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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 878 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Domenico Naso) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Cosenza. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pur riconoscendo che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della L. n. 107 del 2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti non di ruolo, ha rigettato il ricorso del
12.4.2022 con cui l'insegnante precaria ha rivendicato il corrispondente Parte_1 beneficio economico del valore di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22, nei quali ha lavorato con contratti a tempo determinato.
Pag. 1 di 3 2. Con sentenza del 17.3.2023, il tribunale ha ritenuto che: a) l'accoglimento della domanda di adempimento formulata dalla ricorrente sia precluso dalla circostanza che il suo rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica è cessato il 30.6.2022 e non possa dunque “ipotizzarsi l'adempimento di alcun obbligo contrattuale in caso di rapporto i cui effetti sono ormai cessati”; b) la residua domanda risarcitoria che in tale caso è esperibile nei confronti dell'amministrazione scolastica non sia stata proposta dalla ricorrente.
3. Quest'ultima propone appello perché, nel richiamare integralmente le
“argomentazioni in punto di diritto rese nel giudizio di primo grado”, addebita al tribunale di aver trascurato che la sua domanda di “assegnazione della carta elettronica” era riferita alle sole annualità scolastiche nelle quali essa ha documentato di aver prestato servizio e non aveva ad oggetto alcuna “forma di risarcimento del danno”, ma era volta alla “assegnazione di una somma di denaro destinata alla continua formazione ed aggiornamento”. Chiede pertanto che, in riforma della gravata sentenza, le si accordi il diritto ad usufruire del beneficio economico “tramite” la predetta carta e si condanni il ministero appellato ad attribuirle il corrispondente “importo nominale pari a € 500 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.000”.
4. Il ministero appellato, benché ritualmente convenuto con atto notificato al domicilio digitale della difesa erariale il 15.10.2023, non si è costituito.
5. Il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento.
7. Il principio di diritto da applicare è quello fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, sopravvenuta nel corso di questo grado del giudizio, secondo cui, nel caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio rivendicato dall'appellante, che spetta anche ai docenti precari con incarico annuale o con incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche, l'adempimento in forma specifica, ossia l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, può essere rivendicato solo dai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema scolastico, mentre quelli che ne sono usciti possono solo chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita del beneficio.
Pag. 2 di 3 8. Sennonché, nel caso di specie:
a) non è stato dedotto, né è stato documentato (neppure con le note di discussione) che, al momento della pronuncia impugnata, la ricorrente fosse interna al sistema scolastico o che lo sia attualmente. Della sua immissione in ruolo o della permanenza del suo nominativo nelle graduatorie dei supplenti non si rinviene alcuna allegazione negli atti di causa. E il difetto di allegazione preclude l'esercizio dei poteri istruttori officiosi1;
b) è pacifico che essa non abbia proposto alcuna domanda risarcitoria, avendo esplicitamente ribadito, anche in questo grado del giudizio, che la sua rivendicazione ha ad oggetto il rilascio della carta docenti per un valore corrispondente a quello che non le
è stato accordato negli anni per cui è causa.
9. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
11. L'esito del gravame impone di dare atto che ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 13/9/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 506/2023, pubblicata in data 17/3/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: “I poteri istruttori del giudice … si devono collocare a valle … quale momento integrativo di fatti già allegati …”. È di altro autore la notazione secondo cui “Il limite principale (all'esercizio dei poteri istruttori officiosi) consiste nella previa allegazione dei fatti da indagare a opera dei litiganti”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 878 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Domenico Naso) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello contro sentenza del tribunale di Cosenza. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, rivendicata da insegnante precaria.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, pur riconoscendo che l'accesso alla carta elettronica prevista dall'art. 1, c. 121, della L. n. 107 del 2015 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo spetta anche ai docenti non di ruolo, ha rigettato il ricorso del
12.4.2022 con cui l'insegnante precaria ha rivendicato il corrispondente Parte_1 beneficio economico del valore di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/21 e
2021/22, nei quali ha lavorato con contratti a tempo determinato.
Pag. 1 di 3 2. Con sentenza del 17.3.2023, il tribunale ha ritenuto che: a) l'accoglimento della domanda di adempimento formulata dalla ricorrente sia precluso dalla circostanza che il suo rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica è cessato il 30.6.2022 e non possa dunque “ipotizzarsi l'adempimento di alcun obbligo contrattuale in caso di rapporto i cui effetti sono ormai cessati”; b) la residua domanda risarcitoria che in tale caso è esperibile nei confronti dell'amministrazione scolastica non sia stata proposta dalla ricorrente.
3. Quest'ultima propone appello perché, nel richiamare integralmente le
“argomentazioni in punto di diritto rese nel giudizio di primo grado”, addebita al tribunale di aver trascurato che la sua domanda di “assegnazione della carta elettronica” era riferita alle sole annualità scolastiche nelle quali essa ha documentato di aver prestato servizio e non aveva ad oggetto alcuna “forma di risarcimento del danno”, ma era volta alla “assegnazione di una somma di denaro destinata alla continua formazione ed aggiornamento”. Chiede pertanto che, in riforma della gravata sentenza, le si accordi il diritto ad usufruire del beneficio economico “tramite” la predetta carta e si condanni il ministero appellato ad attribuirle il corrispondente “importo nominale pari a € 500 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 1.000”.
4. Il ministero appellato, benché ritualmente convenuto con atto notificato al domicilio digitale della difesa erariale il 15.10.2023, non si è costituito.
5. Il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello non merita accoglimento.
7. Il principio di diritto da applicare è quello fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, sopravvenuta nel corso di questo grado del giudizio, secondo cui, nel caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio rivendicato dall'appellante, che spetta anche ai docenti precari con incarico annuale o con incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche, l'adempimento in forma specifica, ossia l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, può essere rivendicato solo dai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema scolastico, mentre quelli che ne sono usciti possono solo chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita del beneficio.
Pag. 2 di 3 8. Sennonché, nel caso di specie:
a) non è stato dedotto, né è stato documentato (neppure con le note di discussione) che, al momento della pronuncia impugnata, la ricorrente fosse interna al sistema scolastico o che lo sia attualmente. Della sua immissione in ruolo o della permanenza del suo nominativo nelle graduatorie dei supplenti non si rinviene alcuna allegazione negli atti di causa. E il difetto di allegazione preclude l'esercizio dei poteri istruttori officiosi1;
b) è pacifico che essa non abbia proposto alcuna domanda risarcitoria, avendo esplicitamente ribadito, anche in questo grado del giudizio, che la sua rivendicazione ha ad oggetto il rilascio della carta docenti per un valore corrispondente a quello che non le
è stato accordato negli anni per cui è causa.
9. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
10. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
11. L'esito del gravame impone di dare atto che ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 13/9/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 506/2023, pubblicata in data 17/3/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: “I poteri istruttori del giudice … si devono collocare a valle … quale momento integrativo di fatti già allegati …”. È di altro autore la notazione secondo cui “Il limite principale (all'esercizio dei poteri istruttori officiosi) consiste nella previa allegazione dei fatti da indagare a opera dei litiganti”.