Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4906 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pala Gatto, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Maurizio Useli, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 27/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 16/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Thun (CH) l'1/10/2004;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 20/03/2014 ed , il Per_1 Per_2
28/01/2016;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
1178/2022 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 9/06/2022;
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Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Thun (CH)
l'1/10/2004 da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Anzio al n. 60, Parte II, Serie C, anno 2004, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) i figli minori sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli e istruirli con costanza e continuità; il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli, per le
2 questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo esclusivamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
b) ed resteranno collocati prevalentemente presso la madre Per_1 Per_2
a EL (LE), con possibilità per il padre di recarsi a EL, presso l'abitazione della IG.ra , a fine settimana alternati dal giovedì alla Pt_1 domenica sera;
il terzo weekend di spettanza del padre sarà la madre a portare i bambini ad Anzio dal padre, dal venerdì alla domenica;
c) per le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con il padre l'ultima settimana di giugno sino al 31 luglio e con la madre il mese di agosto sino alla prima settimana di settembre.
Vigendo sempre l'alternanza. Entrambi i genitori durante il periodo di permanenza dei figli dall'altro, per le vacanze estive, potranno andare a far visita ai figli per un fine settimana con uno o due pernottamenti se la permanenza presso uno dei due genitori si protrae per almeno un mese e potranno sentirli telefonicamente due volte al giorno. Per il periodo estivo sarà la madre ad accompagnare i figli dal padre, sarà quest'ultimo invece che li riaccompagnerà a casa della madre. Durante le vacanze natalizie e pasquali vigerà il principio dell'alternanza a settimane, ovvero per un anno i bambini trascorreranno una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore. A
Pasqua trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre ad anni alterni sempre salvo diversi accordi;
d) il padre verserà alla IG.ra , per il mantenimento dei figli la Pt_1 complessiva somma mensile di euro 500,00 (250,00 cadauno) rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. Sul punto si rinvia alla regolamentazione di cui al Protocollo d'Intesa in materia, sottoscritto dal Tribunale di Lecce, da intendersi quale parte integrante del presente accordo;
e) l'AUU per i figli sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
f) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito ogni bene comune, di aver definito concordemente ogni altro
3 rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo rinveniente dal matrimonio;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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