TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 20304/2024 promossa da:
c.f. ) con l'avv. GAETANA ROCCIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GAETANA ROCCIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo vorrà, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio.
In ogni caso il figlio starà dal padre nei giorni e negli orari di cui al seguente schema alternato su due settimane da ripetersi:
a) la prima settimana il minore starà dal padre dalle 18:30 del martedì quando il padre lo preleverà dalla madre alle 8:00 del mercoledì quando il padre lo accompagnerà a scuola e dalle 18:30 del giovedì quando il padre lo preleverà dalla madre alle 8:00 del venerdì quando il padre lo accompagnerà a scuola;
b) la seconda settimana il minore starà dal padre dalle 18:30 del mercoledì quando il padre lo preleverà dalla madre sino alle 8:00 del giovedì quando il padre lo accompagnerà a scuola e dalle
18:30 del venerdì quando il padre lo preleverà dalla madre sino alle 21:00 della domenica quando il padre lo accompagnerà dalla madre.
c) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, interamente con la madre e due settimane interamente con il padre, con reciproco nulla osta dei coniugi, per loro stessi e per il minore, al rilascio del passaporto ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio nonché all'espatrio stesso per le vacanze. Al termine di ciascuna settimana di vacanza del minore con un genitore lo schema del collocamento riprenderà secondo le modalità di cui al punto
2) a) e b). Ciascun genitore avrà diritto ad anni alterni di scegliere prioritariamente rispetto all'altro il periodo in cui lo stesso trascorrerà le vacanze estive con il minore, comunicando la scelta all'altro inderogabilmente, a pena di decadenza dalla preferenza, entro il 31 marzo dello stesso anno. Per
l'anno 2025 la scelta prioritaria spetterà al padre.
d) Ad anni alterni il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e il Natale dalla madre e il giorno di Santo
Stefano dal padre, nonché l'ultimo dell'anno dal padre e il giorno successivo dalla madre per poi riprendere l'usuale schema di cui al punto 2), a) e b). Si applica la stessa alternanza per il giorno di
Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo, nonché per le feste comandate. Per l'anno 2024 il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e il Natale dalla madre.
e) La residenza del minore rimarrà fissata in RE, Via Del Santellone, 101. Qualunque variazione dovrà essere preventivamente concordata dai genitori.
3) Il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario all'IBAN IT14 R076 0111 2000 0007 7037 935 entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese. Sarà onere della moglie comunicare tempestivamente al marito il cambio di coordinate bancarie.
4) Ciascun genitore è tenuto a concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore secondo il seguente schema:
I. Spese per la salute a) che non richiedono il preventivo accordo: i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
iv) tickets sanitari;
b) che richiedono il preventivo accordo: i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
II. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
III. Spese per la custodia di prole minorenne -che non richiedono il preventivo accordo: i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
IV. Spese per il divertimento -che richiedono il preventivo accordo: i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze.
Quanto alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta formale senza che quest'ultimo abbia manifestato motivato dissenso per iscritto. Quanto alle altre spese straordinarie entrambi i genitori sono comunque tenuti a concordarle con l'altro. Tutte dette spese devono essere documentate e corrisposte, nella misura stabilita, al genitore che le ha anticipate entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico e le detrazioni per il figlio saranno interamente percepiti dalla madre nella misura del 100% a suo favore. A tal fine, il padre si impegna a comunicare e/o consegnare alla madre, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, le informazioni e/o i documenti necessari per consentirle di acquisire l'assegno unico e/o le detrazioni al 100%.
6) La casa coniugale sita in RE, Via Del Santellone, 101, viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi, il mobilio e le suppellettili, con diritto del marito di asportare i propri effetti personali in essa ancora ricoverati tra cui anche il barbecue. La moglie continuerà altresì a corrispondere in via esclusiva il canone di locazione di cui al contratto di locazione in essere (cfr doc. 4). Il costo delle utenze domestiche, salvo quanto appresso, e di ogni altra spesa/tassa/imposta inerenti all'immobile saranno interamente a carico della moglie. A tal fine la moglie si obbliga ad effettuare entro il
31.10.2024 le volture a proprio nome di tutti i contratti di fornitura. Rimangono a carico del marito nella misura del 100% le spese di telefonia fissa ed internet di casa nonché quelle di telefonia mobile della moglie e del figlio. Il marito entro e non oltre il 30.11.2024 si obbliga a trasferire la residenza altrove contestualmente comunicando alla moglie il nuovo indirizzo e ogni successiva variazione fintanto che il figlio non raggiungerà la maggiore età. A decorrere dall'1.12.2024 la moglie è Per_1 sin d'ora autorizzata a richiedere al Comune la cancellazione del marito dalla residenza famigliare.
7) Ciascun coniuge terrà per sé il conto corrente nonché le attività e le passività connesse al rapporto di cui già è intestatario esclusivo.
8) L'autovettura targa BR299ZW fabbrica/tipo RENAULT C068AE TWINGO in uso esclusivo al marito verrà trasferita inderogabilmente entro il 31.10.2024 in proprietà esclusiva al marito senza alcuna corresponsione in favore della moglie. Le spese/tasse/imposte tutte del passaggio di proprietà saranno sostenute in via esclusiva dal marito con diritto della moglie di ripetere dal marito quanto eventualmente anticipato. Oltre il termine indicato, qualora il passaggio di proprietà non si sia formalizzato, è in facoltà della moglie procedere alla demolizione dell'autovettura. Posto che la suddetta autovettura è in uso esclusivo al marito, eventuali verbali/contravvenzioni/sanzioni/ecc… che dovessero essere notificate alla moglie fino al perfezionamento del passaggio di proprietà saranno ad esclusivo carico del marito con diritto della moglie di ripetere dal marito quanto eventualmente anticipato.
9) I cani E” identificata con numero di microchip 380260160508469 di proprietà della moglie e BY detta identificata con numero di microchip 380260042925429 di proprietà del Per_2
marito rimarranno entrambi definitivamente alla moglie. Il marito si obbliga a sostenere in via esclusiva il pagamento di tutte le spese veterinarie che si rendessero necessarie per (numero Per_2
di microchip nonché a rimborsarle alla moglie immediatamente nel caso le avesse NumeroDiCart_1
anticipate.
10) Il costo del contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso sia per la separazione sia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio così come le spese legali inerenti al presente procedimento cumulativo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico del marito nella misura del 100%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/05/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (atto n. 45, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore, affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
,
RE, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 20304/2024 promossa da:
c.f. ) con l'avv. GAETANA ROCCIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GAETANA ROCCIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che lo vorrà, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio.
In ogni caso il figlio starà dal padre nei giorni e negli orari di cui al seguente schema alternato su due settimane da ripetersi:
a) la prima settimana il minore starà dal padre dalle 18:30 del martedì quando il padre lo preleverà dalla madre alle 8:00 del mercoledì quando il padre lo accompagnerà a scuola e dalle 18:30 del giovedì quando il padre lo preleverà dalla madre alle 8:00 del venerdì quando il padre lo accompagnerà a scuola;
b) la seconda settimana il minore starà dal padre dalle 18:30 del mercoledì quando il padre lo preleverà dalla madre sino alle 8:00 del giovedì quando il padre lo accompagnerà a scuola e dalle
18:30 del venerdì quando il padre lo preleverà dalla madre sino alle 21:00 della domenica quando il padre lo accompagnerà dalla madre.
c) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, interamente con la madre e due settimane interamente con il padre, con reciproco nulla osta dei coniugi, per loro stessi e per il minore, al rilascio del passaporto ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio nonché all'espatrio stesso per le vacanze. Al termine di ciascuna settimana di vacanza del minore con un genitore lo schema del collocamento riprenderà secondo le modalità di cui al punto
2) a) e b). Ciascun genitore avrà diritto ad anni alterni di scegliere prioritariamente rispetto all'altro il periodo in cui lo stesso trascorrerà le vacanze estive con il minore, comunicando la scelta all'altro inderogabilmente, a pena di decadenza dalla preferenza, entro il 31 marzo dello stesso anno. Per
l'anno 2025 la scelta prioritaria spetterà al padre.
d) Ad anni alterni il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e il Natale dalla madre e il giorno di Santo
Stefano dal padre, nonché l'ultimo dell'anno dal padre e il giorno successivo dalla madre per poi riprendere l'usuale schema di cui al punto 2), a) e b). Si applica la stessa alternanza per il giorno di
Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo, nonché per le feste comandate. Per l'anno 2024 il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e il Natale dalla madre.
e) La residenza del minore rimarrà fissata in RE, Via Del Santellone, 101. Qualunque variazione dovrà essere preventivamente concordata dai genitori.
3) Il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT a partire dal mese di ottobre 2025, a mezzo bonifico bancario all'IBAN IT14 R076 0111 2000 0007 7037 935 entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese. Sarà onere della moglie comunicare tempestivamente al marito il cambio di coordinate bancarie.
4) Ciascun genitore è tenuto a concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore secondo il seguente schema:
I. Spese per la salute a) che non richiedono il preventivo accordo: i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
iv) tickets sanitari;
b) che richiedono il preventivo accordo: i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
II. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
III. Spese per la custodia di prole minorenne -che non richiedono il preventivo accordo: i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
IV. Spese per il divertimento -che richiedono il preventivo accordo: i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze.
Quanto alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta formale senza che quest'ultimo abbia manifestato motivato dissenso per iscritto. Quanto alle altre spese straordinarie entrambi i genitori sono comunque tenuti a concordarle con l'altro. Tutte dette spese devono essere documentate e corrisposte, nella misura stabilita, al genitore che le ha anticipate entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato nella richiesta.
5) I coniugi concordano che l'assegno unico e le detrazioni per il figlio saranno interamente percepiti dalla madre nella misura del 100% a suo favore. A tal fine, il padre si impegna a comunicare e/o consegnare alla madre, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, le informazioni e/o i documenti necessari per consentirle di acquisire l'assegno unico e/o le detrazioni al 100%.
6) La casa coniugale sita in RE, Via Del Santellone, 101, viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi, il mobilio e le suppellettili, con diritto del marito di asportare i propri effetti personali in essa ancora ricoverati tra cui anche il barbecue. La moglie continuerà altresì a corrispondere in via esclusiva il canone di locazione di cui al contratto di locazione in essere (cfr doc. 4). Il costo delle utenze domestiche, salvo quanto appresso, e di ogni altra spesa/tassa/imposta inerenti all'immobile saranno interamente a carico della moglie. A tal fine la moglie si obbliga ad effettuare entro il
31.10.2024 le volture a proprio nome di tutti i contratti di fornitura. Rimangono a carico del marito nella misura del 100% le spese di telefonia fissa ed internet di casa nonché quelle di telefonia mobile della moglie e del figlio. Il marito entro e non oltre il 30.11.2024 si obbliga a trasferire la residenza altrove contestualmente comunicando alla moglie il nuovo indirizzo e ogni successiva variazione fintanto che il figlio non raggiungerà la maggiore età. A decorrere dall'1.12.2024 la moglie è Per_1 sin d'ora autorizzata a richiedere al Comune la cancellazione del marito dalla residenza famigliare.
7) Ciascun coniuge terrà per sé il conto corrente nonché le attività e le passività connesse al rapporto di cui già è intestatario esclusivo.
8) L'autovettura targa BR299ZW fabbrica/tipo RENAULT C068AE TWINGO in uso esclusivo al marito verrà trasferita inderogabilmente entro il 31.10.2024 in proprietà esclusiva al marito senza alcuna corresponsione in favore della moglie. Le spese/tasse/imposte tutte del passaggio di proprietà saranno sostenute in via esclusiva dal marito con diritto della moglie di ripetere dal marito quanto eventualmente anticipato. Oltre il termine indicato, qualora il passaggio di proprietà non si sia formalizzato, è in facoltà della moglie procedere alla demolizione dell'autovettura. Posto che la suddetta autovettura è in uso esclusivo al marito, eventuali verbali/contravvenzioni/sanzioni/ecc… che dovessero essere notificate alla moglie fino al perfezionamento del passaggio di proprietà saranno ad esclusivo carico del marito con diritto della moglie di ripetere dal marito quanto eventualmente anticipato.
9) I cani E” identificata con numero di microchip 380260160508469 di proprietà della moglie e BY detta identificata con numero di microchip 380260042925429 di proprietà del Per_2
marito rimarranno entrambi definitivamente alla moglie. Il marito si obbliga a sostenere in via esclusiva il pagamento di tutte le spese veterinarie che si rendessero necessarie per (numero Per_2
di microchip nonché a rimborsarle alla moglie immediatamente nel caso le avesse NumeroDiCart_1
anticipate.
10) Il costo del contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso sia per la separazione sia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio così come le spese legali inerenti al presente procedimento cumulativo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono a carico del marito nella misura del 100%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/05/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (atto n. 45, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore, affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
,
RE, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni