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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. NI D'AN Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. NI HI Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1604/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 4 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via Isole delle Femmine n. 1 piazza San Francesco di
Paola n. 47, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fabio Pernice che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Daniela Grimaudo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del
[...]
, Palazzo Comunale, Via Carmine n° 8, per procura in atti Parte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 maggio/22 giugno 2021, il Tribunale di Marsala così disponeva: 2
“ rigetta le domande avanzate da nei confronti del , Parte_1 Parte_2
in persona del Sindaco p.t.; condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali che liquidano in complessivi Euro 3.384,50 per compenso di avvocato, oltre iva e cpa come e se per legge dovuti, e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione;
pone definitivamente le spese della ctu a carico dell'attrice”.
Esponeva il primo giudice che aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale Parte_1
di Marsala il , esponendo che: Parte_2
in data 08.05.2017, alle ore 11.15 circa, si trovava a Mazara del Vallo nella Piazza Madonna delle
Grazie, quando, mentre procedeva a piedi sul calpestio del basolato antistante la chiesetta della
Madonna delle Grazie, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello di 2 cm di un mattone
(non visibile, non prevedibile, nè segnalato) e che, a causa della predetta caduta, faceva un balzo di circa 2 metri, andando a sbattere il viso nello spigolo del sedile di legno collocato sulla predetta piazzetta e così procurandosi la frattura pluriframmentaria dello zigomo sinistro;
la responsabilità del sinistro alla stessa occorso andava addossata al , ai Parte_2
sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c..
Rilevava il primo giudice che la verificazione dell'evento, secondo le modalità indicate dalla Pt_1
appariva sufficientemente comprovata all'esito della prova testimoniale espletata, avendo entrambi i testi escussi, e , confermato la data ed il luogo del sinistro, descrivendo Testimone_1 Tes_2
anche la relativa dinamica. Entrambi i testimoni avevano inoltre confermato che la procedeva Pt_1
nell'occasione con andatura moderata e regolare. e, comunque, che il predetto sinistro si era verificato per la presenza di un dislivello di 2 cm di un mattone, oltre che per l'assenza di recinzioni/transenne/ segnalazioni del citato dislivello;
che, pur essendo sussistente il rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il e il luogo in cui si era verificato il sinistro, Parte_2
tuttavia, dall'istruttoria svolta, erano emersi profili di colpa in capo alla utente della strada, la Pt_1
cui intensità era altresì atta ad escludere il legame causale tra la cosa e il danno, con conseguente esenzione del convenuto da ogni forma di responsabilità. Pt_2
Rilevava che il luogo teatro del sinistro risultava caratterizzato da diverse disconnessioni, avendo la stessa attrice precisato nel contesto della relativa memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., essere l'intera piazzetta piena di crepe e disconnessioni. 3
La caduta si era poi verificata in condizioni di piena visibilità solare, essendosi l'incidente verificato intorno alle 11.15, come indicato dalla ricorrente ed essenzialmente confermato dai testi escussi, in una giornata di maggio.
Il dislivello, inoltre, alto due centimetri ed interessante buona parte del basolo sconnesso, peraltro di non esigue dimensioni, per come evincevasi dal materiale fotografico in atti, non risultava nascosto nè ricoperto, al momento del sinistro, da materiale occultante, per come ricavabile anche dagli esiti della prova testimoniale espletata.
Era poi significativo che, sebbene l'attrice non aveva ammesso, in sede di relativo interrogatorio formale, di frequentare abitualmente la Chiesa Madonna delle Grazie, il luogo teatro del sinistro costituiva, in base alle precisazioni operate dalla stessa ricorrente nel corso del giudizio “una frequentatissima zona della città” e, pertanto, doveva ritenersi ad alto tasso di affluenza, con la presenza di diverse persone, tale da indurre l'utente- tenuto conto anche della insistenza nel sito di diversi manufatti di arredo urbano e, in particolare, di panchine nelle immediate vicinanze- a prestare, in base al generale dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., una adeguata attenzione.
In altri termini, sebbene non vi fossero specifiche segnalazioni del dislivello o transenne atte ad impedire il passaggio, le generali caratteristiche del luogo, la specifica conformazione del dislivello, le condizioni di ottima visibilità solare sussistenti al momento dell'occorso e l'assenza di qualunque materiale occultante, erano tutti elementi indicativi di un difetto del dovere di attenzione da parte della danneggiata che, esigibile in concreto per le condizioni di luogo e di tempo descritte, si rivelava tale da assurgere a causa esclusiva dell'evento.
Nel caso in esame, fermo il dislivello, le circostanze di luogo e di tempo e le concrete modalità del fatto evidenziavano, pur a fronte di una regolare andatura tenuta dall' una condotta, tuttavia, Pt_1
disattenta della danneggiata idonea a integrare il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Interessando, infatti, nella specie il dislivello buona parte dell'intero basolo, di non esigue dimensioni,
e presentandosi lo stesso sgombro da materiale occultante, in un sito già interessato da ulteriori crepe e disconnessioni, oltre che dalla presenza di diversi manufatti nelle immediate vicinanze, si doveva ritenere, anche in considerazione delle concrete condizioni di tempo e ambientali (pieno giorno, buone condizioni climatiche e chiara luminosità naturale), che l'utente, se avesse prestato la dovuta attenzione, richiesta dalla concreta situazione di fatto, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto 4
del tratto sconnesso e, pertanto, scongiurare la caduta, la quale, in definitiva, si rivelava esclusivamente addebitabile alla sua condotta. La domanda attorea andava, dunque, respinta.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, al fine di Parte_1
escludere la propria responsabilità in ordine al sinistro in oggetto, il avrebbe dovuto Pt_2
dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
La condotta della vittima, invero, assumeva efficacia causale esclusiva soltanto ove fosse qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 456/2021, aveva ribadito l'ormai costante orientamento secondo cui, in caso di caduta di un pedone, (insidia e trabocchetto), il fatto che una strada risulti
"molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituiva un'esimente per l'ente pubblico, in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non era ascrivibile al novero dell'imprevedibile. L'ente proprietario di una strada si presumeva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità poteva influire la condotta della vittima, la quale, però, assumeva efficacia causale esclusiva soltanto ove era qualificabile come abnorme.
Dunque, tornando al caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, per la Cassazione non poteva evidentemente sostenersi che la stessa era imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione poteva determinare la caduta del passante)
e inevitabile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente).
Doveva allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non era idonea ad escludere nella specie la responsabilità del Pt_2
Infatti, non era stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito e la responsabilità del sinistro andava imputata esclusivamente all'Ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada, il quale, avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa oltre che adottare le cautele 5
tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo
(mediante tempestiva riparazione del marciapiede dissestato).
Per quanto concerneva, invece, la richiesta formulata in subordine, di risarcimento ex art. 2043 c.c.,
l'Autorità di primo grado si era limitata ad affermare in sentenza che la fattispecie rientrava nell'ambito dell'art. 2051 c.c., non pronunciandosi neppure sulla richiesta formulata in subordine, una volta rigettata la domanda posta in via principale dall'attrice.
Ai fini della condanna ex art. 2043 c.c. ciò che mutava rispetto all'art. 2051 c.c. era l'onere probatorio, che in tal caso gravava sull'attrice. Nella specie era stato provato il nesso causale tra insidie e danni fisici riportati.
Anche volendo escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e volendo sostenere che la repentinità della situazione di pericolo conduceva ad escludere la responsabilità del proprietario della strada per
“difetto di controllo”, doveva quindi trovare applicazione l'art. 2043 c.c., in luogo dell'art. 2051 c.c.
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo Parte_2
che correttamente il primo giudice aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., riconducendo la esclusiva responsabilità del sinistro al comportamento della stessa danneggiata, con una esaustiva motivazione, facendo una concreta applicazione del cosiddetto principio fortuito autonomo e incidentale, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato a causa del comportamento del danneggiato stesso, da solo sufficiente a cagionare il danno: in tale situazione, infatti, si era in presenza del caso fortuito.
Il Tribunale, in particolare, aveva congruamente e coerentemente motivato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, ponendo a fondamento della decisione le evidenze istruttorie, le foto in atti e le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata e dal teste Quest'ultimo, in particolare aveva Tes_2
dichiarato che il punto in cui si era verificato il sinistro era libero da foglie giornali e/o altro materiale occultante e che lo stato dei luoghi si presentava nel medesimo stato delle foto esibitegli e, dunque, era visibile. Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante - secondo il quale il non Pt_2
avrebbe fornito la prova del caso fortuito autonomo incidentale riconducibile alla palese disattenzione della danneggiata, non avendo lo stesso chiamato in causa nessun testimone – osservava che la prova sul punto era stata raggiunta con le dichiarazioni rese dalla danneggiata e dal teste di parte attrice , su circostanze ( situazione dei luoghi ampiamente visibili ) che avevano avuto un Tes_3
rilievo decisivo nell'attribuire la esclusiva responsabilità dell'accaduto all'appellante. Nessun rilievo aveva la circostanza dedotta dall'appellante, su quanto riferito dai testi e Tes_1 Tes_2 6
sull'andamento regolare della danneggiata. Trattavasi, infatti, di una valutazione non consentita al teste e che solo il Giudice era chiamato a fare sulla scorta delle evidenze istruttorie che cristallizzano lo stato dei luoghi manifestamente visibili. Conseguiva quindi la sussistenza della prova che la danneggiata era venuta meno all'onere di diligenza, che era richiesto all'utenza della strada e di cui il Giudice ne aveva fatto una corretta applicazione nel decidere la causa, rigettando la domanda risarcitoria, motivando congruamente che la causa del sinistro andava ricondotta in via esclusiva alla manifesta imprudenza dell'attrice.
Correttamente, inoltre, nella fattispecie, il Tribunale aveva accertato l'insussistenza dell'insidia o trabocchetto, rilevando che, proprio in ragione delle emergenze istruttorie, la disconnessione della pavimentazione - avuto riguardo, peraltro, alle circostanze di tempo e di ampia visibilità solare e luogo e l'assenza di materiale occultante - non costituiva affatto insidia.
In definitiva, ciò che rilevava ai fini della decisione era la circostanza che il sinistro si era verificato in condizioni di visibilità e che la lieve disconnessione della pavimentazione non era coperta da alcun materiale che ne impediva la vista e, dunque, era evitabile secondo l'ordinaria diligenza esigibile all'utente della strada.
Il 4 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' da premettere in punto di fatto che è pacifico che l'attrice mentre procedeva a piedi sul calpestio del basolato antistante la chiesetta della Madonna delle Grazie, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello di 2 cm di un mattone e che, a causa della predetta caduta, faceva un balzo di circa 2 metri, andando a sbattere il viso nello spigolo del sedile di legno collocato sulla predetta piazzetta e così procurandosi la frattura pluriframmentaria dello zigomo sinistro.
E' altresì pacifico che il sinistro si è verificato in condizioni di piena visibilità solare, essendosi l'incidente verificato intorno alle 11.15.
E' pacifico in diritto, che:
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (v. per tutte: Cass. n. 21508 del 18/10/2011 ); 7
la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. n. 8450 del 31/03/2025); quando più la situazione di possibile pericolo derivanti dalla struttura della strada sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( Cass.13 luglio 2011, n. 15375); se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà
(ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile ( v. in proposito, tra le tante: Cass. 30-10-2018, n. 27724 ); quando la situazione dei luoghi costituisca mera occasione del sinistro e il comportamento del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, in piena conformità ai principi che governano la materia della responsabilità ex art. 2051 c.c., va esclusa la responsabilità del custode (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919 ; Cass.
13 gennaio 2015 n. 287 ); quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08 maggio 2008, n. 11227; Cass. 06 luglio 2006, n. 15384); la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. , 8
per cui la circostanza che una strada - o, come nella specie, un marciapiede - risulti "molto sconnessa"
e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" , non costituisce esimente della responsabilità
CP_ dell' per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass. n. 15761 del 29/7/2016 ).
Nella specie si ritiene – osservando il rilievo fotografico in atti- che si può affermare che è pacifica la sussistenza del nesso causale tra la mattonella basolata dissestata - in quanto sollevata di circa cm.
2 rispetto alle altre, al di fuori dell'esistenza di un naturale dislivello, derivante dalla natura stessa della pavimentazione in basole, e senza che le basole fossero distaccate tra di esse in presenza di spazi pure naturali- e l'evento dannoso e che il appellato, nella sua qualità di custode della Pt_2
strada, non ha fornito la prova della rilevanza causale, esclusiva alla produzione del danno, dalla condotta, anche solo colposa, della danneggiata.
Nè rileva in proposito che lo stato dei luoghi non presentava una situazione di insidia. Invero non essendo il comportamento disattento della come quello di qualsiasi pedone che percorre una Pt_3
strada pubblica -ascrivibile al novero dell'imprevedibile, né può ritenersi abnorme - non risultando che abbia attraversato il tratto di strada che presentava il dissesto a causa del quale è inciampata consapevolmente- è da escludere che sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro.
Elide infatti il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.
Pur non dovendosi quindi escludere la responsabilità del appellato, ai sensi dell'art. 2051 Pt_2
c.c., va tuttavia rilevata la responsabilità concorrente della in ordine al sinistro per cui è Pt_1
causa.
Invero lo stato di dissesto esistente sul luogo dove la stessa è inciampata era visibile all'atto del sinistro, verificatosi in ore diurne e in condizioni di piena visibilità solare, e pertanto. l' Pt_1
prestando maggiore attenzione, avrebbe potuto evitare la basola disconnessa che ne ha cagionato la caduta. 9
In definitiva il comportamento colposo della pur non essendo idoneo da solo ad interrompere Pt_1
il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso, tuttavia, integra un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, che, tenuto conto delle modalità del caso in ispecie, può valutarsi incidere sull'evento dannoso nella misura di 1/3 residuando quindi a carico del l'incidenza causale del suo comportamento omissivo dal Parte_2
quale è derivato lo stato della strada che ha determinato l'evento dannoso nella residua misura di
2/3 .
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni patiti dalla è da rilevare che la c.t.u. dott.ssa Pt_1
ha accertato a seguito di esaustivi accertamenti e concluso, con valutazioni Persona_1
tecniche scientifiche del tutto corrette, che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato “piccola ferita lacero contusa alla guancia sn e frattura pluriframmentaria scomposta dell'osso zigomatico e mascellare di sinistra ” che risultavano essere in diretto rapporto causale con la descritta dinamica dell'evento traumatico.
Considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, ha ritenuto equo riconoscere alla Pt_1
l'invalidità totale temporanea di gg. 2, l'invalidità parziale temporanea al 75 % di gg. 30, l'invalidità parziale temporanea al 50 % di gg. 28, nonché l'invalidità permanente pari al 6%, derivante da esiti algici e modesta asimmetria della faccia con pregiudizio estetico lieve- moderato ascrivibile alla I-II classe.
Il c.t.u. ha poi affermato la sussistenza di un danno emergente documentato agli atti e relativo alle spese sostenute per le cure compresa la parcella per la relazione medico legale. Tali spese pari a euro
471,00 le ha ritenuto congrue derivando dal sinistro in oggetto.
Detto importo va rivalutato dalla data del sinistro fino alla data odierna in euro 565,67.
Per la liquidazione del danno biologico la Corte ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento, le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 17018 del
28/06/2018); inoltre, “per la liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione (così, di 10
recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n. 20292).
Tenuto conto dei postumi permanenti accertati (6%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (64 anni) del soggetto all'epoca del fatto, ed al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate peculiari sofferenze comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, si determina che la somma dovuta, in considerazione della quantificazione operata sulla base delle tabelle più recenti del Tribunale di Milano, è di €
9.842,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173,00, non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: si determina, dunque, al ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 4,427,50 (di cui € 230,00 per I.T.T., € 2.587,50 per
I.T.P. al 75%, €1.610,00 per I.T.P. al 50% ) con riferimento ai valori monetari del 2017.
In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giurisprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), quale è quella risarcitoria da illecito,
l'importo complessivo del danno pari ad euro 14.835,17 (€ 9.842,00 + € 4.427,50 + € 565,67)
deve poi essere devalutato alla data del sinistro che, nella specie, risale al giorno 8.5.2017 ( le spese mediche vanno considerate nel loro ammontare monetario iniziale di euro 471,00 ), e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno integrale e posizionare, per l'effetto, la danneggiata nella medesima curva di indifferenza nella quale si sarebbe trovata in assenza dell'illecito per cui è causa.
In particolare, devalutato alla data del giorno 8.5.2017, il menzionato importo di euro 14.835,17 si riduce a euro 12.351,93, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale pari ad euro € 1.515,51.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi: capitale iniziale : euro 14.835,17 capitale devalutato: euro 12.351,93 interessi: euro 1.515,51 capitale iniziale + interessi: euro 16.350,68 11
Detto importo risarcitorio, ridotto di 1/3 per effetto del concorso di colpa della si determina Pt_1
nell'importo di euro 10.900,45, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza nella misura di 2/3, sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti il rimanente 1/3 in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda.
L'importo di tali spese si determina, nell'intero, tenuto conto dei criteri direttivi di cui al D.M. n.
55/2014, per il giudizio di primo grado in euro 3.679,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 679,00 per spese vive ( di cui euro 400,00 oltre accessori per spese di c.t.u.), ed oltre le spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nell'intero, per il giudizio di secondo grado, si determina in euro 3.382,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 382,00 per spese vive, oltre le spese generali , C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 15 maggio/22 giugno 2021, appellata da nei confronti del , in parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti del predetto condanna Pt_1 Pt_2
quest'ultimo al pagamento in favore della prima della somma di euro 10.900,45, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Condanna il al pagamento in favore di di 2/3 delle Parte_2 Parte_1
spese del primo grado del giudizio che liquida, per l'intero, in euro 3.679,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali C.P.A. ed I.V.A., come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e compensa tra le parti il rimanente 1/3.
Condanna il al pagamento in favore di di 2/3 delle Parte_2 Parte_1
spese di questo grado del giudizio che liquida per l'intero in euro 3.382,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e compensa tra le parti il rimanente
1/3.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 19 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente 12
NI HI NI D'AN
La presente sentenza viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. NI D'AN Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. NI HI Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1604/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 4 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Mazara del Vallo, via Isole delle Femmine n. 1 piazza San Francesco di
Paola n. 47, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fabio Pernice che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, in persona del suo Sindaco (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Daniela Grimaudo ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del
[...]
, Palazzo Comunale, Via Carmine n° 8, per procura in atti Parte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 maggio/22 giugno 2021, il Tribunale di Marsala così disponeva: 2
“ rigetta le domande avanzate da nei confronti del , Parte_1 Parte_2
in persona del Sindaco p.t.; condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali che liquidano in complessivi Euro 3.384,50 per compenso di avvocato, oltre iva e cpa come e se per legge dovuti, e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione;
pone definitivamente le spese della ctu a carico dell'attrice”.
Esponeva il primo giudice che aveva convenuto in giudizio avanti il Tribunale Parte_1
di Marsala il , esponendo che: Parte_2
in data 08.05.2017, alle ore 11.15 circa, si trovava a Mazara del Vallo nella Piazza Madonna delle
Grazie, quando, mentre procedeva a piedi sul calpestio del basolato antistante la chiesetta della
Madonna delle Grazie, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello di 2 cm di un mattone
(non visibile, non prevedibile, nè segnalato) e che, a causa della predetta caduta, faceva un balzo di circa 2 metri, andando a sbattere il viso nello spigolo del sedile di legno collocato sulla predetta piazzetta e così procurandosi la frattura pluriframmentaria dello zigomo sinistro;
la responsabilità del sinistro alla stessa occorso andava addossata al , ai Parte_2
sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c..
Rilevava il primo giudice che la verificazione dell'evento, secondo le modalità indicate dalla Pt_1
appariva sufficientemente comprovata all'esito della prova testimoniale espletata, avendo entrambi i testi escussi, e , confermato la data ed il luogo del sinistro, descrivendo Testimone_1 Tes_2
anche la relativa dinamica. Entrambi i testimoni avevano inoltre confermato che la procedeva Pt_1
nell'occasione con andatura moderata e regolare. e, comunque, che il predetto sinistro si era verificato per la presenza di un dislivello di 2 cm di un mattone, oltre che per l'assenza di recinzioni/transenne/ segnalazioni del citato dislivello;
che, pur essendo sussistente il rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il e il luogo in cui si era verificato il sinistro, Parte_2
tuttavia, dall'istruttoria svolta, erano emersi profili di colpa in capo alla utente della strada, la Pt_1
cui intensità era altresì atta ad escludere il legame causale tra la cosa e il danno, con conseguente esenzione del convenuto da ogni forma di responsabilità. Pt_2
Rilevava che il luogo teatro del sinistro risultava caratterizzato da diverse disconnessioni, avendo la stessa attrice precisato nel contesto della relativa memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c., essere l'intera piazzetta piena di crepe e disconnessioni. 3
La caduta si era poi verificata in condizioni di piena visibilità solare, essendosi l'incidente verificato intorno alle 11.15, come indicato dalla ricorrente ed essenzialmente confermato dai testi escussi, in una giornata di maggio.
Il dislivello, inoltre, alto due centimetri ed interessante buona parte del basolo sconnesso, peraltro di non esigue dimensioni, per come evincevasi dal materiale fotografico in atti, non risultava nascosto nè ricoperto, al momento del sinistro, da materiale occultante, per come ricavabile anche dagli esiti della prova testimoniale espletata.
Era poi significativo che, sebbene l'attrice non aveva ammesso, in sede di relativo interrogatorio formale, di frequentare abitualmente la Chiesa Madonna delle Grazie, il luogo teatro del sinistro costituiva, in base alle precisazioni operate dalla stessa ricorrente nel corso del giudizio “una frequentatissima zona della città” e, pertanto, doveva ritenersi ad alto tasso di affluenza, con la presenza di diverse persone, tale da indurre l'utente- tenuto conto anche della insistenza nel sito di diversi manufatti di arredo urbano e, in particolare, di panchine nelle immediate vicinanze- a prestare, in base al generale dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., una adeguata attenzione.
In altri termini, sebbene non vi fossero specifiche segnalazioni del dislivello o transenne atte ad impedire il passaggio, le generali caratteristiche del luogo, la specifica conformazione del dislivello, le condizioni di ottima visibilità solare sussistenti al momento dell'occorso e l'assenza di qualunque materiale occultante, erano tutti elementi indicativi di un difetto del dovere di attenzione da parte della danneggiata che, esigibile in concreto per le condizioni di luogo e di tempo descritte, si rivelava tale da assurgere a causa esclusiva dell'evento.
Nel caso in esame, fermo il dislivello, le circostanze di luogo e di tempo e le concrete modalità del fatto evidenziavano, pur a fronte di una regolare andatura tenuta dall' una condotta, tuttavia, Pt_1
disattenta della danneggiata idonea a integrare il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Interessando, infatti, nella specie il dislivello buona parte dell'intero basolo, di non esigue dimensioni,
e presentandosi lo stesso sgombro da materiale occultante, in un sito già interessato da ulteriori crepe e disconnessioni, oltre che dalla presenza di diversi manufatti nelle immediate vicinanze, si doveva ritenere, anche in considerazione delle concrete condizioni di tempo e ambientali (pieno giorno, buone condizioni climatiche e chiara luminosità naturale), che l'utente, se avesse prestato la dovuta attenzione, richiesta dalla concreta situazione di fatto, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto 4
del tratto sconnesso e, pertanto, scongiurare la caduta, la quale, in definitiva, si rivelava esclusivamente addebitabile alla sua condotta. La domanda attorea andava, dunque, respinta.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che, al fine di Parte_1
escludere la propria responsabilità in ordine al sinistro in oggetto, il avrebbe dovuto Pt_2
dimostrare che il fatto della stessa danneggiata avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
La condotta della vittima, invero, assumeva efficacia causale esclusiva soltanto ove fosse qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 456/2021, aveva ribadito l'ormai costante orientamento secondo cui, in caso di caduta di un pedone, (insidia e trabocchetto), il fatto che una strada risulti
"molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituiva un'esimente per l'ente pubblico, in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non era ascrivibile al novero dell'imprevedibile. L'ente proprietario di una strada si presumeva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità poteva influire la condotta della vittima, la quale, però, assumeva efficacia causale esclusiva soltanto ove era qualificabile come abnorme.
Dunque, tornando al caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, per la Cassazione non poteva evidentemente sostenersi che la stessa era imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione poteva determinare la caduta del passante)
e inevitabile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente).
Doveva allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non era idonea ad escludere nella specie la responsabilità del Pt_2
Infatti, non era stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito e la responsabilità del sinistro andava imputata esclusivamente all'Ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada, il quale, avrebbe dovuto diligentemente controllare le condizioni della strada stessa oltre che adottare le cautele 5
tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo
(mediante tempestiva riparazione del marciapiede dissestato).
Per quanto concerneva, invece, la richiesta formulata in subordine, di risarcimento ex art. 2043 c.c.,
l'Autorità di primo grado si era limitata ad affermare in sentenza che la fattispecie rientrava nell'ambito dell'art. 2051 c.c., non pronunciandosi neppure sulla richiesta formulata in subordine, una volta rigettata la domanda posta in via principale dall'attrice.
Ai fini della condanna ex art. 2043 c.c. ciò che mutava rispetto all'art. 2051 c.c. era l'onere probatorio, che in tal caso gravava sull'attrice. Nella specie era stato provato il nesso causale tra insidie e danni fisici riportati.
Anche volendo escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e volendo sostenere che la repentinità della situazione di pericolo conduceva ad escludere la responsabilità del proprietario della strada per
“difetto di controllo”, doveva quindi trovare applicazione l'art. 2043 c.c., in luogo dell'art. 2051 c.c.
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo Parte_2
che correttamente il primo giudice aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., riconducendo la esclusiva responsabilità del sinistro al comportamento della stessa danneggiata, con una esaustiva motivazione, facendo una concreta applicazione del cosiddetto principio fortuito autonomo e incidentale, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato a causa del comportamento del danneggiato stesso, da solo sufficiente a cagionare il danno: in tale situazione, infatti, si era in presenza del caso fortuito.
Il Tribunale, in particolare, aveva congruamente e coerentemente motivato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, ponendo a fondamento della decisione le evidenze istruttorie, le foto in atti e le dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata e dal teste Quest'ultimo, in particolare aveva Tes_2
dichiarato che il punto in cui si era verificato il sinistro era libero da foglie giornali e/o altro materiale occultante e che lo stato dei luoghi si presentava nel medesimo stato delle foto esibitegli e, dunque, era visibile. Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante - secondo il quale il non Pt_2
avrebbe fornito la prova del caso fortuito autonomo incidentale riconducibile alla palese disattenzione della danneggiata, non avendo lo stesso chiamato in causa nessun testimone – osservava che la prova sul punto era stata raggiunta con le dichiarazioni rese dalla danneggiata e dal teste di parte attrice , su circostanze ( situazione dei luoghi ampiamente visibili ) che avevano avuto un Tes_3
rilievo decisivo nell'attribuire la esclusiva responsabilità dell'accaduto all'appellante. Nessun rilievo aveva la circostanza dedotta dall'appellante, su quanto riferito dai testi e Tes_1 Tes_2 6
sull'andamento regolare della danneggiata. Trattavasi, infatti, di una valutazione non consentita al teste e che solo il Giudice era chiamato a fare sulla scorta delle evidenze istruttorie che cristallizzano lo stato dei luoghi manifestamente visibili. Conseguiva quindi la sussistenza della prova che la danneggiata era venuta meno all'onere di diligenza, che era richiesto all'utenza della strada e di cui il Giudice ne aveva fatto una corretta applicazione nel decidere la causa, rigettando la domanda risarcitoria, motivando congruamente che la causa del sinistro andava ricondotta in via esclusiva alla manifesta imprudenza dell'attrice.
Correttamente, inoltre, nella fattispecie, il Tribunale aveva accertato l'insussistenza dell'insidia o trabocchetto, rilevando che, proprio in ragione delle emergenze istruttorie, la disconnessione della pavimentazione - avuto riguardo, peraltro, alle circostanze di tempo e di ampia visibilità solare e luogo e l'assenza di materiale occultante - non costituiva affatto insidia.
In definitiva, ciò che rilevava ai fini della decisione era la circostanza che il sinistro si era verificato in condizioni di visibilità e che la lieve disconnessione della pavimentazione non era coperta da alcun materiale che ne impediva la vista e, dunque, era evitabile secondo l'ordinaria diligenza esigibile all'utente della strada.
Il 4 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' da premettere in punto di fatto che è pacifico che l'attrice mentre procedeva a piedi sul calpestio del basolato antistante la chiesetta della Madonna delle Grazie, cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello di 2 cm di un mattone e che, a causa della predetta caduta, faceva un balzo di circa 2 metri, andando a sbattere il viso nello spigolo del sedile di legno collocato sulla predetta piazzetta e così procurandosi la frattura pluriframmentaria dello zigomo sinistro.
E' altresì pacifico che il sinistro si è verificato in condizioni di piena visibilità solare, essendosi l'incidente verificato intorno alle 11.15.
E' pacifico in diritto, che:
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (v. per tutte: Cass. n. 21508 del 18/10/2011 ); 7
la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. n. 8450 del 31/03/2025); quando più la situazione di possibile pericolo derivanti dalla struttura della strada sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( Cass.13 luglio 2011, n. 15375); se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà
(ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile ( v. in proposito, tra le tante: Cass. 30-10-2018, n. 27724 ); quando la situazione dei luoghi costituisca mera occasione del sinistro e il comportamento del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, in piena conformità ai principi che governano la materia della responsabilità ex art. 2051 c.c., va esclusa la responsabilità del custode (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919 ; Cass.
13 gennaio 2015 n. 287 ); quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08 maggio 2008, n. 11227; Cass. 06 luglio 2006, n. 15384); la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. , 8
per cui la circostanza che una strada - o, come nella specie, un marciapiede - risulti "molto sconnessa"
e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" , non costituisce esimente della responsabilità
CP_ dell' per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass. n. 15761 del 29/7/2016 ).
Nella specie si ritiene – osservando il rilievo fotografico in atti- che si può affermare che è pacifica la sussistenza del nesso causale tra la mattonella basolata dissestata - in quanto sollevata di circa cm.
2 rispetto alle altre, al di fuori dell'esistenza di un naturale dislivello, derivante dalla natura stessa della pavimentazione in basole, e senza che le basole fossero distaccate tra di esse in presenza di spazi pure naturali- e l'evento dannoso e che il appellato, nella sua qualità di custode della Pt_2
strada, non ha fornito la prova della rilevanza causale, esclusiva alla produzione del danno, dalla condotta, anche solo colposa, della danneggiata.
Nè rileva in proposito che lo stato dei luoghi non presentava una situazione di insidia. Invero non essendo il comportamento disattento della come quello di qualsiasi pedone che percorre una Pt_3
strada pubblica -ascrivibile al novero dell'imprevedibile, né può ritenersi abnorme - non risultando che abbia attraversato il tratto di strada che presentava il dissesto a causa del quale è inciampata consapevolmente- è da escludere che sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il sinistro.
Elide infatti il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit.
Pur non dovendosi quindi escludere la responsabilità del appellato, ai sensi dell'art. 2051 Pt_2
c.c., va tuttavia rilevata la responsabilità concorrente della in ordine al sinistro per cui è Pt_1
causa.
Invero lo stato di dissesto esistente sul luogo dove la stessa è inciampata era visibile all'atto del sinistro, verificatosi in ore diurne e in condizioni di piena visibilità solare, e pertanto. l' Pt_1
prestando maggiore attenzione, avrebbe potuto evitare la basola disconnessa che ne ha cagionato la caduta. 9
In definitiva il comportamento colposo della pur non essendo idoneo da solo ad interrompere Pt_1
il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso, tuttavia, integra un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, che, tenuto conto delle modalità del caso in ispecie, può valutarsi incidere sull'evento dannoso nella misura di 1/3 residuando quindi a carico del l'incidenza causale del suo comportamento omissivo dal Parte_2
quale è derivato lo stato della strada che ha determinato l'evento dannoso nella residua misura di
2/3 .
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni patiti dalla è da rilevare che la c.t.u. dott.ssa Pt_1
ha accertato a seguito di esaustivi accertamenti e concluso, con valutazioni Persona_1
tecniche scientifiche del tutto corrette, che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato “piccola ferita lacero contusa alla guancia sn e frattura pluriframmentaria scomposta dell'osso zigomatico e mascellare di sinistra ” che risultavano essere in diretto rapporto causale con la descritta dinamica dell'evento traumatico.
Considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, ha ritenuto equo riconoscere alla Pt_1
l'invalidità totale temporanea di gg. 2, l'invalidità parziale temporanea al 75 % di gg. 30, l'invalidità parziale temporanea al 50 % di gg. 28, nonché l'invalidità permanente pari al 6%, derivante da esiti algici e modesta asimmetria della faccia con pregiudizio estetico lieve- moderato ascrivibile alla I-II classe.
Il c.t.u. ha poi affermato la sussistenza di un danno emergente documentato agli atti e relativo alle spese sostenute per le cure compresa la parcella per la relazione medico legale. Tali spese pari a euro
471,00 le ha ritenuto congrue derivando dal sinistro in oggetto.
Detto importo va rivalutato dalla data del sinistro fino alla data odierna in euro 565,67.
Per la liquidazione del danno biologico la Corte ritiene di utilizzare, come parametro di riferimento, le più recenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Secondo il condiviso maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 17018 del
28/06/2018); inoltre, “per la liquidazione del danno biologico, devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione (così, di 10
recente, Cass., Sez. VI, ord. del 23/06/2022, n. 20292).
Tenuto conto dei postumi permanenti accertati (6%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (64 anni) del soggetto all'epoca del fatto, ed al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate peculiari sofferenze comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, si determina che la somma dovuta, in considerazione della quantificazione operata sulla base delle tabelle più recenti del Tribunale di Milano, è di €
9.842,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano in una forbice giornaliera da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173,00, non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: si determina, dunque, al ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 4,427,50 (di cui € 230,00 per I.T.T., € 2.587,50 per
I.T.P. al 75%, €1.610,00 per I.T.P. al 50% ) con riferimento ai valori monetari del 2017.
In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giurisprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), quale è quella risarcitoria da illecito,
l'importo complessivo del danno pari ad euro 14.835,17 (€ 9.842,00 + € 4.427,50 + € 565,67)
deve poi essere devalutato alla data del sinistro che, nella specie, risale al giorno 8.5.2017 ( le spese mediche vanno considerate nel loro ammontare monetario iniziale di euro 471,00 ), e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno integrale e posizionare, per l'effetto, la danneggiata nella medesima curva di indifferenza nella quale si sarebbe trovata in assenza dell'illecito per cui è causa.
In particolare, devalutato alla data del giorno 8.5.2017, il menzionato importo di euro 14.835,17 si riduce a euro 12.351,93, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale pari ad euro € 1.515,51.
Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi: capitale iniziale : euro 14.835,17 capitale devalutato: euro 12.351,93 interessi: euro 1.515,51 capitale iniziale + interessi: euro 16.350,68 11
Detto importo risarcitorio, ridotto di 1/3 per effetto del concorso di colpa della si determina Pt_1
nell'importo di euro 10.900,45, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza nella misura di 2/3, sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti il rimanente 1/3 in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda.
L'importo di tali spese si determina, nell'intero, tenuto conto dei criteri direttivi di cui al D.M. n.
55/2014, per il giudizio di primo grado in euro 3.679,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 679,00 per spese vive ( di cui euro 400,00 oltre accessori per spese di c.t.u.), ed oltre le spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nell'intero, per il giudizio di secondo grado, si determina in euro 3.382,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 382,00 per spese vive, oltre le spese generali , C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 15 maggio/22 giugno 2021, appellata da nei confronti del , in parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti del predetto condanna Pt_1 Pt_2
quest'ultimo al pagamento in favore della prima della somma di euro 10.900,45, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Condanna il al pagamento in favore di di 2/3 delle Parte_2 Parte_1
spese del primo grado del giudizio che liquida, per l'intero, in euro 3.679,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali C.P.A. ed I.V.A., come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e compensa tra le parti il rimanente 1/3.
Condanna il al pagamento in favore di di 2/3 delle Parte_2 Parte_1
spese di questo grado del giudizio che liquida per l'intero in euro 3.382,00, di cui euro 3.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e compensa tra le parti il rimanente
1/3.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 19 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente 12
NI HI NI D'AN
La presente sentenza viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att.
c.p.c.