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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_2 C.F._2
PRANDATO CLAUDIA e ZERBINATI LAURA, presso il cui studio in Mede,
Corso Vittorio Veneto n. 64 sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._3
Avv. COLLI FRANCO e POGLIANI IVANA presso il cui studio in Mortara, via
Roma n. 33 sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 569/2024, pubblicata il 25/03/2024, in materia di “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 569/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Spinelli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4236/2022, depositata in cancelleria in data
25.03.2024, accogliere le seguenti conclusioni: "accogliere l'opposizione all'esecuzione presentata dagli odierni attori, previo accertamento dell'inesistenza di un obbligo di fare previsto dal titolo, con la conseguente invalidazione degli atti esecutivi compiuti e, per l'effetto, condannare il signor al ripristino dello stato dei luoghi siccome esistenti ante esecuzione e CP_1
condannare quest'ultimo alla ripetizione in favore dei signori Parte_3
della somma di Euro 16.864,56 a titolo di spese di esecuzione, versata
[...]
in favore del creditore procedente in data 28.07.2023, in adempimento al decreto di liquidazione del GE del 21.07.2023".
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 569/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata il
[...]
25.3.2024;
- in parziale riforma della suddetta sentenza:
IN VIA PRINICPALE: accertata l'assenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e/o comunque la tardività di detta iscrizione a ruolo, dichiararlo improcedibile per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: confermare la sentenza respingendo l'opposizione per i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 13 IN OGNI CASO: condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di causa del primo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie.
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA
e 15% spese forfettarie, ai sensi dell'art. 91, I comma, primo periodo c.p.c., sia della somma aggiuntiva equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c. attesa la condotta processuale assunta dai Sig.ri Parte_1
e . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 978/2020, pubblicata in data 15 ottobre
2020, per la parte che qui rileva, così statuiva:
“1. accerta e dichiara che il vano scala annesso al locale deposito censito al
NCEU del Comune di San Giorgio Lomellina al foglio 23, mappale 1822, categoria C/2, Classe U, nei limiti specificati nella parte motiva è di proprietà esclusiva di e ordina a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
il suo rilascio e/o consegna;
[...]
2. accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2
proprietari per intervenuta usucapione dell'area sottoscala posta sotto al vano di cui al punto 1”.
Con atto di precetto notificato in data 1/12/2020 intimava ai Controparte_1
signori e di rilasciare il vano scala “eseguendo i lavori Parte_1 Pt_2
necessari a tale rilascio, e precisamente di adottare le misure idonee al ripristino della scala che conduce al secondo piano della proprietà e alla CP_1
riapertura della porta d'accesso…..”.
Assumeva il che, “al fine di rilasciare/consegnare il vano scala si debba CP_1
preliminarmente procedere con la costruzione della scala nel locale ove prima si trovava e da dove è stata illegittimamente rimossa dai sig.ri . Parte_4
( cfr. pag. 2 atto di precetto).
Precisava che inizialmente vi era una porta che si apriva sul vano scala da dove partiva una scala che portava al secondo piano dell'immobile di proprietà CP_1 pagina 3 di 13 che i signori avevano chiuso la porta d'accesso e rimosso la Controparte_3
scala, acquisendo alla loro proprietà l'intero vano.
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato in data 16/12/2020 il Sig. CP_1
chiedeva al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pavia di “individuare le modalità per l'esecuzione del predetto obbligo di fare, e quindi ordinare preventivamente le attività da porre in essere, a cura e spese dei Sig.ri Parte_3
per rendere effettivo e attuale il diritto di consegna/rilascio
[...]
riconosciuto nella parte motiva del giudicato, designando l'ufficiale giudiziario
e le persone che vi debbono provvedere”.
I Sigg. e con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 4 Parte_1 Pt_2
marzo 2021, proponevano opposizione, domandando al GE, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/improcedibilità del ricorso per carenza di titolo, in via preliminare subordinata, la sospensione della procedura esecutiva sussistendo gravi motivi come elencati nel ricorso e, nel merito, il rigetto delle domande svolte dal ricorrente.
Nello specifico, gli opponenti eccepivano l'inesistenza di un obbligo di fare indicato nel titolo esecutivo, secondariamente evidenziavano di aver adempiuto, prima dell'instaurazione della procedura esecutiva per cui è causa, all'obbligo di consegna/rilascio del vano di proprietà del mediante apertura di un varco CP_1
sulla proprietà avversaria tale da consentire l'accesso al vano e con la costituzione di un atrio in cui collocare una scala a pioli per le ispezioni.
All'udienza del 10.03.2021 il Giudice dell'Esecuzione, vista l'opposizione ex art. 615 c.p.c., concedeva ai Sigg. termine per la notifica del Controparte_3
ricorso e rinviava la causa all'udienza del 3 febbraio 2021, successivamente rinviata al 26.04.2021.
A tale udienza, il Giudice dell'Esecuzione, disponeva un'integrazione documentale, rinviando all'udienza del 18.5.2021 che non veniva celebrata a causa di un guasto al computer del GE.
pagina 4 di 13 Alla successiva udienza dell'1/7/2021, il G.E., ritenuto di dover eseguire un accertamento tecnico descrittivo dello stato dei luoghi, nominava un CTU al quale, all'udienza dell'8 luglio 2021, conferiva incarico volto a redigere “ una perizia descrittiva dei luoghi a mezzo della quale si descrivano esattamente i volumi del locale in questione, quindi: quelli globali quelli delimitati dalla parte qui resistente ( e quelli restituiti alla parte procedente , Parte_1 CP_1
rappresenti graficamente le ipotesi di collocazione di una scala all'interno del locale in questione anche secondo le ipotesi avanzate dai consulenti di parte” e rinviava per l'esame della perizia all'udienza del 15.11.2021, ove riservava ogni decisione in merito al progetto presentato dal CTU.
Con decreto emesso fuori udienza in data 7/12/2021, il GE disponeva ulteriore integrazione documentale.
Con decreto dell' 8.4.2022 il GE, stante la necessità di procedere con l'esecuzione delle opere come progettate dal CTU nella sua relazione tecnica, determinava le modalità con cui eseguire l'obbligo di fare, dettando specifiche disposizioni in ordine al progetto da eseguirsi e, ritenuta la necessità di sentire le parti per valutare la loro disponibilità ad adempiere spontaneamente all'esecuzione, fissava udienza al 16 maggio 2022 ex art. 485 c.p.c.
A tale udienza, i Sigg. insistevano nell'accoglimento delle Controparte_3
proprie domande, tra cui la sospensione dell'esecuzione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per carenza di titolo.
Il Giudice dell'Esecuzione, sentite le parti, confermava la realizzazione del progetto elaborato dall'Arch. rigettando le loro istanze. Persona_1
Avverso detto provvedimento i signori proponevano reclamo Controparte_3
che, discusso all'udienza del 6.7.2022, veniva dichiarato inammissibile.
Con atto di citazione del 23 settembre 2022 i signori Controparte_3
introducevano il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
pagina 5 di 13 Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2022, si costituiva il sig. che CP_1
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio di merito in quanto introdotto nonostante l'omessa concessione del termine per avviare tale fase da parte del Giudice dell'Esecuzione e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 13 gennaio 2023, parte attrice, contestando tutto quanto dedotto dal dava atto che il G.E. in data 11 dicembre 2022 aveva assegnato alla CP_1
parte opponente termine per introdurre il giudizio di merito sino al 15.03.2023 ed essendo, quindi, tale termine non ancora spirato, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda svolta dal convenuto e, in via cautelare, chiedeva disporsi la sospensione delle opere ordinate dal G.E. fino al compimento del giudizio di merito. In via riconvenzionale, chiedeva, in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, la condanna del al ripristino dello stato CP_1
dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 569/2024, pubblicata in data 25/3/2024 il Tribunale di Pavia, dopo aver rilevato “come fosse difficile dare attuazione a quanto stabilito nella sentenza n. 978/2020 senza che ciò comporti una compromissione dei legittimi diritti delle parti”, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite e precisando che, come da dichiarazione resa all'udienza del 21 marzo 2023, la scala era stata edificata.
Nello specifico ha affermato che “tale soluzione appare, a parere del CTU designato arch. l'unica soluzione fattibile per accedere al vano 1, Per_1
sebbene questo comporti di fatto una riduzione delle volumetrie usucapite dai ricorrenti per ovvi motivi e porti quindi a snaturare di fatto quanto statuito nella sentenza che stabilisce l'intervenuta usucapione del vano al piano terra in capo ai signori e e riconosce tuttavia l'esclusiva proprietà del vano Parte_1 Pt_2
sito al piano 1 in capo al signor . CP_1
Il Tribunale ha concluso pertanto “auspicando una composizione bonaria delle questioni insorte a seguito dell'attuazione della sentenza n. 978/2020 che definisce il contenzioso tra le parti, ma alimenta nuovi problemi di
pagina 6 di 13 interpretazione e ritenuto che solo il G.E. possa stabilire i criteri di esecuzione della predetta sentenza n. 978/2020 respinge[va] l'opposizione, ma compensa[va] le spese di lite”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori e ha Parte_1 Pt_2
resistito che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_1
appello incidentale.
All'udienza del 19 novembre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 13 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori hanno interposto appello, affidando il gravame a due Controparte_3
motivi di censura.
Con il primo, rubricato “violazione di legge ( art. 474,612 c.p.c., 1032, 1051 e
2643 c.c)”, gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia valutato sia la carenza di titolo (l'obbligo di fare o non fare) che legittima l'azione esecutiva, sia l'assenza di ambedue i requisiti richiesti, vale a dire l'esatta perimetrazione dell'ordine e un'attività materiale che il debitore dovrebbe compiere per adempiere il proprio obbligo di fare o di non fare.
Lamentano poi che, nel caso di specie, in sede esecutiva, si sia realizzata una riattribuzione delle volumetrie accertate come usucapite nel giudizio di merito ed una costituzione di servitù coattiva di passaggio ad aggravio del fondo Parte_3
conseguenti alla costruzione della scala nel volume da questi ultimi
[...]
usucapito.
Evidenziano infatti che, a seguito della costruzione del manufatto, si siano ritrovati a possedere mq. 2,94 in luogo dei mq. 5,84 mq. già posseduti, come pagina 7 di 13 attestato dalla relazione finale lavori scala, e che, quindi, sia stata costituita in modo del tutto illegale una servitù coattiva di passaggio.
Da ultimo evidenziano che vi sia stata violazione anche degli artt. 2643 e 2651 cc in merito alla trascrizione del titolo di proprietà.
Con il secondo motivo, rubricato “carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità”, gli appellanti lamentano l'assoluta mancanza di argomenti giustificativi a supporto della decisione assunta dal Tribunale.
Evidenziano, infatti, che il Tribunale abbia ritenuto legittima la scala non perché realizzata in virtù di un valido titolo, ma per il mero fatto che non vi erano altre soluzioni per il per accedere al suo vano. CP_1
Con appello incidentale, il signor lamenta che il Tribunale non si sia CP_1
pronunciato in ordine all'eccezione di improcedibilità del giudizio di merito da lui sollevata in primo grado.
Fa presente che alla data di introduzione del giudizio di merito da parte dei signori
(settembre 2022) non erano stati concessi dal G.E. i termini Parte_3
per avviare la fase di merito, termini che venivano invece concessi solo in data 11 dicembre 2022, a seguito dello scioglimento della riserva assunta in data 19 luglio
2022; afferma che in quella sede il G.E. aveva concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 15 marzo 2023.
Assume che, pur potendo l'attore iscrivere la causa a ruolo, anche in caso di mancata concessione del termine da parte del G.E., e pur potendo l'attore iscrivere la causa a ruolo anche in caso di mancata istanza al G.E. ex art. 289 c.p.c. per la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, nel caso di specie, il giudizio era stato introdotto tardivamente in quanto avviato oltre il termine semestrale decorrente dal 1/7/2021, data in cui il G.E. aveva dato incarico al CTU, nulla disponendo in ordine al termine per l'introduzione del giudizio di merito e in ordine all'istanza di sospensione.
pagina 8 di 13 Sostiene, quindi, il che il giudizio di merito avrebbe dovuto essere CP_1
promosso entro l'1.1.2022 e che, invece, essendo stato avviato solo nel settembre
2022 avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
Ritiene la Corte che per motivi logici debba essere preliminarmente esaminato il primo motivo dell'appello incidentale del CP_1
Il motivo non può essere accolto.
Ed, infatti, la questione risulta superata, avendo il GE, con ordinanza dell'11.12.2022, concesso i termini per l'introduzione del giudizio di merito, rilevando, peraltro che “la data alla quale dovevano concedersi i termini per
l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione svolta dall'esecutato
è quella dell'8 aprile 2022 e pertanto alla data dell'udienza di assunzione della riserva il termine per la concessione ex art. 289 c.p.c. non era ancora spirato”.
Tale ordinanza non risulta essere stata impugnata.
Consegue, quindi, che poiché il giudizio di merito è stato introdotto nel settembre
2022 e, quindi, entro il termine fissato dal G.E., l'eccezione di improcedibilità del giudizio di merito non può essere accolta.
Fondato risulta, invece, l'appello proposto dai signori Controparte_3
Giova preliminarmente ricordare che con la procedura esecutiva di cui agli artt.
612 e ss c.p.c. si attuano gli obblighi positivi di fare (art. 2921 c.c.) nonché quelli originariamente consistenti in divieto di fare (art. 2933 c.c.) che, in conseguenza della violazione di tale divieto, si siano trasformati nell'obbligo positivo di distruggere ciò che sia stato realizzato contravvenendo all'originario obbligo di fare.
Il limite dell'utilizzabilità della procedura non è dato dalla natura del rapporto da cui trae origine l'obbligo di fare o di non fare, rapporto che può essere di origine negoziale ovvero inerire ad un diritto reale ed anche ad un diritto della personalità, ma dall'oggettiva possibilità di esecuzione forzata, atteso che questa avviene contro la volontà del debitore.
pagina 9 di 13 Si segnala poi la necessità che il diritto portato ad esecuzione sia “liquido” e cioè che sia sufficientemente individuata la prestazione da compiersi.
Nel caso di specie, occorre prendere le mosse dal titolo posto a fondamento dell'esecuzione forzata di cui all'art. 612 c.p.c. e cioè la sentenza del Tribunale di
Pavia n. 978/2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020 che, per la parte che qui rileva, così statuiva:
“accerta e dichiara che il vano scala annesso al locale deposito censito al NCEU del Comune di San Giorgio Lomellina al foglio 23, mappale 1822, categoria C/2,
Classe U, nei limiti specificati nella parte motiva è di proprietà esclusiva di
e ordina a e il suo Controparte_1 Parte_1 Parte_2
rilascio e/o consegna”.
Orbene, come correttamente affermato dagli appellanti, il titolo esecutivo azionato accerta che il vano scala annesso al locale deposito censito al NCEU del
Comune di San Giorgio di Lomellina al fg. 23, mapp. 1822 Cat. C2 U, è di proprietà esclusiva di “nei limiti specificati nella parte motiva” Controparte_1
e “ordina a e il suo rilascio e/o Parte_1 Parte_2
consegna”.
E nella parte motiva il Tribunale, richiamando la CTU eseguita in quella sede, precisa che “la domanda di parte attrice deve essere accolta limitatamente alla parte del vano scala rappresentata dal volume descritto alla pag. 8 della CTU e rappresentata nella fotografia 6 alla stessa allegata” (cfr. pag. 7 sentenza).
Con riferimento poi alle proprietà, la sentenza accerta e dichiara che i signori hanno acquisito per usucapione il volume a piano terra accessibile dalla Parte_1
proprietà – delle dimensioni di ml. 3,16 x 0,83 ed altezza ml Parte_1 Pt_2
2,63, visibile sulle fotografie n. 1, 2, 3 (volume di 6,98 mc), mentre il signor risulta proprietario non già di tutto il vano scala terra-cielo, ma solamente CP_1
del vano sito al piano 1°, “inaccessibile e visibile da una piccola apertura aggettante sulla pubblica via Zanetti (fotografia n. 5 allegato 42 CTU) da cui si
pagina 10 di 13 può riscontrare uno spazio al rustico di altezza modesta ma non rilevabile
(fotografia n. 6 allegato 42 CTU)”( CTU pag. 7 pagg.7-8).
La sentenza, dunque, si limita a individuare chiaramente quanto riconosciuto in proprietà del sig. richiamando non solo l'esatto punto della CTU ove il CP_1
bene viene descritto, ma anche la fotografia precisa che lo raffigura.
L'interclusione del vano sito al primo piano, quello riconosciuto di proprietà del era fatto noto ed incontestato, ma nessuna questione relativa alla sua CP_1
accessibilità è stata introdotta in sede petitoria.
La sentenza qui azionata non contiene, quindi, alcun obbligo di fare o non fare attuabile mediante esecuzione ex art. 612 c.p.c., bensì solo una condanna alla consegna e/o rilascio, attuabile mediante la procedura di cui agli artt. 605 e ss.
c.p.c., della piccola porzione di vano di proprietà del CP_1
E' poi pacifico che tale rilascio sia stato spontaneamente adempiuto dai Sigg. in data 30 novembre 2020, mediante apertura di un vano Controparte_3
accessibile dalla proprietà avversaria al fine di consentire al l'accesso al CP_1
vano.
Alcuna condanna, peraltro neppure domandata, al ripristino dello status quo ante
è prevista nel titolo esecutivo, con la conseguenza che tutti gli atti esecutivi compiuti, non essendo previsti nel titolo, devono ritenersi invalidi.
Consegue, quindi, che, l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
e deve essere accolta, stante l'inesistenza di un
[...] Parte_2
obbligo di fare previsto dal titolo, e il signor deve essere CP_1
conseguentemente condannato al ripristino dello stato dei luoghi siccome esistenti ante esecuzione.
Il signor deve poi essere condannato alla restituzione in favore dei signori CP_1
della somma di euro 16.864,56 a titolo di spese di esecuzione, Parte_3
pacificamente versata in data 28.07.2023, in adempimento al decreto di liquidazione del G.E. del 21 luglio 2023.
Ogni altra questione rimane assorbita.
pagina 11 di 13 SPESE
Quanto alle spese di lite, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, atteso l'esito complessivo della lite e la soccombenza di le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno poste a suo carico Controparte_1
ed in favore dei signori in via tra loro solidale. Parte_3
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile- complessità media) e in applicazione dei parametri medi in complessivi €. 10.860,00 per compensi, di cui €. 2.127,00 per la fase di studio, €.1.416,00 per la fase introduttiva, €. 3.738,00 per la fase istruttoria ed €. 3.579,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile- complessità media) e in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €. 10.313,00 per compensi, di cui €. 2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 1.843,00 per la fase di trattazione ed €. 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Vanno, invece, rigettate le domande del di condanna dei CP_1 Parte_3
al risarcimento del danno ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c., stante
[...]
l'accoglimento del loro appello.
pagina 12 di 13 Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_1
569/2024 pubblicata in data 25.03.2024 così provvede, in sua totale riforma:
1) accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e Parte_1
, stante l'inesistenza di un obbligo di fare previsto dal Pt_2 Parte_2
titolo e, per l'effetto, dichiara invalidi gli atti esecutivi compiuti;
2) condanna il al ripristino dello stato dei luoghi siccome Controparte_1
esistenti ante esecuzione, nonchè alla restituzione in favore dei signori della somma di euro 16.864,56 a titolo di spese di Controparte_3
esecuzione;
3) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4) condanna a pagare in favore dei signori Controparte_1 Parte_1
e , in via tra loro solidale, le spese di lite che
[...] Parte_2
si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi €.10.860,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €.10.313,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
5) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso, in Milano il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. Parte_2 C.F._2
PRANDATO CLAUDIA e ZERBINATI LAURA, presso il cui studio in Mede,
Corso Vittorio Veneto n. 64 sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._3
Avv. COLLI FRANCO e POGLIANI IVANA presso il cui studio in Mortara, via
Roma n. 33 sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 569/2024, pubblicata il 25/03/2024, in materia di “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 569/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Spinelli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4236/2022, depositata in cancelleria in data
25.03.2024, accogliere le seguenti conclusioni: "accogliere l'opposizione all'esecuzione presentata dagli odierni attori, previo accertamento dell'inesistenza di un obbligo di fare previsto dal titolo, con la conseguente invalidazione degli atti esecutivi compiuti e, per l'effetto, condannare il signor al ripristino dello stato dei luoghi siccome esistenti ante esecuzione e CP_1
condannare quest'ultimo alla ripetizione in favore dei signori Parte_3
della somma di Euro 16.864,56 a titolo di spese di esecuzione, versata
[...]
in favore del creditore procedente in data 28.07.2023, in adempimento al decreto di liquidazione del GE del 21.07.2023".
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 569/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata il
[...]
25.3.2024;
- in parziale riforma della suddetta sentenza:
IN VIA PRINICPALE: accertata l'assenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado e/o comunque la tardività di detta iscrizione a ruolo, dichiararlo improcedibile per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: confermare la sentenza respingendo l'opposizione per i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 13 IN OGNI CASO: condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi di causa del primo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie.
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA
e 15% spese forfettarie, ai sensi dell'art. 91, I comma, primo periodo c.p.c., sia della somma aggiuntiva equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, I e III comma c.p.c. attesa la condotta processuale assunta dai Sig.ri Parte_1
e . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 978/2020, pubblicata in data 15 ottobre
2020, per la parte che qui rileva, così statuiva:
“1. accerta e dichiara che il vano scala annesso al locale deposito censito al
NCEU del Comune di San Giorgio Lomellina al foglio 23, mappale 1822, categoria C/2, Classe U, nei limiti specificati nella parte motiva è di proprietà esclusiva di e ordina a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
il suo rilascio e/o consegna;
[...]
2. accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2
proprietari per intervenuta usucapione dell'area sottoscala posta sotto al vano di cui al punto 1”.
Con atto di precetto notificato in data 1/12/2020 intimava ai Controparte_1
signori e di rilasciare il vano scala “eseguendo i lavori Parte_1 Pt_2
necessari a tale rilascio, e precisamente di adottare le misure idonee al ripristino della scala che conduce al secondo piano della proprietà e alla CP_1
riapertura della porta d'accesso…..”.
Assumeva il che, “al fine di rilasciare/consegnare il vano scala si debba CP_1
preliminarmente procedere con la costruzione della scala nel locale ove prima si trovava e da dove è stata illegittimamente rimossa dai sig.ri . Parte_4
( cfr. pag. 2 atto di precetto).
Precisava che inizialmente vi era una porta che si apriva sul vano scala da dove partiva una scala che portava al secondo piano dell'immobile di proprietà CP_1 pagina 3 di 13 che i signori avevano chiuso la porta d'accesso e rimosso la Controparte_3
scala, acquisendo alla loro proprietà l'intero vano.
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato in data 16/12/2020 il Sig. CP_1
chiedeva al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pavia di “individuare le modalità per l'esecuzione del predetto obbligo di fare, e quindi ordinare preventivamente le attività da porre in essere, a cura e spese dei Sig.ri Parte_3
per rendere effettivo e attuale il diritto di consegna/rilascio
[...]
riconosciuto nella parte motiva del giudicato, designando l'ufficiale giudiziario
e le persone che vi debbono provvedere”.
I Sigg. e con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 4 Parte_1 Pt_2
marzo 2021, proponevano opposizione, domandando al GE, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e/improcedibilità del ricorso per carenza di titolo, in via preliminare subordinata, la sospensione della procedura esecutiva sussistendo gravi motivi come elencati nel ricorso e, nel merito, il rigetto delle domande svolte dal ricorrente.
Nello specifico, gli opponenti eccepivano l'inesistenza di un obbligo di fare indicato nel titolo esecutivo, secondariamente evidenziavano di aver adempiuto, prima dell'instaurazione della procedura esecutiva per cui è causa, all'obbligo di consegna/rilascio del vano di proprietà del mediante apertura di un varco CP_1
sulla proprietà avversaria tale da consentire l'accesso al vano e con la costituzione di un atrio in cui collocare una scala a pioli per le ispezioni.
All'udienza del 10.03.2021 il Giudice dell'Esecuzione, vista l'opposizione ex art. 615 c.p.c., concedeva ai Sigg. termine per la notifica del Controparte_3
ricorso e rinviava la causa all'udienza del 3 febbraio 2021, successivamente rinviata al 26.04.2021.
A tale udienza, il Giudice dell'Esecuzione, disponeva un'integrazione documentale, rinviando all'udienza del 18.5.2021 che non veniva celebrata a causa di un guasto al computer del GE.
pagina 4 di 13 Alla successiva udienza dell'1/7/2021, il G.E., ritenuto di dover eseguire un accertamento tecnico descrittivo dello stato dei luoghi, nominava un CTU al quale, all'udienza dell'8 luglio 2021, conferiva incarico volto a redigere “ una perizia descrittiva dei luoghi a mezzo della quale si descrivano esattamente i volumi del locale in questione, quindi: quelli globali quelli delimitati dalla parte qui resistente ( e quelli restituiti alla parte procedente , Parte_1 CP_1
rappresenti graficamente le ipotesi di collocazione di una scala all'interno del locale in questione anche secondo le ipotesi avanzate dai consulenti di parte” e rinviava per l'esame della perizia all'udienza del 15.11.2021, ove riservava ogni decisione in merito al progetto presentato dal CTU.
Con decreto emesso fuori udienza in data 7/12/2021, il GE disponeva ulteriore integrazione documentale.
Con decreto dell' 8.4.2022 il GE, stante la necessità di procedere con l'esecuzione delle opere come progettate dal CTU nella sua relazione tecnica, determinava le modalità con cui eseguire l'obbligo di fare, dettando specifiche disposizioni in ordine al progetto da eseguirsi e, ritenuta la necessità di sentire le parti per valutare la loro disponibilità ad adempiere spontaneamente all'esecuzione, fissava udienza al 16 maggio 2022 ex art. 485 c.p.c.
A tale udienza, i Sigg. insistevano nell'accoglimento delle Controparte_3
proprie domande, tra cui la sospensione dell'esecuzione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 612 c.p.c. per carenza di titolo.
Il Giudice dell'Esecuzione, sentite le parti, confermava la realizzazione del progetto elaborato dall'Arch. rigettando le loro istanze. Persona_1
Avverso detto provvedimento i signori proponevano reclamo Controparte_3
che, discusso all'udienza del 6.7.2022, veniva dichiarato inammissibile.
Con atto di citazione del 23 settembre 2022 i signori Controparte_3
introducevano il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. al fine di sentire accogliere le conclusioni rassegnate con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
pagina 5 di 13 Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2022, si costituiva il sig. che CP_1
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio di merito in quanto introdotto nonostante l'omessa concessione del termine per avviare tale fase da parte del Giudice dell'Esecuzione e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza del 13 gennaio 2023, parte attrice, contestando tutto quanto dedotto dal dava atto che il G.E. in data 11 dicembre 2022 aveva assegnato alla CP_1
parte opponente termine per introdurre il giudizio di merito sino al 15.03.2023 ed essendo, quindi, tale termine non ancora spirato, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda svolta dal convenuto e, in via cautelare, chiedeva disporsi la sospensione delle opere ordinate dal G.E. fino al compimento del giudizio di merito. In via riconvenzionale, chiedeva, in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, la condanna del al ripristino dello stato CP_1
dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 569/2024, pubblicata in data 25/3/2024 il Tribunale di Pavia, dopo aver rilevato “come fosse difficile dare attuazione a quanto stabilito nella sentenza n. 978/2020 senza che ciò comporti una compromissione dei legittimi diritti delle parti”, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite e precisando che, come da dichiarazione resa all'udienza del 21 marzo 2023, la scala era stata edificata.
Nello specifico ha affermato che “tale soluzione appare, a parere del CTU designato arch. l'unica soluzione fattibile per accedere al vano 1, Per_1
sebbene questo comporti di fatto una riduzione delle volumetrie usucapite dai ricorrenti per ovvi motivi e porti quindi a snaturare di fatto quanto statuito nella sentenza che stabilisce l'intervenuta usucapione del vano al piano terra in capo ai signori e e riconosce tuttavia l'esclusiva proprietà del vano Parte_1 Pt_2
sito al piano 1 in capo al signor . CP_1
Il Tribunale ha concluso pertanto “auspicando una composizione bonaria delle questioni insorte a seguito dell'attuazione della sentenza n. 978/2020 che definisce il contenzioso tra le parti, ma alimenta nuovi problemi di
pagina 6 di 13 interpretazione e ritenuto che solo il G.E. possa stabilire i criteri di esecuzione della predetta sentenza n. 978/2020 respinge[va] l'opposizione, ma compensa[va] le spese di lite”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori e ha Parte_1 Pt_2
resistito che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto Controparte_1
appello incidentale.
All'udienza del 19 novembre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 13 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 13 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori hanno interposto appello, affidando il gravame a due Controparte_3
motivi di censura.
Con il primo, rubricato “violazione di legge ( art. 474,612 c.p.c., 1032, 1051 e
2643 c.c)”, gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia valutato sia la carenza di titolo (l'obbligo di fare o non fare) che legittima l'azione esecutiva, sia l'assenza di ambedue i requisiti richiesti, vale a dire l'esatta perimetrazione dell'ordine e un'attività materiale che il debitore dovrebbe compiere per adempiere il proprio obbligo di fare o di non fare.
Lamentano poi che, nel caso di specie, in sede esecutiva, si sia realizzata una riattribuzione delle volumetrie accertate come usucapite nel giudizio di merito ed una costituzione di servitù coattiva di passaggio ad aggravio del fondo Parte_3
conseguenti alla costruzione della scala nel volume da questi ultimi
[...]
usucapito.
Evidenziano infatti che, a seguito della costruzione del manufatto, si siano ritrovati a possedere mq. 2,94 in luogo dei mq. 5,84 mq. già posseduti, come pagina 7 di 13 attestato dalla relazione finale lavori scala, e che, quindi, sia stata costituita in modo del tutto illegale una servitù coattiva di passaggio.
Da ultimo evidenziano che vi sia stata violazione anche degli artt. 2643 e 2651 cc in merito alla trascrizione del titolo di proprietà.
Con il secondo motivo, rubricato “carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità”, gli appellanti lamentano l'assoluta mancanza di argomenti giustificativi a supporto della decisione assunta dal Tribunale.
Evidenziano, infatti, che il Tribunale abbia ritenuto legittima la scala non perché realizzata in virtù di un valido titolo, ma per il mero fatto che non vi erano altre soluzioni per il per accedere al suo vano. CP_1
Con appello incidentale, il signor lamenta che il Tribunale non si sia CP_1
pronunciato in ordine all'eccezione di improcedibilità del giudizio di merito da lui sollevata in primo grado.
Fa presente che alla data di introduzione del giudizio di merito da parte dei signori
(settembre 2022) non erano stati concessi dal G.E. i termini Parte_3
per avviare la fase di merito, termini che venivano invece concessi solo in data 11 dicembre 2022, a seguito dello scioglimento della riserva assunta in data 19 luglio
2022; afferma che in quella sede il G.E. aveva concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 15 marzo 2023.
Assume che, pur potendo l'attore iscrivere la causa a ruolo, anche in caso di mancata concessione del termine da parte del G.E., e pur potendo l'attore iscrivere la causa a ruolo anche in caso di mancata istanza al G.E. ex art. 289 c.p.c. per la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, nel caso di specie, il giudizio era stato introdotto tardivamente in quanto avviato oltre il termine semestrale decorrente dal 1/7/2021, data in cui il G.E. aveva dato incarico al CTU, nulla disponendo in ordine al termine per l'introduzione del giudizio di merito e in ordine all'istanza di sospensione.
pagina 8 di 13 Sostiene, quindi, il che il giudizio di merito avrebbe dovuto essere CP_1
promosso entro l'1.1.2022 e che, invece, essendo stato avviato solo nel settembre
2022 avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
Ritiene la Corte che per motivi logici debba essere preliminarmente esaminato il primo motivo dell'appello incidentale del CP_1
Il motivo non può essere accolto.
Ed, infatti, la questione risulta superata, avendo il GE, con ordinanza dell'11.12.2022, concesso i termini per l'introduzione del giudizio di merito, rilevando, peraltro che “la data alla quale dovevano concedersi i termini per
l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione svolta dall'esecutato
è quella dell'8 aprile 2022 e pertanto alla data dell'udienza di assunzione della riserva il termine per la concessione ex art. 289 c.p.c. non era ancora spirato”.
Tale ordinanza non risulta essere stata impugnata.
Consegue, quindi, che poiché il giudizio di merito è stato introdotto nel settembre
2022 e, quindi, entro il termine fissato dal G.E., l'eccezione di improcedibilità del giudizio di merito non può essere accolta.
Fondato risulta, invece, l'appello proposto dai signori Controparte_3
Giova preliminarmente ricordare che con la procedura esecutiva di cui agli artt.
612 e ss c.p.c. si attuano gli obblighi positivi di fare (art. 2921 c.c.) nonché quelli originariamente consistenti in divieto di fare (art. 2933 c.c.) che, in conseguenza della violazione di tale divieto, si siano trasformati nell'obbligo positivo di distruggere ciò che sia stato realizzato contravvenendo all'originario obbligo di fare.
Il limite dell'utilizzabilità della procedura non è dato dalla natura del rapporto da cui trae origine l'obbligo di fare o di non fare, rapporto che può essere di origine negoziale ovvero inerire ad un diritto reale ed anche ad un diritto della personalità, ma dall'oggettiva possibilità di esecuzione forzata, atteso che questa avviene contro la volontà del debitore.
pagina 9 di 13 Si segnala poi la necessità che il diritto portato ad esecuzione sia “liquido” e cioè che sia sufficientemente individuata la prestazione da compiersi.
Nel caso di specie, occorre prendere le mosse dal titolo posto a fondamento dell'esecuzione forzata di cui all'art. 612 c.p.c. e cioè la sentenza del Tribunale di
Pavia n. 978/2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020 che, per la parte che qui rileva, così statuiva:
“accerta e dichiara che il vano scala annesso al locale deposito censito al NCEU del Comune di San Giorgio Lomellina al foglio 23, mappale 1822, categoria C/2,
Classe U, nei limiti specificati nella parte motiva è di proprietà esclusiva di
e ordina a e il suo Controparte_1 Parte_1 Parte_2
rilascio e/o consegna”.
Orbene, come correttamente affermato dagli appellanti, il titolo esecutivo azionato accerta che il vano scala annesso al locale deposito censito al NCEU del
Comune di San Giorgio di Lomellina al fg. 23, mapp. 1822 Cat. C2 U, è di proprietà esclusiva di “nei limiti specificati nella parte motiva” Controparte_1
e “ordina a e il suo rilascio e/o Parte_1 Parte_2
consegna”.
E nella parte motiva il Tribunale, richiamando la CTU eseguita in quella sede, precisa che “la domanda di parte attrice deve essere accolta limitatamente alla parte del vano scala rappresentata dal volume descritto alla pag. 8 della CTU e rappresentata nella fotografia 6 alla stessa allegata” (cfr. pag. 7 sentenza).
Con riferimento poi alle proprietà, la sentenza accerta e dichiara che i signori hanno acquisito per usucapione il volume a piano terra accessibile dalla Parte_1
proprietà – delle dimensioni di ml. 3,16 x 0,83 ed altezza ml Parte_1 Pt_2
2,63, visibile sulle fotografie n. 1, 2, 3 (volume di 6,98 mc), mentre il signor risulta proprietario non già di tutto il vano scala terra-cielo, ma solamente CP_1
del vano sito al piano 1°, “inaccessibile e visibile da una piccola apertura aggettante sulla pubblica via Zanetti (fotografia n. 5 allegato 42 CTU) da cui si
pagina 10 di 13 può riscontrare uno spazio al rustico di altezza modesta ma non rilevabile
(fotografia n. 6 allegato 42 CTU)”( CTU pag. 7 pagg.7-8).
La sentenza, dunque, si limita a individuare chiaramente quanto riconosciuto in proprietà del sig. richiamando non solo l'esatto punto della CTU ove il CP_1
bene viene descritto, ma anche la fotografia precisa che lo raffigura.
L'interclusione del vano sito al primo piano, quello riconosciuto di proprietà del era fatto noto ed incontestato, ma nessuna questione relativa alla sua CP_1
accessibilità è stata introdotta in sede petitoria.
La sentenza qui azionata non contiene, quindi, alcun obbligo di fare o non fare attuabile mediante esecuzione ex art. 612 c.p.c., bensì solo una condanna alla consegna e/o rilascio, attuabile mediante la procedura di cui agli artt. 605 e ss.
c.p.c., della piccola porzione di vano di proprietà del CP_1
E' poi pacifico che tale rilascio sia stato spontaneamente adempiuto dai Sigg. in data 30 novembre 2020, mediante apertura di un vano Controparte_3
accessibile dalla proprietà avversaria al fine di consentire al l'accesso al CP_1
vano.
Alcuna condanna, peraltro neppure domandata, al ripristino dello status quo ante
è prevista nel titolo esecutivo, con la conseguenza che tutti gli atti esecutivi compiuti, non essendo previsti nel titolo, devono ritenersi invalidi.
Consegue, quindi, che, l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
e deve essere accolta, stante l'inesistenza di un
[...] Parte_2
obbligo di fare previsto dal titolo, e il signor deve essere CP_1
conseguentemente condannato al ripristino dello stato dei luoghi siccome esistenti ante esecuzione.
Il signor deve poi essere condannato alla restituzione in favore dei signori CP_1
della somma di euro 16.864,56 a titolo di spese di esecuzione, Parte_3
pacificamente versata in data 28.07.2023, in adempimento al decreto di liquidazione del G.E. del 21 luglio 2023.
Ogni altra questione rimane assorbita.
pagina 11 di 13 SPESE
Quanto alle spese di lite, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Nel caso di specie, atteso l'esito complessivo della lite e la soccombenza di le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno poste a suo carico Controparte_1
ed in favore dei signori in via tra loro solidale. Parte_3
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile- complessità media) e in applicazione dei parametri medi in complessivi €. 10.860,00 per compensi, di cui €. 2.127,00 per la fase di studio, €.1.416,00 per la fase introduttiva, €. 3.738,00 per la fase istruttoria ed €. 3.579,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile- complessità media) e in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €. 10.313,00 per compensi, di cui €. 2.518,00 per la fase di studio, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 1.843,00 per la fase di trattazione ed €. 4.287,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Vanno, invece, rigettate le domande del di condanna dei CP_1 Parte_3
al risarcimento del danno ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c., stante
[...]
l'accoglimento del loro appello.
pagina 12 di 13 Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_1
569/2024 pubblicata in data 25.03.2024 così provvede, in sua totale riforma:
1) accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da e Parte_1
, stante l'inesistenza di un obbligo di fare previsto dal Pt_2 Parte_2
titolo e, per l'effetto, dichiara invalidi gli atti esecutivi compiuti;
2) condanna il al ripristino dello stato dei luoghi siccome Controparte_1
esistenti ante esecuzione, nonchè alla restituzione in favore dei signori della somma di euro 16.864,56 a titolo di spese di Controparte_3
esecuzione;
3) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
4) condanna a pagare in favore dei signori Controparte_1 Parte_1
e , in via tra loro solidale, le spese di lite che
[...] Parte_2
si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi €.10.860,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €.10.313,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
5) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso, in Milano il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Laura Sara Tragni
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