Ordinanza cautelare 13 novembre 2021
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 29/12/2022, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02073/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1433 del 2021, proposto da:
- LI VA, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Guagnano, non costituito in giudizio;
nei confronti
- di NE VA, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Bisciotti, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza in data 30 giugno 2021, n. 29, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guagnano;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra i quali la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota comunale prot. 3084 del 23 aprile 2021 e, nei limiti dell’interesse, il verbale comunale di accertamento dello stato dei luoghi del 26 agosto 2020;
- nonché, ove occorra, per l’accertamento del diritto della ricorrente a eseguire l’intervento mediante comunicazione inizio lavori asseverata Prat. on-line n. 201900000149, registrata al prot. n. 4587 del 4 luglio 2019 del Comune di Guagnano.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. NE VA.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- con CILA del 4 luglio 2019 la sig.ra VA preannunciava al Comune di Guagnano l’esecuzione di un intervento di sistemazione della strada interpoderale da tempo esistente su di un terreno di sua proprietà, ricadente in zona agricola, distinto nel NCT al f. 17 p.lle 49 - 50 ed esteso circa 13.000 mq.
- si trattava, in particolare, di un intervento consistente nel « Livellamento strada interpoderale con stabilizzato proveniente da cave autorizzate con inserimento di tubi per il deflusso delle acque ».
- nella CILA la VA indicava la data del 15 luglio 2019 per l’inizio dei lavori e li riconduceva alla categoria dei ‘ Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali ’.
- in data 26 agosto 2020 l’A.c. svolgeva poi un sopralluogo di verifica.
- a distanza di un anno, e precisamente con nota prot. n. 3084 del 23 aprile 2021, il Comune comunicava quindi l’avvio della « procedura volta ad emanare Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (Permesso di Costruire) ».
- nonostante le controdeduzioni della sig.ra VA, con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2021 il Comune di Guagnano disponeva infine il rispristino dello stato dei luoghi, con la seguente motivazione: « (…) in sede di sopralluogo è stata rilevata ‘l’esecuzione di lavori straordinari consistenti nella manutenzione straordinaria del piano viabile della strada interpoderale congiungente l’accesso al terreno identificato al fg. 17, pila 50 e fino alla vicinoria strada comunale’, oltre alla ‘realizzazione di due attraversamenti idraulici in tubi in PVC corrugati … utili al deflusso delle acque meteoriche’. Richiamata la propria nota prot. n. 3084 del 23/04/2021 dello scrivente Ufficio che dava avvio al procedimento di emissione ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza di idoneo titolo edilizio (Permesso di Costruire). Vista la nota pervenuta in data 03/06/2021, prot. n. 4051 … contenente la memoria ex art. 10 della legge 241/1990 in riscontro all’avviso di avvio del procedimento di cui sopra.
(…) Atteso che: - la foto aerea dell’anno 2013, seppur estrapolata da un archivio di un Ente Pubblico quale il SIAN, non risulta essere un titolo abilitativo edilizio e che, comunque, dalla stessa foto non è possibile individuare né la consistenza e neanche il profilo altimetrico del tracciato de quo; - da ulteriore immagine acquisita da Google Heart nell’anno 2011 è, invece, evidente, che l’area in oggetto risulta apparire come un tratturo su terra battuta, priva di ‘stabilizzato di cava’, utilizzata, molto probabilmente, come riportato dallo stesso geometra Falangone nella Relazione di Perizia allegata alle memorie difensive, ‘ad uso pedonale, per la percorrenza di veicoli e macchine agricole’; - gli interventi oggetto della CILA del 04/07/2019 … sono consistiti nel ‘livellamento di strada interpoderale con stabilizzato proveniente da cave autorizzate con inserimento di tubi per il deflusso delle acque’ e che tali interventi di livellamento e di innalzamento del tracciato esistente, realizzati su di un’area che ne era precedentemente priva, costituiscono ipotesi di trasformazione urbanistica-edilizia del territorio e che, in quanto tali, necessitano del Permesso di Costruire da parte della competente amministrazione; - uno dei due limiti fondamentali all’uso della cosa comune di cui all’art.1102 del c.c. è il divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e che l’attività di spargimento di ghiaia con l’aggiunta di tubi per il deflusso delle acque su di un’area che ne era precedentemente priva appare preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso, ossia agricola.
Dato atto che trova applicazione l’art. 31 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. in quanto:
- l’attività di posa della ghiaia su tratturo su terra battuta con l’aggiunta di tubi per il deflusso delle acque, che costituisce un’ipotesi di trasformazione urbanistica - edilizia del territorio necessitante del dovuto titolo da parte della competente amministrazione, è stata eseguita in assenza di Permesso di Costruire.
Visti l’art. 31, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
(…)
Per le motivazioni sopra esposte, ordina nei confronti di VA LI, … in qualità di responsabile dei lavori eseguiti sui fondi rustici siti alla via contrada ‘Pigno’, … di provvedere … allo svellimento della ghiaia e degli attraversamenti in PVC corrugato e al ripristino dello stato dei luoghi consistenti in un tratturo su terra battuta (…) ».
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione art. 31 DPR n. 380/2001; violazione art. 6- bis DPR n. 380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 22 DPR n. 380/2001; eccesso di potere: travisamento, errata e falsata rappresentazione dei fatti, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste; b) Violazione art. 6, comma 1, lett. e- ter ) DPR n. 380/2001.
2.- Considerato che la difesa della ricorrente deduce, in sintesi, quanto segue: « Gli ufficiali verbalizzanti hanno rilevato ‘l’esecuzione di lavori straordinari consistenti nella manutenzione straordinaria del piano viabile della strada interpoderale congiungente l’accesso al terreno identificato al fg. 17, p.lla 50 e fino alla vicinoria strada comunale’ e precisano che ‘la strada viene denominata interpoderale, difatti non risulta di proprietà comunale e nell’estratto di mappa non risulta riportata ma la costruzione non risulta attribuibile ad epoche recenti’. L’ispezione comunale sui luoghi ha, dunque, permesso di accertare che la strada esisteva già e che i lavori, come pure descritti ed eseguiti in conformità alla CILA, sono stati ricondotti a ‘manutenzione straordinaria del piano viabile’ (…) Gli apporti documentali forniti dalla ricorrente a corredo delle osservazioni scritte per dimostrare la preesistenza dell’attraversamento a strada del fondo (leggi: foto aerea SIAN dell’anno 2013 ritraente la strada, rogiti notarili degli anni 1986 e 2011 di trasferimento della proprietà dell’area nei quali vi è menzione della strada in questione, perizia a firma del geom. Falangone che ne afferma la esistenza) sono un semplice ulteriore avallo/conforto alla circostanza di fatto già accertata fisicamente e verbalizzata il 26/08/20 in occasione dell’ispezione comunale sul posto (…) Ciò delegittima in radice gli atti del procedimento demolitorio/ripristinatorio in pretesa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001: gli interventi manutenzione straordinaria, cui espressamente riconducono le risultanze del sopralluogo comunale, non richiedono il rilascio del permesso di costruire e l’ordine di demolizione è comunque illegittimo. Ciò vale quand’anche volesse ritenersi che si tratti di manutenzione straordinaria assentibile con una SCIA posto che la sua assenza, per gli interventi su immobili non vincolati o tutelati, non è, come noto, sanzionabile con la demolizione/riduzione in pristino ma solo con una sanzione pecuniaria (…) Tanto esclude, altresì, che nel caso fosse necessario l’assenso del comproprietario, una volta che - come correttamente rilevato in sede procedimentale - l’intervento non alterava la destinazione della cosa comune (strada era e strada rimaneva) e lo spargimento di stabilizzato di cava con l’aggiunta di tubi per il deflusso delle acque, migliorava la stessa a beneficio del titolare (…) Il mero riporto di ghiaia su di una strada già esistente, senza la realizzazione di alcun rilevato stradale (non evidenziato in sede di sopralluogo e pertanto non ricostruibile a posteriori dall’AC in via interpretativa) riduce l’intervento alla mera movimentazione/spargimento dello stabilizzato di cava che, in quanto tale non può che essere ricondotto alla categoria del movimento di terra per ragioni estranee all’agricoltura, pacificamente realizzabili mediante CILA. A tanto si perviene anche avendo riguardo agli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, co 1, lett. e-ter) DPR n. 380/2001, poiché quanto realizzato è reversibile con la mera asportazione dello stabilizzato di cava, non incide sul regime di permeabilità dei suoli ed ha dimensioni spernibili rispetto all’ampiezza del fondo (ben 13000 mq), sicché la CILA costituisce titolo sicuramente sufficiente (se non addirittura esuberante) ».
2.1 Considerato, invece, che la difesa del controinteressato deduce quanto segue: « dal confronto tra quanto verbalizzato dai funzionari comunali in sede di sopralluogo in data 26.08.2020 ed i rilievi fotografici eseguiti dalla Regione Puglia nel corso degli anni precedenti al 2019, si evince chiaramente l’avvenuta sopraelevazione della quota stradale nella misura di 40/50 cm. Invero, nonostante i funzionari comunali avessero ritenuto di non poter ‘risalire alla quota originaria rispetto a quella definitiva ad oggi rilevabile’ comunque evidenziavano la presenza di due tubi PVC dal diametro presunto Ø200 e Ø300 installati dalla sig.ra VA per il deflusso delle acque meteoriche. Ebbene, in disparte ogni considerazione circa i danni subendi del sig. VA in ragione dello scarico delle acque meteoriche, nonché in ragione del rilevante innalzamento del piano, è evidente che la presenza di un tubo di diametro pari a 30 cm e, quindi, di un basamento di spessore minimo di cm. 10, comporta un innalzamento minimo della quota stradale pari a 40 cm, laddove, in epoca antecedente alle lavorazioni eseguite dalla VA (per quanto risultante dai rilievi fotografici della Regione), la quota stradale risultava pari alla quota di campagna (quota 0.00). Si tratta, di tutta evidenza, di una modificazione di carattere stabile ed incidente sull'assetto urbanistico di fatto preesistente »; e, ancora, che « l’attività di spargimento di ghiaia con l’aggiunta di tubi per il deflusso delle acque su di un’area che ne era precedentemente priva appare preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso, ossia agricola. Ma vi è di più. I tubi installati dalla sig.ra VA non garantiscono, né per quantità né per diametro, il naturale deflusso delle acque meteoriche e, pertanto, lungi dal costituire una miglioria della cosa comune come paventato dalla ricorrente, producono gravissimi danni agli immobili di proprietà del controinteressato. Ed invero a seguito della modifica dello stato dei luoghi operato dalla ricorrente, i terreni di proprietà del deducente subiscono notevoli allagamenti, a seguito di precipitazioni atmosferiche (…) Del tutto inconferente, poi, il richiamo operato dalla ricorrente all’art. 6, co. 1, lett. e-ter, DPR n. 380/01, il quale attiene alla diversa ipotesi di ‘opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati’ che nulla ha a che vedere con il caso di specie ».
3.- Osservato che, a fronte delle richiamate, diverse prospettazioni - anche - in fatto, risulta necessario accertare, mediante un approfondimento istruttorio, l’esatta consistenza dell’intervento in parola, la situazione dei luoghi allo stesso preesistente - e dunque la sua portata concretamente modificativa dello stato dei luoghi medesimi, tanto sul piano materiale quanto su quello funzionale - e la sua eventuale incidenza rispetto all’assetto di interessi del controinteressato sig. NE VA.
4.- Ritenuto:
- dunque necessario disporre una verificazione, nominando a tale scopo l’Arch. Nicola Miglietta ( Dirigente p.t. Direzione Urbanistica e attività produttive del Comune di Galatina ), al quale si chiede di formulare una relazione di chiarimenti sui punti prima indicati sub 3.-.
- che il concreto accesso ai luoghi interessati dev’essere svolto alla presenza - salvo loro diversa volontà - dei difensori delle parti costituite e di eventuali loro tecnici ( cfr. Consiglio di Stato, IV, 18 settembre 2017, n. 4352; Consiglio di Stato, III, 4 maggio 2016, n. 1757 ).
- che il Verificatore dovrà, prima di depositare la relazione finale, sottoporne una bozza agli stessi difensori, che potranno presentare osservazioni scritte ( cfr. Consiglio di Stato, III, 21 novembre 2019, n. 7935 ).
5.- Ritenuto inoltre di prevedere, per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo T.a.r. della relativa relazione scritta - corredata di ogni atto/documento relativo ai punti trattati -, i seguenti termini:
- 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza, per lo svolgimento dell’attività istruttoria e la trasmissione di uno schema della relazione alle parti;
- successivi 30 giorni per la trasmissione al Verificatore di eventuali osservazioni ad opera delle parti;
- ulteriori 30 giorni per il deposito in Segreteria della relazione finale del Verificatore.
6.- Ritenuto, infine, di rinviare - per il prosieguo della causa - all’udienza pubblica del 12 dicembre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 12 dicembre 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, all’Arch. Nicola Miglietta .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO