Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
- Giudice relatore - Dott.ssa Rossella Di Palo
nel procedimento r.g. n. 2533/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
9.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Parte 1 e Parte 2Letto il ricorso depositato in data 28.10.2024 da rappresentati e difesi dall'avv.to MAIORANO FERDINANDO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) in data 12.09.1990, dalla cui unione è nata, il 14.07.1991, la figlia Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza,
pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel n.1085/2024 del procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza
14.03.2024;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) "I coniugi, che hanno già provveduto a trasferire la propria residenza, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico- patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente;
3) I coniugi dichiarano che non sussistono beni, crediti o debiti ricadenti nel regime della comunione legale."
B. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza al competente Ufficiale
di Stato Civile per procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
C. Con ogni altro provvedimento di legge.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 12.02.1990 da Pt 1
[...] nata a [...] il [...], e Parte 2 'nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, serie, anno
1990);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 9.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio