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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1932/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1932 dell'anno 2015 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE DE MEO , presso il cui studio, sito in Olbia (SS), Via Email_1
Goceano, n.12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore opponente
CONTRO
P.IV ), nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 P.IV_1 [...]
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IV_2
(incorporante la in forza di atto di fusione in data 3 Controparte_3
novembre 2014 a rogito notaio dott. in Torino rep. 116599 Racc. 20163) Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO CUGIOLU
presso il cui studio, sito in Sassari (SS), Via Manno, Email_2
n.55 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IV_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI MARIA PILISIU
, presso il cui studio, sito in Olbia, Via Roma, n.9, è Email_3
elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo pignorato
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 12.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024.
Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n.
69/09.
Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2015, la IG.ra conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania in Controparte_3
persona del procuratore e per ivi sentir accogliere le Controparte_1 CP_4
seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, -- in via preliminare,
disponga la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Con ogni conseguente statuizione;
-- nel merito, accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato, voglia disporre la revoca e/o la
modifica della su riportata ordinanza di assegnazione datata 13/05/2015 ed emessa nel procedimento n.
340/14 RGE, nel senso che il 1/5 dello stipendio assegnato con la testé citata ordinanza alla
[...]
dovrà essere trattenuto dal terzo pignorato solo una volta che sarà Controparte_3 CP_4
rimborsato integralmente il precedente pignoramento di cui alla procedura esecutiva presso terzi n.
455/07 RGE Tribunale di Olbia. Con conseguente svincolo in favore della sig.ra di tutte le somme Pt_1
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attualmente trattenute in maniera illegittima dal medesimo terzo Con conseguente ogni CP_4
altra statuizione;
-- con vittoria delle spese di giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attrice deduceva che, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in data 13.05.2015 - all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 340/2014 R.G.E., promossa da Controparte_3
-, il datore di lavoro terzo pignorato stesse trattenendo, con cadenza
[...] CP_4
mensile, una somma pari a 1/5 dello stipendio dovutole. Lamentava, però, che l'ordinanza in esame fosse illegittima, abnorme, non corretta ed ingiusta, atteso che, in forza di precedente provvedimento di assegnazione (emesso dal Tribunale di Olbia in data 09.11.2007 – R.G.E.
455/2007), la retribuzione in parola era già stata assoggettata ad una trattenuta pari a 1/5, con scadenza al settembre 2026.
Secondo la ricostruzione attorea, infatti, nel disporre l'assegnazione a favore dell'Istituto di credito odierno opposto, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto individuare come termine iniziale delle trattenute ad opera di un momento successivo all'estinzione del CP_4
preesistente vincolo pignoratizio.
Parte attrice deduceva, inoltre, di non aver proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., proprio perché certa che il G.E. assegnatario della procedura iscritta al n. 340/2014
avrebbe disposto l'assegnazione in favore del creditore procedente solo all'esito dell'integrale rimborso della somma di cui al primo pignoramento gravante sulla retribuzione mensile percepita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.2016 - in vista della prima udienza del 05.02.2016 -, , nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, con Controparte_2
vittoria delle spese e dei compensi professionali.
A tal fine rilevava come le tesi prospettate dall'opponente apparissero manifestamente infondate, considerato che l'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione era stata emessa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dei limiti di impignorabilità dalle stesse imposti.
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Infatti, a fronte di uno stipendio netto pari a € 1.095,00 – così quantificato dal terzo datore di lavoro nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c., già detratta la somma mensilmente trattenuta in forza di precedente pignoramento -, il G.E. aveva assegnato al creditore odierno opposto la somma mensile di € 182,84, pari a 1/5 della somma effettivamente percepita dalla Pt_1
L'importo complessivamente trattenuto alla odierna opponente in forza dei due pignoramenti in parola non implicava il superamento della soglia del c.d. “minimo vitale” ed anche la seconda assegnazione appariva, pertanto, pienamente legittima.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2015, si costituiva altresì in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, dato atto CP_4
dell'intervenuta incorporazione per fusione di d opera Controparte_3
di con consequenziale sopravvenuta inesistenza dell'originario Controparte_2
soggetto legittimato attivo, rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) chiede che le venga indicato
il legittimato soggetto giuridico al quale la medesima dovrà eventualmente corrispondere le CP_4
somme che sta trattenendo in conseguenza dell'atto di pignoramento presso terzi di Controparte_3
e quando tali somme dovranno essere corrisposte”. Nulla eccepiva e/o deduceva in ordine
[...]
ai rapporti intercorsi tra la IG.ra e l'Istituto creditore. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 22.02.2025, le parti confermavano le conclusioni formulate in atti ed il Giudice,
dato atto, tratteneva la causa in decisione, assegnando termine di giorni 20 per le comparse conclusionali e di giorni 10 per le repliche.
In via preliminare, deve rilevarsi come l'opposizione agli atti esecutivi sia inammissibile in quanto non proposta tempestivamente nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, i giudici di legittimità ritengono che “In tema di espropriazione forzata presso terzi, il
termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata
fuori udienza decorre, per il debitore esecutata, dal momento in cui questi ne abbia conoscenza, legale o
di fatto, e non già dalla data del deposito in cancelleria di detta ordinanza” (Cass. n. 27533/2014).
Da ciò consegue che colui che propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto,
dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte
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sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (Cass. n. 6847/2010; Cass.
n. 7051/2012; Cass. ord. n. 19277/2012; Cass. n. 16780/2015 in motivazione).
Calando tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie, deve rilevarsi che la debitrice opponente ha dichiarato di essere venuta a conoscenza dell'ordinanza solo in data 1.6.2015 (si veda al riguardo pag. 2 dell'atto di citazione), non avendo tuttavia provato, né fornito un principio di prova, che la conoscenza dell'ordinanza sia avvenuta in tale data.
L'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione spiegata dall'esecutata, odierna attrice,
veicola motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. laddove contesta il diritto ad agire in via esecutiva del creditore (contestando l'esistenza di un precedente pignoramento presso terzi, conclusosi con ordinanza di assegnazione (Tribunale Tempio Pausania, sez. distaccata di
Olbia, del 9.11.2007 – R.G.E. 455/2007) e deducendo dunque il superamento del limite di pignorabilità dello stipendio.
Ne discende un ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione in quanto l'esecutata avrebbe dovuto proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. prima della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, dopo la pronuncia della quale l'opposizione è inammissibile
(art. 615 c.p.c.).
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico solidale degli opponenti come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore medio
(scaglione da € 52.000,00 a 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia,
ridotti del 50% stante la chiusura in rito del presente giudizio per la manifesta inammissibilità
delle domande, e con compensazione delle spese per la fase decisoria tra l'attrice e convenuta essendo intervenuta (la quale, intervenuta Controparte_3 Controparte_5
nel corso della fase decisionale, ha assunto la qualità di parte processuale in virtù di un intervento da qualificarsi come principale e non ha chiesto la condanna alle spese in proprio favore e non avendo peraltro depositato le comparse conclusionali: v. in proposito Cass.
17151/08 e Cass. 18937/06; in ogni caso, per il riconoscimento delle spese anche in favore dell'interventore adesivo, v. da ultimo Cass., SS.UU., 27846/2019).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
- Rigetta l'opposizione.
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 4.925 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, €
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IV se dovuta;
- compensa le spese di lite tra , e Parte_1 Controparte_5 [...]
CP_4
Così deciso in Tempio Pausania il 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Lunari
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