Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/11/2024, n. 28791
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Ordinanza 8 novembre 2024

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In tema di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione e, dunque, l'impossibilità di considerare le clausole ivi riportate ai fini della regolamentazione del rapporto, ma non esclude che nella stessa sede possa essere oggetto di prova la corresponsione al fallito di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza del credito restitutorio che la natura contrattuale dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 08/11/2024, n. 28791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28791
    Data del deposito : 8 novembre 2024

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