Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1545
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Sentenza 11 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi sull'appello proposto da una parte avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, ha esaminato una controversia originata da una domanda di usucapione di un immobile, promossa dall'appellante nei confronti della proprietaria e proseguita in seguito al decesso della prima, con contestuale domanda riconvenzionale di indennità per occupazione sine titulo avanzata dalla proprietaria. L'appellante lamentava il mancato riconoscimento dell'inequivocità del possesso e la conseguente erronea richiesta di prova dell'interversione del possesso, sostenendo di aver avuto il possesso fin dall'origine o, in subordine, di averlo provato a seguito dell'allontanamento del convivente. L'appellante contestava altresì il carattere simulato degli atti di compravendita intervenuti sull'immobile e chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori già rigettati in primo grado. La proprietaria appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. In merito alla domanda di usucapione, ha ribadito il principio consolidato della Cassazione secondo cui il convivente, al pari del coniuge del conduttore, non può vantare una posizione più forte della mera detenzione qualificata e, ai fini dell'usucapione, deve dimostrare un atto di interversione del possesso ex art. 1141 c.c., consistente in una manifestazione esteriore rivolta contro il possessore, dalla quale si desuma la cessazione dell'esercizio del potere di fatto in nome altrui e l'inizio dell'esercizio in nome proprio. La Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito tale prova, limitandosi a dedurre l'allontanamento del convivente, senza dimostrare la sostituzione dell'animus detinendi con l'animus rem sibi habendi. È stata altresì dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, in quanto non reiterata specificamente in appello, e comunque ritenuti ininfluenti ai fini della prova dell'interversione. L'appello è stato respinto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali in favore dell'appellata e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1545
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 1545
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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