Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/11/2024, n. 28413
CASS
Ordinanza 5 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.

Commentario1

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 febbraio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/11/2024, n. 28413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28413
Data del deposito : 5 novembre 2024

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