Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto "divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
nato a [...] il [...]– , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp. e difeso dall'avv. Guido Principe
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rapp. e difesa dall'Avv. Myriam Rotondi
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.2.2025; in data 27.8.2024 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Sul fatto
Con ricorso depositato il 9.4.2024, ha esposto che in data 14.10.1989 contrasse Parte_1
matrimonio concordatario con , nata ad [...] il [...]; - che Controparte_1
il relativo atto fu trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Lapio al n.6, parte II, serie
A del registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1989 – come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio;
- che dal matrimonio sono nate due figlie, – nata ad [...] il Per_1
25.08.90, attualmente residente in [...]e , nata ad [...] il [...], coniugata e Per_2
residente in San Potito Ultra, entrambe, dunque, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: - che i coniugi con ricorso del 20.07.2021 hanno chiesto la separazione consensuale nella quale concordavano di vivere separatamente e di dividere l'attuale abitazione sita in Chiusano
San Domenico alla via Carducci -acquistata con l'apporto economico di entrambi e intestata al solo maniera tale che il ricorrente avrebbe utilizzato l'appartamento sito al terzo piano e la CP_2
quello mansardato, con previsioni varie relativamente agli oneri e alle spese da sostenere per CP_1
la concretizzazione di questa disposizione;
regolamentavano, inoltre, la disciplina economica di un altro immobile sito in Lapio alla via Prati;
decidevano di donare l'appartamento sito in via Carducci
43 -locato con canone mensile di euro 250,00- alla figlia a compensazione di quanto già donato Per_2
alla figlia disciplinavano l'eventuale vendita di un terreno di proprietà della Per_1 CP_1
La separazione veniva omologata in data 15 novembre 2021.
Con ricorso del 13 ottobre 2022, chiedeva la modifica delle condizioni di Controparte_1
separazione, che veniva rigettata;
evidenziava che, nel frattempo, la aveva instaurato un CP_1 rapporto di convivenza stabile con altra persona;
che esso ricorrente aveva cessato l'attività di operatore fotografico.
Sulla scorta di queste premesse, ha chiesto:
“a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra
il 14.10.1989 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1
procedere all'annotazione della sentenza;
b) La casa coniugale in comproprietà di via Carducci n.43 resterà in possesso dei coniugi nello stato
di fatto in cui oggi si trova per cui il sig.- continuerà ad occupare il piano inferiore e la sig.ra Pt_1
l'appartamento mansardato come da punto n.2) delle condizioni di separazione;
CP_1
c) Nessuno dei due coniugi verserà all'altro somma di danaro alcuna a titolo di contributi per il
mantenimento;
d) Le spese condominiali tutte e le utenze di cui all'immobile di via Carducci n.43 saranno divise tra
le parti in ragione del 50% pro capite così come pure ogni tipo di manutenzione straordinaria
necessitasse detto immobile
Con comparsa di costituzione, dichiarava preliminarmente di associarsi Controparte_1
alla richiesta di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, tant'è che essa stessa aveva dato corso al giudizio di annullamento del vincolo coniugale dinanzi al Tribunale Ecclesiastico,
come da decreto di ammissione del libello allegato, opponendosi, tuttavia, al mantenimento delle condizioni di separazione. Ed invero, come confermato nell'elaborato depositato dal CTU, arch.
, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione intercorso tra le parti, Persona_3
l'attuazione dell'accordo assorbito nel decreto di omologa era stata resa impossibile a causa di situazioni ostative importanti che rendono necessaria una rivisitazione dello stesso così come preso tra le parti ed omologato dal Tribunale. A ciò s'aggiunga che dopo il decreto di omologa della separazione coniugale la comparente era venuta a conoscenza che il nel mese di febbraio 2021 aveva distratto dal conto corrente cointestato Pt_1
la somma di euro 17.900,00, effettuando un versamento su di un conto corrente personale (all.5), e che mai aveva provveduto al pagamento dei contributi previdenziali per l'attività dalla stessa svolta quale sua collaboratrice per oltre venti anni
Tanto premesso chiedeva un assegno di mantenimento di euro 400,00 data la sua situazione di lavoro precario.
All'udienza del 10 ottobre 2024 il giudice ha proceduto all'ascolto delle parti.
2. Sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione omologata con decreto del 16.11.2021 n.
3522/2022) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Avellino (8.11.2021), nel procedimento di separazione definito con l'indicata omologa,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti inducono, infatti, a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio.
A questo si aggiunge che la resistente ha anche dedotto di avere iniziato frequentazione con altra persona.
2- Sulle ulteriori richieste Tra le parti vigono le condizioni di separazione omologate con decreto 3522 del 16 novembre 2021
con le quali avevano diviso la casa coniugale in comproprietà con parete muraria e disponibilità per ciascun coniuge di un piano indipendente, nonché altri accordi di tipo patrimoniale, senza previsione di alcun assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Osserva il collegio che in questa sede non può trovare ingresso alcuna questione relativa alla proprietà
della casa coniugale o riferibile all'assegnazione dell'immobile in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con uno dei genitori.
Risulta parimenti inammissibile ogni questione riferibile agli asseriti inadempimenti agli obblighi patrimoniali concordati tra le parti.
3.Sull'assegno divorzile
chiede la corresponsione di un assegno divorzile, nonostante non abbia Controparte_1
mai percepito alcun assegno separativo, sull'assunto in base al quale -essendo rimaste inadempiute le pattuizioni disposte in sede di separazione- è necessario provvedere altrimenti al suo mantenimento.
Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n. 18287
del 2018; le sezioni unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge. Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia, favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro; l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità
di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile -individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà, svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del 2018), in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità
per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più
debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N. 38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e,
conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021 n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico - reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n. 35710), tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del 12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del 02/08/2022).
Nel caso di specie occorre evidenziare quanto segue.
percepisce una pensione di euro 863,00 mensili oltre qualche fitto ammontante a Parte_1
circa euro 350,00 mensili;
ha, inoltre, dei risparmi da parte.
La resistente è ragioniera diplomata e ha oggi 56 anni. Quest'ultima, all'udienza del 10 ottobre 2024, ha dichiarato di lavorare alle dipendenze di CP_3
in San Michele di Serino e di percepire circa euro 1000,00 al mese;
anch'ella percepisce altri fitti.
Appare evidente al collegio che entrambe le parti hanno una capacità economica similare e idonea a supportarli in maniera dignitosa ed autosufficiente senza necessità di gravare reciprocamente l'uno sull'altro.
D'altra parte, non può considerarsi sopravvenienza o causa giustificatrice dell'erogazione dell'assegno divorzile la mancata o difficile attuazione di un accordo di separazione preso al fine di consentire ad entrambi i coniugi una soluzione abitativa indipendente.
Ed infatti, la mancata attuazione può essere fatta valere quale eventuale inadempimento civilistico in separata sede ma non può concretizzare quella giustificata sopravvenienza che consentirebbe la previsione di un assegno divorzile.
Come sopra specificato, quest'ultimo assolverebbe ad una funzione non solo perequativa ma anche assistenziale e, nel caso di specie, difettano, per le motivazioni sopra esposte, entrambe.
4.Sulle spese di lite.
La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in Lapio il 14.10.1989 tra e , registro Anno 1989 n. 11 Parte II serie B Ufficio Parte_1 Controparte_1
1;
2) RIGETTA tutte le altre domande;
3) COMPENSA le spese;
4) MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.2.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano