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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentario • 1
- 1. Ex coniuge con assegno divorzile: chiarimenti sulla tempistica per la quota del TFRAccesso limitatoMaida Milan · https://www.altalex.com/ · 15 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 7841/2023
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Michele GRANDE Giudice nel giudizio n. 7841/2023 vertente tra:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Chiriaco, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fasano, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
Resistente
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, procuratore domiciliatario;
Resistente
a seguito dell'udienza del 22.04.2024, svolta in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 esponeva: - che contraeva Parte_1 matrimonio con in data 22.07.1976; - che, con sentenza parziale n. 2579/2021 CP_1 pubblicata l'8.11.2021, il Tribunale di Foggia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, con successiva sentenza n. 2394/2022 del 06.10.2022, passata in giudicato, venivano disciplinate le ulteriori condizioni, accettate alla parti a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice;
- che tra le condizioni vi era quella relativa al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili;
- che il aveva lavorato come dipendente CP_1 statale presso il dal 01.01.1981 al 31.07.2019 e aveva maturato, in data Controparte_3
16.06.2023, il diritto al trattamento di fine servizio per un importo pari ad € 66.284,00, in parte già corrisposto dall' ; - che pertanto, essendo titolare di un assegno divorzile, aveva diritto al 40% CP_2 dell'intero T.F.S. liquidato poiché il rapporto di lavoro di riferimento coincideva integralmente con il periodo del matrimonio.
Tanto premesso concludeva chiedendo condannarsi il al pagamento in suo favore della quota CP_1 del 40% del T.F.S. liquidato dall' pari ad € 66.284,00 oltre interessi legali, nonché ordinarsi CP_2 all' il pagamento suddetto. Con vittoria di spese e competenze di lite. CP_2
Con decreto del 18.12.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 Con comparsa del 23.02.2024 si costituiva a sua volta rappresentando: - che vi era CP_1 incertezza sull'istituto giuridico posto a fondamento del ricorso, dovendo proporsi la relativa domanda nel giudizio di divorzio ovvero nell'eventuale e successivo ricorso per modifica delle condizioni;
- che il suo pensionamento avveniva prima dell'introduzione del giudizio per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto parte ricorrente, non avendo formulato apposita richiesta in tale giudizio, oltre ad aver aderito alle condizioni di divorzio così come proposte dal Giudice, aveva implicitamente rinunciato alla domanda;
- che, infine, la vita matrimoniale si caratterizzava per una accesa discontinuità, a partire già dalla prima richiesta di separazione avvenuta nel 1990.
Tanto premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, nel merito, invece, il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente per lite temeraria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memoria del 27.02.2024 si costituiva , il quale, dando atto della somma a titolo di T.F.S. CP_2 spettante al , chiedeva adottarsi i provvedimenti ritenuti opportuni in ordine alla domanda CP_1 della ricorrente.
All'udienza del 22.04.2024, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Quindi, il Giudice riservava di riferire al Collegio.
*****
Oggetto del presente giudizio è l'attribuzione in favore di in qualità di ex Parte_1 coniuge, della percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita da CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 12-bis L. n. 898/1970 statuisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Dalla lettura della norma si evince che sono due i requisiti per l'attribuzione della quota del T.F.R, ossia: i) la titolarità in capo all'ex-coniuge richiedente di un assegno divorzile;
ii) la circostanza che quest'ultimo non sia passato a nuove nozze. Pertanto, in presenza di entrambi i presupposti, l'ex- coniuge può richiedere la propria quota, pari al 40%, del T.F.R. percepito dall'altro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ora, nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti. Risulta infatti documentato che parte ricorrente
è titolare di un assegno divorzile - a prescindere dalla circostanza che le condizioni del divorzio siano state o meno accordate o accolte come proposta del Giudice - e non è passata a nuove nozze (cfr. sent. n. 2394/2022 del 06.10.2022). A Nulla rileva, invece, la circostanza che la domanda in esame non sia stata avanzata in sede di divorzio o in un autonomo giudizio di modifica delle condizioni, potendo infatti richiedere l'attribuzione della quota T.F.R. in qualsiasi momento, nel rispetto comunque del termine di prescrizione. Analogamente, non assume rilievo la discontinuità della vita matrimoniale, anche se caratterizzata da ricorsi di separazione successivamente abbandonati, rilevando infatti la sola pronuncia di divorzio.
Circa la quota da attribuire all'ex-coniuge è la stessa norma sopra citata ad indicare la percentuale, ossia il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Nel caso in esame, il rapporto di lavoro del , iniziato in data 01.01.1982 e CP_1
2 terminato il 31.07.2019, è coinciso integralmente con il periodo del matrimonio, durato dal
22.07.1976 all'8.11.2022, ed è stato liquidato a titolo di T.F.S. in € 66.284,73 (cfr. estratto atto di matrimonio, sent. n. 2579/2021 dell'8.11.2021 e prospetto liquidazione INPS). Quindi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va attribuito a il 40% del Parte_1 totale del T.F.S. percepito da ossia € 26.513,9 sul totale di € 66.284,73. CP_1
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, determinato alla luce della somma spettante a parte ricorrente, e con applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
Le spese di lite, in ragione della costituzione in adesione dell' , possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sul ricorso proposto il 20.11.2023 da così provvede: Parte_1
- dichiara che a spetti il 40% del totale del T.F.S. percepito da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della prima della somma di CP_1
€ 26.513,9, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in € CP_1
2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Lecce 26.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Agnese DI BATTISTA Gianluca FIORELLA
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TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Michele GRANDE Giudice nel giudizio n. 7841/2023 vertente tra:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Chiriaco, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fasano, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
Resistente
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho, procuratore domiciliatario;
Resistente
a seguito dell'udienza del 22.04.2024, svolta in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 esponeva: - che contraeva Parte_1 matrimonio con in data 22.07.1976; - che, con sentenza parziale n. 2579/2021 CP_1 pubblicata l'8.11.2021, il Tribunale di Foggia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, con successiva sentenza n. 2394/2022 del 06.10.2022, passata in giudicato, venivano disciplinate le ulteriori condizioni, accettate alla parti a seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice;
- che tra le condizioni vi era quella relativa al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili;
- che il aveva lavorato come dipendente CP_1 statale presso il dal 01.01.1981 al 31.07.2019 e aveva maturato, in data Controparte_3
16.06.2023, il diritto al trattamento di fine servizio per un importo pari ad € 66.284,00, in parte già corrisposto dall' ; - che pertanto, essendo titolare di un assegno divorzile, aveva diritto al 40% CP_2 dell'intero T.F.S. liquidato poiché il rapporto di lavoro di riferimento coincideva integralmente con il periodo del matrimonio.
Tanto premesso concludeva chiedendo condannarsi il al pagamento in suo favore della quota CP_1 del 40% del T.F.S. liquidato dall' pari ad € 66.284,00 oltre interessi legali, nonché ordinarsi CP_2 all' il pagamento suddetto. Con vittoria di spese e competenze di lite. CP_2
Con decreto del 18.12.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 Con comparsa del 23.02.2024 si costituiva a sua volta rappresentando: - che vi era CP_1 incertezza sull'istituto giuridico posto a fondamento del ricorso, dovendo proporsi la relativa domanda nel giudizio di divorzio ovvero nell'eventuale e successivo ricorso per modifica delle condizioni;
- che il suo pensionamento avveniva prima dell'introduzione del giudizio per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto parte ricorrente, non avendo formulato apposita richiesta in tale giudizio, oltre ad aver aderito alle condizioni di divorzio così come proposte dal Giudice, aveva implicitamente rinunciato alla domanda;
- che, infine, la vita matrimoniale si caratterizzava per una accesa discontinuità, a partire già dalla prima richiesta di separazione avvenuta nel 1990.
Tanto premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, nel merito, invece, il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente per lite temeraria. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memoria del 27.02.2024 si costituiva , il quale, dando atto della somma a titolo di T.F.S. CP_2 spettante al , chiedeva adottarsi i provvedimenti ritenuti opportuni in ordine alla domanda CP_1 della ricorrente.
All'udienza del 22.04.2024, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Quindi, il Giudice riservava di riferire al Collegio.
*****
Oggetto del presente giudizio è l'attribuzione in favore di in qualità di ex Parte_1 coniuge, della percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita da CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 12-bis L. n. 898/1970 statuisce che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. Dalla lettura della norma si evince che sono due i requisiti per l'attribuzione della quota del T.F.R, ossia: i) la titolarità in capo all'ex-coniuge richiedente di un assegno divorzile;
ii) la circostanza che quest'ultimo non sia passato a nuove nozze. Pertanto, in presenza di entrambi i presupposti, l'ex- coniuge può richiedere la propria quota, pari al 40%, del T.F.R. percepito dall'altro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ora, nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti. Risulta infatti documentato che parte ricorrente
è titolare di un assegno divorzile - a prescindere dalla circostanza che le condizioni del divorzio siano state o meno accordate o accolte come proposta del Giudice - e non è passata a nuove nozze (cfr. sent. n. 2394/2022 del 06.10.2022). A Nulla rileva, invece, la circostanza che la domanda in esame non sia stata avanzata in sede di divorzio o in un autonomo giudizio di modifica delle condizioni, potendo infatti richiedere l'attribuzione della quota T.F.R. in qualsiasi momento, nel rispetto comunque del termine di prescrizione. Analogamente, non assume rilievo la discontinuità della vita matrimoniale, anche se caratterizzata da ricorsi di separazione successivamente abbandonati, rilevando infatti la sola pronuncia di divorzio.
Circa la quota da attribuire all'ex-coniuge è la stessa norma sopra citata ad indicare la percentuale, ossia il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Nel caso in esame, il rapporto di lavoro del , iniziato in data 01.01.1982 e CP_1
2 terminato il 31.07.2019, è coinciso integralmente con il periodo del matrimonio, durato dal
22.07.1976 all'8.11.2022, ed è stato liquidato a titolo di T.F.S. in € 66.284,73 (cfr. estratto atto di matrimonio, sent. n. 2579/2021 dell'8.11.2021 e prospetto liquidazione INPS). Quindi, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va attribuito a il 40% del Parte_1 totale del T.F.S. percepito da ossia € 26.513,9 sul totale di € 66.284,73. CP_1
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, determinato alla luce della somma spettante a parte ricorrente, e con applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
Le spese di lite, in ragione della costituzione in adesione dell' , possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sul ricorso proposto il 20.11.2023 da così provvede: Parte_1
- dichiara che a spetti il 40% del totale del T.F.S. percepito da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della prima della somma di CP_1
€ 26.513,9, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che liquida in € CP_1
2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Lecce 26.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Agnese DI BATTISTA Gianluca FIORELLA
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