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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11247/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. G. Russo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura generale alle liti richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto dalla data della domanda;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dalla data della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
1 All'odierna udienza, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata in forma telematica.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di
2 accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per AT aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento con condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei arretrati conteggiati a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di AT , dott.ssa a seguito Per_1 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
[...] ha consentito di accertare, all'esito dell'esame obiettivo e Per_2 della documentazione sanitaria relativa all'istante, che le patologie da cui è affetto l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò sin dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante uno status di salute compatibile con il chiesto beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla
3 suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione della prestazione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione.
4 Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 4.252,05, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, relative alla fase di AT ed alla fase del merito, che liquida con separati decreti, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, 16.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11247/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. G. Russo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura generale alle liti richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto dalla data della domanda;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dalla data della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
1 All'odierna udienza, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata in forma telematica.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di
2 accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per AT aveva chiesto accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento con condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei arretrati conteggiati a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di AT , dott.ssa a seguito Per_1 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato.
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
[...] ha consentito di accertare, all'esito dell'esame obiettivo e Per_2 della documentazione sanitaria relativa all'istante, che le patologie da cui è affetto l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò sin dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante uno status di salute compatibile con il chiesto beneficio a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla
3 suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione della prestazione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione.
4 Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 4.252,05, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, relative alla fase di AT ed alla fase del merito, che liquida con separati decreti, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, 16.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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