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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI presidente relatore dott. Marco GENNA consigliere dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 5156 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 19 giugno 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Santucci e dall'avv. Paolo Ravaglioli
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 19 giugno 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il notaio ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 3325/2022, che ha respinto l'opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000,00 € comminatagli con decreto dirigenziale del Controparte_1
n. 402259/A del 27 maggio 2019.
[...]
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) con il decreto dirigenziale impugnato, il ha Controparte_1 comminato a una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000,00 € per Parte_1 inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, omessa identificazione del cliente e del titolare effettivo dell'operazione, in relazione a 3 operazioni poste in essere nel vigore della originaria formulazione del d.lgs. n. 231 del 2007;
2) il tribunale, dovendo individuare quale fosse la disciplina sanzionatoria più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, ha erroneamente ritenuto che il confronto dovesse essere fatto tra il previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. cit. e il novellato art. 56, comma 2, del d.lgs. cit., che non può invece trovare applicazione nel caso di specie perché ha introdotto una fattispecie qualificata di illecito che non è configurabile con riguardo alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della disciplina novellatrice (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90);
3) il confronto deve essere invece fatto tra il previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. n.
231 del 2007 (il quale prevedeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000,00 € e 30.000,00 €) e il novellato art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 231 del
2007 (il quale sanziona l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica con una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000,00 €);
4) la sentenza del tribunale va in ogni caso riformata per avere ritenuto corretta l'applicazione della sanzione massima di 30.000,00 € prevista dal previgente art. 55, comma
1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza tenere conto della natura dell'illecito commesso dal notaio e dei criteri che regolano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 231 del
2007.
L'appellante ha concluso domandando – in parziale riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento del decreto sanzionatorio impugnato limitatamente all'importo della sanzione irrogata e la rideterminazione di quest'ultima nella misura di 2.000,00 € (ai sensi dell'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) ovvero nella misura di 2.500,00 € (pari al minimo edittale della sanzione prevista dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007), ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , domandando il Controparte_1
2 rigetto dell'appello perché infondato.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale – al fine di stabilire quale fosse la disciplina sanzionatoria più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 - abbia operato un confronto tra la sanzione che sarebbe stata applicabile in base al previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 (in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta illecita) e la sanzione che sarebbe stata applicabile ai sensi del novellato art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 (che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 € a 50.000,00 €).
Ad avviso dell'appellante “non vi è la possibilità giuridica di riferire all'odierna controversia la previsione di una sanzione differenziata per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”, quale quella prevista dal novellato art. 56, comma 2, del d.lgs.
n. 231 del 2007 (così a pag. 10 dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'art. 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come novellato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) stabilisce che:
1) “Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro” (comma 1);
2) “Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e
5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro [...]”.
I commi 1 e 2 del novellato art. 56 del d.lgs. n. 231 del 2007, lungi dal regolare due autonome fattispecie di illecito amministrativo, si limitano a graduare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nel caso di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di adeguata verifica, prevedendo una sanzione minima (determinata nella misura fissa di 2.000,00 €) applicabile nel caso di violazioni singole e non gravi e una sanzione maggiore (determinata in misura variabile da 2.500,00 € a 50.000,00 €) applicabile nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime (dovendosi valutare la gravità della violazione in funzione dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, del grado di collaborazione con le autorità, della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto e della reiterazione e diffusione dei comportamenti illeciti).
Va dunque escluso che il novellato art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 abbia introdotto un'ipotesi aggravata di illecito amministrativo non contemplata dal previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. cit., giacché quest'ultimo (a seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) già prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 5.000,00 € e 30.000,00 €, da determinare in
3 concreto sulla base dei criteri generali contenuti nell'art. 11 della legge n. 689 del 1981 (e quindi in primo luogo in base alla gravità della violazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo di appello dev'essere respinto, non potendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina sanzionatoria contenuta nel novellato art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, essendosi in presenza di una pluralità di violazioni connotate da profili di gravità (avuto riguardo alla tipologia dei clienti - società estere aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata e/o a regime antiriciclaggio non equivalente – e al valore delle operazioni di compravendita).
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto corretta l'applicazione della sanzione nella misura massima prevista dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza tenere conto della natura dell'illecito commesso dal notaio e dei criteri che regolano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 231 del
2007.
Come si evince dal verbale di contestazione della Guardia di Finanza e dal provvedimento sanzionatorio impugnato, la sanzione di 30.000,00 € è stata irrogata perché il notaio ha violato gli obblighi di adeguata verifica con riferimento a tre Parte_1 operazioni di compravendita di natanti, in relazione alle quali l'incolpato ha omesso di individuare e identificare i titolari effettivi delle società clienti e/o di identificare il loro legale rappresentante (obbligo da ritenersi riferito non soltanto ai clienti di cui il notaio ha autenticato la firma, ma a tutti coloro nel cui interesse il notaio ha gestito fiduciariamente il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita).
Nell'irrogare la sanzione nella misura del massimo edittale previsto dal previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, l'Amministrazione ha “considerato il carattere non isolato delle infrazioni e il rilevante grado di colpevolezza riscontrabile in relazione agli elementi di gravità sopra evidenziati, nel contesto di un livello di rischio oggettivamente elevato” (pag. 10 del provvedimento impugnato).
L'Amministrazione non ha in alcun modo valorizzato gli ulteriori criteri previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007 ai fini della determinazione della sanzione, e in particolare non ha tenuto conto del fatto che:
a) il trasgressore è una persona fisica;
b) nella condotta del notaio non sono ravvisabili gli estremi del dolo, ma una certa superficialità nell'individuazione dei titolari effettivi coinvolti in ciascuna operazione di compravendita;
c) la violazione non ha arrecato vantaggi o evitato perdite al trasgressore;
d) non è ravvisabile alcun pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione;
e) il notaio – come riconosciuto nel verbale di contestazione redatto dalla Pt_1
Guardia di Finanza – “ha collaborato pienamente in tutte le fasi del controllo”;
f) non risulta che il notaio avesse commesso altre violazioni degli obblighi cui è tenuto il professionista ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007.
4 Tali elementi consentono di escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione nella misura del massimo edittale di 30.000,00 €, e inducono a rideterminare la sanzione nella misura di 10.000,00 €, con conseguente accoglimento in parte qua del secondo motivo di appello.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, dovendosi porre la restante metà a carico del notaio (soccombente sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità per l'illecito contestatogli).
L'appellante va dunque condannato a rifondere al Controparte_1 le spese del giudizio nella seguente misura:
[...]
1) 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado, in cui l'Amministrazione si è difesa per mezzo di propri funzionari (art. 65, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007);
2) 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Compensi così determinati tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo della sanzione effettivamente irrogabile all'incolpato) e della riduzione del 20% dei compensi spettanti per il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 152-bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 3325/2022, ridetermina nella misura di 10.000,00 € la sanzione amministrativa pecuniaria da porre a carico dell'appellante;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico dell'appellante e condannando a pagare in favore Parte_1 del la somma di 2.000,00 € per compensi oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la somma di 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI presidente relatore dott. Marco GENNA consigliere dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 5156 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 19 giugno 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Santucci e dall'avv. Paolo Ravaglioli
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 19 giugno 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il notaio ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 3325/2022, che ha respinto l'opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000,00 € comminatagli con decreto dirigenziale del Controparte_1
n. 402259/A del 27 maggio 2019.
[...]
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) con il decreto dirigenziale impugnato, il ha Controparte_1 comminato a una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000,00 € per Parte_1 inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, omessa identificazione del cliente e del titolare effettivo dell'operazione, in relazione a 3 operazioni poste in essere nel vigore della originaria formulazione del d.lgs. n. 231 del 2007;
2) il tribunale, dovendo individuare quale fosse la disciplina sanzionatoria più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, ha erroneamente ritenuto che il confronto dovesse essere fatto tra il previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. cit. e il novellato art. 56, comma 2, del d.lgs. cit., che non può invece trovare applicazione nel caso di specie perché ha introdotto una fattispecie qualificata di illecito che non è configurabile con riguardo alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della disciplina novellatrice (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90);
3) il confronto deve essere invece fatto tra il previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. n.
231 del 2007 (il quale prevedeva il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000,00 € e 30.000,00 €) e il novellato art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 231 del
2007 (il quale sanziona l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica con una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000,00 €);
4) la sentenza del tribunale va in ogni caso riformata per avere ritenuto corretta l'applicazione della sanzione massima di 30.000,00 € prevista dal previgente art. 55, comma
1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza tenere conto della natura dell'illecito commesso dal notaio e dei criteri che regolano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 231 del
2007.
L'appellante ha concluso domandando – in parziale riforma della sentenza impugnata –
l'annullamento del decreto sanzionatorio impugnato limitatamente all'importo della sanzione irrogata e la rideterminazione di quest'ultima nella misura di 2.000,00 € (ai sensi dell'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) ovvero nella misura di 2.500,00 € (pari al minimo edittale della sanzione prevista dell'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007), ovvero nella somma ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il , domandando il Controparte_1
2 rigetto dell'appello perché infondato.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale – al fine di stabilire quale fosse la disciplina sanzionatoria più favorevole all'incolpato ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 - abbia operato un confronto tra la sanzione che sarebbe stata applicabile in base al previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007 (in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta illecita) e la sanzione che sarebbe stata applicabile ai sensi del novellato art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 (che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 € a 50.000,00 €).
Ad avviso dell'appellante “non vi è la possibilità giuridica di riferire all'odierna controversia la previsione di una sanzione differenziata per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”, quale quella prevista dal novellato art. 56, comma 2, del d.lgs.
n. 231 del 2007 (così a pag. 10 dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'art. 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come novellato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) stabilisce che:
1) “Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro” (comma 1);
2) “Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e
5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro [...]”.
I commi 1 e 2 del novellato art. 56 del d.lgs. n. 231 del 2007, lungi dal regolare due autonome fattispecie di illecito amministrativo, si limitano a graduare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nel caso di inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di adeguata verifica, prevedendo una sanzione minima (determinata nella misura fissa di 2.000,00 €) applicabile nel caso di violazioni singole e non gravi e una sanzione maggiore (determinata in misura variabile da 2.500,00 € a 50.000,00 €) applicabile nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime (dovendosi valutare la gravità della violazione in funzione dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, del grado di collaborazione con le autorità, della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto e della reiterazione e diffusione dei comportamenti illeciti).
Va dunque escluso che il novellato art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007 abbia introdotto un'ipotesi aggravata di illecito amministrativo non contemplata dal previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. cit., giacché quest'ultimo (a seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) già prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 5.000,00 € e 30.000,00 €, da determinare in
3 concreto sulla base dei criteri generali contenuti nell'art. 11 della legge n. 689 del 1981 (e quindi in primo luogo in base alla gravità della violazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono il primo motivo di appello dev'essere respinto, non potendo trovare applicazione nel caso di specie la disciplina sanzionatoria contenuta nel novellato art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, essendosi in presenza di una pluralità di violazioni connotate da profili di gravità (avuto riguardo alla tipologia dei clienti - società estere aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata e/o a regime antiriciclaggio non equivalente – e al valore delle operazioni di compravendita).
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto corretta l'applicazione della sanzione nella misura massima prevista dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza tenere conto della natura dell'illecito commesso dal notaio e dei criteri che regolano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 231 del
2007.
Come si evince dal verbale di contestazione della Guardia di Finanza e dal provvedimento sanzionatorio impugnato, la sanzione di 30.000,00 € è stata irrogata perché il notaio ha violato gli obblighi di adeguata verifica con riferimento a tre Parte_1 operazioni di compravendita di natanti, in relazione alle quali l'incolpato ha omesso di individuare e identificare i titolari effettivi delle società clienti e/o di identificare il loro legale rappresentante (obbligo da ritenersi riferito non soltanto ai clienti di cui il notaio ha autenticato la firma, ma a tutti coloro nel cui interesse il notaio ha gestito fiduciariamente il denaro utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita).
Nell'irrogare la sanzione nella misura del massimo edittale previsto dal previgente art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, l'Amministrazione ha “considerato il carattere non isolato delle infrazioni e il rilevante grado di colpevolezza riscontrabile in relazione agli elementi di gravità sopra evidenziati, nel contesto di un livello di rischio oggettivamente elevato” (pag. 10 del provvedimento impugnato).
L'Amministrazione non ha in alcun modo valorizzato gli ulteriori criteri previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007 ai fini della determinazione della sanzione, e in particolare non ha tenuto conto del fatto che:
a) il trasgressore è una persona fisica;
b) nella condotta del notaio non sono ravvisabili gli estremi del dolo, ma una certa superficialità nell'individuazione dei titolari effettivi coinvolti in ciascuna operazione di compravendita;
c) la violazione non ha arrecato vantaggi o evitato perdite al trasgressore;
d) non è ravvisabile alcun pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione;
e) il notaio – come riconosciuto nel verbale di contestazione redatto dalla Pt_1
Guardia di Finanza – “ha collaborato pienamente in tutte le fasi del controllo”;
f) non risulta che il notaio avesse commesso altre violazioni degli obblighi cui è tenuto il professionista ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007.
4 Tali elementi consentono di escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione nella misura del massimo edittale di 30.000,00 €, e inducono a rideterminare la sanzione nella misura di 10.000,00 €, con conseguente accoglimento in parte qua del secondo motivo di appello.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, dovendosi porre la restante metà a carico del notaio (soccombente sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità per l'illecito contestatogli).
L'appellante va dunque condannato a rifondere al Controparte_1 le spese del giudizio nella seguente misura:
[...]
1) 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado, in cui l'Amministrazione si è difesa per mezzo di propri funzionari (art. 65, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007);
2) 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Compensi così determinati tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo della sanzione effettivamente irrogabile all'incolpato) e della riduzione del 20% dei compensi spettanti per il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 152-bis c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 3325/2022, ridetermina nella misura di 10.000,00 € la sanzione amministrativa pecuniaria da porre a carico dell'appellante;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico dell'appellante e condannando a pagare in favore Parte_1 del la somma di 2.000,00 € per compensi oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e la somma di 2.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI
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