Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sent. n. 213/2025
N. 1261/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Picciau Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2569/2024, estensore giudice DOTT. FRANCO CAROLEO, discussa all'udienza del 6.3.2025 e promossa da:
), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCA GARRAMONE ) e dell'avv. SERGIO ALBERTO CODELLA C.F._1
), elettivamente domiciliata in MILANO VIA FRATELLI C.F._2 ensori
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. ALBA Controparte_1 C.F._3
, dell'avv. FRANCESCA C.F._4
QUADRIO e dell'avv. VALENTINA CIVITELLI C.F._5 te domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 18 C.F._6
20129 MILANO, presso i Difensori avv.ti ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI e. VALENTINA CIVITELLI
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“riformare la Sentenza n. 2569/2024 datata 21 maggio 2024 e pubblicata in pari data, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. Franco Caroleo, nel giudizio recante n. R.G. 2569/2024 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig. sia per la Controparte_1
1
PER LA PARTE APPELLATA
“Dichiarare inammissibile, manifestamente infondato e comunque respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da
[...] nei confronti della sentenza del Tribu Parte_1 sezione lavoro, dott. Caroleo n. 2569/2024 depositata in data 21.05.2024, confermando la predetta sentenza, eventualmente anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20.11.2024, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato la nullità del contratto aziendale 25/11/2011 di e del Ferroviarie, nella parte in cui lo CP_2 CP_3 stesso aveva escluso dal computo della retribuzione feriale l'indennità di permanenza a bordo treno, l'indennità di riserva, l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto e l'indennità di efficientamento.
Per l'effetto, detta società era stata condannata al pagamento della somma lorda di € 3.950,11 in favore del Macchinista oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In particolare, il primo Giudice, richiamati gli orientamenti della giurisprudenza interna di legittimità e di merito, nonché di quella sovranazionale, in materia di retribuzione feriale, aveva ritenuto che tutte le voci oggetto di causa fossero intrinsecamente collegate alla prestazione lavorativa, in presenza di uno specifico nesso funzionale con lo svolgimento della mansione di Macchinista.
Infatti, tali erogazioni, ad avviso del TRIBUNALE, erano state dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non occasionale prevista dal contratto di lavoro.
Nello specifico, era stato rilevato nella motivazione come:
- l'indennità di permanenza a bordo treno fosse stata attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su convogli commerciali, invii a vuoto e manovre;
- l'indennità di riserva fosse stata erogata per le giornate in cui il lavoratore era restato a disposizione, anche per eventuali attività accessorie e/o complementari;
2 - il trattamento in caso di servizio svolto fuori dal distretto di assegnazione fosse stato riconosciuto al solo personale mobile in ragione della costante distanza dalla propria sede lavorativa;
- l'incentivo di efficienza fosse stato collegato alla particolare qualificazione richiesta al personale di macchina, di bordo ed agli operatori di impianto.
Era stata altresì disattesa dal TRIBUNALE la contestazione di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale: il primo Giudice aveva, al riguardo, ravvisato una “ripercussione finanziaria negativa” comunque idonea ad incidere sull'effettiva capacità di fruire delle ferie, risultando irrilevante l'effettivo godimento delle stesse in corso di rapporto.
Era stata parimenti respinta l'eccezione di prescrizione, avendo la sentenza escluso che la tutela garantita dalla l. n. 92/2012 assicurasse la stabilità e continuità del rapporto in modo sufficiente a consentire il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto.
Pertanto, secondo la pronuncia, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui azionabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti nella vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali andava individuato nella data della sua cessazione, non intervenuta nel caso di specie.
Ad avviso del TRIBUNALE, l'eccepita estinzione dei diritti oggetto del ricorso non si era, pertanto, verificata.
Quanto al computo dei giorni di ferie, era stato rilevato nella motivazione come la società convenuta si fosse limitata ad evidenziare che “eventuali differenze della retribuzione feriale potranno essere dovute solo limitatamente alle quattro settimane imposte dalla norma comunitaria”, senza allegare né dimostrare che il ricorrente avesse in concreto mai maturato un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
A tale riguardo, era stata ritenuta irrilevante dal TRIBUNALE l'eventuale fruizione di giorni di ferie in misura superiore ai 28 giorni in talune annualità, la quale avrebbe costituito un trascinamento dipeso dalla fruizione di un minor numero di giorni di ferie nell'anno precedente.
Su tali presupposti, erano stati recepiti i conteggi offerti dalla difesa attorea.
In ragione della soccombenza, la società convenuta era stata condannata alla rifusione delle spese processuali, quantificate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava che la motivazione della sentenza fosse limitata ad “un acritico
3 precedenti citati”, in difetto di “qualsivoglia analisi circa la fondatezza (o meno) delle richieste ex adverso avanzate”, e sosteneva che la decisione di primo grado contrastasse con le Direttive europee nn. 2000/79 e 2003/88, nonché con l'art. 36 della Costituzione, prive di alcuna specifica nozione di retribuzione garantita.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice aveva “di fatto, riscritto il costo del lavoro di ”, avendo omesso di valutare il “complesso vaglio effettuato dalla Pt_1 contratta collettiva” sulle previste voci retributive, la cui natura eventuale, sporadica, non preventivabile e direttamente collegata alla presenza in servizio del lavoratore ed alla sua opera lavorativa ne precludeva l'inclusione nella retribuzione feriale.
Ad avviso di , il TRIBUNALE avrebbe erroneamente richiamato Pt_1 inconferenti pronunce della Corte di Giustizia europea, così violando “i principi di certezza del diritto, dell'autonomia negoziale e della iniziativa economica privata”, senza considerare come lo stipendio assicurato ai dipendenti durante le ferie fosse stato equiparabile a quello percepito nei periodi lavorati, in conformità con l'art. 7 della citata Direttiva.
A sostegno di tale doglianza, la società evidenziava l'incidenza – a suo avviso esigua – delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione: raffrontando la media degli stipendi mensili con quella delle voci perdute durante le ferie, su base sia mensile che annuale, escludeva la valenza dissuasiva della Pt_1 lamentata decurtazione, anche alla luce della costante fruizione dei periodi di riposo da parte del ricorrente in primo grado.
L'appellante negava la connessione delle indennità oggetto di causa, in gran parte aleatorie, con l'espletamento delle mansioni e con lo status personale e professionale del dipendente, contestandone – pertanto – l'inclusione nella retribuzione feriale, limitata alle componenti di natura retributiva.
Veniva altresì censurata nell'atto di impugnazione l'applicazione – nei conteggi recepiti dalla sentenza (ad avviso di errati) – del divisore 22 anziché di Pt_1 quello 26, previsto dalla contratt collettiva per il computo della retribuzione giornaliera, come esponeva di avere tempestivamente Pt_1 dedotto in primo grado, con spe iquantificazione della pretesa avversaria (nell'importo di € 3.474,60)
Con il secondo motivo, si censurava il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, privo – ad avviso di – di idoneo supporto argomentativo, Pt_1 con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 co. 6, Cost..
La società negava che il dipendente, anche dopo le riforme introdotte dalla Legge Fornero e dal Jobs Act, versasse in una effettiva situazione psicologica di metus, potendo in ogni caso fare affidamento, nell'ambito applicativo dell'art. 18 SL, su di una tutela ben più incisiva di quella assicurata dall'art. 8 L. n. 604 del 1966.
4 Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse il ricorso di primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 20.12.2024, eccependo preliminarmente dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 434 c.p.c., o comunque per manifesta infondatezza, e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito, con conseguente conferma della gravata sentenza e con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 6.3.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara
5 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Va del pari respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie, da ultimo con sentenza n. 915/24 (Pres. SOMMARIVA, Est. GIOACCHINI), con le seguenti motivazioni:
“questo Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte richiamandosi anche ai fini di motivazione la sentenza n. 371/2023 (a cui è seguita la sentenza n. 866/2023) ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.. La Suprema Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1 "ferie annuali re ta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si Persona_2 è inteso assicurare è una situazione che, a livello a sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri,
6 C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- 385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina €unitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare,
7 nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_4 Pers CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C- 7/11 p. 51 tutte citate d ss. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa CP_5 moti i rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella €unitaria, ma non è questo il caso” (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023, n. 19663). Questa Corte ha già avuto modo di dare concreta applicazione di detti principi e, con specifico riguardo al contenzioso promosso da altri lavoratori dipendenti di , si è Pt_1 pronunciata con la sentenza n. 371/2023 (a cui è seguita la s za n. 866/2023), le cui motivazioni di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto, seppur resa nei confronti di personale con mansioni di
[...]
le argomentazioni sono utilizzabili anche per il personale di macchina, Pt_2 le medesime le norme pattizie applicabili: «Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019): 1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio).
[…] Per Train Manager e l'indennità di permanenza a bordo treno Controparte_6 è pari a € 1.50 per ogni za a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità: sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio); ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train Manager/Train Specialist) i tempi accessori programmati;
si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 €; se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a € 7,00. L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”; 2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36: “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente. Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - Macchinista € 16.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00. Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva. In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - Macchinista €
8 13.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50 2. Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”; 3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità Macchinista € 28.00 giornaliera Train Manager € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore. In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “Train Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di Nola Interporto effettivamente prestato;
L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta. Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità Macchinista € 36.00 giornaliera Train Manager € 28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisico-psichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate. Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”; 4) l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto. Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale: L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge: macchinista € 0,85 Train Manager € 0,65”; Tali essendo le voci retributive di cui si discute anche in questa sede, questa Corte nella menzionata pronuncia ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili. … “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D. Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto
9 ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_4 Per_
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre , Per_5 Per_ C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una imitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_8 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 Persona_2 settembre 2011, Will C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_9 occasione di precisare che l'espr nuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a Persona_2 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_9 Persona_2 Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e
10 che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_10 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati
11 allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. È quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata” (così CA MI n. 1470/21). Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King. C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_11 619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”. “…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_11 EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- 385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). De i, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche
12 se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C- 539/12, EU:C.2014:351, punto 21)”. “Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41). Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della “indennità di volo integrativa”. Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del personale di macchina. Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così CA MI n. 32/20). Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto e per l'indennità di efficientamento, anch'esse strettamente correlate alla funzione di macchinista e riconosciute in quasi tutte le buste paga. Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Nel caso in esame la media annua della retribuzione pretesa è di circa € 530,00, per cui non può sostenersi che l'effetto dissuasivo sia insussistente, non essendo tale importo simbolico e/o irrisorio (cfr. doc 1 appellato, buste paga del periodo oggetto di causa, dalla cui lettura è agevole riscontrare la piana sovrapponibilità della fattispecie concreta con quella già oggetto di valutazione nella pronuncia n. 371/2023, già richiamata). Va ricordato infatti che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie;
considerata l'incidenza di tale decurtazione sia in termini assoluti, che in percentuale, rispetto all'ammontare medio della retribuzione non feriale del dipendente (cfr. le buste paga prodotte al doc. 1 fascicolo appellato), è ravvisabile, ad avviso del Collegio, l'effetto dissuasivo di cui si discute. Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, soccorre ancora una volta il richiamo al più volte citato precedente di questo Ufficio: “-la tesi sull'applicabilità del divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore - sviluppata peraltro solo in appello - non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con
13 riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore 26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro”. Infondato è anche il terzo motivo di appello, posto che al rapporto di lavoro di XXXX trova applicazione l'art. 18 come novellato dalla c.d. legge Fornero e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. n. 26246/22)»; ragione che porta a confermare il rigetto dell'eccezione anche nel caso di specie, posto che i crediti oggetto di causa sono sorti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 91/2012”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Le argomentazioni sopra riportate ben si attagliano al caso di specie, concernente la decurtazione, durante il periodo di fruizione delle ferie, delle medesime indennità, ad opera della stessa società datrice di lavoro, nei riguardi di dipendente adibito ad analoghe mansioni.
Rispetto ai rilievi svolti nel citato precedente, osserva il Collegio come, nella presente fattispecie, la questione relativa all'invocata applicazione del divisore convenzionale 26 fosse stata sollevata dall'odierna appellante fin dal primo grado di giudizio (v. memoria dif. pagg. 30-31).
Ciò precisato, il Collegio tuttavia condivide pienamente le motivazioni svolte in proposito, nella pronuncia sopra riportata, in ordine all'inapplicabilità di tale parametro alle pretese oggetto di causa.
Parimenti recepibili appaiono le considerazioni svolte nella medesima sentenza sotto il profilo dell'efficacia dissuasiva delle decurtazioni oggetto di causa, da valutarsi in un'ottica di breve periodo, sulla base di una comparazione della perdita media annuale (pari nel caso di specie ad € 564,00) con la retribuzione media mensile lorda: raffronto che, nel caso in esame, dà luogo ad una riduzione pari al 26,85% .
14 In tal senso questa Corte si è già pronunciata, con sentenza n. 313/22 (Pres.
Est. PATTUMELLI), affermando quanto segue: Per_13
“risulta, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo. A quest'ultimo riguardo, si richiama – ex art. 118 bis, c.p.c. – la considerazione svolta da questa Corte, in analoga controversia, nella propria sentenza n. 1470/2021 (Pres. VITALI, Est. PATTUMELLI), nella quale si è affermato che il raffronto quantitativo volto a valutare il paventato effetto dissuasivo della decurtazione stipendiale “non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva”.
In base a tale criterio di valutazione, il paventato effetto dissuasivo è stato ravvisato in presenza di perdite stipendiali anche inferiori a quella sopra evidenziata: ad esempio, con la sentenza n. 645/2023 (Pres. Est. Per_14
questa stessa corte ha così statuito: Per_15
“nello specifico, negli anni presi in considerazione (da gennaio 2013 sino a dicembre 2021) esaminando le buste paga e il prospetto riepilogativo, emerge che XXX ha subito una decurtazione stipendiale di € 2.285,15, ossia una media di circa € 253,00 all'anno pari a oltre il 10% della retribuzione lorda mensile pari a
€ 2.434,92. È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria di oltre il 10% determinata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto da parte appellante”.
Il Collegio intende dare continuità a tali precedenti, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., ritenendoli pienamente condivisibili.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
15 Conferma la sentenza n. 2569/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 6/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Picciau)
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