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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 31/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara Sandini - Presidente dott.ssa Irene Colladet - Giudice dott. Beniamino Margiotta - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 647/2025 promosso dai coniugi:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Roma n. 4/B (c.f. , C.F._1
e
nato il [...] a [...], residente in [...]
Scapacchiò nr. 36 (c.f. ), entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Mina C.F._2
Ombretta Ponticiello del Foro di Belluno, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito concordatario in Pt_1 Pt_2
Rivamonte Agordino in data 06/12/1980 (atto n. 3, parte II, serie A) e che dall'unione coniugale in data 16/03/1981 è nata la figlia in data 22/12/1988 il figlio e in data Per_1 Per_2
26/09/2003 la figlia tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno Per_3 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 15/05/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 04/04/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rivamonte Agordino in data 06/12/1980 (atto n. 3, parte II, serie A) tra nata il [...] a Parte_1
Rivamonte Agordino (BL) e ivi residente in [...] (c.f. e C.F._1 nato il [...] a [...], residente in [...]
Scapacchiò nr. 36 (c.f. ), senza la previsione di condizioni. C.F._2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 26 giugno 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta