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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/11/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 settembre 2024, iscritta al n. 2284 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vetralla, alla Via Cassia n. C.F._1
126, presso lo studio dell'Avv. Paolo Delle Monache che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Vetralla, alla Via Cassia n. C.F._2
172, presso lo studio dell'Avv. AR Ciancolini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 12 e 18 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 giugno 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte II, serie A, n. 13).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Tarquinia (VT) il 5 ottobre 2008; che sono separati per effetto del decreto
[...]
di omologa n. cron. 421/2015 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 4 febbraio
2015; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la sig.ra ed il sig. il giorno Parte_1 Parte_2
24.06.2007 nel Comune di Vetralla (VT) (trascritto atto num. 13 parte 2 Serie A
Anno 2007), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vetralla di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
B. disporre l'affidamento congiunto della figlia AR con collocamento prevalente presso la madre;
C. disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia liberamente, concordando le visite con la madre, dandone congruo preavviso e, in ogni caso e, per almeno due serate nel corso della settimana prelevandola da casa della madre alle ore 19,00 e riaccompagnandola alle ore 21,30/22,00; i fine settimana (da intendersi dalle ore
16,00 del sabato fino alle 21,30 della domenica compreso il pernotto) saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con i due genitori;
i coniugi terranno con sé la figlia, ad anni alterni, la sera della vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale;
l'ultimo dell'anno ovvero il primo dell'anno; il giorno dell'epifania; il giorno della
Pasqua ovvero il lunedì di Pasqua;
la minore passerà con il padre almeno 15 giorni pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
consecutivi per ciascun mese estivo (da intendersi luglio ed agosto) da concordarsi preventivamente con la madre entro il 15/05 di ciascun anno;
D. disporre un assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore della Pt_2
figlia dell'ammontare di euro 300,00 da versare alla Sig.r entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che il 50% della predetta somma, pari ad € 150,00 mensili, venga versata sul c/c avente IBAN [...] intestato alla minore, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo;
E. al fine di equilibrare ed armonizzare l'assetto economico complessivo, il Sig. acconsente che l'AUU venga erogato dall'INPS al 100% alla Sig.ra Pt_2
Pt_1
F. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Vetralla (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 settembre 2024, iscritta al n. 2284 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vetralla, alla Via Cassia n. C.F._1
126, presso lo studio dell'Avv. Paolo Delle Monache che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Vetralla, alla Via Cassia n. C.F._2
172, presso lo studio dell'Avv. AR Ciancolini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 12 e 18 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24 giugno 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte II, serie A, n. 13).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Tarquinia (VT) il 5 ottobre 2008; che sono separati per effetto del decreto
[...]
di omologa n. cron. 421/2015 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 4 febbraio
2015; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la sig.ra ed il sig. il giorno Parte_1 Parte_2
24.06.2007 nel Comune di Vetralla (VT) (trascritto atto num. 13 parte 2 Serie A
Anno 2007), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vetralla di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
B. disporre l'affidamento congiunto della figlia AR con collocamento prevalente presso la madre;
C. disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia liberamente, concordando le visite con la madre, dandone congruo preavviso e, in ogni caso e, per almeno due serate nel corso della settimana prelevandola da casa della madre alle ore 19,00 e riaccompagnandola alle ore 21,30/22,00; i fine settimana (da intendersi dalle ore
16,00 del sabato fino alle 21,30 della domenica compreso il pernotto) saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con i due genitori;
i coniugi terranno con sé la figlia, ad anni alterni, la sera della vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale;
l'ultimo dell'anno ovvero il primo dell'anno; il giorno dell'epifania; il giorno della
Pasqua ovvero il lunedì di Pasqua;
la minore passerà con il padre almeno 15 giorni pag. 2 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
consecutivi per ciascun mese estivo (da intendersi luglio ed agosto) da concordarsi preventivamente con la madre entro il 15/05 di ciascun anno;
D. disporre un assegno di mantenimento a carico del Sig. a favore della Pt_2
figlia dell'ammontare di euro 300,00 da versare alla Sig.r entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano che il 50% della predetta somma, pari ad € 150,00 mensili, venga versata sul c/c avente IBAN [...] intestato alla minore, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo;
E. al fine di equilibrare ed armonizzare l'assetto economico complessivo, il Sig. acconsente che l'AUU venga erogato dall'INPS al 100% alla Sig.ra Pt_2
Pt_1
F. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Vetralla (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 - TRIBUNALE DI VITERBO -
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4