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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/07/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
IU Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 72 /2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. CARLO PESCE ( ) C.F._2
appellante / appellato incidentale e
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dagli Avv.ti CLAUDIO P.IVA_1
SCOGNAMIGLIO ) e CESARE DINO BOSIO C.F._3
( ) C.F._4
appellato / appellante incidentale
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso in appello. per l'appellato: come da memoria di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 24/08/2018,
(di seguito: Fideuram) Controparte_1
premesso che con lettera 16/07/2010 il promotore finanziario
[...]
aveva comunicato il proprio immediato recesso per giusta Parte_1
dal contratto di agenzia, ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di euro 56.071,44, nonché al rimborso di euro 100.000,00 anticipatogli a titolo di Partnership Fideuram, in quanto beneficio legato alla persistenza del rapporto agenziale, contestando la sussistenza della giusta causa di recesso addotta dal promotore finanziario.
Costituitosi in giudizio il ha confermato la sussistenza della giusta Pt_1
causa addotta a motivo del recesso, proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di a corrispondergli: 1) il maggior CP_1
importo dovutogli a titolo di Partnership Fideuram;
2) le provvigioni maturate ed il FIRR che aveva trattenuto a titolo di penale;
3) le CP_1
ulteriori provvigioni maturate dopo il recesso;
4) l'indennità sostitutiva del preavviso;
5) l'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c. e comunque ex art. 13 dell'AEC: 6) il risarcimento del danno per la perdita della clientela e delle relative provvigioni;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il ha altresì eccepito la prescrizione Pt_1
quinquennale degli accessori (interessi, rivalutazione e maggior danno) ex adverso richiesti ed ha domandato la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti.
Con sentenza n. 366/2022 pubblicata in data 09/09/2022 il Tribunale di
Genova, ritenuto che il non avesse provato la giusta causa del Pt_1
recesso, lo ha condannato al pagamento dell'indennità sostitutiva del pag. 2/19 preavviso (€ 56.071,520) decurtata di quanto aveva a suo tempo CP_1
trattenuto a titolo di penale (€ 30.773,97) e che quantificava quindi in €
23.994,52; ha conseguentemente dichiarato il diritto di al CP_1
rimborso di euro 100.000,00 a suo tempo versati al promotore quale acconto a titolo di Partnership Fideuram;
ha riconosciuto a gli CP_1
interessi al tasso legale fino alla data di deposito del ricorso ed al tasso di cui al D.lgs 231/2002, ex art.1284, quarto comma c.c., per il periodo successivo;
ha respinto ogni ulteriore domanda ed eccezione, condannando il alle rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti dal fossero “pretestuosi” Pt_1
e comunque “inidonei ad integrare la nozione di giusta causa di recesso”.
Ha in particolare rilevato che, pur non vigendo “la regola della
“contestualità” ed “esaustività” della contestazione”, occorreva dare applicazione ai principi di correttezza e buona fede, e che “la contestazione tardiva di fatti imputabili alla mandante posti a base del recesso in tronco” palesavano l'”eccessività del recesso medesimo rispetto a tali fatti”, e dunque la non genuinità dei motivi di doglianza rappresentati dall'agente.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che i fatti enunciati nella lettera di recesso fossero “generici, tardivi e complessivamente implausibili e comunque inidonei a dare giustificazione dell'intento risolutorio”.
Quanto ai fatti indicati nei “capitoli di prova nn. 27, 28 e 30 della memoria difensiva che – se riscontrati – avrebbero dato sostanza alle doglianze dell'agente”, il Tribunale ha dato atto che “nessuno dei testi ha dato riscontro puntuale alle doglianze del , osservando che il suddetto Pt_1
non aveva neppure indicato quali testi due dei quattro clienti che affermava di aver dovuto indennizzare “ e )” e non aveva chiamato a Pt_2 Pt_3
pag. 3/19 Con testimoniare “i primi due indicati nella lista testimoniale e ” Tes_1
ritenendo quindi che non risultavano provati i lamentati “sacrifici individuali sostenuti dal per effetto di condotte negligenti o Pt_1
inadempienti della ”. CP_3
Il Tribunale ha poi ritenuto che “il clima della relazione tra e i CP_1
clienti” fosse “efficacemente restituito dal TE (indicato dal Tes_2
”, che aveva dimostrato la partecipazione del a Pt_1 CP_1 Pt_1
corsi di formazione e che, considerato il guadagno dell'ultimo anno (oltre
160 mila euro), il dovesse informarsi “di suo” sull'andamento dei Pt_1
mercati. Ha comunque concluso nel senso che “alle eventuali insoddisfazioni sulle politiche di gestione degli investimenti della mandante” il promotore avrebbe dovuto reagire con il recesso “ordinario”, tanto più considerando che il periodo “travagliato” nell'andamento degli investimenti si collocava negli anni 2008/2009, mentre la reazione del recesso era avvenuta, posticipatamente, a luglio 2010.
Considerato che
il giorno dopo il recesso il aveva iniziato a collaborare con Azimut, Pt_1
era piuttosto plausibile che l'esigenza del recesso in tronco fosse da ricollegarsi all'urgenza di passare ad altra mandante.
Conseguentemente, il Tribunale ha calcolato la residua indennità di preavviso dovuta dal scomputando le somme dovute al promotore Pt_1
e che aveva ritenuto illegittimamente di “confiscare”, per tal CP_1
modo duplicando la penale, di cui operava la riduzione ex art. 1384 c.c.; ha inoltre ritenuto che il suddetto non avesse effettivamente maturato il diritto alla definitiva acquisizione del trattamento Partnership Fideuram ed ha rigettato le ulteriori domande del in quanto presupponenti la Pt_1
sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto.
pag. 4/19 Ha infine rilevato che il FIRR non era dovuto, in quanto accantonato presso
Enasarco, e che quanto alle ulteriori provvigioni pretese dal non vi Pt_1
fossero richieste istruttorie idonee a supportarle, essendo comunque le allegazioni generiche.
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 Parte_1
propone appello sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1) erronea attribuzione al resistente dell'onere della prova dell'insussistenza della giusta causa. aveva agito in giudizio, CP_1
peraltro al limite del prodursi della prescrizione decennale, rivendicando il pagamento di una indennità avente natura di penale, sicché doveva ritenersi onerata della prova dell'assenza di giusta causa.
2) a fronte delle tredici specifiche ragioni integranti giusta causa articolate in 48 capitoli di prova ed in parte documentate (tutte ritenute rilevanti, posto che la suddetta capitolazione era stata ammessa), il Tribunale con motivazione succinta aveva escluso la legittimità del recesso del Pt_1
senza valutare tutte le distinte ipotesi addotte e tenere conto della documentazione offerta in produzione. La motivazione risultava comunque superficiale ed errata. Il Tribunale, recepito il principio giurisprudenziale secondo cui nel contratto di agenzia non vige la regola della contestualità ed esaustività della contestazione, lo ha applicato solo nella decisione sull'ammissibilità dei capitoli, salvo poi affermare che i nuovi motivi addotti integravano comportamento contrario a buona fede, ritenendoli per ciò solo non genuini ed incorrendo per tal modo in un duplice errore: in primo luogo, nessuna circostanza nuova rispetto alla lettera di recesso era stata dedotta nel ricorso introduttivo, in quanto le circostanze capitolate in primo grado integravano specificazioni dei motivi già contenuti nella pag. 5/19 lettera di recesso;
in secondo luogo, se, proprio in virtù del principio appena condiviso, ben avrebbe potuto l'agente far valere, quale giusta causa, anche fatti ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso e perfino successivi ad esso, allora il Tribunale non poteva, dalla pretesa tardività, dedurne argomento per affermare la scorrettezza dell'agire dell'agente ed escludere la “genuinità” dei motivi di recesso.
3) la valutazione della gravità della giusta causa era stata effettuata dal
Tribunale con un criterio troppo rigido e severo, applicabile al contratto di lavoro subordinato, ma non al contratto d'agenzia, nel quale l'elemento fiduciario assume la sua massima valenza, sicché il presupposto per il recesso in tronco doveva ritenersi integrato anche per violazioni non particolarmente gravi.
5) il Tribunale aveva ritenuto integranti giusta causa i fatti addotti in taluni capitoli di prova ma ne aveva poi precluso la dimostrazione, troncando ingiustificatamente la fase istruttoria.
6) il Tribunale s'è scordato dell'eccezione formulata sub E), pag. 15 della memoria costitutiva del sig. “si eccepisce la prescrizione Pt_1
quinquennale degli interessi e della rivalutazione anteriore alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 2948, n.4 c.c.”.
, infatti, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione CP_1
anteriore alla notifica proprio ricorso, avvenuta l'11/09/2018, con conseguente prescrizione di ogni interesse anteriore al quinquennio decorrente da tale data (11/09/2013).
Quindi, ove, in caso di rigetto anche solo parziale del presente appello, fosse confermata la condanna del sig. al pagamento di alcuna Pt_1
somma in favore di , i relativi interessi dovranno essere solo CP_1
pag. 6/19 quelli legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e nei limiti della prescrizione e quindi solo quelli successivi all'11/09/2013 o altra data di giustizia, così riformando il corrispondente capo della sentenza qui impugnata. al tasso di cui al D.lgs 231/2002, ex art.1284, quarto comma non spettavano gli interessi al tasso di cui al D.lgs 231/2002, ex art.1284, quarto comma , con decorrenza dal deposito del ricorso al saldo,
7) le spese di lite del primo grado erano state poste a carico del Pt_1
maggiorate dell'IVA, ma ciò consentiva alla banca, che avrebbe portato l'IVA in detrazione, di lucrare tale importo.
resiste svolgendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma CP_1
della parte di sentenza che aveva dichiarato inammissibile la clausola contenuta nell'art. 10 co. 3 del contratto di agenzia, così compensando gli importi trattenuti a titolo di penale (pari ad € 30.773,97) a fronte del maggior credito riconosciuto in capo alla preponente.
Tentata vanamente la conciliazione, escussi i testi ammessi, all'udienza del
26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Ω Ω Ω
L'appello è parzialmente fondato.
Deve premettersi che correttamente il Tribunale ha attribuito al Pt_1
l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa addotta a motivo del recesso dal contratto di agenzia, in quanto contestata dalla preponente, che ha agito in primo luogo per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Sebbene sia formalmente la preponente ad agire in giudizio, la giusta causa costituisce fatto estintivo rispetto all'obbligo dell'agente di prestare il preavviso ed in difetto di pagare l'indennità sostitutiva, sicché è il a Pt_1
pag. 7/19 dover provare la sussistenza della giusta causa di recesso per evitare il pagamento dell'indennità di preavviso.
Ciò posto, le valutazioni del Tribunale sui motivi di recesso, pur motivate in modo estremamente succinto, devono condividersi, ma vanno integrate nei termini che seguono, anche a seguito del completamento della fase istruttoria, che effettivamente risulta essere stata troncata con pregiudizio del diritto del ricorrente di difendersi provando, avente copertura costituzionale (art, 24 Cost.).
Le ipotesi di giusta causa addotte dal sono plurime e non vengono Pt_1
enucleate nella sentenza impugnata, che tuttavia le valuta come inidonee a supportare il recesso in tronco.
Dette circostanze sono sintetizzate dallo stesso con indicazione Pt_1
della relativa capitolazione istruttoria, come segue:
“- totale inadempienza dei supervisori all'illustrazione dei nuovi i nuovi prodotti e delle strategie di , al pari dei suggerimenti sugli CP_1
investimenti da proporre ai clienti, con violazione dei propri doveri informativi e direttivi (cap.7/9);
- proprio nel momento in cui ebbe il massimo picco d'esposizione azionaria nei prodotti collocati presso la clientela, ignorò il CP_1
segnale riportato da in ordine a quella che poi si manifestò come Pt_1
la crisi dei mutui subprime sfociata nel fallimento della Lehman Brother e nella crisi finanziaria mondiale del 2008 (cap.10/11);
- assenza di qualsiasi direttiva su come affrontare tale crisi, nonostante le continue richieste dei consulenti (riflettenti i timori dei clienti da essi seguiti) aggravata dall'uscita di dalla Borsa e dall'acquisizione CP_1
pag. 8/19 da parte di Intesa Sanpaolo Banca che definì Fideuram non più strategica
(cap. 12/15);
- nell'aprile 2009, ammise di aver auto anch'essa segnali della CP_1
prossimità della crisi finanziaria mondiale (già segnalati dal e di Pt_1
averli deliberatamente ignorati per non penalizzare il proprio conto economico e, ciò nonostante, persistette nel non dare ai consulenti indicazioni ed informazioni su come intendesse risolvere tale situazione
(cap.16/17);
- mancata risposta e persistenza degli errori sulle commissioni applicate, sui prelievi dai depositi (per imposte, per costi di operazioni, ecc...), sugli estratti conto, sull'entità dei dividendi e rendimenti, sulla immediatezza delle perdite in caso di flessione dei mercati e sulla lentezza e parzialità dei recuperi in caso di ripresa, sull'inattendibilità delle previsioni del software per le gestioni patrimoniali, sull'erogazione di cedole con erosione del capitale per dissimulare le perdite, doglianze ricorrenti della clientela e riportate dal ai supervisori, senza mai aver risposta o risoluzione Pt_1
(cap.18/24);
- a seguito delle perdite dei fondi comuni d'investimento per la crisi finanziaria del 2008 / 2009 diede direttiva ai consulenti CP_1
finanziari di non fare interventi correttivi e di invitare i clienti ad attendere per poter così mantenere il costo dei fondi addebitato ai clienti, direttiva cui il ed altri consulenti finanziari genovesi non aderirono in Pt_1
quanto contraria alla tutela del patrimonio dei clienti (cap.25/26);
- il dovette rifondere ad alcuni clienti le perdite subite con le Pt_1
gestioni patrimoniali e per l'investimento di un fondo svizzero posto in
pag. 9/19 liquidazione e collocato da , senza ottenere alcun concorso dalla CP_1
mandante (cap.27 e 28);
- dal 2007 al 2010 il sig. perse non meno di 85 clienti (ciascuno Pt_1
nominativamente individuato nel capitolo) che motivarono la loro decisione per i problemi descritti nei capitoli che precedono, rimasti irrisolti e non riscontrati da (cap.30); CP_1
- nel secondo semestre 2009, preoccupato per la situazione descritta nei capitoli che precedono, il propose se stesso quale manager locale Pt_1
ed anticipò a gli strumenti che intendeva adottare per CP_1
riconquistare i clienti perduti e stimolare gli investimenti, ma non ebbe risposta alcuna (cap.29);
- negli anni 2009/2010 sostituì immotivatamente e senza CP_1
preavviso il supervisore della sede genovese ed il general manager e quattro consulenti finanziari abbandonarono (cap.30/33); CP_1
- la sede genovese dei consulenti finanziari era inadeguata (cap. 35/37) e mal amministrata dal consorzio diretto dai regional manager di CP_1
con continui ammanchi (anche di alcune decine di migliaia di euro) che
ripartiva tra essa stessa ed i consulenti (cap.38/41); CP_1
- nel 2010 la fusione di con San Paolo IMI e la conseguente CP_1
unificazione dei rispettivi sistemi informatici comportò frequenti ritardi e omessi invii degli estratti conto;
addebiti per rapporti chiusi;
diciture errate ed incomprensibili;
saldi errati nonostante la correttezza delle componenti attive e passive esposte;
date palesemente errate e dati relativi
a periodi diversi da quelli di riferimento, (fenomeni così estesi, che comportarono lamentele di massa della clientela coi consulenti finanziari
pag. 10/19 con formali scuse dell'amministratore delegato, doc.9, ma che non cessarono, almeno sino al recesso del luglio 2010) (cap.42/44); Pt_1
- dal 2000, non ha provveduto alla formazione (dei consulenti e) CP_1
del e non ha mai stipulato le polizze malattia, limitandosi a Pt_1
proporle a spese dei consulenti stessi (in violazione dei corrispondenti obblighi di cui all'art.7 del contratto di agenzia, doc. avversario 2)
(cap.45/46)”
Se è vero quanto osservato dal in merito ai criteri di valutazione Pt_1
della giusta causa di recesso nel contratto di agenzia - occorrendo tenere conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività (cfr. Cass
18030/2023) - è comunque corretto quanto osservato dal Tribunale, ossia che il rimedio del recesso con preavviso è la regola, e che la scelta di posticipare il recesso rispetto ai lamentati inadempimenti della mandante, in uno con l'esito dell'istruttoria, che ha nettamente ridimensionato l'insieme dei comportamenti inadempimenti addotti, rendono problematica l'affermazione dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto per la grave lesione dei diritti dell'agente, che pur sempre deve ricorrere perché sussista una giusta causa di recesso.
Premesso che alcuni comportamenti attribuiti a risultano addotti CP_1
in termini effettivamente generici, specie in relazione all'impatto effettivo sul lavoro del promotore (malfunzionamento dei software, errori nelle pag. 11/19 comunicazioni alla clientela, addebiti e saldi errati), l'istruttoria testimoniale ha indubbiamente ridimensionato la portata complessiva degli inadempimenti ascritti alla preponente, che ha dimostrato di aver garantito al la prevista copertura assicurativa (cfr. deposizione TE Pt_1 [...]
), la partecipazione a momenti formativi e la messa a Testimone_3
disposizione di locali adiacenti alla propria sede, con un concorso nelle spese a carico dei promotori, salva la possibilità dei suddetti di provvedere autonomamente ad allestire un proprio ufficio (cfr. deposizione testi
, e . Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
In merito alle condotte attribuite a in concomitanza ed in CP_1
conseguenza della crisi finanziaria del 2007 - 2008 - integrante fatto notorio - il TE (già promotore e regional manager di Testimone_5
) ha riferito del malcontento di promotori e clienti ma ha anche CP_1
precisato che nel 2008 “è venuto giù il mondo” sicché le prospettate probabilità di rendimento delle gestioni patrimoniali “non sono state rispettate”; circa l'inerzia di ha dichiarato che “in una fase di CP_1
crisi la richiesta della società ai clienti è quella di mantenere un comportamento razionale e quindi di mantenere le posizioni”.
Il TE già consulente finanziario di , ha riferito Testimone_6 CP_1
delle aspettative di clienti e promotori, dichiarando che “ci sono stati problemi in generale, in certi periodi, a causa del mercato” esprimendo l'opinione che alcune scelte da parte di “possono aver CP_1
danneggiato sia i clienti che gli agenti. Sono passati un po' di anni, e se ricordo bene, sicuramente prima del 2010, nel 2007/2008, quando c'è stato un rovescio di mercato, quando noi avevamo molte gestioni patrimoniali, queste non sono state gestite da con il criterio del buon padre di CP_1
pag. 12/19 famiglia”; in “un momento di mercato particolarmente negativo e mutevole ci si aspettava che fossero ridotti i rischi alla clientela, vendendo un po' di parte azionaria”. Il suddetto TE ha riferito che i promotori avevano manifestato il proprio scontento nel corso di specifiche riunioni chiedendo che i “gestori riducessero la parte a rischio del portafoglio, ma la cosa non venne fatta e uno dei motivi era anche per difendere la situazione patrimoniale della società, come ci riferì il signor (responsabile CP_4
dell'ufficio che gestiva il patrimonio di ) in risposta alle domande CP_1
che gli ponevano gli agenti. I gestori non volevano danneggiare il conto economico della . Altri motivi erano legati ad una valutazione a CP_1
lungo termine che facevano i gestori ma noi agenti nel frattempo subivamo le rimostranze dei nostri clienti.
Il TE ha confermato che, a fronte di repentine perdite di valore Tes_2
delle gestioni patrimoniali, i recuperi erano stati lenti, ma ha ridimensionato tale inconveniente, sostenendo che si trattava di ricorrenze tutto sommato nella norma.
Circa le previsioni di rendimento prospettate da alla propria CP_1
clientela, che secondo sarebbero state esagerate ed ingannevoli, il Pt_1
suddetto TE ha dichiarato quanto segue: “La clientela si lamentava con noi consulenti di queste previsioni erronee. Se, al momento della previsione fatta da , il mercato avesse continuato secondo CP_1
l'andamento in atto, la previsione sarebbe stata giusta. L'andamento del mercato non è comunque prevedibile. I gestori sono stati un po' troppo statici perché hanno inteso mantenere la componente azionaria del patrimonio da gestire. So che a molti è capitato che a causa di questa gestione le cedole venivano comunque pagate, in modo indipendente
pag. 13/19 dall'andamento del mercato, erodendo il capitale investito dal cliente. Io non ho mai fornito questo tipo di servizio per il mio modo di operare, perché secondo me per avere una cedola fissa bisogna avere un reddito fisso”.
Ha anche riferito che la scelta di rimborsare il cliente per le perdite patite fosse autonoma del promotore, e non dovuta. Ha infine confermato che
“Credit Suisse fallì e ci comunicò che il fondo era fallito”, CP_1
sostenendo che “La liquidazione del fondo, a mio avviso, non era prevedibile”.
Il TE ha infine riferito di aver perso alcuni clienti in seguito alla crisi del mercato finanziario, ma di averne in seguito acquisiti di nuovi.
Il al momento del recesso operava per da oltre 25 anni ed Pt_1 CP_1
aveva un portafoglio clienti di circa 33/34 milioni di euro (cfr deposizione TE ) e sostiene di aver dovuto rimborsare delle Testimone_4
perdite a specifici clienti “storici”, che avevano minacciato di ritirare gli investimenti anche di familiari ed amici, in particolare in relazione alla liquidazione di un fondo di investimento lussemburghese denominato
“Credit Suisse Bond Fund Target Return”, il cui crollo poteva essere previsto, ma che a causa dell'assoluto immobilismo di , aveva CP_1
pesantemente danneggiato la clientela.
Il Collegio ha dato ingresso alla prova per testi richiesta sul punto dal non esaurita in primo grado nonostante l'esplicita richiesta del Pt_1
suddetto.
Il TE , già cliente del ha confermato di aver avuto Tes_7 Pt_1
un rimborso dal suddetto ma non ha saputo fornire dettagli, riferendo che lo pag. 14/19 stesso aveva risposto a sua precisa domanda escludendo che tra i Pt_1
suoi fondi di investimento vi fosse quello lussemburghese posto in liquidazione. Ha riferito che a causa dell'andamento del mercato e delle perdite subite effettivamente alcuni clienti abbandonarono il Pt_1
Il TE , cliente del ha riferito circostanze per lo più Testimone_8 Pt_1
de relato actoris, negando che tra i suoi investimenti figurasse il fondo lussemburghese Credit Suisse.
Il TE , già promotore finanziario , ha Testimone_9 CP_1
riferito quanto appreso dallo stesso confermando il calo di Pt_1
clientela ma conservando in generale ricordi piuttosto vaghi sulla situazione oggetto dei capitoli di prova.
Il TE , già collega del ha riferito della rabbia Tes_10 Pt_1
maturata dal suddetto nei confronti di , e che sia il che CP_1 Pt_1
altri colleghi avevano “effettivamente rimborsato i propri clienti dalle perdite;
si tratta di una scelta che alcuni promotori possono decidere di seguire per i rapporti personali con i loro clienti per conservare la relazione professionale”.
Ora, dovendo sintetizzare gli esiti dell'istruttoria, deve ritenersi condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la tardività della reazione del rispetto alle lamentate condotte di Pt_1 CP_1
connesse alla crisi finanziaria del 2007 - 2008, essendo il recesso in tronco datato 16 luglio 2010, sicché non emergono motivi tali da giustificare la scelta del di recedere dal contratto senza prestare il prescritto Pt_1
preavviso.
Conclusione che deve confermarsi anche alla luce del completamento dell'attività istruttoria, in quanto, se è pur vero che il ha rimborsato Pt_1
pag. 15/19 taluni clienti, non vi è prova che tale scelta sia stata necessitata in conseguenza dell'inadempimento di rispetto a specifici obblighi CP_1
nei confronti del proprio promotore.
Dovendosi confermare la valutazione del Tribunale in punto a mancata prova della giusta causa di recesso, resta assorbito l'esame delle pretese creditorie del aventi come presupposto la legittimità del recesso, Pt_1
incluse quelle risarcitorie, fondate sul preteso inadempimento di . CP_1
Il motivo di appello relativo alla riconosciuta maggiorazione dell'IVA in sede di liquidazione delle spese legali è infondato.
Premesso che, ove anche menzionati in dispositivo, gli accessori delle spese di lite devono intendersi riconosciuti “se dovuti”, dipendendo dalla specifica posizione fiscale del destinatario del provvedimento di condanna, spetta in ogni caso a chi ne contesti la debenza di dover fornire prova sul punto (cfr. Cass 2818/2024).
Prova che, nello specifico, non è stata offerta, mentre dal canto suo nega di poter portare l'IVA in detrazione, adducendo allo CP_1
specifico regime fiscale che ne caratterizza l'operato.
Pur se non espressamente esaminata dal giudice di prime cure, deve inoltre ritenersi priva di pregio l'eccezione di prescrizione quinquennale degli accessori riconosciuti sulla somma capitale in favore di , CP_1
considerato che l'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà, con la conseguenza che il termine di prescrizione viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello decennale.
Merita per contro accoglimento la richiesta di riforma della sentenza in relazione agli accessori riconosciuti in favore di dalla data del CP_1
pag. 16/19 deposito del ricorso fino all'effettivo pagamento;
deve infatti convenirsi con il rilievo dell'appellante, vertendosi all'evidenza in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e non già di “transazione commerciale” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2002.
Per tale motivo l'appello viene parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo.
L'appello incidentale non merita accoglimento.
Si condivide infatti la valutazione espressa dal Tribunale circa la natura del preavviso, in quanto il recesso da un contratto a tempo indeterminato penalizza la controparte, che viene tutelata con la previsione dell'obbligo del riconoscimento del preavviso, monetizzato nel caso di mancato assolvimento.
Ciò premesso, la pretesa di di ottenere un ristoro maggiore di CP_1
quello rappresentato dall'indennità sostitutiva del preavviso, avvalendosi della previsione dell'art. 10, co. 3 del contratto di agenzia (che attribuisce alla preponente il diritto di trattenere quanto dovuto al in Parte_4
caso di recesso ingiustificato, “a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382
c.c., salvo il diritto alla refusione di maggiori danni”) é stata correttamente oggetto di intervento correttivo da parte del Tribunale, che ha esercitato il potere di ridurre la penale ex art. 1384 c.c., considerato che l'interesse del creditore risulta, nella fattispecie, ampiamente soddisfatto già con il pagamento del preavviso, non avendo neppure adombrato CP_1
ulteriori danni patiti in conseguenza del recesso, essendo peraltro rimasta inerte per quasi dieci anni.
Le spese di lite vengono compensate per metà in considerazione della reciproca soccombenza e del comportamento di . CP_1
pag. 17/19 Sin dalla memoria di costituzione in primo grado il ha Pt_1
stigmatizzato il comportamento della ricorrente, che si è attivata a ridosso del maturare della prescrizione decennale imponendogli di provare la giusta causa di recesso in condizioni rese più di complesse dallo scorrere del tempo. Peraltro, come evidenziato dalla difesa del anche in sede di Pt_1
discussione orale, la stessa accampa come giustificazione CP_1
dell'inadempimento all'ordine di produzione documentale di cui all'ordinanza della Corte in data 6.3.2025 “l'estrema difficoltà di reperire documentazione e chiarimenti al riguardo, alla luce del lungo lasso di tempo trascorso” laddove, per giurisprudenza costante e condivisibile, in presenza di istanza di esibizione di documenti l'obbligo della relativa conservazione si estende sino alla formazione del giudicato sulla decisione definitiva di rigetto dell'istanza, in ossequio ai principi di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 24590/2008; 27231/2014).
Le restanti spese sono liquidate in dispositivo e poste a carico dell'appellante principale, in applicazione del principio della soccombenza.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
In parziale accoglimento dell'appello ridetermina gli accessori sul capitale liquidato in sentenza nella misura pari agli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al dì dell'effettivo pagamento.
pag. 18/19 Rigetta l'appello incidentale.
Compensa per metà tra le parti le spese di lite.
Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_5
la residua frazione che liquida per il primo grado in €
[...]
4.500,00 oltre spese generali IVA e cpa e per il presente grado in €
4.500,00 oltre spese generali Iva e cpa.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 26 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia IU Melandri
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
IU Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 72 /2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. CARLO PESCE ( ) C.F._2
appellante / appellato incidentale e
(C.F. Controparte_1
), assistita e difesa dagli Avv.ti CLAUDIO P.IVA_1
SCOGNAMIGLIO ) e CESARE DINO BOSIO C.F._3
( ) C.F._4
appellato / appellante incidentale
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso in appello. per l'appellato: come da memoria di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 24/08/2018,
(di seguito: Fideuram) Controparte_1
premesso che con lettera 16/07/2010 il promotore finanziario
[...]
aveva comunicato il proprio immediato recesso per giusta Parte_1
dal contratto di agenzia, ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di euro 56.071,44, nonché al rimborso di euro 100.000,00 anticipatogli a titolo di Partnership Fideuram, in quanto beneficio legato alla persistenza del rapporto agenziale, contestando la sussistenza della giusta causa di recesso addotta dal promotore finanziario.
Costituitosi in giudizio il ha confermato la sussistenza della giusta Pt_1
causa addotta a motivo del recesso, proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna di a corrispondergli: 1) il maggior CP_1
importo dovutogli a titolo di Partnership Fideuram;
2) le provvigioni maturate ed il FIRR che aveva trattenuto a titolo di penale;
3) le CP_1
ulteriori provvigioni maturate dopo il recesso;
4) l'indennità sostitutiva del preavviso;
5) l'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c. e comunque ex art. 13 dell'AEC: 6) il risarcimento del danno per la perdita della clientela e delle relative provvigioni;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il ha altresì eccepito la prescrizione Pt_1
quinquennale degli accessori (interessi, rivalutazione e maggior danno) ex adverso richiesti ed ha domandato la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti.
Con sentenza n. 366/2022 pubblicata in data 09/09/2022 il Tribunale di
Genova, ritenuto che il non avesse provato la giusta causa del Pt_1
recesso, lo ha condannato al pagamento dell'indennità sostitutiva del pag. 2/19 preavviso (€ 56.071,520) decurtata di quanto aveva a suo tempo CP_1
trattenuto a titolo di penale (€ 30.773,97) e che quantificava quindi in €
23.994,52; ha conseguentemente dichiarato il diritto di al CP_1
rimborso di euro 100.000,00 a suo tempo versati al promotore quale acconto a titolo di Partnership Fideuram;
ha riconosciuto a gli CP_1
interessi al tasso legale fino alla data di deposito del ricorso ed al tasso di cui al D.lgs 231/2002, ex art.1284, quarto comma c.c., per il periodo successivo;
ha respinto ogni ulteriore domanda ed eccezione, condannando il alle rifusione delle spese di lite. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti dal fossero “pretestuosi” Pt_1
e comunque “inidonei ad integrare la nozione di giusta causa di recesso”.
Ha in particolare rilevato che, pur non vigendo “la regola della
“contestualità” ed “esaustività” della contestazione”, occorreva dare applicazione ai principi di correttezza e buona fede, e che “la contestazione tardiva di fatti imputabili alla mandante posti a base del recesso in tronco” palesavano l'”eccessività del recesso medesimo rispetto a tali fatti”, e dunque la non genuinità dei motivi di doglianza rappresentati dall'agente.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che i fatti enunciati nella lettera di recesso fossero “generici, tardivi e complessivamente implausibili e comunque inidonei a dare giustificazione dell'intento risolutorio”.
Quanto ai fatti indicati nei “capitoli di prova nn. 27, 28 e 30 della memoria difensiva che – se riscontrati – avrebbero dato sostanza alle doglianze dell'agente”, il Tribunale ha dato atto che “nessuno dei testi ha dato riscontro puntuale alle doglianze del , osservando che il suddetto Pt_1
non aveva neppure indicato quali testi due dei quattro clienti che affermava di aver dovuto indennizzare “ e )” e non aveva chiamato a Pt_2 Pt_3
pag. 3/19 Con testimoniare “i primi due indicati nella lista testimoniale e ” Tes_1
ritenendo quindi che non risultavano provati i lamentati “sacrifici individuali sostenuti dal per effetto di condotte negligenti o Pt_1
inadempienti della ”. CP_3
Il Tribunale ha poi ritenuto che “il clima della relazione tra e i CP_1
clienti” fosse “efficacemente restituito dal TE (indicato dal Tes_2
”, che aveva dimostrato la partecipazione del a Pt_1 CP_1 Pt_1
corsi di formazione e che, considerato il guadagno dell'ultimo anno (oltre
160 mila euro), il dovesse informarsi “di suo” sull'andamento dei Pt_1
mercati. Ha comunque concluso nel senso che “alle eventuali insoddisfazioni sulle politiche di gestione degli investimenti della mandante” il promotore avrebbe dovuto reagire con il recesso “ordinario”, tanto più considerando che il periodo “travagliato” nell'andamento degli investimenti si collocava negli anni 2008/2009, mentre la reazione del recesso era avvenuta, posticipatamente, a luglio 2010.
Considerato che
il giorno dopo il recesso il aveva iniziato a collaborare con Azimut, Pt_1
era piuttosto plausibile che l'esigenza del recesso in tronco fosse da ricollegarsi all'urgenza di passare ad altra mandante.
Conseguentemente, il Tribunale ha calcolato la residua indennità di preavviso dovuta dal scomputando le somme dovute al promotore Pt_1
e che aveva ritenuto illegittimamente di “confiscare”, per tal CP_1
modo duplicando la penale, di cui operava la riduzione ex art. 1384 c.c.; ha inoltre ritenuto che il suddetto non avesse effettivamente maturato il diritto alla definitiva acquisizione del trattamento Partnership Fideuram ed ha rigettato le ulteriori domande del in quanto presupponenti la Pt_1
sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto.
pag. 4/19 Ha infine rilevato che il FIRR non era dovuto, in quanto accantonato presso
Enasarco, e che quanto alle ulteriori provvigioni pretese dal non vi Pt_1
fossero richieste istruttorie idonee a supportarle, essendo comunque le allegazioni generiche.
Con ricorso depositato in data 06/03/2023 Parte_1
propone appello sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1) erronea attribuzione al resistente dell'onere della prova dell'insussistenza della giusta causa. aveva agito in giudizio, CP_1
peraltro al limite del prodursi della prescrizione decennale, rivendicando il pagamento di una indennità avente natura di penale, sicché doveva ritenersi onerata della prova dell'assenza di giusta causa.
2) a fronte delle tredici specifiche ragioni integranti giusta causa articolate in 48 capitoli di prova ed in parte documentate (tutte ritenute rilevanti, posto che la suddetta capitolazione era stata ammessa), il Tribunale con motivazione succinta aveva escluso la legittimità del recesso del Pt_1
senza valutare tutte le distinte ipotesi addotte e tenere conto della documentazione offerta in produzione. La motivazione risultava comunque superficiale ed errata. Il Tribunale, recepito il principio giurisprudenziale secondo cui nel contratto di agenzia non vige la regola della contestualità ed esaustività della contestazione, lo ha applicato solo nella decisione sull'ammissibilità dei capitoli, salvo poi affermare che i nuovi motivi addotti integravano comportamento contrario a buona fede, ritenendoli per ciò solo non genuini ed incorrendo per tal modo in un duplice errore: in primo luogo, nessuna circostanza nuova rispetto alla lettera di recesso era stata dedotta nel ricorso introduttivo, in quanto le circostanze capitolate in primo grado integravano specificazioni dei motivi già contenuti nella pag. 5/19 lettera di recesso;
in secondo luogo, se, proprio in virtù del principio appena condiviso, ben avrebbe potuto l'agente far valere, quale giusta causa, anche fatti ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso e perfino successivi ad esso, allora il Tribunale non poteva, dalla pretesa tardività, dedurne argomento per affermare la scorrettezza dell'agire dell'agente ed escludere la “genuinità” dei motivi di recesso.
3) la valutazione della gravità della giusta causa era stata effettuata dal
Tribunale con un criterio troppo rigido e severo, applicabile al contratto di lavoro subordinato, ma non al contratto d'agenzia, nel quale l'elemento fiduciario assume la sua massima valenza, sicché il presupposto per il recesso in tronco doveva ritenersi integrato anche per violazioni non particolarmente gravi.
5) il Tribunale aveva ritenuto integranti giusta causa i fatti addotti in taluni capitoli di prova ma ne aveva poi precluso la dimostrazione, troncando ingiustificatamente la fase istruttoria.
6) il Tribunale s'è scordato dell'eccezione formulata sub E), pag. 15 della memoria costitutiva del sig. “si eccepisce la prescrizione Pt_1
quinquennale degli interessi e della rivalutazione anteriore alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 2948, n.4 c.c.”.
, infatti, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione CP_1
anteriore alla notifica proprio ricorso, avvenuta l'11/09/2018, con conseguente prescrizione di ogni interesse anteriore al quinquennio decorrente da tale data (11/09/2013).
Quindi, ove, in caso di rigetto anche solo parziale del presente appello, fosse confermata la condanna del sig. al pagamento di alcuna Pt_1
somma in favore di , i relativi interessi dovranno essere solo CP_1
pag. 6/19 quelli legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e nei limiti della prescrizione e quindi solo quelli successivi all'11/09/2013 o altra data di giustizia, così riformando il corrispondente capo della sentenza qui impugnata. al tasso di cui al D.lgs 231/2002, ex art.1284, quarto comma non spettavano gli interessi al tasso di cui al D.lgs 231/2002, ex art.1284, quarto comma , con decorrenza dal deposito del ricorso al saldo,
7) le spese di lite del primo grado erano state poste a carico del Pt_1
maggiorate dell'IVA, ma ciò consentiva alla banca, che avrebbe portato l'IVA in detrazione, di lucrare tale importo.
resiste svolgendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma CP_1
della parte di sentenza che aveva dichiarato inammissibile la clausola contenuta nell'art. 10 co. 3 del contratto di agenzia, così compensando gli importi trattenuti a titolo di penale (pari ad € 30.773,97) a fronte del maggior credito riconosciuto in capo alla preponente.
Tentata vanamente la conciliazione, escussi i testi ammessi, all'udienza del
26 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Ω Ω Ω
L'appello è parzialmente fondato.
Deve premettersi che correttamente il Tribunale ha attribuito al Pt_1
l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa addotta a motivo del recesso dal contratto di agenzia, in quanto contestata dalla preponente, che ha agito in primo luogo per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Sebbene sia formalmente la preponente ad agire in giudizio, la giusta causa costituisce fatto estintivo rispetto all'obbligo dell'agente di prestare il preavviso ed in difetto di pagare l'indennità sostitutiva, sicché è il a Pt_1
pag. 7/19 dover provare la sussistenza della giusta causa di recesso per evitare il pagamento dell'indennità di preavviso.
Ciò posto, le valutazioni del Tribunale sui motivi di recesso, pur motivate in modo estremamente succinto, devono condividersi, ma vanno integrate nei termini che seguono, anche a seguito del completamento della fase istruttoria, che effettivamente risulta essere stata troncata con pregiudizio del diritto del ricorrente di difendersi provando, avente copertura costituzionale (art, 24 Cost.).
Le ipotesi di giusta causa addotte dal sono plurime e non vengono Pt_1
enucleate nella sentenza impugnata, che tuttavia le valuta come inidonee a supportare il recesso in tronco.
Dette circostanze sono sintetizzate dallo stesso con indicazione Pt_1
della relativa capitolazione istruttoria, come segue:
“- totale inadempienza dei supervisori all'illustrazione dei nuovi i nuovi prodotti e delle strategie di , al pari dei suggerimenti sugli CP_1
investimenti da proporre ai clienti, con violazione dei propri doveri informativi e direttivi (cap.7/9);
- proprio nel momento in cui ebbe il massimo picco d'esposizione azionaria nei prodotti collocati presso la clientela, ignorò il CP_1
segnale riportato da in ordine a quella che poi si manifestò come Pt_1
la crisi dei mutui subprime sfociata nel fallimento della Lehman Brother e nella crisi finanziaria mondiale del 2008 (cap.10/11);
- assenza di qualsiasi direttiva su come affrontare tale crisi, nonostante le continue richieste dei consulenti (riflettenti i timori dei clienti da essi seguiti) aggravata dall'uscita di dalla Borsa e dall'acquisizione CP_1
pag. 8/19 da parte di Intesa Sanpaolo Banca che definì Fideuram non più strategica
(cap. 12/15);
- nell'aprile 2009, ammise di aver auto anch'essa segnali della CP_1
prossimità della crisi finanziaria mondiale (già segnalati dal e di Pt_1
averli deliberatamente ignorati per non penalizzare il proprio conto economico e, ciò nonostante, persistette nel non dare ai consulenti indicazioni ed informazioni su come intendesse risolvere tale situazione
(cap.16/17);
- mancata risposta e persistenza degli errori sulle commissioni applicate, sui prelievi dai depositi (per imposte, per costi di operazioni, ecc...), sugli estratti conto, sull'entità dei dividendi e rendimenti, sulla immediatezza delle perdite in caso di flessione dei mercati e sulla lentezza e parzialità dei recuperi in caso di ripresa, sull'inattendibilità delle previsioni del software per le gestioni patrimoniali, sull'erogazione di cedole con erosione del capitale per dissimulare le perdite, doglianze ricorrenti della clientela e riportate dal ai supervisori, senza mai aver risposta o risoluzione Pt_1
(cap.18/24);
- a seguito delle perdite dei fondi comuni d'investimento per la crisi finanziaria del 2008 / 2009 diede direttiva ai consulenti CP_1
finanziari di non fare interventi correttivi e di invitare i clienti ad attendere per poter così mantenere il costo dei fondi addebitato ai clienti, direttiva cui il ed altri consulenti finanziari genovesi non aderirono in Pt_1
quanto contraria alla tutela del patrimonio dei clienti (cap.25/26);
- il dovette rifondere ad alcuni clienti le perdite subite con le Pt_1
gestioni patrimoniali e per l'investimento di un fondo svizzero posto in
pag. 9/19 liquidazione e collocato da , senza ottenere alcun concorso dalla CP_1
mandante (cap.27 e 28);
- dal 2007 al 2010 il sig. perse non meno di 85 clienti (ciascuno Pt_1
nominativamente individuato nel capitolo) che motivarono la loro decisione per i problemi descritti nei capitoli che precedono, rimasti irrisolti e non riscontrati da (cap.30); CP_1
- nel secondo semestre 2009, preoccupato per la situazione descritta nei capitoli che precedono, il propose se stesso quale manager locale Pt_1
ed anticipò a gli strumenti che intendeva adottare per CP_1
riconquistare i clienti perduti e stimolare gli investimenti, ma non ebbe risposta alcuna (cap.29);
- negli anni 2009/2010 sostituì immotivatamente e senza CP_1
preavviso il supervisore della sede genovese ed il general manager e quattro consulenti finanziari abbandonarono (cap.30/33); CP_1
- la sede genovese dei consulenti finanziari era inadeguata (cap. 35/37) e mal amministrata dal consorzio diretto dai regional manager di CP_1
con continui ammanchi (anche di alcune decine di migliaia di euro) che
ripartiva tra essa stessa ed i consulenti (cap.38/41); CP_1
- nel 2010 la fusione di con San Paolo IMI e la conseguente CP_1
unificazione dei rispettivi sistemi informatici comportò frequenti ritardi e omessi invii degli estratti conto;
addebiti per rapporti chiusi;
diciture errate ed incomprensibili;
saldi errati nonostante la correttezza delle componenti attive e passive esposte;
date palesemente errate e dati relativi
a periodi diversi da quelli di riferimento, (fenomeni così estesi, che comportarono lamentele di massa della clientela coi consulenti finanziari
pag. 10/19 con formali scuse dell'amministratore delegato, doc.9, ma che non cessarono, almeno sino al recesso del luglio 2010) (cap.42/44); Pt_1
- dal 2000, non ha provveduto alla formazione (dei consulenti e) CP_1
del e non ha mai stipulato le polizze malattia, limitandosi a Pt_1
proporle a spese dei consulenti stessi (in violazione dei corrispondenti obblighi di cui all'art.7 del contratto di agenzia, doc. avversario 2)
(cap.45/46)”
Se è vero quanto osservato dal in merito ai criteri di valutazione Pt_1
della giusta causa di recesso nel contratto di agenzia - occorrendo tenere conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività (cfr. Cass
18030/2023) - è comunque corretto quanto osservato dal Tribunale, ossia che il rimedio del recesso con preavviso è la regola, e che la scelta di posticipare il recesso rispetto ai lamentati inadempimenti della mandante, in uno con l'esito dell'istruttoria, che ha nettamente ridimensionato l'insieme dei comportamenti inadempimenti addotti, rendono problematica l'affermazione dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto per la grave lesione dei diritti dell'agente, che pur sempre deve ricorrere perché sussista una giusta causa di recesso.
Premesso che alcuni comportamenti attribuiti a risultano addotti CP_1
in termini effettivamente generici, specie in relazione all'impatto effettivo sul lavoro del promotore (malfunzionamento dei software, errori nelle pag. 11/19 comunicazioni alla clientela, addebiti e saldi errati), l'istruttoria testimoniale ha indubbiamente ridimensionato la portata complessiva degli inadempimenti ascritti alla preponente, che ha dimostrato di aver garantito al la prevista copertura assicurativa (cfr. deposizione TE Pt_1 [...]
), la partecipazione a momenti formativi e la messa a Testimone_3
disposizione di locali adiacenti alla propria sede, con un concorso nelle spese a carico dei promotori, salva la possibilità dei suddetti di provvedere autonomamente ad allestire un proprio ufficio (cfr. deposizione testi
, e . Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
In merito alle condotte attribuite a in concomitanza ed in CP_1
conseguenza della crisi finanziaria del 2007 - 2008 - integrante fatto notorio - il TE (già promotore e regional manager di Testimone_5
) ha riferito del malcontento di promotori e clienti ma ha anche CP_1
precisato che nel 2008 “è venuto giù il mondo” sicché le prospettate probabilità di rendimento delle gestioni patrimoniali “non sono state rispettate”; circa l'inerzia di ha dichiarato che “in una fase di CP_1
crisi la richiesta della società ai clienti è quella di mantenere un comportamento razionale e quindi di mantenere le posizioni”.
Il TE già consulente finanziario di , ha riferito Testimone_6 CP_1
delle aspettative di clienti e promotori, dichiarando che “ci sono stati problemi in generale, in certi periodi, a causa del mercato” esprimendo l'opinione che alcune scelte da parte di “possono aver CP_1
danneggiato sia i clienti che gli agenti. Sono passati un po' di anni, e se ricordo bene, sicuramente prima del 2010, nel 2007/2008, quando c'è stato un rovescio di mercato, quando noi avevamo molte gestioni patrimoniali, queste non sono state gestite da con il criterio del buon padre di CP_1
pag. 12/19 famiglia”; in “un momento di mercato particolarmente negativo e mutevole ci si aspettava che fossero ridotti i rischi alla clientela, vendendo un po' di parte azionaria”. Il suddetto TE ha riferito che i promotori avevano manifestato il proprio scontento nel corso di specifiche riunioni chiedendo che i “gestori riducessero la parte a rischio del portafoglio, ma la cosa non venne fatta e uno dei motivi era anche per difendere la situazione patrimoniale della società, come ci riferì il signor (responsabile CP_4
dell'ufficio che gestiva il patrimonio di ) in risposta alle domande CP_1
che gli ponevano gli agenti. I gestori non volevano danneggiare il conto economico della . Altri motivi erano legati ad una valutazione a CP_1
lungo termine che facevano i gestori ma noi agenti nel frattempo subivamo le rimostranze dei nostri clienti.
Il TE ha confermato che, a fronte di repentine perdite di valore Tes_2
delle gestioni patrimoniali, i recuperi erano stati lenti, ma ha ridimensionato tale inconveniente, sostenendo che si trattava di ricorrenze tutto sommato nella norma.
Circa le previsioni di rendimento prospettate da alla propria CP_1
clientela, che secondo sarebbero state esagerate ed ingannevoli, il Pt_1
suddetto TE ha dichiarato quanto segue: “La clientela si lamentava con noi consulenti di queste previsioni erronee. Se, al momento della previsione fatta da , il mercato avesse continuato secondo CP_1
l'andamento in atto, la previsione sarebbe stata giusta. L'andamento del mercato non è comunque prevedibile. I gestori sono stati un po' troppo statici perché hanno inteso mantenere la componente azionaria del patrimonio da gestire. So che a molti è capitato che a causa di questa gestione le cedole venivano comunque pagate, in modo indipendente
pag. 13/19 dall'andamento del mercato, erodendo il capitale investito dal cliente. Io non ho mai fornito questo tipo di servizio per il mio modo di operare, perché secondo me per avere una cedola fissa bisogna avere un reddito fisso”.
Ha anche riferito che la scelta di rimborsare il cliente per le perdite patite fosse autonoma del promotore, e non dovuta. Ha infine confermato che
“Credit Suisse fallì e ci comunicò che il fondo era fallito”, CP_1
sostenendo che “La liquidazione del fondo, a mio avviso, non era prevedibile”.
Il TE ha infine riferito di aver perso alcuni clienti in seguito alla crisi del mercato finanziario, ma di averne in seguito acquisiti di nuovi.
Il al momento del recesso operava per da oltre 25 anni ed Pt_1 CP_1
aveva un portafoglio clienti di circa 33/34 milioni di euro (cfr deposizione TE ) e sostiene di aver dovuto rimborsare delle Testimone_4
perdite a specifici clienti “storici”, che avevano minacciato di ritirare gli investimenti anche di familiari ed amici, in particolare in relazione alla liquidazione di un fondo di investimento lussemburghese denominato
“Credit Suisse Bond Fund Target Return”, il cui crollo poteva essere previsto, ma che a causa dell'assoluto immobilismo di , aveva CP_1
pesantemente danneggiato la clientela.
Il Collegio ha dato ingresso alla prova per testi richiesta sul punto dal non esaurita in primo grado nonostante l'esplicita richiesta del Pt_1
suddetto.
Il TE , già cliente del ha confermato di aver avuto Tes_7 Pt_1
un rimborso dal suddetto ma non ha saputo fornire dettagli, riferendo che lo pag. 14/19 stesso aveva risposto a sua precisa domanda escludendo che tra i Pt_1
suoi fondi di investimento vi fosse quello lussemburghese posto in liquidazione. Ha riferito che a causa dell'andamento del mercato e delle perdite subite effettivamente alcuni clienti abbandonarono il Pt_1
Il TE , cliente del ha riferito circostanze per lo più Testimone_8 Pt_1
de relato actoris, negando che tra i suoi investimenti figurasse il fondo lussemburghese Credit Suisse.
Il TE , già promotore finanziario , ha Testimone_9 CP_1
riferito quanto appreso dallo stesso confermando il calo di Pt_1
clientela ma conservando in generale ricordi piuttosto vaghi sulla situazione oggetto dei capitoli di prova.
Il TE , già collega del ha riferito della rabbia Tes_10 Pt_1
maturata dal suddetto nei confronti di , e che sia il che CP_1 Pt_1
altri colleghi avevano “effettivamente rimborsato i propri clienti dalle perdite;
si tratta di una scelta che alcuni promotori possono decidere di seguire per i rapporti personali con i loro clienti per conservare la relazione professionale”.
Ora, dovendo sintetizzare gli esiti dell'istruttoria, deve ritenersi condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la tardività della reazione del rispetto alle lamentate condotte di Pt_1 CP_1
connesse alla crisi finanziaria del 2007 - 2008, essendo il recesso in tronco datato 16 luglio 2010, sicché non emergono motivi tali da giustificare la scelta del di recedere dal contratto senza prestare il prescritto Pt_1
preavviso.
Conclusione che deve confermarsi anche alla luce del completamento dell'attività istruttoria, in quanto, se è pur vero che il ha rimborsato Pt_1
pag. 15/19 taluni clienti, non vi è prova che tale scelta sia stata necessitata in conseguenza dell'inadempimento di rispetto a specifici obblighi CP_1
nei confronti del proprio promotore.
Dovendosi confermare la valutazione del Tribunale in punto a mancata prova della giusta causa di recesso, resta assorbito l'esame delle pretese creditorie del aventi come presupposto la legittimità del recesso, Pt_1
incluse quelle risarcitorie, fondate sul preteso inadempimento di . CP_1
Il motivo di appello relativo alla riconosciuta maggiorazione dell'IVA in sede di liquidazione delle spese legali è infondato.
Premesso che, ove anche menzionati in dispositivo, gli accessori delle spese di lite devono intendersi riconosciuti “se dovuti”, dipendendo dalla specifica posizione fiscale del destinatario del provvedimento di condanna, spetta in ogni caso a chi ne contesti la debenza di dover fornire prova sul punto (cfr. Cass 2818/2024).
Prova che, nello specifico, non è stata offerta, mentre dal canto suo nega di poter portare l'IVA in detrazione, adducendo allo CP_1
specifico regime fiscale che ne caratterizza l'operato.
Pur se non espressamente esaminata dal giudice di prime cure, deve inoltre ritenersi priva di pregio l'eccezione di prescrizione quinquennale degli accessori riconosciuti sulla somma capitale in favore di , CP_1
considerato che l'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà, con la conseguenza che il termine di prescrizione viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello decennale.
Merita per contro accoglimento la richiesta di riforma della sentenza in relazione agli accessori riconosciuti in favore di dalla data del CP_1
pag. 16/19 deposito del ricorso fino all'effettivo pagamento;
deve infatti convenirsi con il rilievo dell'appellante, vertendosi all'evidenza in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e non già di “transazione commerciale” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2002.
Per tale motivo l'appello viene parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo.
L'appello incidentale non merita accoglimento.
Si condivide infatti la valutazione espressa dal Tribunale circa la natura del preavviso, in quanto il recesso da un contratto a tempo indeterminato penalizza la controparte, che viene tutelata con la previsione dell'obbligo del riconoscimento del preavviso, monetizzato nel caso di mancato assolvimento.
Ciò premesso, la pretesa di di ottenere un ristoro maggiore di CP_1
quello rappresentato dall'indennità sostitutiva del preavviso, avvalendosi della previsione dell'art. 10, co. 3 del contratto di agenzia (che attribuisce alla preponente il diritto di trattenere quanto dovuto al in Parte_4
caso di recesso ingiustificato, “a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382
c.c., salvo il diritto alla refusione di maggiori danni”) é stata correttamente oggetto di intervento correttivo da parte del Tribunale, che ha esercitato il potere di ridurre la penale ex art. 1384 c.c., considerato che l'interesse del creditore risulta, nella fattispecie, ampiamente soddisfatto già con il pagamento del preavviso, non avendo neppure adombrato CP_1
ulteriori danni patiti in conseguenza del recesso, essendo peraltro rimasta inerte per quasi dieci anni.
Le spese di lite vengono compensate per metà in considerazione della reciproca soccombenza e del comportamento di . CP_1
pag. 17/19 Sin dalla memoria di costituzione in primo grado il ha Pt_1
stigmatizzato il comportamento della ricorrente, che si è attivata a ridosso del maturare della prescrizione decennale imponendogli di provare la giusta causa di recesso in condizioni rese più di complesse dallo scorrere del tempo. Peraltro, come evidenziato dalla difesa del anche in sede di Pt_1
discussione orale, la stessa accampa come giustificazione CP_1
dell'inadempimento all'ordine di produzione documentale di cui all'ordinanza della Corte in data 6.3.2025 “l'estrema difficoltà di reperire documentazione e chiarimenti al riguardo, alla luce del lungo lasso di tempo trascorso” laddove, per giurisprudenza costante e condivisibile, in presenza di istanza di esibizione di documenti l'obbligo della relativa conservazione si estende sino alla formazione del giudicato sulla decisione definitiva di rigetto dell'istanza, in ossequio ai principi di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 24590/2008; 27231/2014).
Le restanti spese sono liquidate in dispositivo e poste a carico dell'appellante principale, in applicazione del principio della soccombenza.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
In parziale accoglimento dell'appello ridetermina gli accessori sul capitale liquidato in sentenza nella misura pari agli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al dì dell'effettivo pagamento.
pag. 18/19 Rigetta l'appello incidentale.
Compensa per metà tra le parti le spese di lite.
Condanna a pagare a Parte_1 Controparte_5
la residua frazione che liquida per il primo grado in €
[...]
4.500,00 oltre spese generali IVA e cpa e per il presente grado in €
4.500,00 oltre spese generali Iva e cpa.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 26 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia IU Melandri
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