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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13293/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefano Monasteri;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti Massimiliano Marinelli, Francesco Paolo Rubbio e Roberta Avellone;
- parte resistente –
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Cetti Cinzia CP_2 P.IVA_2
Cascio e Maria Ferraro;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 26/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al pagamento di € 3.971,16, oltre accessori, ed al
[...] risarcimento del danno da liquidarsi in un importo corrispondente al 50% di quanto
1 avrebbe dovuto versare ad in subordine, ha chiesto che la convenuta venga CP_2 condannata al pagamento della somma di € 3.971,16 direttamente al Fondo di previdenza. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, dipendente della resistente dal 12 marzo 2018 al 12 luglio 2023, ha dedotto che a seguito dell'opzione esercitata a maggio 2021 per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Previdenza Aperto di l'ex datrice CP_2 di lavoro eseguiva soltanto dei versamenti parziali (pari a soli € 160,50 a fronte di trattenute complessivamente pari ad € 4.131,66), argomentando circa il proprio diritto non soltanto ad ottenere le somme maturate a titolo di TFR, ma anche al risarcimento del danno conseguente agli omessi versamenti presso il Fondo di Previdenza (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 dicembre 2024 Controparte_1
da un lato, ha riconosciuto la fondatezza della domanda di adempimento nei limiti
[...] della somma di € 3.175,56, mentre, dall'altro lato, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria. La convenuta, infatti, ha riconosciuto il proprio inadempimento a decorrere da ottobre 2021, visto che prima della comunicazione da parte della lavoratrice di iscrizione al fondo di previdenza privato le trattenute sarebbero state versate al Fondo di Tesoreria dell'Inps; per quanto riguarda la pretesa risarcitoria, invece, ne ha contestato la fondatezza, perché il pregiudizio lamentato sarebbe del tutto sfornito di prova (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 gennaio 2025 ha CP_2 manifestato la propria disponibilità a riaprire la posizione previdenziale della al Parte_1 fine di accreditare le somme spettanti alla medesima (cfr. memoria).
Con le note conclusionali del 7 marzo 2025 la oltre a contestare le difese di Parte_1
ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria proposta Controparte_1 nei suoi confronti.
Ciò detto, va esaminata l'unica pretesa rimasta controversa tra le parti, cioè quella riguardante il pagamento delle quote di TFR maturate dalla lavoratrice tra maggio 2021 ed il 12 luglio 2023.
Ora, l'ex datrice di lavoro ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria nei limiti del periodo tra ottobre 2021 e la fine del rapporto di lavoro, per un importo complessivo di € 3.175,56, sostenendo che prima della comunicazione da parte della lavoratrice dell'iscrizione al Fondo Aperto Allianz s.p.a. (avvenuta a settembre 2021) le quote di TFR maturate tra maggio e settembre 2021 sarebbero state devolute al Fondo di Tesoreria dell'Inps per essere poi liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. memoria).
Alla luce del superiore riconoscimento, la pretesa relativa al periodo ottobre 2021 – luglio 2023 va ritenuta senz'altro fondata.
Anche per quanto concerne il periodo precedente (maggio – settembre 2021), tuttavia, la pretesa della ricorrente merita di trovare accoglimento perché la società resistente, gravata
2 del relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver integralmente liquidato il TFR maturato, comprensivo delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria dell'Inps che avrebbe dovuto anticipare ala lavoratrice e successivamente conguagliare (cfr. sul punto gli allegati alle note del 7 marzo 2025 per il carteggio intercorso tra l'ente previdenziale e la lavoratrice, insieme al CUD 2024).
La domanda di parte attrice, dunque, merita di trovare integrale accoglimento, nei limiti, però, della domanda iniziale (cfr. ricorso a fronte della maggior somma richiesta soltanto con le note conclusionali del 7 marzo 2025), con la condanna di CP_1 al pagamento di € 3.971,16, oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
[...]
Tale condanna va disposta in favore della personalmente, in ossequio Parte_1 all'insegnamento giurisprudenziale opportunamente citato dalla lavoratrice con le note conclusionali.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese giudiziali, la Controparte_1 va condannata al rimborso di quelle sostenute dalla ricorrente, che si liquidano come
[...] in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore del procuratore della parte vittoriosa giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso). Tra e le altre parti in causa, invece, appare certamente equo disporre CP_2
l'integrale compensazione delle spese in considerazione della peculiare posizione processuale della prima.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.971,16, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Stefano Controparte_1
Monasteri, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 delle spese di lite di quest'ultima, che liquida in € 1.314,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra e le altre parti CP_2 in causa.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13293/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefano Monasteri;
- parte ricorrente -
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti Massimiliano Marinelli, Francesco Paolo Rubbio e Roberta Avellone;
- parte resistente –
e p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Cetti Cinzia CP_2 P.IVA_2
Cascio e Maria Ferraro;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 26/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2023 ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al pagamento di € 3.971,16, oltre accessori, ed al
[...] risarcimento del danno da liquidarsi in un importo corrispondente al 50% di quanto
1 avrebbe dovuto versare ad in subordine, ha chiesto che la convenuta venga CP_2 condannata al pagamento della somma di € 3.971,16 direttamente al Fondo di previdenza. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, dipendente della resistente dal 12 marzo 2018 al 12 luglio 2023, ha dedotto che a seguito dell'opzione esercitata a maggio 2021 per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Previdenza Aperto di l'ex datrice CP_2 di lavoro eseguiva soltanto dei versamenti parziali (pari a soli € 160,50 a fronte di trattenute complessivamente pari ad € 4.131,66), argomentando circa il proprio diritto non soltanto ad ottenere le somme maturate a titolo di TFR, ma anche al risarcimento del danno conseguente agli omessi versamenti presso il Fondo di Previdenza (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 dicembre 2024 Controparte_1
da un lato, ha riconosciuto la fondatezza della domanda di adempimento nei limiti
[...] della somma di € 3.175,56, mentre, dall'altro lato, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria. La convenuta, infatti, ha riconosciuto il proprio inadempimento a decorrere da ottobre 2021, visto che prima della comunicazione da parte della lavoratrice di iscrizione al fondo di previdenza privato le trattenute sarebbero state versate al Fondo di Tesoreria dell'Inps; per quanto riguarda la pretesa risarcitoria, invece, ne ha contestato la fondatezza, perché il pregiudizio lamentato sarebbe del tutto sfornito di prova (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 gennaio 2025 ha CP_2 manifestato la propria disponibilità a riaprire la posizione previdenziale della al Parte_1 fine di accreditare le somme spettanti alla medesima (cfr. memoria).
Con le note conclusionali del 7 marzo 2025 la oltre a contestare le difese di Parte_1
ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria proposta Controparte_1 nei suoi confronti.
Ciò detto, va esaminata l'unica pretesa rimasta controversa tra le parti, cioè quella riguardante il pagamento delle quote di TFR maturate dalla lavoratrice tra maggio 2021 ed il 12 luglio 2023.
Ora, l'ex datrice di lavoro ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria nei limiti del periodo tra ottobre 2021 e la fine del rapporto di lavoro, per un importo complessivo di € 3.175,56, sostenendo che prima della comunicazione da parte della lavoratrice dell'iscrizione al Fondo Aperto Allianz s.p.a. (avvenuta a settembre 2021) le quote di TFR maturate tra maggio e settembre 2021 sarebbero state devolute al Fondo di Tesoreria dell'Inps per essere poi liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. memoria).
Alla luce del superiore riconoscimento, la pretesa relativa al periodo ottobre 2021 – luglio 2023 va ritenuta senz'altro fondata.
Anche per quanto concerne il periodo precedente (maggio – settembre 2021), tuttavia, la pretesa della ricorrente merita di trovare accoglimento perché la società resistente, gravata
2 del relativo onere probatorio, non ha dimostrato di aver integralmente liquidato il TFR maturato, comprensivo delle quote di competenza del Fondo di Tesoreria dell'Inps che avrebbe dovuto anticipare ala lavoratrice e successivamente conguagliare (cfr. sul punto gli allegati alle note del 7 marzo 2025 per il carteggio intercorso tra l'ente previdenziale e la lavoratrice, insieme al CUD 2024).
La domanda di parte attrice, dunque, merita di trovare integrale accoglimento, nei limiti, però, della domanda iniziale (cfr. ricorso a fronte della maggior somma richiesta soltanto con le note conclusionali del 7 marzo 2025), con la condanna di CP_1 al pagamento di € 3.971,16, oltre accessori nella misura legalmente dovuta.
[...]
Tale condanna va disposta in favore della personalmente, in ossequio Parte_1 all'insegnamento giurisprudenziale opportunamente citato dalla lavoratrice con le note conclusionali.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese giudiziali, la Controparte_1 va condannata al rimborso di quelle sostenute dalla ricorrente, che si liquidano come
[...] in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore del procuratore della parte vittoriosa giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. (cfr. ricorso). Tra e le altre parti in causa, invece, appare certamente equo disporre CP_2
l'integrale compensazione delle spese in considerazione della peculiare posizione processuale della prima.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.971,16, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
condanna al pagamento in favore dell'avv. Stefano Controparte_1
Monasteri, nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 delle spese di lite di quest'ultima, che liquida in € 1.314,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra e le altre parti CP_2 in causa.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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