Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 996/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 27.05.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
Parte_1
(c.f. ), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Mazzini n. 55, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 dello Stato di che la rappresenta e difende ope legis Pt_1 appellante e
DA. FA. c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Benevento alla Via Mattei n. 11 e quivi elettivamente domiciliata alla Via G.
Calandriello n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lucio Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellata
Oggetto: risoluzione unilaterale di contratto – mancato pagamento di fornitura parziale, appello avverso la sentenza n. 1429/2023 in data 27.10.2023 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1429/2023 in data 27.10.2023 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 Parte_1
di Commissariato di al fine di sentirlo condannare al
[...] Parte_1 Pt_1 pagamento della somma di €.29.883,41 a titolo di minor corrispettivo dovuto per la parziale fornitura di merce di arredamento eseguita a causa del grave inadempimento dell'ente convenuto, in virtù di contratto concluso in data 21.12.2018 per il complessivo importo di €.77.174,40 con previsione di consegna del materiale entro il termine di gg. 40 dalla sua sottoscrizione, ravvisata dal giudicante l'omessa dimostrazione dell'esistenza dei vizi da parte dell'acquirente e rigettata la domanda di risarcimento del danno, derivante da ingiusta comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per mancanza di prova sia quanto al danno emergente che al lucro cessante, ha condannato parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.24.494,60 ed ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il di Parte_1 Parte_1
Marittimo di chiedendone la riforma per avere il primo giudice conferito una
[...] Pt_1 interpretazione erronea alla comunicazione del 12.07.2019 -con cui il aveva stabilito per il Parte_1
15.09.2019 il termine ultimo di consegna del materiale con la specificazione che, in caso di mancato rispetto del termine, la validità del contratto sarebbe stata circoscritta alla sola parte di materiale già consegnato a tale data- ad essa attribuendo il valore di accettazione di una consegna frazionata dei beni oggetto di fornitura e di attivazione del procedimento di verifica di cui al D.P.R. n. 236/2012, da svolgersi in contraddittorio con il venditore, né la sentenza avrebbe considerato che, entro la data del
30.01.2019 (vale a dire entro 40 giorni dalla stipula), la società non aveva fornito alcun materiale, né fatto pervenire alcuna comunicazione, risultando così del tutto inadempiente;
il giudicante neppure ha considerato che l'amministrazione, con nota del 2.12.2019, aveva comunicato la risoluzione per grave inadempimento e che, avendo la procedura di gara ad oggetto un lotto unico, l'inscindibilità della prestazione non legittimava la parziarietà della prestazione, né alcuna richiesta di pagamento del minor corrispettivo;
l'amministrazione ha eccepito la compensazione di quanto oggetto di condanna con il danno subito in termini di necessità di bandire una nuova gara, di perdita di capacità operativa, di perdita di tempo impiegato per la gestione della vicenda contrattuale e dell'inutile ingombro dei locali occupati dal materiale consegnato e non rimosso dalla società attrice.
Si è regolarmente costituita in giudizio evidenziando la correttezza della Parte_2 sentenza alla luce del comportamento del Ministero che, dopo aver optato per una consegna parziale del materiale inizialmente concordato, comunicava in data 2.12.2019 di risolvere integralmente il contratto e rifiutandosi anche di procedere, in contraddittorio con la società fornitrice, alla verifica di conformità del materiale già fornito del quale chiedeva anzi il ritiro, in contrasto con la precedente comunicazione del 12.07.2019 che, invece, fissava al 15.09.2019 il termine ultimo di consegna del materiale, precisando che il contratto avrebbe avuto validità solo per la parte di materiale consegnato entro tale data e, altresì, comunicando il preteso inadempimento anche all'Autorità Nazionale
Anticorruzione, la quale all'esito del procedimento provvedeva ad inserire nel Casellario informatico delle imprese che partecipano agli appalti pubblici l'annotazione di avvenuta risoluzione “per grave inadempimento, causato da una prestazione non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali”; da rigettare in quanto non provata è la richiesta di danno che il si Parte_1
è solo limitato ad affermare quale conseguenza della consegna parziale dei beni, senza neppure quantificarne l'importo.
A seguito di ordinanza del 27.05.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
L'amministrazione appellante lamenta la erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha accolto la domanda di pagamento limitatamente alla fornitura parziale effettivamente eseguita, nell'assunto che essa, avendo avanzato contestazioni sugli arredi già consegnati per l'asserita presenza di vizi e difetti, avrebbe dovuto procedere in contraddittorio con il venditore alla verifica prevista dal D.P.R.
n. 236/2012, senza invero provvedervi, nonché per avere il giudice di prime cure erroneamente valorizzato la comunicazione del 12.07.2019 con cui essa aveva fissato il termine ultimo di consegna del materiale al 15.09.2019 specificando che, in caso di mancato rispetto del termine, il contratto avrebbe avuto validità solo per la parte di materiale consegnato a tale data.
Si duole, in particolare, l'appellante della circostanza che a giudizio del Tribunale tale nota rappresenterebbe l'esercizio, da parte sua, della facoltà di cui all'art. 119 D.P.R. n. 236/2012 di accettare una consegna frazionata dei beni oggetto di fornitura, con comunicazione di recesso dal contratto ex art. 107 D.P.R. cit., con limitazione della fornitura ai soli materiali consegnati entro il
15.09.2019, non avendo affatto considerato che tale facoltà non opera sul piano dell'oggetto del contratto che rimarrebbe comunque individuato, ai sensi del successivo art. 119, nel singolo lotto completamente consegnato, bensì sul differente piano della consegna materiale dei beni, con previsione di penalità nel caso in cui la ditta dovesse incorrere in eventuali ritardi nel completamento della fornitura, avendo la procedura di gara ad oggetto un lotto unico con annesso obbligo, per la ditta fornitrice, di provvedere, nei termini prefissati del 30.01.2019 (vale a dire entro 40 giorni dalla stipula in data 21.12.2018), all'intera fornitura del materiale indicato nell'atto negoziale.
La censura non coglie nel segno. Osserva il Collegio come la sentenza appellata, con convincente e condivisibile motivazione, abbia ritenuto in capo alla ditta esecutrice l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al rapporto o al titolo da cui deriva il suo diritto, nonché della scadenza del termine per l'adempimento, ricavandosi tale ultimo elemento dalla concessione delle diverse proroghe per la fornitura -non oggetto di contestazione- e dalla comunicazione del 12.07.2019 con cui ha stabilito il termine ultimo di consegna del materiale al 15.09.2019, dichiarando che, in caso di mancato rispetto del termine, il contratto avrebbe avuto validità solo per la parte di materiale consegnato a tale data.
L'ente appellante, nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui gode la P.A. nel rapporto con i privati ex art. 1, co.
1-bis, L. n. 241/90, ha pertanto ravvisato l'opportunità di limitare la fornitura alla sola parte “di tutto il materiale producibile” (ben consapevole delle problematiche di reperibilità di alcuni arredi da parte della ditta fornitrice), pur di giovarsene in tempi brevi e richiamando anche la formale procedura di collaudo: a tal fine, giova riportare le espressioni testuali della più volte citata comunicazione a firma del Capo Servizio Amministrativo dell'Ufficio contratti – Acquisizione beni/servizi della Direzione di Commissariato Militare Marittimo di “Attesa l'indifferibilità Pt_1 ulteriore del perfezionamento della fornitura in argomento … si chiede di voler provvedere alla consegna, entro e non oltre il giorno 15 settembre, di tutto il materiale producibile al fine di poter sottoporre i materiali non gravati dalle riferite indisponibilità al collaudo delle commissioni istituite presso i Comandi in indirizzo … Si rende doveroso sottolineare che, decorsa la data sopra riferita il citato atto negoziale è da intendersi risolto per la parte di materiale non somministrato”.
La società parte appellata, una volta decorso il termine inderogabile del 15.09.2019 senza essere riuscita a completare la fornitura nella sua totalità, nel presupposto della risoluzione parziale del contratto, ha rimesso apposita fattura per la parte di merce consegnata, in mancanza di comunicazione di vizi e difetti, da parte dell'amministrazione, nel termine di legge.
La suddetta ricostruzione degli accadimenti, del tutto pacifica oltre che documentalmente provata, evidenzia il comportamento inadempiente del convenuto che, con missiva in data Parte_1
2.12.2019, ha comunicato la unilaterale risoluzione del contratto anche per la parte di materiale già consegnato, adducendo tardivamente e in modo estremamente generico la mancata corrispondenza degli arredi “alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali” e senza la preventiva attivazione del procedimento di cui al D.P.R. n. 236/2012 di verifica in contraddittorio con il fornitore, anche al fine di consentirgli di sostituire i beni risultati difettosi all'esito della verifica e nonostante la formale ed espressa richiesta formulata dall'attuale parte appellata, con lettera in data 4.03.2020, di poter effettuare la verifica di conformità dei materiali, chiarendo che solo in caso di riscontro effettivo dei vizi lamentati avrebbe provveduto al ritiro dei beni forniti: ebbene, anche in tal caso l'ente taceva sulla richiesta di verifica di conformità e, contraddicendosi con la propria precedente determinazione, comunicava che la fornitura a lotto unico rendeva inaccettabili le consegne effettuate parzialmente, tanto da rinnovare in data 1.06.2020 l'invito al ritiro dei beni già forniti, senza tuttavia specificare in cosa consistano i vizi e difetti lamentati.
Il comportamento inadempiente del è stato correttamente rilevato anche dal giudice di Parte_1 prima istanza, nel presupposto che “l'onere di provare l'esistenza dei vizi grava sull'acquirente” e che “nella specie non è stato fornito alcun elemento che possa far ritenere come sussistenti i lamentati vizi” (cfr. pag. 6 sent.), né potendo a parere del Collegio avere rilievo l'iniziale unitarietà del lotto, venuta meno per effetto della comunicazione dell'ente in data 12.07.2019, che ha creato in capo alla ditta esecutrice il legittimo affidamento della efficacia del contratto limitatamente ad una parte di esso e del conseguente sorgere del diritto al pagamento della corrispondente parziale prestazione eseguita.
Del resto, la suddivisione degli appalti in più lotti, sulla spinta dell'orientamento giurisprudenziale
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 maggio 2009,
n. 4924; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 aprile 2009, n. 329) è ormai da tempo consentita:
l'art. 13 co. 2, lett. a) L. n. 180/2011 dispone che “Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari”; seguendo tale tracciato, con il D.L. n. 201/2011 ed il D.L. 6 luglio 2012, il legislatore si
è ulteriormente mosso nella direzione di garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche da parte delle piccole/medie imprese, prevedendo che le stazioni appaltanti debbano suddividere gli appalti in lotti funzionali, ove tanto risulti possibile sul piano tecnico e conveniente sul piano economico, nonché garantire l'accesso alla gare pubbliche alle piccole e medie imprese.
Alla luce di quanto considerato, ritenuto assorbito ogni altro ulteriore motivo, l'appello dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
di avverso la sentenza n. 1429/2023 in data 27.10.2023 del Tribunale di
[...] Pt_1
Ancona, così provvede: - Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani