all'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In punto di diritto, va ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – affermatasi prima della introduzione della legge (non applicabile nel Parte_8
caso di specie tenuto conto della data del trattamento sanitario) la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima ( cfr Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n.
13066/2004).
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da un omesso intervento in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute;
è, invece, onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dovuto dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è al contempo necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010). Come precisato in una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Giova premettere, in primo luogo, che può dirsi accertato che anche prima del parto, era Pt_1 stata seguita nel corso della gravidanza dall'Ospedale Villa Sofia.
Al riguardo, va rilevato come risulti ,in particolare, che l' attrice si sia sottoposta a visita presso l'ambulatorio di Gravidanza a rischio della convenuta il 3.5.10, 8.4.10 , 13.5.10.,17.6.10. CP_4
Ed ancora, risulta che la donna abbia eseguito tre ecografie presso la struttura convenuta e , nella specie :
- in data 25/2/2010: 12.1w: gravidanza bigemina bicoriale?, Feto 1 CRL 4,1 BCF presente, Feto 2
CRL 3,5 BCF presente;
- in data 29/4/2010 : 21.3w gravidanza bicoriale bi amniotica, Feto 1 biometria pari a 19.3w BCF presente MAF presente, liquido amniotico regolare placenta posteriore, morfologia …; Feto 2 biometria pari a 19w BCF e MAF presenti, liquido amniotico regolare placenta anteriore, morfologia
- i data1/8/2010 ( rectius 1.7.10 in corrispondenza alla 30.5w): gravidanza gemellare bicoriale bi amniotica pari a 29w, presentazione cefalico/cefalico.
Del pari accertato, sulla base della documentazione in atti, è che è stato Parte_9
affetto nel corso della gravidanza da un ritardo di crescita a cui va ricondotta, come accertato dai
CCTTUU e pure affermato dal CTP della struttura convenuta, la emorragia ventricolo parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica ( “i dati di eziopatogenesi, quelli laboratoristici e quello anatomico ecografico, eseguiti successivamente al parto sul piccolo fanno Per_1 ritenere che la emorragia ventricolo parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica, siano da ricondurre non al momento del parto, ma ad un momento della gravidanza precedente all'espletamento del parto”).
Ciò precisato emerge con evidenza un primo profilo di negligenza in capo al personale dell'ambulatorio di posto che : CP_4
- in presenza di gravidanza gemellare di donna fumatrice con precedente aborto e con un - sebbene lieve - ritardo di crescita intrauterino (alla 30.5 w : gravidanza gemellare bicoriale bi amniotica pari a 29w,) hanno svolto l'ultima visita il 17.6.10 e l'ultima ecografia alla 30,5 settimana di gestazione, in violazione delle linee guida e delle raccomandazione per la gestione delle gravidanze multiple che prevedono, per le gravidanze BCBA , anche non complicate, la valutazione clinica mensile, che deve intensificarsi nel terzo trimestre (cfe
[...]
, AGU Controparte_5 CP_6 paragrafo 5.1.1 “) Il taglio cesareo programmato non è raccomandato nei feti con ritardo di crescita fetale in assenza di alterazioni della IM ER. In caso di alterazioni della IM ER il ricorso al taglio cesareo va valutato in funzione della gravità del caso. Management of uncomplicated dichorionic twin pregnancy. J Gynecol CP_7
Obstet Biol Reprod. (Paris) 2009;38(8 Suppl):S51-5.);
- non risulta, per altro, dalla documentazione in atti che i sanitari abbiano programmato ulteriori visite e accertamenti diagnostici a cui la donna non si è volontariamente sottoposta;
- come accertato dai consulenti “Esistono esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale ed identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, definire il corretto timing del parto, ma non abbiamo evidenza se sono stati eseguiti”; nella specie, come correttamente evidenziato dai CTP, i controlli successivi alla 30, 5 settimana avrebbero potuto evidenziare segni di ritardo di crescita fetale, in presenza dei quali le linee guida all'epoca vigenti (
LINEE GUIDA SIEOG 2010 tabella 1 pag. 59) consigliavano l'esecuzione di una IM ER (ili cui esito avrebbero potuto suggerire, come correttamente evidenziato dai CTP di parte attrice, una parto Cesario da programmarsi con diverso timing
( cfr sul punto Studi successivo Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole
Seconda parte Data di pubblicazione: XXXX 2011 Data di aggiornamento: XXXX 2015: raccomandazione : Il taglio cesareo programmato non è raccomandato nei feti con ritardo di crescita fetale in assenza di alterazioni della IM ER. In caso di alterazioni della IM ER il ricorso al taglio cesareo va valutato in funzione della gravità del caso) :
- L' identificazione del corretto momento del timing del parto, avrebbe ridotto le sequele lamentate dal piccolo ( pag. 14 della CT del 22.3.23) Per_1
Così individuati i profili di colpa ascrivibili al personale che aveva seguito la gravidanza gemellare della va precisato che la carenza di documentazione relativa alle visite ed accertamenti Pt_1
effettuati non può risolversi in un danno per la paziente ( cfr ,Cass. civ., Sez. III, 26/04/2024, n. 11224) essendo preciso onere della Azienda conservare la documentazione dei pazienti che ha avuto in cura (e quindi nel caso di specie dimostrare quante e quali prestazioni sono state rese in favore della donna).
Pertanto, in assenza di detta documentazione, non si può che avere riguardo agli unici documenti versati in atti che attestano il compimento dell'ultima visita il 17.6.10 e l'ultima ecografia alla 30.5 settimana ( senza programmazione di ulteriori visite e accertamenti) , con gli evidenti profili di colpa nel monitoraggio della gravidanza , da ritenersi causalmente rilevanti rispetto alla omessa diagnosi del ritardo di crescita del feto e dunque rispetto all'aggravamento dei postumi ( per quanto a seguito si preciserà) .
Quanto poi al nesso causale tra l'omesso diagnosi tempestiva del ritardo di crescita fetale e il danno va ricordato che “ In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente). ez. 3 - , Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023).
Ne consegue che l'assenza di documentazione idonea a “dimostrare quali siano state le risultanze delle visite effettuate presso la gravidanza a rischio dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti
Villa Sofia Cervello, in termini di decorso clinico, esiti degli esami ematochimici, ecografie, parametri di crescita e soprattutto quando è stata posta la diagnosi di ritardo di crescita di uno dei due feti” , si si risolve proprio in danno della struttura convenuta , in termini di affermazione, in positivo, della colpa e del nesso causale;
e ciò, vieppiù , tenuto conto della mancanza di prova, gravante sulla struttura, di un attento monitoraggio della gravidanza sub specie esecuzione di controlli e ecografie con cadenza almeno mensile e conseguente mancato espletamento di esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale
(IM ER ) che avrebbero consentito di diagnosticare il ritardo di crescita di uno dei gemelli e, dunque, di programmare un parto cesareo con diverso timing.
Le conclusioni appena esposte sono state avallate anche dal collegio degli esperti.
In particolare , i consulenti hanno evidenziato che, pur non avendo “elementi di supporto che permettono di definire se e quando è stata fatta la diagnosi di ritardo crescita fetale intrauterina,
l'unico dato che rimane certo è il peso alla nascita del secondo feto di gr. 1600 che, pur essendo compatibile con una gravidanza gemellare, è indicativo di un difetto di crescita fetale che richiedeva un attento monitoraggio (di cui non abbiamo alcuna documentazione) al fine di determinare il corretto timing del parto.[…] Esistono esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale ed identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, definire il corretto timing del parto, ma non abbiamo evidenza se sono stati eseguiti. E' verosimile sostenere che l'esecuzione di tali indagini avrebbero potuto alleggerire la conseguenze sul secondo feto di gr. 1600, in termini di riduzione della morbosità, ma non escluderle completamente”.
I Consulenti ,tuttavia, sotto il profilo causale hanno rilevato come la corretta esecuzione delle indagini diagnostiche non avrebbe eliminato del tutto il danno ( stante l'assenza di terapie per il ritardo del feto) ma lo avrebbe solo attenuato ( cfr ctu del 5.2.24: Esistono esami diagnostici strumentali per lo studio del caso che permettono di monitorare la crescita fetale ed identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, definire il corretto timing del parto, ma non abbiamo evidenza se sono stati eseguiti. E' verosimile sostenere che l'esecuzione di tali indagini avrebbero potuto alleggerire le conseguenze sul secondo feto di gr. 1600 in termini di riduzione di morbilità di circa il 10% considerato che il Minore ha un danno Persona_1 biologico complessivo pari al 90% per “tetraparesi spastica con ritardo mentale e dello sviluppo del linguaggio” e quindi, verosimilmente, il danno biologico sarebbe stato circa dell'80%”)
Sono, invece, stati esclusi profili di responsabilità dei sanitari in merito al cd. “stress da travaglio” in quanto i dati “di eziopatogenesi, quelli laboratoristici e quello anatomico ecografico, eseguiti successivamente al parto sul piccolo fanno ritenere che la emorragia ventricolo Per_1 parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica, siano da ricondurre non al momento del parto, ma ad un momento della gravidanza precedente all'espletamento del parto”.
Al riguardo, occorre precisare come non possano condividersi i rilievi dei CTP tesi ad attribuire una rilevanza causale nella determinazione del danno ( sebbene in percentuale ridotta ) anche allo stress da travaglio cui è stata sottoposta la Pt_1
Ed invero, come correttamente evidenziato dal CTP di parte convenuta ( prof ) “ Per_3
L'ecografia cerebrale eseguita il 20/08/2020, evidenziava un'emorragia cerebrale ventricolo parenchimale in parte ad evoluzione cistica e successivamente un idrocefalo post-emorragico e leucomalacia perivetricolare destra.
Orbene già la semplice rilevazione di lesioni cistiche periventicolari in prima giornata di vita, retrodata l'evento emorragico (causa delle lesioni lamentate da parte attrice) in periodo certamente antenatale. L'evoluzione cistica dopo un severo evento ischemico-emorragico richiede dal punto di vista istopatologico per la sua genesi almeno 10-15 gg, affinché avvengano i processi degenerativi che inducono la cavitazione.
Ulteriore supporto a questa conclusione proviene dal rilievo che nella medesima ecografia cerebrale sono assenti i segni tipici della riperfusione postasfittica come testimoniato dai valori dell'indice di resistenza (IR su A.C.A = 0,83), e dunque doveva necessariamente trattarsi di un evento ischemico emorragico avvenuto in utero in epoca prenatale e che già datata da alcuni giorni.
Tali conclusioni sono avvalorate da quanto indicato dei CT nella consulenza in atti ove si rappresenta che “L'eco cerebrale eseguita sempre il 20/08/2010 mostrava un sistema ventricolare in asse, segni di emorragia ventricolo parenchimale in parte già in evoluzione cistica, in corrispondenza del corpo del ventricolo laterale destro.
L'emorragia ventricolare si manifesta a partenza della matrice germinativa dei ventricoli laterali che nel corso del terzo trimestre di gestazione è formata da un intreccio di vasi riccamente irrorati con pareti sottili e particolarmente fragili.
Nel neonato prematuro il sistema cerebrovascolare è particolarmente vulnerabile per un difetto intrinseco di autoregolazione dei vasi cerebrali, oppure per una incapacità da parte del sistema vascolare di reagire alle modificazioni pressorie sistemiche.
La formazione di lesioni cistiche parenchimali a carico della sostanza bianca, necessitano da due a quattro settimane perché si possano formare. Nelle prime 24/48 ore dopo un episodio di asfissia, sono di solito osservabili agli ultrasuoni le prime aree di aumento di segnale e queste zone iper- intense si possono trasformare gradualmente in lesioni cistiche nel periodo prima indicato
(Diagnosi di Lesione, , Persona_4 Per_5 Per_6 Persona_7
Queste ultimi dati, quelli di eziopatogenesi, quelli laboratoristici e quello anatomico ecografico, eseguiti successivamente al parto sul piccolo fanno ritenere che la emorragia ventricolo Per_1 parenchimale, e soprattutto l'evoluzione cistica, siano da ricondurre non al momento del parto, ma ad un momento della gravidanza precedente all'espletamento del parto.
A supporto dell'assenza di stress da travaglio va evidenziato che solo uno dei due feti in utero è risultato affetto da patologia, mentre lo stress delle contrazioni di un travaglio di parto avrebbe coinvolto entrambi i feti.
Alla luce di quanto appena esposto, deve quindi ritenersi accertata in secondo il criterio dell'id quod plerumquem accidit la relazione causale tra l'aggravamento della patologia che ha colpito Per_1 ed il mancato compimento, da parte dell' , di indagini volte a monitorare
[...] Parte_10
la crescita del feto, ad individuare il difetto di crescita ed alleggerire le conseguenze in termini di morbosità del . Perché, se è vero che non esistono terapie per migliorare le condizioni del Per_1
nascituro , in quanto le cause del difetto di crescita intrauterino sono multifattoriali e modificabili solo parzialmente, tuttavia esistono esami diagnostici che avrebbero diminuito le condizioni di morbosità dell'attore e che, nel caso di specie, non sono stati eseguiti.
A fronte della dimostrata rilevanza causale cd. costituiva della condotta omissiva dell' CP_4
convenuta nel determinismo in parte qua del danno riportato da la convenuta Persona_1 non ha provato, come era suo onere, la cd. causalità estintiva ovvero l'esatto adempimento della prestazione dovuta, o l'esistenza di una diversa eziologia – indipendente dall'operato del proprio personale – dell'insoddisfacente iter clinico.
Ed invero, in applicazione dei suindicati criteri di riparto dell'onere della prova, sarebbe spettato alla struttura sanitaria assolvere alla prova liberatoria, ovvero dimostrare che tale omissione non vi era stata, che la prestazione era stata eseguita con la dovuta diligenza professionale, e che l'evento di danno si era verificato per una causa non imputabile al sanitario.
In altre parole, una volta emerso e provato, anche sul piano presuntivo, il nesso causale tra la condotta omissiva della struttura sanitaria e l'evento dannoso, spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., di avere seguito la gravidanza in modo corretto, attenendosi alle regole tecniche proprie della professione esercitata.
L'azienda sanitaria convenuta, invece, rilevando che la documentazione clinica era stata rilasciata in unica copia alla paziente, non è riuscita a dimostrare il compimento degli esami diagnostici strumentali a monitorare la crescita fetale e ad identificare il difetto di crescita intrauterino di uno dei due feti e, sulla base di questo, di aver definito il corretto timing del parto.
Il suddetto deficit probatorio, in termini di prova liberatoria, grava su parte convenuta la quale, dunque, non ha assolto all'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esecuzione di quelle indagini che avrebbero potuto alleggerire la conseguenza su in termini di Persona_1
riduzione della morbosità, ancorché non escluderle completamente.
Sotto tale aspetto va rilevato come i CCTTU abbiano chiarito che le conseguenze riportate alla nascita del feto sarebbero state diverse qualora fossero state eseguite indagini diagnostiche strumentali volte a monitorare la crescita fetale (il cui compimento è rimasto indimostrato), con un danno celebrare che sarebbe stato inferiore del 10 % rispetto al danno attuale del 90 %,
Sicché va riconosciuto il risarcimento del danno biologico patito da nel limite Persona_1 del differenziale tra il danno biologico permanente da cui è affetto quest'ultimo, pari al 90 %, e il danno che verosimilmente lo avrebbe colpito qualora vi fosse stato un intervento tempestivo di diagnosi di difetto di crescita nel corso della gravidanza, ovvero nella misura del 80 % del danno biologico (vd. relazione finale CT del 27.11.24).
Non colgono nel segno i rilievi dei CTP reiterati nella comparsa conclusionale tesi a confutare la percentuale di danno differenziale riconosciuta dei tecnici.
Nello specifico i CCTTPP hanno argomentato che “l'efficacia di un test diagnostico biofisico (la
Flussimetria materno-fetale) nella individuazione di uno stato di benessere del Feto in gravidanza
(nel caso di specie, gravidanza gemellare) dipende dai tempi (settimana di gestazione) e dalle condizioni di crescita del Feto. La precocità di esecuzione in funzione della tipologia di gravidanza determina una elevata riduzione del danno che ne consegue alla nascita, assai spesso di molto superiore del 10% indicato dai CT.
Nel caso in esame già a 28 settimane in particolare nella Ecografia eseguita il 17/06/2010 nel 3° trimestre, nella 28a settimana era possibile intercettare la “restrizione di crescita” e quindi eseguire la Flussimetria materno fetale, somministrare una terapia profilattica per migliorare la funzione placentare e programmare una osservazione longitudinale ogni 2 settimane della gravidanza gemellare della giovane adolescente Sig.ra di anni 18 e di conseguenza Pt_1 individuare il “TIMING del parto” in anticipo rispetto alla 37a settimana, 19/08/2010, per evitare lo stress del travaglio.
Ora, occorre precisare che nella ecografia del 1 -7- 10 ( non risulta l'esecuzione di ecografia al
17.6.10 ma solo di una visita ambulatoriale ) entrambi i feti rilevano una crescita corrispondente alla 29 settimana a fronte di una settimana di amenorrea indicata nel 30.5 ; sicché, a quella data, non vi era ancora evidenza di una crescita differente dei due feti .
Ed infatti , proprio i CCTTP di parte attrice , nella prima relazione ( allegato 25 da pag 18 a 20 ), indicano nella 30 settimana circa il momento in cui si sarebbe arrestata la crescita di ( il Per_1 peso de secondo gemello di fatto corrispondente a ad un'epoca gestazionale pari a 30 settimane), lamentando proprio l'omesso monitoraggio del feto dopo la trentesima settimana ( nel caso in questione la totale assenza di sorveglianza della crescita fetale dopo la trentesima settimana non ha permesso di diagnosticare la grave restrizione di crescita fetale e in particolare l'arresto di crescita del secondo gemello”
Ed ancora, deve considerarsi, quanto al timing del parto, che si trattava di gravidanza gemellare, di modo che, nella programmazione del parto e nella sua eventuale anticipazione, si doveva tenere presente anche delle condizioni dell'altro gemello ( al fine di consentire un suo sufficiente sviluppo polmonare ) .
Ne consegue , sulla base delle superiori considerazioni , che va confermata la valutazione dei CT
, posto che l'indicazione della percentuale del 45% dei CTP si basa sulla possibilità di una diagnosi alla 28esima settimana ( mentre nel caso di specie l'arresto della crescita sembrerebbe successivo alla 30esima settimana).
Senza considerare che, laddove il ritardo fosse insorto alla 28esima settimana- e non diagnosticato , certamente a quell'epoca non si sarebbe potuto programmare un parto cesareo, che sarebbe stato oltremodo rischioso per entrambi i feti .
Né si può ragionevolmente affermare che le conseguenze del diagnosticato ritardo di crescita avrebbero pututo attenuarsi con idonea terapia ( eparina o aspirina come prospettato per alto in termini ipotetici dai CCTTPP) , stante che come rilevato dai CCTTUU “tale terapia profilattica è utile solo all'inizio della gravidanza e solo per quelle pazienti che presentano fattori di rischio per un difetto di crescita e quindi a gravidanza inoltrata non sarebbe stata efficace (cfr chiarimenti del
27.11.24) .
Pertanto, deve ribadirsi, pure ipotizzando l'assenza della condotta omissiva ascrivibile al personale medico, il avrebbe patito un danno biologico pari all'80% Persona_1
Tale valutazione incide sulla individuazione delle poste di danno risarcibile in quanto causalmente connesse( sub specie nesso di causalità giuridica) alla condotta negligente.
Invero, in proposito, proprio tenuto conto della elevata percentuale di danno biologico che sarebbe residuata in assenza di errore medico , si ritiene di potere risarcire solo il danno biologico inteso come danno alla salute senza potere prendere in considerazione né l'aumento per la cd personalizzazione né il danno morale soggettivo.
Ed invero, i postumi residui ( 80%) avrebbero comunque precluso al lo svolgimento Parte_9 delle normali attività in cui si esplica la personalità dell'individuo , provocandogli comunque un elevato grado di sofferenza morale .
Medesime considerazioni vanno svolte con riguardo a danno patrimoniale futuro subito da Parte_9
: infatti, a causa dell'elevato grado di invalidità da cui egli sarebbe stato ugualmente
[...] colpito in assenza della ravviata condotta negligente dei medici( '80 %), il giovane avrebbe dovuto essere ugualmente costantemente assistito ed avrebbe maturato un'incapacità lavorativa tale da impedirgli di provvedere al proprio sostentamento.
Del pari , tenuto conto della elevatissima percentuale dei postumi invalidanti che sarebbero residuati anche in assenza di colpa medica, va escluso il nesso causale tra la condotta colposa dei e danni riflessi subiti dai familiari della vittima primaria.
In proposito , giova premettere che La e hanno affermato che Parte_1 Parte_2
il grave danno neurologico subito da ha fatto sorgere in capo ai medesimi una Persona_1 lesione di natura psichica, inquadrabile come danno biologico, e al contempo hanno rilevato che “in presenza dell'allegazione del fatto base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza interiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che anche per i genitori ne derivano, dovendo, quindi, nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi compresa la degenerazione della sofferenza interiore in scelte di vita personali finalizzate al dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, di avere subito sia un danno biologico proprio e un danno riflesso derivante dalla modifica in peius della loro vita familiare”.
Ebbene, quanto al danno biologico va evidenziata la carenza di prova dello stesso, non potendosi la dimostrazione di una menomazione funzionale alla salute psichica dei due genitori desumere da una consulenza tecnica, in assenza di documentazione medica attestante i postumi allegati;
sicchè in assenza di detta documentazione anche la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte attrice non poteva essere disposta in quanto esplorativa.
Per altro verso è, altresì, evidente che lo stravolgimento delle abitudini di vita, in termini di necessità di cure ed assistenza del figlio, si sarebbe ugualmente verificato anche laddove il personale medico dell'Azienda avesse tempestivamente effettuato le indagini volte a identificare e monitorare il difetto di crescita;
invero, anche in tale evenienza, il avrebbe Persona_1
avuto necessità di assistenza e ausilio dei di lui familiari nello svolgimento delle ordinarie incombenze della vita quotidiana, atteso l'elevato grado di invalidità permanente dell'80 % che lo comunque avrebbe colpito.
Con riguardo,, alle posizioni dei fratelli di e al danno da lesione del rapporto Persona_1
parentale da essi lamentato, occorre per altro precisare che la giurisprudenza di legittimità, sebbene abbia affermato che il danno subito dai congiunti in conseguenza delle gravi lesioni subite dalla vittima principale, tali da recare pena e dolore ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia, possa provarsi per presunzioni, in relazione al danno patito da una vittima secondaria di età inferiore alla vittima primaria, ha precisato che “In tema di responsabilità sanitaria, non è configurabile un nesso di causalità (né materiale, né giuridica) tra la condotta dei sanitari che ha causato una grave malformazione al neonato e il danno lamentato dai fratelli nati in data successiva, sia perché la loro nascita non è conseguenza dell'errore medico, bensì della scelta dei genitori di generarli, sia perché il pregiudizio riguarderebbe soggetti che al momento del fatto illecito non esistevano e che, pertanto, non potevano ancora avere alcun "legame significativo" con la vittima primaria” (cfr. Cass. n. 9048 del
12/04/2018) ; inoltre “nel danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante,
l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi” (cfr. Ordinanza Cass. n. 13540/2023).
Nel caso di specie, per i fratelli minori , ed non ancora nati al momento Pt_3 Pt_5 Pt_4 dell'evento lesivo, ovvero per la gemella nata contestualmente a non sussiste, in CP_1 Per_1
difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività in quanto il rapporto stesso col fratello, fin dal suo sorgere, è stato connotato dalle menomate condizioni psico-fisiche di questi.
L'esistenza di un pregiudizio subito dai fratelli per i danni alla persona riportati dal Per_1
è dunque un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, anche perché
[...] qualora lo fosse, produrrebbe l'effetto paradossale secondo cui, in teoria, anche la madre potrebbe essere ritenuta responsabile del suddetto danno, per aver messo al mondo altri figli, pur sapendo della preesistenza d'un fratello invalido.
Senza considerare che , come detto con riguardo alla posizione dei genitori , in ogni caso il futuro stravolgimento di vita dei minori si sarebbe comunque verificato anche in assenza della condotta negligente in ragione dell'elevata percentuale di danno biologico che sarebbe comunque residuato (
80%)
Infine , va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo - de iure proprio - dalle vittime secondarie, in ordine alle spese sanitarie ed alimentari, posto che in un'ipotesi di grave invalidità quale quella del caso di specie, che sarebbe stata caratterizzata da un danno biologico dell' 80 % qualora vi fosse stato un tempestivo intervento di diagnosi da parte della struttura sanitaria, le spese mediche ed alimentari che gli odierni attori avrebbero dovuto sostenere sarebbero state ugualmente ingenti e non causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari dell'Azienda convenuta. Né è possibile individuare quelle spese che ragionevolmente e con fondata attendibilità saranno sostenute in futuro con esclusivo riferimento al solo danno differenziale del 10
%.
Passando alla quantificazione del danno biologico differenziale , dovendosi fare uso per la quantificazione delle tabelle di Milano edizione 2024 , la somma a cui va condannata l'
[...]
è pari a €107.640 così determinata : Controparte_2
- somma dovuta sulla base della percentuale di danno biologico pari al 90% = 857.782,00
(valore punto € 9.530,91x 90% x 1 )
- somma dovuta sulla base della percentuale di danno biologico pari al 80% = € 750.142,00
(valore punto € 9.376,77x 80 x1 )
- 857.782,00 -750.142,00 = €107.640
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data della pronuncia - cui consegue la trasformazione del debito da valore a valuta - sino al soddisfo. Su ques''importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 83.377,23) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito, si perviene all'importo di euro: € 126.002,11.
In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite si intendono integralmente compensate, compresa la liquidazione dei CC.TT.UU.
PQM
Il Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando
Condanna l' in persona del suo Controparte_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore di
[...]
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Per_1
della somma di € 126.002,11, oltre a interessi al tasso legale dalla data della pronuncia
[...]
sino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Pone le spese di CT , liquidate come da separato decreto- a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna
Palermo il 11.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Minuta redatta con la collaborazione della Mot Persona_8