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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 960/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da: Parte_1 nato a [...] [...] con il patrocinio dell'avv. LEFOSSE GIANFRANCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
LEFOSSE GIANFRANCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 21/5/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 16/10/2013 e che dalla e Persona_2 rappresentavano che il Tribunalecui unione erano nati i figli Persona_1
di Castrovillari, con provvedimento del 14/5/2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta,
ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, di seguito indicate:
"
1- La casa familiare- La casa di proprietà del
3 padre, ubicata in via Pola 5, con relativi arredi, viene assegnata alla Sig.ra SA
IN. L'accesso alla casa è consentito al
Sig. BI RA previa richiesta alla Sig.ra
IN SA, comunicando orario e motivazione, in modo da rendere meno traumatico alla prole la separazione F2
- assegno unico pari ad € 470,80, già diviso tra i coniugi;
3 - Il sig. BI RA per il mantenimento dei figli corrisponderà ogni primo del mese la somma complessiva di euro 650,00 totali ( €
325,00 a testa per i figli), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) AFFIDAMENTO FIGLI I figli AN BA e
PI AZ vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso il luogo di residenza della madre, sito in Via Pola 5,
Corigliano Rossano. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più
importanti nell'interesse dei figli, relativi
all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte da entrambi genitori, tenuto conto di quelle che sono 1€
capacità, le inclinazioni naturali e 1€
aspirazioni degli stessi;
L'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé
secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di
accordo, con le seguenti modalità: 2 pomeriggi infrasettimanali dalle 17.00 alle 22.00, dal 23
al 27 dicembre dal 30 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entroentro il 30 aprile di ogni anno
(in assenza di accordo, gli ultimi 7 giorni di luglio e gli ultimi 7 giorni di agosto per ogni anno); in occasione delle altre festività
infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore 5) Il sig. RA BI verserà le somme sopra indicate direttamente sul conto della sig.ra
IN SA,
IBAN: [...];
6- SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
- le spese relative alle utenze domestiche a carico dell'assegnataria;
7) Spese Straordinarie
- Il sig. BI RA, terrà a proprio carico il 50% delle spese (
documentate straordinarie ) extra assegno relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e
dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Ardore
(trascritto nel Comune di Corigliano Rossano atto n. 59 Parte II Serie B anno 2013) da
Parte_1 nato a il 13/12/1978 e Controparte_1 nata a [...] il
04/10/1980 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari, 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da: Parte_1 nato a [...] [...] con il patrocinio dell'avv. LEFOSSE GIANFRANCO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
LEFOSSE GIANFRANCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 21/5/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 16/10/2013 e che dalla e Persona_2 rappresentavano che il Tribunalecui unione erano nati i figli Persona_1
di Castrovillari, con provvedimento del 14/5/2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta,
ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, di seguito indicate:
"
1- La casa familiare- La casa di proprietà del
3 padre, ubicata in via Pola 5, con relativi arredi, viene assegnata alla Sig.ra SA
IN. L'accesso alla casa è consentito al
Sig. BI RA previa richiesta alla Sig.ra
IN SA, comunicando orario e motivazione, in modo da rendere meno traumatico alla prole la separazione F2
- assegno unico pari ad € 470,80, già diviso tra i coniugi;
3 - Il sig. BI RA per il mantenimento dei figli corrisponderà ogni primo del mese la somma complessiva di euro 650,00 totali ( €
325,00 a testa per i figli), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) AFFIDAMENTO FIGLI I figli AN BA e
PI AZ vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso il luogo di residenza della madre, sito in Via Pola 5,
Corigliano Rossano. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più
importanti nell'interesse dei figli, relativi
all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte da entrambi genitori, tenuto conto di quelle che sono 1€
capacità, le inclinazioni naturali e 1€
aspirazioni degli stessi;
L'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé
secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di
accordo, con le seguenti modalità: 2 pomeriggi infrasettimanali dalle 17.00 alle 22.00, dal 23
al 27 dicembre dal 30 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entroentro il 30 aprile di ogni anno
(in assenza di accordo, gli ultimi 7 giorni di luglio e gli ultimi 7 giorni di agosto per ogni anno); in occasione delle altre festività
infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore 5) Il sig. RA BI verserà le somme sopra indicate direttamente sul conto della sig.ra
IN SA,
IBAN: [...];
6- SPESE PER UTENZE DOMESTICHE
- le spese relative alle utenze domestiche a carico dell'assegnataria;
7) Spese Straordinarie
- Il sig. BI RA, terrà a proprio carico il 50% delle spese (
documentate straordinarie ) extra assegno relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e
dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Ardore
(trascritto nel Comune di Corigliano Rossano atto n. 59 Parte II Serie B anno 2013) da
Parte_1 nato a il 13/12/1978 e Controparte_1 nata a [...] il
04/10/1980 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari, 28 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento