CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Carolei in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, Via Poggioreale n. 68;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Reggiani e Rodolfo Reggiani in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliata in
Crotone, Via Vittorio Veneto n.124/N, presso lo studio dell'Avv.Luca Tolone;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, ovvero ultrasoglia, in riferimento ai rapporti descritti in premessa, determinati in violazione dell'art. 1284
c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla attrice e senza alcuna preventiva comunicazione ed in ogni caso applicati in violazione delle leggi vigenti in materia;
- ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti bancari per cui è causa a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla in alternativa, ritenere e Parte_1 dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
- ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti per cui è causa, in aggiunta agli interessi passivi;
- rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, riliquidando gli stessi, per tutta la durra e sin dall'apertura, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. D.Lgs.
385/93);
- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti descritti in premessa, applicati in violazione di legge vigente in materia e, per l'effetto, condannare la alla restituzione della somma che sarà determinata in CP_2 corso di causa, comunque oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versata indebitamente dalla società attrice;
- in conseguenza di quanto sopra condannare la alla restituzione della somma CP_2 che sarà determinata in corso di causa, comunque oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versata indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento del predetto importo, quale indennità per CP_2
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che saranno ritenute.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c.. - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare l'interposta impugnazione e tutte le domande svolte siccome inammissibili ovvero perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
Ha dedotto di avere stipulato con l'Istituto di credito convenuto contratto di conto corrente.
Ha dedotto che nel corso del rapporto sarebbero stati applicati i tassi di interessi oltre le soglie, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti legittimanti l'azione di ripetizione di quanto indebitamente versato.
Si è costituito l'istituto di credito convenuto contestando quanto ex adverso dedotto.
Ha dedotto la genericità della domanda attorea e comunque l'infondatezza della stessa in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore. Ha comunque evidenziato la legittimità e la correttezza dell'operato della
CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 13-2-2019 n. 204, il Tribunale Civile di Crotone, n composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la , in persona del Parte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, mediante atto di citazione notificato il 7-3-2019, deducendo l'erroneità dell'iter logico-giuridico che aveva condotto all'adozione delle statuizioni di rigetto della domanda in essa contenute, in quanto fondato sulla non condivisibile considerazione che, laddove a fronte di una durata del rapporto bancario dedotto in causa protrattasi nella specie dal 2011 al 2013
l'allora attrice non aveva tuttavia provveduto alla produzione integrale dei relativi estratti conto, si sarebbe dovuto ritenere non assolto da parte di quest'ultima l'onere probatorio di cui era gravata, con conseguente insussistenza anche dei presupposti per disporre l'espletamento dell'invocata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile ai fini della corretta rideterminazione del saldo finale del rapporto bancario dedotto in causa.
Più in particolare, opponeva sul punto parte appellante come, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia gravata, non potesse legittimamente operarsi alcun richiamo nel caso in esame al principio secondo cui il cliente della banca il quale esperisce un'azione di ripetizione dell'indebito deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda mediante la produzione della pertinente documentazione relativa all'andamento del rapporto di conto corrente e necessaria all'accertamento delle rimesse afferenti a somme non dovute, atteso che, data la mancanza nella concreta fattispecie della suindicata documentazione solo con riferimento al primo periodo di durata del rapporto in questione e la impossibilità da questa discendente di ricostruire le poste attive e passive a esso relative, si sarebbe dovuto procedere ragionevolmente in conformità al dettato dell'art. 2697 c.c. al riconteggio dell'esatto ammontare del dare/avere tra le parti facendo applicazione della regola del “saldo zero”, ovvero da una posizione in cui nessuna delle suddette fosse considerata vantare crediti ovvero essere gravata da debiti nei confronti dell'altra.
Aggiungeva ancora a supporto della propria tesi come, anche a voler prescindere dal rilievo che comunque in astratto il criterio suindicato non comportasse necessariamente un vantaggio per il correntista non essendo da escludere l'eventualità che il ricalcolo operato con espunzione degli addebiti illegittimi effettuato con riguardo al periodo iniziale del rapporto in ipotesi di completa disponibilità della relativa movimentazione ben avrebbe potuto condurre all'accertamento di un saldo positivo a favore del predetto, il saldo zero avrebbe costituito nella fattispecie un accettabile e valido punto di partenza per la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente relativamente alle operazioni compiute nel periodo regolarmente documentato, a fronte per converso, in difetto di documentazione di quelle pregresse, della mancanza di elementi di prova idonei a consentire mediante la legittima rideterminazione di accrediti e addebiti l'accertamento di un diverso saldo a favore dell'una o dell'altra parte.
Si deduceva, pertanto, a sostegno del proposto gravame come alla luce delle suindicate ragioni l'avvenuta produzione solo parziale in primo grado degli estratti conto non sarebbe stata da ritenere di alcun ostacolo alla possibilità di disporre l'invocato accertamento contabile, con nomina all'uopo di consulente tecnico d'ufficio da incaricarsi di applicare per tutto il periodo di durata del rapporto bancario oggetto di indagine per il quale non fosse risultato esibito in atti l'estratto conto di riferimento il “saldo zero”.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 11-6-2019, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere all'avverso gravame di cui eccepiva preliminarmente in rito l'inammissibilità per genericità del motivi e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) la società appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto. Nessuna ragion d'essere, infatti, può annettersi al complesso di doglianze addotte a sostegno del gravame avverso la decisione di primo grado per avere statuito il rigetto della domanda in quella sede intentata sull'assunto erroneamente ritenuto del mancato assolvimento in giudizio ad opera dell'allora parte attrice, ora appellante, del relativo onere probatorio, in considerazione dell'avvenuta produzione solo parziale degli estratti conto pertinenti al rapporto di conto corrente dalla stessa intrattenuto con l'istituto bancario controparte processuale.
Giova in via preliminare richiamare l'orientamento consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alle controversie tra istituto di credito e correntista introdotte su domanda del secondo al fine di contestare il saldo negativo per il cliente e di fare rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento negoziale di esso e, in tal modo, di ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, secondo cui, conformemente peraltro ai principi generali dettati in tema di prova dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche in tale ipotesi è in quest'ultimo da individuarsi il soggetto gravato del corrispondente onere probatorio. Il corretto assolvimento di tale onere comporta che il medesimo, onde dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza rispetto ad esso di una valida “causa debendi”, sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione di tutti quegli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, essendosi altresì fatta discendere dalla mancata ottemperanza di siffatto onere di ricostruzione integrale di detto andamento a causa della eventuale incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio l'impossibilità di accoglimento della relativa domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza 23-10-
2017 n. 24948; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 13-10-2016 n. 20693; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 20-9-2013 n. 21597; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 14-5- 2012 n. 7501; Cass.
Civ., Sez. 1, sentenza 28-7-1997 n. 7027).
Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogo, contrariamente a quanto prospettato sul punto nell'appello in esame, come le determinazioni adottate con la pronuncia gravata si atteggino nella specie pienamente aderenti al portato delle emergenze istruttorie acquisite agli atti di causa, nonché frutto di una corretta applicazione alla concreta fattispecie in disamina dei principi interpretativi della materia nei termini sopra riportati.
Ed invero, risulta dagli atti di causa come la società attrice in ripetizione di indebito,
a fronte della sottoscrizione con la di un contratto di conto corrente e Parte_2 servizi di pagamento base in data 1-2-2011 e successiva chiusura dello stesso in data
11-12-2013, con passaggio a sofferenza del saldo finale di conto a debito per il cliente in ragione dell'importo di €uro 39.556,02, avesse provveduto a esibire nell'ambito del giudizio di primo grado onde documentare l'andamento del rapporto intrattenuto con il precitato istituto bancario esclusivamente alcuni prospetti contabili recanti la denominazione “scheda contabile impresa ordinaria” e afferenti ai soli anni 2012 e 2013 di durata dello stesso.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, pertanto, non può che rilevarsi, in conformità delle corrette e condivisibili affermazioni del primo giudice in argomento nella sentenza impugnata, l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a far ritenere assolto ad opera della parte interessata lo specifico onere probatorio su di essa gravante, in quanto relativa solo ad una porzione della durata temporale complessiva del rapporto, oltre ad essere rappresentata da mere schede contabili predisposte e rielaborate unilateralmente dalla società correntista, con la conseguenza ulteriore di non potersene neppure utilizzare in alcun modo i dati in esse esposti, stante l'impossibilità di verificarne la corrispondenza a quelli degli estratti conto della banca per esserne per l'appunto totalmente mancata ogni esibizione in giudizio.
Né, d'altra parte, di alcun pregio si atteggia il richiamo operato nel proposto gravame alla possibilità di ricorrere in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente al criterio del c.d.”saldo zero”, l'applicazione del quale consentirebbe, alla stregua dell'assunto sostenuto da parte appellante, comunque di effettuare ogni necessario accertamento in merito, nonostante la mancata produzione integrale da parte della società cliente della banca degli estratti conto sin dalla data di apertura del contratto di conto corrente in questione, senza, pertanto, violazione alcuna della disciplina dettata in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c..
A tal proposito deve osservarsi come nella elaborazione interpretativa in materia di controversie bancarie la praticabilità in ipotesi di mancata documentazione delle movimentazioni di un conto corrente relativamente alla frazione iniziale del rapporto del criterio del cd. “saldo zero”, consistente nell'azzeramento del saldo di conto riportato nel primo degli estratti conto che siano stati prodotti in atti con conseguente effettuazione della indagine contabile di ricalcolo sulla base e a partire dalle risultanze del primo estratto conto disponibile è stata affermata con specifico ed esclusivo riferimento al caso in cui sia la ad agire in giudizio, sul rilievo che, CP_2 posta la irragionevolezza nella specie di una soluzione che porti al rigetto totale della domanda non potendo ritenersi l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto astrattamente preclusiva di un accertamento contabile per il periodo successivo, esso sia idoneo a rappresentare un dato di partenza per siffatte operazioni di riconteggio valido e affidabile, oltre che coerente con i principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti in causa, laddove la neutralizzazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto per difetto della relativa documentazione giustificativa, al di fuori dell'acquisizione di emergenze che inducano a individuarne un eventuale segno positivo per il correntista, è destinata a risolversi in una base di riferimento ai fini accertativi più sfavorevole per l'istituto di credito che abbia agito in giudizio per il recupero del suo credito, implicando l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale.
Analoghe ragioni legate all'esigenza che le modalità di rielaborazione delle risultanze di conto non si traducano in una posizione di vantaggio per la parte che abbia agito in giudizio senza fornire certa dimostrazione degli elementi, sulla base dei quali è stato rendicontato il saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, comportano per converso, in via speculare, che sia da escludere il ricorso al criterio del “saldo zero” in discussione allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, atteso che, in difetto di riscontri di prova contrari alla esistenza di un saldo negativo relativamente al periodo di durata del rapporto di conto corrente non documentato, l'utilizzazione come base di rielaborazione del conto delle risultanze del primo degli estratti conto disponibili, previo azzeramento del saldo iniziale in esso indicato, finirebbe con l'eliminazione del debito in tal modo operata in sede di calcolo per ascrivere al cliente attore una ingiustificata posizione favorevole rispetto all'esito del giudizio nonostante il mancato assolvimento da parte di quest'ultimo dell'onere della prova su di lui gravante (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 2-5-2019 n. 11543; Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 28-11-2018 n. 30822).
Da tutto quanto testè evidenziato in merito alla lacunosità degli elementi di prova nella specie acquisiti in esito al giudizio, dunque, non possono che discendere anche valutazioni di inammissibilità dell'approfondimento istruttorio mediante espletamento nell'ambito del presente grado di giudizio di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile siccome invocato dall'appellante, atteso che, avendo la consulenza tecnica d'ufficio essenzialmente la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine di decidere, siffatto mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste – non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio gravante a carico delle parti medesime (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
11-1-2006 n. 212).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con atto di citazione notificato il 7-3-2019, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 13-2-2019
n. 204, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 4.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 544 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Carolei in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone, Via Poggioreale n. 68;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Reggiani e Rodolfo Reggiani in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliata in
Crotone, Via Vittorio Veneto n.124/N, presso lo studio dell'Avv.Luca Tolone;
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'adita Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, ovvero ultrasoglia, in riferimento ai rapporti descritti in premessa, determinati in violazione dell'art. 1284
c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla attrice e senza alcuna preventiva comunicazione ed in ogni caso applicati in violazione delle leggi vigenti in materia;
- ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti bancari per cui è causa a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla in alternativa, ritenere e Parte_1 dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
- ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti per cui è causa, in aggiunta agli interessi passivi;
- rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data di citazione, riliquidando gli stessi, per tutta la durra e sin dall'apertura, con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. D.Lgs.
385/93);
- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti descritti in premessa, applicati in violazione di legge vigente in materia e, per l'effetto, condannare la alla restituzione della somma che sarà determinata in CP_2 corso di causa, comunque oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versata indebitamente dalla società attrice;
- in conseguenza di quanto sopra condannare la alla restituzione della somma CP_2 che sarà determinata in corso di causa, comunque oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versata indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento del predetto importo, quale indennità per CP_2
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che saranno ritenute.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c.. - Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare l'interposta impugnazione e tutte le domande svolte siccome inammissibili ovvero perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
Ha dedotto di avere stipulato con l'Istituto di credito convenuto contratto di conto corrente.
Ha dedotto che nel corso del rapporto sarebbero stati applicati i tassi di interessi oltre le soglie, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti legittimanti l'azione di ripetizione di quanto indebitamente versato.
Si è costituito l'istituto di credito convenuto contestando quanto ex adverso dedotto.
Ha dedotto la genericità della domanda attorea e comunque l'infondatezza della stessa in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore. Ha comunque evidenziato la legittimità e la correttezza dell'operato della
CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 13-2-2019 n. 204, il Tribunale Civile di Crotone, n composizione monocratica, rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la , in persona del Parte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore, mediante atto di citazione notificato il 7-3-2019, deducendo l'erroneità dell'iter logico-giuridico che aveva condotto all'adozione delle statuizioni di rigetto della domanda in essa contenute, in quanto fondato sulla non condivisibile considerazione che, laddove a fronte di una durata del rapporto bancario dedotto in causa protrattasi nella specie dal 2011 al 2013
l'allora attrice non aveva tuttavia provveduto alla produzione integrale dei relativi estratti conto, si sarebbe dovuto ritenere non assolto da parte di quest'ultima l'onere probatorio di cui era gravata, con conseguente insussistenza anche dei presupposti per disporre l'espletamento dell'invocata consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile ai fini della corretta rideterminazione del saldo finale del rapporto bancario dedotto in causa.
Più in particolare, opponeva sul punto parte appellante come, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia gravata, non potesse legittimamente operarsi alcun richiamo nel caso in esame al principio secondo cui il cliente della banca il quale esperisce un'azione di ripetizione dell'indebito deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda mediante la produzione della pertinente documentazione relativa all'andamento del rapporto di conto corrente e necessaria all'accertamento delle rimesse afferenti a somme non dovute, atteso che, data la mancanza nella concreta fattispecie della suindicata documentazione solo con riferimento al primo periodo di durata del rapporto in questione e la impossibilità da questa discendente di ricostruire le poste attive e passive a esso relative, si sarebbe dovuto procedere ragionevolmente in conformità al dettato dell'art. 2697 c.c. al riconteggio dell'esatto ammontare del dare/avere tra le parti facendo applicazione della regola del “saldo zero”, ovvero da una posizione in cui nessuna delle suddette fosse considerata vantare crediti ovvero essere gravata da debiti nei confronti dell'altra.
Aggiungeva ancora a supporto della propria tesi come, anche a voler prescindere dal rilievo che comunque in astratto il criterio suindicato non comportasse necessariamente un vantaggio per il correntista non essendo da escludere l'eventualità che il ricalcolo operato con espunzione degli addebiti illegittimi effettuato con riguardo al periodo iniziale del rapporto in ipotesi di completa disponibilità della relativa movimentazione ben avrebbe potuto condurre all'accertamento di un saldo positivo a favore del predetto, il saldo zero avrebbe costituito nella fattispecie un accettabile e valido punto di partenza per la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente relativamente alle operazioni compiute nel periodo regolarmente documentato, a fronte per converso, in difetto di documentazione di quelle pregresse, della mancanza di elementi di prova idonei a consentire mediante la legittima rideterminazione di accrediti e addebiti l'accertamento di un diverso saldo a favore dell'una o dell'altra parte.
Si deduceva, pertanto, a sostegno del proposto gravame come alla luce delle suindicate ragioni l'avvenuta produzione solo parziale in primo grado degli estratti conto non sarebbe stata da ritenere di alcun ostacolo alla possibilità di disporre l'invocato accertamento contabile, con nomina all'uopo di consulente tecnico d'ufficio da incaricarsi di applicare per tutto il periodo di durata del rapporto bancario oggetto di indagine per il quale non fosse risultato esibito in atti l'estratto conto di riferimento il “saldo zero”.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 11-6-2019, si costituiva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere all'avverso gravame di cui eccepiva preliminarmente in rito l'inammissibilità per genericità del motivi e contestava comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità in rito del proposto appello sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., SSUU Civili, n. 27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018 e da ultimo, ancora, Cass. Civ. n. 8999/2022) la società appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto. Nessuna ragion d'essere, infatti, può annettersi al complesso di doglianze addotte a sostegno del gravame avverso la decisione di primo grado per avere statuito il rigetto della domanda in quella sede intentata sull'assunto erroneamente ritenuto del mancato assolvimento in giudizio ad opera dell'allora parte attrice, ora appellante, del relativo onere probatorio, in considerazione dell'avvenuta produzione solo parziale degli estratti conto pertinenti al rapporto di conto corrente dalla stessa intrattenuto con l'istituto bancario controparte processuale.
Giova in via preliminare richiamare l'orientamento consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alle controversie tra istituto di credito e correntista introdotte su domanda del secondo al fine di contestare il saldo negativo per il cliente e di fare rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento negoziale di esso e, in tal modo, di ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, secondo cui, conformemente peraltro ai principi generali dettati in tema di prova dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche in tale ipotesi è in quest'ultimo da individuarsi il soggetto gravato del corrispondente onere probatorio. Il corretto assolvimento di tale onere comporta che il medesimo, onde dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza rispetto ad esso di una valida “causa debendi”, sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione di tutti quegli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, essendosi altresì fatta discendere dalla mancata ottemperanza di siffatto onere di ricostruzione integrale di detto andamento a causa della eventuale incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio l'impossibilità di accoglimento della relativa domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza 23-10-
2017 n. 24948; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 13-10-2016 n. 20693; Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 20-9-2013 n. 21597; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 14-5- 2012 n. 7501; Cass.
Civ., Sez. 1, sentenza 28-7-1997 n. 7027).
Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogo, contrariamente a quanto prospettato sul punto nell'appello in esame, come le determinazioni adottate con la pronuncia gravata si atteggino nella specie pienamente aderenti al portato delle emergenze istruttorie acquisite agli atti di causa, nonché frutto di una corretta applicazione alla concreta fattispecie in disamina dei principi interpretativi della materia nei termini sopra riportati.
Ed invero, risulta dagli atti di causa come la società attrice in ripetizione di indebito,
a fronte della sottoscrizione con la di un contratto di conto corrente e Parte_2 servizi di pagamento base in data 1-2-2011 e successiva chiusura dello stesso in data
11-12-2013, con passaggio a sofferenza del saldo finale di conto a debito per il cliente in ragione dell'importo di €uro 39.556,02, avesse provveduto a esibire nell'ambito del giudizio di primo grado onde documentare l'andamento del rapporto intrattenuto con il precitato istituto bancario esclusivamente alcuni prospetti contabili recanti la denominazione “scheda contabile impresa ordinaria” e afferenti ai soli anni 2012 e 2013 di durata dello stesso.
Sulla scorta di quanto appena evidenziato, pertanto, non può che rilevarsi, in conformità delle corrette e condivisibili affermazioni del primo giudice in argomento nella sentenza impugnata, l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a far ritenere assolto ad opera della parte interessata lo specifico onere probatorio su di essa gravante, in quanto relativa solo ad una porzione della durata temporale complessiva del rapporto, oltre ad essere rappresentata da mere schede contabili predisposte e rielaborate unilateralmente dalla società correntista, con la conseguenza ulteriore di non potersene neppure utilizzare in alcun modo i dati in esse esposti, stante l'impossibilità di verificarne la corrispondenza a quelli degli estratti conto della banca per esserne per l'appunto totalmente mancata ogni esibizione in giudizio.
Né, d'altra parte, di alcun pregio si atteggia il richiamo operato nel proposto gravame alla possibilità di ricorrere in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente al criterio del c.d.”saldo zero”, l'applicazione del quale consentirebbe, alla stregua dell'assunto sostenuto da parte appellante, comunque di effettuare ogni necessario accertamento in merito, nonostante la mancata produzione integrale da parte della società cliente della banca degli estratti conto sin dalla data di apertura del contratto di conto corrente in questione, senza, pertanto, violazione alcuna della disciplina dettata in materia di onere probatorio ex art. 2697 c.c..
A tal proposito deve osservarsi come nella elaborazione interpretativa in materia di controversie bancarie la praticabilità in ipotesi di mancata documentazione delle movimentazioni di un conto corrente relativamente alla frazione iniziale del rapporto del criterio del cd. “saldo zero”, consistente nell'azzeramento del saldo di conto riportato nel primo degli estratti conto che siano stati prodotti in atti con conseguente effettuazione della indagine contabile di ricalcolo sulla base e a partire dalle risultanze del primo estratto conto disponibile è stata affermata con specifico ed esclusivo riferimento al caso in cui sia la ad agire in giudizio, sul rilievo che, CP_2 posta la irragionevolezza nella specie di una soluzione che porti al rigetto totale della domanda non potendo ritenersi l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto astrattamente preclusiva di un accertamento contabile per il periodo successivo, esso sia idoneo a rappresentare un dato di partenza per siffatte operazioni di riconteggio valido e affidabile, oltre che coerente con i principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti in causa, laddove la neutralizzazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto per difetto della relativa documentazione giustificativa, al di fuori dell'acquisizione di emergenze che inducano a individuarne un eventuale segno positivo per il correntista, è destinata a risolversi in una base di riferimento ai fini accertativi più sfavorevole per l'istituto di credito che abbia agito in giudizio per il recupero del suo credito, implicando l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale.
Analoghe ragioni legate all'esigenza che le modalità di rielaborazione delle risultanze di conto non si traducano in una posizione di vantaggio per la parte che abbia agito in giudizio senza fornire certa dimostrazione degli elementi, sulla base dei quali è stato rendicontato il saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, comportano per converso, in via speculare, che sia da escludere il ricorso al criterio del “saldo zero” in discussione allorquando sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, atteso che, in difetto di riscontri di prova contrari alla esistenza di un saldo negativo relativamente al periodo di durata del rapporto di conto corrente non documentato, l'utilizzazione come base di rielaborazione del conto delle risultanze del primo degli estratti conto disponibili, previo azzeramento del saldo iniziale in esso indicato, finirebbe con l'eliminazione del debito in tal modo operata in sede di calcolo per ascrivere al cliente attore una ingiustificata posizione favorevole rispetto all'esito del giudizio nonostante il mancato assolvimento da parte di quest'ultimo dell'onere della prova su di lui gravante (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 2-5-2019 n. 11543; Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 28-11-2018 n. 30822).
Da tutto quanto testè evidenziato in merito alla lacunosità degli elementi di prova nella specie acquisiti in esito al giudizio, dunque, non possono che discendere anche valutazioni di inammissibilità dell'approfondimento istruttorio mediante espletamento nell'ambito del presente grado di giudizio di consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile siccome invocato dall'appellante, atteso che, avendo la consulenza tecnica d'ufficio essenzialmente la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine di decidere, siffatto mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste – non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio gravante a carico delle parti medesime (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
11-1-2006 n. 212).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nei
[...] confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con atto di citazione notificato il 7-3-2019, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 13-2-2019
n. 204, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 4.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)