Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/06/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 19 e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC carlo.sarro@avvocatismcv.it;
contro
Comune di San Felice a Cancello, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Fer. Ant. Ambiente Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fidanza e Maria Fontanella, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Fidanza in Napoli, V.le A. Gramsci 19;
Città Metropolitana di Napoli, commissario ad acta arch. Giuseppe Napolitano, non costituito in giudizio;
avverso e per l'annullamento
del provvedimento del Comune di San Felice a Cancello, Ufficio del Commissario ad Acta arch. Giuseppe Napolitano, datato 04.10.2021 e notificato in data 15.10.2021, avente ad oggetto “Ricorso al TAR Campania proposto da Fer. Ant. Ambiente Sud srl – TAR Campania Sezione VIII, Sentenza n. 4766/2016 e Ordinanza n. 4057/2021” con cui è stata dichiarata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile in titolarità Basilicata sito nel Comune di San Felice a Cancello;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fer. Ant. Ambiente Sud S.r.l.;
Visto l’atto depositato in data 30 aprile 2025 con il quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio r.g. n. 2385/2022;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la deducente ha avversato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe indicato.
La parte controinteressata Fer. Ant. Ambiente Sud S.r.l., con atto di opposizione datato 6 aprile 2022, ha chiesto la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale; pertanto, la deducente, con atto notificato in data 19 aprile 2022 e depositato in data 11 maggio 2022 si è costituita in giudizio, richiamando e riproponendo le difese, domande e conclusioni svolte nel ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
2. Si è costituita in giudizio la parte controinteressata Fer. Ant. Ambiente sud S.r.l. chiedendo di respingere il ricorso.
3. Con atto depositato in data 30 aprile 2025 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, per le ragioni ivi evidenziate, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio in epigrafe.
4. La parte controinteressata, con memoria depositata in data 9 maggio 2025, ha contestato - ritenendole infondate - le motivazioni addotte nell’atto depositato il 30 aprile 2025 (trattandosi, per la stessa parte, di ragioni infondate e strumentali ad ottenere una pronuncia che dichiari l’inefficacia dell’ordinanza di acquisizione impugnata); per la parte controinteressata, dunque, la (chiesta) declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse va qualificata come mera volontà della parte ricorrente di rinunciare al ricorso con residuale permanente interesse a contestare quanto disposto con ordinanza del 13 novembre 2024 (oggetto di reclamo nel giudizio r.g. 3135/2016).
La parte ricorrente, con memoria depositata in data 20 maggio 2025, ha evidenziato che va considerata priva di fondamento la richiesta di controparte di pervenire ad una pronuncia di merito, anche in assenza di qualsiasi rivendicazione risarcitoria da parte della stessa ricorrente; il difensore della parte ricorrente, dunque, ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Con memoria di replica depositata in data 20 maggio 2025 la parte controinteressata ha insistito per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò consente al Collegio di prescindere - per ragioni di economia processuale – dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dalla parte controinteressata.
6.1. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse discende - in via esclusiva - dalla mera dichiarazione del difensore della parte ricorrente racchiusa nell’atto depositato in data 30 aprile 2025 e ribadita con memoria depositata in data 20 maggio 2025.
Ed invero, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2022, n. 6111; T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 aprile 2025, n. 271; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 446; T.A.R. Marche, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 124; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 28).
Va ribadito, infatti, che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo - in ossequio al principio dispositivo - è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 settembre 2024, n. 5010 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
6.2. Nessuna valenza ostativa al detto esito in rito possono avere le argomentazioni difensive articolate dalla parte controinteressata, atteso che il processo amministrativo, connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risponde al principio dispositivo, risultando nella disponibilità della parte l’introduzione del giudizio, così come la sua prosecuzione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 29 agosto 2022, n. 7500; T.A.R. Veneto, sez. II, 28 maggio 2024, n. 1199; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 8 luglio 2022, n. 1632).
7. L’esito in rito e la natura interpretativa delle questioni sottese alla vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.