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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 1867/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour n° 160, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv.Patrizio Cherchi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
, elett.te domiciliata in Roma Via Vitaliano n°19, presso lo Studio CP_1
Legale dell' Avv. Mauro Livi che la rappresenta e difende come da procura in atti - Appellata –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 250/2022,
R.G. n. 376/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tivoli n. 250/2022, che - a definizione del giudizio RG n. 376/2019 promosso dalla stessa nei confronti di e di , ed CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto la domanda di usucapione dell'immobile sito in Guidonia
Montecelio, località Colleverde, via Monte Bianco 17, piano 4 Scala C Int. 18, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 1153 sub. 21, nonchè la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €50.000,00 quale indennità di occupazione sine titulo - aveva respinto la domanda attorea e la domanda riconvenzionale condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “In via istruttoria, ammettere le prove testimoniali come dedotte ed articolate in
pag. 2/7 primo grado in sede di memoria ex art. 182 comma 6 n. 2; - Nel merito, dichiarare verificata in favore dell'attrice l'usucapione dell'immobile sito in
Guidonia Montecelio, località Colleverde, via Monte Bianco 17, piano 4 Scala C
Int. 18, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 1153 sub. 21.
Ordinare altresì al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero di responsabilità; - Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado. - In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, ed in riforma della pronuncia di primo grado nella parte relativa alle spese, condannare alla refusione delle spese CP_1 relative alla domanda riconvenzionale in tale sede rigettata”.
Si costituiva l' appellata così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma CP_1
Corte D'Appello di Roma rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 250/2022 resa dinnanzi al Tribunale civile di Roma nel procedimento con R.g.n. 376/2019 pubblicata in data 21/02/2022. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione dell'appartamento ubicato in Guidonia Montecelio, località Colleverde, via Monte Bianco 17, piano
4 Scala C Int. 18, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 1153 sub. 21, proposta da (e proseguita, a seguito del decesso in corso di causa, Per_1 dalla figlia di lei nei confronti della proprietaria Parte_2 dell'immobile , che proponeva domanda riconvenzionale di CP_1 pagamento della somma di €50.000,00 quale indennità di occupazione sine titulo dell'immobile de quo e chiamava in causa il , Controparte_2 presso il quale aveva acceso il mutuo ipotecario per l'acquisto del cespite in oggetto.
pag. 3/7 Il giudicante di prime cure respingeva sia la domanda attorea - attesa la mancata dimostrazione della necessaria interversione del possesso ad opera dell'attrice (che assumeva di aver abitato l'immobile in qualità di convivente di
) – sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del Persona_2 danno per l'importo di €50.000,00 quale indennità di occupazione sine titulo - mancando la prova del pregiudizio ricevuto.
Lamenta l'appellante nei motivi di gravame il “mancato riconoscimento della inequivocità del possesso” e la conseguente non necessità dell'interversio possessionis , poiché il giudicante di primo grado avrebbe errato nel richiedere la prova dell'interversione, non essendo quest'ultima necessaria nella specie, a detta dell'appellante, poiché la stessa avrebbe avuto ab origine il possesso dell'appartamento; assume altresì l'appellante di aver in ogni caso dimostrato l'interversione del possesso a seguito dell'allontanamento del convivente dall'appartamento, dal quale sarebbe stato dapprima riammesso e poi allontanato definitivamente.
Le doglianze sono prive di pregio e vanno respinte.
L'orientamento granitico della Corte Suprema stabilisce che: “Il coniuge del conduttore, è titolare di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione, al pari del convivente "more uxorio", degli eredi, dei parenti e degli affini, abitualmente conviventi con il locatario (l. 27 luglio 1978 n. 392, art. 6, come riscritto da C. cost. n. 404 del 1938), di talché, nei confronti del proprietario, non può vantare una situazione soggettiva attiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore titolare, per cui, per potere essere giuridicamente significativa ai fini dell'usucapione, la sua condotta deve concretarsi in un atto di interversione ex art. 1141 c.c., che non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente
pag. 4/7 "animus detinendi" dell'“animus rem sibi habendi" (Cassazione civile sez. III,
21/11/2011, n.24456).
Nella fattispecie in esame, la stessa attrice deduce di aver abitato l'immobile in qualità di convivente di , che successivamente si Persona_2 allontanava dall'appartamento in quanto detenuto presso Casa circondariale, preferendo poi trascorrere il periodo di detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre.
Dal riesame degli atti di causa, la Corte rileva che la parte onerata non ha allegato e dimostrato di aver posto in essere quella manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, non essendo all'uopo sufficiente dimostrare l'allontanamento del convivente dall' appartamento di residenza comune ma necessitando la prova della sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'“animus rem sibi habendi".
Da ciò consegue che l'odierna appellante, in assenza di prova di interversio possessionis, è sempre rimasta detentrice qualificata dell'appartamento di cui chiede l'usucapione, come correttamente rilevato dal giudicante di primo grado, con motivazione corretta ed immune da censura.
Neppure coglie nel segno l'ultimo motivo di gravame circa “il carattere simulato degli atti di compravendita” dell'immobile oggetto della domanda intervenuti nel corso degli anni (nel 2006 vende l'appartamento de Persona_2 quo a , che lo aliena nel 2010 a , il quale Controparte_3 Persona_3 lo aliena nel 2010 a ), in quanto, oltre ad essere posto in termini CP_1 estremamente generici, non rileva in alcun modo ai fini della dimostrazione del possesso utile ad usucapire: piuttosto, in mancanza di accertamento giudiziale di avvenuta simulazione dei predetti atti di compravendita, dagli stessi – allo stato validi ed efficaci – si attesta (relativamente al primo) la volontà del proprietario del bene, , di disporre dello stesso Persona_2 nell'esercizio delle facoltà spettanti al dominus.
pag. 5/7 In merito all'istanza avanzata alla Corte di ammissione dei mezzi istruttori proposti in primo grado e dichiarati inammissibili dal giudicante di prime cure, se ne rileva l'inammissibilità poichè l'appellante non ha reiterato in appello i capitoli di prova di cui chiede l'ammissione, come da principio sancito dalla
Corte Suprema, cui questa Corte aderisce, secondo cui : “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.”( Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16420).
In ogni caso, per completezza espositiva, la Corte rileva - a seguito della lettura dei capitoli di prova contenuti nel fascicolo di primo grado in memoria 183 cpc comma 6 n. 2 – che gli stessi sono stati correttamente ritenuti ininfluenti ai fini della decisione poiché non destinati a fornire la prova richiesta dell'interversione ex art. 1141 c.c. nei termini innanzi precisati.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellata , CP_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti
(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1. Respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Tivoli n. 250/2022;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellata CP_1
, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.946,00, oltre
[...] accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 1867/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 21 novembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour n° 160, Parte_1 presso lo Studio Legale dell' Avv.Patrizio Cherchi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E
, elett.te domiciliata in Roma Via Vitaliano n°19, presso lo Studio CP_1
Legale dell' Avv. Mauro Livi che la rappresenta e difende come da procura in atti - Appellata –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
- Appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 250/2022,
R.G. n. 376/2019
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Tivoli n. 250/2022, che - a definizione del giudizio RG n. 376/2019 promosso dalla stessa nei confronti di e di , ed CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto la domanda di usucapione dell'immobile sito in Guidonia
Montecelio, località Colleverde, via Monte Bianco 17, piano 4 Scala C Int. 18, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 1153 sub. 21, nonchè la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di €50.000,00 quale indennità di occupazione sine titulo - aveva respinto la domanda attorea e la domanda riconvenzionale condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e chiedeva alla Corte di volere, contrariis reiectis, così provvedere: “In via istruttoria, ammettere le prove testimoniali come dedotte ed articolate in
pag. 2/7 primo grado in sede di memoria ex art. 182 comma 6 n. 2; - Nel merito, dichiarare verificata in favore dell'attrice l'usucapione dell'immobile sito in
Guidonia Montecelio, località Colleverde, via Monte Bianco 17, piano 4 Scala C
Int. 18, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 1153 sub. 21.
Ordinare altresì al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero di responsabilità; - Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado. - In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, ed in riforma della pronuncia di primo grado nella parte relativa alle spese, condannare alla refusione delle spese CP_1 relative alla domanda riconvenzionale in tale sede rigettata”.
Si costituiva l' appellata così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma CP_1
Corte D'Appello di Roma rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 250/2022 resa dinnanzi al Tribunale civile di Roma nel procedimento con R.g.n. 376/2019 pubblicata in data 21/02/2022. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione dell'appartamento ubicato in Guidonia Montecelio, località Colleverde, via Monte Bianco 17, piano
4 Scala C Int. 18, censito in Catasto Fabbricati al foglio 3 particella 1153 sub. 21, proposta da (e proseguita, a seguito del decesso in corso di causa, Per_1 dalla figlia di lei nei confronti della proprietaria Parte_2 dell'immobile , che proponeva domanda riconvenzionale di CP_1 pagamento della somma di €50.000,00 quale indennità di occupazione sine titulo dell'immobile de quo e chiamava in causa il , Controparte_2 presso il quale aveva acceso il mutuo ipotecario per l'acquisto del cespite in oggetto.
pag. 3/7 Il giudicante di prime cure respingeva sia la domanda attorea - attesa la mancata dimostrazione della necessaria interversione del possesso ad opera dell'attrice (che assumeva di aver abitato l'immobile in qualità di convivente di
) – sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del Persona_2 danno per l'importo di €50.000,00 quale indennità di occupazione sine titulo - mancando la prova del pregiudizio ricevuto.
Lamenta l'appellante nei motivi di gravame il “mancato riconoscimento della inequivocità del possesso” e la conseguente non necessità dell'interversio possessionis , poiché il giudicante di primo grado avrebbe errato nel richiedere la prova dell'interversione, non essendo quest'ultima necessaria nella specie, a detta dell'appellante, poiché la stessa avrebbe avuto ab origine il possesso dell'appartamento; assume altresì l'appellante di aver in ogni caso dimostrato l'interversione del possesso a seguito dell'allontanamento del convivente dall'appartamento, dal quale sarebbe stato dapprima riammesso e poi allontanato definitivamente.
Le doglianze sono prive di pregio e vanno respinte.
L'orientamento granitico della Corte Suprema stabilisce che: “Il coniuge del conduttore, è titolare di una mera aspettativa alla successione nel contratto di locazione, al pari del convivente "more uxorio", degli eredi, dei parenti e degli affini, abitualmente conviventi con il locatario (l. 27 luglio 1978 n. 392, art. 6, come riscritto da C. cost. n. 404 del 1938), di talché, nei confronti del proprietario, non può vantare una situazione soggettiva attiva più forte della detenzione qualificata spettante al conduttore titolare, per cui, per potere essere giuridicamente significativa ai fini dell'usucapione, la sua condotta deve concretarsi in un atto di interversione ex art. 1141 c.c., che non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente
pag. 4/7 "animus detinendi" dell'“animus rem sibi habendi" (Cassazione civile sez. III,
21/11/2011, n.24456).
Nella fattispecie in esame, la stessa attrice deduce di aver abitato l'immobile in qualità di convivente di , che successivamente si Persona_2 allontanava dall'appartamento in quanto detenuto presso Casa circondariale, preferendo poi trascorrere il periodo di detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre.
Dal riesame degli atti di causa, la Corte rileva che la parte onerata non ha allegato e dimostrato di aver posto in essere quella manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, non essendo all'uopo sufficiente dimostrare l'allontanamento del convivente dall' appartamento di residenza comune ma necessitando la prova della sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'“animus rem sibi habendi".
Da ciò consegue che l'odierna appellante, in assenza di prova di interversio possessionis, è sempre rimasta detentrice qualificata dell'appartamento di cui chiede l'usucapione, come correttamente rilevato dal giudicante di primo grado, con motivazione corretta ed immune da censura.
Neppure coglie nel segno l'ultimo motivo di gravame circa “il carattere simulato degli atti di compravendita” dell'immobile oggetto della domanda intervenuti nel corso degli anni (nel 2006 vende l'appartamento de Persona_2 quo a , che lo aliena nel 2010 a , il quale Controparte_3 Persona_3 lo aliena nel 2010 a ), in quanto, oltre ad essere posto in termini CP_1 estremamente generici, non rileva in alcun modo ai fini della dimostrazione del possesso utile ad usucapire: piuttosto, in mancanza di accertamento giudiziale di avvenuta simulazione dei predetti atti di compravendita, dagli stessi – allo stato validi ed efficaci – si attesta (relativamente al primo) la volontà del proprietario del bene, , di disporre dello stesso Persona_2 nell'esercizio delle facoltà spettanti al dominus.
pag. 5/7 In merito all'istanza avanzata alla Corte di ammissione dei mezzi istruttori proposti in primo grado e dichiarati inammissibili dal giudicante di prime cure, se ne rileva l'inammissibilità poichè l'appellante non ha reiterato in appello i capitoli di prova di cui chiede l'ammissione, come da principio sancito dalla
Corte Suprema, cui questa Corte aderisce, secondo cui : “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.”( Cassazione civile sez. III, 09/06/2023, n.16420).
In ogni caso, per completezza espositiva, la Corte rileva - a seguito della lettura dei capitoli di prova contenuti nel fascicolo di primo grado in memoria 183 cpc comma 6 n. 2 – che gli stessi sono stati correttamente ritenuti ininfluenti ai fini della decisione poiché non destinati a fornire la prova richiesta dell'interversione ex art. 1141 c.c. nei termini innanzi precisati.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellata , CP_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti
(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1. Respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Tivoli n. 250/2022;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellata CP_1
, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.946,00, oltre
[...] accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 7/7