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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
,N. R.G. 2387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCHIEGA MOIRA Parte_2 P.IVA_1
e dell'avv. GIANDILETTI RICCARDO ( ) VIA FIAMMA 27 C/O AVV. C.F._2
PAOLA CAFERRI MILANO;
( VIA FIAMMA Parte_3 C.F._3
27 C/O AVV. PAOLA CAFERRI MILANO;
( VIA Parte_4 C.F._4
FIAMMA 27 C/O AVV. PAOLA CAFERRI MILANO;
, con elezione di domicilio in VICOLO
PONCHIELLI, 1 45100 ROVIGO, presso e nello studio dell'avv. BACCHIEGA MOIRA
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LO GAGLIO ONroparte_1 P.IVA_2
ANDREA con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9 00192 ROMA presso e nello studio dell'avv. LO GAGLIO ANDREA
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Agenzia
pagina 1 di 17 Le parti all'udienza del 1.4.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per ONroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione, disattese, accogliendo la domanda proposta da in persona del l.rp.t., con sede legale in San Vito al Parte_2
Tagliamento (PN), via del Fiore 8/2, P.I.: e da , già titolare della ditta P.IVA_1 Parte_1
individuale c.f.: , in applicazione del principio ONroparte_3 C.F._1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, con ordinanza n.sezionale 1306/2024 e n.13010/2024 di raccolta generale, rigettare integralmente l'appello proposto da , in ONroparte_1
persona del l.r.p.t., P.I. , definito con la sentenza cassata e, riproposto in via incidentale P.IVA_2 nel presente giudizio, siccome inammissibile ex artt. 345, co 2, e 327 cpc, ed infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4082/2019, pubblicata il 24.4.2019, resa in primo grado dal Tribunale di
Milano, con ogni effetto restitutorio conseguente e con vittoria di spese, competenze onorari e compensi di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità e refusione delle spese di CTU e di
CTP. In ogni caso, con favore delle competenze e spese di lite del presente giudizio di rinvio.”
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che l'appellata avesse a formulare.
Per : ONroparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, se del caso in via di appello incidentale, in riforma parziale dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Milano, Sezione XI, n. 4082/2019, nel giudizio R.G. n. 20174/2013, emessa in data 16 aprile 2019, depositata in data 24 aprile 2019 e notificata il successivo 28 maggio 2019:
1) in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza nella parte in cui dispone la condanna di ONroparte_1 al pagamento dell'importo di Euro 99.153,59, accertando e dichiarando che nulla è dovuto
[...] all' a titolo di provvigioni per affari conclusi Parte_5
con clienti multizonali ed a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. e/o indennità meritocratica ex AEC
Commercio 2009;
2) in via subordinata, con riferimento al preteso credito relativo alle provvigioni per i clienti multizonali, nel denegato caso in cui la Corte di Appello non accogliesse la domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell' Parte_5
a vedersi riconoscere da per i motivi esposti in narrativa, le minori ONroparte_1
pagina 2 di 17 somme dovute all' per le eventuali provvigioni Parte_5 non corrisposte dall'odierna appellante;
3) in via subordinata, con riferimento al preteso credito relativo a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ., nel denegato caso in cui la Corte di Appello non accogliesse la domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell' a vedersi Parte_5
riconoscere da per i motivi esposti in narrativa, le minori somme dovute ONroparte_1
a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. in via equitativa o, in alternativa, l'indennità meritocratica ex
AEC Commercio 2009;
4) in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già articolate nel primo grado di giudizio e nello specifico.
4.1) la prova per testi di seguito articolata:
ON cap. 1) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2010, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari a € 2.357.640,66 come da ONroparte_3
documentazione che si rammostra al teste;
ON cap. 2) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2011, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari ad € 2.482.232,60 come da ONroparte_3
documentazione che rammostra al teste;
ON cap. 3) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2012, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari ad € 2.139.285,90 come da ONroparte_3
documentazione che rammostra al teste;
ON cap. 4) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2013, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari ad € 1.683.958,08 come da ONroparte_3
documentazione che rammostra al teste;
ON cap. 5) vero che nel corso del 2010 ha liquidato all' provvigioni per € 1.181,64 CP_3
come da documentazione che rammostra al teste;
cap. 6) vero che tali ultime provvigioni si riferivano a tutti gli affari promossi dall' fino CP_3 al 31.12.2009 a fronte di un fatturato di € 70.896,99 come da documentazione che si rammostra al ON teste;
cap. 7) vero che nel corso dei due rapporti ha inviato all' gli estratti conto CP_3 provvigionali relativi alle provvigioni maturate da quest'ultima nel relativo periodo di riferimento;
cap.
pagina 3 di 17 ON 8) vero che al termine di ogni periodo provvigionale indirizzava all' un prospetto CP_3
delle provvigioni maturate e dovutele al fine di permettere di operare le relative verifiche;
cap. 9) vero che, a seguito della loro effettuazione, ed in assenza di contestazioni, l' CP_3
ON emetteva nei confronti di la relativa fattura per le provvigioni maturate e dovutele che veniva
ON successivamente pagata da .
Si indica quale teste da escutere su tutti i capitoli di cui sopra il Sig. , domiciliato presso Tes_1
Via Marcantonio Colonna 35, Milano;
ONroparte_1
4.2) nel denegato caso in cui i documenti forniti da nel corso del giudizio di primo grado fossero CP_3 ritenuti da codesta Corte idonei ad assolvere l'onere probatorio su esso gravante ex artt. 2697, 1748 e
1751 cod. civ., disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di rielaborare i conteggi in base alle previsioni contenute negli accordi integrativi ai mandati di agenzia del 2 gennaio
2006, nei mandati di agenzia del 2 marzo 2009 e nell'accordo integrativo del 2 marzo 2009. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo “ 1) La ONroparte_1
ON (d'ora in poi per brevità ) con lettera del 27.12.2005 conferiva all' due ONroparte_3
distinti mandati di agenzia a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2006, per la promozione delle vendite degli articoli commerciali della preponente a marchio ed a marchio CP_4 CP_5
(elettrodomestici) nelle zone assegnate delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e Treviso
e presso il Carrefour di Portogruaro (VE), con provvigioni dello 0,50%, extra provvigioni e premi legati al raggiungimento degli obiettivi di vendita, e provvigioni sulle vendite effettuate per i Gruppi di acquisto o clienti multizonali (organizzazioni commerciali operanti in più regioni). Per queste ultime le parti sottoscrivevano in base alla previsione contrattuale due accordi integrativi in data
2.1.2006 (uno per i prodotti di ciascun marchio), che disciplinavano i criteri di ripartizione delle provvigioni degli affari conclusi dalla preponente con i clienti multizonali tramite l'attività promozionale dell'agente, che fossero sfociati in vendite di prodotti a rivenditori aventi sede sul territorio dell'agente (provvigioni indirette), dovendosi ripartire le provvigioni tra i vari agenti coinvolti, in quanto poteva accadere che le vendite effettuate dalla preponente riguardassero clienti multizonali con sede al di fuori del territorio dell'agente in territorio assegnato ad un altro agente, ma portassero poi alla consegna dei prodotti a rivenditori ubicati all'interno del territorio assegnato all' , ed in tale ipotesi erano previste provvigioni ridotte, mentre le provvigioni ONroparte_3 pagina 4 di 17 indirette erano corrisposte per intero se il cliente multizonale al quale era avvenuta la vendita da parte del preponente ed il rivenditore finale avevano entrambi sede nel territorio assegnato all'agente. Tali accordi integrativi erano espressamente fondati all'art. 4 lettera D) sul presupposto che i clienti
ON multizonali consentissero a fornire alla , con la periodicità da essi stabilita, e senza onere e spesa
ON a carico di , i dati utili a stabilire la ripartizione di fatturato tra i vari loro rivenditori e che tali dati ON fossero accettati dagli agenti interessati senza alcuna responsabilità di sulla rispondenza di tali
ON dati. Era ivi previsto che ove un cliente multizonale per qualsiasi ragione rifiutasse di fornire a tutti i dati richiesti, o condizionasse la fornitura ad oneri e/o modalità ritenute a suo insindacabile ON giudizio inaccettabili da , oppure sospendesse temporaneamente o cessasse definitivamente la fornitura già concordata, non fosse attribuita alcuna provvigione indiretta all'agente nel cui territorio era ubicato il rivenditore, con spettanza dell'intera provvigione all'agente al quale competeva il cliente
ON multizonale per gli affari per i quali non fosse stata messa in condizione di effettuare la
ON ripartizione. Era inoltre ivi previsto che , con l'acquisizione dei volumi di fatturato secondo i dati ad essa forniti dai clienti multizonali e la conseguente liquidazione delle provvigioni, avrebbe esaurito ogni suo obbligo per tali affari, dovendo l'agente che intendesse contestare la rispondenza alla realtà di quei dati, fornire prova rigorosa della sua contestazione, in contraddittorio con l'agente asseritamente favorito da quei dati, e potendo la liquidazione della provvigione rivendicata avvenire solo dopo la restituzione da parte dell'agente favorito di quanto indebitamente percepito. Nel corso di questo primo rapporto di agenzia, risoltosi consensualmente il 28.2.2009, con rinuncia reciproca al preavviso ed alla
ON corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso, ma fermo l'impegno della di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto, l' aveva ONroparte_3
ripetutamente riscontrato e contestato delle discrasie tra le provvigioni liquidategli per i clienti multizonali ed i livelli di fatturato sviluppati nei punti vendita ubicati nell'area assegnatale,
ON documentandoli con l'ausilio di clienti e colleghi. Il 2.3.2009 la conferiva all' CP_3
due nuovi mandati di agenzia sempre per la vendita, ma a rivenditori, degli articoli
[...]
commerciali della preponente a marchio ed a marchio nella stessa zona, con CP_4 CP_5
decorrenza dal 13.7.2009, ma venivano escluse le provvigioni per tutti i clienti multizonali della zona assegnata, ad eccezione della e della e Domex S.c.a. r.l., per le quali si stabiliva, Parte_6 CP_6
all'art.
3.3 di tali mandati, che la provvigione indiretta sarebbe stata corrisposta in via esclusiva all'agente nella cui zona i prodotti venivano effettivamente consegnati, anche se diversa dalla zona nella quale l'affare era stato promosso, salvo diverso accordo scritto.
ON 2) Con atto di citazione del 12.3.2013 l' conveniva in giudizio la davanti al CP_3
Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al pagamento di differenze provvigionali per i clienti pagina 5 di 17 multizonali e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. in relazione ai rapporti di agenzia del periodo 2.1.2006 – 28.2.2009, assumendo che la clausola D) degli accordi integrativi del
2.1.2006 sulle provvigioni per i clienti multizonali fosse viziata da nullità per contrarietà agli articoli
1749 ultimo comma e 1175 cod. civ., e viziata da nullità quanto all'apposizione della clausola meramente potestativa che condizionava il suo diritto alle provvigioni per gli affari conclusi coi clienti multizonali, rimettendo alla valutazione discrezionale ed insindacabile del preponente, la valutazione circa l'inaccettabilità delle condizioni e termini richiesti dai clienti multizonali per l'invio dei dati di fatturato necessari alla ripartizione delle provvigioni tra gli agenti delle zone interessate dai singoli affari conclusi, ed esonerando il preponente da ogni responsabilità sulla rispondenza dei dati. In via subordinata, in ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto, l' CP_3
ON chiedeva la condanna della al pagamento dell'indennità meritocratica prevista dall'AEC,
[...]
ON nonché al risarcimento dei danni subiti per il comportamento contrario a buona fede della , che non aveva reperito i dati contabili necessari per la suddivisione tra gli agenti interessati delle provvigioni sugli affari conclusi con i clienti multizonali.
ON 3) Si costituiva nel giudizio di primo grado la , che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie, o in subordine la riduzione delle somme pretese dall' ed in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna alla restituzione della CP_3
differenza tra l'indennità suppletiva liquidatale per il periodo 2.1.2006 – 28.2.2009, pari ad €8.327,62,
e quella effettivamente dovutale per il periodo marzo - dicembre 2009. 3) Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente la subentrata dal lato attivo e passivo Parte_5
all' , facendone proprie tutte le domande ed eccezioni. ONroparte_3
4) Il Tribunale di Milano, espletata CTU contabile, con la sentenza n.4082/2019 del 16/24.4.2019,
ON condannava la al pagamento in favore dell'agente della complessiva somma di € 99.153,59 (di cui € 36.824,08 a titolo di provvigioni indirette per i clienti multizonali non liquidate, ed € 62.329,51 a titolo d'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.), oltre interessi e spese, e rigettava la
ON riconvenzionale della .
ON 5) La sentenza di primo grado veniva appellata dalla per avere disatteso la disciplina convenzionale sulle provvigioni relative ai clienti multizonali, omettendo di pronunciarsi sull'avversa domanda di nullità dell'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006 e sui fatti impeditivi al ON riconoscimento di quelle provvigioni che erano stati dedotti dalla e per avere recepito acriticamente la CTU esplorativa che aveva fatto espletare.
6) Si costituivano nel giudizio di secondo grado l'originaria attrice e l'intervenuta, che chiedevano la pagina 6 di 17 reiezione dell'appello, deducendo il difetto di interesse della controparte in ordine all'invocata pronuncia sulla nullità della clausola negoziale sopra indicata per difetto di soccombenza, e per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenesse assorbita la questione delle nullità dell'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006 per contrarietà all'art. 1749 ultimo comma cod. civ. ed anche per diversi profili, chiedevano che la Corte d'Appello rilevasse d'ufficio la nullità di tale clausola ai sensi e per gli effetti degli articoli 345 comma 2° c.p.c. e 1421 e 1424 cod. civ., confermando quindi la sentenza di primo grado.
7) La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1009/2020 dell'1/27.4.2020 accoglieva l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande formulate dall'originaria attrice, ON fatte proprie dall'intervenuta, nei confronti della , e condannava la al Parte_5
pagamento delle spese processuali del doppio grado. In particolare la Corte d'Appello disattendeva le doglianze di parte appellante sulla natura esplorativa della CTU espletata e degli ordini di esibizione, riteneva insussistente l'interesse della appellante ad ottenere una pronuncia sull'avversa domanda di nullità dell'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006 per difetto di soccombenza, riteneva fondato l'appello per la parte in cui aveva lamentato la mancata applicazione ad opera del primo giudice della disciplina di cui all'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006, ma senza pronunciarsi in modo espresso sulla sua validità, e riteneva che presupposto del diritto dell'agente a vedersi riconosciute le provvigioni indirette per gli affari conclusi coi clienti multizonali fosse che essi
ON avessero inviato alla i dati relativi alla ripartizione degli acquisti nei vari volumi destinati alle singole zone assegnate agli agenti, e che in effetti quando ciò era avvenuto le provvigioni indirette erano state liquidate all' mentre quando tali dati per un singolo anno non erano stati CP_3
ON inviati dai clienti multizonali alla , quanto liquidato in via provvisoria all'agente sarebbe divenuto definitivo, come previsto dall'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, per cui nessuna ulteriore somma poteva essere pretesa dall'agente per differenze provvigionali relative ai clienti multizonali. L'impugnata sentenza negava poi il diritto dell' all'indennità di cessazione CP_3
del rapporto ex art. 1751 cod. civ. perché, pur essendo stato provato l'incremento del fatturato della
ON ON
realizzato da tale agente nel periodo del 2.1.2006 – 28.2.2009, la aveva subito negli anni successivi una consistente perdita di fatturato, per cui non risultava dimostrato che dopo la cessazione
ON dei due rapporti di agenzia del 27.12.2005 la avesse ancora tratto vantaggi dagli affari promossi dall'agente in pendenza di tali mandati, requisito quest'ultimo indispensabile per poter riconoscere l'indennità di cessazione del rapporto. Da ultimo la Corte d'Appello di Milano respingeva la domanda subordinata di corresponsione dell'indennità meritocratica ex art. 13 dell'AEC Commercio, in quanto anch'essa, al pari dell'indennità di cessazione del rapporto, presupponeva che il preponente dopo la pagina 7 di 17 cessazione del mandato di agenzia avesse ancora ricevuto sostanziali vantaggi dagli affari coi clienti promossi dall'agente in pendenza di incarico.
8) Avverso tale sentenza, notificata il 13.5.2020, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte la
[...]
e in proprio quale ex titolare dell' Parte_5 Parte_1 ONroparte_3
ON ON notificato alla il 9/14.7.2020, affidandosi a cinque motivi, e resiste la con controricorso notificato il 23.9.2020. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.”.
La Corte di Cassazione pronunciava sentenza n. 13010 pubblicata in data 24/04/2019
con il seguente dispositivo:
“accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti il secondo, il quarto ed il quinto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. ”
e riassumevano il giudizio con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il
7.8.2024. Si costituiva contestando la domanda. ONroparte_1
Alla prima udienza del 21.1.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 1.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 1.4.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
1.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Giova premettere i principi affermati dalla Suprema Corte relativamente ai limiti del giudizio di rinvio in relazione alle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte.
La Corte di Cassazione con giurisprudenza costante, riaffermata nella Sentenza n. 15952 del
13/07/2006, ha statuito che “la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione”, principi successivamente confermati nell' Ordinanza n. 636 del 14/01/2019.
pagina 8 di 17 Ciò posto, oggetto principale del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza delle domande ON formulate in primo grado dall'Agente nei confronti del preponente , accolte integralmente CP_3
ON dal Tribunale di Milano, che ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale formulata da ,
ON statuizione sulla quale, tuttavia, si è formato il giudicato, non essendo stato proposto appello da in merito.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di Appello, accogliendo il primo ed il terzo motivo e ritenendo assorbiti il secondo, il quarto ed il quindi motivo del ricorso proposto da
CP_3
In particolare, la Cassazione ha accertato e dichiarato la nullità delle clausole negoziali del contratto di agenzia del 27/12/2005 e degli accordi integrativi del 2 gennaio 2006, in forza dei quali la Corte
d'appello aveva riformato la sentenza di prime cure. Nella motivazione che appare opportuno riportare,
a pagina 12, si legge “Premesso che la parte ricorrente non ha un interesse attuale alla dichiarazione di nullità dell'art.
3.3 dei mandati di agenzia del 2.3.2009, in quanto le domande dell'agente respinte in secondo grado sono tutte relative ai mandati di agenzia del 27.12.2005 ed agli accordi integrativi del
2.1.2006, che hanno avuto esecuzione dal 2.1.2006 al 28.2.2009 e non ai mandati del 2.3.2009, va invece verificata la validità dell'art. 4 lettera D) ed E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, perché é in base ad essi che le domande di differenze provvigionali sono state respinte dalla Corte d'Appello di
Milano.
Secondo l'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006, la corresponsione agli agenti delle provvigioni indirette per gli affari conclusi coi clienti multizonali nei casi in cui gli affari fossero conclusi dal preponente col cliente al di fuori della zona assegnata all'agente, ma con consegna ad un rivenditore collocato nella zona assegnata all'agente, era basata sul presupposto che i clienti
ON multizonali consentissero a fornire alla preponente con la periodicità da essi stabilita e senza
ON onere e spesa a carico di i dati utili a stabilire la ripartizione di fatturato tra i vari loro
ON rivenditori, e che tali dati fossero accettati dagli agenti interessati, senza alcuna responsabilità di sulla rispondenza di tali dati. Era ivi previsto che ove un cliente multizonale per qualsiasi ragione
ON rifiutasse di fornire a tutti i dati richiesti, o condizionasse la fornitura ad oneri e/o modalità
ON ritenute a suo insindacabile giudizio inaccettabili da , oppure sospendesse temporaneamente o cessasse definitivamente la fornitura già concordata, non fosse attribuita alcuna provvigione indiretta all'agente nel cui territorio era ubicato il rivenditore, con spettanza dell'intera provvigione all'agente
ON al quale competeva il cliente multizonale per gli affari per i quali non fosse stata messa in
ON condizione di effettuare la ripartizione. Era inoltre ivi previsto che , con l'acquisizione dei volumi di fatturato secondo i dati ad essa forniti dai clienti multizonali e la conseguente liquidazione delle
pagina 9 di 17 provvigioni, avrebbe esaurito ogni suo obbligo per tali affari, dovendo l'agente che intendesse contestare la rispondenza alla realtà di quei dati, fornire prova rigorosa della sua contestazione, in contraddittorio con l'agente asseritamente favorito da quei dati, e potendo la liquidazione della provvigione rivendicata avvenire solo dopo la restituzione da parte dell'agente favorito di quanto indebitamente percepito. La suddetta disciplina convenzionale contrasta palesemente con l'art. 1749 commi 1° e 4° cod. civ., articolo introdotto nella sua attuale formulazione dall'art. 4 del D. Lgs. n.
65/1999 in conformità alla direttiva 86/653/CE, che impone al preponente di agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente, e che é espressamente indicato nella sua interezza come inderogabile dall'ultimo suo comma e la cui violazione determina la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 comma 1° cod. civ.. In base al primo comma di quell'articolo é il preponente che deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, in base al secondo comma dello stesso articolo il preponente deve consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, che deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali é stato effettuato il calcolo delle provvigioni, ed in base al terzo comma l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. Non può quindi il preponente scaricare sui clienti multizonali coi quali abbia concluso affari in zone diverse da quella assegnata all'agente ma con consegna a rivenditori che si trovino in tale zona, e per i quali l'agente ha diritto ex art. 1748 comma 2° cod. civ. alla provvigione indiretta, l'onere di assicurare suo tramite le informazioni necessarie all'agente per il calcolo delle provvigioni dovutegli dispensandosi da qualsivoglia responsabilità anche in ordine all'attendibilità delle informazioni, trascurare con condotta contraria a buona fede oggettiva l'acquisizione di tali informazioni, alle quali l'agente non può avere accesso perché estraneo alla conclusione dell'affare, esprimere valutazioni insindacabili da parte dell'agente sull'inaccettabilità dei termini e delle condizioni imposti dai clienti multizonali non esclusi dal contratto di agenzia per l'invio delle informazioni, far gravare sull'agente il rischio che i dati informativi non vengano forniti dal cliente multizonale prevedendo per tale caso la perdita del diritto alla provvigione indiretta, e gravare
l'agente dell'onere di provare lui la fondatezza delle contestazioni mosse ai dat ciaoi contabili forniti dal cliente multizonale, anziché fornirgli personalmente, come obbligato dall'art. 1749 cod. civ., dei dati conformi al dato reale, addirittura subordinando il pagamento della provvigione indiretta all'agente in caso di contestazione, alla preventiva restituzione della provvigione indebitamente percepita da parte dell'altro agente coinvolto nell'affare col cliente multizonale. L'obbligo informativo
pagina 10 di 17 e di condotta conforme a buona fede sono del resto correlati anche al diritto dell'agente alla provvigione indiretta, che secondo la Suprema Corte (vedi Cass. 30.1.2017 n.2288), in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 17.1.2008, causa C-19/07) compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata, e poichè la nozione di affare, rilevante ai fini applicativi della norma, è essenzialmente di ordine economico, il giudizio non dipende dalla tecnica negoziale prescelta nè dal luogo in cui questa è posta in essere, per cui anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che a sua volta provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva ove vi concorra il preponente”.
Ha poi ritenuto assorbito “il secondo motivo, inerente alla violazione dell'art. 360 comma primo n. 4)
c.p.c., per violazione dell'art. 345 comma 2° c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 342 c.p.c. e dell'art.
2969 cod. civ., prospettato da parte ricorrente in quanto la Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'agente decaduto dal diritto alle differenze provvigionali indirette per i clienti multizonali in base alla clausola ON dell'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006 ancorché la non avesse sollevato nel giudizio di primo grado tale eccezione, così violando il divieto di ius novorum in appello”.
Ha, come detto, accolto anche il terzo motivo, inerente proprio alla doglianza di che “la Corte CP_3
d'Appello abbia respinto la sua domanda relativa alle differenze provvigionali per i clienti multizonali dichiarandola decaduta, ancorché fosse stata prodotta ampia documentazione, puntualmente richiamata, di contestazione degli estratti conto contabili che le erano stati inviati dalla preponente per il calcolo delle provvigioni indirette relative a tali clienti, e che abbia fatto applicazione dell'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, pur trattandosi di norma contraria all'art. 1479 cod. civ.. “
La Suprema Corte ha sancito, con motivazione in cui si rimanda, anche la nullità della “disposizione dell'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, della quale l'impugnata sentenza ha fatto acritica applicazione, se i dati per un singolo anno non sono stati inviati dai clienti multizonali alla
ON
, quanto liquidato in via provvisoria all'agente diviene definitivo, per cui nessuna ulteriore somma può essere pretesa dall'agente per differenze provvigionali relative ai clienti multizonali. Anche tale disposizione, al pari dell'art. 4 lettera D) dei medesimi accordi integrativi, aggrava la posizione economicamente debole dell'agente ed é viziata da nullità per contrasto con la norma imperativa dell'art. 1479 1° e 4° comma cod. civ., che impone al preponente di comportarsi secondo buona fede nei rapporti con l'agente e di fornirgli personalmente un'informazione completa sugli affari conclusi
pagina 11 di 17 per il calcolo delle provvigioni, e d'ufficio va rilevato anche il contrasto della disposizione pattizia in esame con l'art. 1229 cod. civ. (richiamato nella prospettazione del primo motivo di ricorso), che prevede la nullità di qualsiasi patto che escluda preventivamente la responsabilità per dolo o per colpa grave, non contenendo la previsione negoziale alcun aggancio dell'esonero da responsabilità del preponente, per il pagamento della provvigione indiretta all'agente, all'inimputabilità al preponente della mancata acquisizione dei dati informativi indispensabili per il calcolo della provvigione”.
Il quarto motivo, inerente sempre alla domanda della gente di pagamento delle differenze provvigionali per gli affari conclusi coi clienti multizonali, è stato ritenuto assorbito.
In forza di queste statuizioni, pertanto, questa Corte è chiamata a riesaminare la domanda formulata in primo grado di riconoscimento delle provvigioni indirette, rilevando come, proprio in forza della nullità anche della clausola dell'articolo 4 lettera E non può dirsi maturata alcuna decadenza a carico di CP_3
(così per brevità),.
Con riferimento a tale domanda in primo grado aveva prodotto i documenti da 48 a 53, la cui CP_3
ON valenza probatoria era stata tempestivamente contestata da in quanto tutti i documenti di formazione unilaterale. A tale contestazione aveva replicato ed ancora replica che i dati riportati CP_3
nei documenti sono tutti stati forniti dai clienti multizonali o gruppi di acquisto.
ON
ripropone in questa sede la medesima eccezione.
Rileva tuttavia questa Corte che la verifica contabile dei presupposti per il riconoscimento delle richieste provvigioni indirette è stata effettuata dal nominato CTU in primo grado il quale, come si legge nella articolata e completa relazione, proprio nel corso delle operazioni peritali ed al fine di verificare gli affari conclusi che avrebbero dato luogo alle provvigioni indirette in favore di ha CP_3
sollecitato egli stesso il giudice affinché questi provvedesse sull' istanza di esibizione articolo 210 CPC tempestivamente formulata da sin dai primi atti introduttivi e nei limiti delle preclusioni CP_3
istruttorie.
Si legge infatti nella CTU a pag 8
Ed a pag 10
pagina 12 di 17 Quindi le risultanze della CTU espletata in primo grado sono pienamente condivisibili poiché basate sull'esame di documentazione ulteriore rispetto alla documentazione prodotta da proveniente CP_3
direttamente dai Clienti e confermativa degli elementi probatori forniti dall'attore.
Deve quindi anche in questa sede essere confermata la sussistenza di un credito di per CP_3
provvigioni indirette per il periodo 2006 -2009, in base agli accordi integrativi 2 gennaio 2006 in complessivi euro 36.824,08 in linea capitale oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così come accertate dal Tribunale nella sentenza n. 4082/2019.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamentava il mancato riconoscimento da parte della Corte d'appello dell'indennità di cessazione del rapporto, e nel quale il ricorrente assumeva l'erroneità della statuizione nella Corte d'appello non solo perché le CP_3
condizioni dei nuovi due mandati di agenzia del 2 Marzo 2009 erano mutate rispetto ai precedenti, ma anche poiché “l'accertamento del permanere di sostanziali vantaggi a favore del preponente dopo la cessazione dei primi due mandati, condizionante la spettanza dell'indennità di cessazione del rapporto, doveva avvenire in termini di potenzialità e non facendo riferimento ai volumi di affari generati da contratti di agenzia sopravvenuti diversi da quelli oggetto di causa”
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto assorbito “in quanto la necessità di una nuova pronuncia sulla spettanza e sull'entità delle differenze provvigionali per gli affari conclusi coi clienti multizonali nel periodo dal 2.1.2006 al 28.2.2009, si ripercuote necessariamente anche sugli accertamenti necessari per stabilire la spettanza o meno, ed eventualmente l'entità, dell'indennità di cessazione del rapporto per gli stessi mandati di agenzia”.
Questa Corte è chiamata quindi a valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto chiesta da ex articolo 1751 c.c., riconosciuta dal CP_3
tribunale ed esclusa invece dalla Corte di Appello. pagina 13 di 17 Rileva in generale questa Corte che l'articolo 1751 c.c. prevede che per l'indennità per la cessazione del rapporto è dovuta dal preponente all'agente “se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti la preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari che i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. La medesima disposizione è contenuta negli accordi AEC vigenti.
L'onere della prova della sussistenza di entrambi i presupposti, osserva il Collegio, grava sull' agente.
Occorre dunque verificare se nel caso in esame ha fornito elementi di prova per ritenere dovuta CP_3
l'indennità di cessazione del rapporto.
Come sopra affermato, il CTU nominato in primo grado ha analizzato tutta la documentazione prodotta dalle parti, integrata con quella acquisita successivamente all' ordine di esibizione ex art articolo 210, ed ha così argomentato a pagina 11 della ctu
Ed ha poi calcolato l'indennità secondo “ l'allora vigente AEC Commercio in Doc 2 “meritocratica”, sul valore massimo ex articolo 1751 c.c ; il tribunale, condividendo i calcoli effettuati dal CTU, ha riconosciuto l'indennità ritenendo sussistenti i presupposti così motivando a pagina 9 e 10 della sentenza “basti richiamare che dalle risultanze della CTU pare evidente che la gente abbia procurato nuovi clienti alla preponente o che ne abbia sviluppato gli affari, sia da consentire alla preponente stessa di ricevere ancora sostanziali vantaggi virgola in conseguenza di detta attività, alla cessazione del rapporto, ove si consideri che la parte attrice ha procurato la parte convenuta un fatturato che è stato pari, nel 2006 a inizio rapporto ad euro 2.587.480,26 e nel 2009 a fine rapporto ad euro
3.747.696,47; che, inoltre, nel 2005, prima che l'attrice iniziasse ad operare per la convenuta, questa, nelle stesse zone poi assegnate alla parte attrice, realizzava un fatturato di euro 1.991.399,43”.
pagina 14 di 17 Il tribunale ha quindi detratto dall'importo della indennità calcolata nella misura massima determinabile ex colo 1751 cc pari ad euro 74.188,03, l'importo della indennità già percepita a titolo di FIRR ed indennità suppletiva di clientela, riconoscendo a la somma di euro 62.329,51. CP_3
Osserva questa Corte che dalla stessa motivazione adottata dal tribunale, in realtà, l'unico presupposto sussistente ed esplicitato dal tribunale è stato quello dell'incremento di fatturato nei tre anni di rapporto, che indubbiamente emerge dall'analisi dei bilanci 2006, 2007, 2008, 2009.
Tuttavia il tribunale non ha precipuamente argomentato sul secondo presupposto necessario per il riconoscimento dell'indennità, ossia che “il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
ON Il semplice esame dei dati del fatturato di per gli anni successivi, riportati dallo stesso CTU evidenziano un calo significativo e progressivo, passando nel 2010 a € 2.408 882,83 , sino ad arrivare nel 2013 ad euro 1.683 958,08.
Questo è un dato che non può che essere valutato come il venir meno dell'incremento della clientela per il preponente, successivamente alla cessazione del rapporto.
Non si è quindi verificato il secondo presupposto richiesto dalla norma, che riconosce l'indennità meritocratica, e, a fronte della prova documentale di decremento che risulta dai bilanci, l'onore della prova, invece, della permanenza nel portafoglio clienti di quelli procurati nella vigenza del contratto non grava certo sul preponente, bensì sull'agente che non l' ha assolto e non può certo ritenersi CP_3
sussistente “ in termini di potenzialità”, come sostenuto da parte attrice in riassunzione .
Non è quindi dovuta l'indennità meritocratica riconosciuta nella sentenza pronunciata dal Tribunale di
Milano.
deve quindi essere condannata al pagamento in favore di ONroparte_1 [...]
e della minor somma di € 36.824,08 rispetto a quella Parte_2 Parte_1
accertata nella sentenza del Tribunale n. 4082/2019 del 16.4.2019 di € 99.153,59.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (Cass. 4778/2004, Cass. 18353/2005), ritiene questa Corte che, atteso l'esito complessivo della lite e la soccombenza prevalente e sostanziale dell'odierno convenuto in riassunzione, quest' ultimo deve essere condannato al rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio sostenute da controparte.
Esse si liquidano in dispositivo - ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle pagina 15 di 17 questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel grado d'appello.
Le spese di CTU espletata in primo grado sono poste a carico di ONroparte_1
In accoglimento della domanda formulata da parte condanna alla CP_3 ONroparte_1
restituzione in favore della controparte delle somme da questa versate in suo favore in esecuzione della sentenza n. 1009/2020 pronunciata dalla Corte d'appello, comprese le spese di CTU e CTP.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - nel giudizio di rinvio proposto da E Parte_2 Parte_1
contro così provvede: ONroparte_1
1. In parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, condanna
[...]
al pagamento in favore di e ONroparte_1 Parte_2
della minor somma di € 36.824,08 in linea capitale, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo, rispetto a quella accertata nella sentenza del Tribunale n. 4082/2019 del
16.4.2019 di € 99.153,59 in linea capitale, per le ragioni esposte in motivaizone;
2. Da atto del passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di formulata in prima grado ONroparte_1
3. Condanna alla refusione delle spese processuali dei quattro ONroparte_1
gradi di giudizio in favore della controparte E Parte_2 [...]
così liquidate Parte_1
-per il primo grado in € 815,90 per spese, € 1.268,80 per prestazione professionale del CTP €
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva , €1.806,00 per fase istruttoria ed €
2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il procedimento di appello n. 1184/2019 in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il giudizio di legittimità, in €. 1.770,86 per spese, € 2.336,00 per fase di studio, €
1.969,00 per fase introduttiva ed € 1.208,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il presente procedimento di appello in riassunzione, in €. 786,00 per spese, € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge
4. Pone a carico di le spese della CTU espletata in primo grado ONroparte_1
pagina 16 di 17 5. Condanna alla restituzione in favore di e ONroparte_1 Parte_5 [...]
delle somme da questa versate in suo favore in esecuzione della sentenza n. Parte_1
1009/2020 cassata pronunciata dalla Corte d'appello, comprese le spese di CTU e CTP.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCHIEGA MOIRA Parte_2 P.IVA_1
e dell'avv. GIANDILETTI RICCARDO ( ) VIA FIAMMA 27 C/O AVV. C.F._2
PAOLA CAFERRI MILANO;
( VIA FIAMMA Parte_3 C.F._3
27 C/O AVV. PAOLA CAFERRI MILANO;
( VIA Parte_4 C.F._4
FIAMMA 27 C/O AVV. PAOLA CAFERRI MILANO;
, con elezione di domicilio in VICOLO
PONCHIELLI, 1 45100 ROVIGO, presso e nello studio dell'avv. BACCHIEGA MOIRA
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LO GAGLIO ONroparte_1 P.IVA_2
ANDREA con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9 00192 ROMA presso e nello studio dell'avv. LO GAGLIO ANDREA
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Agenzia
pagina 1 di 17 Le parti all'udienza del 1.4.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per ONroparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione, disattese, accogliendo la domanda proposta da in persona del l.rp.t., con sede legale in San Vito al Parte_2
Tagliamento (PN), via del Fiore 8/2, P.I.: e da , già titolare della ditta P.IVA_1 Parte_1
individuale c.f.: , in applicazione del principio ONroparte_3 C.F._1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, con ordinanza n.sezionale 1306/2024 e n.13010/2024 di raccolta generale, rigettare integralmente l'appello proposto da , in ONroparte_1
persona del l.r.p.t., P.I. , definito con la sentenza cassata e, riproposto in via incidentale P.IVA_2 nel presente giudizio, siccome inammissibile ex artt. 345, co 2, e 327 cpc, ed infondato, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4082/2019, pubblicata il 24.4.2019, resa in primo grado dal Tribunale di
Milano, con ogni effetto restitutorio conseguente e con vittoria di spese, competenze onorari e compensi di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità e refusione delle spese di CTU e di
CTP. In ogni caso, con favore delle competenze e spese di lite del presente giudizio di rinvio.”
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che l'appellata avesse a formulare.
Per : ONroparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, se del caso in via di appello incidentale, in riforma parziale dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Milano, Sezione XI, n. 4082/2019, nel giudizio R.G. n. 20174/2013, emessa in data 16 aprile 2019, depositata in data 24 aprile 2019 e notificata il successivo 28 maggio 2019:
1) in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza nella parte in cui dispone la condanna di ONroparte_1 al pagamento dell'importo di Euro 99.153,59, accertando e dichiarando che nulla è dovuto
[...] all' a titolo di provvigioni per affari conclusi Parte_5
con clienti multizonali ed a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. e/o indennità meritocratica ex AEC
Commercio 2009;
2) in via subordinata, con riferimento al preteso credito relativo alle provvigioni per i clienti multizonali, nel denegato caso in cui la Corte di Appello non accogliesse la domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell' Parte_5
a vedersi riconoscere da per i motivi esposti in narrativa, le minori ONroparte_1
pagina 2 di 17 somme dovute all' per le eventuali provvigioni Parte_5 non corrisposte dall'odierna appellante;
3) in via subordinata, con riferimento al preteso credito relativo a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ., nel denegato caso in cui la Corte di Appello non accogliesse la domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell' a vedersi Parte_5
riconoscere da per i motivi esposti in narrativa, le minori somme dovute ONroparte_1
a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. in via equitativa o, in alternativa, l'indennità meritocratica ex
AEC Commercio 2009;
4) in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie già articolate nel primo grado di giudizio e nello specifico.
4.1) la prova per testi di seguito articolata:
ON cap. 1) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2010, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari a € 2.357.640,66 come da ONroparte_3
documentazione che si rammostra al teste;
ON cap. 2) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2011, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari ad € 2.482.232,60 come da ONroparte_3
documentazione che rammostra al teste;
ON cap. 3) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2012, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari ad € 2.139.285,90 come da ONroparte_3
documentazione che rammostra al teste;
ON cap. 4) vero che il fatturato lordo realizzato dalla nel corso del 2013, relativo alla medesima zona ed ai medesimi prodotti oggetto dei due contratti di agenzia sottoscritti il 2 marzo 2009 con l'attrice oggetto di causa, è stato pari ad € 1.683.958,08 come da ONroparte_3
documentazione che rammostra al teste;
ON cap. 5) vero che nel corso del 2010 ha liquidato all' provvigioni per € 1.181,64 CP_3
come da documentazione che rammostra al teste;
cap. 6) vero che tali ultime provvigioni si riferivano a tutti gli affari promossi dall' fino CP_3 al 31.12.2009 a fronte di un fatturato di € 70.896,99 come da documentazione che si rammostra al ON teste;
cap. 7) vero che nel corso dei due rapporti ha inviato all' gli estratti conto CP_3 provvigionali relativi alle provvigioni maturate da quest'ultima nel relativo periodo di riferimento;
cap.
pagina 3 di 17 ON 8) vero che al termine di ogni periodo provvigionale indirizzava all' un prospetto CP_3
delle provvigioni maturate e dovutele al fine di permettere di operare le relative verifiche;
cap. 9) vero che, a seguito della loro effettuazione, ed in assenza di contestazioni, l' CP_3
ON emetteva nei confronti di la relativa fattura per le provvigioni maturate e dovutele che veniva
ON successivamente pagata da .
Si indica quale teste da escutere su tutti i capitoli di cui sopra il Sig. , domiciliato presso Tes_1
Via Marcantonio Colonna 35, Milano;
ONroparte_1
4.2) nel denegato caso in cui i documenti forniti da nel corso del giudizio di primo grado fossero CP_3 ritenuti da codesta Corte idonei ad assolvere l'onere probatorio su esso gravante ex artt. 2697, 1748 e
1751 cod. civ., disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di rielaborare i conteggi in base alle previsioni contenute negli accordi integrativi ai mandati di agenzia del 2 gennaio
2006, nei mandati di agenzia del 2 marzo 2009 e nell'accordo integrativo del 2 marzo 2009. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo “ 1) La ONroparte_1
ON (d'ora in poi per brevità ) con lettera del 27.12.2005 conferiva all' due ONroparte_3
distinti mandati di agenzia a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2006, per la promozione delle vendite degli articoli commerciali della preponente a marchio ed a marchio CP_4 CP_5
(elettrodomestici) nelle zone assegnate delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e Treviso
e presso il Carrefour di Portogruaro (VE), con provvigioni dello 0,50%, extra provvigioni e premi legati al raggiungimento degli obiettivi di vendita, e provvigioni sulle vendite effettuate per i Gruppi di acquisto o clienti multizonali (organizzazioni commerciali operanti in più regioni). Per queste ultime le parti sottoscrivevano in base alla previsione contrattuale due accordi integrativi in data
2.1.2006 (uno per i prodotti di ciascun marchio), che disciplinavano i criteri di ripartizione delle provvigioni degli affari conclusi dalla preponente con i clienti multizonali tramite l'attività promozionale dell'agente, che fossero sfociati in vendite di prodotti a rivenditori aventi sede sul territorio dell'agente (provvigioni indirette), dovendosi ripartire le provvigioni tra i vari agenti coinvolti, in quanto poteva accadere che le vendite effettuate dalla preponente riguardassero clienti multizonali con sede al di fuori del territorio dell'agente in territorio assegnato ad un altro agente, ma portassero poi alla consegna dei prodotti a rivenditori ubicati all'interno del territorio assegnato all' , ed in tale ipotesi erano previste provvigioni ridotte, mentre le provvigioni ONroparte_3 pagina 4 di 17 indirette erano corrisposte per intero se il cliente multizonale al quale era avvenuta la vendita da parte del preponente ed il rivenditore finale avevano entrambi sede nel territorio assegnato all'agente. Tali accordi integrativi erano espressamente fondati all'art. 4 lettera D) sul presupposto che i clienti
ON multizonali consentissero a fornire alla , con la periodicità da essi stabilita, e senza onere e spesa
ON a carico di , i dati utili a stabilire la ripartizione di fatturato tra i vari loro rivenditori e che tali dati ON fossero accettati dagli agenti interessati senza alcuna responsabilità di sulla rispondenza di tali
ON dati. Era ivi previsto che ove un cliente multizonale per qualsiasi ragione rifiutasse di fornire a tutti i dati richiesti, o condizionasse la fornitura ad oneri e/o modalità ritenute a suo insindacabile ON giudizio inaccettabili da , oppure sospendesse temporaneamente o cessasse definitivamente la fornitura già concordata, non fosse attribuita alcuna provvigione indiretta all'agente nel cui territorio era ubicato il rivenditore, con spettanza dell'intera provvigione all'agente al quale competeva il cliente
ON multizonale per gli affari per i quali non fosse stata messa in condizione di effettuare la
ON ripartizione. Era inoltre ivi previsto che , con l'acquisizione dei volumi di fatturato secondo i dati ad essa forniti dai clienti multizonali e la conseguente liquidazione delle provvigioni, avrebbe esaurito ogni suo obbligo per tali affari, dovendo l'agente che intendesse contestare la rispondenza alla realtà di quei dati, fornire prova rigorosa della sua contestazione, in contraddittorio con l'agente asseritamente favorito da quei dati, e potendo la liquidazione della provvigione rivendicata avvenire solo dopo la restituzione da parte dell'agente favorito di quanto indebitamente percepito. Nel corso di questo primo rapporto di agenzia, risoltosi consensualmente il 28.2.2009, con rinuncia reciproca al preavviso ed alla
ON corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso, ma fermo l'impegno della di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto, l' aveva ONroparte_3
ripetutamente riscontrato e contestato delle discrasie tra le provvigioni liquidategli per i clienti multizonali ed i livelli di fatturato sviluppati nei punti vendita ubicati nell'area assegnatale,
ON documentandoli con l'ausilio di clienti e colleghi. Il 2.3.2009 la conferiva all' CP_3
due nuovi mandati di agenzia sempre per la vendita, ma a rivenditori, degli articoli
[...]
commerciali della preponente a marchio ed a marchio nella stessa zona, con CP_4 CP_5
decorrenza dal 13.7.2009, ma venivano escluse le provvigioni per tutti i clienti multizonali della zona assegnata, ad eccezione della e della e Domex S.c.a. r.l., per le quali si stabiliva, Parte_6 CP_6
all'art.
3.3 di tali mandati, che la provvigione indiretta sarebbe stata corrisposta in via esclusiva all'agente nella cui zona i prodotti venivano effettivamente consegnati, anche se diversa dalla zona nella quale l'affare era stato promosso, salvo diverso accordo scritto.
ON 2) Con atto di citazione del 12.3.2013 l' conveniva in giudizio la davanti al CP_3
Tribunale di Milano, chiedendone la condanna al pagamento di differenze provvigionali per i clienti pagina 5 di 17 multizonali e dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. in relazione ai rapporti di agenzia del periodo 2.1.2006 – 28.2.2009, assumendo che la clausola D) degli accordi integrativi del
2.1.2006 sulle provvigioni per i clienti multizonali fosse viziata da nullità per contrarietà agli articoli
1749 ultimo comma e 1175 cod. civ., e viziata da nullità quanto all'apposizione della clausola meramente potestativa che condizionava il suo diritto alle provvigioni per gli affari conclusi coi clienti multizonali, rimettendo alla valutazione discrezionale ed insindacabile del preponente, la valutazione circa l'inaccettabilità delle condizioni e termini richiesti dai clienti multizonali per l'invio dei dati di fatturato necessari alla ripartizione delle provvigioni tra gli agenti delle zone interessate dai singoli affari conclusi, ed esonerando il preponente da ogni responsabilità sulla rispondenza dei dati. In via subordinata, in ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto, l' CP_3
ON chiedeva la condanna della al pagamento dell'indennità meritocratica prevista dall'AEC,
[...]
ON nonché al risarcimento dei danni subiti per il comportamento contrario a buona fede della , che non aveva reperito i dati contabili necessari per la suddivisione tra gli agenti interessati delle provvigioni sugli affari conclusi con i clienti multizonali.
ON 3) Si costituiva nel giudizio di primo grado la , che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avversarie, o in subordine la riduzione delle somme pretese dall' ed in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna alla restituzione della CP_3
differenza tra l'indennità suppletiva liquidatale per il periodo 2.1.2006 – 28.2.2009, pari ad €8.327,62,
e quella effettivamente dovutale per il periodo marzo - dicembre 2009. 3) Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente la subentrata dal lato attivo e passivo Parte_5
all' , facendone proprie tutte le domande ed eccezioni. ONroparte_3
4) Il Tribunale di Milano, espletata CTU contabile, con la sentenza n.4082/2019 del 16/24.4.2019,
ON condannava la al pagamento in favore dell'agente della complessiva somma di € 99.153,59 (di cui € 36.824,08 a titolo di provvigioni indirette per i clienti multizonali non liquidate, ed € 62.329,51 a titolo d'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.), oltre interessi e spese, e rigettava la
ON riconvenzionale della .
ON 5) La sentenza di primo grado veniva appellata dalla per avere disatteso la disciplina convenzionale sulle provvigioni relative ai clienti multizonali, omettendo di pronunciarsi sull'avversa domanda di nullità dell'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006 e sui fatti impeditivi al ON riconoscimento di quelle provvigioni che erano stati dedotti dalla e per avere recepito acriticamente la CTU esplorativa che aveva fatto espletare.
6) Si costituivano nel giudizio di secondo grado l'originaria attrice e l'intervenuta, che chiedevano la pagina 6 di 17 reiezione dell'appello, deducendo il difetto di interesse della controparte in ordine all'invocata pronuncia sulla nullità della clausola negoziale sopra indicata per difetto di soccombenza, e per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello non ritenesse assorbita la questione delle nullità dell'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006 per contrarietà all'art. 1749 ultimo comma cod. civ. ed anche per diversi profili, chiedevano che la Corte d'Appello rilevasse d'ufficio la nullità di tale clausola ai sensi e per gli effetti degli articoli 345 comma 2° c.p.c. e 1421 e 1424 cod. civ., confermando quindi la sentenza di primo grado.
7) La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 1009/2020 dell'1/27.4.2020 accoglieva l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande formulate dall'originaria attrice, ON fatte proprie dall'intervenuta, nei confronti della , e condannava la al Parte_5
pagamento delle spese processuali del doppio grado. In particolare la Corte d'Appello disattendeva le doglianze di parte appellante sulla natura esplorativa della CTU espletata e degli ordini di esibizione, riteneva insussistente l'interesse della appellante ad ottenere una pronuncia sull'avversa domanda di nullità dell'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006 per difetto di soccombenza, riteneva fondato l'appello per la parte in cui aveva lamentato la mancata applicazione ad opera del primo giudice della disciplina di cui all'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006, ma senza pronunciarsi in modo espresso sulla sua validità, e riteneva che presupposto del diritto dell'agente a vedersi riconosciute le provvigioni indirette per gli affari conclusi coi clienti multizonali fosse che essi
ON avessero inviato alla i dati relativi alla ripartizione degli acquisti nei vari volumi destinati alle singole zone assegnate agli agenti, e che in effetti quando ciò era avvenuto le provvigioni indirette erano state liquidate all' mentre quando tali dati per un singolo anno non erano stati CP_3
ON inviati dai clienti multizonali alla , quanto liquidato in via provvisoria all'agente sarebbe divenuto definitivo, come previsto dall'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, per cui nessuna ulteriore somma poteva essere pretesa dall'agente per differenze provvigionali relative ai clienti multizonali. L'impugnata sentenza negava poi il diritto dell' all'indennità di cessazione CP_3
del rapporto ex art. 1751 cod. civ. perché, pur essendo stato provato l'incremento del fatturato della
ON ON
realizzato da tale agente nel periodo del 2.1.2006 – 28.2.2009, la aveva subito negli anni successivi una consistente perdita di fatturato, per cui non risultava dimostrato che dopo la cessazione
ON dei due rapporti di agenzia del 27.12.2005 la avesse ancora tratto vantaggi dagli affari promossi dall'agente in pendenza di tali mandati, requisito quest'ultimo indispensabile per poter riconoscere l'indennità di cessazione del rapporto. Da ultimo la Corte d'Appello di Milano respingeva la domanda subordinata di corresponsione dell'indennità meritocratica ex art. 13 dell'AEC Commercio, in quanto anch'essa, al pari dell'indennità di cessazione del rapporto, presupponeva che il preponente dopo la pagina 7 di 17 cessazione del mandato di agenzia avesse ancora ricevuto sostanziali vantaggi dagli affari coi clienti promossi dall'agente in pendenza di incarico.
8) Avverso tale sentenza, notificata il 13.5.2020, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte la
[...]
e in proprio quale ex titolare dell' Parte_5 Parte_1 ONroparte_3
ON ON notificato alla il 9/14.7.2020, affidandosi a cinque motivi, e resiste la con controricorso notificato il 23.9.2020. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.”.
La Corte di Cassazione pronunciava sentenza n. 13010 pubblicata in data 24/04/2019
con il seguente dispositivo:
“accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbiti il secondo, il quarto ed il quinto, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. ”
e riassumevano il giudizio con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il
7.8.2024. Si costituiva contestando la domanda. ONroparte_1
Alla prima udienza del 21.1.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 1.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 1.4.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
1.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Giova premettere i principi affermati dalla Suprema Corte relativamente ai limiti del giudizio di rinvio in relazione alle questioni sottoposte al giudizio di questa Corte.
La Corte di Cassazione con giurisprudenza costante, riaffermata nella Sentenza n. 15952 del
13/07/2006, ha statuito che “la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "thema decidendum", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione”, principi successivamente confermati nell' Ordinanza n. 636 del 14/01/2019.
pagina 8 di 17 Ciò posto, oggetto principale del presente giudizio è l'accertamento della fondatezza delle domande ON formulate in primo grado dall'Agente nei confronti del preponente , accolte integralmente CP_3
ON dal Tribunale di Milano, che ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale formulata da ,
ON statuizione sulla quale, tuttavia, si è formato il giudicato, non essendo stato proposto appello da in merito.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di Appello, accogliendo il primo ed il terzo motivo e ritenendo assorbiti il secondo, il quarto ed il quindi motivo del ricorso proposto da
CP_3
In particolare, la Cassazione ha accertato e dichiarato la nullità delle clausole negoziali del contratto di agenzia del 27/12/2005 e degli accordi integrativi del 2 gennaio 2006, in forza dei quali la Corte
d'appello aveva riformato la sentenza di prime cure. Nella motivazione che appare opportuno riportare,
a pagina 12, si legge “Premesso che la parte ricorrente non ha un interesse attuale alla dichiarazione di nullità dell'art.
3.3 dei mandati di agenzia del 2.3.2009, in quanto le domande dell'agente respinte in secondo grado sono tutte relative ai mandati di agenzia del 27.12.2005 ed agli accordi integrativi del
2.1.2006, che hanno avuto esecuzione dal 2.1.2006 al 28.2.2009 e non ai mandati del 2.3.2009, va invece verificata la validità dell'art. 4 lettera D) ed E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, perché é in base ad essi che le domande di differenze provvigionali sono state respinte dalla Corte d'Appello di
Milano.
Secondo l'art. 4 lettera D) degli accordi integrativi del 2.1.2006, la corresponsione agli agenti delle provvigioni indirette per gli affari conclusi coi clienti multizonali nei casi in cui gli affari fossero conclusi dal preponente col cliente al di fuori della zona assegnata all'agente, ma con consegna ad un rivenditore collocato nella zona assegnata all'agente, era basata sul presupposto che i clienti
ON multizonali consentissero a fornire alla preponente con la periodicità da essi stabilita e senza
ON onere e spesa a carico di i dati utili a stabilire la ripartizione di fatturato tra i vari loro
ON rivenditori, e che tali dati fossero accettati dagli agenti interessati, senza alcuna responsabilità di sulla rispondenza di tali dati. Era ivi previsto che ove un cliente multizonale per qualsiasi ragione
ON rifiutasse di fornire a tutti i dati richiesti, o condizionasse la fornitura ad oneri e/o modalità
ON ritenute a suo insindacabile giudizio inaccettabili da , oppure sospendesse temporaneamente o cessasse definitivamente la fornitura già concordata, non fosse attribuita alcuna provvigione indiretta all'agente nel cui territorio era ubicato il rivenditore, con spettanza dell'intera provvigione all'agente
ON al quale competeva il cliente multizonale per gli affari per i quali non fosse stata messa in
ON condizione di effettuare la ripartizione. Era inoltre ivi previsto che , con l'acquisizione dei volumi di fatturato secondo i dati ad essa forniti dai clienti multizonali e la conseguente liquidazione delle
pagina 9 di 17 provvigioni, avrebbe esaurito ogni suo obbligo per tali affari, dovendo l'agente che intendesse contestare la rispondenza alla realtà di quei dati, fornire prova rigorosa della sua contestazione, in contraddittorio con l'agente asseritamente favorito da quei dati, e potendo la liquidazione della provvigione rivendicata avvenire solo dopo la restituzione da parte dell'agente favorito di quanto indebitamente percepito. La suddetta disciplina convenzionale contrasta palesemente con l'art. 1749 commi 1° e 4° cod. civ., articolo introdotto nella sua attuale formulazione dall'art. 4 del D. Lgs. n.
65/1999 in conformità alla direttiva 86/653/CE, che impone al preponente di agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l'agente, e che é espressamente indicato nella sua interezza come inderogabile dall'ultimo suo comma e la cui violazione determina la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 comma 1° cod. civ.. In base al primo comma di quell'articolo é il preponente che deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, in base al secondo comma dello stesso articolo il preponente deve consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, che deve indicare gli elementi essenziali in base ai quali é stato effettuato il calcolo delle provvigioni, ed in base al terzo comma l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. Non può quindi il preponente scaricare sui clienti multizonali coi quali abbia concluso affari in zone diverse da quella assegnata all'agente ma con consegna a rivenditori che si trovino in tale zona, e per i quali l'agente ha diritto ex art. 1748 comma 2° cod. civ. alla provvigione indiretta, l'onere di assicurare suo tramite le informazioni necessarie all'agente per il calcolo delle provvigioni dovutegli dispensandosi da qualsivoglia responsabilità anche in ordine all'attendibilità delle informazioni, trascurare con condotta contraria a buona fede oggettiva l'acquisizione di tali informazioni, alle quali l'agente non può avere accesso perché estraneo alla conclusione dell'affare, esprimere valutazioni insindacabili da parte dell'agente sull'inaccettabilità dei termini e delle condizioni imposti dai clienti multizonali non esclusi dal contratto di agenzia per l'invio delle informazioni, far gravare sull'agente il rischio che i dati informativi non vengano forniti dal cliente multizonale prevedendo per tale caso la perdita del diritto alla provvigione indiretta, e gravare
l'agente dell'onere di provare lui la fondatezza delle contestazioni mosse ai dat ciaoi contabili forniti dal cliente multizonale, anziché fornirgli personalmente, come obbligato dall'art. 1749 cod. civ., dei dati conformi al dato reale, addirittura subordinando il pagamento della provvigione indiretta all'agente in caso di contestazione, alla preventiva restituzione della provvigione indebitamente percepita da parte dell'altro agente coinvolto nell'affare col cliente multizonale. L'obbligo informativo
pagina 10 di 17 e di condotta conforme a buona fede sono del resto correlati anche al diritto dell'agente alla provvigione indiretta, che secondo la Suprema Corte (vedi Cass. 30.1.2017 n.2288), in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 17.1.2008, causa C-19/07) compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata, e poichè la nozione di affare, rilevante ai fini applicativi della norma, è essenzialmente di ordine economico, il giudizio non dipende dalla tecnica negoziale prescelta nè dal luogo in cui questa è posta in essere, per cui anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che a sua volta provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva ove vi concorra il preponente”.
Ha poi ritenuto assorbito “il secondo motivo, inerente alla violazione dell'art. 360 comma primo n. 4)
c.p.c., per violazione dell'art. 345 comma 2° c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 342 c.p.c. e dell'art.
2969 cod. civ., prospettato da parte ricorrente in quanto la Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'agente decaduto dal diritto alle differenze provvigionali indirette per i clienti multizonali in base alla clausola ON dell'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006 ancorché la non avesse sollevato nel giudizio di primo grado tale eccezione, così violando il divieto di ius novorum in appello”.
Ha, come detto, accolto anche il terzo motivo, inerente proprio alla doglianza di che “la Corte CP_3
d'Appello abbia respinto la sua domanda relativa alle differenze provvigionali per i clienti multizonali dichiarandola decaduta, ancorché fosse stata prodotta ampia documentazione, puntualmente richiamata, di contestazione degli estratti conto contabili che le erano stati inviati dalla preponente per il calcolo delle provvigioni indirette relative a tali clienti, e che abbia fatto applicazione dell'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, pur trattandosi di norma contraria all'art. 1479 cod. civ.. “
La Suprema Corte ha sancito, con motivazione in cui si rimanda, anche la nullità della “disposizione dell'art. 4 lettera E) degli accordi integrativi del 2.1.2006, della quale l'impugnata sentenza ha fatto acritica applicazione, se i dati per un singolo anno non sono stati inviati dai clienti multizonali alla
ON
, quanto liquidato in via provvisoria all'agente diviene definitivo, per cui nessuna ulteriore somma può essere pretesa dall'agente per differenze provvigionali relative ai clienti multizonali. Anche tale disposizione, al pari dell'art. 4 lettera D) dei medesimi accordi integrativi, aggrava la posizione economicamente debole dell'agente ed é viziata da nullità per contrasto con la norma imperativa dell'art. 1479 1° e 4° comma cod. civ., che impone al preponente di comportarsi secondo buona fede nei rapporti con l'agente e di fornirgli personalmente un'informazione completa sugli affari conclusi
pagina 11 di 17 per il calcolo delle provvigioni, e d'ufficio va rilevato anche il contrasto della disposizione pattizia in esame con l'art. 1229 cod. civ. (richiamato nella prospettazione del primo motivo di ricorso), che prevede la nullità di qualsiasi patto che escluda preventivamente la responsabilità per dolo o per colpa grave, non contenendo la previsione negoziale alcun aggancio dell'esonero da responsabilità del preponente, per il pagamento della provvigione indiretta all'agente, all'inimputabilità al preponente della mancata acquisizione dei dati informativi indispensabili per il calcolo della provvigione”.
Il quarto motivo, inerente sempre alla domanda della gente di pagamento delle differenze provvigionali per gli affari conclusi coi clienti multizonali, è stato ritenuto assorbito.
In forza di queste statuizioni, pertanto, questa Corte è chiamata a riesaminare la domanda formulata in primo grado di riconoscimento delle provvigioni indirette, rilevando come, proprio in forza della nullità anche della clausola dell'articolo 4 lettera E non può dirsi maturata alcuna decadenza a carico di CP_3
(così per brevità),.
Con riferimento a tale domanda in primo grado aveva prodotto i documenti da 48 a 53, la cui CP_3
ON valenza probatoria era stata tempestivamente contestata da in quanto tutti i documenti di formazione unilaterale. A tale contestazione aveva replicato ed ancora replica che i dati riportati CP_3
nei documenti sono tutti stati forniti dai clienti multizonali o gruppi di acquisto.
ON
ripropone in questa sede la medesima eccezione.
Rileva tuttavia questa Corte che la verifica contabile dei presupposti per il riconoscimento delle richieste provvigioni indirette è stata effettuata dal nominato CTU in primo grado il quale, come si legge nella articolata e completa relazione, proprio nel corso delle operazioni peritali ed al fine di verificare gli affari conclusi che avrebbero dato luogo alle provvigioni indirette in favore di ha CP_3
sollecitato egli stesso il giudice affinché questi provvedesse sull' istanza di esibizione articolo 210 CPC tempestivamente formulata da sin dai primi atti introduttivi e nei limiti delle preclusioni CP_3
istruttorie.
Si legge infatti nella CTU a pag 8
Ed a pag 10
pagina 12 di 17 Quindi le risultanze della CTU espletata in primo grado sono pienamente condivisibili poiché basate sull'esame di documentazione ulteriore rispetto alla documentazione prodotta da proveniente CP_3
direttamente dai Clienti e confermativa degli elementi probatori forniti dall'attore.
Deve quindi anche in questa sede essere confermata la sussistenza di un credito di per CP_3
provvigioni indirette per il periodo 2006 -2009, in base agli accordi integrativi 2 gennaio 2006 in complessivi euro 36.824,08 in linea capitale oltre interessi legali dalla domanda al saldo, così come accertate dal Tribunale nella sentenza n. 4082/2019.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamentava il mancato riconoscimento da parte della Corte d'appello dell'indennità di cessazione del rapporto, e nel quale il ricorrente assumeva l'erroneità della statuizione nella Corte d'appello non solo perché le CP_3
condizioni dei nuovi due mandati di agenzia del 2 Marzo 2009 erano mutate rispetto ai precedenti, ma anche poiché “l'accertamento del permanere di sostanziali vantaggi a favore del preponente dopo la cessazione dei primi due mandati, condizionante la spettanza dell'indennità di cessazione del rapporto, doveva avvenire in termini di potenzialità e non facendo riferimento ai volumi di affari generati da contratti di agenzia sopravvenuti diversi da quelli oggetto di causa”
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto assorbito “in quanto la necessità di una nuova pronuncia sulla spettanza e sull'entità delle differenze provvigionali per gli affari conclusi coi clienti multizonali nel periodo dal 2.1.2006 al 28.2.2009, si ripercuote necessariamente anche sugli accertamenti necessari per stabilire la spettanza o meno, ed eventualmente l'entità, dell'indennità di cessazione del rapporto per gli stessi mandati di agenzia”.
Questa Corte è chiamata quindi a valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto chiesta da ex articolo 1751 c.c., riconosciuta dal CP_3
tribunale ed esclusa invece dalla Corte di Appello. pagina 13 di 17 Rileva in generale questa Corte che l'articolo 1751 c.c. prevede che per l'indennità per la cessazione del rapporto è dovuta dal preponente all'agente “se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti la preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari che i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. La medesima disposizione è contenuta negli accordi AEC vigenti.
L'onere della prova della sussistenza di entrambi i presupposti, osserva il Collegio, grava sull' agente.
Occorre dunque verificare se nel caso in esame ha fornito elementi di prova per ritenere dovuta CP_3
l'indennità di cessazione del rapporto.
Come sopra affermato, il CTU nominato in primo grado ha analizzato tutta la documentazione prodotta dalle parti, integrata con quella acquisita successivamente all' ordine di esibizione ex art articolo 210, ed ha così argomentato a pagina 11 della ctu
Ed ha poi calcolato l'indennità secondo “ l'allora vigente AEC Commercio in Doc 2 “meritocratica”, sul valore massimo ex articolo 1751 c.c ; il tribunale, condividendo i calcoli effettuati dal CTU, ha riconosciuto l'indennità ritenendo sussistenti i presupposti così motivando a pagina 9 e 10 della sentenza “basti richiamare che dalle risultanze della CTU pare evidente che la gente abbia procurato nuovi clienti alla preponente o che ne abbia sviluppato gli affari, sia da consentire alla preponente stessa di ricevere ancora sostanziali vantaggi virgola in conseguenza di detta attività, alla cessazione del rapporto, ove si consideri che la parte attrice ha procurato la parte convenuta un fatturato che è stato pari, nel 2006 a inizio rapporto ad euro 2.587.480,26 e nel 2009 a fine rapporto ad euro
3.747.696,47; che, inoltre, nel 2005, prima che l'attrice iniziasse ad operare per la convenuta, questa, nelle stesse zone poi assegnate alla parte attrice, realizzava un fatturato di euro 1.991.399,43”.
pagina 14 di 17 Il tribunale ha quindi detratto dall'importo della indennità calcolata nella misura massima determinabile ex colo 1751 cc pari ad euro 74.188,03, l'importo della indennità già percepita a titolo di FIRR ed indennità suppletiva di clientela, riconoscendo a la somma di euro 62.329,51. CP_3
Osserva questa Corte che dalla stessa motivazione adottata dal tribunale, in realtà, l'unico presupposto sussistente ed esplicitato dal tribunale è stato quello dell'incremento di fatturato nei tre anni di rapporto, che indubbiamente emerge dall'analisi dei bilanci 2006, 2007, 2008, 2009.
Tuttavia il tribunale non ha precipuamente argomentato sul secondo presupposto necessario per il riconoscimento dell'indennità, ossia che “il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
ON Il semplice esame dei dati del fatturato di per gli anni successivi, riportati dallo stesso CTU evidenziano un calo significativo e progressivo, passando nel 2010 a € 2.408 882,83 , sino ad arrivare nel 2013 ad euro 1.683 958,08.
Questo è un dato che non può che essere valutato come il venir meno dell'incremento della clientela per il preponente, successivamente alla cessazione del rapporto.
Non si è quindi verificato il secondo presupposto richiesto dalla norma, che riconosce l'indennità meritocratica, e, a fronte della prova documentale di decremento che risulta dai bilanci, l'onore della prova, invece, della permanenza nel portafoglio clienti di quelli procurati nella vigenza del contratto non grava certo sul preponente, bensì sull'agente che non l' ha assolto e non può certo ritenersi CP_3
sussistente “ in termini di potenzialità”, come sostenuto da parte attrice in riassunzione .
Non è quindi dovuta l'indennità meritocratica riconosciuta nella sentenza pronunciata dal Tribunale di
Milano.
deve quindi essere condannata al pagamento in favore di ONroparte_1 [...]
e della minor somma di € 36.824,08 rispetto a quella Parte_2 Parte_1
accertata nella sentenza del Tribunale n. 4082/2019 del 16.4.2019 di € 99.153,59.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole (Cass. 4778/2004, Cass. 18353/2005), ritiene questa Corte che, atteso l'esito complessivo della lite e la soccombenza prevalente e sostanziale dell'odierno convenuto in riassunzione, quest' ultimo deve essere condannato al rimborso delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio sostenute da controparte.
Esse si liquidano in dispositivo - ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle pagina 15 di 17 questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel grado d'appello.
Le spese di CTU espletata in primo grado sono poste a carico di ONroparte_1
In accoglimento della domanda formulata da parte condanna alla CP_3 ONroparte_1
restituzione in favore della controparte delle somme da questa versate in suo favore in esecuzione della sentenza n. 1009/2020 pronunciata dalla Corte d'appello, comprese le spese di CTU e CTP.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - nel giudizio di rinvio proposto da E Parte_2 Parte_1
contro così provvede: ONroparte_1
1. In parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, condanna
[...]
al pagamento in favore di e ONroparte_1 Parte_2
della minor somma di € 36.824,08 in linea capitale, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo, rispetto a quella accertata nella sentenza del Tribunale n. 4082/2019 del
16.4.2019 di € 99.153,59 in linea capitale, per le ragioni esposte in motivaizone;
2. Da atto del passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di formulata in prima grado ONroparte_1
3. Condanna alla refusione delle spese processuali dei quattro ONroparte_1
gradi di giudizio in favore della controparte E Parte_2 [...]
così liquidate Parte_1
-per il primo grado in € 815,90 per spese, € 1.268,80 per prestazione professionale del CTP €
1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva , €1.806,00 per fase istruttoria ed €
2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il procedimento di appello n. 1184/2019 in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il giudizio di legittimità, in €. 1.770,86 per spese, € 2.336,00 per fase di studio, €
1.969,00 per fase introduttiva ed € 1.208,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
-per il presente procedimento di appello in riassunzione, in €. 786,00 per spese, € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge
4. Pone a carico di le spese della CTU espletata in primo grado ONroparte_1
pagina 16 di 17 5. Condanna alla restituzione in favore di e ONroparte_1 Parte_5 [...]
delle somme da questa versate in suo favore in esecuzione della sentenza n. Parte_1
1009/2020 cassata pronunciata dalla Corte d'appello, comprese le spese di CTU e CTP.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
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