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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1274/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maurizio Voce
attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo P.IVA_2
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ; CP_2 P.IVA_3
convenuta contumace
Il Giudice
scaduto il termine del 28.1.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 29.1.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maurizio Voce
attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo P.IVA_2
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ; CP_2 P.IVA_3
convenuta contumace
OGGETTO
Usucapione di immobile
CONCLUSIONI
Le conclusioni sono state formulate dalla sola parte attrice con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 2. Venendo alla presente controversia, la società attrice agisce per il riconoscimento dell'usucapione in proprio favore di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Cutro (KR), catastalmente identificato al foglio 22, particella 190 (come meglio precisato in atti), di proprietà della CP_2
sul quale risultano iscritte due ipoteche legali, rispettivamente in favore di Controparte_1
e di (già , quest'ultima
[...] Controparte_3 Controparte_4
successivamente cancellata e fusa con Controparte_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
quale, non contestando nel merito la domanda, ha chiesto dichiararsi la carenza della propria legittimazione passiva.
Istruita con produzione documentale e prova testimoniale, la causa è stata decisa ex artt. 281-sexies e
127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., in quanto non costituitasi in giudizio, pur regolarmente citata.
Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , atteso che, come noto, nel giudizio avente ad oggetto Controparte_1
l'usucapione di beni immobili (quale è quello di specie) è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale
- risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione; né varrebbe, in generale, obiettare che detti creditori potrebbero trovare tutela nel rimedio impugnatorio previsto dall'art. 404 c. 1 c.p.c., giacché tale opposizione serve, per l'appunto, a denunciare le ipotesi di violazioni del litisconsorzio necessario (Cass. n. 29325/2019).
4. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Occorre premettere che l'art. 1158 c.c., nel disciplinare l'usucapione ordinaria, dispone che “la proprietà di beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per vent'anni”.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrarsi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento concretizza ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem, in particolare, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale vantato e lo manifesti con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sul cespite.
4 Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve, quindi, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e dunque, tra l'altro, del corpus ma anche dell'animus (cfr. Cass. n. 9325/2011; conf. Cass.
975/2000).
Il possesso continuativo ed ininterrotto, per il tempo necessario a far maturare l'usucapione, deve tradursi in un possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del possesso altrui, la cui prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(cfr. Cass. n. 9325/2001; conf. n. 6382/1999).
Più precisamente, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 2043/2015).
Ai fini dell'usucapione, poi, occorre che il possesso non via viziato da violenza (Cass. n. 17881/2013)
e che non sia clandestino ex art. 1163 c.c. e tale requisito va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere ad un'apprezzabile cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore (cfr. Cass.
n. 17881/2013).
In generale, un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di
Appello di Napoli, n. 2663/2018). Il disinteresse "formale", in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse "sostanziale" e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo agli attori.
4.1. Orbene, nel caso di specie, la fondatezza della domanda di usucapione formulata risulta provata dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, in base alla quale deve affermarsi che il possesso del bene per cui è causa è avvenuto in modo esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi (cfr. verb. d'ud. 11.6.2024), della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, unite alle restanti risultanze documentali ed all'assenza di qualsivoglia elemento probatorio contrario valgono a ritenere dimostrato il possesso
5 ultraventennale, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dell'immobile meglio descritto in citazione da parte della società attrice.
Il fondamento della domanda trae, altresì, conforto dalla mancata costituzione della proprietaria convenuta e dalla mancata contestazione nel merito da parte della convenuta costituita
[...]
sicché deve ritenersi che gli enti convenuti, con il loro comportamento, Controparte_1
abbiano dimostrato di non avere alcun interesse a contrastare la domanda.
Pertanto, tale contegno può, sotto tale profilo, costituire se non altro un indice rivelatore della loro indifferenza rispetto al tempo e al modo di realizzazione della pretesa attorea (cfr. Cass. 11.2.77, n.
611).
Al riguardo, la condivisibile giurisprudenza, pur escludendo effetti automatici, precisa come anche la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice, desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2 (nello stesso senso Cass., 20.2.2006, n. 3601 secondo cui: "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda… costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione” (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301).
Si è, quindi, verificata in favore dell'attrice la fattispecie di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
5. Va, poi, precisato che l'usucapione ventennale in virtù della quale l'attrice ha acquisito a titolo originario la proprietà sull'immobile de quo è maturata prima dell'iscrizione sullo stesso delle due ipoteche legali, della cui trascrizione è ad oggi la titolare l' Controparte_1
come emerge per tabulas.
Orbene, il Tribunale rammenta che con la pronuncia n. 8792 del 28.6.2000 (confermata, tra le altre, da Cass. n. 15698 del 18.9.2012) la Suprema Corte ha affermato che: “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa)”.
Del resto, avendo l'usucapione natura di acquisto a titolo originario, ciò comporta la costituzione in capo all'avente causa di un diritto di proprietà su un bene libero da pesi e vincoli, con inopponibilità delle iscrizioni ipotecarie e del pignoramento qui in discorrere.
Ed invero, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate nei confronti del precedente proprietario,
6 anche se non ancora perente e tale effetto estintivo si verifica per via dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (così Cass., n. 8792 cit.).
Ne consegue che, una volta compiutosi il periodo richiesto dalla legge per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui.
Governando il caso di specie alla luce dei superiori principi giurisprudenziali, questo giudice deve ordinare la cancellazione delle formalità attualmente insistenti sull'immobile di causa.
Conclusivamente, va riconosciuta la proprietà, acquistata per usucapione dall'odierna attrice, sul bene oggetto di causa, con conseguente estinzione delle ipoteche su di esso gravanti quale effetto automatico in sede di trascrizione.
6. Le spese processuali vanno compensate in ragione dell'atteggiamento di non opposizione tenuto dai contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara, ad ogni effetto di legge, la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa;
b) AUTORIZZA la competente Conservatoria dei Registri immobiliari ad eseguire la trascrizione di quanto statuito sub a) ed il competente Ufficio erariale alle volture di accatastamento, con esonero da loro responsabilità;
c) ORDINA la cancellazione delle seguenti iscrizioni e trascrizioni con esonero del Conservatore da ogni responsabilità: ipoteca legale di data 18.4.2007 n. 553 di formalità a favore di Controparte_4
(ora contro ipoteca legale di data
[...] Controparte_1 CP_2
8.3.2022 n. 102 di formalità a favore di contro Controparte_1 CP_2
[...]
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Crotone, il 29.1.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1274/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maurizio Voce
attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo P.IVA_2
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ; CP_2 P.IVA_3
convenuta contumace
Il Giudice
scaduto il termine del 28.1.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 29.1.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2022 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maurizio Voce
attrice
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo P.IVA_2
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ; CP_2 P.IVA_3
convenuta contumace
OGGETTO
Usucapione di immobile
CONCLUSIONI
Le conclusioni sono state formulate dalla sola parte attrice con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 2. Venendo alla presente controversia, la società attrice agisce per il riconoscimento dell'usucapione in proprio favore di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Cutro (KR), catastalmente identificato al foglio 22, particella 190 (come meglio precisato in atti), di proprietà della CP_2
sul quale risultano iscritte due ipoteche legali, rispettivamente in favore di Controparte_1
e di (già , quest'ultima
[...] Controparte_3 Controparte_4
successivamente cancellata e fusa con Controparte_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
quale, non contestando nel merito la domanda, ha chiesto dichiararsi la carenza della propria legittimazione passiva.
Istruita con produzione documentale e prova testimoniale, la causa è stata decisa ex artt. 281-sexies e
127-ter c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., in quanto non costituitasi in giudizio, pur regolarmente citata.
Ancora preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , atteso che, come noto, nel giudizio avente ad oggetto Controparte_1
l'usucapione di beni immobili (quale è quello di specie) è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale
- risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione; né varrebbe, in generale, obiettare che detti creditori potrebbero trovare tutela nel rimedio impugnatorio previsto dall'art. 404 c. 1 c.p.c., giacché tale opposizione serve, per l'appunto, a denunciare le ipotesi di violazioni del litisconsorzio necessario (Cass. n. 29325/2019).
4. Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Occorre premettere che l'art. 1158 c.c., nel disciplinare l'usucapione ordinaria, dispone che “la proprietà di beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per vent'anni”.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrarsi per il tempo stabilito dalla legge e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento concretizza ordinariamente la sua signoria sul bene.
Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem, in particolare, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale vantato e lo manifesti con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sul cespite.
4 Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve, quindi, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e dunque, tra l'altro, del corpus ma anche dell'animus (cfr. Cass. n. 9325/2011; conf. Cass.
975/2000).
Il possesso continuativo ed ininterrotto, per il tempo necessario a far maturare l'usucapione, deve tradursi in un possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del possesso altrui, la cui prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(cfr. Cass. n. 9325/2001; conf. n. 6382/1999).
Più precisamente, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 2043/2015).
Ai fini dell'usucapione, poi, occorre che il possesso non via viziato da violenza (Cass. n. 17881/2013)
e che non sia clandestino ex art. 1163 c.c. e tale requisito va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere ad un'apprezzabile cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore (cfr. Cass.
n. 17881/2013).
In generale, un indizio siffatto può rinvenirsi nella inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Corte di
Appello di Napoli, n. 2663/2018). Il disinteresse "formale", in altri termini, costituisce chiaro indizio di disinteresse "sostanziale" e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo agli attori.
4.1. Orbene, nel caso di specie, la fondatezza della domanda di usucapione formulata risulta provata dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, in base alla quale deve affermarsi che il possesso del bene per cui è causa è avvenuto in modo esclusivo ed inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi (cfr. verb. d'ud. 11.6.2024), della cui attendibilità e credibilità non v'è motivo di dubitare, unite alle restanti risultanze documentali ed all'assenza di qualsivoglia elemento probatorio contrario valgono a ritenere dimostrato il possesso
5 ultraventennale, pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dell'immobile meglio descritto in citazione da parte della società attrice.
Il fondamento della domanda trae, altresì, conforto dalla mancata costituzione della proprietaria convenuta e dalla mancata contestazione nel merito da parte della convenuta costituita
[...]
sicché deve ritenersi che gli enti convenuti, con il loro comportamento, Controparte_1
abbiano dimostrato di non avere alcun interesse a contrastare la domanda.
Pertanto, tale contegno può, sotto tale profilo, costituire se non altro un indice rivelatore della loro indifferenza rispetto al tempo e al modo di realizzazione della pretesa attorea (cfr. Cass. 11.2.77, n.
611).
Al riguardo, la condivisibile giurisprudenza, pur escludendo effetti automatici, precisa come anche la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice, desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2 (nello stesso senso Cass., 20.2.2006, n. 3601 secondo cui: "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda… costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione” (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301).
Si è, quindi, verificata in favore dell'attrice la fattispecie di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
5. Va, poi, precisato che l'usucapione ventennale in virtù della quale l'attrice ha acquisito a titolo originario la proprietà sull'immobile de quo è maturata prima dell'iscrizione sullo stesso delle due ipoteche legali, della cui trascrizione è ad oggi la titolare l' Controparte_1
come emerge per tabulas.
Orbene, il Tribunale rammenta che con la pronuncia n. 8792 del 28.6.2000 (confermata, tra le altre, da Cass. n. 15698 del 18.9.2012) la Suprema Corte ha affermato che: “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa)”.
Del resto, avendo l'usucapione natura di acquisto a titolo originario, ciò comporta la costituzione in capo all'avente causa di un diritto di proprietà su un bene libero da pesi e vincoli, con inopponibilità delle iscrizioni ipotecarie e del pignoramento qui in discorrere.
Ed invero, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate nei confronti del precedente proprietario,
6 anche se non ancora perente e tale effetto estintivo si verifica per via dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (così Cass., n. 8792 cit.).
Ne consegue che, una volta compiutosi il periodo richiesto dalla legge per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui.
Governando il caso di specie alla luce dei superiori principi giurisprudenziali, questo giudice deve ordinare la cancellazione delle formalità attualmente insistenti sull'immobile di causa.
Conclusivamente, va riconosciuta la proprietà, acquistata per usucapione dall'odierna attrice, sul bene oggetto di causa, con conseguente estinzione delle ipoteche su di esso gravanti quale effetto automatico in sede di trascrizione.
6. Le spese processuali vanno compensate in ragione dell'atteggiamento di non opposizione tenuto dai contraddittori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara, ad ogni effetto di legge, la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa;
b) AUTORIZZA la competente Conservatoria dei Registri immobiliari ad eseguire la trascrizione di quanto statuito sub a) ed il competente Ufficio erariale alle volture di accatastamento, con esonero da loro responsabilità;
c) ORDINA la cancellazione delle seguenti iscrizioni e trascrizioni con esonero del Conservatore da ogni responsabilità: ipoteca legale di data 18.4.2007 n. 553 di formalità a favore di Controparte_4
(ora contro ipoteca legale di data
[...] Controparte_1 CP_2
8.3.2022 n. 102 di formalità a favore di contro Controparte_1 CP_2
[...]
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Crotone, il 29.1.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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