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Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01905/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2018, proposto da
EP UV, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IN DI in AN, Viale della Libertà 98, e dall'avvocato Maria Chiara Isgrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IRSAP - Istituto Regionale per le Attività Produttive, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Santomauro, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AN, Viale Vittorio Veneto 227, e dall'avvocato Luca Giardina Cannizzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio ASI di Messina in liquidazione - Gestione Separata IRSAP, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dalla sentenza n. 2914/2013del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di AN, Sezione II.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 22 aprile 2025 il commissario “ad acta” ha formulato una richiesta chiarimenti al Collegio, esponendo, in sintesi, quanto segue: a) con sentenza di questo Tribunale n. 2014 in data 5 dicembre 2013 l’IRSAP è stato condannato, previa riduzione in pristino, a restituire il fondo illegittimamente occupato dal Consorzio ASI di Messina. ovvero ad acquisire il bene ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, corrispondendo al ricorrente gli indennizzi di cui al primo ed al terzo comma della citata disposizione; b) Il Consorzio ASI di Messina in liquidazione è stato, invece, condannato a risarcire il danno per l’occupazione illegittima; c) l’IRSAP, con nota n. 36390 in data 30 dicembre 2020, ha comunicato di voler acquisire il bene e ha reso nota la relativa determina di impegno delle somme n. 25331 in data 8 luglio 2024; d) la Giunta Regionale, con deliberazione n. 434 in data 8 novembre 2023, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI; e) in ragione di ciò, si chiede l’avviso del Tribunale in ordine all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante da parte dell’IRSAP i cui elementi essenziali siano costituiti dal trasferimento della proprietà, dalla liquidazione degli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (a carico dell’IRSAP) e dalla liquidazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima (a carico del Consorzio ASI di Messina in liquidazione); f) quanto a tale ultima voce - in ragione del divieto di pagamenti individuali nelle procedure concorsuali - si chiede l’avviso del Tribunale quanto alla sua esigibilità in sede di ottemperanza; g) per ciò che concerne gli adempimenti tributari e pubblicitari necessari ai fini del perfezionamento dell’acquisizione sanante, si chiede l’avviso del Tribunale circa l’adempimento da parte dell’IRSAP - con diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio ASI di Messina in liquidazione - di eventuali obbligazioni riconducibili al risarcimento del danno posto a carico del Consorzio; h) da ultimo si chiede l’indicazione del termine ritenuto congruo per l’adozione del relativo atto.
Con memoria in data 19 maggio 2025 l’IRSAP ha, svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’Istituto eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva quanto al risarcimento per l’occupazione illegittima, in quanto tale obbligazione, in forza del titolo portato in esecuzione, grava esclusivamente sul Consorzio ASI in liquidazione; b) l’Istituto ha adempiuto pienamente gli obblighi derivanti dal giudicato adottando il provvedimento di acquisizione sanante, che è stato versato in atti, e stanziando le somme dovute; c) per il risarcimento del danno da occupazione illegittima l’Istituto non è mai subentrato nella posizione giuridica del Consorzio, come risulta dalla disciplina di cui alle leggi regionale n. 8/2012 e n. 9/2013, le quali sanciscono la separazione patrimoniale e soggettiva tra l’IRSAP e i Consorzi ASI in liquidazione.
Con memoria (tardiva) in data 30 maggio 2025 il ricorrente ha precisato che, ai fini dell’acquisizione sanante del terreno oggetto di esproprio da parte dell’IRSAP, occorreva procedere all’attualizzazione, alla data odierna (maggio 2025), del valore venale del terreno, come ampiamente illustrato nella relazione tecnica versata in atti.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L’IRSAP ha depositato in data 15 maggio 2025 il provvedimento di acquisizione sanante.
L’obbligazione risarcitoria per l’occupazione illegittima era stata posta, con la sentenza del Tribunale portata in esecuzione, a carico del Consorzio ASI in liquidazione.
Pertanto, non deve - ne può - essere adottato alcun provvedimento da parte dell’IRSAP per ciò che attiene all’obbligazione risarcitoria del Consorzio ASI.
Per tale voce il creditore dovrà insinuarsi nel passivo del Consorzio ASI in liquidazione, in quanto, ai sensi dell’art. 201 della legge fallimentare, per la liquidazione coatta amministrativa trova applicazione sul punto la disciplina prevista per il fallimento.
Pertanto, il presente procedimento in ottemperanza va dichiarato in parte qua - cioè per l’obbligazione risarcitoria posta a carico del Consorzio ASI - improcedibile, mentre per ciò che attiene all’obbligo di esecuzione della sentenza a carico dell’IRSAP il giudizio in ottemperanza deve considerarsi concluso.
Ne consegue che il commissario “ad acta” non è tenuto ad espletare alcuna ulteriore attività.
Ogni contestazione relativa alla liquidazione dell’indennizzo ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 non può, inoltre, essere introdotta con semplice memoria, come avvenuto con la memoria, peraltro tardiva, depositata dal ricorrente in data 30 maggio 2025, dovendo anche precisarsi che, come è noto, in relazione alle indennità spettanti a seguito di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e quella funzionale della Corte di Appello, anche nel caso in cui la liquidazione sia stata effettuata a seguito di ricorso in ottemperanza e persino se sia stata disposta dal commissario “ad acta” nominato dal giudice amministrativo (cfr., per tutte, Cassazione Civile, I, ordinanza in data 26 maggio 2022, n. 17059; Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 28573/2018).
Ne consegue l’inammissibilità della richiesta.
Le spese di lite relative alla presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara improcedibile il procedimento in ottemperanza per ciò che attiene all’obbligazione risarcitoria in capo al Consorzio ASI; 2) dichiara inammissibile la domanda contenuta nella memoria tardivamente depositata dal ricorrente in data 30 maggio 2025; 3) fornisce al commissario “ad acta” i chiarimenti richiesti secondo quanto indicato in motivazione; 4) compensa fra le parti le spese di giudizio relative alla presente fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO