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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice Presidente dott.ssa IC TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14720/2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI GIORGIO e dell'avv. P.IVA_1
CC RO ( ) V.LE BRUNO BUOZZI, 19 C.F._1
00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI, 19 00197
ROMA presso il difensore avv. CARNEVALI GIORGIO opponente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SODO ANTONIO RO e dell'avv. P.IVA_2
IL RI AN ( VIA RUFFO DI C.F._2
CALABRIA,14 90136 PALERMO;
elettivamente domiciliata in VIA SAN
GREGORIO N° 11 20124 MILANO presso il difensore avv. SODO ANTONIO
RO opposta Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del rapporto contrattuale ivi sotteso e delle causali contenute nelle fatture;
sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assenza di presupposti di prova scritta, certezza ed esigibilità del credito e, per l'effetto, disporne la revoca;
nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_2 nel merito accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità delle pattuizioni di cui all'allegato A dei contratti escussi;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.3506/2024 Controparte_2 emesso dal Tribunale civile di Milano;
in via del tutto gradata rideterminare equitativamente l'importo ex adverso richiesto riducendolo secondo giustizia;
rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per l'opposta:
CONCLUSIONI piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, PRELIMINARMENTE I) Ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano (N.ro 3506/2024 – Ruolo 725/2024), emesso in data 11.03.2024, notificato a mezzo posta il 12.03.2024; NEL MERITO II) respingere in toto l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo, in ogni sua parte;
II) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
pag. 2 di Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024 la società
[...]
( di seguito anche solo ) ha proposto opposizione CP_3 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3506/2024 emesso dal Tribunale civile di
Milano in data 11.03.2024 e notificato a mezzo pec in data 12.03.2024 con cui all'opponente, su richiesta della creditrice
[...]
Parte (di seguito anche solo ), era Parte_1 stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 109.293,84 a saldo di compensi per attività di consulenza svolta nell'abito della cessione del credito fiscale per opere di manutenzione straordinaria di edifici.
La creditrice opposta si è costituita tardivamente in data 12.9.2024 (udienza indicata in citazione: 1.10.2024, posticipata al 2.10.2025 con ordinanza) e all'udienza del 2.10.2024 non è comparsa.
Su richiesta di parte opponente, in assenza di deduzioni istruttorie della creditrice, la causa è stata rinviata per rimessione in decisione al 2.4.2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi finali.
Con ordinanza del 2.4.2025, il Tribunale, preso atto del mancato deposito di scritti difensivi finali e del deposito di note di trattazione da parte di entrambe le parti, ha disposto la rimessione in decisione della causa.
2. A sostegno della pretesa creditoria, la creditrice aveva prodotto in sede monitoria n. 8 fatture per “fornitura contrattuale di servizi in pro” esponendo di aver stipulato n.2 contratti con (uno in data 14.10.2020 ed uno in CP_1 data 23.10.2020) con i quali H&D si era impegnata a svolgere attività di
“consulenza e supporto alla cessione del credito d'imposta tramite piattaforme Wikibuilding e Credit Swap” nell'ambito dei lavori di ristrutturazione agevolata di edifici a fronte dell'impegno di a CP_1
pag. 3 di corrispondere una percentuale sull'ammontare dei vari preventivi per i lavori. Parte I compiti assunti da consistevano nella preparazione dei dossier documentali relativi alle singole pratiche – ivi incluse le offerte commerciali e la predisposizione di fac simile di contratti, fatture, delibere assembleari, ecc.
– nonché nella istruttoria della pratica di intervento sull'edificio/singola unità immobiliare, con cessione del relativo credito d'imposta o tramite il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta.
Il corrispettivo in favore di H&D era da calcolarsi in percentuale sul valore dell'importo definitivo dei lavori iva esclusa, ovvero in base al valore economico indicato nel preventivo finale validato sulla Piattaforma H&D Platform o, in mancanza, nella relativa delibera di assemblea condominiale o nell'offerta accettata dal cliente.
Di seguito l'elenco delle n. 8 fatture oggetto del procedimento monitorio:
- fattura n° 121 del 19/01/2022 di € 1.286,97
- fattura n° 125 del 20/01/2022 di € 5.781,20
- fattura n° 126 del 20/01/2022 di € 58.023,75
- fattura n° 127 del 20/01/2022 di € 2.567,75.
- fattura n° 128 del 20/01/2022 di € 10.726,79.
- fattura n° 129 del 20/01/2022 di € 10.726,79.
- fattura n° 130 del 20/01/2022 di € 9.258,02.
- fattura n° 131 del 20/01/2022 di € 10.922,57.
3. La debitrice opponente ha contestato la debenza di tali importi facendo rilevare che nella documentazione prodotta da controparte a sostegno del ricorso monitorio, mancherebbero dati o documenti che consentano di poter definire con certezza le prestazioni che avrebbe svolto la società opposta a fronte delle fatture emesse “in quanto nelle stesse figurano delle generiche
pag. 4 di causali che si esauriscono sempre con la dicitura “consulenza e supporto”
(prestazioni in realtà mai ricevute dalla società opponente, come di seguito si dirà) e che non indicano a fronte di quali delle molteplici prestazioni contenute negli accordi si riferiscano”.
4. Il contenuto delle prestazioni a carico di H&D è descritto all'art. 3 dei due contratti citati ove era previsto che la società di consulenza avrebbe fornito:
“A. “consulenza tecnico finanziaria, supporto nella preparazione dei dossier documentali – ivi incuse le offerte commerciali – e istruttoria della pratica di intervento sull'edificio e/o sulla singola unità immobiliare con cessione del relativo credito d'imposta o tramite il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta.
B. servizi funzionali ed operativi connessi Alla piattaforma, in particolar modo legati allo sviluppo di offerte commerciali relative ad interventi di riqualificazione dell'edificio e/o della singola unità immobiliare con acquisto/cessione del relativo credito di imposta o tramite meccanismo di sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta;
C. momenti formativi ad hoc per la crescita professionale dell'H&D business partner.”.
Ulteriori prestazioni e obbligazioni residue in capo alla società opposta erano previste ai punti 3.1-3.2–3.3–3.4-3.5–3.6–3.7 dei contratti.
H&D avrebbe inoltre dovuto garantire l'accesso di alla piattaforma CP_1 gestita dalla medesima H&D, con ciò rendendo possibile il successivo servizio di consulenza, assistenza, formazione del personale, supporto e gestione in ogni singolo affare finalizzato all'acquisto dei crediti fiscali del
110% da parte di Eni Gas e Luce s.p.a.
5. Assume l'opponente che nessuna delle suddette obbligazioni è stata adempiuta dalla società opposta la quale si sarebbe limitata far accedere la pag. 5 di società opponente alla suddetta piattaforma, con ciò esaurendo le sue prestazioni.
Da qui l'eccezione di inadempimento formulata da la quale ha CP_1 allegato che da ciò sarebbe derivata l'impossibilità di proseguire le commesse
(come sarebbe confermato indirettamente dalla controparte che cha esposto nelle fatture l'1% degli importi di cui ai preventivi, ovvero il compenso asseritamente dovuto a seguito della mera delibera condominiale ancor prima dell'apertura dei cantieri).
A tal riguardo, l'opponente sottolinea che la creditrice, a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo, si è limitata a produrre delle mere fatture unilaterali omettendo di depositare le delibere condominiali a seguito delle quali si sarebbero generati i crediti.
Eccepisce inoltre, in via gradata, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano il versamento di importo dopo la sola delibera (in assenza di qualsiasi valutazione sulla fattibilità dei lavori deliberati) nonché, in ulteriore subordine, l'eccessività del quantum contrattualmente pattuito.
6. La convenuta, costituitasi tardivamente ma in ogni caso entro il termine di deposito della seconda memoria integrativa (alla luce del decreto di differimento udienza emesso dal Tribunale l'11.7.2024) ha contestato le difese avversarie, producendo documentazione attestante le delibere condominiali con cui era stata approvata l'esecuzione dei lavori con affidamento dei lavori a assumendo pertanto l'esistenza delle CP_1 obbligazioni a carico della debitrice, come da fonte contrattuale.
7. Ritiene il Tribunale che, alla luce delle documentalmente fornita dalla creditrice nel corso della presente fase di giudizio, l'opposizione non possa trovare accoglimento.
pag. 6 di La creditrice ha infatti dato dimostrazione, come era suo onere fare, del titolo contrattuale, della emissione delle fatture nonché, da ultimo, dei presupposti
(delibere condominiali) richiesti per la corresponsione della prima tranche di compensi in suo favore (1% sull'importo relativo ai lavori deliberati).
Trattasi di documenti che possono essere utilizzati in quanto prodotti dalla convenuta costituitasi tardivamente entro il termine di scadenza (12.9.2024) del deposito della seconda memoria istruttoria (si veda Cass. ord. n.
108/2024).
In particolare H&D ha dimostrato:
1) in ordine alla fattura n° 121 del 19/01/2022 di €. 1.286,97 (All. 5 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI20_11A_177_001 con cui il sito a Roma in via Controparte_4
Colletti n. 2 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con CP_1 successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. A e B);
2) in ordine alla fattura n° 125 del 20/01/2022 di €. 5.781,20 (All. 6 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI20_11A_177_009 con cui il sito a Casalbordino in Parte_3 via San Sebastiano n. 75 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei CP_1 lavori con successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. C e D);
3) in ordine alla fattura n° 126 del 20/01/2022 di €. 58.023,75 (All. 7 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI20_11A_177_018 con cui il Condominio Via Kolbe 5-7-9-11-13-18-20 sito ad Assemini in via Kolbe 5-7-9-11-13-18-20 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con successiva sottoscrizione di contratto di CP_1 appalto (doc. E e F);
4) in ordine alla fattura n° 127 del 20/01/2022 di €. 2.567,75 (All. 8 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
pag. 7 di CCI20_11A_177_020 con cui il sito a Controparte_5
Cimitile in via Risorgimento snc ha deliberato di affidare a CP_1
l'esecuzione dei lavori con successiva sottoscrizione di contratto di appalto
(doc. G e H);
5) in ordine alla fattura n° 128 del 20/01/2022 di €. 10.726,79 (All. 9 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_001 con cui il sito ad Assemini in Parte_4 via Pio X n. 8 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con CP_1 successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. I e J);
6) in ordine alla fattura n° 129 del 20/01/2022 di €. 10.726,79 (All. 10 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_002 con cui il sito ad Assemini in Parte_5 via Pio X n. 2 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con CP_1 successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. K e L);
7) in ordine alla fattura n° 130 del 20/01/2022 di €. 9.258,02 (All. 11 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_003 con cui il Condominio Kolbe 29 sito ad Assemini in via Kolbe n. 29 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori CP_1 con successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. M e N);
8) in ordine alla fattura n° 131 del 20/01/2022 di €. 10.922,57 (All. 12 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_003 con cui il Condominio Kolbe 35 sito ad Assemini in via Kolbe n. 35 ha deliberato di affidare alla l'esecuzione dei lavori CP_1 con successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. O e P).
H&D ha altresì dato prova di aver inviato diffida ad adempiere già in data
15/03/2023 (doc. 13), non ricevendo alcun riscontro ovvero contestazione da parte della debitrice.
pag. 8 di 8. Ritiene il Tribunale che, sulla base dei documenti prodotti dalla creditrice, si possano ritenere provati i presupposti per il riconoscimento del credito oggetto del presente procedimento e ciò in forza della disposizione pattizia contenuta nell'allegato A) ai due contratti secondo cui si è CP_1 impegnata al pagamento dell'importo percentualmente determinato (nella misura dell'1% come previsto al punto 5.1.1 del contratto) come corrispettivo Parte per l'attività “iniziale” svolta da fino al momento dell'adozione della delibera da parte del CP_4
Di tale corrispettivo è stato dettagliato il tempo e modo di pagamento nell'allegato con versamento “a 30 giorni dalla data di delibera positiva del
Condominio con cessione del credito d'imposta”, precisando che si trattava di compenso per i servizi di consulenza “stabilito in via forfetaria in percentuale al "valore dell'importo definitivo dei lavori" iva esclusa” non avente “titolo provvigionale”.
Detta pattuizione deve ritenersi validamente sottoscritta dalla odierna opponente, mediante duplice sottoscrizione della clausola n. 4 (Prestazioni e obbligazioni a carico di H&DC partner, ovvero da parte CP_1 dell'amministratore della stessa.
9. Assume l'opponente nella propria memoria integrativa n. 3 c.p.c. che i contatti con i diversi Condomini erano già in essere prima della sottoscrizione del Parte contratto con ma ciò non appare rilevante in quanto con la disposizione contrattuale sopra richiamata, si è impegnata a riconoscere un CP_1 compenso al solo verificarsi del presupposto della avvenuta delibera condominiale e dell'assunzione di tale obbligo era pienamente CP_1 consapevole, trattandosi di clausola di chiara interpretazione, adottata in contratto stipulato da società che agisce commercialmente in tale ambito.
pag. 9 di 10. A nulla rileva pertanto la dedotta mancata prosecuzione dei contratti di contratto di appalto ovvero il mancato perfezionamento delle pratiche di Parte cessione del credito in quanto non ha assunto alcuna obbligazione “di risultato” nei confronti di ma si è unicamente obbligata a prestare CP_1 assistenza alla cliente nel corso della pratica, dietro compenso pattuito in contratto, da versare alle scadenze previste.
Deve rilevarsi infine che la contestazione del “quantum” formulata in subordine nell'atto di opposizione appare infondata: assume l'opponente che gli importi richiesti sarebbero in ogni caso eccessivi, non provati e non dovuti, poiché “ la percentuale dovuta alla società Controparte_2 di cui all'allegato A dei contratti escussi risultava dovuta a fronte
[...] dell'adempimento integrale di tutte le obbligazioni contenute nell'accordo pattizio e non per il mero accesso al portale”.
Tale ricostruzione contrasta con il tenore letterale delle clausole contrattuali sopra richiamate ove non è contenuto alcun riferimento al definitivo perfezionamento delle pratiche curate da H&D.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
11. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 7.900,00 per compensi medi (di cui €3.250,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 975,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.025,00 per la fase decisionale ridotti i compensi per trattazione decisione stante il mancato deposito di scritti difensivi), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge,.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pag. 10 di di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio Controparte_3 in favore di Controparte_2
liquidate in € 7.900,00 oltre rimborso spese
[...] forfettario, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 2/04/2025
La giudice
IC TR
pag. 11 di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice Presidente dott.ssa IC TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14720/2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI GIORGIO e dell'avv. P.IVA_1
CC RO ( ) V.LE BRUNO BUOZZI, 19 C.F._1
00197 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIALE BRUNO BUOZZI, 19 00197
ROMA presso il difensore avv. CARNEVALI GIORGIO opponente contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SODO ANTONIO RO e dell'avv. P.IVA_2
IL RI AN ( VIA RUFFO DI C.F._2
CALABRIA,14 90136 PALERMO;
elettivamente domiciliata in VIA SAN
GREGORIO N° 11 20124 MILANO presso il difensore avv. SODO ANTONIO
RO opposta Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
per l'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del rapporto contrattuale ivi sotteso e delle causali contenute nelle fatture;
sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assenza di presupposti di prova scritta, certezza ed esigibilità del credito e, per l'effetto, disporne la revoca;
nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_2 nel merito accertare e dichiarare la vessatorietà e nullità delle pattuizioni di cui all'allegato A dei contratti escussi;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.3506/2024 Controparte_2 emesso dal Tribunale civile di Milano;
in via del tutto gradata rideterminare equitativamente l'importo ex adverso richiesto riducendolo secondo giustizia;
rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per l'opposta:
CONCLUSIONI piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, PRELIMINARMENTE I) Ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano (N.ro 3506/2024 – Ruolo 725/2024), emesso in data 11.03.2024, notificato a mezzo posta il 12.03.2024; NEL MERITO II) respingere in toto l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo, in ogni sua parte;
II) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
pag. 2 di Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 18.4.2024 la società
[...]
( di seguito anche solo ) ha proposto opposizione CP_3 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3506/2024 emesso dal Tribunale civile di
Milano in data 11.03.2024 e notificato a mezzo pec in data 12.03.2024 con cui all'opponente, su richiesta della creditrice
[...]
Parte (di seguito anche solo ), era Parte_1 stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 109.293,84 a saldo di compensi per attività di consulenza svolta nell'abito della cessione del credito fiscale per opere di manutenzione straordinaria di edifici.
La creditrice opposta si è costituita tardivamente in data 12.9.2024 (udienza indicata in citazione: 1.10.2024, posticipata al 2.10.2025 con ordinanza) e all'udienza del 2.10.2024 non è comparsa.
Su richiesta di parte opponente, in assenza di deduzioni istruttorie della creditrice, la causa è stata rinviata per rimessione in decisione al 2.4.2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e concedendo i termini per il deposito di scritti difensivi finali.
Con ordinanza del 2.4.2025, il Tribunale, preso atto del mancato deposito di scritti difensivi finali e del deposito di note di trattazione da parte di entrambe le parti, ha disposto la rimessione in decisione della causa.
2. A sostegno della pretesa creditoria, la creditrice aveva prodotto in sede monitoria n. 8 fatture per “fornitura contrattuale di servizi in pro” esponendo di aver stipulato n.2 contratti con (uno in data 14.10.2020 ed uno in CP_1 data 23.10.2020) con i quali H&D si era impegnata a svolgere attività di
“consulenza e supporto alla cessione del credito d'imposta tramite piattaforme Wikibuilding e Credit Swap” nell'ambito dei lavori di ristrutturazione agevolata di edifici a fronte dell'impegno di a CP_1
pag. 3 di corrispondere una percentuale sull'ammontare dei vari preventivi per i lavori. Parte I compiti assunti da consistevano nella preparazione dei dossier documentali relativi alle singole pratiche – ivi incluse le offerte commerciali e la predisposizione di fac simile di contratti, fatture, delibere assembleari, ecc.
– nonché nella istruttoria della pratica di intervento sull'edificio/singola unità immobiliare, con cessione del relativo credito d'imposta o tramite il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta.
Il corrispettivo in favore di H&D era da calcolarsi in percentuale sul valore dell'importo definitivo dei lavori iva esclusa, ovvero in base al valore economico indicato nel preventivo finale validato sulla Piattaforma H&D Platform o, in mancanza, nella relativa delibera di assemblea condominiale o nell'offerta accettata dal cliente.
Di seguito l'elenco delle n. 8 fatture oggetto del procedimento monitorio:
- fattura n° 121 del 19/01/2022 di € 1.286,97
- fattura n° 125 del 20/01/2022 di € 5.781,20
- fattura n° 126 del 20/01/2022 di € 58.023,75
- fattura n° 127 del 20/01/2022 di € 2.567,75.
- fattura n° 128 del 20/01/2022 di € 10.726,79.
- fattura n° 129 del 20/01/2022 di € 10.726,79.
- fattura n° 130 del 20/01/2022 di € 9.258,02.
- fattura n° 131 del 20/01/2022 di € 10.922,57.
3. La debitrice opponente ha contestato la debenza di tali importi facendo rilevare che nella documentazione prodotta da controparte a sostegno del ricorso monitorio, mancherebbero dati o documenti che consentano di poter definire con certezza le prestazioni che avrebbe svolto la società opposta a fronte delle fatture emesse “in quanto nelle stesse figurano delle generiche
pag. 4 di causali che si esauriscono sempre con la dicitura “consulenza e supporto”
(prestazioni in realtà mai ricevute dalla società opponente, come di seguito si dirà) e che non indicano a fronte di quali delle molteplici prestazioni contenute negli accordi si riferiscano”.
4. Il contenuto delle prestazioni a carico di H&D è descritto all'art. 3 dei due contratti citati ove era previsto che la società di consulenza avrebbe fornito:
“A. “consulenza tecnico finanziaria, supporto nella preparazione dei dossier documentali – ivi incuse le offerte commerciali – e istruttoria della pratica di intervento sull'edificio e/o sulla singola unità immobiliare con cessione del relativo credito d'imposta o tramite il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta.
B. servizi funzionali ed operativi connessi Alla piattaforma, in particolar modo legati allo sviluppo di offerte commerciali relative ad interventi di riqualificazione dell'edificio e/o della singola unità immobiliare con acquisto/cessione del relativo credito di imposta o tramite meccanismo di sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta;
C. momenti formativi ad hoc per la crescita professionale dell'H&D business partner.”.
Ulteriori prestazioni e obbligazioni residue in capo alla società opposta erano previste ai punti 3.1-3.2–3.3–3.4-3.5–3.6–3.7 dei contratti.
H&D avrebbe inoltre dovuto garantire l'accesso di alla piattaforma CP_1 gestita dalla medesima H&D, con ciò rendendo possibile il successivo servizio di consulenza, assistenza, formazione del personale, supporto e gestione in ogni singolo affare finalizzato all'acquisto dei crediti fiscali del
110% da parte di Eni Gas e Luce s.p.a.
5. Assume l'opponente che nessuna delle suddette obbligazioni è stata adempiuta dalla società opposta la quale si sarebbe limitata far accedere la pag. 5 di società opponente alla suddetta piattaforma, con ciò esaurendo le sue prestazioni.
Da qui l'eccezione di inadempimento formulata da la quale ha CP_1 allegato che da ciò sarebbe derivata l'impossibilità di proseguire le commesse
(come sarebbe confermato indirettamente dalla controparte che cha esposto nelle fatture l'1% degli importi di cui ai preventivi, ovvero il compenso asseritamente dovuto a seguito della mera delibera condominiale ancor prima dell'apertura dei cantieri).
A tal riguardo, l'opponente sottolinea che la creditrice, a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo, si è limitata a produrre delle mere fatture unilaterali omettendo di depositare le delibere condominiali a seguito delle quali si sarebbero generati i crediti.
Eccepisce inoltre, in via gradata, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano il versamento di importo dopo la sola delibera (in assenza di qualsiasi valutazione sulla fattibilità dei lavori deliberati) nonché, in ulteriore subordine, l'eccessività del quantum contrattualmente pattuito.
6. La convenuta, costituitasi tardivamente ma in ogni caso entro il termine di deposito della seconda memoria integrativa (alla luce del decreto di differimento udienza emesso dal Tribunale l'11.7.2024) ha contestato le difese avversarie, producendo documentazione attestante le delibere condominiali con cui era stata approvata l'esecuzione dei lavori con affidamento dei lavori a assumendo pertanto l'esistenza delle CP_1 obbligazioni a carico della debitrice, come da fonte contrattuale.
7. Ritiene il Tribunale che, alla luce delle documentalmente fornita dalla creditrice nel corso della presente fase di giudizio, l'opposizione non possa trovare accoglimento.
pag. 6 di La creditrice ha infatti dato dimostrazione, come era suo onere fare, del titolo contrattuale, della emissione delle fatture nonché, da ultimo, dei presupposti
(delibere condominiali) richiesti per la corresponsione della prima tranche di compensi in suo favore (1% sull'importo relativo ai lavori deliberati).
Trattasi di documenti che possono essere utilizzati in quanto prodotti dalla convenuta costituitasi tardivamente entro il termine di scadenza (12.9.2024) del deposito della seconda memoria istruttoria (si veda Cass. ord. n.
108/2024).
In particolare H&D ha dimostrato:
1) in ordine alla fattura n° 121 del 19/01/2022 di €. 1.286,97 (All. 5 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI20_11A_177_001 con cui il sito a Roma in via Controparte_4
Colletti n. 2 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con CP_1 successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. A e B);
2) in ordine alla fattura n° 125 del 20/01/2022 di €. 5.781,20 (All. 6 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI20_11A_177_009 con cui il sito a Casalbordino in Parte_3 via San Sebastiano n. 75 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei CP_1 lavori con successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. C e D);
3) in ordine alla fattura n° 126 del 20/01/2022 di €. 58.023,75 (All. 7 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI20_11A_177_018 con cui il Condominio Via Kolbe 5-7-9-11-13-18-20 sito ad Assemini in via Kolbe 5-7-9-11-13-18-20 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con successiva sottoscrizione di contratto di CP_1 appalto (doc. E e F);
4) in ordine alla fattura n° 127 del 20/01/2022 di €. 2.567,75 (All. 8 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
pag. 7 di CCI20_11A_177_020 con cui il sito a Controparte_5
Cimitile in via Risorgimento snc ha deliberato di affidare a CP_1
l'esecuzione dei lavori con successiva sottoscrizione di contratto di appalto
(doc. G e H);
5) in ordine alla fattura n° 128 del 20/01/2022 di €. 10.726,79 (All. 9 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_001 con cui il sito ad Assemini in Parte_4 via Pio X n. 8 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con CP_1 successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. I e J);
6) in ordine alla fattura n° 129 del 20/01/2022 di €. 10.726,79 (All. 10 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_002 con cui il sito ad Assemini in Parte_5 via Pio X n. 2 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori con CP_1 successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. K e L);
7) in ordine alla fattura n° 130 del 20/01/2022 di €. 9.258,02 (All. 11 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_003 con cui il Condominio Kolbe 29 sito ad Assemini in via Kolbe n. 29 ha deliberato di affidare a l'esecuzione dei lavori CP_1 con successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. M e N);
8) in ordine alla fattura n° 131 del 20/01/2022 di €. 10.922,57 (All. 12 fascicolo monitorio) il riferimento alla pratica iscritta in piattaforma al n.
CCI21_11A_284_003 con cui il Condominio Kolbe 35 sito ad Assemini in via Kolbe n. 35 ha deliberato di affidare alla l'esecuzione dei lavori CP_1 con successiva sottoscrizione di contratto di appalto (doc. O e P).
H&D ha altresì dato prova di aver inviato diffida ad adempiere già in data
15/03/2023 (doc. 13), non ricevendo alcun riscontro ovvero contestazione da parte della debitrice.
pag. 8 di 8. Ritiene il Tribunale che, sulla base dei documenti prodotti dalla creditrice, si possano ritenere provati i presupposti per il riconoscimento del credito oggetto del presente procedimento e ciò in forza della disposizione pattizia contenuta nell'allegato A) ai due contratti secondo cui si è CP_1 impegnata al pagamento dell'importo percentualmente determinato (nella misura dell'1% come previsto al punto 5.1.1 del contratto) come corrispettivo Parte per l'attività “iniziale” svolta da fino al momento dell'adozione della delibera da parte del CP_4
Di tale corrispettivo è stato dettagliato il tempo e modo di pagamento nell'allegato con versamento “a 30 giorni dalla data di delibera positiva del
Condominio con cessione del credito d'imposta”, precisando che si trattava di compenso per i servizi di consulenza “stabilito in via forfetaria in percentuale al "valore dell'importo definitivo dei lavori" iva esclusa” non avente “titolo provvigionale”.
Detta pattuizione deve ritenersi validamente sottoscritta dalla odierna opponente, mediante duplice sottoscrizione della clausola n. 4 (Prestazioni e obbligazioni a carico di H&DC partner, ovvero da parte CP_1 dell'amministratore della stessa.
9. Assume l'opponente nella propria memoria integrativa n. 3 c.p.c. che i contatti con i diversi Condomini erano già in essere prima della sottoscrizione del Parte contratto con ma ciò non appare rilevante in quanto con la disposizione contrattuale sopra richiamata, si è impegnata a riconoscere un CP_1 compenso al solo verificarsi del presupposto della avvenuta delibera condominiale e dell'assunzione di tale obbligo era pienamente CP_1 consapevole, trattandosi di clausola di chiara interpretazione, adottata in contratto stipulato da società che agisce commercialmente in tale ambito.
pag. 9 di 10. A nulla rileva pertanto la dedotta mancata prosecuzione dei contratti di contratto di appalto ovvero il mancato perfezionamento delle pratiche di Parte cessione del credito in quanto non ha assunto alcuna obbligazione “di risultato” nei confronti di ma si è unicamente obbligata a prestare CP_1 assistenza alla cliente nel corso della pratica, dietro compenso pattuito in contratto, da versare alle scadenze previste.
Deve rilevarsi infine che la contestazione del “quantum” formulata in subordine nell'atto di opposizione appare infondata: assume l'opponente che gli importi richiesti sarebbero in ogni caso eccessivi, non provati e non dovuti, poiché “ la percentuale dovuta alla società Controparte_2 di cui all'allegato A dei contratti escussi risultava dovuta a fronte
[...] dell'adempimento integrale di tutte le obbligazioni contenute nell'accordo pattizio e non per il mero accesso al portale”.
Tale ricostruzione contrasta con il tenore letterale delle clausole contrattuali sopra richiamate ove non è contenuto alcun riferimento al definitivo perfezionamento delle pratiche curate da H&D.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
11. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 7.900,00 per compensi medi (di cui €3.250,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 975,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.025,00 per la fase decisionale ridotti i compensi per trattazione decisione stante il mancato deposito di scritti difensivi), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge,.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pag. 10 di di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio Controparte_3 in favore di Controparte_2
liquidate in € 7.900,00 oltre rimborso spese
[...] forfettario, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 2/04/2025
La giudice
IC TR
pag. 11 di