CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 11745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11745 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20426/2020 R.G. proposto da Comune di Villasimius, in persona del Sindaco p.t, elett.te domiciliato in Lecce, alla via Cavour n. 56, presso lo studio dell’avv. IZ AN, che lo rapp.ta e difende come da procura in calce al ricorso – ricorrente – contro Marina di Villasimius S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Sicilia n. 66, presso lo studio degli avv.ti Francesco Giuliani e Roberto Altieri, che lo rapp.tano e difendono come da procura in calce al controricorso – controricorrente – avverso la sentenza n. 134/5/20 della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, depositata in data 11 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'RI NA nella pubblica udienza del 6/4/2023; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, motivate nel senso del rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 11745 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: D'RI NA Data pubblicazione: 04/05/2023 2 di 5 1. Con sentenza n. 134/5/20, depositata in data 11 maggio 2020, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l'appello proposto dal Comune di Villasimius avverso la sentenza n. 11/2/18, emessa della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TARSU anno 2011, per l’importo di euro 198.848,30, in relazione ad un’area oggetto di concessione demaniale per la gestione del porto turistico del medesimo Comune, che veniva sottoposta a tassazione sul presupposto che fosse produttiva, oltre che dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico, anche di rifiuti urbani e assimilati;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, in attuazione della disciplina unionale, lo smaltimento dei rifiuti delle aree portuali è sottratto ai Comuni, dovendo essere oggetto di una gestione separata;
4. la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che - ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria numero 2000/59/CE, che prevede la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, nonché l'individuazione di impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - pur in assenza, come nella specie, di una Autorità portuale, i servizi di pulizia e di raccolta di rifiuti di cui al suindicato decreto, rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima, tenuta a provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento degli stessi, e non dei Comuni nel cui territorio è ricompresa l'area portuale. 5. Avverso la sentenza di appello, il Comune proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 23 luglio 2020, affidato ad 3 di 5 un unico motivo, a cui la società contribuente resisteva con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, il Comune di Villasimius censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver verificato che la contribuente avesse prodotto in giudizio il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti per l'anno in contestazione. 2. Tale motivo non può trovare accoglimento. 2.1 Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 6^-1, 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535). 2.2 Nella specie, però, la CTR non si è discostata dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l'area portuale fosse esente da 4 di 5 TARSU sulla base di un'analisi della disciplina normativa in materia di Autorità Portuali. Peraltro, l'elaborazione del piano di raccolta da parte dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 che, secondo l'ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito, attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all'ambito del presente giudizio), per il quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma dell'art. 9 del citato d.lgs. (cfr. in identica fattispecie Sez. 5, 26 gennaio 2022 n. 2242). 3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. 3.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 3.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna il Comune ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 5 di 5 versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2023.
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TARSU anno 2011, per l’importo di euro 198.848,30, in relazione ad un’area oggetto di concessione demaniale per la gestione del porto turistico del medesimo Comune, che veniva sottoposta a tassazione sul presupposto che fosse produttiva, oltre che dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico, anche di rifiuti urbani e assimilati;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, in attuazione della disciplina unionale, lo smaltimento dei rifiuti delle aree portuali è sottratto ai Comuni, dovendo essere oggetto di una gestione separata;
4. la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che - ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria numero 2000/59/CE, che prevede la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, nonché l'individuazione di impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - pur in assenza, come nella specie, di una Autorità portuale, i servizi di pulizia e di raccolta di rifiuti di cui al suindicato decreto, rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima, tenuta a provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento degli stessi, e non dei Comuni nel cui territorio è ricompresa l'area portuale. 5. Avverso la sentenza di appello, il Comune proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 23 luglio 2020, affidato ad 3 di 5 un unico motivo, a cui la società contribuente resisteva con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, il Comune di Villasimius censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver verificato che la contribuente avesse prodotto in giudizio il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti per l'anno in contestazione. 2. Tale motivo non può trovare accoglimento. 2.1 Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 6^-1, 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535). 2.2 Nella specie, però, la CTR non si è discostata dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l'area portuale fosse esente da 4 di 5 TARSU sulla base di un'analisi della disciplina normativa in materia di Autorità Portuali. Peraltro, l'elaborazione del piano di raccolta da parte dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 che, secondo l'ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito, attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all'ambito del presente giudizio), per il quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma dell'art. 9 del citato d.lgs. (cfr. in identica fattispecie Sez. 5, 26 gennaio 2022 n. 2242). 3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. 3.1 La condanna alle spese segue la soccombenza. 3.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna il Comune ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 7.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 5 di 5 versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 6 aprile 2023.