Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9575/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.I. Dott. Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13396/2022 del R.G.A.C., Procedimento Ordinario di
Cognizione ex artt.163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto: “Comunione e Condominio,
Impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”
Tra
(CF ) E ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via Marino CodiceFiscale_2
di Caramanico n 5/M presso lo studio degli Avv.ti Andrea Ragone e Felice Ragone giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore
Contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., C.F. , sito in Casoria alla Via Bonito P.IVA_1
l'amministratrice , rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. Raffaele Controparte_2
Salzano C.F. , con studio in Napoli alla Piazza F. D'Ovidio n. 6, C.F._3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Conclusioni
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il giudice sulle richieste delle parti, le quali si riportavano alle proprie domande e difese spiegate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici, premessa la qualità di proprietari di un immobile sito in Casoria alla Via Bonito, facente parte del CP_1
convenuto, deducevano l'annullabilità della delibera del 14 settembre 2022 sulla base di tre motivi di cui i primi due sul preteso mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, il terzo sul presunto errore nel riparto millesimale dei bilanci approvati. Con procedura di mediazione n.499/2022 del 5 ottobre 2022, innanzi l'Organismo di Mediazione
“Reconcilia ADR”, i coniugi avevano proposto opposizione alla delibera Pt_1
condominiale tenutasi nell'adunanza del 14 settembre 2022, in cui erano presenti con delega di un proprio rappresentante. La mediazione si concludeva con verbale negativo del 14 dicembre 2022. In particolare contestava che il Controparte_3
rappresentava in seconda convocazione ben otto deleghe e che anche la amm.trice
, condomina dello stesso stabile, aveva partecipato al voto. CP_1
Per questi motivi
chiedeva: preliminarmente, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 14 settembre 2022, nel merito, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 14 settembre 2022 con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto il quale, nel contestare Controparte_1
ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, rilevava: che all'assemblea impugnata, dalle risultanze in atti, emergeva che erano presenti 24 condomini su un totale di 53 per un valore di mm. 902,04 su un totale di
963,03. Il quorum costitutivo e deliberativo, in seconda convocazione, per l'adunanza del 14 settembre 2022, del comparente condominio, per l'approvazione di quanto all'o.d. g, avrebbe dovuto essere 1/3 dei condomini del sodalizio pari a 17,66 condomini su un totale di 53 e 321,01 millesimi sul totale di 963,03, mentre, invece, erano presenti 24 condomini con 902,04 millesimi del totale ed hanno approvato i bilanci consuntivi 20 condomini (superiore a 1/3 di 17,66) con 695,72 (superiore a 1/3 di 321,01).
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Per questi motivi
chiedeva in via principale di rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate;
con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 2 maggio 2023 la causa veniva rinviata al 28.11.2023 con la concessione dei termini di cui all'art 183 cpc.
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il giudice sulle richieste delle parti, le quali si riportavano alle proprie domande e difese spiegate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, si rileva che in tema di delibere dell'assemblea condominiale, come da abbondante ed ormai pacifica giurisprudenza, anzitutto si distinguono due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere annullabili, da impugnare ex art. 1137 c.c. innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 30 giorni.
Come noto, anche la Suprema Corte con la sent. n. 4806/2005, ha operato, cristallizzandola, una distinzione sistematica ed analitica tra delibere nulle e delibere annullabili, per cui pacificamente si considerano nulle le delibere prive degli elementi essenziali, aventi un oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono su diritti individuali, su cose o servizi comuni ovvero su proprietà esclusive di singoli condomini, che sono comunque invalide in relazione all'oggetto. Sono invece annullabili le delibere che presentino vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, che siano adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, che siano affette da vizi formali, assunte in violazione di prescrizioni legali convenzionali, regolamentari o attinenti il procedimento di convocazione, e che, infine, violino norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui
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l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito,
e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014).
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma;
al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale;
di conseguenza, si considera annullabile, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c..
Anzitutto, si richiama il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del
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sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea, così come l'accertamento di “oscuri intenti”, come deducibile dal tenore degli scritti di parte attrice, da conseguire mediante assemblee condominiali (cfr. Cass. Civ. sez. 2, 20.06.2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. 2,
20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. 2, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2, 09.07.1971
n. 2217).
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo, l'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna. Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del , condizionandone nel merito le CP_1
relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165).
Fermo detto inquadramento giuridico e giurisprudenziale, si osserva che le censure mosse da parte attrice avverso la delibera in oggetto sono pienamente sussumibili nelle ipotesi di annullabilità – e non di nullità, come erroneamente afferma parte attrice - per le quali, come noto, ex art. 1137 c.c. vige il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene opportuno analizzare i rilievi attorei attinenti al presente giudizio al fine di giungere ad una valutazione nel merito degli stessi.
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Preliminarmente, va respinta, l'eccezione di contumacia del , sollevata da CP_1
parte attrice in quanto il condomino risulta regolarmente costituito munito di regolare procura alle liti, rilasciata ai sensi dell'art.83 c. p.c.
Ed invero tra i compiti assegnati dalla legge all'amministratore condominiale, rientra anche quello di rappresentanza dei partecipanti in giudizio, ex art. 1131 c.c. contro i condomini e/o terzi. Di conseguenza l'amministratore non ha necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, i suoi poteri di rappresentanza dirittamente dalla legge.
Nel merito la domanda va rigettata perché infondata.
Ed invero, in merito ai motivi 1 e 2 dell'atto di citazione ovvero in ordine alla violazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea emerge dagli atti che il foglio presenze allegato al verbale, indica la presenza di 24 condomini. A nulla rileva l'argomentazione che, il condomino non avrebbe potuto Parte_3
rappresentare il condomino , in quanto portatore da solo di mm. 208,38 Parte_4
che, aggiunto agli altri suoi rappresentati, avrebbe superato il valore millesimale massimo consentito di 1/5 del totale che, nella fattispecie, corrisponderebbe a 192,60 mm. In realtà il condomino , circostanza non contestata dalla parte Parte_3
attrice, aveva, nella seduta assembleare impugnata, rappresentato 8 (otto) condomini potendone rappresentare 11, ma il solo fatto che gli otto condomini abbiano superato, il limite millesimale con 356,57 a fronte dei 192,60 mm. consentiti, stante il valore millesimale di portante mm.208,38. Con l'introduzione della riforma Parte_4
sulla normativa condominiale, le maggioranze espresse hanno una doppia componente, vi deve essere infatti una maggioranza “per teste”, la quale deve essere portatrice di un determinato quorum millesimale. Se in assemblea non si concretizza la maggioranza
“per teste” il valore millesimale perde qualsiasi importanza. Questo principio vale per tutte le norme che disciplinano il funzionamento della assemblea, compreso ovviamente l'art. 67 delle disp. att. del c.c. Per tale motivo, il condomino Parte_4
, che è portatore di 208,38 millesimi poteva tranquillamente concedere delega ad
[...]
un terzo soggetto sia esso un condomino od un soggetto esterno in condominio perché
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egli vale sempre uno nel computo delle teste. Tale principio trova rispondenza nella giurisprudenza di merito racchiusa nella massima più recente che si riporta:
In merito al terzo motivo di impugnazione della delibera assembleare per il presunto errore nell'applicazione della tabella millesimale va precisato che la Corte di Legittimità è più volte intervenuta sulla questione delle tabelle millesimali, anche a Sezioni Unite, a dimostrazione dei contrasti sorti nelle varie sezioni, fino al raggiungimento di principi consolidati e costanti racchiusi per tutte nella sentenza della II^ Sezione Civile del 19 luglio 2012 n. 12471 in cui è espressamente sancito che la formazione delle tabelle millesimali, nonché la loro modifica, non necessita di forma scritta ad substantiam ed è desumibile anche da facta concludentia, quali il costante pagamento per più anni delle quote millesimali secondo criteri prestabiliti, invece della formale approvazione (Cass. 3251/98; 4814/94; 529/95)>>.
L'opposto condominio, con il deposito dei bilanci consuntivi e dei relativi riparti degli ultimi dieci anni, ha dato prova che gli opponenti hanno costantemente pagato ed accettato le tabelle millesimali oggi contestate, convalidando, con quei facta concludentia, l'acquiescenza alle medesime. La Suprema Corte, per concludere, ha sostenuto la possibilità del condomino di poter impugnare le tabelle millesimali se esse sono contrarie ai criteri legali di ripartizione delle spese ex art.1123 c. c. o il valore dei millesimi di spesa non sono corrispondenti ai valori del bene proprietà. Con il deposito con il deposito dei rendiconti condominiali a partire dal 2011, il condominio ha provato che i riparti condominiali, accettati dagli opponenti nel corso degli anni, sono stati sempre effettuati con le tabelle attualmente in uso e, il pagamento effettuato dagli stessi con tali riparti è, per facta concludentia, vincolo obbligatorio per gli stessi. In ultimo, va evidenziato che il si erra reso disponibile a trovare una soluzione CP_1
conciliativa offrendo la possibilità di di ridurre il pagamento dovuto dagli opponenti secondo il valore millesimale di 2,43 millesimi piuttosto che 3,10 mm delle tabelle vigenti, al fine di contenere le spese per essere la differenza un centinaio di euro.
Proposta che non è stata accettata da parte attrice.
Alla luce di quanto innanzi riportato, si può agevolmente concludere che la delibera impugnata si appalesa pienamente legittima, poiché adottata rispettando tutti i requisiti
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di legge;
di conseguenza, non vi è alcun margine di fondamento e di legittimità della domanda attrice, che dovrà essere necessariamente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.I. Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. R.G. 762/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti del CP_1
convenuto per tutte le motivazioni innanzi riportate;
b) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano si liquidano in complessivi Euro 2552,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione, nonché IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 23.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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